Economia degli intermediari finanziari. Introduzione agli intermediari finanziari specializzati
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1 Economia degli intermediari finanziari Introduzione agli intermediari finanziari specializzati 1. Introduzione all attività di intermediazione finanziaria specializzata L intermediazione finanziaria è un processo finalizzato al trasferimento di risorse finanziare da soggetti in surplus verso soggetti in deficit: gli strumenti e i servizi finanziari strumentali a tale trasferimento offerti dagli intermediari finanziari sono molteplici e diversificati in relazione alle preferenze delle unità in surplus e in deficit. Nell ambito del sistema finanziario domestico, le banche offrono una quota rilevante degli strumenti e dei servizi finanziari e, inoltre, esse rappresentano l unica tipologia di intermediario finanziario in grado di offrire contemporaneamente servizi e strumenti rivolti alle unità sia in surplus sia in deficit. Oltre alle banche, nell ambito del sistema finanziario operano altre tipologie di intermediari finanziari specializzati nell offerta di alcuni strumenti e servizi finanziari. Questi ultimi sono a loro volta strumentali al trasferimento di risorse finanziarie sia nel circuito diretto che nel circuito indiretto. L esistenza degli intermediari finanziari specializzati è funzione di: a) motivazioni economico-gestionali; b) scelte normative. Gli intermediari finanziari specializzati offrono strumenti e servizi focalizzati in termini di forma tecnica e/o di clientela. La redditività di tali intermediari è influenzata positivamente dalle economie derivanti dalla specializzazione in combinazioni di forma tecnica/clientela basate, alternativamente, su: 1) l offerta di prodotti e servizi finanziari complessi per una clientela che richiede un buon livello di personalizzazione; 2) l offerta di prodotti e servizi finanziari standardizzati per una clientela rilevante in termini di volumi. Oltre alle economie derivanti dalla specializzazione, la redditività di tali intermediari finanziari è influenzata positivamente dal conseguimento di economie di scala dovute alla produzione di strumenti e servizi offerti alla clientela non solamente attraverso i propri canali distributivi, ma anche attraverso altri intermediari finanziari o altre imprese con i quali intrattengono rapporti di controllo societario, come nel caso dei gruppi bancari, ovvero accordi di distribuzione di durata e contenuto variabili. Oltre alle motivazioni economico-gestionali, la specializzazione dell attività finanziaria è funzione delle scelte normative del legislatore domestico, derivanti in buona parte dalle scelte del legislatore 1
2 comunitario, di riservare l offerta di alcuni servizi finanziari a particolari tipologie di intermediari finanziari. In alcuni casi, i servizi disciplinati non sono esercitabili nemmeno dalle banche. Nell ambito dell ordinamento italiano, sussistono due fonti primarie che disciplinano l offerta di strumenti e servizi finanziari da parte di intermediari finanziari specializzati: a) il Testo Unico Bancario (Decreto Legislativo n.385 del 1 settembre 1993, d ora in poi T.U.B) che contiene la disciplina dell esercizio delle attività finanziarie da parte di intermediari finanziari specializzati che operano nel circuito indiretto 1 ; b) il Testo Unico della Finanza (Decreto Legislativo n.58 del 24 febbraio del 1998, d ora in poi T.U.F.) che contiene la disciplina dell esercizio delle attività finanziarie da parte di intermediari finanziari specializzati che operano prevalentemente nel circuito diretto L assetto dei controlli sugli intermediari finanziari specializzati Il T.U.B., oltre a contenere la disciplina dell attività bancaria e creditizia, definisce il contenuto delle attività finanziarie riservate. Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 (recepimento della Direttiva 2008/48/CE) ha operato numerose innovazioni all interno del T.U.B. In particolare, alla luce della Riforma del Titolo V, l art. 106, comma 1, afferma che: L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d Italia. Dunque, rispetto a prima, non sono più considerate attività riservate né l assunzione di partecipazioni né quella di intermediazione in cambi. La Riforma ha altresì istituito un albo unico degli intermediari finanziari, la cui tenuta è affidata alla Banca d Italia, ed elenchi ad hoc per particolari tipologie di attività finanziarie (confidi e microcredito). Inoltre, la differenza tra intermediari finanziari sistemici e non è stata eliminata, con la previsione di medesimi controlli a prescindere dai volumi dell attività svolta. Il T.U.B. precisa al comma 2 dell art. 106 che, qualora autorizzati, gli intermediari finanziari possono anche emettere moneta elettronica, prestare servizi di pagamento e servizi di investimento, nonché esercitare le altre attività a loro eventualmente consentite dalla legge e attività connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d Italia. L art. 107 del T.U.B. precisa inoltre che la Banca d Italia autorizza gli intermediari finanziari ad esercitare la propria attività al ricorrere delle seguenti condizioni: 1 Il circuito indiretto si caratterizza per l interposizione dello stato patrimoniale degli intermediari finanziari nel trasferimento delle risorse dalle unità in surplus verso quelle in deficit. Gli intermediari finanziari assumono impegni nei confronti dei datori di fondi e posizioni creditorie nei confronti dei prenditori di fondi. 