Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003, n /Leg. (Regolamento
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1 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 24/10/2017 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 24/10/ Decreti del Presidente - Parte 1 - Anno 2017 Provincia Autonoma di Trento DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 20 ottobre 2017, n /Leg. Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003, n /Leg. (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 "Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica"). IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA - visto l art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige, ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta; - visto l art. 54, comma 1, punto 1) del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 670/1972, secondo il quale spetta alla Giunta provinciale la deliberazione dei regolamenti per l esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale; - vista la L.P. 15 maggio 2002, n. 7 Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica ; - vista la deliberazione della Giunta provinciale di data odierna, avente ad oggetto: Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003, n /Leg. (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica ), emana il seguente regolamento: Art. 1 Modificazione dell articolo 12 del decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003, n /Leg. 1. Dopo il comma 4 dell articolo 12 del decreto del Presidente della Provincia n /Leg. del 2003 è inserito il seguente: 4.1 Ai fini della classificazione dei villaggi alberghieri previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera d) della legge provinciale, le dimensioni minime delle unità abitative di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), sono quelle previste dalle allegate Tabelle A e D per il livello di classifica inferiore rispetto a quello attribuito al villaggio alberghiero. Art. 2 Modificazione dell articolo 27 del decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003, n /Leg. 1. Al comma 3 bis dell articolo 27 del decreto del Presidente della Provincia n /Leg. del 2003 le parole Per garantire la condivisione dell'ospitalità in linea con gli ostelli europei, gli ostelli per la gioventù devono assicurare che almeno i 2/3 della ricettività sono sostituite dalle seguenti: Gli ostelli per la gioventù devono assicurare che almeno 1/3 della ricettività.
2 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 24/10/2017 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 24/10/ Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. IL PRESIDENTE UGO ROSSI Continua
3 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 24/10/2017 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 24/10/ NOTE ESPLICATIVE Avvertenza Gli uffici della Giunta provinciale hanno scritto le note per facilitarne la lettura. Le note non incidono sul valore e sull'efficacia degli atti. I testi degli atti trascritti in nota sono coordinati con le modificazioni che essi hanno subito da parte di norme entrate in vigore prima cli questo regolamento. Nelle note le parole modificate da questo regolamento sono evidenziate in neretto; quelle soppresse sono barrate. Note alle premesse - L'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige", dispone: "Art. 53 Il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta." - l'art. 54, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige", dispone: "Art. 54 Alla Gilmta provinciale spetta: 1) la deliberazione dei rcgolan1enti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale; 2) la deliberazione dei regolan1enti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province; 3) l'attività amministrativa riguardante gli affari cli interesse provinciale; 4) l'amministrazione del patrimonio della provincia, nonché il controllo sulla gestione cli aziende speciali provinciali per servizi pùbblici; 5) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche cli assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà cli sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la nomina cli commissari, con l'obbligo cli sceglierli, nella provincia cli Bolzano, nel grnppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente. Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari cli cui sopra allorché siano dovuti a motivi cli ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai abitanti; 6) le altre attribuzioni demandate alla provincia dal presente statuto o da altre leggi della Repubblica o della regione; 7) l'adozione, in caso di mgenza, cli provvedimenti cli competenza del consiglio da sottoporsi per la ratifica al consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.".
