*** Pubblicato il 09/01/2019 N /2019 REG.PROV.COLL. N /2018 REG.RIC.

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "*** Pubblicato il 09/01/2019 N /2019 REG.PROV.COLL. N /2018 REG.RIC."

Transcript

1 E illegittimo il rigetto della richiesta di accesso a dati ambientali (relativa a due distinti procedimenti ambientali) se giustificato sulla genericità della richiesta, e costituisce la lesione di un diritto garantito dalla Costituzione e dall ordinamento dell Unione Europea (T.A.R. Bolzano, sez. aut., 9 gennaio 2019, n. 6) La richiesta di accesso a c.d. dati ambientali indirizzata verso due soli procedimenti amministrativi ben individuati (concessioni idroelettriche), limitati nel tempo e ben conosciuti dall Amministrazione comunale, consente a quest ultima un'agevole individuazione dei documenti richiesti sulla sola base di quanto indicato dalla ricorrente, così come una conseguente rapida ostensione degli stessi. Ciò sul presupposto che non è necessaria l indicazione specifica del singolo atto (data, protocollo ecc.) dei documenti di cui si chiede l accesso, essendo sufficiente che essi siamo facilmente individuabili in relazione al procedimento amministrativo cui si riferiscono. L istanza non può pertanto considerarsi formulata in termini vaghi, tali da non consentire di identificare l oggetto della richiesta (c.d. richiesta generica), né ritenersi volta ad accertare il possesso di dati o documenti da parte dell amministrazione (c.d. richiesta esplorativa). *** Pubblicato il 09/01/2019 N /2019 REG.PROV.COLL. N /2018 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa Sezione Autonoma di Bolzano ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 222 del 2018, proposto da Eisackwerk S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Anton von Walther, con domicilio digitale come da PEC da Dirittifondamentali.it (ISSN )

2 Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bolzano, via della Rena, n. 14; contro Comune di Sarentino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall avvocato Alexander Bauer, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bolzano, via Alto Adige, n. 40; nei confronti Alperia Greenpower S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Damiano Florenzano e Sandro Manica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per la declaratoria dell illegittimità del provvedimento del Comune di Sarentino dd , di diniego del diritto di accesso e per la pronuncia dell'ordine di esibizione della documentazione richiesta con istanza di accesso agli atti dd Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sarentino e di Alperia Greenpower S.r.l.; Visti tutti gli atti della causa; Relatrice nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2018 la consigliere Lorenza Pantozzi Lerjefors e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO Con domanda del 9 agosto 2018 la società Eisackwerk Srl, per mezzo del proprio legale di fiducia avv. Beniamino Migliucci, presentava al Comune di Sarentino un istanza di accesso agli atti ai sensi dell art. 24 e ss. della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, chiedendo di poter estrarre copia dei seguenti atti: - verbali e delibere del Consiglio comunale e della Giunta comunale, aventi ad oggetto la concessione idroelettrica GS/2400 Sant Antonio e la concessione idroelettrica GS/2401 Sarentino ; - relativi pareri, istanze, mozioni, corrispondenza; - in genere: tutti gli atti concernenti la soc. Eisackwerk Srl. La richiesta di accesso era così motivata: Si rileva che la mia cliente è assegnataria della concessione GS/2400, per cui ha naturale interesse a conoscere tutta la documentazione e tutti gli atti in possesso di codesto Comune, interessanti la concessione della predetta società e la società stessa. Per quanto riguarda la 2

3 concessione GS/2401, assegnata, nello stesso contesto amministrativo, alla soc. SEL (Alperia), l interesse è motivato sia dall interesse concernente i dati ambientali (v. dir. 2003/4/CE, recepita con D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 195; cfr. anche T.A.R. di Bolzano - Sentenza n. 378 del ), sia dall interesse a valutare se codesto Comune ha serbato lo stesso comportamento nei confronti di tutti i concessionari (doc. 1 della ricorrente). Con l impugnato provvedimento del 5 settembre 2018 il Sindaco del Comune di Sarentino rigettava l istanza di accesso con la seguente motivazione: la richiesta risulta caratterizzata da una formulazione eccezionalmente generalizzata, ossia riguardante non specifici atti o provvedimenti, bensì la documentazione di un attività svoltasi attraverso un imprecisato numero di atti riguardanti un intero procedimento (doc. 2 della ricorrente). Con il presente ricorso la società Eisackwerk Srl ha chiesto al giudice adito, ai sensi dell art. 116 c.p.a., di accertare e dichiarare l illegittimità del diniego di accesso e di ordinare al Comune di Sarentino l esibizione della documentazione richiesta, fissando un congruo termine e una penalità per ogni giorno di ritardo. La ricorrente ritiene che il Comune di Sarentino abbia richiamato in modo parziale la giurisprudenza sull ammissibilità delle istanze generiche di accesso agli atti, omettendo di precisare che esse possono considerarsi tali solo quando impongano alla pubblica amministrazione un opera di ricerca e sistemazione che non rientra nei doveri posti all amministrazione, caso che non ricorrerebbe nella fattispecie. Il diritto di accesso costituirebbe un principio generale dell attività amministrativa, al fine di favorire la partecipazione e di assicurare l imparzialità e la trasparenza e, pertanto, le limitazioni a tale diritto, secondo giurisprudenza, dovrebbero essere contenute nei limiti della salvaguardia di altri diritti e/o valori fondamentali, che bilancino le rilevanti finalità di pubblico interesse, alla cui soddisfazione tenderebbe il diritto di accesso. Nei confronti dei soggetti direttamente interessati dai provvedimenti, come la società ricorrente, il diritto di accesso costituirebbe in ogni caso la regola e si estenderebbe a tutti gli atti del procedimento, salvo i casi in cui il diritto sia escluso o limitato. Nel caso di specie il diritto di accesso ai documenti richiesti sarebbe ulteriormente rafforzato, per un verso in quanto si tratterebbe per lo più di dati ambientali (dati concernenti la gestione di impianti energetici a fonte rinnovabile e la determinazione, l utilizzo e la distribuzione dei cosiddetti fondi ambientali, le erogazioni compensative ambientali), per i quali sarebbe applicabile l accesso rafforzato di cui alla direttiva AARHUS e relative norme di recepimento, e, per altro verso, in quanto la normativa sull accesso civico avrebbe rafforzato il diritto di accesso ordinario. L interesse della società ricorrente a conoscere i documenti (delibere, pareri, verbali degli organi comunali), anche quelli relativi alla centrale Sarentino non in sua 3

