La Manovra correttiva è Legge

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1 Treviso, lì Ai Signori Clienti Loro Sedi CIRCOLARE N. 11/2017 La Manovra correttiva è Legge Conversione in Legge n. 96/2017 del DL n. 50/2017 È in vigore, dallo scorso 23 giugno, la L. 96/2017 di conversione del D.L. 50/2017, che apporta alcune modifiche alle disposizioni contenute nel decreto originario 1. Di seguito, le modifiche di maggior interesse, con un approfondimento particolare ai temi Iva e compensazioni. Le novità in materia di split payment sono state analizzate nella nostra precedente circolare n. 10/ Per l analisi delle novità introdotte dalla Manovra Correttiva, si rinvia alla nostra precedente circolare n. 08/2017. Circolare n. 11 del Riproduzione vietata. pag. 1

2 INDICE 1) Compensazioni crediti da imposte dirette pag Applicazione alle sole compensazioni orizzontali pag Determinazione limite pag Dichiarazioni presentate prima del 24 aprile pag Modello F24 pag. 04 2) Compensazioni crediti Iva pag Compensazione orizzontale di crediti iva superiori a pag Estensione dei vincoli ai crediti IVA trimestrali: nuovo modello TR pag Modello F24 pag Sanzioni pag. 06 3) Registrazione delle fatture d acquisto pag Premessa pag Registrazione delle fatture di fine anno pag. 08 4) Locazioni brevi - regime speciale pag Sanzioni pag. 10 5) Modifiche aliquote ACE pag. 10 6) Lavoro occasionale pag. 10 7) Studi di settore sostituiti dagli indici pag. 11 Circolare n. 11 del Riproduzione vietata. pag. 2

3 1. Compensazioni di crediti derivanti da imposte dirette Al fine di contrastare l utilizzo improprio delle compensazioni, l art. 3 del DL n. 50, conv. L n. 96, ha apportato alcune modifiche alle disposizioni che regolano l utilizzo in compensazione dei crediti d imposta, c.d. compensazione orizzontale 2. E stata ridotta, da a 5.000, la soglia oltre la quale scatta l obbligo di richiedere l apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni dalle quali emergono crediti di importo superiore a annui (da utilizzare in compensazione mediante modello F24), derivanti da: imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e relative addizionali; IRAP; ritenute alla fonte; imposte sostitutive delle imposte sui redditi. In alternativa all apposizione del visto di conformità, i contribuenti sottoposti alla revisione legale dei conti, di cui all art bis c.c., possono continuare ad avvalersi della sottoscrizione delle dichiarazioni annuali apposta dai soggetti che esercitano il controllo contabile (Collegio sindacale, revisore contabile o società di revisione iscritti nell apposito Registro). 1.1 Applicazione alle sole compensazioni orizzontali Con decorrenza dalle dichiarazioni dei redditi presentate a partire dal , i contribuenti potranno utilizzare, in compensazione orizzontale, importi superiori ad , solo previa apposizione del visto di conformità di cui all articolo 35 D.Lgs. 241/1997. I nuovi vincoli si applicano alle sole compensazioni tra tributi diversi e tra tributi e contributi; la compensazione può avvenire esclusivamente utilizzando il modello F24. Non è richiesto il visto di conformità se il credito risultante dalla dichiarazione è superiore alla suddetta soglia, ma è utilizzato esclusivamente in compensazione verticale, anche ser la stessa avviene utilizzando il modello F Determinazione del limite di Anche alle nuove regole si ritengono applicabili i chiarimenti forniti dall Agenzia delle Entrate nella circ. 10/2014. In particolare, è stato chiarito che il limite di 5.000: non è cumulativo; 2 Ai sensi dell art. 17 del DLgs. 241/97. 3 Viene quindi drasticamente ridotta la soglia prima prevista, pari ad Circolare n. 11 del Riproduzione vietata. pag. 3

