COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DELLA PROVINCIA DI PADOVA Codice Fiscale
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1 COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DELLA PROVINCIA DI PADOVA Codice Fiscale Prot. n. 149 circ. n. 69 Padova, 6 marzo 2002 Piazza De Gasperi, 45/A tel /299 fax info@costruttoripadova.it FISCO ALLE IMPRESE ASSOCIATE L O R O S E D I Oggetto: Studi di settore - Adeguamento gratuito per gli anni 2001 e 2002 L art.9 della Finanziaria 2002 (legge 448/2001) ha previsto, al comma 12, la possibilità per tutti i contribuenti per i quali si applicano gli studi di settore di indicare, in sede di dichiarazione dei redditi relativa ai periodi di imposta 2001 e 2002, ricavi e compensi non annotati nelle scritture contabili, al fine di adeguarli a quelli risultanti dall applicazione degli studi di settore, senza essere assoggettati al pagamento di sanzioni ed interessi. La stessa possibilità è prevista, dal successivo comma 13 della stessa disposizione normativa sopra citata, anche ai fini dell IVA. Come precisato dall Agenzia delle Entrate nella circolare 1 febbraio 2002, n.15/e (in Allegato), si tratta della stessa possibilità che era stata concessa dall art.71 della legge 342/2000 (cd collegato alla Finanziaria 2000) che limitava, però, la facoltà di adeguamento spontaneo e gratuito solo ai soggetti per i quali si applicavano gli studi approvati con il decreto ministeriale 30 marzo Si ricorda, tra l altro, che la Risoluzione del Ministero delle Finanze 24 aprile 2001, n. 52 aveva previsto l adeguamento senza sanzioni né interessi anche in relazione agli 86 studi di settore entrati in vigore con decorrenza anteriore al 2000 (per il settore edile, in particolare, si trattava di: SG50, SG 69A, SG69B, SG69C, SG69D, SG69E - si veda in proposito la circolare ANCE 30 aprile 2001, n. 148). La nuova disposizione normativa della Finanziaria 2002 ha, invece, previsto, per i periodi di imposta 2001 e 2002, l adeguamento spontaneo senza sanzioni né interessi per tutti quei soggetti ai quali vengono applicati indifferentemente i complessivi 129 studi già approvati e pubblicati, nonché quelli che saranno approvati nel corso del In particolare, si tratta, quindi, dei seguenti contribuenti (se con periodo di imposta pari a dodici mesi e se non abbiano conseguito nel periodo di imposta di riferimento ricavi o compensi superiori a ,99): imprese in contabilità semplificata; esercenti attività di impresa in regime di contabilità ordinaria per effetto di opzione nell ipotesi in cui, per almeno due periodi di imposta su tre consecutivi, l ammontare dei ricavi determinati sulla base degli studi di settore risulta superiore all ammontare dei ricavi dichiarati con riferimento agli stessi periodi di imposta;
2 contribuenti in regime di contabilità ordinaria anche per effetto di opzione, nell ipotesi in cui dal verbale di ispezione risulta motivata l inattendibilità della contabilità ordinaria (ai sensi del DPR 570/1996). ADEGUAMENTO AI FINI DELLE IMPOSTE SUL REDDITO Ai fini delle imposte sul reddito (IRPEF/IRPEG) e dell IRAP i contribuenti sopra specificati potranno, quindi, adeguare per gli anni 2001 e 2002 gratuitamente, ossia senza incorrere in sanzioni ed interessi, i propri ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili a quelli risultanti dalle rilevazioni di GERICO. L adeguamento deve avvenire in sede di dichiarazione dei redditi relativa ai periodi di imposta 2001 (UNICO 2002 da presentarsi tramite posta o banca entro il 31 luglio 2002 o in via telematica entro il 31 ottobre 2002) e 2002 (UNICO 2003 da presentarsi tramite posta o banca entro il 31 luglio 2003 o in via telematica entro il 31 ottobre 2003) e rileva, quindi, ai fini della determinazione della base imponibile per le imposte sui redditi (IRPEF/IRPEG) e per l IRAP. ADEGUAMENTO AI FINI DELL IVA Il comma 13 dello stesso art.9 della legge 