REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA
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- Concetta Landi
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1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, dr. Giuseppe DISABATO, ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al numero *** / ***** di Ruolo Generale, avente ad oggetto "risarcimento danni" TRA *** *** (C.F. ***), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ***, rappresentata e difesa dall Avv. *** *** per mandato in atti ATTRICE CONTRO C*** di M*** (C.F. ***), elettivamente domiciliato presso la sede municipale, rappresentato e difeso dall Avv. *** *** A*** L*** S.p.A. (C.F. ***), elettivamente domiciliato presso lo studio dell Avv. *** ***, rappresentato e difeso dall Avv. *** *** *** per mandato in atti CONVENUTI NONCHÉ L*** F*** S*** S.p.A. (P. Iva ***), elettivamente domiciliato presso lo studio dell Avv. *** ***, che la rappresenta e difende per mandato in atti CHIAMATA IN CAUSA 1
2 * * * * * * * * * * discussa oralmente e decisa, ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c., all'udienza del 10 novembre 2015, nel corso della quale le parti hanno concluso come da verbale in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. La domanda proposta dall'attrice nei confronti dell'ente comunale e dell'a*** L*** S.p.A. è infondata e va rigettata per i motivi di seguito esposti. L'attrice ha provato il fatto dedotto nell'atto di citazione (caduta a causa della presenza della sconnessione della sede stradale e conseguenti lesioni personali), prova che si evince dalle dichiarazioni rese dai testi escussi, che hanno riconosciuto in quella riprodotta nelle foto allegate al fascicolo di parte attrice la sconnessione in questione ed hanno riferito delle ferite riportate dall'attrice a seguito della caduta, riscontrate dalla documentazione medica in atti. Operata la ricostruzione dei fatti nei termini innanzi indicati, deve essere affrontata la questione relativa alla configurabilità giuridica di una responsabilità a carico dell'amministrazione convenuta e/o dell'ente A*** L*** S.p.A.. In passato la giurisprudenza, con indirizzo unanime, riteneva che per i danni subiti dall'utente in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione 2
3 di strade pubbliche, la presunzione di responsabilità di cui all'articolo 2051 c.c. non operava quando il bene demaniale fosse oggetto di un uso generale e diretto da parte dei terzi, trovando in tal caso applicazione la disciplina di cui all'articolo 2043 c.c., con la conseguenza che il danneggiato, per far valere la responsabilità dell'amministrazione, doveva provare l'esistenza di una situazione insidiosa caratterizzata dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità subiettiva del pericolo stesso (per tutte: Cassazione civile, sez. III, 13 febbraio 2002, n. 2067). Tale indirizzo, di recente, è stato sottoposto a critica e, secondo un recente orientamento giurisprudenziale, l'articolo 2051 c.c. viene ritenuto applicabile anche alle insidie su strade pubbliche, salvo che l'effettivo, continuo ed efficace controllo sulla strada da parte della pubblica amministrazione sia risultato oggettivamente impossibile, in ragione della notevole estensione di essa e del suo uso generale da parte di terzi, ipotesi, quest'ultima, che comporterebbe l'applicazione residuale dell'articolo 2043 c.c. (in tal senso Cass. civ., sez. III, 1 ottobre 2004, n ). Il nuovo indirizzo merita di essere condiviso, avendo superato la tesi sino a ieri prevalente secondo cui dalla demanialità del bene discendeva ipso iure l'inapplicabilità dell'articolo 2051 c.c. e, quindi, la necessaria applicazione dell'articolo 2043 c.c., tesi fortemente criticata dalla maggior parte della dottrina che la considerava come un riconoscimento, alla pubblica amministrazione, di una vera e propria situazione di privilegio, che non trovava alcuna seria ragion d'essere nell'ordinamento vigente. Dal nuovo corso giurisprudenziale, invece, deriva un alleggerimento dell'onus probandi in capo al danneggiato, applicandosi le regole proprie della fattispecie di responsabilità ogget- 3