4 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 24/10/2017 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 24/10/ Nota all'articolo l: - L'articolo 12 del decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003, n /Leg., come mòdificato dall'articolo qui annotato, recita: "Art. 12 Dimensioni delle unità abitative 1. Le camere autorizzate per uno o due posti letto devono avere una supe1:ficie minima utile rispettivamente di 8 e 12 metri quadrati; tale superficie minima utile è aumentata, rispetto alla misura di 12 metri quadrati, di 6 metri quadrati per ogni ulteriore posto letto autorizzato. 2. Il vano cucina deve avere una superficie minima utile di 2 metri quadrati e deve essere separato con una porta dalle camere dell'appartamento se annesse al vano medesimo; la supe1jìcie minima utile del locale giorno adibito a cucina non può essere inferiore a 8 metri quadrati. 3. Lo spazio per la consumazione dei pasti va ricavato nel locale giorno adibito a cucina o in altro locale dell'appartamento avente la medesima superficie minima; qualora lo spazio per la consumazione dei pasti sia ricavato a/l'interno della camera, la superficie della stessa deve essere aumentata, rispetto alle dimensioni minime previste al comma 1, nella misura di 1 o 2 metri quadrati per ogni posto letto autorizzato nell'appartamento a seconda che la camera sia o meno dotata di letti a scomparsa. 4. La superficie minima utile del locale adibito a soggiorno e del vano soggiorno non deve essere inferiore rispettivamente a 8 e 6 metri quadrati. 4.1 Ai.fini della classificazione dei villaggi alberghieri previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera d) della legge provinciale, le dimensioni minime delle unità abitative di cui all'artico/o 2, comma 2, lettem d), sono quelle previste dalle allegate Tabelle A e D per il livello di classifica inferiore rispetto a quello attribuito al villaggio alberghiero. 5. I bagni privati devono essere annessi alle unità abitative ed avere una superficie minima utile di 3 metri quadrati. 5 bis. Alle case sugli alberi si applicano i parametri dimensionali previsti dal regolamento di attuazione de/l'artico/o 8 bis della legge provinciale sui campeggi I bagni ad uso comune devono avere una superjìcie minima non inferiore a quella prevista dai regolamenti edilizi comunali per le stanze da bagno delle abitazioni private. " - L'articolo 5, comma 1, lettera d) della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 dispone: "d) villaggi alberghieri." - L'articolo 2, comma 2, lettera d) del decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003, n /Leg. dispone: "d) l'appartamento con servizio autonomo di cucina che assume la denominazione di "appartamento" ed è costituito da almeno una camera, un vano cucina o locale giorno adibito a cucina privi di posti letto ed un bagno privato completo;"
5 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 24/10/2017 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 24/10/ Nota all'articolo 2: L'articolo 27 dèl decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003, n /Leg., come modificato dall'articolo qui atmotato, recita: "Art. 27 Ostelli per la gioventù 1. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia urbanistica, sanitaria, di prevenzione incendi e di sicurezza, gli ostelli per la gioventù devono possedere i seguenti requisiti strutturali minimi: a) una superficie minima delle camere di 8 e 1 O metri quadrati per le camere autorizzate rispettivamente per uno o due posti letto; la superficie minima è aumentata, rispetto alla misura di 1 O metri quadrati, di 4 metri quadrati per ogni ulteriore posto letto autorizzato eventualmente sovrapposto al letto base; b) una superjìcie minima dei bagni privati di almeno 3 metri quadrati ed una dotazione minima costituita da un lavandino, una vasca o una doccia ed un wc; b bis) per le camere dotate di almeno 5 posti letto il bagno è suddiviso in due distinti vani composti da: 1) una zona dedicata all'igiene personale composta di un lavandino, una vasca o una doccia; 2) una zona servizio igienico composta di un wc e di un lavandino; c) per le camere senza bagno privato installazione di dotazioni igienico-sanitarie comuni nella misura di un lavabo ogni 4 posti letto o /i-azione nonché un vano wc e un vano doccia ogni 8 posti letto o jiazione; d) una dotazione minima delle camere costituita da un tavolo, un armadio o cabina-armadio con spazi riservati a ciascun ospite e, per ogni posto letto, un letto e una sedia o uno sgabello; e) una o più sale comuni per una supe1;ficie complessiva di almeno 0,8 metri quadrati per posto letto aumentata a 1 metro quadrato per posto letto qualora le sale comuni coincidono con le sale destinate alla consumazione dei pasti; j) almeno un apparecchio telefonico ad uso comune; f bis) locale o spazio per il deposito biciclette. 2. Gli ostelli per la gioventù possono essere dotati di uno o più locali adibiti a cucina comune per la preparazione personale dei pasti da parte degli ospiti. 3. Negli ostelli per la gioventù devono essere assicurati i seguenti requisiti minimi di servizio: a) servizio di ricevimento assicurato almeno 8 ore su 24; b) servizio di pulizia della camera una volta al giorno; e) cambio della biancheria da camera almeno 2 volte alla settimana e comunque ad ogni cambio di cliente; d) fornitura costante di energia elettrica, di acqua calda e di riscaldamento dei locali; d bis) servizio di prima colazione anche in convenzione con altro esercizio pubblico; d ter) servizio di prenotazione 011 lìne; d quater) servizio di pagamento con carta di credito. 3 bis. Per garantire la condivisiercc dell'ospitalità in linea con gli ostdli europei, gli ostelli _per la gie; entù devono assicurare che /Imena i delfa ricettività Gli ostelli per la gioventù devono assicurare che almeno 1/3 della ricettività sia realizzata con camere dotate di almeno cinque posti letto; la gestione dell'ostello deve garantire prioritariamente la prenotazione da parte di giovani, anche in gruppi con accompagnatore: si considerano giovani le persone di età non superiore a trenta anni. Il periodo di permanenza massima per ogni persona non può comunque superare i quindici giorni consecutivi.
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