3HGiro di vite sul mercato online: via i totem e i pdc con il nuovo schema di convenzione per i concessionari online

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1 1H UE: IL GIOCO ONLINE CAMBIA PELLE, A RISCHIO TOTEM E PDC "Svolgere azione propulsiva di sviluppo e sostegno commerciale del gioco esclusivamente mediante modalità a distanza gestite autonomamente, senza l'utilizzo di apparecchiature per l'accesso da remoto al sito autorizzato, ubicate presso i locali commerciali": E' questo uno dei punti "incriminati" dello schema di convenzione inviato da Aams alla Commissione Europea che riscrive obblighi e "modus operandi" per i concessionari del gioco online. Lo schema, spedito a Bruxelles, integra il 0Hdecreto recante la decorrenza degli obblighi relativi alla raccolta del gioco a distanza con vincita in denaro, già in stand still presso la Commissione fino al 19 marzo Altro punto chiave della bozza riguarda i requisiti tecnici richiesti per l'esercizio del gioco a distanza, in particolare la "possibilità al giocatore di ricaricare il conto di gioco mediante l'utilizzo dei mezzi di pagamento conformi alle norme vigenti in materia ed a mezzo di carta di ricarica, esclusivamente mediante il canale prescelto (internet, telefono, tv interattiva ecc.), ossia tramite comunicazione a distanza a cura del giocatore con il sistema di conti di gioco o con il servizio di call center del concessionario.". I suddetti stralci fanno ipotizzare l'azzeramento di ogni forma di intermediazione, stabilendo un contatto diretto tra concessionario e giocatore. Ciò potrebbe far supporre (ma il condizionale è d'obbligo) l'intenzione dell'amministrazione di "spazzare" via dal mercato dei giochi i totem e i punti di commercializzazione. Roba da guastare il sonno alle migliaia di operatori che nei totem e nei pdc hanno investito e che, presumibilmente, qualora si profilasse in concreto questa eventualità, non staranno certo a guardare. 3HGiro di vite sul mercato online: via i totem e i pdc con il nuovo 2H schema di convenzione per i concessionari online Scritto da Alessio Crisantemi Martedì 12 Gennaio :57 Via ogni tipo di intermediazione dalle attività di gioco online. Il futuro del gioco a distanza, secondo il disegno dei Monopoli di Stato, non concede più spazio ai punti di commercializzazione e punta alla rimozione dei cosiddetti 'totem', ovvero i terminali per la raccolta di gioco a distanza. Questi i capisaldi del nuovo schema di concessione redatto da Aams e inoltrato, sotto forma di bozza, alla Commissione Europea all'interno del progetto di riforma del gioco a distanza. 4HGioco online: le risposte di Aams sul nuovo protocollo di comunicazione - (Leggi) Stop dunque a tutte le modalità di raccolta "ibride", come 5Hviene considerata quella operata attraverso i totem nei pubblici esercizi: la nuova convenzione, se ritenuta idonea dalla Commissione, dovrà essere siglata dai concessionari di gioco che intendono offrire l'attività in rete. Una mossa più volte annunciata dai Monopoli di Stato e sollecitata anche in 6Hsede

2 parlamentare, oltre che 'imposta', in qualche modo, dalle disposizioni dettale dall'ue. Il progetto di decreto in esame è stato infatti predisposto da Aa,s per dare attuazione alla disposizione contenuta nell art. 24, comma 26, della legge 7 luglio 2009, n.88, legge Comunitaria Il concessionario, secondo gli adempimenti previsti dal nuovo contratto con l'amministrazione (che potrebbe entrate in vigore già dalla prossima estate, una volta portato a termine il complesso iter burocratico che include tra l'altro il periodo di stand still dettato dalle norme Ue) potrà svolgere un'attività di sviluppo e sostegno commerciale del gioco "esclusivamente mediante modalità a distanza gestite autonomamente, senza l'utilizzo di apparecchiature per l'accesso da remoto al sito autorizzato, ubicate presso i locali commerciali". Stop dunque a ogni forma di trasmissione delle scommesse da personal computer con indirizzo prestabilito, vale a dire i terminali comunemente definiti "totem" telematici, utilizzati sin qui da scommettitori e appassionati di poker per collegarsi a siti di operatori che hanno incaricato il punto vendita di "promuovere" il proprio prodotto in cambio di una provvigione. Un vero e proprio giro di vite da parte dei Monopoli di Stato che -come riporta l'agenzia Agirpronews- potrà contare su strumenti di controllo innovativi che recepiscono le prescrizioni dettate dalla legge Comunitaria e inserite nella nuova convenzione, ai quali si dovranno attenere i concessionari (vecchi e nuovi): tra questi, la trasmissione al sistema centrale di Aams, in via telematica e continuativa, dei dati relativi a singole giocate, prelievi e versamenti effettuati sui singoli conti di gioco, saldi dei conti di gioco e movimenti sugli stessi relativi ad attività di gioco effettuate mediante canali che non prevedono la sub-registrazione telematica da parte del sistema centrale di Aams. Inoltre, gli operatori dovranno utilizzare conti correnti bancari "dedicati" per la custodia e la gestione delle somme depositate sul conto di gioco del giocatore, le cui coordinate bancarie saranno comunicate ai Monopoli di Stato, impiegando le relative somme esclusivamente a fronte di operazioni di addebito disposte espressamente dal giocatore. SCHEMA CONVENZIONE AAMS: IL TESTO INTEGRALE OBBLIGHI DI CARATTERE GENERALE L'aggiudicatario della concessione, qualora già non lo fosse, deve costituirsi in società di capitali prima della sottoscrizione della convenzione di concessione Il concessionario deve avere e conservare per l'intera durata della concessione la forma giuridica della società di capitali, con sede legale in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo ovvero in altre giurisdizioni ivi residenti con le quali AAMS ha stipulato appositi accordi bilaterali. Le infrastrutture tecnologiche, hardware e software, dedicate alle attività oggetto di concessione devono risiedere per l'intera durata della concessione in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, ovvero in altre giurisdizioni ivi residenti con cui sussistono appositi accordi bilaterali con AAMS. I soggetti che congiuntamente partecipano alla procedura di affidamento in concessione, nonché della società di capitali affidataria della concessione devono possedere e mantenere per tutta la durata della concessione i requisiti di affidabilità, di moralità ed assenza di procedure penali a proprio carico già descritte nella procedure di affidamento in concessione nonché il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38, comma 1, del d.lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) L'affidamento della concessione è subordinato all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. A tal fine il concessionario è tenuto a produrre con frequenza semestrale l'aggiornamento della documentazione presentata in sede di stipula dell' atto di convenzione. Il concessionario è tenuto anche a: - comunicare ad AAMS ogni variazione di requisiti che il concessionario era tenuto a soddisfare per poter accedere alla procedura di affido della concessione; - osservare ed adottare tutti gli adempimenti previsti dalla disciplina relativa ai singoli giochi pubblici oggetto della concessione; - osservare le disposizioni del vigente Testo Unico delle Leggi di

3 Pubblica Sicurezza, Regio Decreto 18 giugno 1933, n.773 e successive modificazioni tutte le norme di legge nonché tutte le disposizioni vigenti di ogni altra autorità in materia, presenti o future; - porre in essere attività di informazione ai consumatori, relativamente ai regolamenti dei giochi, nonché alle prescrizioni e disposizioni vigenti per la tutela del gioco lecito e per la promozione del gioco sicuro, anche in attuazione di specifiche campagne di comunicazione istituzionale di AAMS, previa informazione tempestiva dei prodotti di tali attività all'ufficio competente di AAMS stessa; - comunicare tempestivamente ad AAMS i dati relativi ai canali utilizzati e la tipologia di giochi offerti; - rispettare le disposizioni della normativa in materia di