DURC ON LINE. Quadro normativo. D.M. 30/1/2015: Semplificazioni in materia di regolarità contributiva

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2 Quadro normativo D.L. n. 34/2014 (Jobs Act) - Art. 4: Semplificazioni in materia di regolarità contributiva D.M. 30/1/2015: Semplificazioni in materia di regolarità contributiva Circolare Min. Lav. n. 19 del 8/6/2015: D.M. 30/1/2015 Durc on line prime istruzioni operative Nota Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili (CNCE) del 22/6/2015; Circolare INPS n. 126 del 26/6/2015; Circolare INAIL n. 61 del 26/6/2015.

3 D.L. 34/2014 (Club previdenza 6/10/2014) L'art. 4 del cd Jobs act ha previsto la semplificazione delle regole sul DURC contenute in particolare nell'art. 1, c 1175, L. n. 296/2006 e nel relativo decreto attuativo 24 ottobre 2007, puntando su due assi: - smaterializzazione delle procedure - modifica dei requisiti di regolarità L'effettiva operatività è demandata ad un apposito decreto interministeriale che doveva essere emanato entro 60 gg. dall'entrata in vigore del D.L. n. 34/2014 (19 maggio 2014).

4 D.L. 34/2014 (Club previdenza 6/10/2014) Da impostazione attuale (richiesta di regolarità, istruttoria entro 30 gg., ottenimento del certificato di regolarità contributiva) Verifica telematica autoprodotta dal richiedente Unica interrogazione presso archivi INPS, INAIL e Casse edili tramite il CF del soggetto. Le banche dati di INPS, INAIL e Casse edili operano in piena integrazione fra loro e con riconoscimento reciproco delle informazioni. Il certificato è costituito dall esito dell interrogazione e ha durata di 120 gg.

5 Il D.M. doveva definire: requisiti di regolarità; D.L. 34/2014 (Club previdenza 6/10/2014) contenuti e le modalità della verifica; ipotesi di esclusione dalla validità dell interrogazione telematica istantanea rispetto alla sostituzione del DURC. Inoltre: verifica deve riguardare pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del 2 mese antecedente a quello della verifica se è scaduta la presentazione del DM. incasodigodimentodibeneficinormativiecontributiviexart.1l. 296/2006 il D.I. dovrà individuare le irregolarità pregresse da considerarsi ostative.

6 Ex art. 1 D.L. n. 34/2014 sono abilitati: Soggetti abilitati alla verifica a) soggetti ex art. 3, c 1, lett. b), Dpr 207/2010 (amministrazioni aggiudicatrici, stazioni appaltanti, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori ecc.) nell ambito dei contratti pubblici; b) organismi di attestazione SOA; c) amministrazioni pubbliche concedenti, anche ai sensi dell'art.90, c. 9, D.Lgs. 81/2008, in materia di verifica dell idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi; d) amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari ed i gestori di pubblici servizi che agiscono ex Dpr 445/2000; e) impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell'impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse; f) banche o intermediari finanziari, previa delega del titolare del credito, per le cessioni dei crediti certificati (art. 9 D.L. 185/20087 e art. 37, c 7-bis, D.L. 66/2014).

7 Soggetti abilitati alla verifica I soggetti riportati nelle lettere da a) a d) dal 1 luglio 2015: - accedono al servizio Durc On Line sia attraverso il portale INPS che INAIL; - con le stesse credenziali / abilitazioni già rilasciate per l applicativo (utenti SA/AP e SOA). Per questi utenti restano al momento immutate le modalità di richiesta e gestione delle abilitazioni, che continueranno ad essere registrate tramite le funzionalità dello Sportello Unico Previdenziale (S.U.P.).

