COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO PROVINCIA DI SALERNO
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- Michelina Gemma Contini
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1 COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO PROVINCIA DI SALERNO Palazzo di Città Via M.A.Alfani tel fax AMBITO TERRITORIALE S4 COMUNE CAPOFILA Al Presidente della Provincia di Salerno Ai Sindaci dei Comuni dell Ambito S 4 Acerno Battipaglia Bellizzi Castiglione del Genovesi Giffoni Sei Casali Giffoni Valle Piana Montecorvino Rovella Montecorvino Pugliano Olevano sul Tusciano San Cipriano Picentino San Mango Piemonte Al Direttore Generale dell ASL SALERNO Al Distretto Sanitario n. 65 Battipaglia Al Distretto Sanitario n. 68 Giffoni Valle Piana LORO SEDI
2 COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO PROVINCIA DI SALERNO AMBITO TERRITORIALE S4 Oggetto: Convocazione Coordinamento Istituzionale dell Ambito Territoriale S4. Il Coordinamento Istituzionale dell Ambito Territoriale S4 è convocato per il giorno 17 del mese aprile, alle ore 16,00, presso la Sede comunale alla Via M.A.Alfani, nella Sala del Sindaco, per trattare il seguente ordine del giorno: 1) Lettura e approvazione delibere del Coordinamento Istituzionale nn.1,2,3,4 e 5 del 25 marzo 2014 ( pubblicate all Albo pretorio e sul link dell Ufficio di Piano) ; 2) Regolamento d Ambito per la disciplina del servizio di trasporto sociale a favore di anziani e diversamente abili. Approvazione. 3) Regolamento d Ambito dei criteri di compartecipazione e di accesso alle prestazioni sociali e socio sanitarie approvato con la delibera n.23/2013. Modifiche ed integrazioni. 4) Attività propedeutiche alla costituzione di una azienda consortile per i servizi sociali. Informativa. Definizione degli indirizzi programmatici. I caso di assenza dei soggetti deputati, i delegati potranno partecipare al coordinamento istituzionale muniti di atto formale (art.11, comma 2 L.R. n.11/2007 come modificata dalla L.R. n.15/2012). Gli atti sono depositati presso l Ufficio di Segreteria, mentre gli schemi dei Regolamenti sono inviati ai Comuni in uno alla presente. Cordiali saluti, Pontecagnano Faiano, li Il Sindaco F.to dott. Ernesto Sica
3 ( Punto 2 all ordine del giorno) Schema del Regolamento già tramesso ai Comuni per le verifiche del caso. PROPOSTA DEL REGOLAMENTO ATTUATIVO SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE ANZIANI E DIVERSAMENTE ABILI ART. 1 FINALITA Il trasporto sociale fa parte, in linea generale, della rete degli interventi programmati dal Piano Sociale di Zona dell'ambito Territoriale S4 ed è un servizio territoriale a favore di Comuni afferenti l Ambito medesimo che il Coordinamento Istituzionale dei Sindaci definirà preliminarmente all attivazione dello stesso. L intervento é destinato prioritariamente agli utenti diversamente abili ed anziani privi di una rete familiare che non risultino in grado di servirsi dei normali mezzi pubblici e di raggiungere strutture a carattere assistenziale, educativo e formativo. Il servizio è finalizzato a garantire e facilitare la mobilità e l accesso dei destinatari, alle strutture sociali e socio-sanitarie e può anche essere attivato in determinate e temporanee occasioni, per favorire momenti di socializzazione attraverso la partecipazione ad eventi e manifestazioni culturali ed aggregative. Inoltre, può essere fornito o programmato in forma sia collettiva che individuale, a seconda delle esigenze degli utenti fruitori ed in relazione alle diverse destinazioni, garantendo loro la possibilità di muoversi liberamente sul territorio e di integrarsi nella vita della collettività. ART. 2 DESTINATARI DEL SERVIZIO Sono destinatari del servizio in oggetto esclusivamente i residenti nei Comuni afferenti l'ambito Territoriale S4 e prioritariamente i cittadini: a) diversamente abili certificati dal Servizio competente dell Azienda Sanitaria Locale, il cui stato di disabilità è certificata secondo i criteri della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 ed in possesso di certificazione e diagnosi funzionale, qualora non possano usufruire dei normali servizi di trasporto; c) anziani (oltre 65 anni) senza disponibilità di auto propria, i cui figli o congiunti siano impossibilitati per motivi di salute o di lavoro, che devono recarsi presso strutture sanitarie pubbliche, presidi medici specialistici convenzionati, al fine di consentire loro visite mediche generiche o specialistiche, esami clinici e di laboratorio, cure fisiche. ART. 3 TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI L'Ufficio di Piano, coadiuvato dal Servizio Sociale Professionale dei Comuni destinatari dell intervento, ha il compito di coordinamento relativo al servizio. Nello specifico i trasporti vengono identificati nelle seguenti tipologie: a) Trasporti continuativi: intesi quali trasporti effettuati giornalmente o più volte nell arco della settimana, con una cadenza periodica programmabile e di lungo periodo, per la frequenza, di norma
