PROVINCE E EE.LL. ASSUNZIONI E MOBILITA SECONDO LA SEZIONE AUTONOMIE DELLA CORTE DEI CONTI
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1 BERGAMO PROVINCE E EE.LL. ASSUNZIONI E MOBILITA SECONDO LA SEZIONE AUTONOMIE DELLA CORTE DEI CONTI Il 16 giugno 2015 è stato depositato in segreteria l atteso parere della Sezione Autonomie sulle possibilità per gli enti locali di svolgere procedure concorsuali o attingere a graduatorie di altri enti ed indire bandi di mobilità nell attuale fase di riordino delle province. Rispondendo a cinque quesiti posti dalla sezione Lombarda con le deliberazioni n. 85 e 87 del 2015 e a due di quella piemontese posti con la deliberazione 26/2015 la Sezione Autonomie della Corte dei Conti ha formulato un parere (N.19/SEZAUT/2015/QMIG) che pare lasciare assai poco spazio ad interpretazioni estensive, tenuto conto che la sezione si è comunque limitata ad esprimere il proprio parere sulla corretta interpretazione ed applicazione di quanto dispone l art. 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, legge di stabilità per il Particolare rilievo assumono senz altro le prime due pronunce della Sezione Autonomie. 1) Con la prima pronuncia la Corte afferma che: Per gli anni 2015 e 2016 la facoltà di attingere alle graduatorie di concorsi pubblici approvati da altri enti locali, astrattamente riconosciuta dall art. 4, comma 3-ter del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è preclusa fino alla completa ricollocazione del personale soprannumerario senza alcuna limitazione geografica. Le uniche assunzioni (termine da non considerarsi nell accezione riferita alla costituzione di un nuovo rapporto di lavoro) possibili in applicazione del comma 424 dell unico articolo della finanziaria 2015 riguardano i vincitori di concorsi collocati in proprie graduatorie oppure il personale soprannumerario destinatario dei processi di mobilità delle province senza alcuna limitazione geografica. Le assunzioni effettuate in violazione delle disposizioni del comma 424 sono nulle. Qualche perplessità rimane, tuttavia, circa l ampiezza della limitazione geografica considerato che il comma 423 della legge 190/2014 dispone che nel contesto delle procedure e degli osservatori previsti dal comma 91 dell unico articolo della legge
2 56/2014 (legge Delrio): sono altresì definite le procedure di mobilità del personale interessato i cui criteri sono fissati con il decreto di cui al comma 2 dell articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165. E il caso di ricordare che la citata disposizione del D.lgs 165/200 fa riferimento alla mobilità obbligatoria di dipendenti all interno della stessa amministrazione o tra una amministrazione e l altra verso: sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti. Tale ambito geografico è contemplato anche per il decreto che deve approvare il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. 2) Con la seconda pronuncia la Corte sostiene che: Per il 2015 ed il 2016 agli enti locali è consentito indire bandi di procedure di mobilità riservate esclusivamente al personale soprannumerario degli enti di area vasta. A conclusione del processo di ricollocazione del personale soprannumerario destinatario dei processi di mobilità, è ammissibile indire le ordinarie procedure di mobilità volontaria ; Per la Sezione Autonomie non è, pertanto, possibile, svolgere procedure di mobilità volontaria ai sensi dell art. 30, comma 1, del D.Lgs 165/2001 con bandi che non siano riservati ai dipendenti soprannumerari degli enti di area vasta. Questo nonostante l istituto della mobilità esterna fra enti risulti finanziariamente neutro e non comporti tecnicamente la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro. Diversamente dalla sezione lombarda, la Sezione Autonomie, non ritiene possibile per gli enti locali indire bandi di mobilità volontaria per due ragioni, una logicosistematica, l altra di natura sostanziale. La prima riguarda il carattere temporaneo ( ) della deroga all ordinario regime assunzionale prevista dall art. 1, comma 424, della legge 190/2014. Secondo la sezione La stessa motivazione sorregge anche la derogabilità, limitata temporalmente, alle altre disposizioni che consentono di ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto dei dipendenti in servizio presso altre amministrazioni che ne facciano richiesta (c.d. mobilità volontaria). La seconda, ha carattere sostanziale e riguarda, da una lato, la spesa del personale che, come è noto, in caso applicazione della procedura di mobilità volontaria incontra il limite di cui all art. 1, comma 557, della legge 296/2007 e, dall altro, non incide sulle capacità assunzionali dell ente che restano integre, mentre la nuova assunzione nell aggregato finanziario complessivo del comparto rimane compensata dall impossibilità di coprire il posto rimasto vacante nell ente di provenienza. Così non accade, afferma la Corte, nel caso del comma 424 delle legge di stabilità 2015, per il quale le mobilità d ufficio dall ente di area vasta vengono computate sulla relativa capacità assunzionale anche se ampliata fino al limite del 100% della spesa
3 dovuta a cessazioni e, soprattutto, non risultano più vincolate al rispetto del limite di spesa del personale di cui all art. 1, comma 557, della legge 296/2007, ma al solo rispetto del patto di stabilità interno e della sostenibilità finanziaria e di bilancio dell ente. Visti i rilievi mossi dalla Sezione Autonomie, l unica possibilità percorribile nelle more della concreta applicazione della mobilità obbligatoria prevista dal comma 424 dell unico articolo della legge di stabilità del 2015, rimane la mobilità volontaria riservata esclusivamente al personale di ruolo delle province esplicitamente contemplata dalla circolare n. 1/2015 nella quali si afferma che: Fintanto che non sarà implementata la piattaforma di incontro di domanda e offerta di mobilità presso il Dipartimento della funzione pubblica, è consentito alle amministrazioni pubbliche indire bandi di procedure di mobilità volontaria riservate esclusivamente al personale di ruolo degli enti di area vasta. Procedura