D.L , n. 50 (c.d. Manovra Correttiva ) - principali disposizioni fiscali per le imprese
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1 STUDIO ASSOCIATO CARAMANTI TICOZZI & PARTNERS CONSULENZA SOCIETARIA E FISCALE INTERNAZIONALE Member of AGN INTERNATIONAL Via Felice Casati, Milano Tel Tel Fax studio@ctep.it C.F. e P.iva Tax Newsletter Maggio 2017 D.L , n. 50 (c.d. Manovra Correttiva ) - principali disposizioni fiscali per le imprese Il DL n. 50, rubricato Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 ed è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Indice: 1. Estensione dell ambito applicativo dello split payment 2. Modifiche ai termini di detrazione dell IVA e di registrazione delle fatture ricevute 3. Modifiche dei vincoli di compensazione orizzontale dei crediti tributari 4. Novità in materia di prezzi di trasferimento 5. Modifiche alla disciplina ACE 6. Patent box esclusione dei marchi di impresa 7. Novità in materia di reclamo e mediazione 8. Definizione delle liti pendenti 1
2 1 Estensione dell ambito applicativo dello split payment - Viene esteso lo speciale meccanismo di riscossione dell IVA denominato split payment di cui all art. 17-ter del DPR 633/72, introdotto dalla L. 190/2014 alle operazioni rilevanti ai fini IVA i cui destinatari sono: la Pubblica Amministrazione, come definita dall art. 1 co. 2 della L. 196/2009; le società controllate ex art co. 1, n. 1) e 2) c.c. direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri; le società controllate ex art co. 1 n. 1) c.c., direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e Unioni di Comuni; le società controllate direttamente o indirettamente ex art. 2359, co. 1 n. 1) c.c. dalle società di cui ai punti precedenti, ancorché queste ultime rientrino fra le società quotate di cui al punto successivo ovvero nel novero degli enti della Pubblica Amministrazione come definita dall art. 1 co. 2 della L. 196/2009; le società quotate inserite nell indice FTSE MIB della Borsa italiana. - Viene meno l esclusione dallo split payment precedentemente prevista per i compensi relativi a prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito. Di conseguenza, sono ricomprese nell ambito della disciplina dello split payment le prestazioni di servizi rese da coloro che percepiscono redditi di lavoro autonomo, nonché di agenti e intermediari, soggette a ritenuta a titolo d acconto ex art. 25 e 25- bis del DPR 600/73. - Le disposizioni in materia di split payment introdotte dal DL 50/2017 si applicano a decorrere dalle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dall Modifiche ai termini di detrazione dell IVA e di registrazione delle fatture passive Nuovo termine per l esercizio della detrazione IVA - Per effetto delle modifiche apportate dall art. 2 co. 1 del DL 50/2017 all art. 19 co. 1 del DPR 633/72, il diritto alla detrazione dell imposta potrà essere esercitato, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA annuale relativa all anno in cui il diritto alla detrazione è sorto, e non più entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo. - A titolo esemplificativo, l IVA assolta su un acquisto effettuato il potrà essere detratta, al più tardi, con la dichiarazione annuale relativa al medesimo anno d imposta, ossia entro il (e non più entro il 2
3 ). Nuovo termine per la registrazione delle fatture di acquisto - L art. 2 co. 2 del DL 50/2017 ha modificato il termine previsto per la registrazione delle fatture di acquisto di cui all art. 25 co. 1 del DPR 633/72, prevedendo che l annotazione sull apposito registro debba avvenire: anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta; in ogni caso, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all anno di ricezione della fattura, con riferimento al medesimo anno. - In tal modo, il termine ultimo per effettuare la registrazione viene anticipato di due anni. A titolo esemplificativo, una fattura d acquisto ricevuta il potrà essere registrata, al più tardi, entro il (e non più entro il ). Decorrenza - In occasione dell audizione svoltasi presso la Camera dei Deputati in data , la direttrice dell Agenzia delle Entrate ha dichiarato che le nuove regole di cui all art. 2 del DL 50/2017 devono ritenersi applicabili soltanto alle fatture ricevute nel 2017, e non anche alle fatture ricevute e non registrate negli anni precedenti (2015 e 2016). 3 Modifiche dei vincoli alla compensazione orizzontale dei crediti tributari Visto di conformità - È stata ridotta, da ,00 a 5.000,00 euro, la soglia oltre la quale l utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti erariali è subordinato all apposizione del visto di conformità ex art. 35 co. 1 lett. a del D.Lgs. 241/97. Nel dettaglio, tale intervento normativo riguarda i crediti relativi: alle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e alle relative addizionali; alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito; all IRAP; all IVA; alle ritenute alla fonte. Violazione dei vincoli previsti per la compensazione orizzontale - Le nuove disposizioni disciplinano il caso in cui i suddetti crediti erariali 3