4 annuale. Esempi di servizi continuativi sono il trasporto presso scuole e il trasporto presso strutture semiresidenziali; b) Trasporti occasionali: intesi quali trasporti effettuati per una sola volta o per periodi inferiori al mese, programmabili con preavviso dell utente ad istituti, ambulatori, luoghi di cura, ospedali sia sul territorio comunale che all esterno di esso di cittadini indigenti o in particolari condizioni di disagio, segnalati dal Servizio Sociale Comunale; c) Trasporti saltuari: intesi quali trasporti difficilmente definibili nel tempo e difficilmente programmabili. Gli operatori addetti al servizio sono tenuti a rispettare le disposizioni impartite dai Servizi Sociali, al fine di garantire la precisione e la puntualità del servizio, nonché, la sicurezza ed il diritto della riservatezza dei cittadini utenti. I cittadini utenti e i loro familiari sono tenuti a rispettare gli orari previsti per il trasporto, nonché, a comunicare tempestivamente ai competenti uffici comunali ogni variazione che si rendesse necessaria per eventi imprevisti sopravvenuti. I cittadini utenti ed i loro familiari devono, inoltre, indicare, tramite la compilazione di una apposita domanda: a) il nominativo di uno o più referenti incaricati di accogliere il cittadino utente trasportato al termine del servizio; b) l eventuale autorizzazione a lasciare il cittadino utente solo a casa al termine del servizio; c) eventuali altre destinazioni, diverse dal domicilio abituale, che dovranno comunque essere autorizzate dal Servizio Sociale. Tali informazioni, necessarie all organizzazione tecnica del servizio, saranno riservate agli atti d ufficio e soggette ai vincoli di riservatezza a tutela dei cittadini utenti. ART. 4 MODALITA DI GESTIONE DEL SERVIZIO I trasporti sono gestiti dal Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale S4 mediante affidamento a soggetti terzi. Il servizio è organizzato attraverso l utilizzo di pulmini appositamente attrezzati, in dotazione al Piano di Zona medesimo, che saranno forniti in comodato d'uso ai soggetti gestori dell'intervento. I soggetti gestori affidatari del servizio dovranno essere in possesso dell iscrizione all Albo delle Cooperative e di adeguata esperienza nelle attività da espletare. Al gestore del Servizio sarà riconosciuto un corrispettivo di 0,75 lordo a kilometro percorso nella giornata di servizio. Il parametro di 0,75 a km percorso, al lordo di IVA e di ogni onere fiscale, previdenziale e assicurativo, deve intendersi remunerativo dei costi del carburante, di un accompagnatore e di un autista munito di idonea patente di guida. ART. 5 MODALITA PER L ACCESSO AL SERVIZIO L accesso al servizio avviene a seguito di presentazione, presso i Servizi Sociali del Comune di residenza, di apposita domanda cui allegare: a) autocertificazione attestante le patologie e l esistenza della necessità di recarsi presso le strutture sanitarie pubbliche e/o i presidi medici specialistici convenzionati; b) autocertificazione circa l impossibilità di provvedere direttamente ed in proprio al trasporto; c) dichiarazione circa il possesso della certificazione e diagnosi funzionale e la struttura dell Azienda Sanitaria Locale che ha in carico l utente e/o copia della certificazione medico specialistica attestante l invalidità e/o le cure mediche programmate; d) attestazione I.S.E.E. del nucleo familiare ed attestazione I.S.E. del soggetto richiedente (sarà tenuto in considerazione il valore di maggiore favore per l utente); e) stato di famiglia;
5 f) certificazione attestante il possesso o meno dell'indennità di accompagnamento; g) certificazione attestante il possesso o meno della pensione d'invalidità; h) certificazione attestante il possesso o meno della pensione INPS, INPDAP, ecc.; i) documento d'identità del richiedente. L ammissione al servizio è decretata dal Responsabile dell'ufficio di Piano, sulla base delle proposte avanzate dall Assistente Sociale. L ufficio servizi sociali garantisce che entro il tempo massimo di una settimana l utente che ha fatto domanda di ottenere il servizio di trasporto riceverà risposta riguardo alla possibilità di effettuare il servizio (salvo casi particolari). L accesso al servizio può avvenire anche per iniziativa diretta del Servizio Sociale a mezzo di relazione dell Assistente Sociale al responsabile del servizio. Il Servizio Sociale del Comune di residenza dell utente, valuta le richieste pervenute, effettuando i necessari accertamenti anche per la verifica del bisogno e delle modalità di intervento o dell impossibilità di soluzione alternative (es. mancanza di parenti in grado di provvedere al trasporto) e le trasmette all Ufficio di Piano. Il Responsabile dell Ufficio di Piano, compatibilmente con le risorse organizzative a disposizione, dando comunque priorità ai casi di maggior bisogno e di maggiore urgenza, dispone l ammissione