LE NOVITÀ DELLA MANOVRA CORRETTIVA DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE

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1 Lecco, 3 luglio 2017 Alla Spettabile Clientela LE NOVITÀ DELLA MANOVRA CORRETTIVA DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE Recentemente è stato convertito in legge e pubblicato sulla G.U. il Decreto contenente la c.d. Manovra correttiva. Si segnalano di seguito le principali novità. L APPLICAZIONE DELLO SPLIT PAYMENT DALL Come noto la c.d. Manovra correttiva è intervenuta modificando, a decorrere dall , l ambito applicativo dello split payment. In particolare il Legislatore ha previsto: l estensione del meccanismo in esame ai lavoratori autonomi; l ampliamento dei soggetti (Pubbliche Amministrazioni e altre società) destinatari dello stesso. Recentemente ente il MEF ha emanato lo specifico Decreto attuativo delle citate nuove disposizioni, applicabili alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1 luglio In particolare si segnala che sul sito Internet del MEF sono disponibili gli elenchi dei soggetti destinatari del meccanismo in esame (circa ). ESERCIZIO DETRAZIONE IVA Il termine per esercitare il diritto alla detrazione dell IVA a credito è anticipato alla dichiarazione relativa all anno in cui il diritto è sorto, anziché fino alla dichiarazione relativa al secondo anno. In base alla nuova disposizione viene aggiornato anche il termine di annotazione delle fatture d acquisto / bollette doganali anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è detratta la relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all anno di ricezione della fattura / bolletta doganale e con riferimento al medesimo anno. Le nuove disposizioni sono applicabili alle fatture ture / bollette doganali emesse dall VISTO DI CONFORMITÀ COMPENSAZIONE DEI CREDITI TRIBUTARI I contribuenti che intendano no utilizzare in compensazione orizzontale i crediti annuali per importi superiori a 5.000,, devono richiedere l apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione da cui emerge il credito.

2 L obbligo di apposizione del visto di conformità è stato esteso anche alle richieste di compensazione del credito IVA trimestrale (mod. IVA TR). In caso di utilizzo del credito in violazione dell obbligo di apposizione del visto di conformità o con visto di conformità apposto da soggetti non abilitati, l Ufficio provvede al recupero del credito utilizzato, maggiorato degli interessi, nonché all irrogazione della relativa sanzione. È confermata la soppressione del limite annuo ( 5.000) che obbligava i soggetti IVA all utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall Agenzia (Entratel / Fisconline) per la compensazione del credito IVA nel mod. F24. Di conseguenza l utilizzo in compensazione nel mod. F24 va effettuato utilizzando i predetti servizi telematici dell Agenzia indipendentemente dal relativo importo. Contestualmente detto obbligo è stato esteso al credito IRES / IRPEF / addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive, IRAP nonché ai crediti d imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. In caso di iscrizione a ruolo a seguito del mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute relative all utilizzo indebito dei crediti da parte del contribuente, è previsto il divieto di utilizzare la compensazione. Infine è previsto che: l utilizzo in compensazione del credito annuale / infrannuale IVA per importi superiori a annui possa essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo (in precedenza dal sedicesimo giorno) a quello di presentazione della dichiarazione / istanza; nel caso in cui il credito utilizzabile in compensazione risulti superiore all importo previsto dalle disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti compensabili il mod. F24 è scartato. REGIME FISCALE LOCAZIONI BREVI È stato confermato che: i redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a decorrere dall , sono assoggettati a cedolare secca con l aliquota del 21% in caso di opzione; per locazioni brevi si intendono i contratti di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni,, compresi quelli che prevedono servizi di fornitura di biancheria e pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche private, al di fuori dell esercizio dell attività d impresa. Detti contratti possono essere stipulati: direttamente dal privato persona fisica; tramite soggetti che esercitano l attività di intermediazione immobiliare;

3 tramite soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di un immobile da locare; soggetti che forniscono servizi web nell ambito della locazione immobiliare. Il regime fiscale in esame è applicabile anche ai corrispettivi lordi derivanti da contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell immobile da parte di terzi aventi le caratteristiche sopra accennate. In riferimento agli adempimenti previsti a carico degli intermediari immobiliari / soggetti che gestiscono detti portali telematici è confermato che gli stessi: sono tenuti a trasmettere all Agenzia delle Entrate i dati dei predetti contratti, il termine di invio dei dati è stato fissato al 30.6 dell anno successivo a quello a cui si riferiscono. È altresì confermato che all omessa / incompleta / infedele comunicazione dei dati è applicabile la sanzione da 250 a 2.000, ridotta da 125 a se la trasmissione è effettuata entro 15 giorni dalla scadenza ovvero se, nel medesimo termine, la comunicazione è corretta; qualora incassino o intervengano nel pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai suddetti contratti, sono tenuti ad operare una ritenuta alla fonte del 21%. Nel caso in cui non sia esercitata l opzione per la cedolare secca la ritenuta si considera operata a titolo di acconto. Infine è stato disposto che il soggetto che incassa i canoni / corrispettivi ovvero interviene nel pagamento degli stessi è responsabile del pagamento dell imposta di soggiorno, del contributo di soggiorno, nonché di ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. RIDETERMINAZIONE ACE In luogo della modifica della modalità di calcolo della variazione in aumento del capitale proprio (incremento intervenuto alla chiusura del quinto esercizio precedente anziché a quello in corso al ), in sede di conversione è stata prevista la riduzione del relativo coefficiente che ora risulta così determinato: 1,6% per il 2017 (in luogo del 2,3%); 1,5% dal 2018 (in luogo del 2,7%). L acconto IRES 2017 va ricalcolato considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando il nuovo coefficiente dell 1,6%. STERILIZZAZIONE AUMENTI ALIQUOTE IVA L aumento delle aliquote IVA è rivisto come segue: l aliquota ridotta del 10% passerà al 11,5% dal 2018; l aliquota ordinaria del 22% passerà al 25% dal 2018.

