L EVOLUZIONE DEL ORDINAMENTO MOBILIARE. Lucidi a cura di Marco Di Antonio

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1 L EVOLUZIONE DEL ORDINAMENTO MOBILIARE Lucidi a cura di Marco Di Antonio

2 LE AREE DI INTERVENTO DELLE BANCHE E possibile distinguere 2 grandi aree di intervento delle banche nell attività di intermediazione mobiliare: 1. L attività in conto proprio 2. L attività di prestazione di servizi per conto terzi: - Agli emittenti (consulenza, collocamento, servizi) - Ai risparmiatori (raccolta ordini, negoziazione, gestione patrimoni mobiliari, servizi) Prima del 1991 la regolamentazione era praticamente assente

3 Legge n. 272 IL PERCORSO LEGISLATIVO Ordinamento delle borse di commercio Legge n. 216 Legge n. 49 DPR n. 556 Legge n. 281 Legge n. 1 Legge n. 157 D. Lgs n Legge n. 149 D. Lgs n. 344 Legge n. 344 D.L n. 415 TESTO UNICO Istituzione della Consob Istituzione del Mercato Ristretto Istituzione del MTS Istituzione dei fondi comuni aperti Introduzione SIM e riorganizzazione mercati Disciplina insider trading Recepimento Direttiva OICVM Disciplina OPV Disciplina fondi pensione N.B.: L insider trading è disciplinato nel 1934 in USA (market economy) e nel 1994 in Germania (banking economy) Istituzione fondi di investimento chiusi Recepimento Direttiva Eurosim Testo Unico Intermediazione Finanziaria

4 IL FINANCIAL SERVICES ACTION PLAN della Commissione Europea OBIETTIVO: creazione di un mercato unico europeo integrato per i servizi finanziari PROVVEDIMENTI: Direttive 2001/107/CE e 2001/108/CE in materia di OICR introduzione del passaporto unico europeo per le società di gestione armonizzate Direttiva 2003/6/CE sul in materia di market abuse armonizzazione della disciplina comunitaria sull insider trading e la manipolazione del mercato Direttiva 2003/71/CE in materia di prospetto informativo passaporto europeo per il prospetto approvato dalle autorità di un paese membro Direttiva 2004/25/CE in materia di OPA uniformizzazione delle discipline nazionali vigenti Direttiva 2004/39/CE, o MIFID innovazione della disciplina dei servizi di investimento e dei sistemi di negoziazione Direttiva 2004/109/CE, Transparency armonizzazione degli obblighi informativi degli emittenti quotati

5 LA LEGGE SUI FONDI COMUNI DEL 1983 Introduce il concetto di sollecitazione del pubblico risparmio, più ampio di quello di emissione di obbligazioni (riguarda ogni operazione tendente alla raccolta del risparmio diffuso) Introduce per tali operazioni l obbligo per il proponente di produrre un prospetto informativo con informazioni sulla propria organizzazione, situazione economica e finanziaria. E esclusa dalla normativa la raccolta bancaria

6 LA LEGGE SIM DEL 1991: disciplina dell attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull organizzazione dei mercati mobiliari 1. Fissazione dei soggetti abilitati e delle regole per esercitare l intermediazione mobiliare 2. Attribuzione alle autorità competenti dei poteri necessari per il controllo degli intermediari e dei mercati 3. Riordino del quadro tecnico ed istituzionale in cui operano gli intermediari

7 LA LEGGE SIM DEL 1991: definizione di attività di intermediazione mobiliare 1. Negoziazione per conto proprio o per conto di terzi di valori mobiliari 2. Collocamento e distribuzione di valori mobiliari 3. Gestione di patrimoni mobiliari 4. Raccolta ordini di acquisto e vendita 5. Consulenza 6. Sollecitazione al pubblico risparmio + attività connesse (custodia, amministrazione, finanziamento operazioni di Borsa) + attività strumentali (studi, ricerche, analisi, elaborazioni e trasmissione dati, formazione)

8 LA LEGGE SIM DEL 1991: definizione dei soggetti che possono svolgere attività di intermediazione mobiliare 1. Creazione di un nuovo intermediario ad hoc che rappresenta il solo nel mercato a poter svolgere le 6 attività: la Società di Intermediazione Mobiliare 2. Categorie residuali: gli agenti di cambio per la sola negoziazione (ad esaurimento) e le società fiduciarie per la sola gestione di patrimoni 3. Le banche che non possono negoziare per conto proprio o per conto terzi valori quotati in mercati ufficiali fatta eccezione per i titoli di stato 4. I Fondi Comuni che sono specializzati nella sola gestione in monte e quindi, di fatto, sono al di fuori della legge SIM