4 è riferito alle singole tipologie di crediti emergenti dalla dichiarazione; in pratica, occorre fare riferimento al singolo codice tributo. La verifica, peraltro, va effettuata con riferimento ad ogni singola imposta che deriva dalla dichiarazione, senza tener conto del credito risultante complessivamente dalla stessa. Ad esempio, in presenza di un credito IRPEF e di un credito IRAP, che si intendono utilizzare integralmente in compensazione orizzontale nel modello F24 se: 1. il credito Irpef è di 3.000, e il credito Irap di 4.000, le relative dichiarazioni Redditi PF 2017 e Irap 2017 non devono essere vistate ; 2. il credito Irpef è di e il credito Irap di solo il modello Redditi 2017 PF deve avere il visto di conformità (o la sottoscrizione alternativa); 3. il credito Irpef è di e il credito Irap di 7.000, sia il modello Redditi 2017 PF che il modello Irap 2017 devono essere vistati. 1.3 Dichiarazioni presentate prima del 24 aprile Per le dichiarazioni già presentate, entro il 23 aprile, prive del visto di conformità restano applicabili i vecchi vincoli, e quindi sono valide tutte le compensazioni effettuate senza visto fino all importo di Per tutte le dichiarazioni da presentare dopo questa data, valgono invece le nuove regole. 1.4 Modello F24 E stato previsto, in sede di conversione, che il modello F24 sarà scartato direttamente dal sistema telematico, qualora il credito d imposta utilizzabile in compensazione sia superiore all importo previsto dalla norma che fissa il limite massimo dei crediti compensabili. A tale riguardo, si ricorda che non sono state fatte variazioni alla regola generale che prevede, in caso di utilizzo dei crediti d imposta, il limite anno massimo compensabile fissato per tutti i contribuenti (ordinari o semplificati, piccoli o grandi contribuenti ), a Circolare n. 11 del Riproduzione vietata. pag. 4

5 Fig. 1 - Limiti alla compensazione orizzontale dei crediti relativi alle imposte dirette 2. Compensazioni di crediti iva Elementi comuni a quanto esposto nei paragrafi precedenti si hanno per la compensazione dei crediti IVA, sia annuali che infrannuali. Le novità normative hanno previsto: la riduzione, da a 5.000, della soglia oltre la quale l utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti relativi all IVA è subordinato all apposizione del visto di conformità; l introduzione del visto di conformità anche per la compensazione dei crediti IVA trimestrali (modelli TR), se di importo superiore a 5.000,00 euro annui; l inoltro telematico del modello F24 di compensazione può essere effettuato a partire dal 10 giorno successivo alla presentazione della dichiarazione o dell istanza anziché dal giorno 16 del mese successivo. 2.1 Compensazione orizzontale di crediti iva superiori a E stato previsto l obbligo che la dichiarazione annuale IVA, dalla quale emerge il credito di importo superiore a da utilizzare in compensazione nel modello F24, rechi l apposizione: del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato (es. dottore commercialista, esperto contabile o consulente del lavoro), oppure la sottoscrizione del soggetto cui è demandata la revisione legale dei conti ai sensi dell art bis c.c. (Collegio sindacale, revisore contabile o società di revisione iscritti Circolare n. 11 del Riproduzione vietata. pag. 5

6 nell apposito Registro), attestante la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione. 2.2 Estensione dei vincoli ai crediti IVA trimestrali: nuovo modello TR Per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione del DL 50/2017, l obbligo di apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa) è stato esteso anche alla compensazione dei crediti IVA trimestrali (Modello TR), se di importo superiore a Si ricorda che l applicazione dei nuovi vincoli in materia di visto di conformità, è stata fissata a partire dalla presentazione delle dichiarazioni del (entrata in vigore del DL 50/2017). L Agenzia delle Entrate, tenendo conto delle novità introdotte dalla conversione del Decreto in oggetto, ha approvato il nuovo modello TR 4 da utilizzare già dal secondo trimestre Modello F24 Una delle novità apportate con la conversione in Legge, è la riduzione dei tempi a partire dai quali è possibile presentare il modello F24 per la compensazione del credito IVA annuale o relativo a periodi inferiori all anno (dichiarazione IVA annuale e modelli TR), per importi superiori a L invio telematico della delega può avvenire, infatti, a partire dal 10 giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dall istanza da cui emerge il credito IVA annuale o trimestrale, anziché dal giorno 16 del mese successivo. Il momento di effettuazione delle suddette compensazioni risulta, dunque, anticipato rispetto alla disciplina previgente e diventa un termine mobile collegato al giorno di effettiva presentazione della dichiarazione. Analogamente a quanto previsto per le compensazioni di crediti relativi alle imposte dirette, l utilizzo in compensazione dei crediti IVA per un importo superiore a quello previsto dalle disposizioni, comporta lo scarto automatico del modello F Sanzioni Il nuovo regime sanzionatorio disciplina in maniera analoga le violazioni in materia di compensazione sia con riferimento ai crediti relativi alle imposte dirette, che in ambito IVA. 4 Provv. del n Circolare n. 11 del Riproduzione vietata. pag. 6