8 Soggetti abilitati alla verifica I soggetti di cui alle lettere e) e f) interessati dalla verifica di regolarità impresa (in relazione alla propria posizione contributiva) o soggetto titolare del credito (in relazione alle cessioni dei crediti certificati) può effettuare in proprio la verifica o di delegare l adempimento a chi abbia interesse (tipicamente l'intermediario) o a banche o intermediari finanziari a cui il credito certificato sia stato ceduto

9 Delega La circ. M.L. n. 19/2015 precisa che occorre un apposito atto di delega che deve essere rilasciato dal Legale Rappresentante/Titolare; deve essere comunicato a cura del delegante agli Istituti; sarà conservato a cura del soggetto delegato. Il delegato effettua la verifica sotto la propria responsabilità. L'accesso al servizio per i delegati avverrà esclusivamente dal portale INPS, che ha realizzato un apposita funzionalità. La delega deve risultare effettuata prima che l impresa provveda alla registrazione nel portale.

10 Delega La medesima persona fisica può risultare titolare di una pluralità di deleghe. Il delegato, accedendo con il proprio PIN, potrà richiedere la verifica di regolarità per tutte le imprese deleganti. I CdL e gli intermediari ex art. 1 L. n. 12/1979 sono immediatamente abilitati alla verifica di regolarità per conto dei soggetti per cui svolgono gli adempimenti lavoristico - previdenziali. (Art. 6, c 2, DI).

11 Effettuazione verifica La verifica è in tempo reale con un unica interrogazione negli archivi INPS, INAIL e Casse Edili (per le imprese con CSC industria o artigianato edile) indicando esclusivamente il CF del soggetto. L individuazione della competenza delle Casse Edili nello Sportello Unico Previdenziale avveniva con l indicazione nella richiesta del CCNL imprese edili. Ora INPS individua le posizioni contributive della Gestione datori di lavoro con dipendenti che, in base al CSC assegnato, includono la verifica della regolarità anche nei confronti delle Casse Edili.

12 Effettuazione verifica L utente deve essere in possesso di utenza e password/pin, (utenti registrati). Aziende e intermediari possono utilizzare le utenze già rilasciate da INPS per i servizi on line. Stazioni Appaltanti e le Amministrazioni procedenti Gestori servizi pubblici SOA autorizzate dall'avcp alle funzioni di attestazione, ove non ne siano già in possesso, dovranno chiedere l abilitazione INPS utilizzando il modulo sul sito Per gli altri profili vedasi la sezione informazioni per l accesso dello Sportello Unico Previdenziale.

13 Effettuazione verifica Con funzione Consulta regolarità sui portali INPS o INAIL si può verificare l esistenza di un DURC positivo in corso di validità (120 giorni dalla 1^ richiesta) Con Visualizza il documento è possibile visualizzare e acquisire il PDF. Se non c'è DURC in corso di validità ma risulta effettuata una precedente richiesta in istruttoria, occorre attendere l esito dell'istruttoria. Se non vi è un documento in corso di validità, né un istruttoria in corso, con la funzione Richiesta regolarità, il portale interroga le banche dati INPS, INAIL e, se coinvolte, Casse Edili.

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15 Requisiti di regolarità La verifica automatizzata interesserà gli archivi delle seguenti Gestioni INPS: Si tratta dei pagamenti dovuti dall impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

16 Requisiti di regolarità La sede INPS competente a gestire la richiesta è definita in base all ordine delle Gestioni di cui alla tabella. Verrà controllata la presenza del CF nelle diverse Gestioni nell ordine indicato dalla tabella e identificata la sede competente. Le verifiche relative alle posizioni della Gestione Pubblica continueranno ad essere definite secondo le indicazioni già note direttamente dalle sedi INPS competenti a definire la richiesta.

17 Requisiti di regolarità La procedura utilizza i dati degli archivi mettendo a confronto gli importi: - denunciati con i versamenti mensili o periodici (F24) tenuto conto delle rispettive scadenze di legge delle Gestioni; - addebitati per accertamenti d ufficio effettuati a seguito di attività di verifica amministrativa (es. note di rettifica, addebiti per operazione Poseidone, Giasone etc.) che evidenziano la correttezza tra i versamenti effettuati con quelli dovuti; - addebitati per accertamenti d ufficio effettuati dall attività di vigilanza.