4 gestione, nascerebbe dall esigenza di difendere i propri interessi giuridici, ai sensi dell art. 25, comma 7, della legge provinciale n. 17 del Le due centrali avrebbero numerosi elementi in comune, ma risulterebbe che il Comune, mentre risparmia al concessionario pubblico Alperia Srl un ricorso amministrativo contro l assegnazione della concessione, ha invece ritenuto di procedere in via giudiziale esclusivamente contro il concessionario privato Eisackwerk. Da tale curioso comportamento è sorta l esigenza di conoscere le motivazioni e le cause che hanno indotto il Comune a trattamento in modo dispari Eisackwerk e Alperia. Si è costituito in giudizio il Comune di Sarentino, ribadendo la genericità dell istanza di accesso della ricorrente, che non avrebbe sufficientemente specificato né gli atti di cui intendeva estrarre copia, né l interesse legittimante l accesso. Quanto al primo punto, la ricorrente avrebbe omesso di indicare l organo emanante, il numero di protocollo, la data di adozione e il destinatario degli atti richiesti. L eventuale accoglimento dell istanza avrebbe comportato per il Comune di Sarentino un opera di ricerca, catalogazione e sistemazione che non rientrerebbe nei propri doveri istituzionali. L istanza di accesso riguarderebbe atti rilasciati all interno di procedimenti (quelli volti al rilascio di concessioni idroelettriche), ricadenti nella competenza dell Amministrazione provinciale, non in quella dell Amministrazione comunale. Non sarebbero ammissibili istanze di accesso preordinate a un controllo generalizzato dell operato delle pubbliche amministrazioni, aventi carattere esplorativo. Il richiamo alle norme sull accesso civico sarebbe improprio, tenuto conto che la società Eisackwerk non avrebbe presentato al Comune istanza di accesso civico, ma istanza di accesso documentale ai sensi della legge provinciale n. 17 del Per quanto concerne in particolare la richiesta di poter accedere a pareri, istanze, mozioni e corrispondenza, la difesa comunale rileva che il diritto di accesso sarebbe escluso per pareri facoltativi, consulenze giuridiche e relazioni tecniche, ai sensi dell art. 25, comma 2, della legge provinciale n. 17 del 1993, e che la giurisprudenza avrebbe escluso l accesso anche per la corrispondenza privata, per mere bozze o simili atti non confluiti in documenti certi e individuati. Il Comune di Sarentino rileva inoltre l inosservanza dell onere di dimostrare il requisito dell interesse all accesso: con riferimento agli atti riguardanti la concessione GS/2400 (centrale S. Antonio ) la ricorrente avrebbe affermato di fare valere il proprio interesse naturale a conoscere tutta la documentazione relativa al proprio fascicolo, senza fornire alcuna argomentazione al riguardo. Per quanto concerne, invece, la concessione GS/2401 (centrale Sarentino ), assegnata alla società controinteressata Alperia, la ricorrente si è limitata a fare riferimento a un suo generico interesse a valutare se codesto Comune ha serbato lo stesso comportamento nei confronti di tutti i concessionari. In realtà solo la concessione S. 4

5 Antonio sarebbe stata oggetto di un procedimento di riesame, a seguito dell annullamento d ufficio in autotutela della concessione prima rilasciata ad Alperia, cui avrebbe fatto seguito la riassegnazione della concessione ad Eisackwerk, mentre la concessione GS/2401 ( Sarentino ) non sarebbe mai stata oggetto di un procedimento di riesame. Si è costituita in giudizio anche la controinteressata società Alperia Greenpower S.r.l., facendo anch essa valere la genericità dell istanza di accesso. La legittimità del diniego troverebbe conferma nel tentativo della società Eisackwerk di innovare l istanza originaria in sede giurisdizionale, precisando solo in tale sede che i documenti richiesti erano quelli relativi al procedimento di assegnazione della concessione, conclusosi con la deliberazione della Giunta provinciale n. 137 del Né potrebbe ora la ricorrente appellarsi a discipline speciali, che consentono particolari forme di accesso (c.d. accesso civico e accesso ai dati ambientali), non richiamate nelle domanda di accesso e, quindi, non prese in considerazione dal Comune di Sarentino. Se l interesse all accesso discendesse effettivamente dall esigenza di difendere i propri interessi giuridici in relazione alla vicenda dell impugnazione del titolo rilasciato a Eisackwerk e alla mancata impugnazione da parte del Comune di Sarentino del titolo rilasciato a SEL (oggi Alperia), la domanda di accesso avrebbe dovuto essere rivolta nei confronti degli atti adottati dopo il rilascio della concessione, allorquando si sarebbe formato il relativo convincimento, non agli atti relativi al procedimento di rilascio della concessione GS/2401, al quale non ha partecipato e i cui atti non sono mai stati contestati. In ogni caso, la ricorrente non potrebbe vantare alcun diritto di accesso in relazione a tali atti, nei confronti dei quali non rivestirebbe alcuna posizione qualificata. Non sarebbe sufficiente addurre un generico presunto interesse a difendere i propri interessi giuridici in relazione a una presunta disparità di trattamento tra i concessionari, né una presunta analogia tra le vicende relative alle due concessioni. All udienza in camera di consiglio del 18 dicembre 2018, fissata per la discussione del ricorso, il procuratore del Comune di Sarentino ha sollevato l eccezione di inammissibilità del ricorso, per difetto di giurisdizione, che spetterebbe al Tribunale Regionale delle Acque pubbliche. Sentite le parti il ricorso è stato trattenuto in decisione. DIRITTO 1. Va anzitutto disattesa l eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice adito a conoscere della domanda di accesso in epigrafe indicata. Ai sensi dell art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m., in caso di diniego dell accesso, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale (comma 4) e le relative controversie sono disciplinate dal codice del processo 5