trattamento dei dati personali; - rispettare le disposizioni della normativa antiriciclaggio, adempiere agli obblighi relativi e porre in essere tutte le misure da essa prescritte; - svolgere azione propulsiva di sviluppo e sostegno commerciale del gioco esclusivamente mediante modalità a distanza gestite autonomamente, senza l'utilizzo di apparecchiature per l'accesso da remoto al sito autorizzato, ubicate presso i locali commerciali; - assicurare e garantire sul sito e, ove possibile, su tutti i canali di raccolta utilizzati: - l'esposizione dei regolamenti di gioco; - l'esposizione del logo di AAMS e del logo "gioco legale e responsabile"; - l'esposizione del codice identificativo della concessione; - l'esposizione/visualizzazione dei comunicati di AAMS; - il link al sito istituzionale di AAMS; - rispettare le disposizioni recate dal decreto legislativo 25 gennaio 1992 n. 74, di attuazione della direttiva 84/450/CEE come modificata dalla direttiva 97/55/CE, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa e dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 Codice del consumo; - di impedire il gioco ai minori. RESPONSABILITÀ UNICA DEL CONCESSIONARIO Il concessionario deve assumere in proprio ogni responsabilità organizzativa, tecnica ed economica e di ogni altra natura, inerente l'esecuzione e la gestione delle attività e delle funzioni oggetto della concessione. Il concessionario è tenuto a tenere indenne ed a manlevare AAMS da: - ogni eventuale responsabilità verso terzi, comunque connessa alle attività e funzioni affidate in concessione; - qualsiasi onere sostenuto, anche a titolo di spese legali, a seguito di provvedimenti giudiziali, aventi carattere anche non definitivo, relativi a giudizi o procedimenti di qualsiasi ordine e natura riferiti, direttamente o indirettamente, a violazioni degli obblighi di cui all'atto di convenzione, ai regolamenti di gioco o a disposizioni stabilite in materia di giochi pubblici e/o a seguito di accordi, anche a titolo transattivo, stipulati a conclusione di qualsiasi giudizio o vertenza, riferiti, direttamente o indirettamente, a violazioni degli obblighi di cui all'atto di convenzione. OBBLIGHI DI TRATTAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE Relativamente al personale da lui dipendente, il concessionario è tenuto a: - osservare tutte le norme vigenti, in corso di validità della concessione, con specifico riferimento alla normativa in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro; - applicare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto della concessione e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località. Nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, il concessionario è tenuto a: - osservare integralmente la disciplina normativa e negoziale vigente in materia di tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro; - ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dei contratti collettivi di lavoro, compresi quelli integrativi. Il concessionario deve impegnarsi espressamente a manlevare e tenere indenne AAMS da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche di cui alla normativa richiamata nel presente articolo. IMPEGNI DEL CONCESSIONARIO RELATIVAMENTE ALL'ESERCIZIO DEI GIOCHI PUBBLICI Il concessionario deve dare avvio alla concessione, con la raccolta di uno o più dei giochi pubblici oggetto della concessione stessa, entro nove mesi dalla data di stipula dell'atto di convenzione. Il concessionario è tenuto a garantire il regolare esercizio di ciascuno dei giochi pubblici dei quali ha avviato la raccolta attraverso la conduzione della rete del gioco a distanza, secondo i livelli di servizio previsti dal capitolato tecnico. La sospensione non autorizzata della raccolta di ciascun gioco comporta l'applicazione di specifiche penali, con l'eventuale aggravio di ulteriori sanzioni, laddove se ne ravvisino le condizioni, fino all'avvio del procedimento di decadenza dalla concessione, qualora tale sospensione dovesse prorogarsi per un tempo eccessivo. Il concessionario è tenuto a garantire la piena conformità della propria rete di gioco a distanza e dei