4 SOSPENSIONE CONIO MONETE DA 1 E 2 CENTESIMI È prevista la sospensione dall del conio delle monete da 1 a 2 centesimi di Euro. Durante il periodo di sospensione è inoltre previsto l arrotondamento degli importi al multiplo di 5 centesimi più vicino nel caso di pagamento in contanti di importi in Euro costituenti un autonomo importo monetario complessivo da pagare. RISERVE IRI ALL USCITA DEL REGIME In caso di uscita dal regime IRI, anche a seguito di cessazione dell attività, le somme prelevate a carico delle riserve di utili formate nei periodi d imposta di applicazione di tale regime,, nei limiti in cui le stesse sono state assoggettate a tassazione separata, concorrono a formare il reddito complessivo dell imprenditore / collaboratori / soci. In tal caso è riconosciuto un credito d imposta pari al 24%. INTRODUZIONE DEGLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE (ISA) È prevista l introduzione dei nuovi Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) in luogo degli attuali studi di settore, al fine di: favorire l emersione spontanea delle basi imponibili; stimolare l assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e il rafforzamento della collaborazione tra questi e l Amministrazione finanziaria, anche con l utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali. I nuovi Indici: sono elaborati con una metodologia basata su un analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d imposta; rappresentano la sintesi di indicatori elementari finalizzati a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale / professionale; esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto al contribuente, anche al fine di consentire a quest ultimo l accesso al regime premiale. È prevista la possibilità di adeguarsi in dichiarazione indicando ulteriori componenti positivi rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale. Tale adeguamento rileva anche ai fini IRAP e IVA. In quest ultimo caso va applicata l aliquota media risultante dal rapporto tra l imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d affari dichiarato. L adeguamento non comporta l applicazione di sanzioni e interessi a condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine e con le modalità previste per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.

5 L Agenzia delle Entrate con un apposito Provvedimento, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, individua le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli Indici ovvero ne deve essere effettuata la revisione. Per il periodo d imposta in corso al il predetto Provvedimento va emanato entro il (90 giorni dall entrata in vigore della legge di conversione). In caso di omessa comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione / applicazione degli Indici, o di comunicazione inesatta / incompleta dei medesimi, è applicabile la sanzione da 250 a Del comportamento del contribuente si tiene conto nella graduazione della misura della sanzione. In caso di omessa comunicazione l Agenzia può altresì procedere, previo contraddittorio, all accertamento dei redditi, dell IRAP e dell IVA. RECLAMO E MEDIAZIONE È confermato l aumento da a del limite delle controversie che consente di richiedere il reclamo / mediazione. Il nuovo limite è applicabile agli atti impugnabili notificati dall Sono esclusi dalla mediazione i tributi costituenti risorse proprie tradizionali dell UE (dazi doganali). DEFINIZIONE AGEVOLATA LITI PENDENTI È prevista la definizione agevolata delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l Agenzia delle Entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio,, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, a domanda del soggetto che ha proposto l atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione. La definizione richiede il pagamento di tutti gli importi di cui all atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, calcolati fino al 60 giorno successivo alla notifica dell atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora. Ciascun Ente territoriale può stabilire, entro il , l applicazione delle norme in materia di definizione agevolata alle controversie tribuatarie in cui lo stesso è parte. In presenza di una controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora / sanzioni non collegate ai tributi, la definizione richiede il pagamento del 40% degli importi in contestazione. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione in esame. In sede di conversione è previsto che sono definibili le controversie il cui ricorso sia stato notificato entro il e per le quali alla data di presentazione della domanda di definizione il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva. Al versamento degli importi dovuti si applicano le disposizioni previste dall'art. 8, D.Lgs. n. 218/97, con riduzione a 3 del numero massimo di rate. Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano

6 Il pagamento degli importi i dovuti o della prima rata,, di importo pari al 40% del totale delle somme dovute, va effettuato il Va tenuto presente che: per il 2017, la scadenza della seconda rata, pari all ulteriore re 40%, è fissata al 30.11; per il 2018, la scadenza della terza rata, pari al residuo 20%, è fissata al La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata. In mancanza di importi da versare, la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda. Per ciascuna controversia autonoma entro il va presentata una distinta domanda di definizione (esente da bollo). Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato. Dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati in pendenza di giudizio nonché quelli dovuti per la definizione agevolata delle cartelle. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima del Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro 60 giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Distinti saluti. per Studio Bolis Commercialisti Associati (Dottor Diego Bolis)

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