6 amministrativo (comma 5). La disciplina del codice amministrativo sulle controversie concernenti il diritto di accesso ai documenti è richiamata anche dall art. 26, comma 5, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 sul procedimento amministrativo (che si applica agli enti locali della provincia di Bolzano, come disposto dall art. 13 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2). L art. 133, comma 1, lett. a), n. 6, del codice del processo amministrativo devolve le controversie in materia di diritto di accesso ai documenti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e l art. 116 dello stesso codice ne disciplina il rito. L accesso ai documenti amministrativi è oggetto di un diritto soggettivo e il giudice amministrativo, ai sensi delle citate norme, è chiamato a verificare, in giurisdizione esclusiva, la spettanza o meno di tale diritto, da considerarsi autonomo e strumentale rispetto alla posizione che il richiedente intende tutelare mediante l ostensione. Ne consegue che, quantomeno a far tempo dall entrata in vigore del codice del processo amministrativo, non è più revocabile in dubbio che qualsiasi controversia che abbia ad oggetto la domanda con la quale un soggetto richieda ad una Amministrazione di accedere a un documento da essa detenuto deve essere proposta innanzi al Giudice Amministrativo, indipendentemente dalla qualificazione della posizione soggettiva che il richiedente il documento può vantare o intende tutelare mediante l ostensione del documento medesimo (cfr. TAR Piemonte, Sez. II, 15 luglio 2016, n. 1017; nello stesso senso TRGA Bolzano, 17 aprile 2018, n. 136). La disciplina sull accesso ai documenti amministrativi ha dunque per oggetto tutte le tipologie di atti dell Amministrazione, senza che possa rilevare la loro disciplina sostanziale, né la sussistenza, in caso di controversia, della giurisdizione di un giudice diverso da quello amministrativo (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 20 gennaio 2015, n. 166). 2. Nel merito il ricorso è fondato. E opportuno premettere che con la riforma avviata con il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e completata con le modifiche apportate a detto decreto dal D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, il legislatore ha riconosciuto la libertà di accedere alle informazioni in possesso delle pubbliche amministrazione come diritto fondamentale, in conformità all art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell uomo (CEDU), promuovendo un dibattito pubblico informato e un controllo diffuso sull azione amministrativa (cfr. art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 33 del 2013 e s.m.). Questo nuovo istituto (c.d. accesso generalizzato ), dal punto di vista soggettivo, non ammette restrizioni alla legittimazione del richiedente (cfr. art. 5, comma 3, del D. Lgs. n. 33 del 2013), mentre dal punto di vista oggettivo è tendenzialmente onnicomprensivo, fatti salvi i limiti indicati nell art. 5-bis, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs. n. 33 del Dunque la regola generale è ora la trasparenza (total disclosure), mentre la 6

7 riservatezza e il segreto costituiscono le eccezioni. L esclusione del diritto di informazione o una sua limitazione è ammissibile pertanto solo in casi determinati, individuati con legge o regolamento. Con l art. 28-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 (aggiunto dall art. 21, comma 1, della L.P ), il legislatore provinciale ha recepito il nuovo istituto dell accesso generalizzato, ponendosi l obiettivo di realizzare un amministrazione aperta. A tal fine, l amministrazione assicura a chiunque la più ampia accessibilità ai dati e documenti detenuti dall'amministrazione nonché la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti la propria organizzazione, attività e l'uso delle risorse pubbliche (comma 1). La citata norma - che vincola anche gli enti locali della provincia di Bolzano, come stabilito dall art. 13, comma 1, della già citata legge regionale n. 2 del impone dunque a tutte le amministrazioni della provincia di Bolzano di garantire l accessibilità dei dati e dei documenti da essa detenuti per promuovere la partecipazione dei cittadini all attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento dei fini istituzionali e sull utilizzo delle risorse pubbliche. La richiesta di accesso c.d. generalizzato non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non necessita di alcuna motivazione (cfr. art. 28- quater della LP n. 17 del 1993). Il nuovo istituto si aggiunge alle altre tipologie di accesso previste dalla legge, aventi caratteristiche diverse. In primo luogo si distingue dal c.d. accesso civico semplice, che riguarda le sole informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria (cfr. art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 33 del 2013). Sul piano provinciale, per i documenti per i quali è previsto l obbligo della pubblicazione, l art. 28-bis, comma 2, della citata legge provinciale n. 17 del 1993 dispone che essi siano pubblicati in un apposita sezione del sito web istituzionale dell amministrazione, visibile e accessibile dalla pagina principale. Il comma 4 dell art. 28-bis chiarisce poi che le informazioni, i documenti e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria di cui al comma 1 sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli. Nel caso in cui sia stata omessa la loro pubblicazione nell apposita sezione del sito web istituzionale, chiunque può richiedere i documenti per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria (cfr. art. 28-ter della LP n. 17 del 1993). Il nuovo istituto dell accesso generalizzato si distingue anche dal c.d. accesso procedimentale o accesso documentale, disciplinato dagli artt. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. (e sul piano provinciale dagli artt. 24 e ss. della legge provinciale n. 17 del 1993), che presuppone la titolarità di un interesse qualificato e differenziato del richiedente l accesso. Così riassunto il quadro della disciplina di riferimento, va chiarito che l istanza di accesso sub iudice è stata presentata dalla società ricorrente con espresso riferimento 7