dell utente alla fruizione del servizio. ART. 6 DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI SOCIALI Il cittadino che ne fa richiesta e che ne usufruisce é tenuto a corrispondere al Comune Capofila Pontecagnano Faiano una quota di compartecipazione che viene determinata in base a specifici criteri di riferimento. Per la determinazione della compartecipazione al costo delle prestazioni sociali si procede individuando: a. la soglia ISEE al di sotto della quale il soggetto richiedente la prestazione è esentato da ogni forma di compartecipazione al costo del servizio corrispondente all ammontare del trattamento minimo della pensione INPS pari ad Euro 6.246,89 per il 2012, da aggiornarsi ogni anno; b. la soglia ISEE al di sopra della quale il soggetto richiedente la prestazione è tenuto a corrispondere per intero il costo unitario del servizio previsto dall ente è fissata in 3,50 volte l ammontare del trattamento minimo della pensione INPS pari a ,115 per il Per qualsiasi valore I.S.E.E. compreso tra le soglie di cui ai precedenti punti a) e b) il soggetto richiedente la prestazione sarà tenuto a corrispondere una quota di compartecipazione al costo del servizio strettamente correlata alla propria situazione economica e scaturente dalla seguente formula: Comparteci pazione ISEE _ dell' utente ISEE _ massimo ISEE _ min imo xcosto _ del _ servizio ISEE _ min imo dove: ISEE dell utente rappresenta l indicatore della situazione economica equivalente del richiedente; ISEE massimo rappresenta la soglia massima dell indicatore della situazione economica al di sopra della quale il soggetto richiedente la prestazione è tenuto a corrispondere per intero il costo del servizio; ISEE minimo rappresenta la soglia minima dell indicatore della situazione economica al di sotto la quale il soggetto richiedente la prestazione è esentato da ogni forma di compartecipazione al costo del servizio;
6 Nel caso di calcolo della quota di compartecipazione sulla base del solo reddito del Richiedente, nel calcolo della formula al valore ISEE dell utente va sostituito il valore ISE. Si precisa che per quanto riguarda il trasporto scolastico sul territorio comunale di residenza degli alunni diversamente abili, la quota di compartecipazione al costo del servizio è equiparato al trasporto scolastico comunale. ART. 7 MODALITA DI PAGAMENTO Gli utenti sono tenuti a corrispondere alla Tesoreria del Comune di Pontecagnano Faiano le suddette tariffe in soluzione bimestrale, con pagamento immediato dalla data di emissione del bollettino di pagamento tenendo conto dei percorsi effettuati. In caso di mancato pagamento si procederà alla riscossione coattiva di quanto dovuto, sulla base della procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 e ai sensi degli artt. 52, comma 6, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, 3, comma 6, del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 e 17, comma 3, del regolamento generale delle entrate. Si demanda all Ufficio Servizi Sociali dei Comuni dell'ambito Territoriale la tenuta di appositi registri dei trasporti effettuati da ogni singolo utente e l emissione con cadenza mensile di apposita nota di spesa e relativo bollettino di pagamento a carico dell utente stesso. ART. 8 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO Il mancato pagamento delle quote di compartecipazione da parte dell utente che ha richiesto ed usufruito del servizio, può comportare, su iniziativa dell'ufficio di Piano, la sospensione del servizio medesimo, fino ad avvenuta regolarizzazione. ART. 9 NORME DA RISPETTARE Per un ottimale organizzazione del servizio si definiscono le seguenti norme che devono essere rispettate dagli utenti e dai loro famigliari: la comunicazione di variazioni delle date e degli orari del trasporto o sospensione dello stesso al personale del servizio con il massimo anticipo possibile; la presenza di eventuali accompagnatori dovrà essere segnalata all ufficio ed autorizzata; inoltre il servizio stesso, in casi specifici potrà richiedere l accompagnamento dell utente da parte di un familiare o altra persona; l accettazione dell orario del trasporto stabilito dal Coordinatore amministrativo del settore, sulla base delle esigenze del servizio stesso e di quelle dell utente; la dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà da parte dell utente o dei familiari in cui si declina l Amministrazione comunale da ogni eventualità che dovesse verificarsi durante il tragitto; il pagamento della quota di compartecipazione al costo del servizio. I trasporti occasionali e saltuari consistono nel prelievo dei richiedenti dal domicilio, l'accompagnamento nel luogo previsto, l'attesa durante la visita ed il ritorno a casa. L'attesa non può superare i venti minuti; per tempi di attesa superiori gli autisti faranno rientro in sede (per espletare altri servizi) e ritorneranno a prendere la persona assistita dietro chiamata e/o comunicazione verbali dei referenti della struttura sanitaria. In questo caso il viaggio sarà calcolato doppio. Nel caso in cui il rientro dopo venti minuti di attesa non fosse possibile (ad esempio perché la persona trasportata ha più tappe da percorrere) si dovranno corrispondere 15,00 per ogni ora di attesa; Il servizio viene erogato, di norma, dal lunedì al venerdì e deve prevedere, possibilmente, il trasporto di più persone nella stessa fascia oraria e nello stesso luogo, facendo coincidere le prenotazioni; I Tecnici coordinatori dell'intervento vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di