18 Requisiti di regolarità La regolarità spetta se non sono rilevate esposizioni per contributi e/o sanzioni civili. Le irregolarità rilevate devono essere gestite. La regolarità contributiva si considera sussistente (art. 3, c 2, D.M. ) in caso di: a) rateizzazioni concesse da INPS, INAIL o dalle Casse Edili ovvero da AdR; b) sospensione pagamenti in forza di disposizioni legislative (ad es. calamità); c) crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione; d) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso; e) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato sentenza (salvo art. 24, c 3, D. Lgs. n. 46/1999); f) crediti affidati per il recupero agli AdR per cui sia disposta la sospensione della cartella o dell avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario.

19 Rateazioni Per rateazioni AdR, il Decreto del Fare ha previsto la decadenza dalla dilazione al mancato pagamento di 8 rate anche non consecutive (art 52 c 1, lett. a) n. 2) D.L. n. 69/2013). Nell ambito di un piano di ammortamento di 72 (piano ordinario) o 120 rate (piano straordinario) INPS non può valutare il perdurare in capo al contribuente del titolo al pagamento rateale accordato dall AdR. Pertanto, le esposizioni debitorie per cui il contribuente abbia ottenuto il beneficio del pagamento con modalità rateale, non verranno rilevate in sede di verifica automatizzata, salvo che sui sistemi informatici dell Istituto non risulti l intervenuta trasmissione della decadenza registrata dal competente AdR.

20 Altre ipotesi di regolarità Un ulteriore condizione di regolarità è lo scostamento non grave che in precedenza era previsto per le verifiche effettuate ai soli fini della partecipazione a gare di appalto. (art. 3 DM) Gli Enti erano chiamati a effettuare la verifica avevano la titolarità della valutazione della gravità dell irregolarità. La regolarità sussiste, ove lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate, risulti pari o inferiore ad 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge.

21 Contenuti DURC in caso di esito positivo (art 7) Il DURC On Line, in formato «pdf», riporta i seguenti contenuti minimi: a) la denominazione o ragione sociale, la sede legale e il CF del soggetto; b) l'iscrizione all'inps, all'inail e, ove previsto, alle Casse Edili; c) la dichiarazione di regolarità; d) il numero identificativo, la data di effettuazione della verifica e quella di scadenza di validità del Documento (calcolata a 120 gg. dalla data della prima richiesta che ha originato l esito). L Ente a cui la richiesta tramite CF è inoltrata comunica al richiedente, tramite PEC, che il DURC è disponibile sul sistema.

22 Contenuti DURC in caso di esito positivo (art 7) La regolarità si riferisce alla risultanza, in tempo reale, alla data della richiesta. Se la verifica automatica negli archivi di uno degli Enti fornisce immediatamente un esito positivo, lo stesso resta cristallizzato anche se la verifica degli altri Enti evidenzia una situazione di irregolarità. Pertanto, i sistemi restano in attesa dell esito dell invito a regolarizzare e il DURC che emesso, non oltre 30 gg dalla richiesta, attesterà la regolarità solo qualora il soggetto abbia provveduto.

23 Particolarità: posizioni di recente costituzione e posizioni cessate La verifica è operata sui pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del 2 mese antecedente a quello della verifica. E preclusa per i soggetti titolari di una posizione contributiva di nuova costituzione. L interrogazione indica la data di decorrenza dell iscrizione senza alcuna attestazione di regolarità (Circ. Min. Lav. n. 19/2015 pag. 4). Se la posizione INPS è sospesa/cessata l esito di regolarità/irregolarità sarà riferito agli adempimenti contributivi effettuati fino alla data in cui il DdL/committente ha operato. Il sistema INPS consentirà l'indicazione sia della data di iscrizione, ove la stessa ricada nel periodo escluso dalla verifica, sia della data di sospensione/cessazione.

24 Ambito applicativo (art. 2 D.M ) L'esito positivo della verifica nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili sostituisce ad ogni effetto il DURC previsto: a) per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, compresi quelli ex art. 1, c 553, L. 266/2005; b) nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia; c) per il rilascio dell'attestazione SOA.

25 Ambito applicativo (art. 2 D.M ) Dal 1 luglio, i soggetti abilitati effettuano la verifica col servizio "Durc On Line". Si superano i vincoli che hanno limitato l efficacia e l utilizzo del DURC sia con riferimento al richiedente che al singolo procedimento o fase del contratto. Il DURC - non contiene né l indicazione del richiedente né l indicazione della motivazione della richiesta ma solo elementi afferenti il soggetto verificato. - non ha limiti soggettivi o oggettivi al suo utilizzo, salvo quello della sua validità temporale fissata in 120 gg. dalla data richiesta (c 2, art. 7 DM 30/1/2015).