8 agli artt. 24 ss. LP 17/1993, cioè alla disciplina provinciale in tema di accesso procedimentale o accesso documentale, caratterizzato dalla necessaria sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso (cfr. l art. 22, comma 1, lett. b), L. n. 241 del 1990 e l art. 24, comma 1, lett. b) della LP n. 17 del 1993). Alla stregua della sopra riportata definizione normativa del presupposto soggettivo del diritto di accesso, la legittimazione al suo esercizio non è ravvisabile quando l'acquisizione o, comunque, la conoscenza del documento oggetto dell'istanza sia fine a sé stessa, ovvero non collegata strumentalmente ad alcuna situazione giuridica di cui il richiedente sia titolare, ma al mero interesse (di fatto) ad esercitare un controllo diffuso e potenzialmente illimitato sullo svolgimento dell'attività amministrativa, cui quel documento afferisce. La giurisprudenza ha chiarito inoltre che l interesse all accesso ai documenti deve essere valutato in astratto, senza che possa essere operato, con riferimento al caso specifico, alcun apprezzamento in ordine alla fondatezza o ammissibilità della domanda giudiziale che gli interessati potrebbero eventualmente proporre sulla base dei documenti acquisiti medianti l accesso, per cui la legittimazione all accesso non può essere valutata alla stessa stregua della legittimazione alla pretesa sostanziale sottostante (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 30 giugno 2017, n. 3183, Sez. V, 21 ottobre 2011, n. 6134; Tar Basilicata, Sez. I, 12 dicembre 2018, n. 821; TRGA Bolzano 17 aprile 2018, n. 136 e 19 gennaio 2017, n. 21). Nel caso di specie, la società ricorrente ha chiesto, nella sua qualità di titolare nel Comune di Sarentino della concessione idroelettrica GS/2400 ( S. Antonio ), di poter avere accesso alla documentazione detenuta dal Comune di Sarentino relativa alla concessione di cui è titolare, nonché alla documentazione concernente la concessione idroelettrica GS/2401 (Sarentino ), di cui è titolare la società odierna controinteressata. Si tratta indubbiamente di una posizione differenziata rispetto alla generalità dei cittadini, non certo un mero interesse di fatto, di talché non può essere messa in dubbio la legittimazione della società ricorrente all accesso. Lungi dall essere motivata da un controllo generalizzato sull attività del Comune di Sarentino, la richiesta della ricorrente è limitata al controllo dell attività svolta dal Comune nell ambito di due procedimenti amministrativi ben individuati e giustificata dall esigenza di valutare se codesto Comune ha serbato lo stesso comportamento nei confronti di tutti i concessionari. L art. 25, comma 7, della legge provinciale n. 13 del 1997 stabilisce che deve comunque essere garantito ai richiedenti l accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Come già anticipato, il diritto di accesso ai documenti amministrativi costituisce un 8

9 "autonomo diritto all'informazione", accordato per la tutela nel senso più ampio e onnicomprensivo del termine e, dunque, non necessariamente ed esclusivamente in correlazione alla tutela giurisdizionale di diritti ed interessi giuridicamente rilevanti. Tale diritto all'informazione, oltre ad essere funzionale alla tutela giurisdizionale, consente agli amministrati di orientare i loro comportamenti sul piano sostanziale per curare o difendere i propri interessi giuridici. Ne consegue che il diritto stesso può essere esercitato in connessione a un interesse giuridicamente rilevante, anche se non sia ancora attuale un giudizio nel cui corso debbano essere utilizzati gli atti così acquisiti. Secondo un costante orientamento della giurisprudenza, l'accesso c.d. ordinario deve infatti essere garantito qualora sia funzionale "a qualunque forma di tutela anche prima e indipendentemente dall'effettivo esercizio di un'azione giudiziale" (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 23 febbraio 2010, n.1067; nello stesso senso, Sez. IV, 6 agosto 2014, n. 4209). Peraltro, lo stesso Comune di Sarentino, nel provvedimento di diniego, non nega la legittimazione della società Eisackwerk all accesso, limitandosi ad affermare, sul piano oggettivo, che la richiesta sarebbe eccessivamente generalizzata, ossia riguardante non specifici atti o provvedimenti, bensì rivolta verso un numero imprecisato di atti riguardanti un intero procedimento. Il Collegio ritiene che la richiesta non possa considerarsi eccessivamente generalizzata, per i motivi di seguito esposti. E pur vero che la giurisprudenza non considera ammissibili istanze di accesso agli atti caratterizzate da una formulazione eccessivamente generalizzata, ossia riguardante non specifici atti o provvedimenti, bensì la documentazione di un attività attraverso un imprecisato numero di atti, riferita a un arco di tempo abbastanza lungo, atteso che l eventuale soddisfazione di simili richieste imporrebbe un opera di ricerca, catalogazione e sistemazione che non rientra nei doveri posti all Amministrazione dalla normativa di cui al capo VI della L. n. 241 del 1990 (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 9 dicembre 2015, n. 5602; nello stesso senso, Sez. V, 6 settembre 2012, n. 4721). Nel caso di specie, il Comune di Sarentino si è appellato alla citata giurisprudenza, ma ne ha riportato solo la prima parte, ad usum delphini. Vero è che la richiesta di accesso presentata dalla società Eisackwerk non imponeva al Comune di Sarentino un attività gravosa di ricerca, catalogazione e sistemazione, essendo la richiesta indirizzata verso due soli procedimenti amministrativi ben individuati (concessioni idroelettriche GS2400 e GS 2401), limitati nel tempo e ben conosciuti dall Amministrazione comunale, considerato che a seguito del procedimento penale sfociato nelle sentenza del Tribunale di Bolzano n. 138 del 2013 (cfr. doc. 3 della ricorrente), l Amministrazione provinciale ha dovuto procedere a un riesame delle due concessioni di cui si tratta (che erano state entrambe 9