7 verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e che le attività siano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche. Art. 10 REVOCHE E CONTROLLI L amministrazione comunale si riserva di verificare la veridicità delle informazioni rese e provvederà alla revoca del servizio concesso in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atto o uso di atti falsi. L assistente sociale incaricato, al fine di verificare la presenza dei requisiti dichiarati, si riserva la facoltà di effettuare visite domiciliari presso il domicilio del richiedente. Art.11 TUTELA DELLA PRIVACY: I dati di cui il Comune di Pontecagnano Faiano entrerà in possesso, a seguito del presente avviso, saranno trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal D.Lgs. 196/2003 ed utilizzati esclusivamente per le finalità legate alla gestione del servizio medesimo. In particolare, ai sensi dell articolo 13 del D.Lgs. 196/2003: I dati personali forniti verranno raccolti e trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi al presente procedimento; Il trattamento dei dati sarà effettuato dai dipendenti e/o collaboratori incaricati al trattamento, con supporto cartaceo e/o informatico; Il conferimento dei dati è obbligatorio per avviare il procedimento relativo al presente regolamento; I dati non saranno comunicati a soggetti terzi pubblici e privati, né diffusi, se non in adempimento ad obblighi di legge; Il titolare del trattamento è il Comune di Pontecagnano Faiano; Il responsabile del trattamento è il Responsabile del V Settore. In ogni momento sarà possibile esercitare i diritti previsti dall art. 7 del D.Lgs. 196/2003 nei confronti del titolare del trattamento, rivolgendosi al Comune di Pontecagnano Faiano ed indirizzando ogni comunicazione in merito al Dirigente del Servizi Sociali comunali
8 ( Punto 3 all ordine del giorno) Schema recante in grassetto le proposte di modifica e integrazione al Regolamento già approvato con delibera n.23/2013 del Coordinamento Istituzionale. REGOLAMENTO DEI CRITERI DI COMPARTECIPAZIONE E DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI E SOCIOSANITARIE (approvato con delibera n.23/2013 del Coordinamento Istituzionale)
9 I N D I C E Art. 1 Oggetto Art. 2 Ambito di applicazione Art. 3 Determinazione del nucleo familiare di riferimento Art. 4 Valore I.S.E. e valutazione della situazione reddituale Art. 5 Indicatore della Situazione Economica Equivalente Art. 6 Indicatori aggiuntivi per la compartecipazione Art. 7 Compartecipazione al costo dei servizi sociali Art. 8 -Compartecipazione al costo dei servizi sociosanitari, domiciliari e semiresidenziali Art. 9 Compartecipazione al costo dei servizi residenziali Art. 10 Accesso alle prestazioni sociali Art. 11 Accesso alle prestazioni sociosanitarie Art. 12 Dichiarazione sostitutiva unica Art Controlli Art Vigenza Art Disposizioni finali
10 Articolo 1 Oggetto Il presente Regolamento, ai sensi della Legge Regionale della Campania n. 11/2007 e ss.mm.ii., del Piano Sociale Regionale , e per quanto recato dalla Pianificazione sociale di zona dell Ambito S4, annualità 2013/2015, fissa e disciplina i criteri e le modalità di accesso ai servizi e la determinazione della quota di compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni di natura sociale e sociosanitaria erogate dai Comuni associati nell Ambito territoriale S4, costituito ai sensi della deliberazione della Giunta della Regione Campania n.320/2012 e gestito mediante Convenzione ex art. 30 D.lgs. n.267/2000. A tal fine, esso fa esplicito richiamo alla disciplina di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109 e successive integrazioni e al DPCM del , in conformità a quanto stabilito dalle successive integrazioni di cui al Decreto n.6/2010 del Commissario ad acta e della D.G.R. n.50 del , che definisce i provvedimenti a seguito dei decreti n.77/2011 e n.81/2011 dello stesso Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro del settore sanitario. Articolo 2 Ambito di applicazione Il presente Regolamento si applica alle prestazioni sociali e socio sanitarie per le quali si prevede la compartecipazione dell utente al costo dei servizi erogabili su sua domanda o su istanza del suo tutore legale,. Relativamente alle prestazioni sociosanitarie, la compartecipazione a carico degli utenti è esclusivamente riferita alle percentuali di