Principali novità fiscali della Manovra correttiva 2017

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1 STUDIO ASSOCIATO CARAMANTI TICOZZI & PARTNERS CONSULENZA SOCIETARIA E FISCALE INTERNAZIONALE Member of AGN INTERNATIONAL Via Felice Casati, Milano Tel Tel Fax studio@ctep.it C.F. e P.iva Tax Newsletter Luglio 2017 Principali novità fiscali della Manovra correttiva 2017 Di seguito si espone una sintesi delle novità fiscali di maggiore interesse introdotte dal D.L n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge n. 96 (c.d. Manovra correttiva 2017 ). Si specifica che in sede di conversione in Legge sono state aggiunte, modificate o eliminate diverse disposizioni. Si è ritenuto pertanto opportuno riepilogare nella presente Tax Newsletter le norme introdotte dal testo definitivo della Manovra correttiva 2017, aggiornando così la nostra precedente circolare di maggio scorso. 1 IVA - Estensione del meccanismo dello split payment La Manovra correttiva 2017, unitamente al D.M , introduce con effetto 01/07/2017 rilevanti modifiche al meccanismo dello split payment IVA (scissione dei pagamenti) di cui all art. 17-ter del DPR 633/1972, come di seguito riepilogato. a. Estensione dei soggetti destinatari In base alle nuove disposizioni sono soggette allo split payment IVA le cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate nei confronti di: Pubbliche Amministrazioni di cui all art. 1 comma 2 della L. 196/2009, ovvero tutte le Pubbliche Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato e per le quali la fattura deve essere emessa in formato elettronico ex art. 1 comma 209 della L. 244/2007; società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri; 1

2 società controllate direttamente dagli enti territoriali (Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di Comuni); società controllate, direttamente o indirettamente, dalle società di cui ai due punti precedenti; società quotate inserite nell indice FTSE MIB della Borsa Italiana. Fra le società controllate di cui ai punti precedenti sono incluse anche quelle il cui controllo è esercitato congiuntamente da Pubbliche Amministrazioni centrali e/o locali e/o da società controllate da dette Amministrazioni (nuovo art. 5-ter, comma 5, del D.M , inserito dal D.M ). Individuazione dei soggetti destinatari Ai sensi dei nuovi artt. 5-bis e 5-ter del D.M , inseriti dal D.M , ai fini della corretta individuazione dei soggetti destinatari di operazioni soggette a split payment IVA occorre fare riferimento: per le Pubbliche Amministrazioni, all elenco ISTAT pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre dell anno precedente; per le società controllate e le società quotate di cui all art. 17-ter, comma 1-bis, del DPR 633/1972, introdotto dalla Manovra correttiva, agli elenchi appositamente predisposti e pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell Economia e delle Finanze entro il 20 ottobre dell anno precedente (e successivamente approvati in via definitiva con decreto ministeriale entro il 15 novembre del medesimo anno). Elenchi di riferimento per il periodo luglio-dicembre 2017 Per le fatture emesse a partire dal e fino al , le disposizioni di cui all art. 17-ter del DPR 633/1972 si applicano: alle Pubbliche Amministrazioni indicate nell elenco ISTAT pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del n. 229; alle società controllate o incluse nell indice FTSE MIB di cui al comma 1- bis dell art. 17-ter, che risultavano tali alla data del di entrata in vigore del D.L. 50/2017. Gli elenchi dei soggetti destinatari sono stati pubblicati sul sito del MEF, al seguente link: /Scissione-dei-Pagamenti-d.l.-n.-50_2017. Attestazione del cessionario o committente In ogni caso, laddove sorgano dubbi circa la riconducibilità del cessionario o committente alla disciplina dello split payment IVA, il cedente o prestatore può chiedere a quest ultimo il rilascio di un documento che attesti tale condizione. In questo caso: le Pubbliche Amministrazioni e le società di cui all art. 17-ter, commi 1 e 1-bis, sono tenute a rilasciare detta attestazione; il fornitore è tenuto ad applicare il meccanismo della scissione dei pagamenti all operazione effettuata. 2

