Gli strumenti per il funzionamento dei comportamenti associativi

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1 Statuto CODICE ETICO CARTA DEI VALORI ASSOGRAFICI CONFINDUSTRIA Associazione Nazionale Italiana Industrie Grafiche Cartotecniche e Trasformatrici Gli strumenti per il funzionamento dei comportamenti associativi

2 Statuto CODICE ETICO CARTA DEI VALORI ASSOGRAFICI CONFINDUSTRIA Associazione Nazionale Italiana Industrie Grafiche Cartotecniche e Trasformatrici Gli strumenti per il funzionamento dei comportamenti associativi

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4 Indice INDICE TITOLO I COSTITUZIONE - SEDE - DENOMINAZIONE - SCOPI 3 Art. 1 Costituzione, sede e denominazione pag. 7 Art. 2 Delegazione pag. 7 Art. 3 Scopi pag. 7 TITOLO II AMMISSIONE DEI SOCI - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI - CONTRIBUTI SOCIALI Art. 4 Settori d'industria rappresentati pag. 11 Art. 5 Gruppi di categoria o di specializzazione pag. 11 Art. 6 Soci effettivi pag. 11 Art. 7 Soci aggregati pag. 12 Art. 8 Ammissione dei Soci pag. 12 Art. 9 Diritti e doveri dei Soci pag. 13 Art. 10 Contributi sociali pag. 14 Art. 11 Durata dell'adesione pag. 14 Art. 12 Sanzioni pag. 14 Art. 13 Cessazione della qualità di Socio pag. 15

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6 TITOLO III ORGANI DELL ASSOCIAZIONE Art. 14 Organi dell Associazione pag. 17 Art. 15 Assemblea Generale pag. 17 Art. 16 Convocazione e funzionamento dell Assemblea Generale pag. 18 Art. 17 Validità dell Assemblea e delle delibere relative pag. 18 Art. 18 Attribuzioni dell Assemblea Generale pag. 19 Art. 19 Giunta pag. 20 Art. 20 Riunioni della Giunta pag. 21 Art. 21 Convocazione e deliberazioni della Giunta pag. 21 Art. 22 Attribuzioni della Giunta pag. 22 Art. 23 Durata della Giunta pag. 22 Art. 24 Consiglio Direttivo pag. 23 Art. 25 Convocazione e deliberazioni del Consiglio Direttivo pag. 23 Art. 26 Attribuzioni del Consiglio Direttivo pag. 24 Art. 27 Comitato di Presidenza pag. 24 Art. 28 Presidente pag. 24 Art. 29 Vice Presidenti pag. 26 Art. 30 Tesoriere pag. 26 Art. 31 Collegio dei Revisori Contabili pag. 26 Art. 32 Probiviri pag. 26 Art. 33 Cariche Associative pag. 28 Art. 34 Settori d'industria e riunioni di tutte le associate pag. 29 Art. 35 Gruppi nazionali di categoria o di specializzazione pag. 30 Art. 36 Direttore Generale pag. 31 INDICE 5 TITOLO IV PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO Art. 37 Patrimonio Sociale pag. 33 Art. 38 Bilancio consuntivo e Bilancio preventivo pag. 33 TITOLO V MODIFICHE STATUTARIE E SCIOGLIMENTO DELL ASSOCIAZIONE Art. 39 Modifiche statutarie pag. 35 Art. 40 Scioglimento dell Associazione pag. 35 Art. 41 Disposizione finale pag. 36 Codice Etico pag. 37 Carta dei Valori pag. 41

7 Statuto della Associazione Nazionale Italiana Industrie Grafiche Cartotecniche e Trasformatrici Costituita con atto 26 aprile 1946 n di Repertorio del Dr. Giuseppe Giulini, Notaio in Milano. Ultima modifica con atto del 26 settembre 2006 n /9680 di Repertorio del Dr. Alberto Degli Esposti, Notaio in Milano. Milano, giugno 2007

8 Titolo I Costituzione Sede Denominazione Scopi Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3 Costituzione, sede e denominazione È costituita, con sede in Milano, l Associazione Nazionale Italiana Industrie Grafiche Cartotecniche e Trasformatrici, in forma abbreviata Assografici. L Associazione aderisce alla Confindustria e ne adotta il logo e gli altri segni distintivi. L Associazione assume il ruolo di componente nazionale di categoria del sistema della rappresentanza delle Imprese produttrici di beni e/o servizi ed acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti, per se stessa e per i propri Associati. Delegazione L Associazione costituisce una propria Delegazione permanente in Roma con compiti e poteri che saranno stabiliti dalla Giunta. L Associazione può inoltre costituire propri uffici di collegamento e rappresentanza anche all estero e può aderire ad organizzazioni nazionali, comunitarie ed internazionali, come previsto dal successivo articolo 3. Scopi L Associazione è indipendente, apartitica e non persegue fini di lucro. Essa ha per scopo il promuovere ogni iniziativa utile a favorire il progresso del comparto dell industria rappresentata nel campo sociale, economico e tecnico. 7 Costituzione, Sede, Denominazione, Scopi In particolare essa, favorendo la maggiore solidarietà e collaborazione tra le Aziende associate e nel rispetto delle disposizioni confederali in materia di ripartizione dei ruoli e delle prestazioni fra le componenti del sistema, si propone di:

9 STATUTO a) tutelare ed affermare gli interessi generali delle Imprese associate rappresentandole ed assistendole, sul piano nazionale ed internazionale, nei confronti di qualsiasi autorità, enti, organizzazioni, associazioni e simili, economiche e sindacali; b) promuovere lo studio dei problemi di interesse generale per le categorie rappresentate e la determinazione dei criteri e gli indirizzi da seguire per la loro risoluzione; 8 c) stipulare, ai sensi delle disposizioni legislative in materia e tenuto conto delle indicazioni confederali, accordi sindacali e contratti collettivi di lavoro, riguardanti i settori rappresentati nell ambito della propria competenza e ricercando la collaborazione con le altre Associazioni firmatarie dei CCNL; d) assistere gli Associati nelle questioni di particolare rilievo e che possono avere riflessi di ordine generale in materia sindacale e del lavoro, sociale, industriale, ambientale, tributaria ed amministrativa e in quella che, in genere, può interessare le Aziende associate; e) svolgere opera di conciliazione nell eventualità di contrasti di interessi tra gli Associati, e dirimere, ove richiesto, le controversie tra gli Associati e terzi, autorità ed enti; f) promuovere la costituzione ed il potenziamento di iniziative in materia di assistenza e di istruzione professionale e di riqualificazione al fine del miglioramento della produzione e delle condizioni di lavoro; g) promuovere e approfondire lo studio dei problemi di specifico interesse di singole categorie d industria o di specializzazione dei settori rappresentati e di concordare con le categorie stesse l adozione dei provvedimenti necessari; h) stabilire accordi di collaborazione operativa con le Associazioni o Unioni o Sezioni territoriali di categoria aderenti al fine di realizzare le più opportune sinergie e di evitare duplicazioni di compiti e servizi; i) organizzare ricerche, studi e dibattiti su temi economici, tecnici, ambientali, sociali e sindacali, nonché su istituti di interesse generale. Inoltre promuovere e curare la divulgazione in ogni ambito di informazioni riguardanti il mondo imprenditoriale;

10 l) adempiere a tutti quegli altri eventuali compiti inerenti all attività associativa che venissero stabiliti dall Assemblea. L Associazione persegue le finalità ed assolve alle funzioni sopra descritte nel rispetto del ruolo e delle competenze che il Sistema Confederale assegna alle Associazioni di categoria; TITOLO I m) promuovere la collaborazione fra le imprese associate affinchè la concorrenza fra di esse si svolga nello spirito della più sana e corretta competizione commerciale. Nell ambito degli scopi statutari Assografici può partecipare ad Associazioni, Enti, Istituzioni, Organizzazioni e Federazioni in Italia ed all estero (in particolare Unione Europea), senza scopi di lucro, per una migliore realizzazione degli scopi associativi, su conforme delibera della Giunta. L Associazione può, peraltro, promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale, purchè strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi. Essa adotta il Codice Etico Confederale e la Carta dei Valori associativi, ispirando ad essi le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegnando gli Associati alla loro osservanza. 9 Costituzione, Sede, Denominazione, Scopi

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12 TITOLO II Ammissione dei soci Diritti e doveri dei soci Contributi sociali Articolo 4 Articolo 5 Articolo 6 Settori d industria rappresentati L attività dell Associazione si svolge a favore e nell interesse dei seguenti settori d industria nazionale: - Industria grafica ed affine; - Industria cartotecnica e della trasformazione della carta e del cartone. Gruppi di categoria o di specializzazione Nell ambito dell Associazione possono essere costituiti, su conforme deliberazione della Giunta, Gruppi nazionali di categoria o di specializzazione. L attività di ciascun Gruppo nazionale di categoria o di specializzazione è disciplinato dalle norme del presente Statuto e da quelle eventuali che ciascun Gruppo stabilirà per il proprio funzionamento purchè approvate dalla Giunta. Le Assemblee di Gruppo potranno invitare a partecipare alle loro attività anche aziende esterne all Associazione purchè aderenti ad altre Organizzazioni del Sistema Confederale e operanti nei medesimi mercati cui incidono le Aziende associate aderenti ai Gruppi. Soci effettivi Possono far parte di Assografici le Imprese, qualunque siano la forma costitutiva o ragione sociale e le loro dimensioni, che esercitano le attività di cui all art. 4 del presente Statuto. 11 Ammissione dei soci, Diritti e doveri dei soci, Contributi sociali Saranno considerate inoltre aderenti tutte le Imprese che esercitino le attività di cui al citato art. 4 associate alle Associazioni od Unioni territoriali di categoria e alle Sezioni di categoria delle Associazioni o Unioni territoriali intersettoriali che a loro volta abbiano aderito all Associazione come dal successivo art. 8 del presente Statuto.

13 STATUTO Articolo 7 Soci aggregati Possono aderire all Associazione in qualità di Soci aggregati, in base alle modalità che saranno stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo, anche le Imprese pubbliche e private aventi lo scopo di promozione e di tutela di interessi specifici e omogenei o contigui dell Assografici. 12 Articolo 8 I Soci aggregati sono comunque tenuti ad osservare il presente Statuto e ad attenersi alle delibere prese dagli Organi dell Associazione in quanto compatibili con il loro particolare status, secondo quanto convenuto all atto dell ammissione. I Soci aggregati non possono far parte degli Organi Direttivi dell Associazione. Ammissione dei soci Per essere ammessi a far parte di Assografici occorre inoltrare apposita domanda al Consiglio Direttivo corredata da tutti i documenti che saranno evenutalmente richiesti dall Associazione. Le domande di ammissione presentate dalle Associazioni od Unioni territoriali di categoria e dalle Sezioni di categoria delle Associazioni o Unioni territoriali intersettoriali devono essere corredate dai relativi Statuti e regolamenti nonché dagli elenchi dei componenti gli organi direttivi e delle Imprese associate con l indicazione per ciascuna di esse dei legali rappresentanti, della natura dell industria esercitata, della ubicazione degli stabilimenti e dal numero dei dipendenti occupati. Le domande presentate dalle singole Imprese ivi comprese quelle presentate dai Soci aggregati, devono essere corredate dalle generalità dei loro legali rappresentanti, dalle indicazioni dell attività esercitata, dalla ubicazione degli stabilimenti e dal numero dei dipendenti occupati. La domanda di ammissione deve contenere la dichiarazione di accettazione delle norme e degli obblighi tutti derivanti dal presente Statuto, dai regolamenti, dal Codice Etico Confederale e dalla Carta dei Valori. Le Imprese che intendono aderire devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale, anche con riferimento al Codice Etico Confederale. Tutti i Soci vengono iscritti nel Registro delle Imprese tenuto dalla Confindustria il quale certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l appartenenza dell Impresa al sistema. Sulle domande di ammissione delibera il Consiglio Direttivo dell Associazione.

