Bollettino Ufficiale n. 40/I-II del Amtsblatt Nr. 40/I-II vom

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1 Bollettino Ufficiale n. 40/I-II del Amtsblatt Nr. 40/I-II vom SOMMARIO INHALTSVERZEICHNIS ANNO 2006 JAHR 2006 PARTE PRIMA ERSTER TEIL LEGGI E DECRETI GESETZE UND DEKRETE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AUTONOME PROVINZ TRIENT [BO T040 R050 ] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 17 luglio 2006, n /Leg. Modifiche del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 agosto 2003, n /Leg. (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 «Disciplina della promozione turistica in provincia di Trento»)... pag. 7 PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL [BO A065 ] LEGGE PROVINCIALE Pubblicazione della legge provinciale 20 marzo 2006, n. 2 «Ordinamento dell apprendistato» in lingua ladina (gardenese)... pag. 15 [BO I045 R050 ] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 30 agosto 2006, n. 43 Abrogazione del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 marzo 1992, n. 13, «Regolamento concernente gli impianti di raffreddamento ad ammoniaca»... pag. 29 [BO C090 ] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 14 settembre 2006, n. 213/1.4 Disciplina dell orario degli esercizi pubblici... pag. 29 [BO S020 ] DECRETO ASSESSORILE 13 settembre 2006, n. 608/23.2 Integrazione della deliberazione provinciale n del e successive integrazioni «Rubrica provinciale dei fornitori di dispositivi protesici ai sensi dell art. 16 dei criteri sull assistenza protesica»... pag. 31 [AM A065 ] LANDESGESETZ Veröffentlichung des Landesgesetzes vom 20. März 2006, Nr. 2 «Ordnung der Lehrlingsausbildung» in ladinischer Sprache (Grödnerisch)...Seite 15 [AM I045 R050 ] DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS vom 30. August 2006, Nr. 43 Aufhebung des Dekrets des Landeshauptmanns vom 11. März 1992, Nr. 13, «Verordnung betreffend Ammoniakkühlanlagen»...Seite 29 [AM C090 ] DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS vom 14. September 2006, Nr. 213/1.4 Regelung der Betriebszeiten der Gaststätten...Seite 29 [AM S020 ] DEKRET DES LANDESRATES vom 13. September 2006, Nr. 608/23.2 Ergänzung zum Beschluss der Landesregierung Nr vom , in geltender Fassung «Landesverzeichnis der Lieferfirmen von prothesischen Behelfen im Sinne des Art. 16 der Kriterien zur prothesischen Betreuung»...Seite 31

2 2 Bollettino Ufficiale n. 40/I-II del Amtsblatt Nr. 40/I-II vom DELIBERAZIONI, DISPOSIZIONI E COMUNICATI BESCHLÜSSE, BESTIMMUNGEN UND MITTEILUNGEN PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AUTONOME PROVINZ TRIENT [BO C180 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 luglio 2006, n RD 13 febbraio 1933, n. 215: soppressione del Consorzio di irrigazione del torrente Salé con sede in Trento... pag. 32 [BO U020 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 18 agosto 2006, n Modifiche organizzative concernenti il Dipartimento protezione civile e tutela del territorio... pag. 33 [BO U020 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1 settembre 2006, n Modifiche organizzative concernenti gli Uffici del Servizio bacini montani... pag. 35 [BO R050 F060 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 8 settembre 2006, n Modifiche ed integrazioni alla deliberazione n di data 11 agosto 2003 (Deliberazione di attuazione dell art. 4 del DPGP 17 aprile 2000, n. 5-23/Leg. e s.m. ed int., in materia di organizzazione del Corpo forestale provinciale - definizione del numero, della denominazione e delle competenze delle Stazioni forestali e dei criteri di preposizione alle medesime)... pag. 38 [BO C180 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 8 settembre 2006, n RD 13 febbraio 1933, n. 215: soppressione del «Consorzio di miglioramento fondiario di Fornace» con sede in Fornace, comune omonimo... pag. 45 [BO P025 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 22 settembre 2006, n LP 7 agosto 2003, n. 7 - LP 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. - LP 8 maggio 2000, n. 4 - Comune di Valfloriana: variante al piano regolatore generale anche per l adeguamento alla LP 7 agosto 2003 n. 7 (Approvazione della variante 2000 al piano urbanistico provinciale) e alla LP 8 maggio 2000, n. 4 (Disciplina dell attività commerciale in provincia di Trento) - approvazione con modifiche... pag. 46 [BO P025 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 22 settembre 2006, n LP 7 agosto 2003, n. 7 - LP 8 maggio 2000, n. 4 - LP 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. -