10 precedentemente affidate alla società SEL), a seguito del quale la concessione GS 2400 è stata poi affidata alla società ricorrente e la concessione GS 2401 alla società controinteressata Alperia. Ad avviso del Collegio, l istanza di accesso, riferita a due procedimenti amministrativi ben definiti, consentiva all'amministrazione comunale un'agevole individuazione dei documenti richiesti sulla sola base di quanto indicato dalla ricorrente, così come una conseguente rapida ostensione degli stessi. L istanza non può pertanto considerarsi formulata in termini vaghi, tali da non consentire di identificare l oggetto della richiesta (c.d. richiesta generica), né ritenersi volta ad accertare il possesso di dati o documenti da parte dell amministrazione (c.d. richiesta esplorativa). Va precisato che, secondo un pacifico indirizzo giurisprudenziale, condiviso dal Collegio, non è necessaria l indicazione specifica del singolo atto (data, protocollo ecc.) dei documenti di cui si chiede l accesso, essendo sufficiente - come avvenuto nel caso di specie - che essi siamo facilmente individuabili in relazione al procedimento amministrativo cui si riferiscono: Un istanza di accesso agli atti amministrativi nella quale non siano stati indicati con precisione i documenti o gli atti in ordine ai quali si chieda l accesso, ma che comunque fornisca all Amministrazione gli elementi per l individuazione sufficientemente precisa del procedimento amministrativo in cui rintracciare gli atti oggetto dell istanza, è idoneo a far sorgere nell Amministrazione stessa il dovere di provvedere esplicitamente sull istanza di accesso (cfr. TAR Umbria, 14 novembre 2017, n. 707 e TRGA Bolzano,17 aprile 2018, n. 136; nello stesso senso Consiglio di Stato, Sez. III, 29 dicembre 2017, n. 6192). Inoltre, è bene ricordare che il diritto di accesso ai documenti amministrativi stabilito dall'art. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990 n. 241 (e, sul piano provinciale, dall art. 24 e ss. della legge provinciale 22 ottobre 1997, n. 13), costituisce un principio generale dell'ordinamento giuridico, per cui le eventuali limitazioni od esclusioni devono considerarsi fattispecie eccezionali, e quindi di stretta interpretazione, atteso che nell'impianto normativo il diritto de quo si configura come diritto soggettivo all'informazione. Il Collegio, sulla base di tali principi, ritiene che la società Eisackwerk, titolare della concessione idroelettrica GS 2400, abbia interesse a conoscere non solo i documenti detenuti dal Comune di Sarentino che si riferiscono alla concessione di cui è titolare, ma anche quelli che si riferiscono alla concessione idroelettrica GS 2401, affidata alla società odierna controinteressata. Ciò, a maggior ragione se, come nel caso in esame, la società richiedente ha due contenziosi pendenti concernenti l esito del procedimento di affidamento della concessione idroelettrica GS 2400, in relazione ai quali non può escludersi la possibilità (che in questa sede non può essere valutata in quanto tale valutazione non compete al 10

11 giudice che decide sul ricorso proposto in tema di accesso) che la conoscenza degli elementi oggetto di accesso negato riferiti alla concessione GS 2401 possa assumere rilevanza in tali giudizi. A tal riguardo non può che ribadirsi che la nozione di interesse giuridicamente rilevante idoneo a sorreggere un istanza di accesso ai sensi dell art. 22 della legge n. 241 del 1990 è più ampia rispetto a quella dell interesse all impugnazione, caratterizzato dall attualità e concretezza dell interesse medesimo e, come riconosciuto da pacifica giurisprudenza, in sede di scrutinio di una domanda di accesso occorre valutare unicamente l inerenza del documento richiesto all interesse palesato dall istante, non anche l utilità dei documenti al fine del soddisfacimento della pretesa correlata: è a tal fine sufficiente una valutazione in astratto, senza che possa essere operato, con riferimento al caso specifico, alcun apprezzamento in ordine alla fondatezza o ammissibilità della domanda giudiziale che gli interessati potrebbero eventualmente proporre sulla base dei documenti acquisiti mediante l accesso, non potendo la legittimazione all accesso essere valutata alla stessa stregua di una legittimazione alla pretesa sostanziale sottostante (cfr., ex pluribus, Consiglio di Stato, Sez. VI, 15 maggio 2017, n. 2269; Sez. III, 16 maggio 2016, n e Sez. V, 20 dicembre 2013, n. 6134). Non giova all Amministrazione comunale neppure appellarsi alla circostanza che la richiesta avrebbe dovuto essere rivolta all Amministrazione provinciale, titolare dei due procedimenti amministrativi di rilascio delle concessioni idroelettriche, e non al Comune di Sarentino, posto che la richiesta di accesso è espressamente rivolta verso gli atti e i documenti detenuti dal Comune. In ogni caso, secondo pacifica giurisprudenza, l istanza presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso deve essere immediatamente trasmessa a quella competente e di tale trasmissione ne deve essere data comunicazione al richiedente (cfr, ex multis, TAR Basilicata, Sez. I, 19 maggio 2018, n. 339). Per tutte le esposte considerazioni, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, va dichiarato illegittimo il rifiuto di consentire l'accesso della società ricorrente, serbato dal Comune di Sarentino, e ordinata alla stessa Amministrazione l'ostensione della documentazione richiesta, fatte salve le eventuali esclusioni e limitazioni del diritto di accesso previste dall art. 24 della legge n. 241 del 1990, dall art. 25 della legge provinciale n. 17 del 1993 e dai relativi regolamenti di esecuzione, ove presenti. L'accesso dovrà essere consentito entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente decisione, ovvero dalla sua notificazione ad istanza di parte. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura stabilita dal seguente dispositivo. Il contributo unificato va posto a carico del Comune di Sarentino. 11