14 Contro la mancata ammissione è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, alla Giunta che delibera con la maggioranza dei 2/3 degli intervenuti. Il ricorso contro il rigetto della domanda di ammissione va affidato alla decisione d appello dei Probiviri e alla Giunta in primo grado. TITOLO II Articolo 9 Ciascuna Impresa associata, sulla base dell attività da essa esercitata, potrà richiedere di far parte del Gruppo nazionale di categoria o di specializzazione costituito nell ambito dell Associazione, nel rispetto delle norme stabilite al riguardo. Ove una stessa Impresa esplichi attività plurime comprese in differenti Gruppi di categoria o di specializzazione, l eventuale partecipazione ad essi sarà fatta in base ad una suddivisione dei dipendenti, come su richiesta della Impresa interessata. Diritti e doveri dei Soci I Soci hanno il diritto ed il dovere di partecipare alla vita sociale dell Associazione. Essi godono di tutti i servizi derivanti dall attività svolta dall Assografici e sono obbligati ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni che, in base allo Statuto, saranno adottate dai competenti Organi sociali, nonchè il Codice Etico Confederale. I Soci sia che aderiscano direttamente sia che aderiscano per il tramite delle Associazioni, o Unioni o Sezioni territoriali di categoria, hanno inoltre l obbligo di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della loro appartenenza al Sistema Confederale. In particolare essi non devono fare parte contemporaneamente di Associazioni aderenti ad Organizzazioni diverse dalla Confindustria e costituite per analoghi scopi. I Soci devono in genere astenersi da qualunque azione o iniziativa che possa comunque essere o divenire dannosa agli interessi generali la cui tutela rappresenta lo scopo precipuo per il quale l Associazione è costituita. 13 Ammissione dei soci, Diritti e doveri dei soci, Contributi sociali I Soci effettivi, appartenenti al Sistema ed in regola con i requisiti previsti e con il versamento delle quote associative, potranno vedere attestata la loro appartenenza al Sistema stesso e ritenersi quindi legittimati ad usare il logo dell Assografici e l emblema confederale nella loro carta intestata.

15 STATUTO Articolo 10 Assografici è impegnata a favorire il completo inquadramento delle proprie imprese associate nelle componenti territoriali del sistema anche attraverso la stipula di convenzioni di completo inquadramento. Contributi sociali Il contributo annuo dovuto dagli Associati è stabilito dall Assemblea dei Soci su proposta della Giunta in sede di approvazione del Bilancio preventivo. La Giunta stabilisce altresì le modalità ed il principio di calcolo per il pagamento del contributo associativo. 14 Articolo 11 Articolo 12 Le delibere di cui ai precedenti commi saranno improntate ai principi generali stabiliti a livello confederale in materia di finanziamento unitario del sistema. Le quote ed i contributi associativi riscossi non sono trasmissibili ad altri soggetti. Nell ambito dei Gruppi nazionali di categoria o di specializzazione potranno venire deliberati contributi supplementari relativamente alle particolari esigenze dei Gruppi stessi. Durata dell adesione L adesione ha la durata di due anni e si intende rinnovata tacitamente di biennio in biennio se non viene disdetta almeno sei mesi prima della scadenza con lettera raccomandata. Resta salva la facoltà di recesso di cui all art. 13 lett. b). Il biennio decorre dal 1 gennaio dell anno successivo a quello in cui è stata accolta la domanda di adesione. Sanzioni Le Imprese associate che si rendessero inadempienti agli obblighi derivanti dal presente Statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni: a) sospensione del diritto dell Impresa a partecipare all Assemblea dell Associazione; b) decadenza di suoi rappresentanti che ricoprono cariche direttive nell Associazione e/o in organismi esterni; c) sospensione dall elettorato attivo e/o passivo. Le sanzioni verranno applicate, in alternativa od anche cumulativamente, dalla Giunta in relazione alla gravità dell inadempimento.

16 È ammessa in ogni caso la possibilità di presentare ricorso ai Probiviri nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento. I Probiviri dovranno pronunciarsi entro trenta giorni dalla data di comunicazione del ricorso che non ha effetto sospensivo. Il termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni. TITOLO II Articolo 13 Cessazione della qualità di Socio La qualità di Socio si perde: a) per cessazione dell Impresa; 15 b) per recesso volontario, fermo restando l obbligo per il recedente della regolarizzazione dei contributi sino alla scadenza del termine di cui al precedente art. 11; c) per il venir meno dei requisiti richiesti per l ammissione dell Impresa. La risoluzione del rapporto è automatica, previo il necessario accertamento, nei casi di inadempienza all obbligo del doppio inquadramento, nonché nei casi di adesioni contemporanee incompatibili; d) per inadempienza agli obblighi assunti a norma del presente Statuto o dei regolamenti dei Gruppi approvati dalla Giunta o per gravi motivi di incompatibilità, in base a deliberazione del Consiglio Direttivo adottata con il voto di almeno 2/3 dei suoi componenti; e) il Socio escluso può ricorrere ai Probiviri entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell esclusione, a mezzo lettera raccomandata. Il ricorso non ha effetto sospensivo e i Probiviri dovranno pronunciarsi come disposto dall art. 32. Ammissione dei soci, Diritti e doveri dei soci, Contributi sociali