7 In caso di compensazione in violazione degli obblighi previsti, l amministrazione procede al recupero dei crediti e dei relativi interessi, nonché all irrogazione delle sanzioni pari al 30% del credito utilizzato. Tali sanzioni si applicano anche in caso di violazione del divieto di pagamento delle somme iscritte a ruolo, mediante compensazione. Fig. 2 - Compensazione orizzontale dei crediti IVA 3. Registrazione delle fatture di acquisto Le modifiche all esercizio del diritto alla detrazione dell IVA (art.2), confermate dalla conversione in Legge del D.L. n. 50/2017, presentano alcune criticità con riferimento, in particolare, alla registrazione degli acquisti effettuati a ridosso della fine dell anno d imposta. In attesa di chiarimenti ufficiali da parte delle Autorità fiscali, riprendiamo il tema dei nuovi termini di registrazione delle fatture di acquisto. 3.1 Premessa Al fine di facilitare i controlli delle Entrate ed il riscontro di eventuali anomalie il legislatore ha cercato di avvicinare e di allineare, in un unico periodo di imposta, il momento di registrazione delle fatture emesse con quello delle fatture ricevute, imponendo ai soggetti passivi, di gestire in tempi più rapidi la rilevazione degli acquisti effettuati a fine anno. Circolare n. 11 del Riproduzione vietata. pag. 7

8 La disposizione in argomento prevede, innanzitutto, che il diritto alla detrazione dell IVA sugli acquisti di beni e servizi può essere esercitato, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno in cui l imposta è divenuta esigibile (art. 19 comma 1 del DPR 633/72). Viene, pertanto, anticipato di due anni il termine ultimo per la detrazione dell IVA; prima della modifica, infatti, la detrazione poteva essere esercitata, al più tardi, entro la dichiarazione del secondo anno successivo a quello in cui l imposta era divenuta esigibile. Inoltre, è stata modificata la norma relativa alla registrazione degli acquisti (art. 25 del DPR 633/72), prevedendo che le fatture di acquisto debbano essere annotate sul relativo registro: anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all anno di ricezione della fattura. Le modifiche apportate dalla Legge in commento si applicano ai documenti emessi a partire dal 1 gennaio Mentre, per le operazioni di acquisto effettuate nel 2015 e nel 2016 per le quali il diritto alla detrazione, alla data di entrata in vigore del decreto, non era ancora stato esercitato, trovano applicazione le vecchie disposizioni. 3.2 Registrazione fatture di fine anno Il riformulato art. 19 del DPR 633/72 relativo alla detrazione dell Iva fa riferimento all anno in cui è sorta l esigibilità dell imposta, mentre l articolo 25 del DPR 633/72, riguardante la registrazione delle fatture d acquisto, fa riferimento all anno di ricezione della fattura. Le due disposizioni appaiono, pertanto, non del tutto coordinate tra di loro e la loro applicazione pratica solleva alcune criticità con riferimento, in particolare, alla registrazione degli acquisti effettuati a ridosso della fine dell anno d imposta. Esempio: Acquisto di un bene mobile nel mese di dicembre 2017 con fattura differita emessa entro il 15 gennaio In base al tenore letterale della norma, la fattura ricevuta nel 2018 potrebbe essere registrata al più tardi entro il (termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno di ricezione della fattura), ferma restando la possibilità di detrarre l imposta soltanto entro il (termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno in cui l imposta è divenuta esigibile). Circolare n. 11 del Riproduzione vietata. pag. 8