spesa sociale sul costo della singole prestazioni sociosanitarie previste dal D.P.C.M sui L.E.A. e specificate nel documento allegato n.1) della D.G.R.n.50 del Articolo 3 Determinazione del nucleo familiare di riferimento La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata, con riferimento al nucleo familiare, combinando i redditi ed i patrimoni di tutti i componenti, calcolati, nel rispetto della Tabella 1 allegata al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, così come modificata dal D.Lgs. 130/2000. Ai fini del presente Regolamento il nucleo familiare è composto dal richiedente medesimo, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio n. 223 del 30/05/1989 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 227 del 07/05/1999, nonchè dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF anche se non conviventi. In deroga al comma precedente, limitatamente ai servizi sociali per i quali si richiede la compartecipazione e per i servizi sociosanitari rivolti a persone con handicap permanente grave ed a persone ultrasessantacinquenni, i cui requisiti siano stati certificati dalla ASL competente, per la determinazione della quota di compartecipazione alla spesa si deve tener conto della situazione economica del solo richiedente e non della situazione reddituale del nucleo familiare. Nei casi in cui dal confronto tra l I.S.E.E. del nucleo familiare e l I.S.E. del soggetto richiedente, risulti più vantaggioso quello del nucleo familiare, essendo la ratio della norma quella di favorire il fruitore del servizio, deve essere preso in considerazione l I.S.E.E. del nucleo familiare. Il richiedente la prestazione presenta un unica dichiarazione sostitutiva di validità annuale, da riproporre annualmente. E lasciata allo stesso utente la facoltà di presentare, prima della scadenza, una nuova dichiarazione,
11 qualora intenda far rilevare mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo ISEE. Il Comune di riferimento dell utente e/o l Ufficio di Piano S4 tengono conto conto della variazione dal mese successivo alla formale acquisizione. Il Comune di riferimento dell utente o l Ufficio di Piano potranno, a loro volta, richiedere una nuova dichiarazione quando intervengono rilevanti variazioni delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo ISEE. Articolo 4 Valore I.S.E. e valutazione della situazione reddituale Per il calcolo dell Indicatore della Situazione Economica (ISE) si utilizza la seguente formula: ISE = R + 0,2 P dove R Ë il reddito e P il patrimonio, calcolati come di seguito specificato nei punti 1 e 2: 1. Il valore del reddito (R) si ottiene sommando, per ciascun componente il nucleo familiare: a. il reddito complessivo ai fini IRPEF, quale risulta dall ultima dichiarazione presentata (Unico: Rigo RNI 730: quadro calcolo IRPEF, Rigo 6), al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall art del Codice Civile svolte anche in forma associata, dai soggetti produttore agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell IVA. In mancanza di obblighi di dichiarazione dei redditi, vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF risultanti dall ultima certificazione rilasciata dai soggetti erogatori. Salvo diversa disposizione legislativa, non sono da computare gli emolumenti arretrati relativi a prestazione di lavoro o di pensione, il trattamento di fine rapporto (TFR) e le indennità equipollenti; b. il reddito di lavoro prestato nelle zone di frontiere ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato; c. i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l obbligo di presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato; d. il reddito da attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare. 2. Il valore del patrimonio (P) si calcola sommando, per ciascun componente il nucleo familiare, il patrimonio immobiliare e mobiliare: 1 patrimonio immobiliare Il valore dei fabbricati e dei terreni edificabili e agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31/12 dell anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo di imposta considerato. Dal valore così determinato si detrae l ammontare dell eventuale debito residuo, alla stessa data del 31 dicembre, per mutui contratti per i predetti fabbricati; in alternativa alla detrazione per il debito residuo del mutuo, Ë detratto, se più favorevole, il valore dell abitazione principale, come sopra definito, nel limite di euro ,00. Se i componenti del nucleo risultano risiedere in più abitazioni la detrazione si applica su una di tali abitazioni, individuata dal richiedente. Nel caso di possesso dell abitazione principale in misura inferiore al 100% la detrazione sarà rapportata a detta quota. 2 patrimonio mobiliare A fini della determinazione del patrimonio mobiliare devono essere considerate le componenti di seguito specificate, possedute alla data del 31 dicembre dell anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all art. 10:
12 1 depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva; 2 titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui al punto 1; 3 azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmi italiani o esteri, per i quali va assunto il valore risultante dall ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui al punto 1; 4 partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per i quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell ultimo bilancio approvato anteriormente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all art 9, ovvero in caso di esonero dall obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili al netto di relativi ammortamenti, nonchè degli altri cespiti o beni patrimoniali; 5 masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all impresa affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del D.Lgs. n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione Nazionale per le società e la Borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui al punto 1; 6 altri strumenti e rapporti finanziari per il quali va assunto il valore decorrente alla data di cui al punto 1, nonchè contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non Ë esercitabile il diritto di riscatto; 7 imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate al punto 5; Dalla somma dei valori del patrimonio mobiliare si detrae, fino a concorrenza, una franchigia di euro ,70. L importo così determinato (patrimonio immobiliare + patrimonio mobiliare) e moltiplicato per lo specifico coefficiente di 0,2. Articolo 5 Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) L indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) Ë calcolato sulla base della seguente formula: ISEE = ISE / S dove S tiene conto della composizione del nucleo familiare secondo la seguente scala di equivalenza: Componenti nucleo Valore di S familiare 1 1,00 2 1,57 3 2,04 4 2,46 5 2,85
13 Il parametro S viene maggiorato nel modo seguente: 1 + 0,35 per ogni ulteriore componente del nucleo familiare; 2 + 0,20 in caso di presenza nel nucleo di un solo genitore e figli minori; 3 + 0,50 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992 o d invalidità superiore al 66%; 4 + 0,20 per i nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o d impresa. La maggiorazione spetta quando i genitori risultino titolari di reddito per almeno 6 mesi nel periodo afferente la dichiarazione sostitutiva. Spetta altresì al nucleo composto da un genitore ed un figlio minore, purchè il genitore dichiari un reddito di lavoro dipendente o d impresa per almeno 6 mesi. Articolo 6 Indicatori aggiuntivi per la compartecipazione In applicazione della norma di cui all art. 3 comma 2 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, così come modificato dal D.Lgs 3 maggio 2000 n. 130, ai fini della determinazione della quota di compartecipazione al costo delle prestazioni sociali, il valore I.S.E.E. può essere valutato congiuntamente ad altri indicatori (es. possesso di mezzi di trasporto, consumi utenze, ecc.). L Ufficio di Piano Ambito S4 provvede ad emettere propri successivi atti con l indicazione delle modalità del calcolo della compartecipazione. Articolo 7 Compartecipazione al costo dei servizi sociali Per la determinazione della compartecipazione al costo delle prestazioni sociali si procede individuando: a) la soglia ISEE al di sotto della quale il soggetto richiedente la prestazione è esentato da ogni forma di compartecipazione al costo del servizio corrispondente al 160% all ammontare del trattamento minimo della pensione INPS, pari ad euro ,94 per l anno 2013, da aggiornarsi ogni anno; b) la soglia ISEE al di sopra della quale il soggetto richiedente la prestazione è tenuto a corrispondere per intero il costo unitario del servizio previsto dall Ente erogante è fissata in 4,35 volte l ammontare del trattamento minimo della pensione INPS pari a ,56 per l anno 2013, da aggiornarsi ogni anno; Per qualsiasi valore I.S.E.E. compreso tra le soglie di cui ai precedenti punti a) e b) il soggetto richiedente la prestazione sarà tenuto a corrispondere una quota di compartecipazione al costo del servizio strettamente correlata alla propria situazione economica e scaturente dalla seguente formula, dove: ISEE dell utente rappresenta l indicatore della situazione economica equivalente del richiedente; ISEE massimo rappresenta la soglia massima dell indicatore della situazione economica al di sopra della quale il soggetto richiedente la prestazione Ë tenuto a corrispondere per intero il costo del servizio; ISEE minimo rappresenta la soglia minima dell indicatore della situazione economica al di sotto la quale il soggetto richiedente la prestazione Ë esentato da ogni forma di compartecipazione al costo del servizio; Nel caso di calcolo della quota di compartecipazione sulla base del solo reddito del richiedente, nel calcolo della formula al valore ISEE dell utente va sostituito l ISE.
