Proposta di legge n. 233/8^ RELAZIONE

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1 Proposta di legge n. 233/8^ RELAZIONE Sul territorio italiano ci sono ancora 2,5 miliardi di metri quadrati di superfici con copertura di eternit, pari a 32 milioni di tonnellate, per un totale di 8 milioni di metri cubi. Questi dati vengono forniti dal CNR che ha voluto fare il punto della situazione, dopo l'emanazione della L. N. 257/1992 che proibisce produzione e utilizzo di prodotti contenenti amianto e detta le regole per bonificare e smaltire i milioni di tonnellate del prodotto. Gia greci e romani ne facevano abbondante uso, e anche in epoca successiva l'amianto, non conoscendone ancora le conseguenze dannose, e stato usato in maniera indiscriminata: e entrato nella composizione di oltre prodotti, alcuni diuso molto comune come: mastici, sigillanti, pasticche dei freni, corde e tessuti, ma anche per la costruzione di tramezzi, tetti condutture di acqua potabile, intercapedini e stucchi per abitazioni e strutture pubbliche (asili, scuote, uffici, ospedali),poiché migliora la resistenza degli elementi strutturali, assicura l'isolamento termico e acustico e protegge contro i rischi d'incendio. La consistenza fibrosa e alla base delle proprietà tecnologiche, ma anche delle proprietà di rischio essendo causa di gravi patologie a carico prevalentemente dell'apparato respiratorio, quali asbestosi, mesotelioma pleurico e carcinoma polmonari e bronchiali. Purtroppo, le previsioni sono di un aumento di tali malattie (da l'anno fino a 20= nei prossimi 5 anni) tra te persone precedentemente esposte nell'ambiente di lavoro o nell'ambiente di vita. In Calabria, vi & grande,attenzione e preoccupazione per il problema amianto. Infatti, ci sono delle zone circoscritte nella mappatura amianto, di cui al D.M. n. 101 del 18/3/ art. 4 (In sede di prima applicazione, tenuto conto delle situazioni critiche per la salute dell'uomo e dell'ambiente, su indicazione delle Regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Comuni interessati e tenuto conto dei criteri di cui all'allegato B, il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio (MATT) individua e finanzia gli interventi di bonifica di particolare urgenza") che sono ad elevata contaminazione da amianto tra cui il Comune di Canolo (Canolo in Piano), Comune di Casole Bruzio, Comune di Celico, Comune di Spezzano della Sila e Comune di Zumparo (ex Scuola elementare). Per quanto riguarda Crotone, dai dati forniti dalla sede regionale dell'inail, dove vi e una grande concentrazione di industrie chimiche unica su tutto il territorio della Calabria, il problema viene vissuto molto pesantemente e con grande allarme. Tutto ciò e dimostrato dalle domande presentate nell'ultimo periodo riguardanti la richiesta di benefici a causa dell'inquinamento da amianto. Attualmente leggi severissime, tra cui le più rilevanti sono:

2 Legge n. 257/1992 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto - D.Lgs 5/2/1997 n art. 22 Piano Regionale per la bonifica delle aree potenzialmente inquinate; Direttiva 2003/18/CE Parlamento e Consiglio Europeo del 27/3/2003 che modifica la Direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con una esposizione all'amianto durante il lavoro; D.P.R. 8/8/94 affida il compito di censire I siti contaminati da amianto alle Regioni; Leggi e Decreti Ministero dell'ambiente con la previsione di fondi per la bonifica di siti di rilevanza nazionale contaminati da amianto: L. n. 426/1998; Decreto n. 468/2001; L.n. 179/2001; L.n.248/2005; L. n. 266/2005; Testo unico sull'ambiente del 2006.; Legge n. 93/ art. 20 stabilisce fondi per la realizzazione di una mappatura completa della presenza amianto sul territorio nazionale e degli interventi di bonifica urgente; D.M. Ministero ambiente del 18/3/2003 applicativo della L. n. 93/2001; Ne vietano la produzione, il commercio, l'estrazione, l'importazione, l'esportazione e l'utilizzazione e soprattutto, dettano le modalità precise e i controlli cui deve essere sottoposta la riconversione produttiva e l'attività di bonifica e decontaminazione delle aree interessate da amianto. Tanto premesso, questo progetto nell'applicare la normativa nazionale e comunitaria in materia, crea i presupposti per l'individuazione dei siti inquinati e delle aree ad elevato rischio ambientale e per la salute dell'uomo, e di conseguenza della programmazione dei fondi destinati alla bonifica ed al recupero e risanamento ambientale. Il testo è formato da 9 articoli così individuati: Art. I Finalità, Art.2 Obiettivi; Art. 3 Comitato Regionale Amianto (C.R.A.), Art. 4 Piano Regionale Amianto (P.R.A.C.), Art.5 Interventi e contributi regionali, Art. 6 Registri, Art. 7 Organi di controllo, Art. 8 Norma finanziaria, Art. 9 Entrata in vigore. Relazione economica finanziaria I fondi di copertura della presente legge vengono individuatinella misura 1.8 POR Calabria - Siti inquinati ed aree ad elevato rischio ambientale - Tale misura sostiene interventi rivolti al risanamento e al recupero dei siti inquinati e al miglioramento delle conoscenze e delle tecnologie per il rilevamento, il monitoraggio e le metodologie di recupero degli stessi (Programma di riferimento POR Calabria - Ob. 1.La misura, così come si evince dalla scheda Misura, e stata definita in coerenza con il Piano Regionale di Bonifica dei Siti Potenzialmente inquinati predisposto dall'ufficio del Commissario Delegato per l'emergenza ambientale e recepito nel Piano di Gestione dei rifiuti notificato alla Commissione

3 Europea che ha espresso parere positivo. Per l'anno 2007 il fabbisogno economico e stato individuato in Euro ,00. ART. 1- FINALITA' In attuazione della Legge 27/5/1992 n Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto - e in osservanza del Decreto del Presidente della Repubblica 8- agosto 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano per l'attuazione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto -, la Regione Calabria adotta gli strumenti necessari per la salvaguardia della salute dei cittadini e per la tutela e il risanamento dell'ambiente attraverso la bonifica e lo smaltimento dell'amianto. ART. 2 - OBIETTIVI La presente legge per attuare le finalità previste dall'art. 1 persegue i seguenti obiettivi: a) ricerca e sperimentazione di tecniche per la bonifica dagli amianti e il recupero dei siti contaminati; b) predisposizione di un piano decennale di eliminazione dell'amianto antropico sul territorio regionale; c) sostegno alla ricerca e alla sperimentazione nel campo della prevenzione e della terapia sanitaria; d) bonifica di siti, impianti, edifici e manufatti in cui sia stata rilevata la presenza dell' amianto; e) salvaguardia e tutela della salute pubblica nei luoghi di vita e di lavoro. ART. 3 - PIANO REGIONALE AMIANTO CALABRIA (P.R.A.C.) La Giunta Regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, trasmette al Consiglio regionale la proposta di Piano Regionale di tutela dall'amianto, di seguito denominato P.R.A.C., che il Consiglio regionale approva entro 60 giorni. Il P.R.A.C. definisce le azioni, indica gli strumenti e individua le risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, ed e articolato nei seguenti punti: a) conoscenza dei rischio attraverso l'effettuazione di: 1) censimento degli impianti, degli edifici, dei siti e dei manufatti con presenza di amianto, materiali contenenti amianto, effettuato dall'asl in collaborazione con 1'ARPACAL e i comuni del territorio

