L.R. 2/2002, art. 152 e 153 B.U.R. 18/9/2002, n. 38. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 agosto 2002, n. 0253/Pres.

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1 L.R. 2/2002, art. 152 e 153 B.U.R. 18/9/2002, n. 38 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 agosto 2002, n. 0253/Pres. Regolamento concernente l individuazione degli ambiti di intervento e delle priorità, nonché dei criteri e delle modalità per la concessione di incentivi nel settore turistico ai sensi del Titolo X, Capi I, II, IV e V della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2. Modifiche approvate da: DPReg. 26/10/2005, n. 0372/Pres. (B.U.R. 9/11/2005, n. 45). DPReg. 2/2/2007, n. 022/Pres. (B.U.R. 21/2/2007, n. 8). DPReg. 29/11/2012, n. 0244/Pres. (B.U.R. 12/12/2012, n. 50).

2 CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 (Finalità) 1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 152, comma 2 e 153 della legge regionale 2/2002, l individuazione degli ambiti di intervento e delle priorità, nonché dei criteri e delle modalità per la concessione di incentivi nel settore turistico. Art. 2 (Ambiti territoriali) 1. Gli incentivi sono concessi prioritariamente negli ambiti territoriali di competenza delle agenzie di informazione e accoglienza turistica di cui all articolo 10 della legge regionale 2/2002, e nelle aree con offerta turistica nelle quali operano le società d area di cui all articolo 7, comma 2, e i consorzi turistici di cui all articolo 7, comma 4, della legge regionale 2/ I criteri di priorità sono stabiliti per ciascuno degli interventi di cui ai successivi Capi II, III, IV, V e VI. CAPO II CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ALLE IMPRESE TURISTICHE DI CUI ALL ARTICOLO 156 DELLA LEGGE REGIONALE N. 2/ CAPO III CONTRIBUTI PER LO SVOLGIMENTO DI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DI CUI ALL ARTICOLO 159 DELLA LEGGE REGIONALE N. 2/2002 Art. 11 (Modalità di presentazione delle domande) 1. Le domande volte ad ottenere la concessione dei contributi previsti dall articolo 159 della legge regionale n. 2/2002 devono essere presentate dai Collegi di cui agli articoli 122, 127 e 132 della medesima legge regionale alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario entro il 31 ottobre dell anno precedente a quello nel quale è previsto 1 Capo abrogato da art. 31, c. 1, lett. a), DPReg. 26/10/2005, n. 0372/Pres. (B.U.R. 9/11/2005, n. 45).

3 lo svolgimento dei corsi di abilitazione per l esercizio della professione di guida alpinamaestro di alpinismo e aspiranti guida alpina, di guida speleologica-maestro di speleologia e aspirante guida speleologica, di maestro di sci, nonché per lo svolgimento dei corsi per il conseguimento delle specializzazioni ai sensi del Regolamento regionale di cui all articolo 138 della legge regionale n. 2/ Le domande devono essere corredate dai programmi dei corsi e dai relativi preventivi di spesa, nonché da una relazione illustrativa che indichi le modalità di selezione, il numero previsto dei partecipanti, e la quota di partecipazione prevista per ogni candidato. Art. 12 (Criteri e modalità di concessione) 1. La ripartizione dello stanziamento annuale viene disposta in misura proporzionale ai programmi presentati dai singoli Collegi entro il limite massimo del 95% della spesa ritenuta ammissibile. 2. Nella spesa ammissibile sono compresi i costi per: a) compensi ad istruttori ed altri docenti (max euro al giorno); b) compensi per coordinamento e direzione (max euro al giorno); c) compensi per operatori video; d) vitto e alloggio degli istruttori ed altri docenti (max 70 4 euro al giorno); e) rimborso spese trasferta degli istruttori ed altri docenti; f) assicurazione R.C. e infortuni membri commissione; g) acquisto o noleggio materiale didattico e apparecchiature; h) spese di segreteria, nel limite del 10% del costo complessivo; i) I.V.A., se non detraibile; j) skipass, preparazione tracciati (solo per maestri di sci). 3. L atto che approva la graduatoria delle domande ammesse determina il riparto dei fondi disponibili. 4. Entro 60 giorni dal provvedimento di cui al comma 3, il Direttore del Servizio dell incentivazione turistica emette il decreto di concessione del contributo, con il quale viene fissato il termine per la rendicontazione della spesa. 5. Con il decreto di concessione può essere disposta in via anticipata un erogazione fino all 80% dell importo del contributo. 2 Parole sostituite da art. 2, c. 1, DPReg. 29/11/2012, n. 0244/Pres. (B.U.R. 12/12/2012, n. 50). 3 Parole sostituite da art. 2, c. 2, DPReg. 29/11/2012, n. 0244/Pres. (B.U.R. 12/12/2012, n. 50). 4 Parole sostituite da art. 2, c. 3, DPReg. 29/11/2012, n. 0244/Pres. (B.U.R. 12/12/2012, n. 50).