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18 TITOLO III Organi dell Associazione Articolo 14 Articolo 15 Organi dell Associazione Sono organi dell Associazione: - l Assemblea Generale - la Giunta - il Consiglio Direttivo - il Comitato di Presidenza - il Presidente - i Vice Presidenti - il Vice Presidente Tesoriere - il Collegio dei Revisori Contabili - i Probiviri. Assemblea Generale L Assemblea Generale è Ordinaria e Straordinaria. L Assemblea Generale è costituita dai Delegati delle Associazioni o Unioni o Sezioni territoriali di categoria aderenti e dai legali rappresentanti, o loro Delegati, delle Imprese direttamente associate. I Delegati delle Associazioni o Unioni o Sezioni territoriali di categoria aderenti ed i rappresentanti delle Imprese direttamente associate dispongono di un numero di voti corrispondente a quello risultante in relazione ai contributi dovuti ed effettivamente versati. Entro il mese di aprile di ogni anno l Associazione, in base al criterio di cui sopra, trasmetterà agli aderenti un prospetto dal quale risulterà il numero dei voti a ciascuno spettanti riparametrando il numero dei dipendenti in base al rapporto tra il contributo corrisposto ed il valore medio stabilito ai sensi dell art. 10. Ogni Associazione o Unione o Sezione territoriale di categoria aderente e ogni Impresa direttamente associata disporranno di un Delegato ogni 200 dipendenti rappresentati e/o frazione inferiore. 17 Organi dell Associazione

19 STATUTO Le Imprese direttamente associate potranno disporre al massimo di 3 Delegati. La ripartizione dei voti tra i Delegati di ciascuna Associazione o Unione o Sezione territoriale di categoria è effettuata dalla Associazione o Unione o Sezione stessa la quale tuttavia non può assegnare ad ogni delegato una rappresentanza superiore a 600 voti. Tale speciale facoltà deve risultare in modo esplicito da apposita comunicazione scritta. 18 Alle riunioni dell Assemblea Generale sono invitati ad assistere gli altri componenti degli Organi Statutari dell Associazione, e i Soci aggregati, senza diritto di voto. Possono intervenire all Assemblea i Soci in regola con il pagamento dei contributi sociali. Articolo 16 Convocazione e funzionamento dell Assemblea Generale L Assemblea Generale si riunisce in via Ordinaria almeno una volta l anno entro il 30 giugno, ed in via Straordinaria ogniqualvolta si renda necessario ai sensi dei successivi artt. 39 e 40 del presente Statuto, ad iniziativa del Presidente o ogniqualvolta lo ritengano opportuno la Giunta o il Consiglio Direttivo o qualora ne facciano richiesta tanti Associati che dispongano complessivamente di almeno un decimo del totale dei voti spettanti a tutti i Soci. Il Presidente provvede in questo caso alla convocazione dell Assemblea entro trenta giorni dalla formulazione della richiesta. L Assemblea viene convocata dal Presidente dell Associazione con invito da spedire almeno 15 giorni prima della data della riunione. L invito deve contenere l indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione, nonché l ordine del giorno. In caso di particolare urgenza, il termine di quindici giorni può essere abbreviato per decisione del Consiglio Direttivo e l Assemblea può essere convocata via fax o posta elettronica. Articolo 17 Validità dell Assemblea e delle delibere relative L Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti i Delegati dei Soci rappresentanti la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i Soci.

20 Tuttavia, trascorsi trenta minuti dall ora fissata, l Assemblea è legalmente costituita quando sia presente direttamente o per delega almeno un quarto dei voti spettanti a tutti gli aderenti. Non potendosi raggiungere neanche questo numero, sarà diramato nuovo avviso di convocazione di una seconda Assemblea entro 15 giorni. TITOLO III La constatazione della validità dell Assemblea spetta al Presidente dell Associazione od a chi ne fa le veci. Nelle riunioni dell Assemblea è ammessa la rappresentanza per delega tra gli Associati della stessa categoria (Associazioni o Unioni o Sezioni territoriali e Imprese) che deve risultare per iscritto. Ogni Delegato non può cumulare più di una delega. L Assemblea è presieduta dal Presidente dell Associazione e, in caso di assenza od impedimento, dal più anziano di età dei Vice Presidenti. I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente dell Assemblea, ma alle nomine e alle deliberazioni relative a persone si procede mediante scrutinio segreto, sempre nel rispetto delle norme Confederali. Per delibere di altra natura, si potrà ugualmente procedere a scrutinio segreto, laddove sia richiesto da almeno un quinto dei presenti, o sia proposto dal Presidente. Le delibere sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche nelle votazioni a scrutinio segreto. In caso di necessità l Assemblea nomina tra i Soci due scrutatori per il controllo delle votazioni. Di ogni Assemblea viene redatto apposito verbale riportato sul libro Verbali e firmato dal Presidente e dal Direttore Generale, che resta a disposizione degli Associati. Il Verbale dell Assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. 19 Organi dell Associazione Articolo 18 Attribuzioni dell Assemblea Generale Sono di competenza dell Assemblea Ordinaria: a) l approvazione del Bilancio consuntivo e Bilancio preventivo e relative deliberazioni; b) la determinazione del contributo associativo di cui al primo comma dell art. 10;