4 relativi dispositivi tecnologici agli adeguamenti tecnologici disposti ed introdotti da AAMS, nonché a realizzare le opportune implementazioni a fronte delle innovazioni disposte da AAMS relativamente ai giochi pubblici oggetto di concessione, nei tempi e con le modalità indicati da AAMS stessa REQUISITI TECNICI Il concessionario è tenuto al rispetto dei seguenti requisiti tecnici : - accesso dei giocatori all'area operativa del sito web del concessionario dedicata all'offerta dei giochi e di ogni altro sito web e canale a distanza eventualmente utilizzati per l'offerta di giochi pubblici, esclusivamente previa sub-registrazione telematica sul sistema centrale di AAMS; - esclusione dei consumatori residenti in Italia dall'offerta dei giochi con vincita in denaro attraverso siti web ovvero altri canali a distanza diversi da quelli gestiti dal concessionario, in aderenza a quanto previsto dalla convenzione, gestiti dallo stesso soggetto titolare della concessione, direttamente o attraverso società controllanti, controllate o collegate; - messa a disposizione del giocatore di strumenti ed accorgimenti per l'autolimitazione ovvero per l'autoesclusione dal gioco ed ogni altra misura di tutela del giocatore; - adozione di misure, strumenti ed accorgimenti che assicurano: - l'esclusione dall'accesso al gioco da parte dei minori con evidenza del relativo divieto negli ambienti virtuali del concessionario per l'accesso ai giochi, - la promozione di comportamenti responsabili di gioco e la vigilanza sulla loro adozione da parte dei giocatori; - realizzazione e successiva conduzione tecnico-funzionale del sistema di conti di gioco per la gestione dei conti di gioco dei giocatori unitamente ai contratti di gioco stipulati con essi; - possibilità al giocatore di ricaricare il conto di gioco mediante l'utilizzo dei mezzi di pagamento conformi alle norme vigenti in materia ed a mezzo di carta di ricarica, esclusivamente mediante il canale prescelto (internet, telefono, tv interattiva ecc.), ossia tramite comunicazione a distanza a cura del giocatore con il sistema di conti di gioco o con il servizio di call center del concessionario; - trasmissione al sistema centrale di AAMS, in via telematica e continuativa, delle seguenti informazioni residenti sul proprio sistema di elaborazione: dati sulle singole giocate; prelievi e versamenti effettuati sui singoli conti di gioco; saldi dei conti di gioco; movimenti sugli stessi relativi ad attività di gioco effettuate mediante canali che non prevedono la sub-registrazione telematica da parte del sistema centrale di AAMS; - messa a disposizione di AAMS, nei tempi e con le modalità indicate da AAMS stessa all'atto della sua richiesta, di tutti i documenti e informazioni per l'espletamento delle attività di vigilanza e controllo da parte di AAMS o dei soggetti da essa incaricati, consentendone l'accesso nelle proprie sedi o in quelle di fornitori terzi per quanto concerne le dotazioni tecnologiche utilizzate; - utilizzo di conti correnti bancari dedicati per la custodia e la gestione delle somme depositate sul conto di gioco del giocatore, le cui coordinante bancarie saranno comunicate ad AAMS, ed impiego delle relative somme esclusivamente a fronte di operazioni di addebito disposte espressamente dal giocatore. OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI GIOCATORI Ai fini del corretto svolgimento del gioco nonché della corretta gestione del conto di gioco il Concessionario è obbligato: - ad accettare la regolazione del contratto di conto di gioco secondo la legge dello Stato italiano ed a risolvere eventuali controversie mediante un foro competente italiano; - ad accertare le generalità del giocatore contraente e la sua maggiore età nonché ad acquisirne il codice fiscale; - a garantire l'unicità del contratto di conto di gioco con ciascun giocatore, il divieto di utilizzazione del conto di gioco di un giocatore per giocate presso altri