4 6. Ai fini della rendicontazione della spesa, i Collegi devono presentare la seguente documentazione: a) prospetto riassuntivo delle spese sostenute; b) copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini dell incentivo, corredata da una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali; c) relazione sulle modalità di svolgimento dei corsi e risultati finali. 7. Ai fini della liquidazione finale del contributo, in caso di svolgimento di più corsi sono ammessi scostamenti nelle spese sostenute per i diversi corsi rispetto ai preventivi, previa illustrazione e motivazione degli scostamenti verificatisi e purchè la spesa complessivamente rendicontata sia pari o superiore a quella ammessa a contributo. CAPO IV CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DI SEDE DI SCUOLE DI ALPINISMO, SPELEOLOGIA E SCI Art. 13 (Soggetti beneficiari e modalità di presentazione delle domande) 1. Le domande per accedere ai contributi previsti dall articolo 160 della legge regionale n. 2/2002 devono essere presentate dagli enti pubblici alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario dal 1 gennaio al 1 marzo di ogni anno ed hanno validità limitata all anno solare. 2. Le domande sottoscritte dal legale rappresentante devono essere corredate da una relazione illustrativa contenente l indicazione dello stato dell immobile, ovvero, nel caso di nuova costruzione, le caratteristiche dell edificio progettato, una planimetria e la descrizione dei lavori, un preventivo di spesa suddiviso per categoria di lavori e arredi, una relazione sulle procedure e le autorizzazioni necessarie per realizzare l iniziativa. Art. 14 (Criteri e modalità di concessione) 1. Nella ripartizione dello stanziamento annuale viene data priorità alla realizzazione di scuole nei Comuni privi di sede. Quale ulteriore criterio viene applicato quello relativo alla tipologia dell intervento, secondo il seguente ordine: a) adattamento; b) acquisto;

5 c) ampliamento; d) costruzione. 2. In caso di parità nella graduatoria lo stanziamento o la quota di stanziamento residuo viene ripartito in misura proporzionale alla spesa ammissibile prevista. I contributi non possono eccedere la misura massima del 98% della spesa ammissibile. 3. Nella spesa ammissibile sono compresi i costi per: a) lavori ed impianti; b) arredi ed attrezzature; c) acquisto dell area per un importo non eccedente il 10% del costo dei lavori; d) acquisto dell immobile, purchè vengano realizzati lavori e/o acquistati arredi ed attrezzature per un importo pari almeno al 25% del costo dell acquisto, che dovrà essere certificato da una perizia di stima redatta da un tecnico abilitato; e) I.V.A., se non detraibile; f) spese generali e di collaudo nelle misure individuate dal decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2001, n. 011/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni. 4. L atto che approva la graduatoria delle domande ammesse determina il riparto dei fondi disponibili. 5. Ai fini della concessione dei contributi viene richiesto con lettera raccomandata ai soggetti ammessi il progetto definitivo dell intervento, da presentarsi entro il termine di 120 giorni, comprensivo di relazione tecnica e computo metrico estimativo, elaborati grafici muniti di autorizzazioni, pareri, concessioni, nulla osta o quant altro dovuto per legge o Regolamento, necessari all eseguibilità dell intervento. 6. Il termine per la presentazione dei documenti di cui al comma 5 può essere prorogato su istanza motivata del soggetto richiedente. 7. Il Direttore del servizio dell incentivazione turistica, entro 60 giorni dalla produzione della documentazione indicata al comma 5, emette il provvedimento di concessione del contributo. Il termine di 60 giorni è sospeso qualora intervenga la chiusura annuale dell esercizio finanziario. 8. Con il decreto di concessione viene fissato il termine di ultimazione dell iniziativa. Il termine può essere prorogato su istanza motivata del soggetto richiedente. 9. Con il decreto di concessione viene erogato in via anticipata l intero importo del contributo.