3 b. Estensione ai fornitori di prestazioni soggette a ritenuta alla fonte Con l abrogazione del comma 2 dell art. 17-ter del DPR 633/1972, il meccanismo dello split payment IVA deve applicarsi anche alle prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito, in precedenza escluse dall ambito applicativo della disciplina in argomento. Si tratta, ad esempio, delle prestazioni effettuate dagli esercenti arti e professioni e dagli agenti o intermediari. 2 Modifiche ai termini di detrazione dell IVA e di registrazione delle fatture passive a. Nuovo termine di esercizio della detrazione IVA Per effetto delle modifiche apportate dalla Manovra correttiva 2017 all art. 19, comma 1, del DPR 633/1972, il diritto alla detrazione dell IVA: sorge nel momento in cui l imposta diviene esigibile; può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione IVA annuale relativa all anno in cui il diritto alla detrazione è sorto, e alle condizioni esistenti al momento della sua nascita. Il nuovo termine per l esercizio del diritto alla detrazione IVA, in pratica, è anticipato di due anni rispetto a quello precedentemente previsto (dichiarazione IVA annuale relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione). b. Nuovo termine per la registrazione delle fatture di acquisto Ai sensi del nuovo comma 1 dell art. 25 del DPR 633/1972, l annotazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali sull apposito registro deve avvenire: anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta; in ogni caso, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno. c. Decorrenza Le novità sopra descritte si applicano alle fatture e bollette doganali emesse a partire dall Ne consegue che alle fatture ricevute e non registrate negli anni precedenti (2015 e 2016) sono ancora applicabili i termini più ampi, previsti in precedenza per la registrazione e l esercizio del diritto alla detrazione dell IVA assolta. 3 Novità in materia di compensazioni L art. 3 della Manovra correttiva 2017 prevede numerose disposizioni in materia di compensazioni, che si riepilogano di seguito. 3

4 a. Obbligo di apposizione del visto di conformità Obbligo del visto di conformità per i crediti derivanti dalle imposte dirette E richiesta l apposizione in dichiarazione del visto di conformità, o la sottoscrizione della dichiarazione da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile, per l utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti derivanti dalle imposte dirette di importo superiore a Euro 5.000,00 (in precedenza la soglia era di Euro ,00). Obbligo del visto di conformità per i crediti IVA Analogamente a quanto sopra esposto, la Manovra correttiva 2017 introduce vincoli più stringenti anche alle compensazioni aventi ad oggetto i crediti IVA: il credito IVA annuale può essere utilizzato in compensazione orizzontale oltre il limite annuo di Euro 5.000,00 solo previa apposizione in dichiarazione del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa); l obbligo di apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa) è stato esteso anche alla compensazione orizzontale dei crediti IVA trimestrali che emergono dai modelli TR, se di importo superiore a Euro 5.000,00 annui. E inoltre anticipato il termine a partire dal quale è possibile la compensazione orizzontale dei crediti IVA. La compensazione di crediti IVA per importi superiori a Euro 5.000,00 annui, infatti, potrà avvenire a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o del modello TR da cui emergono (in precedenza bisognava attendere il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione). Regime sanzionatorio per violazioni dell obbligo di apposizione del visto di conformità Nel caso di utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti fiscali in violazione dell obbligo di apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa), ovvero qualora il visto (o la sottoscrizione alternativa) sia apposto da parte di soggetti diversi da quelli abilitati, l Agenzia delle Entrate procederà: al recupero dell ammontare dei crediti utilizzati, nonché dei relativi interessi; all irrogazione delle sanzioni. Per il pagamento di quanto sopra non è possibile avvalersi della compensazione di cui all art. 17 del D.Lgs. 241/97. Il divieto di compensazione è altresì esteso al caso di iscrizione a ruolo delle somme dovute. Decorrenza delle nuove disposizioni In assenza di una specifica decorrenza, l Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 57 del , ha chiarito che: 4

