DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE"

Transcript

1 DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE (da n. 298/2007 a n. 307/2007) CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza n. 298/2007 (G.U., 1ª s.s., n. 29 del 25 luglio 2007) Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale Processo civile Motivi di ricorso in Cassazione Efficacia ed applicazione degli accordi e contratti collettivi di lavoro - Violazione principio di eguaglianza e del giusto processo Eccesso di delega Manifesta infondatezza Manifesta inammissibilità per carenza di rilevanza. Il Tribunale di Genova, sezione lavoro, con ordinanza del 12 settembre 2006 ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell articolo 360, 1 comma, n. 3, come sostituito dall art. 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell articolo 1, comma 2, della L. 14 maggio 2005, n. 80), e dell articolo 420-bis del codice di procedura civile per contrasto, rispettivamente, con gli artt. 39 e 111 e con gli articoli 3, 76 e 111 Cost. La Corte, dopo aver affermato che..la questione di legittimità costituzionale dell art. 360, 1 comma, n. 3, del codice di rito è inammissibile, poiché essa si pone in una prospettiva del tutto eventuale o potenziale rispetto alla situazione processuale nel giudizio a quo.., esamina la questione relativa all art. 420-bis, ritenendola manifestamente infondata. Non sussiste infatti alcun contrasto con l art. 3 Cost., in quanto..il nuovo strumento processuale non opera in tutti i casi essendo tale strumento affidato in modo ragionevole al responsabile apprezzamento del giudice del lavoro.., né è presente alcuna violazione dell art. 76 Cost., mentre, per quanto concerne l asserito contrasto con l art. 111, secondo la Corte..l art. 420-bis in piena coerenza con il parametro.. assicura, in tempi ragionevoli, la soluzione di questioni ermeneutiche di interesse collettivo che reclamano decisioni immediate entro il primo grado di giudizio. CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza n. 299/2007 (G.U., 1ª s.s., n. 29 del 25 luglio 2007) Giudizio di legittimità costituzionale in via principale Regioni Strumenti antiusura e racket Dichiarazione di estinzione del processo. Con ricorso del 1 giugno 2006 il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall Avvocatura generale dello Stato, ha proposto questione di legittimità costituzionale, in riferimento all art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, dell art. 11, 1 comma, della legge della Regione Puglia, 3 aprile 2006, n. 7 (Iniziative di promozione e solidarietà per contrastare la criminalità comune e organizzata: strumenti antiusura e antiracket), in cui si prevede l istituzione di una Consulta regionale delle organizzazioni antiracket ed usura. La Corte, constatato che, con atto del 28 luglio 2006, il Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato di rinunciare alla presente impugnazione, tenuto conto che, con successiva legge regionale della Puglia «sono venute meno le motivazioni del ricorso», e che non vi è stata costituzione della parte resistente, dichiara l estinzione del processo.

2 CORTE COSTITUZIONALE; sentenza n. 300/2007 (G.U., 1ª s.s., n. 29 del 25 luglio 2007) Giudizio di legittimità costituzionale in via principale Regioni Tutela dei consumatori Discipline bio-naturali Competenza concorrente Violazione dei principi fondamentali della normativa statale Illegittimità costituzionale Pronuncia di illegittimità consequenziale. Con due distinti ricorsi il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale, rispettivamente, dell art. 2, 1 e 2 comma, nonché degli artt. 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge della Regione Liguria 14 marzo 2006, n. 6 (Norme regionali in materia di discipline bionaturali per il benessere a tutela dei consumatori), e dell art. 1, 3 e 4 comma, dell art. 2, dell art. 3, 1 comma, nonché degli artt. 4, 5, 6 e 7 della legge della Regione Veneto 6 ottobre 2006, n. 19 (Interventi per la formazione degli operatori di discipline bio-naturali), deducendo, in ambedue i casi, la violazione dell art. 117, 3 comma, Cost. La Corte, riuniti i giudizi, e rigettate le preliminari eccezioni di inammissibilità avanzate dalla Regione Liguria e dalla Regione Veneto, esamina nel merito la questione. I giudici, nel richiamare la propria precedente giurisprudenza in materia, ribadiscono come.la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l individuazione delle figure professionali.è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Non rientra dunque nella competenza della fonte regionale dare vita a nuove professioni, come avviene invece con la disciplina impugnata, e pertanto, sotto questo profilo, le censure sollevate dal Governo devono trovare accoglimento. La Corte rigetta dunque l interpretazione delle difese regionali, secondo cui la legge avrebbe come obiettivo la tutela dei consumatori e dunque rientrerebbe nella materia tutela dei consumatori, poiché..nel caso in questione, pur ammettendo che lo scopo dell intervento legislativo sia anche quello di apprestare.. una forma di tutela per il consumatore, esso è evidentemente attuato per il tramite della regolamentazione di una professione emergente.., così come non è possibile ricondurre tale normativa alla diversa materia formazione professionale. Per questi motivi, dunque, ritenendo violato l art. 117, 3 comma, Cost., la Corte dichiara l illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate, nonché, con una pronuncia di illegittimità consequenziale, stante la inscindibile connessione tra le disposizioni, delle intere leggi regionali impugnate. CORTE COSTITUZIONALE; sentenza n. 301/2007 (G.U., 1ª s.s., n. 29 del 25 luglio 2007) Conflitto di attribuzione tra enti Insindacabilità dei consiglieri regionali Delibera di insindacabilità del Consiglio Regionale Asserito effetto inibitorio nei confronti della autorità giudiziaria procedente Spettanza allo Stato del potere di non uniformarsi alla pronuncia. La Regione Piemonte ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione ad una serie di atti delle autorità giudiziarie procedenti del Tribunale di Monza adottati nell ambito del procedimento penale a carico del consigliere regionale Matteo Brigandì, per violazione dell art. 122, 4 comma, Cost. e della legge della Regione Piemonte 19 novembre 2001, n. 32 (Norme in materia di valutazione di insindacabilità dei Consiglieri regionali, ai sensi dell art. 122, 4 comma,cost.).