6 10. Ai soggetti beneficiari è fatto obbligo di concedere in uso alle scuole di alpinismo, di speleologia o di sci gli immobili oggetto del contributo e di vincolarli alla loro specifica destinazione per cinque anni dalla data di ultimazione dell iniziativa. 11. Ai fini della documentazione della spesa e della conclusione della pratica, i soggetti beneficiari devono presentare la seguente documentazione: a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell ente e dal segretario comunale o provinciale, o dal funzionario che svolge la funzione equipollente, che attesti che l iniziativa per la quale l incentivo stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle finalità della legge e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione; b) certificato di collaudo o di regolare esecuzione e/o di fornitura regolarmente approvata; c) atto a dimostrazione della concessione in uso dell immobile alla scuola; d) atto di trascrizione del vincolo di destinazione. CAPO V CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER INFRASTRUTTURE TURISTICHE 5 CAPO VI INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELLO SCI DI FONDO Art. 22 (Modalità di presentazione delle domande di contributo per interventi a sostegno dell attività di manutenzione delle piste di fondo di cui all articolo 166, comma 1, della legge regionale 2/2002) 1. Per accedere ai contributi di cui all articolo 166, comma 1, della legge regionale 2/2002, i soggetti individuati all articolo 164 della medesima legge presentano apposita domanda ai sensi dell articolo 166, comma 3, della legge regionale 2/2002 sottoscritta, nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive, dal loro legale rappresentante, allegando: a) copia dell atto costitutivo, dello Statuto e dell ultimo bilancio consuntivo, in caso di Consorzi turistici; b) copia dell atto costitutivo, dello Statuto e dell ultimo bilancio consuntivo nonché dichiarazione di affiliazione alla Federazione italiana sport invernali, in caso di associazioni sportive senza fini di lucro; 5 Capo abrogato da art. 13, c. 1, DPReg. 2/2/2007, n. 022/Pres. (B.U.R. 21/2/2007, n. 8).

7 c) estremi identificativi dell atto di autorizzazione all apertura e copia dell ultimo bilancio consuntivo, in caso di scuole di sci; d) copia dell atto costitutivo, dello Statuto e dell ultimo bilancio consuntivo nonché una relazione illustrativa dell attività svolta nell ultimo triennio in caso di associazioni sportive con finalità promozionali della pratica dello sleddog mushing. 2. Alla domanda vanno in ogni caso allegati una dichiarazione da cui risulti il rispetto dei requisiti di cui all articolo 165, lettere a), b), e c) della legge regionale 2/2002, nonché un preventivo di spesa per l attività di manutenzione e gestione. Art. 23 (Criteri e modalità per la determinazione e l assegnazione dei contributi) 1. La ripartizione dello stanziamento annuale viene disposta in misura proporzionale ai preventivi di spesa presentati, tenuto conto delle spese effettivamente sostenute nella stagione invernale precedente alla data di presentazione della domanda di accesso al contributo ed entro il limite massimo del 50% della spesa ritenuta ammissibile. 2. Nel caso di richiesta di accesso al contributo effettuata per la prima volta, il preventivo viene calcolato moltiplicando il numero dei chilometri della pista per il costo annuo chilometrico, individuato in euro 1.500,00 e comprensivo di tutte le spese necessarie a soddisfare le normali esigenze di battitura. 3. Nella spesa ammissibile sono compresi i costi per: a) carburante del mezzo battipista e, eventualmente, della motoslitta di servizio; b) operatore del mezzo battipista; c) manutenzione del mezzo battipista e, eventualmente, della motoslitta di servizio; d) attività di controllo ticket; e) I.V.A., se non detraibile. 4. L atto che approva la graduatoria delle domande ammesse determina il riparto dei fondi disponibili. 5. Entro il mese di novembre il Direttore del Servizio dell incentivazione turistica emette il decreto di concessione del contributo, con il quale viene fissato il termine per la rendicontazione della spesa. Con il decreto viene disposta in via anticipata una quota non superiore al 25% della spesa sostenuta nell ultima stagione invernale in cui è stato percepito il contributo; in sede di prima applicazione e nell ipotesi di nuovi richiedenti, l erogazione in via anticipata è disposta in misura non superiore al 25% del costo annuo per chilometro di pista individuato al precedente comma 2 in 1.500,00 euro.