448/2001, come precedentemente accennato, ha poi concesso la possibilità di adeguamento gratuito anche con riferimento all IVA. Ciò implica, di conseguenza, che sempre per i periodi di imposta 2001 e 2002 non saranno applicate sanzioni ed interessi ai contribuenti che, adeguandosi alle rilevazioni degli studi di settore, versino la maggiore IVA dovuta entro il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi. Al riguardo è, quindi, da sottolineare, come precisato dalla circolare ministeriale n. 15/E sopra citata, che per gli anni 2001 e 2002 l adeguamento gratuito non deve essere effettuato nell ambito della dichiarazione IVA, ma mediante versamento con il modello F24 della maggiore imposta dovuta a seguito dell adeguamento agli studi di settore, da eseguirsi entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi, ossia: per il periodo d imposta 2001: entro il 31 luglio 2002 per i soggetti che presentano la dichiarazione tramite banche o posta; entro il 31 ottobre 2002 per i soggetti che presentano la dichiarazione in via telematica. per il periodo d imposta 2002: entro il 31 luglio 2003 per i soggetti che presentano la dichiarazione tramite banche o posta; entro il 31 ottobre 2003 per i soggetti che presentano la dichiarazione in via telematica. I soggetti IRPEG che intendano adeguarsi ai fini IVA, invece, dovranno effettuare i versamenti entro il settimo o decimo mese successivo alla data di chiusura dell esercizio, rispettivamente se presentano la dichiarazione dei redditi tramite banca o posta oppure in via telematica. Il versamento, inoltre, della maggiore IVA dovuta (che potrà essere oggetto di compensazione ai sensi dell art.17 del D.Lgs. 241/1997) andrà effettuato indicando nel modello F24 il codice tributo Si evidenzia, comunque, secondo quanto puntualizzato dall Agenzia delle Entrate, che l art.9, commi della legge 448/2001, introduce una deroga temporanea alle disposizioni generali in materia di adeguamento alle rilevazioni degli studi di settore (di cui all art.2 del D.P.R. 195/1999), secondo le quali l inapplicabilità delle sanzioni e degli interessi è prevista limitatamente per l adeguamento spontaneo relativo al primo periodo di applicazione degli studi di settore o di revisione degli stessi. 2
3 Infine, si ricorda che sino a quando non si procederà alla revisione degli studi relativi al settore dell edilizia (che avverrà probabilmente nel corso del 2002) continua a permanere la sperimentalità degli stessi con riferimento ai soggetti che dichiarino ricavi e compensi superiori a ,80. Si porgono distinti saluti. IL DIRETTORE f.to dott. Franco Brignole All.: c.s. 3
4 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Ufficio del Direttore Centrale Roma,1 febbraio 2002 CIRCOLARE N. 15/E (Estratto) OGGETTO: Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria 2002). Primi chiarimenti. Disposizioni varie. (omissis) 10 Art. 9, commi 12 e 13: adeguamento spontaneo in dichiarazione ai maggiori ricavi derivanti dall applicazione degli studi di settore L art. 9, comma 12, della legge n. 448 del 2001 consente ai contribuenti di operare l adeguamento per i periodi d imposta 2001 e 2002 alle risultanze degli studi di settore. In particolare, la norma dispone che non si applicano sanzioni ed interessi nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi, relativa ai periodi d imposta 2001 e 2002, ricavi e compensi non annotati nelle scritture contabili per adeguarli a quelli derivanti dall applicazione degli studi di settore di cui all art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n La norma esplicherà di conseguenza i suoi effetti sulle dichiarazioni che verranno presentate nel 2002 e 2003 rispettivamente per i redditi 2001 e La disposizione in esame ha contenuto analogo rispetto all art. 71 della legge 21 novembre 2000, n. 342, c.d. collegato fiscale alla legge finanziaria 2000, con la differenza che la norma in commento