3 La Regione rileva che non spettava infatti allo Stato, e per esso al Tribunale, disattendere la delibera di insindacabilità del Consiglio regionale. La Corte, nel ritenere detto ricorso non fondato, argomenta in merito alla supposta identità tra la disciplina dell insindacabilità dei parlamentari e quella dei consiglieri regionali, affermando che..l identità formale degli enunciati di cui agli articoli 68, 1 comma, e 122, 4 comma, Cost. non riflette, tuttavia, una compiuta assimilazione tra le Assemblee parlamentari e i Consigli regionali.. e che, come ribadito in precedenti decisioni, a differenza delle assemblee parlamentari le attribuzioni dei Consigli regionali si inquadrano, invece, nell esplicazione di autonomie costituzionalmente garantite, ma non si esprimono a livello di sovranità... Si esclude quindi che la efficacia inibitoria delle delibere di insindacabilità delle assemblee parlamentari si estenda de plano a quelle regionali, pertanto la Corte ritiene che spettasse allo Stato, e per esso, alla autorità giudiziaria procedente, disattendere la delibera del Consiglio. CORTE COSTITUZIONALE; sentenza n. 302/2007 (G.U., 1ª s.s., n. 29 del 25 luglio 2007) Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato Immunità parlamentari Insindacabilità per le opinioni espresse ed i voti dati Dichiarazioni extra moenia Inammissibilità del conflitto Non spettanza alla Camera dei deputati Annullamento della delibera di insindacabilità. La Corte d appello di Venezia, quarta sezione penale, con ricorso depositato il 27 maggio 2005, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in relazione alla delibera della Camera dei deputati del 7 ottobre 2003, con la quale l Assemblea ha dichiarato che i fatti per cui è in corso procedimento penale nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi, pendente innanzi ad essa Corte d appello, riguardano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell art. 68, 1 comma, Cost. chiedendo che la predetta delibera venga annullata. La Corte preliminarmente esamina le due eccezioni di inammissibilità avanzate dalla difesa della Camera, la prima delle quali riguardante la rilevata identità tra le dichiarazioni impugnate ed altre oggetto di diversa delibera già impugnata dall autorità giudiziaria e oggetto di pronunce di inammissibilità da parte dei giudici costituzionali. Secondo la Corte l eccezione non è fondata sia in quanto essa dovrebbe comunque riguardare solo quelle dichiarazioni che si sovrappongono interamente, sia inoltre, come ribadito nella precedente giurisprudenza, poiché..l effetto inibitorio della deliberazione di insindacabilità, rappresentando una deroga eccezionale.. alla normale esplicazione della funzione giurisdizionale.può trovare rilievo nelle ipotesi di conflitto sollevato più volte dalla stessa autorità giudiziaria per gli stessi fatti.. dunque, in presenza di una fattispecie.. differente da quella in esame.. La seconda delle eccezioni avanzate trova invece accoglimento, poiché fa riferimento ad una carenza di motivazione del ricorso, nel quale non sono state riportate integralmente alcune delle dichiarazioni censurate, delle quali peraltro non viene dato alcun conto. Alla luce di ciò, ex art. 26 delle Norme integrative, il ricorso viene dunque dichiarato inammissibile in parte qua. Per ciò che concerne le restanti dichiarazioni, la Corte passa ad esaminare nel merito la vicenda, confermando la propria consolidata giurisprudenza in materia, secondo cui..il mero contesto politico, o comunque l inerenza a temi di rilievo generale, entro cui le dichiarazioni si possono collocare, non vale in sé a connotarle quali espressive della funzione parlamentare... Del resto le espressioni usate dal deputato erano connesse ad argomenti di interrogazioni parlamentari non presentate dallo stesso ma da altro parlamentare, pertanto, secondo i giudici costituzionali, benché le guarentigie di insindacabilità siano poste a tutela non del singolo ma delle istituzioni, da ciò..non si può trarre, tuttavia, la conseguenza che esista una tale fungibilità tra i parlamentari da produrre effetti giuridici sostanziali nel campo della loro responsabilità civile e penale per le