14 Articolo 8 Compartecipazione al costo dei servizi sociosanitari, domiciliari e semiresidenziali Per la determinazione della compartecipazione al costo dei servizi sociosanitari sia di tipo domiciliare che semiresidenziale si procede individuando: 1) la soglia ISEE al di sotto della quale il soggetto richiedente la prestazione è esentato da ogni forma di compartecipazione al costo del servizio corrispondente all ammontare del trattamento minimo della pensione INPS pari ad euro ,94 per l anno 2013, da aggiornarsi ogni anno. (Tale soglia d esenzione è da considerarsi altresì come una quota che rimane in disponibilità all assistito indipendentemente dal numero o dalla quantità di servizi utilizzati); 2) la soglia ISEE al di sopra della quale il soggetto richiedente la prestazione è tenuto a corrispondere per intero il costo unitario del servizio previsto dall ente è fissata in 4,35 volte la l ammontare del trattamento minimo della pensione INPS, pari a euro ,56 per l anno 2013, da aggiornarsi ogni anno; Per qualsiasi valore I.S.E.E. compreso tra le soglie di cui ai precedenti punti 1) e 2), il soggetto richiedente la prestazione sarà tenuto a corrispondere una quota di compartecipazione al costo del servizio strettamente correlata alla propria situazione economica e scaturente dalla seguente formula, dove: ISEE dell utente rappresenta l indicatore della situazione economica equivalente del richiedente; ISEE massimo rappresenta la soglia massima dell indicatore della situazione economica al di sopra della quale il soggetto richiedente la prestazione Ë tenuto a corrispondere per intero il costo del servizio; ISEE minimo rappresenta la soglia minima dell indicatore della situazione economica al di sotto la quale il soggetto richiedente la prestazione Ë esentato da ogni forma di compartecipazione al costo del servizio; Nel caso di calcolo della quota di compartecipazione sulla base del solo reddito del richiedente, nel calcolo della formula al valore ISEE dell utente va sostituito l ISE. Art. 9 Compartecipazione al costo dei servizi residenziali Per la determinazione della compartecipazione al costo dei servizi residenziali, sia socioassistenziali che socio-sanitari, i soggetti richiedenti sono tenuti a compartecipare al costo della retta della struttura con tutte le indennità di natura previdenziale ed assistenziale annualmente percepite (dodici mensilità più il rateo della tredicesima mensilità), fatta salva una quota di salvaguardia dei bisogni personali, pari all importo della pensione di invalidità civile in godimento. Articolo 10 Accesso alle prestazioni sociali
15 La richiesta di accesso alle prestazioni sociali, corredata dalla dichiarazione sostitutiva unica relativa ai valori ISE e ISEE, deve essere presentata al Servizio sociale professionale del Comune di residenza o presso il Servizio di Segretariato Sociale dell Ambito S4, e deve essere formalizzata attraverso l apposita modulistica regionale S.V.a.Ma e S.V.aMa Di. dalla quale risultino sempre specificati il servizio richiesto, i dati identificativi del richiedente, il valore ISE ed ISEE risultanti dalla dichiarazione sostitutiva. Il richiedente dovrà altresì esprimere consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi D.lgs. 30 giugno 2003, n I dati personali, nel rispetto delle norme che tutelano la privacy sono utilizzati dall Ufficio di Piano e dal Segretariato Sociale dell Ambito S4, come pure dal Servizio sociale professionale comunale, per lo svolgimento del procedimento di istruttoria, per la valutazione del caso, per la definizione del progetto personalizzato, per la erogazione del servizio, per il monitoraggio e la valutazione. A tal fine i dati possono essere comunicati ad altri soggetti coinvolti nel procedimento. Il Servizio sociale professionale comunale, o il Segretariato Sociale dell Ambito S4, provvedono a comunicare al soggetto interessato l esito della valutazione, ed in caso di ammissione della richiesta, la data di attivazione del servizio e la eventuale quota di compartecipazione a suo carico e le modalità di versamento della stessa. L attivazione del servizio avviene esclusivamente previa sottoscrizione del consenso da parte dell utente e di accettazione dell eventuale quota di compartecipazione a suo carico. Articolo 11 Accesso alle prestazioni sociosanitarie L accesso ai servizi sociosanitari, avviene esclusivamente previa valutazione del bisogno e la redazione di un progetto personalizzato, a cura delle Unità di valutazione multidisciplinare e delle Unità di Valutazione Integrate. La richiesta di accesso ai servizi sociosanitari, corredata della dichiarazione sostitutiva unica, relativa al valore ISE e ISEE, va presentata indifferentemente o al Distretto Sanitario o al Segretariato