4 calabrese; 2) mappatura georeferenziata dell'amianto presente sul territorio regionale effettuata dall'arpacal; 3) monitoraggio dei livelli di concentrazione di fibre di amianto nell'aria; 4) monitoraggio degli affioramenti naturali; b) elaborazione dei criteri per la valutazione dei livello di rischio per la bonifica e l'individuazione delle priorità per la stessa; c) definizione delle priorità degli interventi di bonifica; d) monitoraggio dal punto di vista sanitario ed epidemiologico attraverso: 1) raccolta di dati epidemiologici; 2) sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ed ex esposti all'amianto; e) previsione di idonee- misure di- prevenzione- e di tutela della- salute- nei luoghi- di- vita e di lavoro; f) definizione delle linee d^ indirizzo e coordinamento delle attività delle ASL e dell'arpacal; g) definizione dei criteri per la elaborazione di un piano regionale di smaltimento attraverso: 1) censimento delle ditte che svolgono attività di bonifica e smaltimento; 2) individuazione degli impianti esistenti per fronteggiare la domanda di smaltimento; h) individuazione degli strumenti per la formazione e l'aggiornamento degli operatori delle ASL e delle imprese che effettuano attività di bonifica e di smaltimento dell'amianto; i) promozione a livello comunale di iniziative di informazione e coinvolgimento della popolazione sui problemi causati dall'amianto; j) indirizzi per la realizzazione del piano di lavoro- comunale per le opere di bonifica. Il P.R.A.C. avrà durata decennale e la Giunta Regionale procede annualmente, sentita la Commissione consiliare competente, all'aggiornamento del P.R.A.C. apportando le eventuali modifiche, non strutturali, che si rendono necessarie. ART. 4 - INTERVENTI E CONTRIBUTI REGIONALI La Regione Calabria, per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente art. 2, concede contributi in conto capitale o in conto interessi, ai soggetti e nella misura indicati nei successivi commi 2 e 3 del presente articolo, per interventi di

5 bonifica, rimozione e trasporto di materiali contenenti amianto, opere di copertura e muratura. Sono concessi contributi in conto capitale: a) ai soggetti privati per un importo pari al 60% della spesa ritenuta ammissibile; b) agli enti locali, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza ad enti morali per un importo pari al 70% della spesa ritenuta ammissibile. Sono concessi contributi in conto interessi: a) alle imprese, per un importo pari al 50% della spesa ritenuta ammissibile, nel rispetto della regola comunitaria del de minimis. La Giunta Regionale, sentita la Commissione Consiliare competente, stabilisce i termini e le modalità di accesso ai benefici della presente legge. I fondi verranno ripartiti tra i comuni, singoli o associati, che abbiano adottato il proprio piano di lavoro, in conformità agli indirizzi stabiliti nel P.R.A.C. per la bonifica di piccole quantità di amianto. ART. 5 - REGISTRI In attuazione dell'art. 3, comma 2, lett. f), ed entro 30 giorni dall'approvazione del P.R.A.C., presso ogni ASP vengono istituiti i seguenti registri: a) registro pubblico degli edifici industriali e ad uso abitativo, dimessi o in utilizzo, degli impianti, dei mezzi di trasporto e dei luoghi con presenza o contaminazione di amianto; b) registro delle imprese che effettuano attività di bonifica e smaltimento di amianto o di materiali contenenti amianto: - Le modalità di tenuta e di aggiornamento verranno definite nel P.R.A.C. ART. 6 - ORGANI DI CONTROLLO Presso l'assessorato alla Sanità, con l'obiettivo di sovrintendere e monitorare la realizzazione delle azioni previste nel P.R.A.C., viene istituito un Nucleo Amianto, composto da tecnici

6 specializzati nel settore delle bonifiche. La Giunta Regionale, secondo quanto predisposto nell'art. 3, comma 2, lett. i), imposta un piano informativo, rivolto alla popolazione, che contiene, in fasi successive e programmate, le modalità ed i tempi dei censimenti avviati, nonché l'aggiornamento dei dati rilevati e degli interventi effettuati. ART. 7 - NORMA FINANZIARIA All'onere derivante dall'applicazione della presente legge determinato per l'anno 2007 in Euro ,00, si provvede con le risorse disponibili all'upb dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio, inerente a "Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di parte corrente " il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo e per gli anni successivi con i fondi della misura POR 1.8. La disponibilità finanziaria, di cui al comma precedente, e utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico dell'upb dello stato di previsione della spesa del bilancio La Giunta Regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'ari. 10 della L.R. 4/2/2002 n. 8. Per gli anni successivi, la corrispondente spesa sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con legge di approvazione del bilancio regionale e con la collegata legge finanziaria inerente allo stesso esercizio. ART. 8 - ENTRATA IN VIGORE - La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo la sua pubblicazione sui BURC.

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