4 opinioni espresse al di fuori delle Camere. Per queste motivazioni, dunque, la Corte dichiara che non spettava alla Camera deliberare la insindacabilità delle restanti dichiarazioni rese dal deputato Sgarbi, e conseguentemente annulla la delibera adottata. CORTE COSTITUZIONALE; sentenza n. 303/2007 (G.U., 1ª s.s., n. 29 del 25 luglio 2007) Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale Regioni Infrastrutture per la telefonia mobile Violazione delle competenze statali Libera concorrenza Restituzione degli atti al giudice a quo per sopravvenuta modifica della normativa impugnata Non fondatezza. Il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia, con ordinanza del 12 dicembre 2005, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, 1 comma, lettera a), 4 e 5, 2, 3, 4, 5, 6 7 comma, nonché dell art. 8, 2 comma, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 dicembre 2004, n. 28 (Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile), in relazione agli artt. 41, 117, 2 comma, lettera e), e 3 comma, Cost. e all art. 4, numero 12, dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia. Lo stesso Tribunale ha poi sollevato, con argomenti di analogo tenore, nel corso di altro procedimento, questione di legittimità costituzionale dei soli artt. 3, 1 comma, lettera a), 4 e 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7 comma della medesima legge regionale per contrasto con gli artt. 41, 117, 2 comma, lettera e) e 3 comma Cost., nonché dell art. 4, numero 12) dello Statuto speciale. Dopo aver riunito i giudizi, per ragione di omogeneità di materia, la Corte esamina preliminarmente le eccezioni di inammissibilità avanzate dalla Regione, per difetto di rilevanza e di incidentalità, rigettandole entrambe, entrando successivamente nel merito delle censure sollevate. In primis, rilevando che l art. 5 della legge regionale è stato sostanzialmente modificato successivamente alla proposizione dell incidente di costituzionalità, ordina la restituzione degli atti al giudice a quo affinché valuti nuovamente i requisiti di non manifesta infondatezza e di rilevanza di tale questione. In merito alle censure inerenti gli artt. 3, 1 comma, lettera a) e 4 della legge regionale, la Corte, dopo aver argomentato in merito al riparto di competenze tra Stato e Regioni nell ambito della politica di protezione dall inquinamento elettromagnetico, osserva come..la normativa concernente l uso e la trasformazione del territorio appartiene pertanto al titolo di competenza legislativa concorrente governo del territorio, che, in relazione agli impianti di comunicazione, la Regione attiva unitamente alla potestà, anch essa concorrente, in materia di ordinamento della comunicazione.. Va aggiunto che la specialità dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia comporta l ingresso in campo di un titolo di legittimazione più ampio.. posto che gli interventi legislativi in materia di urbanistica.. non soggiacciono all osservanza dei princìpi fondamentali sanciti dalla legge statale, ma ai soli limiti statutari indicati dall alinea dello stesso art Un limite, secondo la Corte, va dunque rinvenuto nel divieto di impedire od ostacolare ingiustificatamente l insediamento degli impianti, ovvero nello assoggettamento della legislazione friulana alla normativa trasversale posta in essere dallo Stato a titolo di tutela della concorrenza, e sotto tale profilo..le norme denunciate non comportano alcuna diretta compromissione degli interessi ascrivibili alla competenza legislativa dello Stato, né ledono la libera iniziativa economica assicurata dall art. 41 della Costituzione, pertanto le questioni prospettate vanno dichiarate non fondate. Parimenti non fondate appaiono anche le ulteriori questioni, relative agli artt. 8, 2 comma, della medesima legge, relativo al divieto di localizzare gli impianti nelle zone interessate dai biotopi, poiché..le dimensioni territoriali particolarmente esigue del biotopo naturale e la necessità della specifica tutela consentono di escludere che il divieto di localizzarvi gli impianti possa costituire un ostacolo effettivo alla funzionalità della rete.

