TABELLA CODICI E DESCRIZIONI DELLE CAUSALI

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1 TABELLA CODICI E DESCRIZIONI DELLE CAUSALI Descrizione Soggetti tenuti Misura Termine di causale alla corresponsione del contributo versamento art. 1, lett. a), Sim iscritte nell Albo (incluse le fiduciarie) autorizzate alla prestazione dei servizi e delle attività di 2/1, art. 1, lett. b), Imprese di comunitarie con succursale in Italia ed imprese di extracomunitarie, con o senza succursale, autorizzate alla prestazione dei servizi e delle attività di 2/2, art. 1, lett. c), Banche italiane autorizzate alla prestazione de i servizi e delle attività di 2/1, Poste Italiane Divisione Servizi BancoPosta - autorizzata alla prestazione dei servizi di Banche comunitarie con succursale in Italia e Banche extracomunitarie, con o senza succursale in Italia autorizzate alla prestazione dei servizi e delle attività di art. 1, lett. d), Società di gestione del risparmio, società di gestione UE con succursale in Italia, gestori di FIA UE con succursale in Italia, autorizzati a prestare il servizio di gestione di portafogli e/o il servizio di consulenza in materia di investimenti e/o il servizio di ricezione e trasmissione ordini 2/2, 54

2 art. 1, lett. e), Intermediari finanziari di cui all art. 107, comma 1, del d.lgs. n. 385/1993 2/2, art. 1, lett. f), Agenti di cambio iscritti, alla data del , nel Ruolo speciale di cui all art. 201, comma 5, del d.lgs. n. 58/ ,00 pro-capite art. 1, lett. g), Società di gestione del risparmio italiane, Sicav, Sicaf, Organismi di collettivo (Italiani) Organismi di collettivo ex artt. 42, 43 e 44 del d.lgs. n. 58/1998 (esteri) come da art. 1, comma 3, : art. 1, lett. h), Imprese di assicurazione autorizzate, alla data del , all esercizio rami vita III e/o V di cui all art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 209/ ,00 pro-capite art. 1, lett. i), Consulenti finanziari iscritti nell Albo alla data del ,00 pro-capite art. 1, lett. j), punto j1), delibera n. Emittenti italiani con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati nazionali come da art. 1, comma 4, punto 4/1, art. 1, lett. j), punto j2), delibera n. Emittenti aventi l Italia come Stato membro d origine con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati comunitari come da art. 1, comma 4, punto 4/1, 55

3 art. 1, lett. j), punto j1), delibera n. Emittenti esteri con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati nazionali come da art. 1, comma 4, punto 4/2, art. 1, lett. k), Emittenti che hanno chiesto o autorizzato la negoziazione in sistemi multilaterali gestiti da Banche, Sim o da Gestori dei mercati regolamentati italiani, vigilati ai sensi del Regolamento (UE) n. 596/2014 come da art. 1, comma 5, punti 5/1 e 5/2, art. 1, lett. l), Emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ,00 pro-capite punto m1), Preventive comunicazioni di offerte al pubblico ex artt. 94, 102 e 113 del d.lgs. n. 58/1998 per le quali il relativo procedimento amministrativo si sia estinto prima dell ottenimento dell approvazione 6/1, punto m2) Soggetti che a seguito dell approvazione del prospetto di offerta non hanno concluso tra il 2 gennaio 2016 ed il 1 gennaio 2017 le relative offerte 6/2, punto m3) 2016 ed il 1 gennaio 2017 offerte di prodotti finanziari che danno diritto al pagamento di un differenziale 6/3, lettera a), (covered warrant/certificates) 56

4 punto m3), 2016 ed il 1 gennaio 2017 sollecitazioni all aventi ad oggetto buoni di acquisto e/o sottoscrizione di prodotti finanziari 6/3, lettera b), delibera n (warrant) punto m3), 2016 ed il 1 gennaio 2017, offerte al pubblico aventi ad oggetto strumenti diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche ex art. 34-ter, comma 4, del Regolamento Consob n /1999 6/3, lettera c), (Prospetti semplificati) punto m3), 2016 ed il 1 gennaio 2017, altre offerte al pubblico di sottoscrizione e vendita, altre offerte pubbliche di acquisto e/o scambio, offerte al pubblico aventi ad oggetto strumenti finanziari emessi da banche anche sulla base di programmi di emissione annuali 6/3, lettera d), (Opa, Opsc, Opasc, Opv, Ops, Opvs, prospetti ordinari aventi ad oggetto bond, Obbligo/Diritto d Acquisto, altre offerte al pubblico) punto m4), ottenuto l approvazione del prospetto di quotazione ai sensi dell art. 113 del d.lgs. n. 58/1998, tra il 2 gennaio 2016 ed il 1 gennaio /4, 57

5 punto m5), ottenuto il giudizio di equivalenza al prospetto ex art. 57, comma 1, lett. d), del Regolamento Consob n /1999, tra il 2 gennaio 2016 ed il 1 gennaio 2017 a fronte di operazioni di integrazione aziendale (fusioni/scissioni) 6/5, art. 1, lett. n), Società di revisione e Revisori legali 10,13 % dell ammontare dei ricavi da corrispettivi per incarichi di revisione legale, come da art.1, comma 8, come da art. 1, comma 7, lettere a), b) o c), della presente delibera art. 1, lett. o), Borsa Italiana s.p.a ,00 28 febbraio 2017 art. 1, lett. p),. MTS s.p.a ,00 28 febbraio 2017 art. 1, lett. q), Monte Titoli s.p.a ,00 28 febbraio 2017 art. 1, lett. r), delibera Cassa di Compensazione e Garanzia s.p.a ,00 28 febbraio 2017 art. 1, lett. s), Sim, banche e società di gestione di mercati regolamentati autorizzate, alla data del , all esercizio dell attività di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione come da art. 1, comma 9, art. 1, lett. t), Internalizzatori sistematici iscritti nell Elenco Consob come da art. 1, comma 10, 58

6 art. 1, lett. u), Gestori di mercati regolamentati esteri (extra- UE) richiedenti il riconoscimento ex art. 67 comma 2 del d.lgs. n. 58/ ,00 pro-capite bonifico bancario allegato all istanza di riconoscimento art. 1, lett. v), Gestori di portali per la raccolta di capitali di rischio Quota fissa pari a 1.495,00 maggiorata di 1.875,00 per i soggetti che alla data del risultino aver avviato l attività art. 1, lett. w), Gestori di servizi di diffusione delle informazioni regolamentate (SDIR) e gestori di meccanismi di stoccaggio come da art. 1, comma 11, art. 1, lett. x), Organismo Consulenti Finanziari ,00 28 febbraio A01405 TESTI COORDINATI E AGGIORNATI Testo del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237 (in Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 299 del 23 dicembre 2016), coordinato con la legge di conversione 17 febbraio 2017, n. 15 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio.. AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. A norma dell art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Capo I GARANZIA DELLO STATO SU PASSIVITÀ DI NUOVA EMISSIONE Art. 1. Garanzia dello Stato su passività di nuova emissione 1. Al fine di evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell economia e preservare la stabilità finanziaria, ai sensi dell articolo 18 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, e dell articolo 18, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014, il Ministero dell economia e delle finanze è autorizzato, fino al 30 giugno 2017, a concedere la garanzia dello Stato su passività delle banche italiane in conformità di quanto previsto dal presente capo I, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato. 2. Per banche italiane si intendono le banche aventi sede legale in Italia. 59

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