21 STATUTO c) la nomina del Presidente, di sei Vice Presidenti, di cui uno con funzioni di Tesoriere, di ventiquattro Membri della Giunta, del Collegio dei Revisori Contabili, dei Probiviri; d) la determinazione di ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che eccede l ordinaria amministrazione; e) le deliberazioni relative agli altri oggetti della gestione riservati alla sua competenza o sottoposti al suo esame secondo quanto previsto dal presente Statuto. 20 Sono di compentenza dell Assemblea Straordinaria: a) la delibera sulle erogazioni a titolo gratuito ed oneroso di parte del patrimonio sociale per il perseguimento di obiettivi di interesse dell Associazione come disposto dall art. 40; b) la delibera sulle modifiche dello Statuto ai sensi dell art. 39; c) la delibera sullo scioglimento dell Associazione come previsto dall art. 40. Articolo 19 Giunta La Giunta dell Associazione è composta: - dal Presidente; - dai Vice Presidenti; - dal Presidente o da un Vice Presidente a tal fine designato, delle Associazioni o Unioni o Sezioni territoriali di categoria aderenti che rappresentino un numero di Imprese che occupino complessivamente almeno 400 dipendenti; - dal Presidente o da un Vice Presidente a tal fine designato, di ciascuno dei Gruppi nazionali di categoria o di specializzazione regolarmente costituiti ai sensi dell art. 35; - dai Rappresentanti nazionali nei Board delle Federazioni europee di settore; - dal Presidente dell Ente Nazionale per l Istruzione Professionale Grafica, designato a tale carica dalla Giunta su proposta del Presidente di Assografici; - dai Past President dell Associazione; - dal Presidente del Club Giovani imprenditori; - dal Presidente e dai Vice Presidenti di Comieco e Conai quando sono espressione di aziende aderenti all Associazione; - da 24 membri eletti dall Assemblea su una lista di candidati con possibilità di esprimere fino a 20 preferenze anche indicando nominativi diversi da quelli proposti.

22 Articolo 20 Nella elezione dei componenti la Giunta l Assemblea terrà conto per quanto possibile, della distribuzione geografica e merceologica delle Associate e del numero dei dipendenti da esse occupati. Riunioni della Giunta La Giunta si riunisce almeno tre volte all anno, ad iniziativa del Presidente, del Consiglio Direttivo e quando lo richieda almeno un quinto dei suoi membri. Per la convocazione si seguono gli stessi criteri vigenti per l Assemblea di cui all art.16. TITOLO III Le riunioni della Giunta sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. 21 Trenta minuti dopo l ora fissata, la riunione della Giunta è valida purché sia presente almeno un quarto dei suoi componenti. Le riunioni della Giunta sono presiedute dal Presidente dell Associazione o, in sua assenza, da un Vice Presidente o nell ordine, dal più anziano dei componenti della Giunta presenti. Sono invitati ad assistere con voto consultivo i Probiviri e i Revisori Contabili. Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni di Giunta persone con specifiche competenze, appartenenti all Associazione, senza diritto al voto. Organi dell Associazione Articolo 21 Convocazione e deliberazioni della Giunta Ciascun componente la Giunta ha diritto ad un voto. Per le modalità di convocazione vale quanto disposto dall art. 16. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti trascurando gli astenuti e le schede bianche nelle votazioni con scrutinio segreto. Le votazioni avvengono col metodo stabilito dal Presidente, ma alle nomine ed alle deliberazioni relative a persone si procede mediante scrutinio segreto. Le deliberazioni sono fatte constatare dal verbale, redatto per ciascuna riunione, sottoscritto dal Presidente e dal Direttore Generale. Ogni verbale dovrà essere approvato nella successiva riunione.

23 STATUTO 22 Articolo 22 Attribuzioni della Giunta La Giunta ha le seguenti attribuzioni: a) nomina della Commissione di Designazione per l elezione del Presidente secondo quanto disposto dall art. 28, terzo comma; b) propone all Assemblea Generale il nome del Presidente; c) approva la proposta del Presidente designato relativa ai sei Vice Presidenti, dei quali uno con funzione di Tesoriere che svolgeranno i compiti di cui ai successivi artt. 29 e 30, il tutto per la successiva deliberazione dell Assemblea Generale; d) nomina al suo interno i 12 membri del Consiglio Direttivo di cui all art. 24; e) approva il Bilancio consuntivo e il Bilancio preventivo da sottoporre all Assemblea per l approvazione e relative deliberazioni; f) delibera su tutte le questioni di carattere generale che interessano le Industrie rappresentate secondo le direttive di massima fissate dall Assemblea; g) delibera ai sensi dell art. 35 del presente Statuto sulla costituzione nell ambito dell Associazione di Gruppi nazionali di categoria o di specializzazione e sulle norme eventualmente proposte per il loro funzionamento; h) dispone di quant altro ritenga utile al raggiungimento degli scopi statutari; i) propone all Assemblea Generale il contributo annuo dovuto dagli Associati e stabilisce le modalità per il pagamento dello stesso. Articolo 23 Durata della Giunta I componenti la Giunta durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per un ulteriore mandato. La Giunta viene eletta negli anni pari. Decade automaticamente dalla carica il componente della Giunta che per tre volte consecutive manchi alle riunioni, senza giustificato motivo. Non sono rieleggibili, per il mandato successivo, coloro che, avendo ricoperto la carica di componente di Giunta nel quadriennio precedente, non siano intervenuti ad almeno la metà delle riunioni indette. I componenti decaduti o dimissionari durante il quadriennio dovranno essere sostituiti per cooptazione dalla Giunta salvo ratifica della successiva Assemblea. In ogni caso i componenti nominati in Giunta per cooptazione scadono con gli altri alla fine del quadriennio.