non fa riferimento soltanto agli studi di settore approvati con il decreto ministeriale del 30 marzo L art. 9, comma 12, infatti, richiama l art. 62-bis del citato D.L. n. 331 del 1993 che, come è noto, è la fonte normativa degli studi di settore, essendo la disposizione con la quale era stata conferita delega al Ministero delle Finanze per l approvazione di tale strumento. Pertanto la generalità dei contribuenti interessati dagli studi di settore, vale a dire coloro i quali svolgono attività d impresa ovvero gli esercenti arti e professioni, di cui all art. 3, comma 181, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che, ai sensi del successivo comma 182, non abbiano conseguito nel periodo d imposta di riferimento ricavi o compensi per un importo superiore a ,99 di euro potrà procedere all adeguamento spontaneo in dichiarazione per i periodi d imposta 2001 e 2002 senza irrogazione di sanzioni ed interessi. Analoga agevolazione è prevista per l IVA. Il successivo comma 13 dell articolo 9 in rassegna stabilisce, infatti, che per i periodi d imposta 2001 e 2002 non saranno applicati sanzioni ed interessi ai contribuenti che, adeguandosi agli studi di settore, versano la relativa imposta entro il 4
5 termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Ne consegue che l adeguamento senza l applicazione delle sanzioni e degli interessi non può avvenire in dichiarazione ma deve essere effettuato esclusivamente fuori dichiarazione IVA, mediante il versamento della maggiore imposta dovuta a seguito dell adeguamento ai risultati degli studi di settore. I contribuenti dovranno pertanto effettuare il versamento della maggiore imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, ossia, generalmente, entro i seguenti termini: Adeguamento relativo al periodo d imposta 2001: 31 luglio 2002 per i soggetti che presentano la dichiarazione tramite banche o posta; 31 ottobre 2002 per i soggetti che presentano la dichiarazione in via telematica. Adeguamento relativo al periodo d imposta 2002: 31 luglio 2003 per i soggetti che presentano la dichiarazione tramite banche o posta; 31 ottobre 2003 per i soggetti che presentano la dichiarazione in via telematica. Si ricorda che i soggetti IRPEG, che intendano operare l adeguamento ai risultati degli studi di settore, dovranno effettuare i versamenti entro il settimo o decimo mese successivo alla data di chiusura dell esercizio, secondo che la dichiarazione venga presentata tramite banche o posta ovvero in via telematica. Quanto alle modalità concrete, con le quali provvedere all adeguamento, si precisa che dovrà essere utilizzato il nuovo modello di pagamento F24, approvato con Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 14 novembre 2001 ed in vigore dal 1 gennaio Nel versamento della maggiore imposta sarà possibile effettuare la compensazione ai sensi dell art. 17 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, da parte dei contribuenti indicati nell art. 25 del citato decreto, modificato dall art. 2 del decreto legislativo 19 novembre 1998, n Infine, trattandosi di versamenti effettuati fuori dalla dichiarazione annuale, per gli stessi non sarà possibile avvalersi della rateazione di cui all art.20 del D.Lgs. n. 241 del 1997, per la ragione che tale rateazione è ammessa, ai sensi del comma 1 dell art. 20 citato, soltanto per le somme dovute a titolo di saldo delle imposte e dei contributi, con esclusione, pertanto, di quanto dovuto ad altro titolo. Si precisa infine che le norme in commento derogano, per i menzionati periodi d imposta 2001 e 2002, alle disposizioni dell art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, secondo cui l adeguamento spontaneo in dichiarazione annuale senza applicazione di sanzioni ed interessi è ammesso soltanto per il primo periodo di applicazione degli studi di settore o di revisione degli stessi. 5
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