4 tiva ex articolo 2051 c.c., meno gravose di quella relative alla fattispecie di generica responsabilità ex articolo 2043 c.c.: difatti l'utente, secondo il nuovo orientamento, quando abbia subito un danno a causa dell'omessa od insufficiente manutenzione di pubbliche vie, dovrà semplicemente dimostrare l'esistenza del rapporto soggetto cosa danno, con la conseguenza che la prova liberatoria sarà più gravosa per il danneggiante (la pubblica amministrazione) vertendosi in ipotesi di responsabilità presunta iuris tantum. Il custode a sua volta, per andare esenta da responsabilità, dovrà dimostrare che l'evento è derivato da caso fortuito inteso, secondo l'elaborazione giurisprudenziale, come fattore straordinario ed imprevedibile e tale da ricomprendere anche il fatto del terzo ed il comportamento dello stesso danneggiato, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno. Il conseguimento della prova del nesso causale e la conseguente operatività della norma di cui al citato articolo 2051 non esclude il concorso di colpa del danneggiato che è tenuto ad un comportamento corretto. Per quel che riguarda specificatamente i beni demaniali la Corte Costituzionale ha richiamato il principio autoresponsabilità a carico degli utenti, ritenendo a loro carico l'onere di prudenza ed attenzione nell'uso di tali beni, onere che non si esaurisce in quello dell'utilizzo normale e conforme a destinazione dei singoli beni, ma comporta anche il dovere di prestare particolare attenzione nell'uso degli stessi, in rapporto non solo alle caratteristiche intrinseche di ciascuno di essi, ma anche delle particolari condizioni di pericolo che possano assumere in determinate condizioni, di cui l'utente sia a conoscenza. Quando la situazione di pericolo è nota o facilmente riconoscibile, l'utente 4
5 deve quindi adottare la massima cautela, e la scelta di agire imprudentemente vale ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l'eventuale evento lesivo, in quanto il comportamento sopravvenuto dello stesso utente (danneggiato) si pone, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, c.p., come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, sì da privare dell'efficienza causale e rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'ente proprietario del bene perché, nella situazione di potenzialità dannosa della cosa, si inserisce la condotta dello stesso danneggiato assumendo una valenza tale da interrompere il nesso causale tra la cosa stessa ed il danno. È stato inoltre precisato che "Il criterio di imputazione della responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia ex art cod. civ. se da un lato, è volto a sollecitare chi ha il potere di intervenire sulla cosa all'adozione di precauzioni tali da evitare che siano arrecati danni a terzi, dall'altro, non esime l'osservanza di un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa" (Sentenza Cassazione civile 17/10/2013, n ) e quindi, aderendo a tale orientamento, l'inosservanza di tale dovere comporta una diminuzione del grado di responsabilità del custode stesso o, nei casi estremi, anche un'esclusione della stessa responsabilità. Ciò posto nella fattispecie se, da un lato, l'attrice ha dimostrato di aver subito le lesioni dedotte nell'atto di citazione ed il nesso causale tra le stesse e la caduta causata dalla presenza di una sconnessione sul manto stradale, dall'altro deve ritenersi che la dimensione di detta sconnessione era tale che comunque l'attrice poteva e doveva evitare di mettere un piede in fallo nella stessa: pertanto la condotta da ella tenuta, di estrema imprudenza, deve ritenersi unica ed esclusiva causa del danno subito dalla stessa e quindi, ai sensi 5
6 dell'articolo 41, comma 2, c.p., ha reso irrilevante il precedente comportamento dell'ente tenuto alla custodia del bene, avendo interrotto il nesso causale tra la cosa e il danno. Le conclusioni che precedono devono ritenersi assorbenti relativamente ad ogni altra questione sollevata dalle parti, per cui questo giudice ne ritiene superflua l'ulteriore trattazione. Ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti. P.Q.M. Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con atto di citazione notificato in data marzo 2009 da *** *** nei confronti del C*** di M*** e dell'a*** L*** S.p.A., con la chiamata in garanzia de L*** F*** S*** S.p.A., la rigetta e compensa le spese del giudizio tra le parti. Matera, 10 novembre Il Giudice Dr. Giuseppe Disabato 6
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