5 CORTE COSTITUZIONALE; sentenza n. 304/2007 (G.U., 1ª s.s., n. 29 del 25 luglio 2007) Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato Immunità parlamentari Insindacabilità per le opinioni espresse ed i voti dati Dichiarazioni extra moenia Questione di legittimità costituzionale Parlamentare che ricopra anche la carica di ministro Non spettanza al Senato Annullamento della delibera di insindacabilità Manifesta infondatezza. Il Giudice dell udienza preliminare del Tribunale di Roma ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 30 giugno 2004 adottata per il procedimento civile avente il medesimo oggetto e che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del 18 maggio 2005, ha ritenuto applicabile anche alla fattispecie con cui è stata dichiarata l insindacabilità delle dichiarazioni rese dal senatore Roberto Castelli in una trasmissione televisiva, ed in relazione alle quali pende procedimento penale per diffamazione a danno del deputato Oliviero Diliberto. Preliminarmente la Corte, nel rigettare le eccezioni di inammissibilità avanzata dalla difesa del Senato, conferma l ammissibilità del conflitto, e viene dunque ad esaminare nel merito la vicenda. Come da consolidata giurisprudenza, si afferma che..l insindacabilità copre le opinioni espresse extra moenia dai membri delle Camere solo quando le stesse costituiscano riproduzione sostanziale, ancorché non letterale, di atti tipici nei quali si estrinsecano le diverse funzioni parlamentari. Deve esistere, pertanto, un nesso funzionale tra queste ultime e le dichiarazioni esterne, mentre non è sufficiente una generica comunanza di argomento o di contesto politico. Nel caso in esame.. sono del tutto carenti sia il requisito della sostanziale corrispondenza di significato tra le opinioni espresse in Parlamento e le dichiarazioni rese nel corso della trasmissione televisiva.. sia il requisito della sostanziale contestualità. A nulla rileva, secondo in giudici costituzionali, l argomento della difesa secondo cui le dichiarazioni riprodurrebbero atti tipici della funzione parlamentare provenienti da esponenti dello stesso gruppo parlamentare del senatore, per le motivazioni già espresse nella precedente sentenza n. 302/2007. La Corte non accoglie peraltro nemmeno la questione di legittimità costituzionale dell art. 3, 1 comma, della legge 20 giugno 2003, n. 140, nella parte in cui non include, tra le fattispecie cui si applica l art. 68 Cost., condotte di natura politica, ascrivibili al parlamentare che sia anche ministro, prospettata dalla difesa. Secondo i giudici costituzionali, infatti,..il fatto che il parlamentare chiamato a ricoprire la carica di ministro si trovi in una condizione parlamentare particolare..non consente di ritenere comprese nella sfera di operatività della garanzia dell insindacabilità condotte poste in essere nell esercizio delle attribuzioni del ministro, stante la oggettiva diversità fra queste ultime.. e le funzioni parlamentari. Per queste motivazioni, dunque, la Corte dichiara che non spettava al Senato deliberare l insindacabilità delle dichiarazioni rese dal parlamentare, ed annulla di conseguenza la delibera. CORTE COSTITUZIONALE; sentenza n. 305/2007 (G.U., 1ª s.s., n. 29 del 25 luglio 2007) Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato Immunità parlamentari Insindacabilità per le opinioni espresse ed i voti dati Dichiarazioni extra moenia Inammissibilità del conflitto per carenza di motivazione del ricorso in merito al contenuto delle dichiarazioni. Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, ha sollevato conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato in relazione alla deliberazione adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 30 luglio 2003, con la quale è stato dichiarato che le opinioni espresse dal deputato Umberto Bossi, in ordine alle quali la Confederazione Generale Italiana del Lavoro (C.G.I.L.) e Sergio Cofferati hanno

