Le Prestazioni erogate dall INPGI. Prestazioni integrative, erogazioni straordinarie, case di riposo, assegno di superinvalidità

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1 Le prestazioni integrative erogate dall'inpgi (Modifiche al regolamento del 21 settembre 2004) Lo Statuto dell'inpgi, oltre alle prestazioni a carattere obbligatorio, prevede una serie di prestazioni a carattere "integrativo". Tra queste rivestono particolare interesse le erogazioni straordinarie, ossia quei sussidi che vengono assegnati a pensionati, vedovi, disoccupati e in generale a tutti gli iscritti che si trovino in particolare stato di difficoltà. Di recente il Consiglio di amministrazione è intervenuto su questa materia apportando alcune modifiche al regolamento che sono entrate in vigore dal 21 settembre Di seguito la nuova disciplina... Le Prestazioni erogate dall INPGI Prestazioni integrative, erogazioni straordinarie, case di riposo, assegno di superinvalidità Lo Statuto dell'inpgi, oltre alle prestazioni a carattere obbligatorio, prevede una serie di prestazioni a carattere "integrativo". Tra queste rivestono particolare interesse le erogazioni straordinarie, ossia quei sussidi che vengono assegnati a pensionati, vedovi, disoccupati e in generale a tutti gli iscritti che si trovino in particolare stato di difficoltà. Di recente il Consiglio di amministrazione è intervenuto su questa materia apportando alcune modifiche al regolamento che sono entrate in vigore dal 21 settembre Di seguito la nuova disciplina. EROGAZIONI STRAORDINARIE Il Consiglio di amministrazioni può intervenire con erogazioni a carattere straordinario in favore di iscritti e pensionati che si trovino in particolare stato di necessità, in presenza di un reddito familiare lordo annuo non superiore ai seguenti limiti di reddito riferiti al numero dei componenti del nucleo familiare: Uno o due componenti: ,00 euro Tre componenti: ,00 euro Più di tre componenti: , euro. L'Istituto può decidere l'erogazione di un contributo, a favore di redditi familiari non superiori a ,00 euro lordi annui, nel caso di grave malattia del richiedente o dei suoi familiari a carico. Lo stato di salute dovrà essere comprovato da una certificazione sanitaria, allegata alla domanda del richiedente. Prima di procedere alla proposta di erogazione, l'istituto richiederà alla Casagit informazioni sull'ammontare dei rimborsi già ottenuti (o che potranno essere ottenuti) dall'iscritto. Gli iscritti possono richiedere un'erogazione straordinaria solo se risultano effettivamente versati all'inpgi in loro favore almeno 24 contributi mensili nell'arco degli ultimi dieci anni. Tale requisito si riduce in maniera proporzionale in relazione agli anni di iscrizione all'istituto. Documentazione da allegare alla domanda