9 LA LEGGE SIM DEL 1991: definizione dei soggetti che possono svolgere attività di intermediazione mobiliare 1. Le banche sono obbligate alla separazione contabile delle attività di intermediazione mobiliare (chinese walls) 2. Le banche devono essere autorizzate dalla Banca d Italia 3. Le banche sono sottoposte ai controlli della Consob e della Banca d Italia

10 IL PROMOTORE FINANZIARIO La figura è stata istituita dalla Legge SIM, che ha stabilito che: - la sollecitazione del pubblico risparmio fuori dalle sedi del proponente è attività di intermediazione mobiliare, riservata quindi agli intermediari a tal fine autorizzati - gli unici soggetti dei quali gli intermediari possono avvalersi per l offerta fuori sede sono i promotori finanziari iscritti all albo unico nazionale della categoria, istituito con tale legge

11 L OFFERTA FUORI SEDE (TUF, artt ) Con tale termine si intende la promozione e il collocamento presso il pubblico di: a) Strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell emittente, del proponente l investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento; b) Servizi di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta o promuove il servizio L offerta fuori sede di strumenti finanziari può essere effettuata dai soggetti autorizzati allo svolgimento del servizio di collocamento e da organismi di investimento collettivo. I soggetti abilitati devono avvalersi di promotori finanziari

12 LA LEGGE SIM DEL 1991: la riforma dei mercati 1. MODALITA DI NEGOZIAZIONE - Concentrazione degli scambi - Asta continua - Mercato telematico nazionale 2. SISTEMA DI LIQUIDAZIONE - Regolamento a contanti - Meccansimi di trasferimento dei titoli - Cassa di compensazione e garanzia 3. CREAZIONE DI NUOVI MERCATI - Mercato dei derivati (MIF per futures, MTO per opzioni e IDEM per nuovi contratti quali i futures sul MIB 30) - Mercati locali (METIM, non operativo) 4. SISTEMA DEI CONTROLLI - Consiglio di Borsa

13 LA LEGGE SIM DEL 1991: regole di svolgimento delle attività 1. REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO Es. condotta diligente e professionale nella cura dell interesse del cliente, redazione per iscritto dei contratti, acquisizione di informazioni sulla situazione finanziaria del cliente, divieto di effettuare operazioni in diretto o indiretto conflitto di interessi, informazioni al cliente circa attività svolte e soggetti facenti parte del gruppo, esecuzione tempestiva e corretta delle disposizioni impartite dal cliente, rispetto delle regole di funzionamento dei mercati in cui si opera 2. REGOLE SPECIFICHE PER CIASCUNA ATTIVITA Es. gestioni patrimoniali: il contratto scritto deve indicare natura del servizio, poteri conferiti alla banca, natura dei valori mobiliari oggetto del contratto, durata e compenso dell incarico, informazioni da inviare al cliente, ammontare massimo dei titoli 3. OBBLIGO DI SEPARATEZZA CONTABILE E AMMINISTRATIVA Es. tra attività di intermediazione mobiliare e altre attività bancarie; tra attività di negoziazione e collocamento, negoziazione e gestione, collocamento e gestione

14 LA DIRETTIVA EUROSIM DEL 1996: integrazione europea dei mercati 1. Introduzione del principio del passaporto unico europeo per le SIM 2. Ammissione diretta delle banche alla negoziazione di azioni 3. Limitazione del principio di concentrazione degli scambi nei mercati regolamentati fissato dalla Legge SIM 4. Privatizzazione dei mercati

15 LA DIRETTIVA EUROSIM DEL 1996: il passaporto unico europeo Viene introdotta la figura dell impresa di investimento che, autorizzata nel proprio Paese, dall può svolgere la propria attività in qualsiasi paese della UE. L impresa di investimento è controllata dal proprio Paese di origine (home country control) L impresa di investimento è l intermediario che svolge: - Servizi di investimento - Servizi accessori

16 LA DIRETTIVA EUROSIM DEL 1996: i servizi svolti dall impresa di investimento (art. 1 TUF) Per "servizi e attività di investimento" si intendono i seguenti, quando hanno per oggetto strumenti finanziari: a) negoziazione per conto proprio; b) esecuzione di ordini per conto dei clienti; c) sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente; c-bis) collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente; d) gestione di portafogli; e) ricezione e trasmissione di ordini; f) consulenza in materia di investimenti; g) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione N.B. versione attuale, post Mifid (nella prima versione del TUF, in seguito a recepimento Direttiva Eurosim, la consulenza era tra le attività accessorie)

