***** D.L. 50/2017 Le novità della manovra correttiva

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1 Circolare numero: Oggetto: D.L. 50/2017 Data: 26 aprile 2017 Parole Chiave: Manovra correttiva ***** D.L. 50/2017 Le novità della manovra correttiva E stato pubblicato il DL 50/2017, sul Supplemento Ordinario n. 20/L della Gazzetta Ufficiale n. 95 di ieri, mediante il quale sono state modificate alcune norme già in vigore. Il decreto è entrato in vigore il giorno stesso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e verrà presentato alla Camere per la conversione in Legge. Di seguito si riportano, in sintesi, le principali novità. Split payment (art. 1) Si estende l applicazione del meccanismo di scissione dei pagamenti IVA (c.d. split payment). In relazione alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1 luglio 2017 e sino a quando sarà in vigore la deroga concessa dalla UE (attualmente ). Pertanto oltre che, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione, lo split payment è esteso anche alle operazioni effettuate nei confronti di: a) società controllate (ex art. 2359, comma 1, n. 1 e n. 2, c.c. e quindi, rispettivamente, possesso della maggioranza dei voti esercitabili nell assemblea ordinaria e possesso di voti sufficienti per esercitare un influenza dominante nell assemblea ordinaria), direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri; b) società controllate (ex art. 2359, comma 1, n. 1, c.c.), direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni; c) società controllate direttamente o indirettamente (ex art. 2359, comma 1, n. 1, c.c.), dalle società di cui alle lettere a) e b), ancorché queste ultime rientrino fra le società di cui alla lettera d) ovvero fra i soggetti della P.A. già interessati dallo split payment;

2 d) società quotate inserite nell indice FTSE MIB della Borsa italiana. Viene eliminato il comma 2 dell art. 17-ter del DPR 633/72, secondo cui lo split payment non si applica ai compensi per prestazioni di servizi nei confronti della Pubblica Amministrazione assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito. Pertanto, a partire dal 1 luglio 2017, risultano soggette alla disciplina dello split payment anche le prestazioni di lavoro autonomo. Detrazione IVA (art. 2) Cambiano le modalità per detrarre l IVA. Il diritto alla detrazione dell imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l imposta diviene esigibile e va esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo. (Prima delle modifiche, il diritto alla detrazione andava esercitato entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di costituzione del diritto). Pertanto, considerando che a partire dal periodo di imposta 2017 il termine per la presentazione della dichiarazione Iva è il 30 aprile dell anno successivo, per quelle operazioni di acquisto per cui il momento di esigibilità è sorto nel corso del 2017, la detrazione dell imposta dovrà essere esercitata entro il 30 aprile Compensazioni (art. 3) Passa da a euro il limite oltre il quale - per poter compensare i crediti (sia per IVA che per imposte dirette, IRAP e ritenute) - è obbligatoria l apposizione sulla dichiarazione del visto di conformità (o, in alternativa, la firma del collegio sindacale). Nei casi di utilizzo in compensazione dei crediti in violazione dell obbligo di apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione sulle dichiarazioni da cui emergono i crediti stessi, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione dei crediti che emergono da dichiarazioni con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, si procederà al recupero dell ammontare dei crediti utilizzati in violazione delle suddette norme e dei relativi interessi, nonché all irrogazione delle sanzioni.

3 Inoltre, l obbligo di utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate per i soggetti IVA che intendono effettuare la compensazione viene previsto per: - il credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell IVA (viene eliminato il precedente limite di esenzione sino a euro annui); - i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'irap e ai crediti d imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. Infine, non è possibile utilizzare la compensazione in caso di iscrizione a ruolo di importi a seguito di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro il termine assegnato dall'ufficio. Cedolare per le locazioni brevi (art. 4) Per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell esercizio di attività d impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, vengono introdotti nuovi adempimenti. In particolare: - a decorrere dal 1 maggio 2017, ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati da tale data si applica la cedolare secca con l aliquota del 21% in caso di opzione; - tali norme si applicano anche ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell immobile a favore di terzi, se rientrano nelle locazioni brevi ; - i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono trasmettere i dati relativi ai contratti di cui ai punti precedenti conclusi per il loro tramite. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti è punita con la sanzione da 250 a euro, ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi

4 alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati; - i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on line, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui sopra, devono operare (e versare), in qualità di sostituti d imposta, una ritenuta del 21% sull ammontare dei canoni e corrispettivi all atto dell accredito, e devono rilasciare il modello CU. Nel caso in cui non sia esercitata l opzione per la cedolare secca, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto. ACE (art. 7) Ai fini dell ACE si eliminano dal calcolo gli incrementi patrimoniali che si sono formati in anni più remoti. Infatti: - il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è valutato mediante applicazione dell'apposita aliquota percentuale alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura non più dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010, ma del quinto esercizio precedente; - il capitale proprio esistente alla chiusura non più dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010 ma del quinto esercizio precedente è costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener conto dell'utile del medesimo esercizio. Le nuove disposizioni si applicano a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016 e impattano sulla determinazione degli acconti. Infatti, la determinazione dell'acconto dovuto ai fini IRES relativo al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni. Inoltre, per le imprese individuali e le società di persone, si ritocca la modifica fatta con la legge di Bilancio. In particolare, per questi contribuenti: - per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, rileva, come incremento di capitale proprio, anche la differenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre 2010;