6 promosso azione civile di risarcimento dei danni pendente innanzi allo stesso giudice, ritenendole lesive del loro onore e della loro reputazione, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell esercizio delle sue funzioni e sono, pertanto, insindacabili ex art. 68 Cost. Preliminarmente la Corte dichiara l ammissibilità dello intervento sia della C.G.I.L. che di Sergio Cofferati, in quanto, nel caso di specie..l oggetto del conflitto è tale da coinvolgere in modo immediato e diretto, situazioni soggettive di terzi il cui pregiudizio o la cui salvaguardia dipendono imprescindibilmente dall esito del conflitto. Il ricorso viene poi dichiarato inammissibile, in quanto, come argomentato dalla difesa della Camera, manca una precisa e puntuale esposizione di fatti presupposto del conflitto, in particolare la riproduzione delle dichiarazioni del deputato, tale mancanza comportando la impossibilità, per la Corte, di verificare l esistenza del nesso funzionale. CORTE COSTITUZIONALE; sentenza n. 306/2007 (G.U., 1ª s.s., n. 29 del 25 luglio 2007) Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale Processo civile Processo di opposizione a Decreto Ingiuntivo Provvisoria esecutività Non impugnabilità dell ordinanza Principio di eguaglianza Diritto di difesa Non fondatezza. Nel corso di un processo di opposizione a decreto ingiuntivo, il Giudice di pace di Belluno, con ordinanza del 20 luglio 2006, ha sollevato, per contrasto con gli articoli 3 e 24 Cost., questione di legittimità costituzionale dell art. 648 c.p.c., nella parte in cui prevede la non impugnabilità, e quindi la non revocabilità e non modificabilità, dell ordinanza che concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo nel corso dell opposizione di cui all art. 645 C.p.c. Il giudice rimettente solleva la questione di legittimità costituzionale individuando, quale termine di confronto, l art. 624, 2 comma. C.p.c., come risultante dalle recenti modifiche, in quanto, a suo avviso, la previsione di un reclamo avverso l ordinanza che decide sull istanza di sospensione del processo esecutivo porrebbe le parti di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo in una posizione irragionevolmente discriminatoria. La Corte, argomentando sulla natura e finalità della norma, ritiene invece, come già affermato, che..non possa ritenersi manifestamente irragionevole una disciplina che stabilizza, fino all esito del giudizio di opposizione, il provvedimento concessivo della provvisoria esecuzione ed esclude altresì che i presupposti lato sensu cautelari di esso comportino necessariamente l applicabilità delle regole del procedimento cautelare uniforme... La peculiare funzione dell ordinanza esclude, a giudizio della Consulta, la rilevanza del tertium comparationis invocato, e conduce pertanto la Corte a dichiarare la questione non fondata. CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza n. 307/2007 (G.U., 1ª s.s., n. 29 del 25 luglio 2007) Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale Accesso ai corsi universitari Manifesta infondatezza per carenza di motivazione Manifesta inammissibilità in quanto questioni sollevate in termini contraddittori. Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con ordinanza del 5 giugno 2006, nel corso di un procedimento proposto da C.S.A. contro l Università degli Studi di Catania, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4 e 5 della legge 2 agosto 1999, n. 264 (Norme in materia di accessi ai corsi universitari), per violazione degli artt. 2, 3, 4, 11, 34 e 35 Cost. Il Tribunale censura le norme impugnate ritenendo, sostanzialmente, che le stesse introducano una presunta disparità di trattamento, in violazione dell art. 3 Cost., ma, a detta della Corte, il rimettente, pur basando le proprie motivazioni sull asserita illegittimità dell intero sistema

7 dell accesso programmato ai corsi universitari, si è limitato a censurare solo alcune delle norme specifiche riguardanti tale accesso. Le questioni sono dunque prospettate in termini contraddittori, e la stessa motivazione in merito alla presunta violazione dell art. 11 Cost. risulta del tutto assente, pertanto la Corte dichiara le questioni sollevate manifestamente inammissibili.

DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE

DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE (da n. 88/2007 a n. 97/2007) CORTE COSTITUZIONALE; sentenza n. 88/2007 (G.U., 1ª s.s., 12/2007) Giudizio di legittimità costituzionale in via principale Regioni Turismo

Dettagli

ORDINANZA N. 208 ANNO 2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Paolo GROSSI Presidente -

ORDINANZA N. 208 ANNO 2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Paolo GROSSI Presidente - ORDINANZA N. 208 ANNO 2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Paolo GROSSI Presidente - Giuseppe FRIGO Giudice - Alessandro CRISCUOLO - Giorgio

Dettagli

SERVIZIO STUDI PROSPETTI STATISTICI RELATIVI ALL ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

SERVIZIO STUDI PROSPETTI STATISTICI RELATIVI ALL ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE DELLA CORTE COSTITUZIONALE SERVIZIO STUDI PROSPETTI STATISTICI RELATIVI ALL ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE DELLA CORTE COSTITUZIONALE dal 1 gennaio al 31 agosto 2010 QUADRI SINTETICI DEI GIUDIZI PERVENUTI DEFINITI E PENDENTI Giudizi di

Dettagli

Corte Costituzionale, ord 29 luglio 2008, n. 315 Pres. Bile Est. Gallo ord. rimess.: Commissione tributaria regionale della Liguria.