8 Art. 24 (Rendicontazione della spesa) 1. Ai fini della rendicontazione della spesa, i soggetti beneficiari sono tenuti a presentare entro il 31 maggio dell anno successivo a quello nel quale è stato concesso il contributo: a) nel caso di Enti pubblici di cui all articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e successive modifiche, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell Ente e dal Funzionario competente, da cui risulti che l iniziativa è stata realizzata per le finalità di cui all articolo 166, comma 1 della legge regionale 2/2002 e nel rispetto delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione; b) nel caso di altri soggetti: 1) un prospetto riassuntivo delle spese sostenute; 2) copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini dell incentivo, corredata da una dichiarazione del legale rappresentante attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali; 3) una relazione sulle modalità di svolgimento dell attività di battitura delle piste. 2. Nel caso di cui all articolo 166, comma 4, della legge regionale 2/2002, alla documentazione di cui alle lettere a) e b) del comma 1, va allegata una dichiarazione del legale rappresentante da cui risultino le modalità di investimento degli eventuali utili realizzati. 3. A seguito della presentazione della documentazione a rendiconto, viene determinata in via definitiva l entità del contributo, applicando la percentuale di intervento contributivo stabilita con il decreto di concessione alle spese sostenute per l attività di battitura effettivamente svolta. E fatta salva la facoltà della Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario di disporre controlli e di richiedere il listato del tachigrafo dei mezzi battipista. Art. 25 (Modalità di presentazione delle domande di contributo per la realizzazione delle iniziative di cui all articolo 167, comma 1 della legge regionale 2/2002) 1. Per accedere ai contributi di cui all articolo 167, comma 1 della legge regionale 2/2002, i soggetti individuati all articolo 164 della medesima legge presentano apposita domanda ai sensi dell articolo 167, comma 4, della legge regionale 2/2002 sottoscritta, nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive, dal legale rappresentante, allegando: a) copia dell atto costitutivo, dello Statuto e dell ultimo bilancio consuntivo, in caso di consorzi turistici;

9 b) copia dell atto costitutivo, dello Statuto e dell ultimo bilancio consuntivo nonché dichiarazione di affiliazione alla Federazione italiana sport invernali, in caso di associazioni sportive senza fini di lucro; c) estremi identificativi dell atto di autorizzazione all apertura e copia dell ultimo bilancio consuntivo, in caso di scuole di sci; d) copia dell atto costitutivo, dello Statuto e dell ultimo bilancio consuntivo nonché una relazione illustrativa dell attività svolta nell ultimo triennio in caso di associazioni sportive con finalità promozionali della pratica dello sleddog mushing. 2. Alla domanda va in ogni caso allegata una dichiarazione da cui risulti il rispetto dei requisiti di cui all articolo 165, lettere a), b), e c) della legge regionale 2/ Alla domanda è altresì allegata: a) per le iniziative riguardanti l acquisto di adeguati mezzi battipista e motoslitte per la ricognizione e il soccorso, una relazione sui mezzi esistenti e un preventivo d acquisto, con indicazione della modalità di scelta del modello; b) per interventi di rimodellamento, ripristino e rimboschimento delle zone adibite a piste di sci di fondo, una relazione illustrativa sui lavori da eseguirsi con l indicazione delle procedure e delle autorizzazioni per la loro realizzazione, un preventivo di spesa, una planimetria e dimostrazione del titolo per eseguire i lavori; c) per le iniziative riguardanti la costruzione, la straordinaria manutenzione e l allestimento interno dei fabbricati, dei punti di ristoro, degli impianti e di ogni altra struttura di supporto alla pratica della disciplina sportiva, una relazione illustrativa contenente l indicazione dello stato attuale del fabbricato o dell impianto (o nel caso di nuova realizzazione le caratteristiche dell opera progettata), la descrizione dei lavori da eseguirsi e le procedure e le autorizzazioni necessarie per la loro realizzazione, la planimetria e dimostrazione del titolo per eseguire i lavori, preventivo di spesa suddiviso per categoria di lavori e arredi. 4. Nell ipotesi di cui all articolo 167, comma 2, della legge regionale 2/2002 alla domanda di contributo è allegata una dichiarazione del legale rappresentante della scuola di sci, con la quale si impegna a far partecipare i maestri della scuola nelle operazioni straordinarie di soccorso. Art. 26 (Criteri e modalità di concessione) 1. Il 90% dei fondi a disposizione sono destinati agli interventi secondo i seguenti criteri di priorità in ordine decrescente: a) acquisto di mezzi battipista e motoslitte;