2 Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi familiari; solo ne caso in cui tale documento non sia stato presentato al Fisco, è necessario produrre un'autocertificazione sottoscritta davanti ad un Pubblico Ufficiale oppure alla presenza del Fiduciario dell'ufficio di corrispondenza; Certificato di stato di famiglia ovvero autocertificazione dell'interessato. Le erogazioni di carattere straordinario non sono compatibili con il soggiorno in case di riposo autorizzato dall'istituto. Come fare per richiedere un'erogazione straordinaria E' necessario presentare all'inpgi, anche tramite il locale Ufficio di Corrispondenza, una domanda nella quale siano specificati i motivi della richiesta. Esiste anche un modulo prestampato in distribuzione presso le sedi dell'istituto di Via Nizza, 35 a Roma, oppure presso le Associazioni Regionali di Stampa e gli Uffici di Corrispondenza. Eventuali documenti mancanti saranno richiesti dal Servizio Prestazioni Integrative dell'inpgi oppure dagli Uffici di Corrispondenza. Iter burocratico Tutte le domande pervenute all'istituto, direttamente o tramite l'ufficio di Corrispondenza, saranno preventivamente esaminate in via ordinaria dalla Commissione Prestazioni Integrative, la quale è incaricata di valutare l'idoneità della documentazione e di formulare le relative proposte. La Commissione ha, inoltre, la facoltà di valutare caso per caso le domande e proporre sussidi, motivando, anche in presenza di un reddito superiore a quanto previsto dal regolamento. Le decisioni, positive o negative, verranno comunicate agli interessati direttamente dagli Uffici Centrali dell'inpgi, oppure attraverso gli Uffici di Corrispondenza. CASE DI RIPOSO Rientra tra le prestazioni facoltative dell'inpgi il soggiorno in case di riposo autorizzate dai competenti Enti pubblici. La disciplina di questa prestazione è stata di recente modificata dal Consiglio di amministrazione che ha approvato un nuovo regolamento entrato in vigore il 3 aprile Requisiti Possono richiedere l'autorizzazione al soggiorno in case di riposo: gli iscritti (e gli eventuali coniugi) titolari di pensione "diretta"; i titolari di pensione ai superstiti; i titolari di pensione non contributiva;

3 i titolari di pensione supplementare, qualora l'iscritto o il dante causa abbia effettivamente versato all'istituto almeno 120 contributi mensili. Non hanno titolo ad ottenere la prestazione i pensionati con reddito familiare superiore a euro lordi annui (tale limite sarà annualmente rivalutato sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo calcolato dall'istat). Il beneficio al soggiorno in casa di riposo non è compatibile con l'assegno di superinvalidità erogato dall'istituto, salvo che il reddito annuo conseguito dal pensionato e dal nucleo familiare non sia inferiore all'importo pari alla somma della pensione non contributiva più l'importo dell'assegno di superinvalidità. Retta giornaliera L'Inpgi prevede una retta giornaliera di massimo Euro 45,00 + IVA per i pensionati autosufficienti e di massimo Euro 70,00 + IVA per i pensionati non autosufficienti. Il rimborso della retta sarà eseguito posticipatamente dall'istituto a presentazione della fattura o ricevuta fiscale e sarà effettuato direttamente alla Casa di riposo, il mese successivo a quello indicato nella fattura o nella ricevuta fiscale. Retta mensile La trattenuta mensile a carico del pensionato è effettuata sulla pensione, in 12 mensilità in base al reddito lordo familiare nella seguente misura: Pensionati autosufficienti Pensionati non autosufficienti Fino a Euro 1.550,00 18% Fino a Euro 1.550,00 25% Da euro 1.550,00 a 2.583,00 20% Da euro 1.550,00 a 2.583,00 27% oltre euro 2.583,00-22% oltre euro 2.583,00-30% Nell'eventualità che l'autorizzazione di soggiorno venga concessa anche al coniuge non giornalista la ritenuta della retta riferita alla quota del coniuge sarà calcolata secondo le aliquote indicate dai seguenti scaglioni di reddito: Pensionati autosufficienti Pensionati non autosufficienti Fino a Euro 1.550,00 23% Fino a Euro 1.550,00 30% Da euro 1.550,00 a 2.583,00 25% Da euro 1.550,00 a 2.583,00 32% oltre euro 2.583,00-27% oltre euro 2.583,00-35% Documentazione All'atto della domanda i pensionati devono allegare: copia modello 740 ovvero CUD da cui risulti l'ammontare dei redditi familiari;