3 Bollettino Ufficiale n. 40/I-II del Amtsblatt Nr. 40/I-II vom Comune di Dambel: variante al piano regolatore generale anche per l adeguamento alla LP 7 agosto 2003 n. 7 (Approvazione della variante 2000 al piano urbanistico provinciale) e alla LP 8 maggio 2000, n. 4 (Disciplina dell attività commerciale in provincia di Trento) - approvazione con modifiche... pag. 54 [BO D040 C189 ] AGENZIA PROVINCIALE PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE 13 settembre 2006 Accordo relativo all applicazione dei contratti collettivi provinciali di lavoro nei confronti del personale disciplinato dal protocollo d intesa tra la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e la Provincia Autonoma di Trento relativo ai criteri per l inquadramento del personale regionale trasferito alla Provincia Autonoma di Trento, sottoscritto il 12 maggio pag. 60 [BO D020 ] DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 21 settembre 2006, n. 334 Autorizzazione alla sdemanializzazione di alcune case cantoniere non più funzionali.. pag. 66 [BO C115 R050 ] COMITATO PROVINCIALE PER LE COMUNICAZIONI Regolamento interno del Comitato provinciale delle comunicazioni... pag. 67 [BO P025 ] COMUNICAZIONE DEL DIRETTORE DI SERVIZIO LP 5 settembre 1991, n. 22 e s.m. - art. 42 bis - Comune di Pieve di Bono: variante al piano regolatore generale per adeguamenti cartografici... pag. 71 [BO E020 ] COMPRENSORIO ALTO GARDA E LEDRO - COMMISS. ASSEGNAZ. ALLOGGI EDILIZIA ABITATIVA Legge provinciale 18 giugno 1990, n articolo 4 e seguenti modifiche ed integrazioni - Interventi di edilizia abitativa pubblica a favore di persone anziane - «generalità» - approvazione della «quarta graduatoria provvisoria di merito» - settimo biennio delle domande presentate nel primo semestre pag. 71 [BO E020 ] COMPRENSORIO ALTO GARDA E LEDRO - COMMISS. ASSEGNAZ. ALLOGGI EDILIZIA ABITATIVA Legge provinciale 18 giugno 1990, n articolo 4 e seguenti modifiche ed integrazioni - interventi di edilizia abitativa pubblica a favore di persone anziane - immigrati stranieri - approvazione della "quarta graduatoria provvisoria di merito" - settimo biennio delle domande presentate nel primo semestre pag. 75

4 4 Bollettino Ufficiale n. 40/I-II del Amtsblatt Nr. 40/I-II vom Comune di TRENTO [BO E020 ] COMUNE DI TRENTO - COMMISS.NE PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI EDILIZIA ABITATIVA Graduatorie comunali provvisorie per l anno 2005 dei richiedenti l assegnazione di alloggi di edilizia abitativa pubblica - generalità dei richiedenti, immigrati extracomunitari ed emigrati trentini... pag. 76 PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL [BO P025 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 settembre 2006, n Comune d Ultimo: approvazione di una modifica al piano urbanistico... pag.114 [BO C210 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 settembre 2006, n Scioglimento per atto dell autorità della cooperativa «Progeva società cooperativa arl - Genossenschaft mbh» con sede a Bolzano, Corso Italia n. 30, ai sensi dell articolo 2545-septiesdecies del Codice Civile... pag.115 [BO C210 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 settembre 2006, n Scioglimento per atto dell autorità della cooperativa «Fatma coop piccola società cooperativa arl» con sede a Bolzano, corso Italia n. 30, ai sensi dell articolo septiesdecies del Codice Civile... pag.116 [BO C210 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 settembre 2006, n Scioglimento per atto dell autorità della società cooperativa «Ergo piccola cooperativa arl» con sede a Bolzano, via Battisti n. 36, ai sensi dell articolo 2545-septiesdecies del Codice Civile... pag.116 [BO C180 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 settembre 2006, n Consorzio di miglioramento fondiario «Tabland» con sede nel Comune di Parcines: ampliamento del comprensorio nel CC Parcines... pag.117 [BO C180 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 settembre 2006, n Consorzio di miglioramento fondiario «Monte Sole Naturno-Parcines» con sede nel Comune di Naturno: riduzione della superficie del Comprensorio in CC Parcines... pag.118 [AM P025 ] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 4. September 2006, Nr Gemeinde Ulten: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan...Seite 114 [AM C210 ] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 11. September 2006, Nr Auflösung im Verwaltungswege der Genossenschaft «Progeva società cooperativa arl - Genossenschaft mbh» mit Sitz in Bozen, Italienstraße Nr. 30, im Sinne des Artikels 2545-septiesdecies des Zivilgesetzbuches...Seite 115 [AM C210 ] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 11. September 2006, Nr Auflösung im Verwaltungswege der Genossenschaft «Fatma coop piccola società cooperativa arl» mit Sitz in Bozen, Italienstraße Nr. 30, im Sinne des Artikels septiesdecies des Zivilgesetzbuches...Seite 116 [AM C210 ] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 11. September 2006, Nr Auflösung im Verwaltungswege der Genossenschaft «Ergo Kleingenossenschaft mbh» mit Sitz in Bozen, Battististraße Nr. 36, im Sinne des Artikels 2545-septiesdecies des Zivilgesetzbuches...Seite 116 [AM C180 ] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 11. September 2006, Nr Bodenverbesserungskonsortium «Tabland» mit Sitz in der Gemeinde Partschins: Erweiterung des Einzugsgebietes in der KG Partschins...Seite 117 [AM C180 ] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 11. September 2006, Nr Bodenverbesserungskonsortium «Sonnenberg Naturns-Partschins» mit Sitz in der Gemeinde Naturns: Flächenreduzierung des Einzugsgebietes in der KG Partschins...Seite 118