26 Unicità (art. 2, 4 e 7 D.M ) Se la richiesta non produce in tempo reale il DURC, la procedura accoda tutte le successive interrogazioni pervenute durante la definizione dell interrogazione e comunque non oltre 30 gg. Le interrogazioni accodate sono ricondotte al protocollo della 1^ richiesta. Il sistema presso cui la richiesta di DURC è stata inoltrata informerà via PEC tutti i richiedenti che il documento è disponibile. Il Durc On Line è liberamente consultabile e potrà essere stampato o esportato oltre che dal soggetto che lo ha richiesto anche da chiunque vi abbia interesse.

27 Validità temporale (art. 2, 4 e 7 D.M ) DURC On Line ha validità di 120 gg. data effettuazione verifica (art. 4 D.L. 34/2014; art. 7, 2 c, DM, ). Se risulta DURC in corso di validità, la procedura rinvia a esso e non è possibile attivare sullo stesso CF una nuova interrogazione (art. 6, c 3, DM, ) Se la validità residua del DURC non è idonea per definire lo specifico procedimento in relazione a cui è stato richiesto, una nuova interrogazione può essere proposta solo successivamente alla data di scadenza. Ciò favorisce una più rapida definizione dei procedimenti in cui è previsto il possesso del DURC, e elimina la necessità della reiterazione delle richieste di verifica.

28 Esito di irregolarità della verifica e procedimento di regolarizzazione (art.4) Se il controllo non dà esito di regolarità, la procedura informa che sono in corso verifiche e che l esito sarà comunicato alla PEC registrata in fase di accesso alla procedura. L irregolarità riguarda tutte le interrogazioni effettuate nei 15 gg. previsti per la regolarizzazione e quelle intervenute prima della definizione dell esito della verifica che non può superare i 30 gg. dalla 1^ richiesta. L'Ente che ha rilevato l'irregolarità trasmette tramite PEC, all interessato o al soggetto da esso delegato l invito a regolarizzare.

29 Esito di irregolarità della verifica (art.4)

30 Esito di irregolarità della verifica e procedimento di regolarizzazione (art.4) Imprese e intermediari devono assicurare l'aggiornamento PEC presso CCIAA. Le cause che determinano l'irregolarità vanno regolarizzate entro 15 giorni gg. dalla notifica dell'invito PEC versando le somme indicate o sistemando le omissioni contestate. In ogni caso, la regolarizzazione deve concludersi entro 30 gg. dalla richiesta. La gestione dell invito a regolarizzare deve avvenire entro 72 ore (3 giorni) dalla richiesta. Entro tale termine va verificata la correttezza delle esposizioni (eventuali situazioni di mancati aggiornamenti degli archivi gestionali). Nel nuovo sistema non è prevista l applicazione del silenzio assenso.

31 Esito di irregolarità della verifica e procedimento di regolarizzazione (art.4) Se allo scadere dei 30 gg dalla 1^ richiesta non è possibile inserire l esito per cause di tipo tecnico, la richiesta (ed eventualmente quelle successive) è annullata. Mancata regolarizzazione Il Documento di irregolarità (Verifica regolarità contributiva) indica la data, il prot. richiesta e gli importi a debito e irregolarità su ciascuna gestione. Diversamente dal Durc On Line, è comunicato solo al soggetto che ha effettuato la prima richiesta o quelle successive.

32 Esito di irregolarità della verifica e procedimento di regolarizzazione (art.4) Intervento sostitutivo Se la richiesta di verifica di regolarità proviene da un soggetti di cui alle lettere a), c) e d) dell art. 1 del DM, ove ne ricorrano i presupposti, l esito di irregolarità dichiarato nel documento Verifica regolarità contributiva comporta sempre l obbligo dell attivazione dell intervento sostitutivo.