5 - a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al del 31 dicembre 2016 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, rileva, come incremento di capitale proprio, anche la differenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre del quinto periodo d imposta precedente a quello per il quale si applica l ACE. Pignoramenti immobiliari (art. 8) Si estende la possibilità di eseguire le esecuzioni immobiliari: il concessionario della riscossione non può procedere all'espropriazione immobiliare se il valore dei beni (prima si considerava il singolo bene), diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore a euro. Sterilizzazione clausole IVA (art. 9) Si rivede la clausola di salvaguardia IVA (art. 1, comma 718, legge n. 190/2014). In particolare: a) l'incremento dell aliquota IVA del 10% è dell 1,5% dal 1 gennaio 2018 (in precedenza era del 3%), di un ulteriore 0,5% dal 1 gennaio 2019, e di un ulteriore 1% dal 1 gennaio 2020; b) l'incremento dell aliquota IVA del 22%, dal 1 gennaio 2018 resta confermato in misura pari al 3% mentre per il futuro ci sarà: un ulteriore aumento dello 0,4% dal 1 gennaio 2019, una riduzione dello 0,5% dal 1 gennaio 2020 per poi essere definitivamente fissata al 25% dal 1 gennaio 2021; c) a decorrere dal 1 gennaio 2019 (prima era 2018), con provvedimento del direttore dell'agenzia delle dogane e dei monopoli, l'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, sono aumentate in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 350 milioni di euro per l'anno 2019 e ciascuno degli anni successivi; il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione nel sito internet dell'agenzia delle dogane e dei monopoli. Reclamo e Passa da a euro il limite al di sotto del quale non è

6 mediazione (art. 10) obbligatorio esperire il tentativo di mediazione e reclamo prima di ricorrere alle commissioni tributarie. La novità si applica agli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1 gennaio Chiusura delle liti fiscali (art. 11) Viene introdotta una nuova definizione agevolata delle liti pendenti. Previa domanda dell interessato (soggetto che ha proposto l atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione), le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l Agenzia delle Entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite col pagamento di tutti gli importi di cui all atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, calcolati fino al 60 giorno successivo alla notifica dell atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora. Sono definibili le controversie con costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente avvenuta entro il 31 dicembre 2016 e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva. In caso di controversia relativa esclusivamente a: - interessi di mora o sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il 40% degli importi in contestazione; - sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione. Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte: - le risorse proprie tradizionali previste dall'art. 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni n. 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e n. 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l IVA riscossa all'importazione; - le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato. Per quanto riguarda le modalità operative: - entro il 30 settembre 2017, per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall imposta di bollo.

7 Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato; - il versamento degli importi dovuti avviene in un massimo di tre rate; - non è ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano euro; - entro il 30 settembre 2017 va pagato l intero importo o una prima rata pari al 40% del totale delle somme dovute; - entro il 30 novembre 2017 va versata la seconda rata, pari all ulteriore 40%; - entro il 30 giugno 2018, va versata la terza e ultima rata pari al residuo 20%. - per ciascuna controversia autonoma è effettuato un separato versamento. Il contribuente che si sia avvalso della rottamazione dei ruoli (art. 6 D.L. n. 193/2016) aderendo entro il 21 aprile 2017, può fruire alla definizione agevolata delle liti solo unitamente a quella sulla definizione agevolata delle cartelle di cui al predetto art. 6 D.L. n La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti in base a quanto detto sopra o della prima rata. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima dell entrata in vigore della norma di cui si discute. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore della nuova norma fino al 30 settembre L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2018 con

8 le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro 60 giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest ultimo. Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse. L impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente. DURC (art. 54) Per i soggetti che hanno aderito alla rottamazione dei ruoli, il DURC è rilasciato, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersene avvalere effettuata entro il 21 aprile 2017, ricorrendo gli altri requisiti di regolarità previsti dalla legge. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della predetta definizione agevolata, tutti i DURC rilasciati sono annullati dagli Enti preposti alla verifica. A tal fine, Equitalia comunica agli Enti il regolare versamento delle rate accordate. I medesimi Enti provvedono a rendere disponibile in apposita sezione del servizio Durc On Line l elenco dei Documenti annullati. Patent box (art. 56) Escono dal campo di applicazione del patent box i marchi d impresa. Viene però previsto che le disposizioni sul patent box si applicano anche ai redditi derivanti dall utilizzo congiunto di beni immateriali, collegati tra loro da vincoli di complementarietà, ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi, sempre

