Caso fortuito e imprevedibilità dell animale. Chi è il responsabile?
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- Raimonda Bianchi
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1 Caso fortuito e imprevedibilità dell animale. Chi è il responsabile? La norma che disciplina la responsabilità del proprietario dell animale per i danni da questo provocati è l art c.c.. il quale prevede che il proprietario di un animale, o chi se ne serve, è responsabile dei danni provocati dall animale, salvo che provi il caso fortuito. La più recente giurisprudenza è giunta ad affermare che colui che ha la proprietà o l uso dell animale risponde per il solo nesso di causalità fra l azione dell animale e l evento, indipendentemente da una sua negligenza, imprudenza o imperizia o da una concreta colpa nella custodia dell animale. Come visto, la responsabilità di cui si discorre costituisce un ipotesi di responsabilità oggettiva «che risponde all intento legislativo di privilegiare il danneggiato sul danneggiante con il limite del caso fortuito». In altri termini, ai sensi dell art c.c., la responsabilità del proprietario o detentore dell animale è presunta, ed è fondata sul rapporto di fatto con l animale stesso. La presunzione di colpa del custode dell animale per il danno cagionato dallo stesso è superabile solo con la prova del caso fortuito. Cos è, esattamente, il caso fortuito? La Suprema Corte (14/09/2000, N ) ha stabilito che: La responsabilità di cui all art c.c., prevista a carico del proprietario o di chi si serve dell animale per il periodo in cui lo ha in uso, in relazione ai danni cagionati dallo stesso, trova un limite solo nel caso fortuito, ossia nell intervento di un fattore esterno nella causazione del danno, che presenti i caratteri della imprevedibilità, della inevitabilità e della assoluta eccezionalità: all attore compete solo di provare l esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell animale e l evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, deve provare l esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere detto nesso causale, non essendo sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza nella custodia dell animale. Il caso fortuito è, dunque, un fattore esterno alla causazione del danno, che presenta i caratteri della imprevedibilità, della inevitabilità e della assoluta eccezionalità. E importante sottolineare che tale fattore esterno, secondo giurisprudenza unanime, comprende anche il fatto colposo del danneggiato o di un terzo, che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno. L imprevedibilità, ai fini dell individuazione del caso fortuito, opera sotto
2 il profilo oggettivo, nel senso che è necessario accertare l eccezionalità del fattore esterno, e non già come elemento idoneo ad escludere la colpa del proprietario. Il proprietario dell animale, quindi, risponderebbe ai sensi dell art c.c. sulla base non già di un proprio comportamento o di una propria attività, ma della mera relazione (di proprietà o di uso) esistente fra lui e l animale, nonché del nesso di causalità sussistente fra il comportamento di quest ultimo e l evento dannoso, fattori questi di cui deve dare prova il danneggiato. Ebbene, delineata l essenza del caso fortuito, pare opportuno evidenziare che due attuali pronunzie della Suprema Corte hanno fortemente eroso il concetto di imprevedibilità e, conseguentemente, non riconosciuto il caso fortuito e condannato il proprietario dell animale. Nella recente decisione N del 15 aprile 2015 la Cassazione ha, infatti, statuito che il caso fortuito si realizza quando un fattore causale, sopravvenuto, concomitante o preesistente ed indipendente dalla condotta del soggetto renda eccezionalmente possibile il verificarsi di un evento, assolutamente non prevedibile e non evitabile. La questione oggetto di esame ha riguardato la fuga di un cane dal cancello che a causa di un guasto elettrico era rimasto aperto. Il cane in questione ha morso due persone e il proprietario è stato condannato per lesioni colpose dalla Corte d Appello di Palermo, dopo essere stato esentato da responsabilità dal Giudice di Pace di Termini Imerese. In primo grado è stato ribadito che il padrone può liberarsi della responsabilità per i danni cagionati dal proprio animale soltanto dimostrando il caso fortuito. Il mancato funzionamento di un cancello automatico è stato considerato caso fortuito che ha consentito al cane di scappare dal giardino e aggredire due uomini. Tale decisione è pienamente condivisibile. La Procura della Corte d Appello di Palermo, tuttavia, ha adito la Cassazione motivando che il ripetersi della circostanza del mal funzionamento del cancello elettrico escludeva i caratteri dell imprevedibilità del caso fortuito e che l aver lasciato il cane libero di circolare nel proprio giardino non era comunque da considerarsi un comportamento doverosamente adeguato per evitare danni. La Suprema Corte ha avallato tali argomentazioni ed ha sottolineato che l evento, preso a fondamento della causa di punibilità si era già verificato, e che quindi è concettualmente incompatibile con il proprium del caso fortuito, appunto caratterizzato dall imprevedibilità dell accadimento, ossia dalla assoluta episodicità e straordinarietà. L ordito argomentativo della Suprema Corte non coglie, a sommesso parere di chi scrive, quella che è la essenza, oltreché la ratio storica, del caso fortuito.