5 Bollettino Ufficiale n. 40/I-II del Amtsblatt Nr. 40/I-II vom [BO P025 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 settembre 2006, n Comune di Egna: rigetto di una modifica al piano urbanistico... pag.118 [BO V015 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 18 settembre 2006, n Valutazione dell impatto ambientale: approvazione del progetto esecutivo per la sistemazione della strada della Pusteria SS 49 nel tratto Naz-Sciaves, Rio Pusteria e Vandoies 1º lotto - Vandoies di Sotto - spostamento della Rienza... pag.120 [BO F055 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 18 settembre 2006, n Delimitazione dell area servita dall impianto di teleriscaldamento nella frazione Prato alla Drava del Comune di San Candido... pag.120 [AM P025 ] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 11. September 2006, Nr Gemeinde Neumarkt: Rückverweisung einer Abänderung zum Bauleitplan...Seite 118 [AM V015 ] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 18. September 2006, Nr Umweltverträglichkeitsprüfung: Genehmigung des Ausführungsprojektes für den Ausbau der Pustertalerstraße SS 49 im Abschnitt Natz/Schabs, Mühlbach und Vintl Baulos 1 - Untervintl - Verlegung der Rienz Seite 120 [AM F055 ] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 18. September 2006, Nr Abgrenzung der Versorgungszone des Fernheizwerkes in der Fraktion Winnebach der Gemeinde Innichen...Seite 120 SUPPLEMENTO N. 1 BEIBLATT NR. 1 ANNO 2006 JAHR 2006 PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL [S L010 ] DECRETO ASSESSORILE 28 agosto 2006, n. 0834/115 Approvazione di aggiornamenti e di modifiche non sostanziali del capitolato speciale d appalto per opere pubbliche, parte II - disposizioni tecnico contrattuali (DTC): «Impianti parafulmine» [S R060 ] DECRETO DEL DIRETTORE D UFFICIO 9 giugno 2006, n. 448/29.6 Deposito preliminare (D15), ricondizionamento preliminare (D14), messa in riserva (R13), riciclo/recupero (R3) di sostanze organiche e riciclo/recupero (R4) di metalli e composti metallici per conto terzi di rifiuti speciali pericolosi e non - Südtirolfer Srl, Bronzolo [S R060 ] DECRETO DEL DIRETTORE D UFFICIO 29 giugno 2006, n. 493/29.6 Trattamento per conto terzi di rifiuti pericolosi - Davis Import Export Srl, Laives [B L010 ] DEKRET DES LANDESRATES vom 28. August 2006, Nr. 0834/115 Genehmigung der Aktualisierung und unwesentliche Änderungen der besonderen Vergabebedingungen für öffentliche Bauarbeiten, Teil II - Allgemeine technische Vertragsbestimmungen (ATV): «Blitzschutzanlagen» [B R060 ] DEKRET DES AMTSDIREKTORS vom 9. Juni 2006, Nr. 448/29.6 Zwischenlagerung (D15), Rekonditionierung (D14), Ansammlung (R13), Verwertung/Rückgewinnung (R3) organischer Stoffe und Verwertung/Rückgewinnung (R4) von Metallen und Metallverbindungen für Dritte von gefährlichen und nicht gefährlichen Sonderabfällen - Südtirolfer GmbH, Branzoll [B R060 ] DEKRET DES AMTSDIREKTORS vom 29. Juni 2006, Nr. 493/29.6 Behandlung für Dritte von gefährlichen Abfällen - Davis Import Export GmbH, Leifers

6 6 Bollettino Ufficiale n. 40/I-II del Amtsblatt Nr. 40/I-II vom [S R060 ] DECRETO DEL DIRETTORE D UFFICIO 18 luglio 2006, n. 541/29.6 Messa in riserva (R13) per conto terzi di rifiuti speciali pericolosi e non - Lamafer di Tomelini Giancarlo, Bolzano [S R060 ] DECRETO DEL DIRETTORE D UFFICIO 18 luglio 2006, n. 542/29.6 Deposito preliminare (D15) per conto terzi di rifiuti speciali pericolosi e non e cernita - Lamafer di Tomelini Giancarlo, Bolzano [S R060 ] DECRETO DEL DIRETTORE D UFFICIO 22 agosto 2006, n. 615/29.6 Deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali pericolosi e non - Erdbau Ladurner Set Bonifiche Scarl, Lana [S R060 ] DECRETO DEL DIRETTORE D UFFICIO 31 agosto 2006, n. 637/29.6 Deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) per conto terzi di rifiuti urbani, rifiuti speciali pericolosi e non - Centro di riciclaggio del Comune di Moguelfo-Tesido, Monguelfo [S R060 ] DECRETO DEL DIRETTORE D UFFICIO 31 agosto 2006, n. 638/29.6 Messa in riserva (R13), recupero (R3) e recupero (R5) di rifiuti speciali pericolosi e non - Südtirol Recycling Srl, Egna [B R060 ] DEKRET DES AMTSDIREKTORS vom 18. Juli 2006, Nr. 541/29.6 Ansammlung (R13) für Dritte von gefährlichen und nicht gefährlichen Sonderabfällen - Lamafer di Tomelini Giancarlo, Bozen [B R060 ] DEKRET DES AMTSDIREKTORS vom 18. Juli 2006, Nr. 542/29.6 Zwischenlagerung (D15) für Dritte von gefährlichen und nicht gefährlichen Sonderabfällen und Sortierung - Lamafer di Tomelini Giancarlo, Bozen [B R060 ] DEKRET DES AMTSDIREKTORS vom 22. August 2006, Nr. 615/29.6 Zwischenlagerung (D15) von gefährlichen und nicht gefährlichen Sonderabfällen - Erdbau Ladurner Set Bonifiche GenmbH, Lana [B R060 ] DEKRET DES AMTSDIREKTORS vom 31. August 2006, Nr. 637/29.6 Zwischenlagerung (D15) und Ansammlung (R13) für Dritte von Hausmüll, gefährlichen und nicht gefährlichen Sonderabfällen - Recyclinghof der Gemeinde Welsberg-Taisten, Welsberg [B R060 ] DEKRET DES AMTSDIREKTORS vom 31. August 2006, Nr. 638/29.6 Ansammlung (R13), Wiederverwertung (R3) und Verwertung (R5) von gefährlichen und nicht gefährlichen Sonderabfällen - Südtirol Recycling Srl, Neumarkt PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL [S T050 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 6 giugno 2006, n Approvazione di un integrazione del piano paesaggistico del Comune di Lasa [S S020 A030 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 luglio 2006, n Linee guida per la gestione operativa in ambito provinciale del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano e mangimi [S S090 ] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 settembre 2006, n Criteri per la concessione di contributi ai Comuni ed alle Comunità Comprensoriali per l adozione di misure di prevenzione, di pronto soccorso e di ripristino nell ambito di calamità [B T050 ] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 6. Juni 2006, Nr Genehmigung einer Ergänzung des Landschaftsplanes der Gemeinde Laas [B S020 A030 ] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 24. Juli 2006, Nr Leitlinien für die landesweite Umsetzung des Frühwarnsystems für Lebensmittel für den menschlichen Verzehr und Futtermittel [B S090 ] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 11. September 2006, Nr Kriterien für die Gewährung von Beiträgen an die Gemeinden und an die Bezirksgemeinschaften für die Durchführung von Vorbeugungs-, Soforthilfe- und Wiederinstandsetzungsmaßnahmen im Katastrophenbereich