9 Cercando di coordinare le due disposizioni ed in attesa di chiarimenti ministeriali, le fatture emesse nell'ultimo periodo dell'anno (dicembre 2017), ricevute dal cessionario o committente all'inizio dell'anno successivo dovrebbero essere registrate, in ogni caso, entro il , per poter esercitare il diritto alla detrazione dell'iva in sede di presentazione della dichiarazione annuale 2018 x Anche se la norma prevede la possibilità di registrare tali fatture fino al , l eventuale registrazione dopo il renderebbe l IVA annotata nei registri non più detraibile. Esempio: Per i beni consegnati entro il 31 dicembre 2017, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato al massimo entro il successivo 30 aprile 2018 (termine per la presentazione della dichiarazione Iva dell anno 2017) e non, invece, entro il 30 aprile 2020, come sarebbe stato senza la modifica della norma. Per le fatture invece emesse nel 2016, trovano applicazione le vecchie disposizioni, il termine sarà il 30 aprile 2019 e per quelle del 2015 il termine scadrà con la dichiarazione Iva che si presenterà nel Locazioni breve (regime speciale) L art. 4 del DL 50/2017 così come convertito dalla Legge n.96, regola il regime fiscale delle locazioni brevi, di durata non superiore a 30 giorni, sottratte all obbligo di registrazione, prevedendo la possibilità di applicare la cedolare secca con aliquota del 21%. Per i contratti di locazione breve si intendono i contratti stipulati a decorrere dal 1 giugno 2017 da persone fisiche, al di fuori dell esercizio di attività d impresa, di durata non superiore a 30 giorni, anche se prevedono la prestazione di servizi accessori di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario; Con il provvedimento n , il Direttore dell'agenzia delle Entrate, ha individuato le modalità con cui gli "intermediari" debbono effettuare la comunicazione dei dati e la ritenuta sulle locazioni brevi. E stato disposto che gli intermediari immobiliari ed i soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare debbano, in relazione ai contratti di locazione breve e assimilati (sublocazione e locazione del comodatario): 5 Cioè entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno di ricezione della fattura. Circolare n. 11 del Riproduzione vietata. pag. 9

10 1. comunicare i dati dei contratti conclusi per il loro tramite, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di conclusione del contratto; 2. effettuare la ritenuta del 21% sui corrispettivi lordi, ove incassino il canone o il corrispettivo o intervengano nel pagamento. La ritenuta va operata all'atto del pagamento e, poi, versata all'agenzia entro il 16 del mese successivo; sarà a titolo di acconto o d imposta a seconda che sia stata effettuata o meno l opzione per la cedolare secca. Nel caso in cui il beneficiario non eserciti in sede di dichiarazione dei redditi l opzione per l applicazione del regime della cedolare secca, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto. 4.1 Sanzioni L omessa, incompleta o infedele comunicazione è punita con la sanzione di cui all articolo 11, comma 1, D.Lgs. 471/1997 (da 250 a euro). È prevista la riduzione a metà della sanzione se la trasmissione dei dati o la correzione degli stessi è effettuata entro 15 giorni successivi alla scadenza. 5. Modifiche aliquote ACE La Legge di Conversione ha abrogato le modifiche all ACE introdotte dal D.L e relative alle modalità di calcolo degli incrementi di patrimonio netto, variando solo le aliquote del rendimento nozionale nelle seguenti misure: - 1,6% per il 2017; - 1,5% a partire dal Lavoro occasionale Viene reintrodotta la possibilità di acquistare prestazioni di lavoro occasionale previa registrazione dell utilizzatore nell'apposita piattaforma informatica INPS, da parte di soggetti che: - abbiano, alle proprie dipendenze, non più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato; - non operino nel settore dell edilizia; - non acquisiscano la prestazione nell'ambito di un appalto di opere o servizi; - non siano imprese agricole (fatte salve alcune ipotesi). L utilizzo del lavoro occasionale è peraltro soggetto ad alcune limitazioni in termini di valore e durata. Circolare n. 11 del Riproduzione vietata. pag. 10

11 Possono ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale anche le persone fisiche tramite il c.d. libretto di famiglia, nel rispetto di limiti quantitativi e purché non ne facciano uso nell esercizio dell attività professionale o d impresa. 7. Studi di settore sostituiti dagli indici La disposizione disciplina l introduzione di indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività d impresa, arti e professioni, al fine di favorire l emersione delle basi imponibili, di stimolare l assolvimento degli obblighi tributari e rafforzare la collaborazione tra i contribuenti e l Amministrazione finanziaria. Detti indici devono essere approvati con decreto del Ministero dell economia e delle finanze entro il 31 dicembre del periodo d imposta per il quale sono applicati. Viene espressamente previsto che i parametri e gli studi di settore cesseranno di avere effetto a decorrere dal periodo d imposta in cui si applicano gli indici. *** *** Per eventuali necessità, si prega di contattare il professionista di riferimento. Con l occasione si porgono cordiali saluti. Studio Circolare n. 11 del Riproduzione vietata. pag. 11

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