2 Nel circuito diretto gli intermediari finanziari intervengono a favore dei soggetti che domandano fondi e dei soggetti che offrono fondi, senza interporre il proprio stato patrimoniale, ma limitandosi a offrire servizi a fronte dei quali percepiscono commissioni. 2
3 a) sia adottata la forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa; b) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica; c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'italia anche in relazione al tipo di operatività; d) venga presentato un programma concernente l attività iniziale e la struttura organizzativa, unitamente all atto costitutivo e allo statuto; e) i titolari di partecipazioni di cui all articolo 19 e gli esponenti aziendali possiedano, rispettivamente, i requisiti previsti ai sensi degli articoli 25 e 26; f) non sussistano, tra gli intermediari finanziari o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza; g) l oggetto sociale sia limitato alle sole attività di cui ai commi 1 e 2 dell articolo 106. Il nuovo assetto dei controlli è mostrato dalla figura 2. Figura 2- L assetto dei controlli sugli intermediari finanziari specializzati nel T.U.B. post riforma del Titolo V del T.U.B. 3
4 Venendo agli intermediari finanziari che operano nel circuito diretto, il T.U.F. ha definito due ambiti di attività che possono essere, in maniera prevalentemente alternativa, esercitati: a) i servizi e le attività di investimento; b) i servizi di gestione collettiva del risparmio. I servizi di investimento sono definiti dal T.U.F. (art.1, comma 5) in: a) negoziazione per conto proprio; b) esecuzione di ordini per conto dei clienti; c) sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente; c-bis) collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente; d) gestione di portafogli; e) ricezione e trasmissione di ordini; f) consulenza in materia di investimenti; g) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione. Gli intermediari che possono prestare i servizi di investimento sono le Società di Intermediazione Mobiliare (d ora in poi SIM) e le banche esplicitamente autorizzate; ulteriormente le Società di gestione del risparmio (d ora in poi SGR) possono essere autorizzate a prestare i servizi sub d) e f), mentre gli intermediari finanziari iscritti nell albo di cui all art. 106 TUB possono essere autorizzati a prestare i servizi sub a) e b) limitatamente agli strumenti derivati e i servizi sub c) e c-bis). Gli intermediari operanti nel circuito diretto possono prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio, definito come segue: a) la promozione, istituzione e organizzazione di fondi comuni d'investimento e l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti b) la gestione del patrimonio di organismi di investimento collettivi del risparmio (OICR) di propria o altrui istituzione, cioè fondi comuni e SICAV A fronte della necessità di tutelare gli interessi dei risparmiatori, il legislatore ha introdotto una riserva di attività per l esercizio della gestione collettiva del risparmio, prevedendo che tale attività possa essere esercitata: dalle SGR, dalle SICAV, dalle SICAF, dalle società di gestione UE che gestiscono OICVM italiani, dai GEFIA UE e dai GEFIA non UE che gestiscono un FIA italiano. Gli intermediari finanziari specializzati operanti nell ambito del circuito diretto sono sottoposti alla vigilanza della Banca d Italia per quanto concerne la stabilità ed efficienza, mentre il controllo della Consob riguarda i profili della trasparenza e della correttezza. Nell esercizio dell azione di vigilanza, la Banca d Italia e la Consob si servono di strumenti di natura regolamentare, informativa e ispettiva. La vigilanza sulla concorrenza del mercato è attribuita all Autorità Garante per la Concorrenza. 4