7 Bollettino Ufficiale n. 40/I-II del Amtsblatt Nr. 40/I-II vom ANNO 2006 JAHR 2006 PARTE PRIMA LEGGI E DECRETI ERSTER TEIL GESETZE UND DEKRETE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AUTONOME PROVINZ TRIENT [BO T040 R050 ] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 17 luglio 2006, n /Leg. (Registrato alla Corte dei conti il , registro 1, foglio 14) Modifiche del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 agosto 2003, n /Leg. (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 «Disciplina della promozione turistica in provincia di Trento») IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA - visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige", ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta; - visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale alla Giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale; - vista la legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8; - vista la deliberazione della Giunta provinciale n di data 7 luglio 2006 con la quale la Giunta provinciale ha approvato lo schema di regolamento recante "Modifiche del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 agosto 2003, n /Leg. (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 "Disciplina della promozione turistica in provincia di Trento")", il seguente regolamento: emana Art. 1 Inserimento del Capo I bis nel decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 agosto 2003, n /Leg. 1. Dopo l'articolo 4 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 agosto 2003, n /Leg, è inserito il seguente: "Capo I bis Commissione tecnica per il turismo" Art. 2 Inserimento dell'articolo 4 bis nel decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 agosto 2003, n /Leg. 1. Dopo l'articolo 4 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 agosto 2003, n /Leg,, nel capo I bis, è inserito il seguente:

8 8 Bollettino Ufficiale n. 40/I-II del Amtsblatt Nr. 40/I-II vom "Art. 4 bis Composizione della commissione tecnica per il turismo 1. La commissione tecnica per il turismo è composta da: a) il dirigente generale del dipartimento provinciale competente in materia di turismo, con funzione di presidente; b) il dirigente del servizio provinciale competente in materia di turismo, con funzione di vicepresidente; c) un ingegnere dipendente della Provincia; d) un ingegnere designato dal collegio provinciale dell'ordine degli ingegneri; e) un architetto designato dal collegio provinciale dell'ordine degli architetti; f) tre esperti in materie economico-finanziarie scelti dalla Giunta provinciale; g) il dirigente del servizio provinciale competente in materia di impianti a fune, limitatamente alla trattazione degli argomenti che riguardano tale materia. 2. Per i componenti di cui al comma 1, lettere d) ed e), i rispettivi ordini designano anche un componente supplente." Art. 3 Inserimento dell'articolo 4 ter nel decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 agosto 2003, n /Leg. 1. Dopo l'articolo 4 bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 agosto 2003, n /Leg., nel capo I bis, è inserito il seguente: "Art. 4 ter Nomina e funzionamento della commissione tecnica per il turismo 1. La commissione tecnica per il turismo è nominata dalla Giunta provinciale e resta in carica per la durata della legislatura. 2. Per la validità delle sedute della commissione è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti la commissione medesima. 3. Le decisioni della commissione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale quello del presidente. 4. I componenti supplenti designati ai sensi dell'articolo 4 bis, comma 2, partecipano alle sedute della commissione in caso di assenza o di impedimento del rispettivo titolare. 5. I componenti della commissione di cui al comma 1, lettere a), b), c) e g), delegano un proprio sostituto qualora siano assenti o impediti a partecipare alla seduta della commissione. 6. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario provinciale. 7. La commissione approva con la maggioranza assoluta dei suoi componenti un regolamento interno per il suo funzionamento. 8. Fino all'approvazione del regolamento di cui al comma 7 continuano ad applicarsi le modalità di funzionamento definite dalla commissione tecnica per il turismo nominata ai sensi della legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21." Art. 4 Modifiche dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 agosto 2003, n /Leg. 1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 agosto 2003, n /Leg, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. La messa a disposizione di personale provinciale in favore dei soggetti, prevista dall'articolo 11, comma 10, della legge è consentita, su richiesta del soggetto interessato, previa verifica delle reali esigenze organizzative del soggetto stesso e per la copertura di posti di qualifica corrispondente a quella rivestita dal dipendente messo a disposizione." b) il comma 2 è abrogato.