di mobilità che è destinata: a) ad incidere sui limiti assunzionali degli enti locali come rideterminati in funzione della ricollocazione del personale soprannumerario degli enti di area vasta; b) a derogare al limite di spesa di cui all art. 1, comma 557, della legge 296/2007; c) ad incidere sulla platea del personale soprannumerario delle province in quanto riduce la spesa della dotazione organica del personale a tempo indeterminato in servizio al momento dell entrata in vigore della legge Delrio. Unica procedura in grado, quindi, di corrispondere sia livello logico-sistematico, ma soprattutto sostanziale, alle soluzioni deliberate dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti. Si riportano in allegato le conclusioni a cui è pervenuta la Sezione Autonomie della Corte dei Conti, che pare aver tenuto in particolare considerazione il contenuto della circolare n.1/2015 del Dipartimento della Funzione Pubblica. Bergamo, 22 giugno 2015 Per la FP-CGIL di Bergamo F.to Gian Marco Brumana
4 ALLEGATO P.Q.M. La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, sulle questioni interpretative poste dalla Sezione regionale di controllo per il Piemonte con la deliberazione n. 26/2015/QMIG e dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia con le deliberazioni n. 85/2015/QMIG e n. 87/2015/QMIG, pronuncia i seguenti principi di diritto: 1) Per gli anni 2015 e 2016 la facoltà di attingere alle graduatorie di concorsi pubblici approvati da altri enti locali, astrattamente riconosciuta dall art. 4, comma 3-ter del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è preclusa fino alla completa ricollocazione del personale soprannumerario senza alcuna limitazione geografica ; 2) Per il 2015 ed il 2016 agli enti locali è consentito indire bandi di procedure di mobilità riservate esclusivamente al personale soprannumerario degli enti di area vasta. A conclusione del processo di ricollocazione del personale soprannumerario destinatario dei processi di mobilità, è ammissibile indire le ordinarie procedure di mobilità volontaria ; 3) Se l Ente che deve utilizzare le risorse finanziarie destinate ad assunzioni a tempo indeterminato, deve coprire un posto di organico per il quale è prevista una specifica e legalmente qualificata professionalità attestata, ove contemplato dalla legge, da titoli di studio precisamente individuati e che tale assunzione è necessaria per garantire l espletamento di un servizio essenziale, alle cui prestazioni la predetta professionalità è strettamente e direttamente funzionale, non potrà ricollocare in quella posizione unità soprannumerarie sprovviste di tale requisiti. Sussistendo tali condizioni e constatata l inesistenza di tali professionalità tra le unità soprannumerarie da ricollocare, l ente potrà procedere ad assumere nei modi ordinari. Tale ricerca va riferita non al solo personale della Provincia di appartenenza, ma a tutto il personale delle Province interessate alla ricollocazione, individuato ai sensi del comma 422 dell art. 1 della legge 190/ ) la capacità di assunzioni a tempo indeterminato dei vincitori di concorso pubblico collocato nelle graduatorie dell ente si esaurisce con l utilizzazione delle risorse corrispondenti ad una spesa pari al 60 per cento (80 per cento nel 2016) di quella relativa al personale di ruolo cessato nell anno precedente ; le ulteriori risorse corrispondenti al complemento a cento delle ricordate percentuali è destinabile unicamente alle assunzioni per ricollocazione. Non è ammessa una promiscua utilizzazione di queste ultime risorse destinandone parte alle predette assunzioni da graduatorie. 5) nell applicazione delle disposizioni che vincolano le risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per la parte relativa alla ricollocazione del personale soprannumerario delle province vanno considerate tutte le unità da ricollocare e non solo quelle della provincia nella cui circoscrizione territoriale ricade l ente che deve fare le assunzioni.
5 6) il parametro derogatorio, previsto dal comma 424, relativo alla non computabilità delle spese del personale ricollocato nel tetto di spesa ex comma 557 dell'art. 1 della legge n. 296/06, deve intendersi esteso anche all'analoga disposizione contenuta nel successivo comma 562 relativo agli enti non soggetti al rispetto del patto di stabilità interno ; 7) se il posto da coprire sia infungibile intendendosi tale, un posto per il quale è prevista una professionalità legalmente qualificata, eventualmente attestata, da titoli di studio precisamente individuati e che tale assunzione è necessaria per garantire l espletamento di un servizio essenziale, alle cui prestazioni la predetta professionalità è strettamente e direttamente funzionale, non potrà ricollocare in quella posizione unità soprannumerarie sprovviste di tale requisiti. E se questa dovesse essere l unica esigenza di organico da soddisfare nell arco del biennio considerato dalla norma, una volta constatata l inesistenza di tali professionalità tra le unità soprannumerarie da ricollocare, l ente potrà procedere ad assumere nei modi ordinari. Tale ricerca va riferita non al solo personale della Provincia di appartenenza, ma a tutto il personale delle Province interessate alla ricollocazione come individuati ai sensi del comma 422 dell art. 1 della legge 190/2014. Non vi è luogo a deliberare per il primo ed il secondo quesito rubricati al punto 4 della parte motiva e che si riassumono: il primo, teso a conoscere se sia possibile effettuare assunzioni a tempo determinato, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge; il secondo, se sia possibile conferire un incarico dirigenziale ai sensi dell art. 110, comma 1, del TUEL. Le Sezioni regionali di controllo per il Piemonte e per la Lombardia si atterranno ai principi enunciati nel presente atto di indirizzo interpretativo, al quale si conformeranno tutte le Sezioni regionali di controllo ai sensi dell art. 6, comma 4, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n Così deliberato in Roma, nell adunanza del 4 giugno 2015.
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