24 Articolo 24 Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell Associazione che lo presiede, dai Vice Presidenti, dall ultimo Presidente della Associazione che ha ricoperto la carica e da 12 membri tratti e nominati dalla Giunta nell ambito di una lista di candidati con possibilità di esprimere fino a 10 preferenze anche indicando nominativi diversi da quelli proposti. TITOLO III Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo persone con specifiche competenze, appartenenti all Associazione, senza diritto al voto. Articolo 25 I componenti il Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per un ulteriore mandato. Il Consiglio Direttivo viene eletto negli anni dispari. Decade automaticamente dalla carica di componente del Consiglio Direttivo chi per tre volte consecutive manchi alle riunioni senza giustificato motivo. La sostituzione sarà a cura della Giunta. Non sono rieleggibili, per il mandato successivo, coloro che, avendo ricoperto la carica di componente del Consiglio nel quadriennio precedente, non siano intervenuti ad almeno la metà delle riunioni indette. Convocazione e deliberazioni del Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all anno e/o ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta almeno 1/4 dei suoi componenti. 23 Organi dell Associazione Per le modalità di convocazione vale quanto disposto dall art. 16. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Per il computo dei voti, deve, in tal caso, tenersi conto degli astenuti. Ciascun componente ha diritto ad un voto. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente, ma alle nomine ed alle deliberazioni relative a persone si procede mediante scrutinio segreto nel rispetto delle norme Confederali. Delle riunioni del Consiglio Direttivo vengono di volta in volta redatti i relativi verbali. I verbali sono firmati dal Presidente e dal Direttore Generale.

25 STATUTO 24 Articolo 26 Attribuzioni del Consiglio Direttivo Spetta al Consiglio Direttivo: a) dare attuazione alle deliberazioni della Giunta e a quanto si ravvisi utile al raggiungimento degli scopi statutari; b) deliberare sull ammissione dei Soci; c) adottare provvedimenti nei confronti dei Soci inadempienti agli obblighi statutari; d) nominare rappresentanti dell Associazione presso enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni ed organizzazioni in genere, nazionali ed internazionali; e) nominare e revocare il Direttore Generale secondo l art. 36; f) essere l organo propulsore di ogni attività associativa; g) esercitare tutte le restanti funzioni ad esso affidate dal presente Statuto; h) nominare Comitati speciali per lo studio di problemi di particolare rilevanza, fissando competenze e durata; i) amministrare il Patrimonio Sociale ai sensi dell art. 37. Articolo 27 Articolo 28 Comitato di Presidenza Il Comitato di Presidenza, oltre che dal Presidente dell Associazione che lo presiede, è costituito da sei Vice Presidenti di cui uno con funzioni di Tesoriere. Il Comitato di Presidenza ha il compito di affiancare l opera del Presidente nonché di esaminare collegialmente tutti i problemi che interessano la vita dell Associazione allo scopo di impartire tempestivamente le opportune direttive agli Uffici dell Associazione stessa. Il Comitato di Presidenza si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritiene o quando almeno la metà dei Vice Presidenti ne fanno richiesta. Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Comitato di Presidenza persone con specifiche competenze, appartenenti all Associazione, senza diritto al voto. Per la convocazione vale quanto disposto dall art. 16. Presidente Il Presidente dell Associazione è eletto dall Assemblea degli anni dispari, dura in carica quattro anni. Un ulteriore rielezione, per un massimo di un mandato quadriennale, è ammessa dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari almeno a quello del mandato già ricoperto. A tal fine la Giunta, come disposto dall art. 22, lett.a), elegge a scrutinio

26 segreto nell ultimo anno pieno del mandato del Presidente, una Commissione di Designazione composta di tre membri, scelti tra Imprenditori associati che abbiano maturato una significativa esperienza associativa e della quale non può far parte il Presidente in carica. Alla Commissione spetta il compito di esperire, in via riservata, una consultazione degli Associati allo scopo di individuare uno o più candidati che riscuotano il consenso della base associativa. La Commissione sottopone alla Giunta le indicazioni emerse. TITOLO III Devono comunque essere sottoposte al voto della Giunta quelle candidature che risultano appoggiate per iscritto da almeno il 15% del totale dei voti assembleari. 25 A tal fine il Presidente designato presenta alla Giunta, in una riunione successiva a quella della designazione, ma antecedente all Assemblea chiamata all elezione, la proposta relativa alla nomina di sei Vice Presidenti. Spetta alla Giunta proporre all Assemblea il nome del candidato alla elezione e l Assemblea elegge il Presidente votando su tale proposta. Qualora la proposta venga respinta, va ripetuta la procedura di designazione. Le elezioni del Presidente avvengono negli anni dispari. Sono attribuzioni del Presidente tutte quelle previste dal presente Statuto ed in particolare: a) la rappresentanza legale dell Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; b) l attuazione delle deliberazioni dell Assemblea, della Giunta e del Consiglio Direttivo; c) l assunzione e la risoluzione del rapporto di lavoro del personale dell Associazione e dei collaboratori su proposta del Direttore Generale; d) la vigilanza sull attività dei Gruppi nazionali di categoria o specializzazione, ai sensi dell art. 35. Organi dell Associazione Egli può delegare ai Vice Presidenti, al Direttore Generale ed a taluni componenti il Consiglio, collegialmente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni. Nei casi di urgenza, qualora il Presidente sia assente o impedito, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente da lui designato o, in mancanza di designazione, dal più anziano di età dei Vice Presidenti in carica. In caso di dimissioni del Presidente la Giunta provvederà entro tre mesi a convocare l Assemblea Generale per la nuova elezione.