4 certificazione dello stato di famiglia ovvero autocertificazione dell'interessato; documentazione che accerti l'autorizzazione all'esercizio dell'attività come Casa di Riposo per anziani della struttura prescelta; Regolamento interno della Casa ; certificazione medica da cui risulti lo stato di autosufficienza o non autosufficienza del pensionato. Il numero massimo di pensionati autorizzati al soggiorno è fissato in 60 unità. Qualora i soggiornanti raggiungano il numero massimo fissato, i requisiti che daranno la priorità al soggiorno, in caso di effettiva disponibilità dei posti e di contemporaneità delle domande saranno nell'ordine: 1. effettiva anzianità contributiva Inpgi; 2. minor reddito dell'iscritto e del coniuge; 3. maggiore anzianità d'età. L'ASSEGNO DI SUPERINVALIDITA' L'assegno di superinvalidità è una prestazione a carattere integrativo e facoltativo che l'inpgi riconosce ai titolari di pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti, ai quali sia riconosciuta la necessità di assistenza personale permanente, causata da deficit funzionale e relazionale tale da rendere necessaria la piena dipendenza da altra persona. Condizione fondamentale per la concessione dell'assegno è che il richiedente non risulti in possesso di redditi personali assoggettabili ad Irpef superiori a Euro ,05 (lire ) annue. Tale limite sarà annualmente rivalutato sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo calcolato dall'istat. L'importo di tale assegno è pari al 20% della retribuzione annua minima contrattuale del redattore ordinario dell'anno immediatamente precedente ed è corrisposto in dodici mensilità. Il beneficio dell'assegno di superinvalidità è incompatibile con il soggiorno in case di riposo, tranne nei casi in cui il reddito annuo conseguito dall'iscritto o dal coniuge sia inferiore a Euro ,74 (L ) lordi. La domanda Ai fini della concessione dell'assegno gli interessati devono presentare all'inpgi una domanda corredata da documentazione che provi il possesso dei requisiti per il riconoscimento del relativo diritto (certificato medico). L'attribuzione dell'assegno di superinvalidità è deliberata dal Consiglio di amministrazione. L'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa ed è rivedibile da parte dell'inpgi di anno in anno. L'accertamento medico

5 L'accertamento delle condizioni di salute che legittimano la concessione dell'assegno è effettuato con visita medica da parte dei consulenti medici incaricati dall'istituto. L'accertamento può dar luogo ai seguenti riconoscimenti: 1. stato di necessità totale permanente irreversibile. Si ha nel caso in cui il richiedente abbia necessità di assistenza totale e permanente per compiere gli atti quotidiani della vita e abbisogni di una assistenza continua. In questo caso, allo scadere di ogni anno, l'assegno è prorogato automaticamente. 2. stato di necessità totale non permanente: la necessità di assistenza non è giudicata irreversibile e pertanto annualmente deve essere effettuato l'accertamento per verificare le condizioni dell'interessato. Qualora venga accertato che le condizioni dell'interessato non giustifichino più la necessità di assistenza personale continuativa, l'assegno viene sospeso con provvedimento del Consiglio di amministrazione. 3. l'inesistenza dello stato di necessità dà luogo alla reiezione della domanda. Revoca dell'assegno La revoca dell'assegno è deliberata dal Consiglio di amministrazione su proposta della Commissione competente e decorre dal mese successivo alla data della delibera che ha determinato la sospensione stessa. Le controversie di carattere sanitario sono decise da un Collegio arbitrale composto di tre medici, uno dei quali nominato dall'istituto, uno dall'interessato ed il terzo di comune accordo o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma. Le spese per il terzo perito sono per metà a carico del ricorrente e per metà a carico dell'istituto. Presentazione di una nuova domanda Coloro ai quali, a seguito di accertamento medico, sia stato revocato l'assegno di superinvalidità ovvero sia stata rigettata la domanda di concessione, possono, trascorso un semestre dalla data di effettuazione dell'ultima visita medica, presentare una nuova domanda di ammissione al trattamento, corredata da documentazione idonea a provare il possesso dei requisiti richiesti. Il termine di sei mesi può essere ridotto, nei casi in cui il richiedente possa comprovare, con adeguata certificazione medica, un notevole aggravamento delle proprie condizioni di salute. Fonte: Inpgi ( da )

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