concessionari, l'improduttività di frutti del conto di gioco per il giocatore e per il Concessionario, nonché la gratuità della relativa utilizzazione per il giocatore. Eventuali interessi maturati dalla gestione del conto, al netto delle spese di relativa gestione sono versati, a cura del concessionario, al bilancio dello Stato, secondo le indicazioni fornite da AAMS; - a conservare i contratti stipulati fino alla conclusione del quinto anno successivo alla scadenza della concessione; - ad adottare tutte le misure idonee a preservare e tutelare la riservatezza del titolare del contratto; - a rendere disponibili ad AAMS, con le modalità da essa definite, i dati personali del titolare del contratto; - a non disporre delle somme depositate sui conti di gioco, ad eccezione delle operazioni di addebito e di accredito derivanti dall'esercizio dei giochi in concessione; - a consentire al giocatore la riscossione delle vincite dei rimborsi relativi alle giocate, effettuate anche presso i concessionari che si avvalgono del suo sistema di conti di gioco; - a controllare i conti di gioco ed effettuare verifiche costanti circa il corretto utilizzo degli stessi in osservanza delle disposizioni di cui alle direttive 2005/60/CE e 2005/70/CE, segnalando immediatamente ad AAMS, con le modalità da essa definite, violazioni delle norme vigenti, nonché anomalie di utilizzo del conto di gioco corrispondenti ai profili indicati da AAMS stessa; - a comunicare e rendere visibili al giocatore, al momento della richiesta di effettuare le giocate, informazioni a tutela del giocatore ed in materia di gioco responsabile, nonché eventuali comunicazioni ed integrazioni predisposte da AAMS;

5 - a devolvere all'erario l'intero saldo del conto di gioco non movimentato da più di tre anni. Inoltre lo stesso: - è responsabile della corretta ed immediata esecuzione delle contabilizzazioni corrispondenti alle operazioni di gioco e adotta a tal fine opportune modalità che individuano univocamente l'origine degli importi disponibili sul conto di gioco; in particolare, è tenuto alla tempestiva contabilizzazione e messa a disposizione al giocatore delle vincite e delle relative somme, comunque non oltre un'ora dalla certificazione ufficiale del verificarsi dell'evento che determina la vincita, salvo specifica diversa disposizione prevista dal regolamento di un singolo gioco; - è responsabile della corretta e tempestiva esecuzione delle operazioni di accredito dei versamenti / ricariche, dei bonus e delle poste finali sul conto di gioco; - è responsabile della correttezza e puntualità delle operazioni di riscossione, nei confronti dei giocatori; in particolare, deve accreditare al giocatore, entro e non oltre sette giorni dalla richiesta e con valuta corrispondente al giorno della richiesta, le somme giacenti sul conto di gioco di cui il giocatore chieda al concessionario il prelievo. Il concessionario è tenuto ad effettuare le attività e le funzioni trasferite in forza dell'atto di convenzione, attenendosi alle prescrizioni indicate nello stesso e garantendo i livelli di servizio previsti dal capitolato tecnico, per mezzo di organizzazione propria o di terzi, nel rispetto dell'articolo 93 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. LIVELLI DI SERVIZIO I livelli di servizio che il concessionario deve assicurare, riguardano: - prestazioni del sistema; - conduzione tecnico-operativa del sistema; - assistenza ai giocatori. Le modalità di rilevazione dei dati necessari per la verifica dei livelli di servizio, unitamente alla relativa strumentazione di controllo devono essere descritte nella relazione tecnica che il concessionario deve consegnare ad AAMS. A garanzia del rispetto dei livelli di servizio, degli obblighi generali e degli impegni relativi alle attività e funzioni oggetto della concessione, AAMS, successivamente alla formale contestazione al concessionario, applicherà, per ciascuna inosservanza riscontrata, penali commisurate alla gravità ed alla durata della stessa. IMPEGNI DEL CONCESSIONARIO DI NATURA