27 STATUTO Articolo 29 Vice Presidenti L Assemblea Generale negli anni dispari, insieme con l elezione del Presidente, elegge sei Vice Presidenti, secondo le modalità previste dall art. 28, quarto comma. 26 Articolo 30 Articolo 31 Articolo 32 La Giunta vota la proposta e la sottopone alla successiva deliberazione da parte dell Assemblea che vota tale proposta unitamente a quella relativa al Presidente. I Vice Presidenti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per non più di una volta consecutiva dopo il primo incarico. I sei Vice Presidenti affiancano il Presidente nella realizzazione del programma di attività e nella conduzione e rappresentanza della Associazione. Il Presidente ha facoltà di conferire loro deleghe di carattere operativo. Tesoriere Il Vice Presidente con funzioni di Tesoriere provvede al controllo di gestione in base al Bilancio preventivo. Egli prepara inoltre annualmente il Bilancio consuntivo ed il Bilancio preventivo da sottoporre all esame della Giunta ed all approvazione dell Assemblea. Collegio dei Revisori Contabili Il Collegio dei Revisori Contabili è nominato a scrutinio segreto dall Assemblea Generale in ragione di cinque componenti di cui tre effettivi e due supplenti negli anni pari. Almeno un Revisore deve possedere la qualifica di Revisore Ufficiale dei Conti. L Assemblea designa il Presidente del Collegio. Il Collegio dei Revisori Contabili vigila sull andamento della gestione economica dell Associazione e redige la relazione al Bilancio consuntivo per l Assemblea. I componenti il Collegio dei Revisori Contabili durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato. Probiviri L Assemblea di ogni quadriennio (in un anno diverso da quello dell elezione del Presidente) elegge, a scrutinio segreto cinque Probiviri, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

28 Ciascun socio può esprimere fino ad un massimo di 3 preferenze nell ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire. A tal fine, nel convocare l Assemblea chiamata all elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione. TITOLO III Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d impresa. La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di un altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna all Associazione di appartenenza. Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente. A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i 5 Probiviri eletti dall Assemblea. Il Presidente del predetto collegio è scelto tra i 5 Probiviri con l accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati al Presidente del Tribunale di Milano che provvederà alla scelta, sempre tra i 5 Probiviri eletti dall Assemblea. Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi. Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale. Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale. Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 30 giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni. 27 Organi dell Associazione

29 STATUTO Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l appello ai Probiviri di Confindustria. In ogni caso il collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia ad esso demandata; a tale riguardo, il Collegio dei Probiviri della Confederazione, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse. 28 L interpretazione del presente Statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell Associazione è di esclusiva competenza dei Probiviri. Fatto salvo quanto previsto dall art. 12 Sanzioni, la decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse. Per tutti i casi di cui ai precedenti commi nei quali non sussista una controversia, i 5 Probiviri eletti dall Assemblea designano, all inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro 2 Probiviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari. L esame di eventuali controversie connesse alle attribuzioni di cui al precedente comma, escludendo quelle disciplinari, spetta ai restanti 3 Probiviri eletti dall Assemblea, convocati in collegio speciale. I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all uopo stabiliti. Articolo 33 Cariche Associative Le cariche associative sono gratuite ad eccezione di quella di Presidente del Collegio dei Revisori Contabili. Le cariche sociali devono essere ricoperte da persone che siano titolari o legali rappresentanti di Imprese inquadrate quali Soci effettivi dell Associazione ed in regola con il pagamento delle quote associative. Per rappresentanti si intendono: il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro delle Imprese della Confindustria, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali ad negotia che siano membri del Consiglio di Amministrazione o Direttori Generali.

30 Sono altresì considerati rappresentanti dell Impresa, su delega formalmente espressa, gli amministratori, gli institori e i dirigenti dell Impresa muniti di una procura ad negotia per settori fondamentali dell attività aziendale. L accesso alle cariche direttive è condizionato alla regolarità dell inquadramento dell Impresa rappresentata. TITOLO III Per l incompatibilità tra cariche associative ed incarichi politici trova applicazione la delibera confederale in materia. Si intendono rivestite per l intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso. La carica di Proboviro e di Revisore Contabile è incompatibile con ogni altra. Le persone elette alle cariche di cui sopra non possono farsi sostituire. All elezione delle cariche si procede mediante scrutinio segreto sulla base di candidature liberamente espresse dagli associati che ne abbiano i requisiti. Tutte le persone investite di cariche sociali, che non intervengono alle riunioni istituzionali per tre volte consecutive senza giustificazione, decadono automaticamente dalle cariche stesse. Non sono altresì rieleggibili coloro che, avendo ricoperto cariche precedentemente, non siano intervenuti ad almeno la metà delle riunioni indette. 29 Organi dell Associazione Articolo 34 Settori d industria e riunioni di tutte le associate L attività dell Associazione si svolge a favore e nell interesse dei settori di industria ai sensi dell art. 4 dello Statuto. Pertanto, ogniqualvolta il Consiglio Direttivo o le Imprese di un singolo settore che rappresentino il 30% dei voti ad esso riferiti ne ravviseranno l opportunità, le Imprese dei singoli settori sopra citati potranno venire convocate e riunite per lo studio e per la trattazione dei problemi di loro specifico interesse e competenza sotto la presidenza del Presidente dell Associazione o, in caso di assenza o impedimento, del Vice Presidente espressamente incaricato. Il Consiglio Direttivo, inoltre, potrà promuovere e convocare riunioni di tutte le Imprese associate per discutere e deliberare su argomenti e relazioni che ritenga di dover proporre al diretto esame di tutte le associate.