33 Evidenze di irregolarità casi particolari Se dalla verifica emergono: - omessa presentazione della denuncia da parte dell impresa; - denuncia presentata con importo pari a zero; - denuncia che non contenga gli elementi necessari richiesti; - denuncia che presenta incongruenze. Tali ipotesi vanno gestite attraverso il procedimento di regolarizzazione.

34 Pubblici appalti autodichiarazione requisiti art. 38, c. 1 lett. I) D. Lgs. 163/2006 Art. 38 Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, ne' possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare I relativi contratti i soggetti: i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti. Il DURC on line soddisfa tale requisito e assolve all obbligo della presentazione della dichiarazione sostitutiva ex DPR n. 445/2000 (art. 10 c. 3 D.M.). L Autorità Nazionale Anticorruzione ha chiarito che continua a permanere, anche con riguardo al nuovo sistema di verifica, la previsione della presentazione della dichiarazione sostitutiva da parte degli operatori economici e delle imprese concorrenti in sede di partecipazione alla gara.

35 Procedure concorsuali (art. 5) Concordato con continuità aziendale (art. 5, co. 1) Impresa regolare tra pubblicazione del ricorso nel R.I. e decreto di omologazione, se il piano ex art. 161 L.F. prevede integrale soddisfazione Istituti. Se il piano prevede la parziale soddisfazione dei crediti previdenziali ovvero la loro retrocessione al rango di chirografari, la verifica attesterà sempre l irregolarità. La regolarità è attestata col regolare versamento dei contribuiti aventi scadenza successiva alla pubblicazione del ricorso. Il mancato rispetto dei termini previsti dal piano per la soddisfazione dei crediti previdenziali successivamente all omologa del concordato, comporta la dichiarazione di irregolarità. Nel concordato c.d. in bianco, la mancanza del piano concordatario con la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento, da luogo a esito di irregolarità.

36 Procedure concorsuali (art. 5) Fallimento con esercizio provvisorio (art. 5, co. 2) In caso di fallimento con continuazione temporanea dell impresa (art. 104 L.F.), anche limitatamente a specifici rami aziendali, è prevista l attestazione di regolarità a condizione che gli obblighi contributivi scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all esercizio provvisorio, siano stati insinuati. Occorre regolare adempimento degli obblighi contributivi aventi scadenza legale successiva alla suddetta data di autorizzazione. La regolarità è possibile anche in presenza di sentenza di fallimento (art. 16 L.F.) purché i crediti contributivi scaduti anteriormente alla data di iscrizione della sentenza nel R.I., ai sensi dell art. 17, c 2, L.F., risultino essere stati insinuati alla data della richiesta di DURC.

37 Procedure concorsuali (art. 5) Amministrazione straordinaria (art. 5, co. 3) La procedura è diretta al recupero e al risanamento delle grandi imprese che versano in uno stato di insolvenza, pertanto, in una logica conservativa del patrimonio dell impresa, la regolarità può essere attestata a condizione che i crediti contributivi scaduti anteriormente alla data della dichiarazione di apertura della procedura stessa siano stati insinuati.

38 Procedure concorsuali (art. 5) Accordo sui debiti contributivi (art. 5, co. 4) L impresa in stato di crisi o insolvenza può proporre accordi per il pagamento, anche parziale, con Enti di previdenza e assistenza (art. 182 ter della L.F.) Le imprese che presentano tale proposta di accordo nell ambito del concordato preventivo (art 182- ter L.F.) o nel corso di trattative per l accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 160 e 182-bis L.F.), si considerano regolari per il periodo intercorrente tra pubblicazione dell accordo nel R.I. e decreto di omologazione dell accordo stesso. Il piano di ristrutturazione deve prevedere il pagamento parziale o anche dilazionato dei debiti contributivi nei confronti di INPS e INAIL e relativi accessori di legge, nel rispetto del DM 4 agosto Occorre regolare pagamento della contribuzione dovuta per i periodi successivi alla presentazione della proposta di accordo sui crediti contributivi.