9 che tra i beni immateriali utilizzati congiuntamente siano compresi unicamente quelli rientranti tra i beni agevolabili. Infine, per i costi di attività di ricerca e sviluppo, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale, viene eliminata la disposizione che prevedeva l aumento di un importo corrispondente ai costi sostenuti per l'acquisizione del bene immateriale o per contratti di ricerca, relativi allo stesso bene, stipulati con società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa fino a concorrenza del 30% del medesimo ammontare. Le nuove disposizioni si applicano: - (per i soggetti con esercizio coincidente con l anno solare) per i periodi d imposta per i quali le opzioni sono esercitate successivamente al 31 dicembre 2016; - (per i soggetti con esercizio non coincidente con l anno solare) a decorrere dal terzo periodo d imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, relativamente al quale le opzioni sono esercitate successivamente al 31 dicembre Si applicano le disposizioni vigenti anteriormente alle modifiche di cui sopra e, comunque, non oltre il 30 giugno 2021, relativamente alle opzioni esercitate per i primi due periodi d imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre Start up e crowfunding (art. 57) A parte il cambio di terminologia ( start up innovativa viene sostituita con PMI ) si modificano alcune norme sulle start up e in materia di agevolazioni sugli investimenti a lungo termine contenute nella legge di Bilancio Per quanto riguarda le start up, viene previsto che le agevolazioni in materia di lavoro si applicano per 5 anni (e non più per 4). Per gli investimenti, viene previsto che il soggetto percettore deve produrre una dichiarazione dalla quale risulti la sussistenza delle condizioni di legge, nonché l impegno a detenere gli strumenti finanziari oggetto dell investimento qualificato per almeno 5 anni. Il percettore deve altresì dichiarare che i redditi generati dagli investimenti qualificati non sono relativi a partecipazioni qualificate.

10 Inoltre, le minusvalenze e le perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso degli strumenti finanziari oggetto degli investimenti qualificati sono deducibili dalle plusvalenze o proventi realizzati nelle successive operazioni nello stesso periodo di imposta e nei successivi ma non oltre il quarto, ovvero portati in deduzione. Per le forme di previdenza complementare, le minusvalenze e le perdite maturate o realizzate relativamente agli strumenti finanziari oggetto degli investimenti qualificati concorrono a formare la base imponibile dell imposta sostitutiva del 20% prevista dall art. 17, D.Lgs. n. 252/2005. IRI (art. 58) In caso di fuoriuscita dal regime anche a seguito di cessazione dell attività, le somme prelevate a carico delle riserve di utili formate nei periodi d imposta di applicazione delle norme sull IRI, nei limiti in cui le stesse sono state assoggettate a tassazione separata, concorrono a formare il reddito complessivo dell imprenditore, dei collaboratori o dei soci; ai medesimi soggetti è riconosciuto un credito d imposta in misura pari all imposta sostitutiva. Transfer pricing (art. 59) Si modificano le norme sul transfer pricing prevedendo che: - i componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito. La stessa regola si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito; - la rettifica in diminuzione del reddito può essere riconosciuta: a) in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi o dalla Convenzione n. 90/436/CE del 23 luglio 1990; b) a conclusione dei controlli effettuati nell ambito di attività di cooperazione internazionale i cui esiti siano condivisi dagli Stati partecipanti;

11 c) a seguito di istanza da parte del contribuente, a fronte di una rettifica in aumento definitiva e conforme al principio di libera concorrenza effettuata da uno Stato con il quale è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi che consenta un adeguato scambio di informazioni. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà per il contribuente di richiedere l attivazione delle procedure amichevoli di cui alla lettera a), ove ne ricorrano i presupposti. OICR (art. 60) I proventi derivanti dalla partecipazione, diretta o indiretta, a società, enti o organismi di investimento collettivo del risparmio percepiti da dipendenti, amministratori, ovvero da consulenti di tali società, enti od organismi di investimento collettivo di risparmio ovvero di soggetti ad essi legati da un rapporto diretto o indiretto di controllo o gestione, se relativi ad azioni, quote o altri strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzatisi considerano in ogni caso redditi di capitale o redditi diversi se: - l impegno di investimento complessivo di tutti i dipendenti, gli amministratori ovvero i consulenti, comporta un esborso effettivo pari ad almeno l 1% dell investimento complessivo effettuato dall organismo di investimento collettivo del risparmio o del patrimonio netto nel caso di società o enti; - i proventi delle azioni, quote o strumenti finanziari che danno i suindicati diritti patrimoniali rafforzati maturano solo dopo che tutti i soci o partecipanti all organismo di investimento collettivo del risparmio abbiano percepito un ammontare pari al capitale investito e ad un rendimento minimo previsto nello statuto o nel regolamento ovvero, nel caso di cambio di controllo, alla condizione che gli altri soci o partecipanti dell investimento abbiano realizzato con la cessione un prezzo di vendita almeno pari al capitale investito e al predetto rendimento minimo; - le azioni, le quote o gli strumenti finanziari aventi i suindicati diritti patrimoniali rafforzati sono detenuti dai dipendenti, amministratori e consulenti o, in caso di decesso, dai loro eredi, per un periodo non inferiore a 5 anni o, se precedente al decorso di tale periodo quinquennale, fino alla data di cambio di controllo o di sostituzione del soggetto incaricato della gestione.

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