Corte Costituzionale, ord 29 luglio 2008, n. 315 Pres. Bile Est. Gallo ord. rimess.: Commissione tributaria regionale della Liguria. GIURISPRUDENZA Corte Costituzionale, ord 29 luglio 2008, n. 315 Pres. Bile Est. Gallo ord. rimess.: Commissione tributaria regionale della Liguria. Tasse automobilistiche Termine per il recupero tasse

Dettagli

Istituzioni di diritto pubblico

Istituzioni di diritto pubblico Istituzioni di diritto pubblico Lezione XVIII Corte costituzionale Corte Costituzionale: composizione Composizione 15 giudici Eletti/nominati 5 dal Parlamento in seduta comune 5 dal Presidente della Repubblica

Dettagli

DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE

DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE (da n. 228/2007 a n. 237/2007) CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza n. 228/2007 (G.U., 1ª s.s., n. 25 del 27 giugno 2007) Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Dettagli

CORTE COSTITUZIONALE - ORDINANZA 1 / 2 aprile 2009, n. 97

CORTE COSTITUZIONALE - ORDINANZA 1 / 2 aprile 2009, n. 97 CORTE COSTITUZIONALE - ORDINANZA 1 / 2 aprile 2009, n. 97 LA CORTE COSTITUZIONALE ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 200, 322-ter del codice penale

Dettagli

LA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE

LA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE LA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE I modelli di giustizia costituzionale La giustizia costituzionale nell ordinamento italiano La Corte costituzionale Il giudizio di legittimità costituzionale delle leggi I conflitti

Dettagli

PROSPETTI STATISTICI RELATIVI ALL ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE DELLA CORTE COSTITUZIONALE 1. dal 1 gennaio al 30 aprile 2014 I N D I C E

PROSPETTI STATISTICI RELATIVI ALL ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE DELLA CORTE COSTITUZIONALE 1. dal 1 gennaio al 30 aprile 2014 I N D I C E PROSPETTI STATISTICI RELATIVI ALL ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE DELLA CORTE COSTITUZIONALE 1 dal 1 gennaio al 30 aprile 2014 I N D I C E QUADRI SINTETICI DEI GIUDIZI PERVENUTI, DEFINITI E PENDENTI PRONUNCE

Dettagli

ORDINANZA N. 332 ANNO 2009

ORDINANZA N. 332 ANNO 2009 ORDINANZA N. 332 ANNO 2009 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Ugo DE SIERVO Giudice - Paolo MADDALENA " - Alfio FINOCCHIARO " - Alfonso QUARANTA

Dettagli

Corte Costituzionale. Organo costituzionale con il compito di vigilare sul rispetto della Costituzione da parte di tutti gli organi dello Stato

Corte Costituzionale. Organo costituzionale con il compito di vigilare sul rispetto della Costituzione da parte di tutti gli organi dello Stato Corte Costituzionale Organo costituzionale con il compito di vigilare sul rispetto della Costituzione da parte di tutti gli organi dello Stato Disciplina costituzionale La disciplina della Corte costituzionale

Dettagli

ALCUNI SCHEMI DI DISPOSITIVI DELLE PRONUNCE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

ALCUNI SCHEMI DI DISPOSITIVI DELLE PRONUNCE DELLA CORTE COSTITUZIONALE ALCUNI SCHEMI DI DISPOSITIVI DELLE PRONUNCE DEL Inammissibilità La questione sollevata sull'art. della legge deve essere dichiarata inammissibile. dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

Dettagli

DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE. (da n. 168/2007 a n. 177/2007)

DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE. (da n. 168/2007 a n. 177/2007) DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE (da n. 168/2007 a n. 177/2007) CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza n. 168/2007 (G.U., 1 s.s., n. 19 del 16 maggio 2007) Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Dettagli

ANDREA BONOMI L ASSORBIMENTO DEI VIZI NEL GIUDIZIO DI COSTITUZIONALITÀ IN VIA INCIDENTALE

ANDREA BONOMI L ASSORBIMENTO DEI VIZI NEL GIUDIZIO DI COSTITUZIONALITÀ IN VIA INCIDENTALE ANDREA BONOMI L ASSORBIMENTO DEI VIZI NEL GIUDIZIO DI COSTITUZIONALITÀ IN VIA INCIDENTALE JOVENE EDITORE 2013 INDICE Introduzione... p. 1 CAPITOLO PRIMO LE FORME DI ASSORBIMENTO DEI VIZI RISCONTRABILI

Dettagli

LA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE

LA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE Seminario LA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE Gabriella Saputelli (Issirfa-CNR) I modelli di giustizia costituzionale Il controllo di costituzionalità nello stato contemporaneo. Origini la sentenza Marbury vs.