Sociale dell Ambito S4 o al Servizio Sociale Professionale del Comune di residenza, che provvedono ai necessari adempimenti per l avvio dell istruttoria del caso ed alla convocazione delle Unità di Valutazione. La domanda deve essere formalizzata attraverso apposita modulistica adottata dall Ambito Territoriale S4, dalla quale risultino specificati il servizio richiesto, i dati identificativi del richiedente, il valore ISE ed ISEE risultanti dalla dichiarazione sostitutiva. Il richiedente dovrà altresì esprimere consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi D.lgs. 30 giugno 2003, n I dati personali, nel rispetto delle norme che tutelano la privacy sono utilizzati dall Ufficio di Piano o dal Segretariato Sociale dell Ambito S4, dai Distretto Sanitari n.65 e n.68 dell ASL di Salerno e dai Servizi sociali professionali comunali per lo svolgimento del procedimento di istruttoria, valutazione del caso, definizione del progetto personalizzato, erogazione del servizio, monitoraggio e valutazione. A tal fine, i dati possono essere comunicati ad altri soggetti coinvolti nel procedimento. L Unità di Valutazione Integrata (U.V.I.) valuta le condizioni di bisogno assistenziale del soggetto per l ammissione al servizio, e redige apposito verbale. Al termine di ogni singola valutazione, e, prima della emissione dell atto di autorizzazione per la prestazione socio sanitaria in R.S.A, C.D.I e Comunità alloggio per disabili mentali, l Assistente sociale del Servizio sociale professionale del Comune di residenza dell utente, che
16 ne ha curato la presa in carico, comunica all Ufficio di Piano il prospetto economico finanziario per l assunzione dell impegno di spesa. Acquisito l impegno di spesa dell Ambito S4, sarà emesso l atto formale di autorizzazione che sarà sottoscritto dal Responsabile ASL dell UVI delegato alla spesa, del Responsabile dell Ufficio Socio Sanitario del Distretto sanitario interessato, dal Direttore Responsabile del Distretto sanitario interessato e del Responsabile del Servizio Finanziario dell Ambito S4 o suo delegato, corredato dalla dichiarazione di accettazione dell utente. L Ufficio di Piano, attraverso il Segretariato Sociale dell Ambito S4, provvede a comunicare al soggetto interessato l esito della valutazione, ed in caso di ammissione della richiesta, la data di attivazione del servizio e la eventuale quota di compartecipazione a suo carico. L attivazione del servizio avviene esclusivamente previa sottoscrizione del consenso da parte dell utente e di accettazione dell eventuale quota di compartecipazione a suo carico. Articolo 12 Dichiarazione Sostitutiva Unica La dichiarazione sostitutiva concernente la situazione reddituale e patrimoniale del richiedente la prestazione agevolata, nonchè quella di tutti i componenti il nucleo familiare va redatta conformemente al modello-tipo di cui all articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n 109 del 1998 e ss.mm.ii. Il dichiarante potrà presentare una nuova dichiarazione sostitutiva prima della scadenza in caso di variazione della propria situazione familiare e/o patrimoniale. Articolo 13 Controlli L Ufficio di Piano, attraverso il Segretariato Sociale e con l ausilio dei competenti uffici del Comune di residenza controllerà, anche a campione, la veridicità della situazione familiare dichiarata e confronterà i dati patrimoniali e reddituali dichiarati dai soggetti ammessi alle presentazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze. L Ufficio di Piano, attraverso il Segretariato Sociale e con l ausilio dei competenti uffici del Comune di residenza, rilascia, solo su richiesta dell interessato, un attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica equivalente. Qualora nei controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l attivazione delle necessarie procedure di legge, l ente adotta ogni misura utile atta a sospendere, revocare e a recuperare i benefici concessi. L ufficio di Piano può chiedere all Amministrazione comunale di riferimento di provvedere ad ulteriori controlli attraverso il Corpo di Polizia Municipale o altri organi a ciò competenti. ART.14 Vigenza Il presente Regolamento applicabile dal giorno successivo alla sua approvazione da parte del Coordinamento Istituzionale dell'ambito S4, ed è reso pubblico attraverso la sua pubblicazione all'albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Pontecagnano-Faiano, capofila dell Ambito. Art. 15
17 Disposizioni finali Le novita legislative in materia comportano automaticamente l adeguamento normativo del presente regolamento. Per quanto non espressamente disposto con il presente atto, si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.
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