ECONOMICA/FINANZIARIA Il concessionario assume il rischio dell'impresa relativo alla realizzazione e gestione delle attività e delle funzioni oggetto dell'atto di convenzione e, conseguentemente, l'onere delle proprie eventuali perdite di esercizio. Il concessionario, in particolare, si assume integralmente la responsabilità derivante dalla gestione delle quote delle 7Hscommesse a quota fissa da ogni genere di contestazione con i consumatori, che possa comunque derivare dall'esercizio dei giochi pubblici, manlevando e tenendo indenne AAMS da ogni responsabilità comprese quelle amministrativo-contabili e civili. Il concessionario si fa carico di tutte le spese ed oneri inerenti o connessi alle attività oggetto di concessione, anche di natura fiscale, compresi: - il canone di concessione; - gli oneri di registrazione dell' atto di convenzione; - i compensi riconosciuti a qualsiasi soggetto terzo; - le spese relative alla gestione nonché all'adeguamento ed all'ampliamento delle dotazioni tecnologiche ed a quanto necessario per assicurare la corretta e puntuale esecuzione delle attività e funzioni oggetto della concessione; - le spese di gestione delle piattaforme tecnologiche per la raccolta dei giochi pubblici sui canali distributivi con partecipazione a distanza, nonché i costi di acquisizione, di installazione e di gestione delle relative dotazioni tecnologiche; - tutti gli oneri derivanti dall'applicazione delle regole di sicurezza e riservatezza descritte nel capitolato tecnico e nei relativi allegati. Il concessionario è tenuto a versare le somme dovute in applicazione dell'atto di convenzione e dei provvedimenti normativi che disciplinano i giochi pubblici, secondo le modalità ed i tempi ivi previsti. Il concessionario, in particolare, è tenuto a: - osservare le modalità di gestione dei versamenti a favore di AAMS e dello Stato, secondo le norme vigenti; - provvedere al corretto e tempestivo pagamento delle vincite, incluse le vincite riconosciute a seguito di reclami del giocatore, e dei rimborsi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. In particolare, il concessionario è tenuto a vigilare sul corretto e tempestivo adempimento del pagamento delle vincite e dei rimborsi, nei casi in cui si avvale del sistema di conti di gioco di soggetti concessionari terzi ed è patrimonialmente responsabile qualora tali obblighi non venissero rispettati; senza poter in alcun modo eccepire al giocatore giustificazioni relative a comportamenti non conformi a direttive limitative dell'accettazione del gioco - permettere al giocatore di prelevare tempestivamente gli importi spettanti, nei termini stabiliti dai provvedimenti del gioco a distanza, dai regolamenti dei giochi pubblici e dalla normativa relativa

6 all'antiriciclaggio. OBBLIGHI RELATIVI ALLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE Il concessionario è tenuto a manlevare ed a tenere indenne AAMS da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, le perdite ed i danni pretesi da qualsiasi interessato, anche nel caso in cui il concessionario usi marchi, progetti di gioco, dispositivi e soluzioni tecniche di cui altri abbiano già ottenuto la privativa. Il concessionario deve anche tenere indenne e manlevare AAMS da qualsiasi onere sostenuto a seguito di provvedimenti giudiziali e accordi stipulati a conclusione di qualsiasi giudizio o vertenza, riferiti alla violazione degli obblighi relativi alla proprietà intellettuale. GARANZIE E ALTRI ONERI Per la partecipazione alla procedura di affidamento in concessione, il soggetto partecipante è tenuto a costituire un deposito vincolato dell'importo di euro ,00, a favore di AAMS, in sostituzione del requisito di capacità economico-finanziaria nei casi in cui il partecipante non è un operatore di gioco attivo in Italia o in altro Stato dello Spazio Economico Europeo, o residente in altre giurisdizioni ivi residenti con cui AAMS ha stipulato specifici accordi bilaterali in materia di gioco. cc - 12/01/ :34

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