17 LA DIRETTIVA EUROSIM DEL 1996: i servizi accessori (art. 1 TUF) Per "servizi accessori" si intendono: a) la custodia e amministrazione di strumenti finanziari e relativi servizi connessi; b) la locazione di cassette di sicurezza; c) la concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto che concede il finanziamento; d) la consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché la consulenza e i servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese; e) i servizi connessi all'emissione o al collocamento di strumenti finanziari, ivi compresa l'organizzazione e la costituzione di consorzi di garanzia e collocamento; f) la ricerca in materia di investimenti, l analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti operazioni relative a strumenti finanziari33; g) l'intermediazione in cambi, quando collegata alla prestazione di servizi d'investimento; g-bis) le attività e i servizi individuati con regolamento del Ministro dell economia e delle finanze, sentite la Banca d Italia e la Consob, e connessi alla prestazione di servizi di investimento o accessori aventi ad oggetto strumenti derivati

18 LA DIRETTIVA EUROSIM DEL 1996: ammissione diretta delle banche alla negoziazione di azioni Viene meno il divieto per le banche di accedere ai mercati regolamentati per l acquisto e la vendita di azioni Ciò può rivoluzionare il posizionamento competitivo della banca e la sua specializzazione

19 LA DIRETTIVA EUROSIM DEL 1996: la concentrazione degli scambi in Europa La legge SIM ha introdotto la regola della concentrazione degli scambi dei valori mobiliari sui mercati regolamentati Il legislatore comunitario con l Eurosim ha dovuto bilanciare gli interessi dei Paesi con forte orientamento ai mercati regolamentati con quelli orientati alla deregolamentazione L Eurosim stabilisce che ciascuno Stato può fissare degli obblighi anche differenziati alle imprese di investimento per operare nei mercati regolamentati

20 La concentrazione degli scambi in Italia L art 14 della Direttiva CEE n. 93/22 rimuove l obbligo della concentrazione degli scambi nei mercati regolamentati per i titoli quotati, introdotto nel nostro ordinamento dalla legge SIM, e lascia all autonomia dei paesi membri la relativa regolamentazione. L art. 25 del TUF delega alla Consob la normativa relativa alla concentrazione degli scambi. La Consob, con delibere e del 1998, ha scelto di mantenere l obbligo di concentrazione prevedendo le seguenti eccezioni: - l investitore autorizza l esecuzione delle negoziazioni fuori mercato e ciò gli consente di realizzare un miglior prezzo (best execution) - l investitore non è residente o non ha una sede in Italia - la negoziazione ha ad oggetto titoli di Stato o garantiti dallo Stato italiano ed esteri - la negoziazione ha ad oggetto quantitativi di titoli il cui controvalore è pari o superiore a un determinato importo (blocchi)

21 LA DIRETTIVA EUROSIM DEL 1996: la privatizzazione dei mercati Il mercato non è più un istituzione pubblica controllata da pubblici poteri Viene introdotta la figura dell impresa-mercato Gli intermediari finanziari possono gestire direttamente il mercato

22 LA DIRETTIVA EUROSIM DEL 1996: la privatizzazione dei mercati Per effetto della Direttiva Eurosim in Itala nascono: Borsa Italia spa che comprende: Borsa valori, mercato ristretto e IDEM MIF spa che comprende: MIF e MTO MTS che comprende: MTS

23 IL TESTO UNICO DELLA FINANZA (in vigore da ) Recepisce e perfeziona l assetto stabilito dalla Direttiva Eurosim Introduce la figura del gestore unico ossia l intermediario che può agire sulla gestione individuale e su quella collettiva: in pratica, il filone legislativo sugli organismi di investimento collettivo del risparmio viene fatto convergere nel filone SIM-Eurosim

24 IL TESTO UNICO DELLA FINANZA Definisce gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) Definisce il concetto di gestione collettiva del risparmio Introduce la società di gestione del risparmio Stabilisce i confini dell attività delle società di gestione del risparmio

25 IL TESTO UNICO DELLA FINANZA Gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR): Sono costituiti dai fondi comuni di investimento sia aperti sia chiusi e dalle SICAV

26 IL TESTO UNICO DELLA FINANZA La gestione collettiva del risparmio : - Promozione, istituzione e organizzazione di fondi comuni di investimento e amministrazione dei rapporto con i partecipanti - Gestione del patrimonio di OICR di propria o di altrui istituzione mediante l investimento avente ad oggetto strumenti finanziari, crediti o altri beni mobili o immobili