4 siano utilizzati in compensazione orizzontale in violazione dell obbligo di previa apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa) oppure qualora lo stesso sia apposto (o la dichiarazione venga sottoscritta) da soggetti diversi da quelli abilitati; - in tali ipotesi, l Agenzia delle Entrate procede con il recupero dell ammontare dei crediti utilizzati in violazione delle modalità sopra esposte, dei relativi interessi, nonché all irrogazione delle sanzioni. Presentazione dei modelli F24 per i titolari di partita IVA - Per i titolari di partita IVA è stato esteso l obbligo di utilizzare, per la presentazione dei modelli F24, esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), in relazione alla compensazione orizzontale, di qualsiasi importo, di crediti derivanti da: imposte sui redditi (IRES e IRPEF) e relative addizionali; ritenute alla fonte; imposte sostitutive delle imposte sul reddito; IRAP; IVA. - Detto obbligo si applica, inoltre, alle compensazioni orizzontali relative ai crediti d imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. Decorrenza delle disposizioni in materia di compensazione - L Agenzia delle Entrate, con la R.M n. 57, ha chiarito che: le novità normative trovano applicazione in relazione alle dichiarazioni presentate dal ; i modelli F24 presentati successivamente al , ma che utilizzano in compensazione crediti emergenti da dichiarazioni già trasmesse entro tale data, per importi fino a ,00 euro, non potranno essere scartati. - La citata R.M. 57/2017 ha altresì reso noto che, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l adeguamento delle procedure informatiche, il controllo in merito all obbligo di utilizzare i servizi telematici dell Agenzia delle Entrate, in presenza di modelli F24 presentati da soggetti titolari di partita IVA che intendono effettuare la compensazione di crediti indicati in precedenza, inizierà solo a partire dall
5 4 Novità in materia di prezzi di trasferimento Viene modificata la disciplina sui prezzi di trasferimento di cui all art. 110 co. 7 del TUIR. - Si prevede, in conformità ai lavori del progetto Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), che i prezzi delle operazioni con controparti estere infragruppo siano determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili. - Il citato principio sostituisce la valutazione al valore normale dei beni ceduti e dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, determinato ai sensi dell art. 9 del TUIR, allo scopo di adeguare la disciplina domestica in materia di prezzi di trasferimento alle previsioni dell art. 9 del modello di Convenzione OCSE il quale, nel regolamentare le rettifiche da transfer pricing, impone di confrontare le condizioni praticate nelle relazioni tra imprese associate (case madre e società figlie o società sottoposte a comune controllo) con quelle che sarebbero convenute nelle relazioni tra imprese indipendenti (c.d. arm s length principle); ciò, sulla base di una preventiva analisi volta ad individuare le transazioni comparabili (non solo sotto il profilo del prezzo praticato). - Nell ambito del DPR 600/73, è introdotto l art. 31-quater il quale disciplina le modalità di riconoscimento delle variazioni in diminuzione del reddito a seguito di rettifiche definitive effettuate da Stati esteri. - Prima della modifica, la diminuzione era riconosciuta in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle speciali procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi o dalla Convenzione 90/436/CE del Il nuovo art. 31-quater del DPR 600/73 dispone ora che la suddetta rettifica in diminuzione del reddito sia altresì riconosciuta: a conclusione dei controlli effettuati nell ambito di attività di cooperazione internazionale i cui esiti siano condivisi dagli Stati partecipanti; a seguito di istanza da parte del contribuente, a fronte di una rettifica in aumento definitiva e conforme al principio di libera concorrenza effettuata da uno Stato con il quale è in vigore una Convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi che consenta un adeguato scambio di informazioni. - Le modalità e i termini di presentazione della suddetta istanza saranno stabiliti con un provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate. - Resta ferma, in ogni caso, la facoltà, per il contribuente di richiedere l attivazione delle procedure amichevoli, ove ne ricorrano i presupposti. 5