10 b) costruzione, straordinaria manutenzione e allestimento interno dei fabbricati, dei punti di ristoro, degli impianti e di ogni altra struttura di supporto alla pratica della disciplina sportiva; c) rimodellamento, ripristino e rimboschimento delle zone adibite a piste di sci di fondo. 2. Il rimanente 10% dei fondi disponibili viene riservato agli impianti di sci di fondo correlati o correlabili a strutture destinate ad altre discipline dello sci nordico, senza che vengano applicati i criteri di priorità di cui al comma 1. Qualora le istanze presentate non esauriscano la quota del 10%, la parte residua viene destinata a finanziare gli interventi di cui al comma Ai fini del comma 2 si intendono, per impianti di sci di fondo correlati o correlabili a strutture destinate ad altre discipline dello sci nordico, gli impianti destinati alla pratica della combinata nordica e del biathlon, collocati nelle adiacenze degli impianti di sci di fondo e di competenza del medesimo gestore di questi ultimi. 4. Nella spesa ammissibile sono compresi i costi per: a) acquisto mezzi battipista e motoslitte; b) lavori ed impianti; c) arredi ed attrezzature; d) acquisto dell area per un importo non eccedente il 10% del costo dei lavori; e) I.V.A., se non detraibile; f) spese generali e di collaudo nelle misure individuate dal decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2001, n. 011/Pres. e successive modifiche ed integrazioni. 5. L atto che approva la graduatoria delle domande ammesse determina il riparto dei fondi disponibili. 6. I contributi sono concessi nella misura massima del 70% della spesa ammissibile a favore degli Enti locali in forma singola o associata, delle A.I.A.T. e dei Consorzi turistici e nella misura massima del 50% a favore degli altri beneficiari di cui all articolo 164, comma 1, lettere c), d) ed e). 7. Entro 120 giorni dalla comunicazione di ammissione al contributo, i beneficiari sono tenuti a presentare alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario il progetto definitivo dell intervento, comprensivo di relazione tecnica e computo metrico estimativo, degli elaborati grafici muniti di autorizzazioni, pareri, concessioni, nulla osta o quant altro dovuto per legge o Regolamento, necessari all eseguibilità dell intervento. 8. Il Direttore del servizio dell incentivazione turistica, entro 60 giorni dalla produzione della documentazione indicata al comma n. 7, emette il provvedimento di concessione del

11 contributo. Il termine di 60 giorni è sospeso qualora intervenga la chiusura annuale dell esercizio finanziario. 9. Ai beneficiari di cui all articolo 164, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 2/2002, con il decreto di concessione viene erogato l intero importo del contributo; ai beneficiari di cui all articolo 164, comma 1, lettere c), d) ed e) della legge regionale 2/2002, può essere erogato un anticipo non superiore al 70% del contributo, su presentazione di idonea fidejussione. 10. Con il decreto viene altresì fissato il termine di ultimazione dell iniziativa. Il termine può essere prorogato su istanza motivata del soggetto richiedente. 11. Ai fini della documentazione della spesa e della conclusione della pratica, i soggetti beneficiari devono presentare la seguente documentazione: a) nel caso di Enti pubblici, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell Ente e dal Funzionario competente, da cui risulti che l iniziativa è stata realizzata per le finalità di cui all articolo 167, comma 1 della legge regionale 2/2002 e nel rispetto delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione, nonché un certificato di collaudo o di regolare esecuzione e/o di fornitura regolarmente approvata; b) nel caso di altri soggetti: 1) prospetto riassuntivo della spesa sostenuta per la realizzazione dell intervento; 2) certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori e attestante la completa esecuzione dei lavori stessi; 3) copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini dell incentivo, corredata da una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali. Art. 27 (Sostegno delle attività agonistiche e giovanili) 1. Ai fini della concessione del contributo di cui all articolo 169 della legge regionale n. 2/2002, la F.I.S.I. del Friuli Venezia Giulia presenta domanda alla Servizio delle attività ricreative e sportive entro il 30 settembre di ogni anno, allegando il programma delle attività giovanili nell ambito della pratica agonistica dello sci nordico. 2. Il contributo viene concesso dal Direttore del Servizio delle attività ricreative e sportive nella misura massima del 100% della spesa ammissibile. 3. Con il decreto di concessione può essere disposta un erogazione in via anticipata fino all 80% dell importo del contributo.

12 4. Ai fini della rendicontazione la F.I.S.I. deve presentare entro il termine fissato con il decreto un elenco analitico della documentazione giustificativa di spesa sostenuta per la realizzazione del programma.

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