5 le nuove disposizioni in materia di visto di conformità si applicano alle dichiarazioni presentate dal (data di entrata in vigore del D.L. 50/2017); i precedenti vincoli restano quindi applicabili con riferimento alle dichiarazioni già presentate entro il ; i modelli F24 presentati successivamente al , ma che utilizzano in compensazione, per importi fino a Euro ,00, crediti emergenti da dichiarazioni già trasmesse entro tale data, non possono essere scartati. Quanto alle compensazioni orizzontali dei crediti IVA trimestrali si ritiene che, mutuando i principi espressi nella risoluzione 57/2017, le nuove disposizioni possano trovare applicazione a partire dai modelli TR relativi al secondo trimestre 2017, da presentare nel mese di luglio. b. Controllo preventivo del limite annuale massimo delle compensazioni La Manovra correttiva 2017 stabilisce che l utilizzo in compensazione di crediti fiscali per un importo annuo superiore al limite consentito comporta lo scarto del modello F24. c. Presentazione dei modelli F24 da parte dei titolari di partita IVA Per i soggetti titolari di partita IVA è introdotto l obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) per qualsiasi compensazione orizzontale, a prescindere dall importo, di crediti relativi a: IRES, IRPEF, relative addizionali e imposte sostitutive delle imposte sul reddito; IRAP; IVA (annuale o trimestrale); ritenute alla fonte. L obbligo è inoltre esteso a tutte le compensazioni relative ai crediti d imposta concessi da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. La risoluzione dell Agenzia delle Entrate n. 68 del ha chiarito che l obbligo non sussiste in relazione alle compensazioni verticali. 4 Novità in materia di prezzi di trasferimento Determinazione dei prezzi di trasferimento La Manovra correttiva 2017 sostituisce il comma 7 dell art. 110 del TUIR, prevedendo che i prezzi delle operazioni con controparti estere infragruppo siano determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili. Il citato principio sostituisce la valutazione al valore normale dei prezzi di trasferimento. 5

6 Modalità di riconoscimento della diminuzione del reddito Viene modificato il DPR 600/1973 tramite l inserimento dell art. 31-quater, che individua le seguenti modalità di riconoscimento delle variazioni in diminuzione del reddito a seguito di rettifiche definitive in aumento del reddito della consociata estera, in relazione a transazioni con la società italiana, effettuate da Stati esteri: in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi o dalla Convenzione 90/436/CE del ; a conclusione dei controlli effettuati nell ambito di attività di cooperazione internazionale i cui esiti siano condivisi dagli Stati partecipanti; a seguito di istanza da parte del contribuente, a fronte di una rettifica in aumento definitiva e conforme al principio di libera concorrenza effettuata da uno Stato con il quale è in vigore una Convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi che consenta un adeguato scambio di informazioni. Le modalità e i termini di presentazione della suddetta istanza saranno stabiliti con successivo provvedimento dell Agenzia delle Entrate. 5 Modifiche alla disciplina dell ACE a. Riduzione del coefficiente di remunerazione Il coefficiente di remunerazione, che le imprese applicano alla variazione in aumento del capitale proprio per determinare la quota ACE in diminuzione del reddito imponibile, viene ridotto come segue 1,6%, per il 2017; 1,5%, dal Rimane invariato il coefficiente del 4,75% per il b. Ricalcolo dell acconto IRES per il 2017 È previsto l obbligo di ricalcolare l acconto IRES dovuto per il La base di calcolo degli acconti con il metodo storico sarà pertanto l IRES 2016 che si sarebbe determinata calcolando il beneficio ACE con il coefficiente dell 1,6%. c. Modifiche rispetto al testo originario del D.L. 50/2017 In sede di conversione in legge sono state stralciate dal testo della Manovra correttiva 2017 le norme ACE che prevedevano la sola rilevanza degli incrementi netti del capitale proprio rispetto alla dotazione esistente alla chiusura del quinto esercizio precedente. Si ritorna, quindi, all impostazione originaria, e si prendono a riferimento ai fini del calcolo del beneficio ACE gli incrementi netti del patrimonio rispetto a quelli rilevati nel Bilancio Patent box: esclusione dei marchi Per le istanze presentate a partire dal 2017, i marchi d impresa vengono 6