12 P.Q.M. Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, dichiara l illegittimità del diniego impugnato e, per l effetto, ordina al Comune di Sarentino di consentire l accesso - nei limiti e secondo quanto in motivazione - alla documentazione richiesta con l istanza indicata in epigrafe, entro trenta giorni dalla data di comunicazione, o notifica di parte se antecedente, della presente sentenza. Condanna il Comune di Sarentino e la società Alperia Greenpower S.r.l. a rifondere alla società Eisackwerk S.r.l. le spese di lite, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) a carico di ciascuna delle parti, oltre IVA, CPA e altri oneri accessori di legge. Condanna il Comune di Sarentino a rifondere alla società ricorrente le spese sostenute a titolo di contributo unificato. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2018 con l'intervento dei magistrati: Edith Engl, Presidente Terenzio Del Gaudio, Consigliere Margit Falk Ebner, Consigliere Lorenza Pantozzi Lerjefors, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE Lorenza Pantozzi Lerjefors IL PRESIDENTE Edith Engl IL SEGRETARIO 12

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente N. 00563/2011 REG.PROV.COLL. N. 00240/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia Pubblicato il 14/03/2019 N. 00549/2019 REG.PROV.COLL. N. 00527/2018 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 6 N. 01412/2013 REG.PROV.COLL. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. (Sezione Seconda) N. 01847/2012 REG.PROV.COLL. N. 00846/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) SENTENZA. contro. per la riforma

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) SENTENZA. contro. per la riforma N. 02005/2012REG.PROV.COLL. N. 00464/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Prima) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Prima) SENTENZA Pubblicato il 30/01/2017 N. 00643/2017 REG.PROV.COLL. N. 04941/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha pronunciato

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 6 N. 00046/2014 REG.PROV.COLL. N. 01407/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha

Dettagli

contro nei confronti di per l accertamento

contro nei confronti di per l accertamento R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro

Dettagli

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.; Pubblicato il 20/09/2016 N. 01690/2016 REG.PROV.COLL. N. 01802/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha pronunciato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) Pubblicata il 27/09/2016 N. 01259/2016 REG.PROV.COLL. N. 00273/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente N. 00733/2016 REG.PROV.COLL. N. 00348/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

AZIENDA SPECIALE SERVIZI di AGRATE BRIANZA

AZIENDA SPECIALE SERVIZI di AGRATE BRIANZA AZIENDA SPECIALE SERVIZI di AGRATE BRIANZA REGOLAMENTO In materia di accesso civico, semplice e generalizzato APPROVATO DAL C.D.A. NELLA SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2017 DELIBERA NR. 6 Indice Art. 1 Definizioni

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 00334/2013 REG.PROV.COLL. N. 01736/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha pronunciato la

Dettagli

OGGETTO: NOVITA IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO E ACCESSO AI DOCUMENTI INDICAZIONI OPERATIVE

OGGETTO: NOVITA IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO E ACCESSO AI DOCUMENTI INDICAZIONI OPERATIVE OGGETTO: NOVITA IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO E ACCESSO AI DOCUMENTI INDICAZIONI OPERATIVE Il D. lgs. 97/2016 Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità

Dettagli

Regolamento per l esercizio del diritto all accesso civico semplice e generalizzato ex art. 5 D.Lgs 33/2013 e modulistica allegata.

Regolamento per l esercizio del diritto all accesso civico semplice e generalizzato ex art. 5 D.Lgs 33/2013 e modulistica allegata. Regolamento per l esercizio del diritto all accesso civico semplice e generalizzato ex art. 5 D.Lgs 33/2013 e modulistica allegata. Art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina le modalità di esercizio

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Prima) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Prima) SENTENZA N. 00420/2011 REG.PROV.COLL. N. 01825/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) ha pronunciato la

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pubblicato il 10/01/2017 N. 00299/2017 REG.PROV.COLL. N. 07005/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) contro

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) contro N. 01756/2013 REG.PROV.COLL. N. 05762/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) ha pronunciato la

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 09036/2013 REG.PROV.COLL. N. 06925/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 6 N. 00049/2014 REG.PROV.COLL. N. 01759/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente 1 di 5 23/01/2013 8.51 N. 00116/2013 REG.PROV.COLL. N. 02432/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) N. 00026/2016 REG.PROV.COLL. N. 10892/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente TAR CAMPANIA NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 7/1/2016 n. 4 Pres. FF. Corciulo, est. Andolfi Decisum: sulla declaratoria del silenzio serbato da un Comune in ordine alla diffida inviata da una ditta concessionaria

Dettagli

LEGGI DI SEGUITO L'INTERA SENTENZA 1063 DEL 27 APRILE 2011 DELTAR LOMBARDIA, SEZ. MILANO...

LEGGI DI SEGUITO L'INTERA SENTENZA 1063 DEL 27 APRILE 2011 DELTAR LOMBARDIA, SEZ. MILANO... Il TAR Lombardia, sez. Milano, con sentenza 1063 del 27 aprle 2011, con riguardo a domanda con cui il ricorrente aveva chiesto al Giudice, ai sensi dell articolo 116 c.p.a., di ordinare all Ordine degli

Dettagli

contro nei confronti per l'annullamento

contro nei confronti per l'annullamento Pubblicato il 20/06/2019 N. 03396/2019 REG.PROV.COLL. N. 01738/2017 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Torna alla pagina precedente N. 01339/2014REG.PROV.COLL. N. 08066/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 6 Pubblicato il 06/09/2019 N. 01522/2019 REG.PROV.COLL. N. 00497/2019 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

Dettagli

Scritto da Valentina Magnano Sabato 07 Maggio :51 - Ultimo aggiornamento Lunedì 09 Maggio :57