6 5 Modifiche alla disciplina ACE Il DL 50/2017 ha apportato alcune modifiche alla disciplina dell ACE contenuta nell art. 1 del DL 201/2011. Esse riguardano: - i criteri di determinazione della base imponibile dei soggetti IRES; - la nuova causa di riduzione della base ACE connessa all incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari; - gli obblighi di versamento dell acconto IRES per il I nuovi criteri di determinazione della base imponibile ACE per i soggetti IRES - Per effetto delle modifiche apportate dal DL 50/2017 si prevede che, per la determinazione della base ACE delle società di capitali e degli enti commerciali, occorre prendere a riferimento non più gli incrementi netti del patrimonio rispetto a quelli esistenti alla chiusura dell esercizio in corso al , bensì gli incrementi netti rispetto alla dotazione esistente alla chiusura del quinto esercizio precedente. - La norma ha effetto dal periodo d imposta successivo a quello in corso al Ad esempio, per il calcolo dell ACE per il 2017, se senza la modifica in commento sarebbero state computate nella base di calcolo tutte le movimentazioni dei sette anni che vanno dal 2011 al 2017, per effetto della nuova norma ci si dovrà limitare a conteggiare le movimentazioni del quinquennio Riduzione della base imponibile ACE connessa agli investimenti in titoli e valori mobiliari - È modificato l art. 1 co. 6-bis del DL 201/2011 prevedendo che, anche per determinare gli incrementi delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni (che vanno a ridurre la base ACE a seguito dell intervento della L. 232/2016), occorre prendere a riferimento le variazioni intervenute rispetto a quelle registrate al termine del quinto esercizio precedente. Obbligo di rideterminazione dell acconto IRES Ai sensi dell art. 1 co. 4 del DL 50/2017, è fatto obbligo di ricalcolare l acconto IRES dovuto per il 2017, rideterminando l imposta storica del 2016 in modo da applicare le nuove disposizioni. 6 Patent Box esclusione dei marchi di impresa - I marchi di impresa vengono eliminati dall art. 1 co. 39 della L. 190/2014, recante l'elenco dei beni immateriali che possono fruire del Patent box, 6
7 allineando così la disciplina italiana alle disposizioni OCSE. - In particolare, i marchi d'impresa sono esclusi dal Patent box: con riferimento ai soggetti solari, per i periodi d'imposta per i quali le opzioni sono esercitate successivamente al (quindi, dal 2017); con riferimento ai soggetti non solari, a decorrere dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al , relativamente al quale le opzioni sono esercitate successivamente al Per le opzioni esercitate con riferimento al 2015 e al 2016, continuano invece ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alle suddette modifiche relative ai marchi e, comunque, non oltre il Novità in materia di reclamo e mediazione - È elevata da ,00 euro a ,00 euro la soglia entro la quale l impugnazione degli atti impositivi è soggetta alla procedura di reclamo/mediazione (art. 17-bis del D.Lgs. 546/92). - Il valore della lite, al fine di calcolare la soglia dei ,00 euro, va determinato con riferimento alla sola maggiore imposta richiesta, al netto di sanzioni e interessi (salvo che per gli atti di irrogazione di sole sanzioni, ove si computa la sanzione). - L innalzamento della soglia decorre dagli atti impugnabili notificati dall Pertanto, non rileva la data di notifica del ricorso ma dell atto impositivo che si intende impugnare. 8 Definizioni delle liti pendenti - È introdotta una nuova procedura di definizione delle liti pendenti rientranti nella giurisdizione tributaria in cui è parte l Agenzia delle Entrate, ove la costituzione in giudizio di primo grado sia avvenuta prima del ; - oggetto della definizione sono solo gli importi che hanno formato oggetto di contestazione di primo grado. Se pertanto il contribuente ha omesso di impugnare alcune parti dell atto, queste non rientrano nella definizione, non essendo state contestate; - benefici della definizione: stralcio delle sanzioni amministrative collegate al tributo e degli interessi di mora; per le liti relative alle sole sanzioni o ai soli interessi di mora, vi è una riduzione del 60% degli importi in contestazione. - La procedura si instaura con la presentazione, entro il 30 settembre 2017, 7
8 della domanda di definizione, utilizzando il modello che sarà approvato con apposito Provvedimento; - Il versamento potrà avvenire in un unica soluzione ovvero in tre rate: la prima o unica rata andrà versata entro il 30 settembre 2017; la prima rata riguarderà il 40% del totale degli importi dovuti; la seconda rata (pari al 40%) entro il 30 novembre 2017; la terza rata (pari al 20%) entro il 30 giugno Quanto già pagato dal contribuente in pendenza di giudizio ovvero per effetto della c.d. rottamazione dei ruoli viene scomputato dal dovuto, ma non potrà essere oggetto di rimborso. * * * Restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si rendesse necessario in merito. Cordiali saluti. Studio Associato Caramanti Ticozzi & Partners Le Tax Newsletter sono riservate ai clienti dello Studio Caramanti Ticozzi & Partners. Esse illustrano alcuni provvedimenti fiscali di particolare interesse e segnalano le principali scadenze tributarie annuali. Le circolari informative sono a disposizione dei clienti dello Studio sul sito Internet Le Tax Newsletter e le altre circolari predisposte dallo Studio non contengono una trattazione completa degli argomenti segnalati e non costituiscono un parere professionale. Lo Studio Caramanti Ticozzi & Partners non assume alcuna responsabilità circa eventuali lacune o inesattezze delle proprie circolari informative. I clienti che necessitano di un parere professionale circa gli argomenti trattati sono pregati di contattare i professionisti dello Studio. 8
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