9 Bollettino Ufficiale n. 40/I-II del Amtsblatt Nr. 40/I-II vom Art. 5 Inserimento del Capo II bis nel decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 agosto 2003, n /Leg. 1. Dopo l'articolo 10 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 agosto 2003, n /Leg, è inserito il seguente: "Capo II bis Elenco delle associazioni pro loco e loro consorzi" Art. 6 Inserimento dell'articolo 10 bis nel decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 agosto 2003, n /Leg. 1. Dopo l'articolo 10 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 agosto 2003, n /Leg, nel capo II bis, è inserito il seguente: "Art. 10 bis Requisiti per l iscrizione nell'elenco delle associazioni pro loco 1. Possono richiedere l'iscrizione nell'elenco istituito ai sensi dell'articolo 12 ter, comma 1, della legge le associazioni pro loco in possesso dei seguenti requisiti: a) lo Statuto preveda tra gli scopi sociali dell'associazione il concorso alla valorizzazione del territorio, delle sue risorse e dei suoi prodotti; b) l'ambito operativo dell'associazione coincida con l'intero territorio di un comune o frazione del medesimo e nello stesso ambito non operi altra associazione iscritta nell'elenco; c) lo Statuto non contenga disposizioni ostative all'aggregazione o all'adesione dell'associazione in consorzio turistico." Art. 7 Inserimento dell'articolo 10 ter nel decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 agosto 2003, n /Leg. 1. Dopo l'articolo 10 bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 agosto 2003, n /Leg, nel capo II bis, è inserito il seguente: "Art. 10 ter Requisiti per l iscrizione nell'elenco dei consorzi turistici di associazioni pro loco 1. Possono richiedere l'iscrizione nell'elenco istituito ai sensi dell'articolo 12 quater, comma 1, della legge, i consorzi turistici di associazioni pro loco in possesso dei seguenti requisiti: a) la personalità giuridica privata; b) il consorzio turistico sia operante in località dove non operi altro consorzio iscritto nell'elenco; c) lo Statuto non contenga disposizioni ostative alla aggregazione o all'adesione del consorzio turistico con altri consorzi; d) lo Statuto del consorzio turistico preveda espressamente come oggetto sociale lo svolgimento dell'attività di supporto e di coordinamento delle associazioni pro loco consorziate iscritte nell'elenco di cui all'articolo 10 bis." Art. 8 Inserimento dell'articolo 10 quater nel decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 agosto 2003, n /Leg. 1. Dopo l'articolo 10 ter del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 agosto 2003, n /Leg, nel capo II bis, è inserito il seguente:

10 10 Bollettino Ufficiale n. 40/I-II del Amtsblatt Nr. 40/I-II vom "Art. 10 quater Modalità di iscrizione negli elenchi di cui agli articoli 12 ter e 12 quater della legge 1. Ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui agli articoli 12 ter, comma 1, e 12 quater, comma 1, della legge, l'associazione pro loco ed il consorzio presentano apposita domanda al servizio provinciale competente in materia di turismo. 2. L'associazione pro loco è tenuta ad allegare alla domanda di cui al comma 1 copia dell'atto costitutivo, dello statuto e di un elenco nominativo dei soci. 3. La Provincia accerta il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 10 bis, comma 1, e 10 ter, comma 1; in caso di esito favorevole dell'accertamento il dirigente del servizio provinciale competente in materia di turismo dispone l'iscrizione nel rispettivo elenco, sentita la federazione trentina delle associazioni pro loco e loro consorzi prevista dall'articolo 12 quinquies della legge, che può far pervenire le proprie osservazioni entro quindici giorni." Art. 9 Inserimento dell'articolo 10 quinquies nel decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 agosto 2003, n /Leg. 1. Dopo l'articolo 10 quater del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 agosto 2003, n /Leg, nel capo II bis, è inserito il seguente: "Art. 10 quinquies Condizioni per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi 1. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione negli elenchi previsti dagli articoli 12 ter, comma 1, e 12 quater, comma 1, della legge, le associazioni pro loco ed i consorzi iscritti inviano al servizio provinciale competente in materia di turismo, entro trenta giorni dalla seduta, i verbali delle rispettive assemblee." Art. 10 Inserimento dell'articolo 10 sexies nel decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 agosto 2003, n /Leg. 1. Dopo l'articolo 10 quinquies del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 agosto 2003, n /Leg,, nel capo II bis, è inserito il seguente: "Art. 10 sexies Cancellazione dagli elenchi di cui agli articoli 12 ter e 12 quater della legge 1. Il dirigente del servizio provinciale competente in materia di turismo, qualora accerti la sopravvenuta perdita di uno dei requisiti previsti dagli articoli 10 bis, comma 1, e 10 ter, comma 1, ovvero l'inosservanza degli adempimenti previsti dall'articolo 10 quinquies, comma 1, nonché di disposizioni dello statuto da parte delle associazioni pro loco e dei consorzi iscritti ai rispettivi elenchi, chiede chiarimenti all'associazione o al consorzio, nonché alla federazione trentina delle associazioni pro loco e loro consorzi qualora l'associazione o il consorzio interessati risulti aderente a tale organismo. 2. Qualora dall'associazione pro loco o dal consorzio interessato non sia dato riscontro alla richiesta di chiarimenti di cui al comma 1 entro trenta giorni dal ricevimento della medesima richiesta ovvero i chiarimenti pervenuti siano ritenuti insufficienti o incompleti, il dirigente del servizio provinciale di cui al comma 1, previa diffida, dispone la cancellazione dai rispettivi elenchi dell'associazione o del consorzio interessato." Art. 11 Modifica dell'articolo 13 bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 agosto 2003, n /Leg. 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 agosto 2003, n /Leg., è inserito il seguente: "2 bis. Costituiscono progetti ai sensi del comma 1 anche i progetti cofinanziati dallo Stato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge 29 marzo 2001, n. 135; in tal caso i progetti sono realizzati secondo le procedure previste dalla normativa statale di attuazione della predetta legge n. 135 del 2001."