27 IL TESTO UNICO DELLA FINANZA Società di gestione del risparmio (SGR): - Sono le società per azioni con sede legale in Italia autorizzate a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio

28 IL TESTO UNICO DELLA FINANZA Attività di gestione del risparmio : La prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio è riservata alle SGR e alle Sicav (le precedenti società di gestione dei fondi comuni diventano SGR) Le SGR possono inoltre: - Prestare il servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi - Istituire e gestire fondi pensione - Esercitare per delega l attività di gestione di portafoglio di imprese di investimento o di altre SGR - Svolgere attività connesse e strumentali stabilite dalla Banca d Italia Banche e SIM di gestione solo gestioni individuali SGR gestioni individuali e collettive

29 IL TESTO UNICO DELLA FINANZA: disciplina dell accesso al mercato L autorizzazione all esercizio dei servizi e delle attività di investimento è rilasciata: - dalla Consob, sentita la Banca d Italia, per le imprese di investimento - dalla Banca d Italia, sentita la Consob, per le banche, gli altri intermediari creditizi e le società di gestione del risparmio

30 AUTORIZZAZIONE: IMPRESE DI INVESTIMENTO Condizioni per l autorizzazione: - Deve essere adottata la forma di società per azioni e la denominazione sociale deve contenere le parole società di investimento mobiliare - Il capitale sociale versato non deve essere inferiore a quello indicato da Banca d Italia (vedi slide successiva) - Devono essere presentati, unitamente all atto costitutivo e allo statuto, un programma dell attività e una relazione sulla struttura organizzativa - I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e i titolari di partecipazioni qualificate devono soddisfare i requisiti di professionalità, indipendenza e onorabilità stabiliti dal Ministero dell Economia e delle Finanze con proprio regolamento Nota Bene: SIM se sede legale è in Italia, imprese di investimento comunitarie se è in un Paese membro, imprese di investimento extracomunitarie se sede è in un Paese extra UE.

31 AMMONTARE SIM: IL CAPITALE MINIMO SERVIZI DI INVESTIMENTO euro euro 1 milione di euro Consulenza in materia di investimenti, a condizione che le SIM non assumano rischi in proprio e non detengano, neppure temporaneamente, disponibilità liquide e strumenti finanziari della clientela Collocamento di strumenti finanziari senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell emittente; gestione individuale di portafogli di investimento, ricezione e trasmissione ordini, a condizione che le SIM (vedi sopra) Servizi elencati in precedenza, in assenza delle condizioni ivi indicate Sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo o assunzione di garanzia, negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto della clientela, gestione di sistemi multilaterali di negoziazione

32 AUTORIZZAZIONE: SOCIETA DI GESTIONE DEL RISPARMIO Condizioni per l autorizzazione: - Deve essere adottata la forma di società per azioni e la denominazione sociale deve contenere le parole società di gestione del risparmio - La sede legale e la direzione generale della società devono essere situate in Italia - Il capitale sociale versato non deve essere inferiore a quello indicato da Banca d Italia (1 milione di euro) - Devono essere presentati, unitamente all atto costitutivo e allo statuto, un programma dell attività e una relazione sulla struttura organizzativa - I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e i titolari di partecipazioni qualificate devono soddisfare i requisiti di professionalità, indipendenza e onorabilità stabiliti dal Ministero dell Economia e delle Finanze con proprio regolamento Nota Bene: Le SGR sono iscritte in un apposito albo tenuto da Bankit Per società di gestione armonizzata si intende la società con sede legale e direzione generale in uno stato membro a autorizzata ad operare in Italia in base al principio del mutuo riconoscimento

33 IL TESTO UNICO DELLA FINANZA: soggetti e attività autorizzate L esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento è attività sottoposta a riserva, accordata ai soli intermediari indicati dal TUF (art. 18 e 33) - imprese di investimento e banche possono essere autorizzate a offrire tutti i servizi previsti - società di gestione del risparmio: servizi di gestione individuale, consulenza, collocamento (ma non underwriting) su quote o azioni di OICR e Sicav propri e di terzi; - società di gestione dei mercati regolamentati (SGRM): gestione di sistemi multilaterali di negoziazione - Intermediari finanziari ex art. 107 del TUB: esecuzione di ordini per conto dei clienti e negoziazione per conto proprio, ma solo su strumenti derivati, collocamento e underwriting

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