3 Se è vero, come lo è, che il caso fortuito è costituito da un fattore esterno imprevedibile, a nulla giova argomentare che il cancello in questione aveva già in passato subito malfunzionamenti. Il fattore esterno imprevedibile sussiste comunque. Ed ancora fortemente criticabile l osservazione che l aver lasciato libero il cane nel proprio giardino non è da considerarsi un comportamento adeguato. Ma allora ci si domanda se le norme che vietano di tenere alla catena, o comunque in costrizione all interno di spazi ristretti i cani, siano o meno lecite, o quantomeno antitetiche datosi che non è un comportamento adeguato lasciare libero il cane all interno del proprio giardino. La decisione oggetto di esame è ancora di più sorprendente alla luce della lettura di un altra recente pronunzia della Suprema Corte (n del 9 aprile 2015). I Supremi Giudici, nella citata decisione, hanno mirabilmente ribadito che il caso fortuito è costituito esclusivamente da un fattore esterno che abbia i caratteri dell imprevedibilità. E che tale imprevedibilità (ndr causata dal fattore esterno) nulla ha in comune con l imprevedibilità dei comportamenti dell animale, costituendo una caratteristica ontologica di ogni essere privo di raziocinio, non può costituire un caso fortuito che esonera dalla responsabilità il custode. Così ha deciso la Corte di Cassazione, con sentenza n del 9 aprile 2015 scorso, confermando la responsabilità del gestore di un maneggio dichiarata dalla Corte d Appello di Venezia per i danni subiti da un allieva a seguito della caduta da un cavallo imbizzarrito durante una lezione di equitazione. La citata pronunzia è particolarmente interessante anche per la chiara disamina dell applicazione al caso di specie tra l art e l art c.c. Innanzitutto, sostengono gli Ermellini, la valutazione dell equitazione come attività pericolosa non può essere compiuta in astratto ma accertata in base alle modalità con cui viene impartito l insegnamento, alle caratteristiche degli animali impiegati e alla qualità degli allievi. E sebbene possa adottarsi quale criterio orientativo quello di considerare pericolosa l attività che consiste nell impartire lezioni a principianti e fanciulli e non ad esperti, l accertamento di fatto spetta al giudice di merito ed è sottratto al sindacato di legittimità. Né sono idonei a cambiare l inquadramento dato alla materia dalla corte territoriale, gli altri due argomenti addotti dal ricorrente. Quanto all accidentalità, infatti, è irrilevante che l animale venga a contatto col danneggiato accidentalmente o per volontà del proprietario o di terzi, poiché per l art c.c. chi usa l animale per un proprio interesse (anche non patrimoniale) deve rispondere comunque dei danni da esso causati.