5 3. Gli intermediari finanziari specializzati creditizi Nell ambito dell intermediazione finanziaria esercitata dagli intermediari finanziari specializzati che esercitano le attività disciplinate dal T.U.B., i volumi determinati dalla fornitura di strumenti creditizi sono storicamente preponderanti. Nella prassi operativa, tali intermediari, che esercitano l attività di concessione di finanziamenti, sotto qualsiasi forma, sono distinguibili in: a) società di leasing; b) società di factoring; c) società di credito al consumo; d) consorzi di garanzia collettiva fidi (d ora in poi CONFIDI) Sebbene la specializzazione degli intermediari suddetti si basi sul ricorso a particolari strumenti finanziari, gli intermediari sub a), b) e c) sono accomunati dalla proprietà per cassa del finanziamento offerto, mentre il finanziamento concesso dai CONFIDI può essere rappresentato da una garanzia collettiva personale, pertanto in tal caso si tratta di un finanziamento di firma. Sul fronte dei segmenti di clientela serviti, gli intermediari sub a), b) e d) sono tipicamente rivolti a soddisfare i fabbisogni finanziari delle imprese, mentre l attività degli intermediari sub c) è rivolta a soddisfare fabbisogni di consumo personale. Le società di leasing svolgono tipicamente l attività di leasing finanziario, vale a dire il finanziamento della disponibilità di un bene di capitale fisso strumentale all attività del locatario, solitamente un impresa, a fronte del quale esse percepiscono canoni periodici: il modello di economicità di tale intermediario è orientato alla formazione di un margine di interesse. Le società di factoring esercitano tipicamente l attività di factoring, vale a dire una operazione di finanziamento basata sull acquisto di crediti commerciali esistenti o futuri dalle imprese. Rispetto ai crediti acquistati, le società di factoring possono prestare tre tipologie di servizi: l anticipo, la garanzia del buon fine, la gestione. Le società di factoring sono prevalentemente orientate alla formazione di un margine di interesse, sebbene anche il contributo delle commissioni attive sia rilevante. Le società di credito al consumo concedono finanziamenti alle famiglie per l acquisto di beni, sia durevoli sia di consumo, attraverso prestiti sia personali, senza vincolo di destinazione, sia finalizzati: il modello di economicità di tali intermediari è orientato alla formazione di un margine da interesse. I CONFIDI sono intermediari finanziari di natura cooperativa o consortile che rilasciano garanzie collettive a fronte di finanziamenti erogati a favore delle imprese socie o consorziate. Le garanzie prestate dai CONFIDI a favore di una pluralità di imprese possono essere di natura sia reale, vale a dire la garanzia è rappresentata da un fondo costituito da strumenti finanziari, sia personale, vale a 5
6 dire la garanzia è rappresentata da una fideiussione. A fronte dell attività svolta, tali intermediari finanziari sono orientati alla formazione di un margine da intermediazione in relazione all importante contributo delle commissioni percepite nella formazione della redditività. 4. Gli intermediari finanziari specializzati mobiliari Nell ambito del circuito indiretto, gli intermediari finanziari specializzati nell attività di assunzione di partecipazioni concedono finanziamenti mobiliari e, inoltre, generalmente offrono numerosi servizi come, ad esempio, la consulenza, il coordinamento, l organizzazione di operazioni di raccolta di capitale di rischio sui mercati. In relazione alle attività esercitate, il modello di economicità è maggiormente orientato alla formazione di un margine da plusvalenza, con un contributo importate delle commissioni. Nell ambito dell intermediazione mobiliare che opera attraverso il circuito diretto, la normativa introduce una netta separazione tra i soggetti abilitati a prestare i servizi e le attività di investimento e quelli che possono esercitare la gestione collettiva del risparmio. Tale separazione si riflette anche sulla struttura del mercato (tabella 1). La rilevanza del numero di SGR appartenenti a un gruppo bancario rispetto alle SIM riflette la riserva di attività prevista dal T.U.F. a favore di questa tipologia di intermediario finanziario. In generale, si rileva una presenza molto importante di intermediari finanziari indipendenti, nati su iniziativa di soggetti privati. A fronte della molteplicità delle attività che le SIM possono svolgere, il modello di economicità sarà maggiormente orientato verso la formazione di un margine di interesse, nei casi della negoziazione per conto proprio e della sottoscrizione, ovvero di un margine da commissione negli altri casi. Le SGR possono svolgere l attività di asset management per conto terzi su base sia individuale sia in monte: esse possono promuovere, istituire e gestire fondi comuni di investimento; gestire OICR di propria o altrui istituzione. Il modello di economicità è tipicamente orientato alle formazione di un margine da commissione. Le Società a capitale variabile (SICAV) sono società per azioni che hanno per oggetto esclusivo l investimento del patrimonio collettivo raccolto presso il pubblico,attraverso l emissione di azioni, in strumenti finanziari, pertanto gli investitori assumono la veste di azionisti. 6
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