7 eliminati dall elenco dei beni immateriali che possono fruire del Patent box, allineando così la disciplina italiana alle disposizioni OCSE. Per le opzioni esercitate nel 2015 e nel 2016, le disposizioni vigenti anteriormente alla suddetta modifica relativa ai marchi continuano invece ad applicarsi fino al Credito d imposta per investimenti pubblicitari A decorrere dal 2018, viene previsto un nuovo credito d imposta per le imprese e i lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie: sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali; il cui valore superi almeno dell 1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell anno precedente. Il credito d imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative. Il credito d imposta è riconosciuto nel limite massimo complessivo di spesa stabilito annualmente con apposito Decreto. Un successivo Decreto dovrà stabilire le disposizioni attuative della nuova agevolazione. In particolare, saranno definiti gli investimenti che danno accesso al credito d imposta e la relativa documentazione, nonché le procedure di concessione e di utilizzo del credito d imposta e le modalità di effettuazione dei controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa. 8 IRI Riserve di utili al termine dell opzione La Manovra correttiva 2017 prevede che in caso di fuoriuscita dal regime IRI (Imposta sul Reddito d Impresa), anche a seguito di cessazione dell attività, le somme prelevate dalle riserve formate con utili IRI, nei limiti in cui le stesse sono state assoggettate a tale imposta, concorrono a formare il reddito complessivo dell imprenditore, dei collaboratori e dei soci. Ai medesimi soggetti è, tuttavia, riconosciuto un credito d imposta in misura pari al 24%, al fine di evitare la doppia imposizione in capo al percettore degli utili già assoggettati all IRI. 9 Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) La Manovra correttiva 2017 istituisce gli indici sintetici di affidabilità fiscale (c.d. ISA ) per gli esercenti attività d impresa, arti o professioni. Gli ISA sono volti a sostituire progressivamente gli studi di settore e i parametri, i quali tuttavia continuano ad applicarsi nelle more dell approvazione degli ISA per tutte le attività economiche interessate. 7

8 10 Novità in materia di reclamo e mediazione La soglia entro la quale l impugnazione degli atti impositivi è soggetta alla procedura di reclamo/mediazione è elevata da Euro ,00 a Euro ,00. Il valore, al fine di calcolare la soglia di Euro ,00, va determinato con riferimento alla sola maggiore imposta richiesta, al netto delle sanzioni e degli interessi (salvo che per gli atti di irrogazione di sole sanzioni, per i quali si computa la sanzione). La novità si applica agli atti impugnabili notificati dal Definizione delle liti pendenti La Manovra correttiva 2017 prevede la possibilità di definire le liti pendenti rientranti nella giurisdizione tributaria in cui è parte l Agenzia delle Entrate, ove la notifica del ricorso alla controparte sia avvenuta entro il Possono essere definite le liti pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione. La definizione implica il pagamento di tutte le maggiori imposte accertate dall Agenzia. I benefici consistono in: stralcio delle sanzioni amministrative collegate al tributo e degli interessi di mora; per le liti che vertono su interessi di mora o su sanzioni non collegate al tributo, nella riduzione del 60% degli importi in contestazione. Le spese processuali si intendono automaticamente compensate. Procedura Entro il , il contribuente deve presentare domanda, esente da imposta di bollo, utilizzando il modello che verrà predisposto dall Agenzia delle Entrate. Versamenti I versamenti possono avvenire in unica soluzione entro il , oppure in tre rate, come segue: entro il : prima rata pari al 40% degli importi; entro il : seconda rata pari al 40%; entro il : terza rata pari al restante 20%. La rateazione non è ammessa se gli importi non superano, nel complesso, l importo di Euro 2.000,00. Quanto già pagato dal contribuente per effetto della riscossione frazionata o della rottamazione dei ruoli viene scomputato dal dovuto, ma non si dà luogo, in nessun caso, al rimborso di somme pagate. 8

9 * * * Restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si rendesse necessario in merito. Cordiali saluti. Studio Associato Caramanti Ticozzi & Partners Le Tax Newsletter sono riservate ai clienti dello Studio Caramanti Ticozzi & Partners. Esse illustrano alcuni provvedimenti fiscali di particolare interesse e segnalano le principali scadenze tributarie annuali. Le circolari informative sono a disposizione dei clienti dello Studio sul sito Internet Le Tax Newsletter e le altre circolari predisposte dallo Studio non contengono una trattazione completa degli argomenti segnalati e non costituiscono un parere professionale. Lo Studio Caramanti Ticozzi & Partners non assume alcuna responsabilità circa eventuali lacune o inesattezze delle proprie circolari informative. I clienti che necessitano di un parere professionale circa gli argomenti trattati sono pregati di contattare i professionisti dello Studio. 9

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