4 La questione è stata inquadrata nella presunzione di responsabilità ex art c.c. Di conseguenza i Supremi Giudici hanno ribadito che non può attribuirsi efficacia liberatoria alla semplice prova dell uso della normale diligenza nella custodia dell animale stesso o della mansuetudine di questo, essendo irrilevante che il danno sia stato causato da impulsi interni imprevedibili o inevitabili della bestia. L animale, infatti, sensu caret e l imprevedibilità dei suoi comportamenti non può per ciò costituire un caso fortuito, costituendo anzi una caratteristica ontologica di ogni essere privo di raziocinio. Una presunzione di responsabilità, dunque, che al pari di quella prevista dall art c.c. può essere vinta solo con una prova particolarmente rigorosa. Tornando all essenza del fattore esterno imprevedibile, si legge in altra pronunzia della Cassazione (Cass. N /2014) che ha trattato il caso di un cane che ha rotto la catena ed ha aggredito un passante, che la circostanza che il cane abbia rotto la catena aggredendo un passante non esonera il proprietario da responsabilità poiché il proprietario ha sempre l obbligo di verificare, per evitare danni a terzi, che la postazione del cane sia effettivamente sicura quindi deve controllare che la catena sia ben ancorata e in un buono stato di manutenzione. Parimenti discutibile pare la decisione della Suprema Corte (N depositata il 20 luglio 2011), con la quale la Corte ha stabilito che il proprietario dell animale che morde un minore è responsabile del fatto anche se il bambino viene morso in un giardino privato. La Circostanza che l aggressione oggetto di esame sia avvenuta all interno di un giardino di proprietà di un terzo non è stata considerata caso fortuito. In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto errata in diritto la sentenza di secondo grado che ha considerato come caso fortuito l ingresso del minore nel giardino di proprietà di un terzo, sulla base dell assunto che il cane si trovava in un luogo privato, recintato e chiuso da un cancello. La Corte ha spiegato che nonostante il giardino fosse chiuso si era rivelato inadeguato al punto da permettere di accedervi perfino a un bambino di tre anni. Per questo motivo la Corte ha ritenuto di escludere ogni carattere di eccezionalità all evento, confermando la responsabilità a carico del proprietario del cane. Ma già questo lavorìo erosivo del caso fortuito si trova in Cass. N. 9037/2010 e N /2009 Nel primo caso esaminato il proprietario dell animale è stato condannato al risarcimento dei danni, nonostante avesse fatto tutto il possibile per evitare il danno. Secondo la Suprema Corte non è sufficiente avere legato il cane alla catena ed aver apposto il cartello attenti al cane per scagionarsi dalla
5 responsabilità. Insomma solo un evento improvviso tale da superare ogni possibilità di resistenza o contrasto da parte dell uomo, potrebbe eventualmente scagionare i proprietari. Nel secondo caso, egualmente, la Suprema Corte ha statuito che legare il cane al guinzaglio non è sufficiente per esimersi da responsabilità, a prescindere dalla taglia del cane. La questione nota, appunto, per essere il cane in questione di piccola taglia che ha aggredito una anziana signora sulle scale della metropolitana a Milano, sia per le pronunzie di primo e secondo grado che hanno dato ragione al proprietario del cane. Al di là dei dubbi (opportuni) in punto di applicabilità dell art c.c. ai due casi sopra citati, pare proprio che negli ultimi 4-5 anni i Supremi Giudici stiano erodendo il concetto di caso fortuito con la conseguenza di condanne seriamente discutibili in danno dei proprietari di animali. Tale discutibilità, in punto di diritto, è corroborata anche da diverse pronunzie della Suprema Corte riguardo gli incidenti sulla strada provocati da cani abbandonati. Ebbene, secondo la Suprema Corte, la presenza di cani abbandonati in autostrada costituisce caso fortuito, ergo nessun risarcimento danni. La presenza di un cane in autostrada non può considerarsi un evento prevedibile. Con questa motivazione la terza sezione civile della Corte di Cassazione (sentenza n.7037/2012) ha ravvisato il caso fortuito, nel probabile abbandono dei cani da parte di un terzo, desunto dalla presenza, nelle adiacenze, di un area di servizio e dalla mancanza di una via di fuga per gli stessi, fatto imprevedibile e inevitabile nel suo accadimento repentino non potendosi pretendere un continuo controllo della sede autostradale onde impedirlo. Ed allora, se costituisce un fatto imprevedibile il probabile abbandono di cani da parte di un terzo, è altresì un fatto imprevedibile la rottura del cancello elettrico che causa la fuga del cane, l immissione di un terzo nel giardino di proprietà privata, la rottura della catena del cane, ecc. Si segnala, peraltro, che anche su quest ultimo caso specifico vi sono state decisioni contrastanti, basti menzionare la sentenza n. 2308/2007 con la quale è stato stabilito che in caso di incidente in autostrada provocato dalla presenza di un cane, o di un altro animale, la società autostrade è tenuta al risarcimento dei danni. In definitiva, in coerenza con il concetto puro di caso fortuito, lo stesso dovrebbe sempre essere riconosciuto, nell alveo dei casi di responsabilità oggettiva, quando il custode prova l esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale. Avv. Emanuela Foligno Foro di Milano
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