11 Bollettino Ufficiale n. 40/I-II del Amtsblatt Nr. 40/I-II vom Art. 12 Inserimento dell'articolo 13 ter nel decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 agosto 2003, n /Leg. 1. Dopo l'articolo 13 bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 agosto 2003, n /Leg., è inserito il seguente: "Art. 13 ter Trattamento dei dati personali 1. In relazione al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), al fine dello svolgimento, rispettivamente, delle attività di promozione dell'immagine turistica e territoriale del Trentino e delle attività definite dall'articolo 9, comma 1, della legge, la società prevista dall'articolo 6 della legge e ciascun soggetto di cui al medesimo articolo 9 sono nominati dalla Provincia quali responsabili del trattamento dei dati personali detenuti dalle aziende di promozione turistica d'ambito istituite ai sensi della legge provinciale n. 21 del 1986 nonché di quelli acquisiti dai medesimi soggetti dalla data del loro riconoscimento. 2. Per le medesime finalità previste dal comma 1 sono ammesse la comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte della società prevista dall'articolo 6 della legge e da ciascun soggetto di cui all'articolo 9 della legge." Il presente decreto sarà pubblicato nel "Bollettino Ufficiale" della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Trento, 17 luglio 2006 IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA L. DELLAI NOTE ESPLICATIVE Le note di seguito riportate non incidono sul valore e sull efficacia del regolamento annotato e degli atti trascritti. Nota alle premesse - L articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come modificato dall articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, dispone: Art. 53 Il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta. - L articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, dispone: Art. 54 Alla Giunta provinciale spetta: 1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale; 2) la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province; 3) l attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale; 4) l amministrazione del patrimonio della provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici; 5) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la nomina di commissari, con l obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all organo più rappresentativo dell ente. Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai abitanti; 6) le altre attribuzioni demandate alla provincia dal presente Statuto o da altre leggi della Repubblica o della Regione; 7) l adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del consiglio da sottoporsi per la ratifica al consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.

12 12 Bollettino Ufficiale n. 40/I-II del Amtsblatt Nr. 40/I-II vom Nota all articolo 3 La legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21 concerne Nuova organizzazione della promozione turistica della Provincia Autonoma di Trento. Nota all articolo 4 Si riporta l articolo 10 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 agosto 2003, n /Leg., come modificato dall articolo qui annotato: Art. 10 Messa a disposizione di personale provinciale 1. La messa a disposizione di personale provinciale in favore dei soggetti, prevista dall articolo 11, comma 10, della legge è consentita, su richiesta del soggetto interessato, previa verifica delle reali esigenze organizzative del soggetto stesso e per la copertura di posti di qualifica corrispondente a quella rivestita dal dipendente messo a disposizione. 2. omissis 3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni in materia di comando di personale della provincia presso altri enti. Nota all articolo 6 Si riporta l articolo 12 ter della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8: Art. 12 ter Elenco delle associazioni pro loco 1. Per i fini di cui all articolo 12 sexies le associazioni pro loco sono iscritte nell apposito elenco istituito dal servizio provinciale competente in materia di turismo qualora svolgano le seguenti attività: a) valorizzazione delle risorse naturali, culturali e storiche della località; b) realizzazione di iniziative di interesse turistico, ricreativo, sportivo e culturale a carattere locale; c) altre attività a carattere locale di promozione del turismo. 2. Le associazioni pro loco di cui al comma 1 utilizzano la denominazione "pro loco" nell insegna e in tutte le forme di comunicazione. 3. Il regolamento di esecuzione di questa legge definisce i requisiti e le modalità di iscrizione nell elenco di cui al comma 1 e i criteri e le modalità per la cancellazione dal medesimo. Nota all articolo 7 Si riporta l articolo 12 quater della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8: Art. 12 quater Consorzi turistici di associazioni pro loco 1. Per i fini di cui all articolo 12 sexies i consorzi tra le associazioni pro loco sono iscritti nell apposito elenco istituito dal servizio provinciale competente in materia di turismo qualora svolgano attività di supporto e coordinamento delle associazioni pro loco in località con caratteristiche omogenee. 2. L adesione ai consorzi di cui al comma 1, purché minoritaria, delle rappresentanze delle categorie economiche interessate al turismo e delle amministrazioni comunali non costituisce elemento ostativo all iscrizione dei consorzi stessi nell elenco di cui al comma La Provincia riconosce i consorzi iscritti nell apposito elenco come soggetti che svolgono attività di promozione e valorizzazione turistica negli ambiti territoriali ove non sia riconosciuto il soggetto di cui all articolo 9; per il coordinamento e la programmazione di tali attività i consorzi costituiscono i soggetti di riferimento della società prevista dall articolo 6, nonché dei comuni interessati. 4. Il regolamento di esecuzione di questa legge definisce i requisiti e le modalità di iscrizione nell elenco di cui al comma 1 e i criteri e le modalità per la cancellazione dal medesimo. Nota all articolo 8 - Per gli articoli 12 ter e 12 quater vedi le note precedenti. - Si riporta l articolo 12 quinquies della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8: Art. 12 quinquies Federazione trentina delle associazioni pro loco e loro Consorzi 1. La Provincia promuove il ruolo di rappresentanza, assistenza, tutela e coordinamento delle associazioni pro loco e dei loro consorzi svolto dalla federazione trentina delle associazioni pro loco e loro consorzi più rappresentativa in sede provinciale, riconosciuta come comitato regionale UNPLI (Unione nazionale pro loco d Italia). 2. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi per il finanziamento delle attività di cui al comma 1, nella misura massima del 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile. 3. Con apposita convenzione la Provincia può avvalersi della federazione di cui al comma 1 per effettuare le verifiche sulle attività delle pro loco per i fini di cui agli articoli 12 ter, 12 quater e 12 sexies.