Scritto da Valentina Magnano Sabato 07 Maggio :51 - Ultimo aggiornamento Lunedì 09 Maggio :57 N. 01679/2016REG.PROV.COLL. N. 07743/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 10 Torna alla pagina precedente N. 00334/2016 REG.PROV.COLL. N. 00224/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 6 Pubblicato il 06/03/2019 N. 00297/2019 REG.PROV.COLL. N. 00129/2019 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

Dettagli

Sentenze interessanti N.29/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA

Sentenze interessanti N.29/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA N. 02867/2012 REG.PROV.COLL. N. 03024/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato

Dettagli

DISCIPLINARE DI ACCESSO AI DOCUMENTI, AI DATI E ALLE INFORMAZIONI (ACCESSO CIVICO SEMPLICE E GENERALIZZATO) AI SENSI DEL D.LGS.

DISCIPLINARE DI ACCESSO AI DOCUMENTI, AI DATI E ALLE INFORMAZIONI (ACCESSO CIVICO SEMPLICE E GENERALIZZATO) AI SENSI DEL D.LGS. DISCIPLINARE DI ACCESSO AI DOCUMENTI, AI DATI E ALLE INFORMAZIONI (ACCESSO CIVICO SEMPLICE E GENERALIZZATO) AI SENSI DEL D.LGS. 33/2013 (Allegato alla Deliberazione del Direttore Generale n. 300 del 4.07.2017)

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 06211/2015 REG.PROV.COLL. N. 08789/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) ha pronunciato

Dettagli

MODALITA PER L ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO

MODALITA PER L ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO Allegato 5 MODALITA PER L ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO Che cos'è l accesso civico - L'accesso civico semplice è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Ter) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Ter) SENTENZA 1 di 5 11/03/2016 09:37 N. 01669/2016 REG.PROV.COLL. N. 09622/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Seconda) N. 00865/2011 REG.PROV.COLL. N. 00270/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pubblicato il 14/03/2019 N. 00532/2019 REG.PROV.COLL. N. 01707/2018 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione

Dettagli

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO C.D. SEMPLICE E GENERALIZZATO

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO C.D. SEMPLICE E GENERALIZZATO REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO C.D. SEMPLICE E GENERALIZZATO Approvato con determina del Liquidatore in data 28/03/2019 PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 Definizioni Ai fini del presente Regolamento

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria N. 00604/2012 REG.PROV.COLL. N. 00741/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria

Dettagli

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi Il diritto di accesso ai documenti amministrativi Autore: sentenza In: La nuova formulazione del diritto di accesso, di cui agli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990, novellata dalla legge n.

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 5 Pubblicato il 10/05/2019 N. 00693/2019 REG.PROV.COLL. N. 01692/2018 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

Dettagli

di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso.

di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso. Pubblicato il 15/11/2016 N. 01412/2016 REG.PROV.COLL. N. 00976/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) N. 01672/2015 REG.PROV.COLL. N. 01847/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) N. 00065/2016 REG.PROV.COLL. N. 02479/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia. N. 00176/2015 REG.PROV.COLL. N. ---/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pubblicato il 22/06/2018 N. 06957/2018 REG.PROV.COLL. N. 03525/2018 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato

Dettagli

Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.

Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA. N. 02623/2012 REG.PROV.COLL. N. 00111/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pubblicato il 23/05/2018 N. 03391/2018 REG.PROV.COLL. N. 01670/2018 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) Pubblicato il 15/10/2016 N. 01350/2016 REG.PROV.COLL. N. 00735/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia

Dettagli

contro nei confronti di per la riforma

contro nei confronti di per la riforma TRASPARENZA - ACCESSO AGLI ATTI DA PARTE DI CHI PRESENTA UN ESPOSTO - SUSSISTE Consiglio di Stato n. 316/, sez. VI del 21/1/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 00696/2012 N. 03142/2010 REG.PROV.COLL. REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha pronunciato la presente (Sezione

Dettagli

Accesso civico generalizzato : La Circolare n. 2 del 2017 del Dipartimento della Funzione Pubblica. 27 giugno 2017 Avv.

Accesso civico generalizzato : La Circolare n. 2 del 2017 del Dipartimento della Funzione Pubblica. 27 giugno 2017 Avv. Accesso civico generalizzato : La Circolare n. 2 del 2017 del Dipartimento della Funzione Pubblica 27 giugno 2017 Avv. Daniela Bolognino d.lgs. n. 33/13 post d.lgs. n. 97/16 ANAC Garante privacy Linee

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento,

contro nei confronti di per l'annullamento, N. 01419/2011 REG.PROV.COLL. N. 04325/1999 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA Pubblicato il 29/08/2017 N. 04104/2017REG.PROV.COLL. N. 09443/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato

Dettagli

L accesso civico generalizzato: presupposti e limiti (anche il rapporto con la legge n. 241 del 1990) Avv. Daniela Bolognino 10 luglio 2018

L accesso civico generalizzato: presupposti e limiti (anche il rapporto con la legge n. 241 del 1990) Avv. Daniela Bolognino 10 luglio 2018 L accesso civico generalizzato: presupposti e limiti (anche il rapporto con la legge n. 241 del 1990) Avv. Daniela Bolognino 10 luglio 2018 Nuovo quadro normativo 2 Art. 22, l. n. 241/90 (post l. n. 15/05),

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 02538/2013REG.PROV.COLL. N. 03865/2007 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pubblicato il 03/02/2017 N. 00094/2017 REG.PROV.COLL. N. 00842/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione

Dettagli

SENTENZA N DEL 02/02/2010 TAR LAZIO ROMA SEZ. 2Q REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENTENZA N DEL 02/02/2010 TAR LAZIO ROMA SEZ. 2Q REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA N. 1414 DEL 02/02/2010 TAR LAZIO ROMA SEZ. 2Q REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Sesta) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Sesta) SENTENZA N. 01996/2016 REG.PROV.COLL. N. 00099/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 00442/2013 REG.PROV.COLL. N. 00049/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) ha pronunciato la

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 00390/2015 REG.PROV.COLL. N. 01105/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda ha pronunciato la presente

Dettagli

avverso e per l annullamento e/o riforma

avverso e per l annullamento e/o riforma N. 03798/2011REG.PROV.COLL. N. 08168/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente

Dettagli

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE Deliberazione del 14 dicembre 2016 Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all accesso civico ai dati, alle informazioni ed ai documenti detenuti dalla

Dettagli

Pubblicato il 13/06/2018 R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

Pubblicato il 13/06/2018 R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna Pubblicato il 13/06/2018 N. 00160/2018 REG.PROV.COLL. N. 00319/2017 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento Pagina 1 di 7 N. 01157/2009 REG.SEN. N. 00638/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda)

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA. N. 02718/2015REG.PROV.COLL. N. 05950/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA N. 01284/2015 REG.PROV.COLL. N. 01077/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente N. 00688/2015 REG.PROV.COLL. N. 00735/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pubblicato il 11/01/2019 N. 00045/2019 REG.PROV.COLL. N. 02116/2018 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione

Dettagli

Pubblicato il 02/08/2018 N /2018 REG.PROV.COLL. N /2017 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Pubblicato il 02/08/2018 N /2018 REG.PROV.COLL. N /2017 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Pubblicato il 02/08/2018 N. 01931/2018 REG.PROV.COLL. N. 02870/2017 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

contro nei confronti di per

contro nei confronti di per REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale

Dettagli

Pubblicato il 15/06/2018 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Pubblicato il 15/06/2018 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. Pubblicato il 15/06/2018 N. 06722/2018 REG.PROV.COLL. N. 06358/2017 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato

Dettagli

sul ricorso numero di registro generale 7401 del 2015, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 7401 del 2015, proposto da: N. 03380/2016REG.PROV.COLL. N. 07401/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul

Dettagli

Pubblicato il 19/02/2018 R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

Pubblicato il 19/02/2018 R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata Pubblicato il 19/02/2018 N. 00140/2018 REG.PROV.COLL. N. 00453/2017 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione

Dettagli

sul ricorso numero di registro generale 5038 del 1999, proposto da (Omissis)

sul ricorso numero di registro generale 5038 del 1999, proposto da (Omissis) Pagina 1 di 5 Pubblicato il 10/12/2018 N. 02360/2018 REG.PROV.COLL. N. 05038/1999 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 08015/2010 REG.SEN. N. 00484/1995 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce PRIMA SEZIONE SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce PRIMA SEZIONE SENTENZA 2246/2008 1127/1998 Reg. sentenze : Reg. generale : REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce composto dai Signori: PRIMA SEZIONE Aldo RAVALLI

Dettagli

N. 01002/2013REG.PROV.COLL. N. 09835/2006 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) SENTENZA ha pronunciato

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 00901/2014 REG.PROV.COLL. N. 00975/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) ha pronunciato la

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Ter) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Ter) SENTENZA N. 02260/2011 REG.PROV.COLL. N. 09137/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) ha pronunciato

Dettagli

contro nei confronti di per l'accesso

contro nei confronti di per l'accesso R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) N. 00164/2016 REG.PROV.COLL. N. 00231/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) ha

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 9 Torna alla pagina precedente N. 00286/2016 REG.PROV.COLL. N. 00307/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione

Dettagli

Consiglio di Stato, Sez. VI, 31/1/2017 n. 394

Consiglio di Stato, Sez. VI, 31/1/2017 n. 394 Consiglio di Stato, Sez. VI, 31/1/2017 n. 394 I principi in materia di libera circolazione dei servizi, di par condicio, d'imparzialità e di trasparenza, si applicano anche a materie diverse dagli appalti,

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA Pubblicato il 31/01/2017 N. 00380/2017REG.PROV.COLL. N. 03741/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato

Dettagli

Sentenze interessanti N.28/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA

Sentenze interessanti N.28/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA N. 02866/2012 REG.PROV.COLL. N. 01865/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 01862/2016 REG.PROV.COLL. N. 00863/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pubblicato il 18/06/2018 N. 04027/2018 REG.PROV.COLL. N. 05882/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) Pubblicato il 06/02/2018 N. 00179/2018 REG.PROV.COLL. N. 01361/2017 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) N. 00277/2016 REG.PROV.COLL. N. 00089/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria. N. 00510/2015 REG.PROV.COLL. N. 00912/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) ha pronunciato

Dettagli

contro e con l'intervento di per l'annullamento

contro e con l'intervento di per l'annullamento N. 00010/2016 REG.PROV.COLL. N. 05923/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) ha pronunciato la

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pubblicato il 04/07/2017 N. 03261/2017REG.PROV.COLL. N. 02274/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA N /2008 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA SEDE DI NAPOLI SECONDA SEZIONE

REPUBBLICA ITALIANA N /2008 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA SEDE DI NAPOLI SECONDA SEZIONE REPUBBLICA ITALIANA N. 4855 /2008 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Reg. Sent. N.2022/08 Reg.Ric. PER LA CAMPANIA SEDE DI NAPOLI SECONDA SEZIONE composto dai Magistrati:

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.4385 REG. RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione ANNO ha pronunciato la seguente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.4385 REG. RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione ANNO ha pronunciato la seguente REPUBBLICA ITALIANA N. 155/05 REG.DEC. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.4385 REG. RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione ANNO 2004 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) SENTENZA Pagina 1 di 7 N. 01453/2009 REG.SEN. N. 00023/2008 REG.RIC. N. 00313/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

Dettagli