31 STATUTO Analoga iniziativa potrà essere presa dalle Imprese stesse purché rappresentino almeno il 30% dei voti di tutte le associate. Per le modalità delle sopraddette riunioni, nonché per la disciplina delle sedute, saranno osservate le norme del presente Statuto e, pertanto, le Imprese partecipanti disporranno, in caso di necessità, di un numero di voti corrispondente a quello risultante in relazione ai contributi dovuti ed effettivamente versati. 30 Articolo 35 Gruppi nazionali di categoria o di specializzazione Ai sensi dell art. 5 del presente Statuto, nell ambito dell Associazione possono essere costituiti, su conforme delibera della Giunta, Gruppi nazionali di categoria o di specializzazione dei quali possono far parte le Imprese della stessa categoria d industria o di lavorazione. Ciascuno di questi Gruppi nazionali persegue nel rispetto delle norme statutarie le finalità dell Associazione per la soluzione dei problemi e la tutela degli interessi riguardanti particolarmente la specifica attività esercitata dalle Imprese che ne fanno parte. Tutti i Gruppi e le aziende che ne fanno formalmente parte usufruiranno pertanto dei servizi generali messi a disposizione dall Associazione a fronte del normale contributo associativo stabilito dall Assemblea Generale. Per realizzare ogni altra attività specifica decisa nelle Assemblee di Gruppo, le stesse dovranno deliberare contributi relativi alle esigenze di cui sopra, come previsto dall art. 10 del presente Statuto. Tutte le deliberazioni delle Assemblee di Gruppo dovranno essere depositate presso la Segreteria dell Associazione. Ove il Consiglio Direttivo ravvisi che dette deliberazioni possono comunque recare pregiudizio agli interessi dell Associazione, ne demanderà l esame alla Giunta per le decisioni del caso. Alle riunioni dei Gruppi possono partecipare il Presidente dell Associazione o, in sua assenza, uno dei Vice Presidenti nonché il Direttore Generale dell Associazione. Ciascun Gruppo ha diritto di rappresentanza in seno alla Giunta, secondo quanto stabilito dall art.19.

32 Articolo 36 Direttore Generale È nominato dal Consiglio Direttivo in persona estranea ai suoi componenti e con le modalità di cui all art. 26, lettera e). Il Direttore Generale coadiuva il Presidente ed i Vice Presidenti nell esecuzione delle attività associative e può ricevere dal Presidente deleghe operative. TITOLO III È responsabile del funzionamento della struttura dell Associazione e sovraintende a tutte le aree e funzioni della stessa. Collabora con il Vice Presidente Tesoriere alla gestione amministrativa e finanziaria e alla preparazione del Bilancio consuntivo e del Bilancio preventivo. Propone al Presidente l articolazione della struttura organizzativa delle aree di attività e l assunzione e la risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti dell Associazione. Il personale dell Associazione dipende dal Direttore Generale. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di tutti gli organi statutari. Egli assicura la continuità dell Associazione indipendentemente dal succedersi degli Organi Direttivi. 31 Organi dell Associazione

33

34 TITOLO IV Patrimonio ed esercizio finanziario Articolo 37 Patrimonio Sociale Il Patrimonio dell Associazione è costituito: - dai contributi sociali; - dalle somme accantonate per qualsiasi scopo finchè non siano erogate; - dai beni mobili e immobili; - dagli eventuali lasciti, erogazioni e devoluzioni di beni fatti a qualsiasi titolo a favore dell Associazione; - dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali. Gli atti per l amministrazione del Patrimonio Sociale sono di competenza del Consiglio Direttivo. L erogazione a titolo gratuito od oneroso di parte del Patrimonio Sociale dell Associazione è di competenza dell Assemblea Straordinaria. Il Patrimonio Sociale con ogni suo incremento ed accessione è indivisibile fra i soci, in caso di cessazione del rapporto associativo dovuto a qualsiasi causa, essi non possono pertanto chiederne la divisione né pretenderne la quota proporzionale. 33 Patrimonio ed esercizio finanziario Durante la vita dell organizzazione non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale. Articolo 38 Bilancio consuntivo e Bilancio preventivo Ogni anno deve essere compilato il Bilancio consuntivo al 31 dicembre ed il Bilancio preventivo, come disposto dagli artt. 18, 22 e 30. Il Bilancio consuntivo dell Associazione e delle eventuali società collegate, deve essere corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori Contabili, ai sensi dell art. 31. L Esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

35 STATUTO Il Bilancio preventivo e quello consuntivo costituiti da stato patrimoniale, conto economico e prospetto delle fonti e degli impieghi, vengono sottoposti all approvazione degli Organi Statutari, secondo lo schema e le norme Confederali. Il Bilancio consuntivo revisionato è trasmesso a Confindustria. 34

36 TITOLO V Modifiche statutarie e scioglimento dell Associazione Articolo 39 Articolo 40 Modifiche statutarie Le modifiche da apportarsi al presente Statuto devono essere deliberate dall Assemblea Straordinaria col voto favorevole della maggioranza di voti pari alla metà più uno del complesso dei voti spettanti agli associati. In seconda convocazione le deliberazioni saranno valide purché siano presenti direttamente o per delega il 50% dei voti spettanti agli Associati ma con l approvazione di almeno 3/4 dei voti che rappresentino almeno il 20% dei voti totali. La Giunta può deliberare di sottoporre ai soci, mediante un referendum le cui modalità saranno stabilite dalla Giunta stessa, le modificazioni al presente Statuto da approvare con la maggioranza di cui al primo comma del presente articolo. Scioglimento dell Associazione Lo scioglimento dell Associazione può essere disposto dall Assemblea Generale Straordinaria. La deliberazione relativa dovrà essere approvata con la maggioranza dei due terzi dei voti presenti, sempre che rappresentino almeno la metà dei voti dei delegati aventi diritto di intervenire all Assemblea ai sensi dell art. 15. Qualora tale maggioranza non fosse raggiunta sarà convocata a termine di Statuto una seconda Assemblea nella quale la proposta di messa in liquidazione si riterrà approvata con la maggioranza dei due terzi dei voti presenti. 35 Modifiche statutarie e scioglimento dell Associazione L Assemblea che delibera la messa in liquidazione dell Associazione dovrà pure provvedere a maggioranza assoluta di voti alla nomina di un Collegio di liquidatori, costituito da non meno di tre componenti, determinando i compiti ad essi affidati e le modalità della liquidazione. Durante il periodo della liquidazione rimane in carica il Collegio dei Revisori Contabili.

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