39 Ipotesi di esclusione del Durc On Line (art. 9) In via transitoria e comunque non oltre il 1/1/2017, sono assoggettate alle previgenti modalità di rilascio del DURC alcune tipologie di richieste. La richiesta di regolarità continuerà ad avvenire attraverso l utilizzo del servizio Sportello Unico Previdenziale: 1) DURC rilasciato in presenza di una certificazione di crediti verso P.A.; 2) DURC per pagamenti di debiti della P.A. maturati al 31 dicembre 2012; 3) DURC richiesti nella procedura di emersione di lavoratori extracomunitari; 4) DURC richiesti per imprese affidatarie o esecutrici di lavori di ricostruzione dell Aquila.

40 Cause ostative alla regolarità e benefici contributivi (art. 8) Art. 8 D.M. individua violazioni di natura previdenziale e in materia di tutela delle condizioni di lavoro ostative alla regolarità necessaria per il godimento di benefici normativi e contributivi (art. 1, c 1175, L. 296/2006). L allegato A del D.M. contiene l elenco delle violazioni commesse da parte del DdL o del dirigente responsabile, accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi.

41 Cause ostative alla regolarità e benefici contributivi (art. 8)

42 Cause ostative alla regolarità e benefici contributivi (art. 8) Il godimento dei benefici ex art 1, c 1175, L. 296/2006 è definitivamente precluso per i periodi indicati nell'allegato A. Ai fini della regolarità contributiva, l interessato autocertifica alla DTL l inesistenza a suo carico di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alle violazioni di cui all all. A, ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato. Le cause ostative alla regolarità sono riferite esclusivamente a fatti commessi successivamente all entrata in vigore del DM 24 ottobre A decorrere dal 1 luglio 2015 le verifiche di regolarità ai fini della fruizione dei benefici per cui, ai sensi dell art. 1, c 1175, L. n. 296/2006, è richiesto il possesso del DURC, saranno effettuate utilizzando il nuovo servizio.

43 Norme di coordinamento (art. 10) L art. 10 del D.M. individua le disposizioni che, in applicazione dell art. 4, comma 3, del D.L. n. 34/2014, sono incompatibili con le disposizioni in esso contenute. Dal 1 luglio 2015 sono abrogate le seguenti disposizioni: - DM 24 ottobre 2007; - commi 2, 3 e 4 dell art. 2 L. n. 7/1979; - i commi 2, 3 e 4 dell art. 39 L. 800/1967; - il comma 4, dell art. 10 D. Lgs. C.P.S n. 708/1947. Venir meno del DM 24 ottobre 2007, quale regolamentazione del DURC; Superamento delle norme che hanno continuato a regolare, anche dopo la soppressione dell Enpals le verifiche di regolarità delle imprese del settore dello spettacolo e dello sport professionistico.

44 Imprese Spettacolo e dello Sport professionistico (Ex ENPALS) DURC On Line esteso anche alle imprese del settore spettacolo e sport professionistico e alle amministrazioni pubbliche che con loro operano. Per gli iscritti al Fondo ex ENPALS, le Stazioni appaltanti, le Amministrazioni procedenti e le Amministrazioni concedenti di cui alle lett a), c) e d) dell art.1, co.1 del DM devono richiedere il DURC: servizi ed attività svolte in regime di convenzione o concessione con l ente pubblico (concessioni di frequenze radiotelevisive, attività di scommesse sportive); contratti pubblici per servizi e forniture; sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere da parte delle amministrazioni pubbliche.

45 Imprese Spettacolo e dello Sport professionistico (Ex ENPALS) L art. 10 del DM abroga norme che, regolando la verifica della regolarità con modalità non allineate con il nuovo sistema di verifica in modalità telematica in tempo reale, sono risultate con esso incompatibili: L. n. 7/1979, co. 2, 3 e 4 art. 2 per l erogazione di sovvenzioni e/o contributi statali a sostegno delle attività teatrali di prosa; L. n. 800/1967, co. 2, 3 e 4 dell art. 39 per l erogazione di sovvenzioni e/o contributi statali a sostegno delle attività liriche, concertistiche, corali e di balletto; D. Lgs. Capo provvisorio dello Stato n. 708/1947 co. 4, art. 10 per l erogazione di sovvenzioni e/o contributi statali a favore di imprese o enti pubblici e privati che esercitino attività nel campo dello spettacolo.