13 Bollettino Ufficiale n. 40/I-II del Amtsblatt Nr. 40/I-II vom Nota all articolo 9 Per gli articoli 12 ter e 12 quater vedi le note precedenti. Nota all articolo 11 Si riporta l articolo 13 bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 agosto 2003, n /Leg, come modificato dall articolo qui annotato: Art. 13 bis Disposizioni attuative in materia di iniziative dirette della Provincia 1. I progetti di valorizzazione territoriale e di prodotto previsti dall articolo 6 bis della legge sono individuati e realizzati in collaborazione con enti pubblici che esercitano le proprie competenze con riguardo a territori extraprovinciali ovvero con soggetti privati operanti nei medesimi territori. Resta ferma la possibilità di coinvolgere nei progetti altri enti pubblici ad ordinamento provinciale o regionale e soggetti privati operanti nel territorio provinciale o regionale. 2. La Provincia può peraltro individuare e realizzare progetti "pilota", innovativi o sperimentali anche prescindendo da un coinvolgimento diretto dei soggetti pubblici e privati di cui al comma 1 purché sia prevista successivamente l estensione di tali iniziative al di fuori del territorio provinciale. 2 bis. Costituiscono progetti ai sensi del comma 1 anche i progetti cofinanziati dallo Stato ai sensi dell articolo 5, comma 5, della legge 29 marzo 2001, n. 135; in tal caso i progetti sono realizzati secondo le procedure previste dalla normativa statale di attuazione della predetta legge n. 135 del I progetti sono caratterizzati dai seguenti elementi: a) sono fondati sul partnerariato tra i diversi soggetti attori coinvolti nel progetto; b) prevedono che il soggetto capofila sia individuato nella Provincia ovvero in un altro ente pubblico; c) sono finalizzati ad indurre scelte operative e/o pratiche gestionali nuove e a garantire effetti duraturi nel tempo; d) prevedono che le iniziative in essi contenute siano realizzate entro un periodo massimo di tre anni dalla data di approvazione; e) dimostrano che le iniziative da essi previste, una volta realizzate, risultano autonome dal punto di vista economico e finanziario senza oneri diretti o indiretti a carico del bilancio provinciale. 4. I progetti devono comunque indicare: a) gli obiettivi; b) le linee di azione e la previsione dei tempi della loro realizzazione, eventualmente suddivisa per fasi; c) i ruoli dei soggetti coinvolti e l individuazione del soggetto responsabile per le diverse fasi di attuazione; d) il quadro finanziario dei costi e della relative fonti di copertura, articolato per voci di spesa. 5. I progetti di cui al comma 1 e i relativi accordi con i soggetti coinvolti sono approvati dalla Giunta provinciale la quale, nel caso in cui la Provincia non risulti capofila del progetto, può assegnare ai soggetti individuati quali capofila le risorse assunte a carico della Provincia medesima definendo, in tal caso, le modalità di rendicontazione. 6. La programmazione delle iniziative realizzate dalla Provincia è definita annualmente nel programma di gestione come previsto dalla legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 "Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate" e dal regolamento concernente l individuazione degli strumenti e la definizione dei criteri per la programmazione settoriale in attuazione dell articolo 17 della medesima legge, approvato con DPGP n /Leg di data 20 settembre Per ciascuno dei progetti di cui al comma 1 l impegno finanziario massimo complessivo a carico della Provincia non può superare i limiti previsti dall articolo 2 del citato regolamento. Si riporta l articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 135 recante Riforma della legislazione nazionale del turismo: 5. Sistemi turistici locali. 1. Si definiscono sistemi turistici locali i contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati dall offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell agricoltura e dell artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate. 2. Gli enti locali o soggetti privati, singoli o associati, promuovono i sistemi turistici locali attraverso forme di concertazione con gli enti funzionali, con le associazioni di categoria che concorrono alla formazione dell offerta turistica, nonché con i soggetti pubblici e privati interessati. 3. Nell ambito delle proprie funzioni di programmazione e per favorire l integrazione tra politiche del turismo e politiche di governo del territorio e di sviluppo economico, le regioni provvedono, ai sensi del capo V del titolo II della parte I del testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e del titolo II, capo III, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, a riconoscere i sistemi turistici locali di cui al presente articolo. 4. Fermi restando i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, le regioni, nei limiti delle risorse rivenienti dal Fondo di cui all articolo 6 della presente legge, definiscono le modalità e la misura del finanziamento dei progetti di sviluppo dei sistemi turistici locali, predisposti da soggetti pubblici o privati, in forma singola o associata, che perseguono, in particolare, le seguenti finalità: a) sostenere attività e processi di aggregazione e di integrazione tra le imprese turistiche, anche in forma cooperativa, consortile e di affiliazione; b) attuare interventi intersettoriali ed infrastrutturali necessari alla qualificazione dell offerta turistica e alla riqualificazione urbana e territoriale delle località ad alta intensità di insediamenti turistico-ricettivi; c) sostenere l innovazione tecnologica degli uffici di informazione e di accoglienza ai turisti, con particolare riguardo alla promozione degli standard dei servizi al turista, di cui all articolo 2, comma 4, lettera a); d) sostenere la riqualificazione delle imprese turistiche, con priorità per gli adeguamenti dovuti a normative di sicurezza, per la classificazione e la standardizzazione dei servizi turistici, con particolare riferimento allo sviluppo di marchi di qualità, di certificazione ecologica e di qualità, e di club di prodotto, nonché alla tutela dell immagine del prodotto turistico locale; e) promuovere il marketing telematico dei progetti turistici tipici, per l ottimizzazione della relativa commercializzazione in Italia e all estero.

14 14 Bollettino Ufficiale n. 40/I-II del Amtsblatt Nr. 40/I-II vom Il Ministero dell industria, del commercio e dell artigianato, a decorrere dall esercizio finanziario 2001, nell ambito delle disponibilità assegnate dalla legge finanziaria al Fondo unico per gli incentivi alle imprese, di cui all articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, provvede agli interventi di cofinanziamento a favore dei sistemi turistici locali per i progetti di sviluppo che prestino ambiti interregionali o sovraregionali. Con decreto del Ministro dell industria, del commercio e dell artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per la gestione dell intervento del Fondo unico per gli incentivi alle imprese. 6. Possono essere destinate ulteriori provvidenze ed agevolazioni allo sviluppo dei sistemi turistici locali, con particolare riferimento a quelli di cui fanno parte i comuni caratterizzati da un afflusso di turisti tale da alterare, in un periodo dell anno non inferiore a tre mesi, il parametro dei residenti. Nota all articolo 12 - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concerne Codice in materia di protezione dei dati personali. - Si riportano gli articoli 6 e 9 della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8: Art. 6 Promozione dell immagine turistica e territoriale del Trentino 1. La promozione dell immagine turistica e territoriale del Trentino è affidata a una società per azioni costituita o partecipata dalla Provincia Autonoma di Trento, di seguito denominata società; la Giunta provinciale è autorizzata a promuovere la costituzione o a partecipare alla predetta società, a condizione che lo schema di atto costitutivo e di statuto siano approvati preventivamente dalla Giunta provinciale e che l atto costitutivo e lo statuto prevedano: a) la realizzazione delle attività finalizzate allo sviluppo e alla promozione, in Italia e all estero, dell immagine turistica del Trentino; b) la partecipazione della Provincia in misura superiore al 50 per cento del capitale sociale, anche in caso di aumento del capitale o di emissione di obbligazioni convertibili; c) la nomina da parte della Provincia del presidente della società; d) la possibilità di partecipare alla società da parte di altri soggetti pubblici o privati; e) una rappresentanza nel consiglio di amministrazione dei soggetti di cui all articolo 9; f) le modalità per assicurare il raccordo tra le iniziative della società e quelle dei soggetti di cui all articolo 9, delle associazioni pro loco e dei consorzi di associazioni pro loco di cui al titolo IV della legge provinciale n. 21 del bis. La Provincia nomina a far parte del consiglio di amministrazione della società il componente della Giunta provinciale cui sono attribuiti gli affari in materia di promozione turistica. A tal fine, anche nell ipotesi in cui il predetto componente ricopra la carica di presidente della società, non si configurano cause di incompatibilità ai sensi dell articolo 18, comma 1, della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (Norme per l elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia). 2. Il Presidente della Giunta provinciale rappresenta la Provincia nell atto costitutivo della società e in ogni altra attività richiesta per la costituzione della società medesima. 3. La Giunta provinciale affida la promozione dell immagine turistica e territoriale del Trentino alla società mediante apposito contratto di servizio, da sottoscrivere entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, che deve prevedere: a) le azioni da realizzare nel periodo di validità del contratto; b) la definizione dei rapporti economici e finanziari fra la Provincia e la società; c) l individuazione del contratto collettivo di lavoro da applicare al personale dipendente dalla società, sentite le organizzazioni sindacali del personale; d) l obbligo per la società: 1) di assumere il personale individuato ai sensi dell articolo 7, comma 1; 2) di applicare al personale individuato ai sensi dell articolo 7, comma 1, che ha espresso all atto di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro la riserva di riassunzione di cui al comma 2 del medesimo articolo, i trattamenti economici e normativi previsti dal contratto collettivo di lavoro del personale della Provincia nonché quelli previdenziali vigenti per il medesimo personale fino alla scadenza del termine per l esercizio del diritto alla riassunzione presso la Provincia, ovvero, nel caso di effettivo esercizio di tale diritto, fino alla data di effettiva riassunzione presso la Provincia; e) la definizione dei termini e delle modalità per l individuazione di eventuali eccedenze di personale tra quello trasferito alla società ai sensi dell articolo 7, comma 1, in relazione a processi di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale o per esigenze di riequilibrio di bilancio conseguenti all andamento del mercato; f) l eventuale assunzione da parte della Provincia del servizio di gestione amministrativa, contabile e previdenziale del personale di cui all articolo 7, comma 2; g) le modalità e le condizioni per l utilizzazione, da parte della società, dei beni mobili e immobili di cui la Provincia ha la disponibilità e dalla stessa individuati, destinati alle attività di cui al comma 1, lettera a); h) la durata del contratto, che non può superare il termine dell anno solare successivo a quello di scadenza della legislatura, nonché le modalità per il suo rinnovo. 4. La Giunta provinciale è autorizzata a partecipare al capitale della società nel limite dell importo di ,00 euro. 5. L azienda per la promozione turistica del Trentino istituita ai sensi dell articolo 10 della legge provinciale n. 21 del 1986 è soppressa con effetto dalla data di sottoscrizione del contratto di servizio di cui al comma 3. Da tale data la società subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi della soppressa azienda, ivi compresi quelli riguardanti il personale individuato ai sensi dell articolo 7, comma 1. Con effetto dalla medesima data è trasferita alla società la titolarità dei marchi registrati dall azienda per la promozione turistica del Trentino. Art. 9 Promozione turistica d ambito 1. La Provincia riconosce con proprio provvedimento il soggetto che svolge l attività di promozione dell immagine turistica degli ambiti territoriali omogenei di cui all articolo 8 tramite la realizzazione delle seguenti attività: a) servizi di informazione e assistenza turistica;

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