46 Imprese Spettacolo e dello Sport professionistico (Ex ENPALS) Le verifiche di regolarità previste da tali norme saranno effettuate secondo le modalità del D.M. 30/01/2015 venendo meno il rilascio di attestazioni di regolarità contributiva secondo la prassi precedentemente in uso per le Gestioni ex Enpals. Con l abrogazione del co 4 dell art. 2 L. n. 7/1979 e del co 4 dell art. 39 L. n. 800/1967 viene meno il previgente istituto dell Accantonamento. Se il beneficiario di una sovvenzione statale nell ambito delle attività teatrali di prosa o di quelle liriche, concertistiche, corali e di balletto non era in possesso della regolarità contributiva, la PA accantonava sulla somma assegnata un importo pari a quello contestato o pendente che, in caso di mancata regolarizzazione da parte del beneficiario, era versata direttamente all Enpals.

47 Imprese Spettacolo e dello Sport professionistico (Ex ENPALS) Se la verifica automatizzata nei confronti dell impresa e/o ente dello spettacolo sovvenzionato evidenzia l irregolarità, la P.A. erogante dovrà attivare l intervento sostitutivo, trattenendo dalle somme dovute all impresa o ente sovvenzionato l importo corrispondente al debito indicato nel documento denominato Verifica regolarità contributiva che andrà versato a ciascuno degli Enti, INPS e/o INAIL, nei cui confronti risulti l inadempienza (Art. 31, co 8-bis del D.L. n. 69/2013) Le indicazioni valgono anche nel caso in cui le sovvenzioni e/o contributi ad imprese e enti dello spettacolo siano erogate da parte di enti pubblici territoriali diversi da quelli statali.

48 Imprese Spettacolo e dello Sport professionistico (Ex ENPALS) L abrogazione dell art. 10, co 1 lett d) riguarda solo il co 4 dell art. 10 del D. Lgs. C.P.S. n. 708/1947 e le disposizioni ivi contenute in materia di attestazioni di regolarità contributive rilasciate dall ex ENPALS. Rimangono in vigore le norme dell art. 10, sul certificato di agibilità che le imprese dello spettacolo devono richiedere per consentire di fare agire nei locali di proprietà o sui quali abbiano un diritto di godimento lavoratori dello spettacolo rientranti nelle categorie dal n. 1) al n. 14) dell art. 3 del citato decreto (cfr. art. 6, co 2 del D. Lgs. C.P.S. n. 708/1947). Tale certificato, infatti, pur presupponendo per il suo rilascio una verifica di regolarità contributiva dell impresa esplica i suoi effetti limitatamente a tali finalità.

49 Imprese Spettacolo e dello Sport professionistico (Ex ENPALS) Attesa l esclusività della modalità telematica di verifica della regolarità contributiva prevista dall art. 4 del L. 78/2014, la sussistenza del requisito di regolarità contributiva nei settori dello sport professionistico ed, in particolare del calcio e del basket, richiesta dai regolamenti della FIGC e dalla FIP per l iscrizione delle società sportive ai campionati professionistici, sarà dichiarata esclusivamente dal Durc On Line, che con effetto dal 1 luglio Ai sensi dell art. 1, lett e) del DM 30/01/2015, la richiesta di verifica della regolarità contributiva potrà essere effettuata, oltre che dalla società sportiva, anche dalle Federazioni interessate, in possesso di specifica delega rilasciata da parte della società medesima che dovrà essere, come specificato al paragrafo 1. lettera a), comunicata all Istituto dalla società delegante.

50 Norme di coordinamento (art. 10) I DURC richiesti prima dell entrata in vigore del D.M. 30/1/2015 e in corso di validità potranno essere utilizzati nelle ipotesi e per i periodi di validità previsti dalla previgente disciplina. Le richieste di DURC presentate anteriormente al 1 luglio 2015 e ancora in corso di istruttoria dovranno essere definite, sulla base delle nuove disposizioni, con l emissione del relativo certificato tramite Sportello Unico Previdenziale.

Il Durc on line Note esplicative Dal 1 luglio 2015, chiunque vi abbia interesse, compresa la medesima Impresa, verifica con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarità contributiva

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