Dettagli

DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE

DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE (da n. 238/2007 a n. 247/2007) CORTE COSTITUZIONALE; sentenza n. 238/2007 (G.U., 1 s.s., n. 26 del 4 luglio 2007) Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale

Dettagli

SENTENZA N. 13 ANNO 2018

SENTENZA N. 13 ANNO 2018 SENTENZA N. 13 ANNO 2018 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA,

Dettagli

ORDINANZA N. 108 ANNO 2007

ORDINANZA N. 108 ANNO 2007 ORDINANZA N. 108 ANNO 2007 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Franco BILE Presidente - Giovanni Maria FLICK Giudice - Francesco AMIRANTE " -

Dettagli

La Corte costituzionale (artt della Costituzione)

La Corte costituzionale (artt della Costituzione) La Corte costituzionale (artt. 134 135 136 137 della Costituzione) La Corte costituzionale è al di fuori dei tre poteri dello Stato (legislativo, esecutivo, giudiziario). Corte costituzionale = funzione

Dettagli

ORDINANZA N. 7 ANNO 2018

ORDINANZA N. 7 ANNO 2018 Ordinanza 7/2018 Giudizio Presidente GROSSI - Redattore LATTANZI Camera di Consiglio del GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE 22/11/2017 Decisione del 22/11/2017 Deposito del 18/01/2018

Dettagli

ORDINANZA N. 47 ANNO 2009 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai Signori: Giovanni Maria FLICK

ORDINANZA N. 47 ANNO 2009 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai Signori: Giovanni Maria FLICK ORDINANZA N. 47 ANNO 2009 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai Signori: Giovanni Maria FLICK Presidente Francesco AMIRANTE Giudice Ugo DE SIERVO " Paolo

Dettagli

Sentenza Corte cost. n

Sentenza Corte cost. n SENTENZA N. 78 ANNO 2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell art. 1, comma 10, della

Dettagli

SENTENZA N. 133 ANNO 2018

SENTENZA N. 133 ANNO 2018 SENTENZA N. 133 ANNO 2018 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario

Dettagli

udito nella udienza pubblica del 10 ottobre 2017 il Giudice relatore Giulio Prosperetti;

udito nella udienza pubblica del 10 ottobre 2017 il Giudice relatore Giulio Prosperetti; SENTENZA N. 234 ANNO 2017 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA,

Dettagli

DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE

DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE (da n. 208/2007 a n. 217/2007) CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza n. 208/2007 (G.U.,1ª s.s., n. 25 del 27 giugno 2007) ministero avverso le sentenze di proscioglimento

Dettagli

CORTE COSTITUZIONALE

CORTE COSTITUZIONALE CORTE COSTITUZIONALE Composizione...2 Trasmissione di sentenze su ricorsi per conflitto di attribuzioni...3 Ordinanze relative a conflitto di attribuzione...5 Trasmissione di sentenze (Doc. VII)...6 Ordinanze

Dettagli

SENTENZA N. 221/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE OMISSIS. ha pronunciato la seguente SENTENZA

SENTENZA N. 221/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE OMISSIS. ha pronunciato la seguente SENTENZA SENTENZA N. 221/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE OMISSIS ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell articolo 13, comma

Dettagli

L. 11 marzo 1953, n. 87. "Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale."

L. 11 marzo 1953, n. 87. Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale. L. 11 marzo 1953, n. 87 "Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale." (Pubblicata nella G.U. 14/3/1953, n. 62) Testo coordinato dall avv. Nicola Cioffi di Napoli. (Si declina

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Paolo GROSSI Presidente - Alessandro CRISCUOLO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Paolo GROSSI Presidente - Alessandro CRISCUOLO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Paolo GROSSI Presidente - Alessandro CRISCUOLO Giudice - Giorgio LATTANZI - Aldo CAROSI - Marta CARTABIA

Dettagli

GIUSTIZIA COSTITUZIONALE

GIUSTIZIA COSTITUZIONALE GIUSTIZIA COSTITUZIONALE GIUSTIZIA COSTITUZIONALE Forma di garanzia giurisdizionale della rigidità della Costituzione, cioè della sua supremazia nei confronti degli atti dei soggetti pubblici È giurisdizionale

Dettagli

LA SOSPENSIONE CAUTELARE NEI GIUDIZI D IMPUGNAZIONE

LA SOSPENSIONE CAUTELARE NEI GIUDIZI D IMPUGNAZIONE MASTER IN DIFESA TRIBUTARIA E ASSISTENZA AL CONTRIBUENTE LA SOSPENSIONE CAUTELARE NEI GIUDIZI D IMPUGNAZIONE (Corte Cost. n. 110/2010 e n. 109/2012; Cass. n. 2845/2012) ANTONIO SIMONE (già Presidente della

Dettagli

ORDINANZA N. 74 ANNO 2005 REPUBBLICA ITALIANA

ORDINANZA N. 74 ANNO 2005 REPUBBLICA ITALIANA Corte Costituzionale italiana ordinanza 11 febbraio 2005, n. 74. Processo equo. Termine ragionevole Inammissibilità della questione di legittimità dell art. 4 della Legge n. 89 del 2001, sollevata con

Dettagli

Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.

Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA. N. 02623/2012 REG.PROV.COLL. N. 00111/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato

Dettagli

ORDINANZA N. 379 ANNO 2008 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai Signori: Giovanni Maria FLICK

ORDINANZA N. 379 ANNO 2008 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai Signori: Giovanni Maria FLICK ORDINANZA N. 379 ANNO 2008 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai Signori: Giovanni Maria FLICK Presidente Francesco AMIRANTE Giudice Ugo DE SIERVO " Paolo

Dettagli

Pagare la multa subito, e quindi in misura ridotta, preclude la possibilità, per l automobilista indisciplinato, di proporre ricorso.

Pagare la multa subito, e quindi in misura ridotta, preclude la possibilità, per l automobilista indisciplinato, di proporre ricorso. Pagare la multa in misura ridotta preclude la possibilità di proporre ricorso Corte Costituzionale, ordinanza 20.02.2007 n. 46 Pagare la multa subito, e quindi in misura ridotta, preclude la possibilità,

Dettagli

Materia: organizzazione amministrativa della Regione, coordinamento della finanza pubblica, ordinamento civile.

Materia: organizzazione amministrativa della Regione, coordinamento della finanza pubblica, ordinamento civile. Sentenza N. 229 del 23 luglio 2013 Materia: organizzazione amministrativa della Regione, coordinamento della finanza pubblica, ordinamento civile. Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE Efficacia esecutiva della sentenza tributaria: può essere sospesa L efficacia esecutiva della sentenza tributaria del giudice di secondo grado può essere sospesa quando viene presentato ricorso in Cassazione.

Dettagli

ORDINANZA N. 190 ANNO 2013

ORDINANZA N. 190 ANNO 2013 Ordinanza 190/2013 Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE Presidente GALLO - Redattore MATTARELLA Camera di Consiglio del 24/04/2013 Decisione del 03/07/2013 Deposito del 12/07/2013

Dettagli

- Alessandro CRISCUOLO Presidente. - Paolo GROSSI Giudice. - Giorgio LATTANZI. - Marta CARTABIA

- Alessandro CRISCUOLO Presidente. - Paolo GROSSI Giudice. - Giorgio LATTANZI. - Marta CARTABIA ORDINANZA N. 70 ANNO 2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Alessandro CRISCUOLO Presidente - Paolo GROSSI Giudice - Giorgio LATTANZI - Aldo

Dettagli

CORTE COSTITUZIONALE. a.a Prof. Erik Longo

CORTE COSTITUZIONALE. a.a Prof. Erik Longo CORTE COSTITUZIONALE a.a. 2018-2019 Prof. Erik Longo Indice Origine della giustizia costituzionale Modelli di giustizia costituzionale La Corte costituzionale italiana Composizione Funzionamento Tipologia

Dettagli

Omicidio stradale e guida in stato di ebbrezza: unico reato

Omicidio stradale e guida in stato di ebbrezza: unico reato Omicidio stradale e guida in stato di ebbrezza: unico reato La guida in stato di ebbrezza o sotto l effetto di sostanze stupefacenti sono aggravanti dell omicidio stradale nel rispetto del ne bis in idem

Dettagli

DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE. (da n. 98/2007 a n. 107/2007)

DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE. (da n. 98/2007 a n. 107/2007) DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE (da n. 98/2007 a n. 107/2007) CORTE COSTITUZIONALE; sentenza n. 98/2007 (G.U.,1ª s.s., n. 13 del 28 marzo 2007) Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Dettagli

CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA N. 4 DEL Repubblica italiana. In nome del popolo italiano. La corte costituzionale - OMISSIS

CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA N. 4 DEL Repubblica italiana. In nome del popolo italiano. La corte costituzionale - OMISSIS CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA N. 4 DEL 2014 Repubblica italiana In nome del popolo italiano La corte costituzionale - OMISSIS Ha pronunciato la seguente Sentenza Nel giudizio di legittimità costituzionale

Dettagli

Topografia istituzionale: Palazzo della Consulta, Pz del Quirinale LA CORTE COSTITUZIONALE. organo di garanzia e di chiusura del sistema

Topografia istituzionale: Palazzo della Consulta, Pz del Quirinale LA CORTE COSTITUZIONALE. organo di garanzia e di chiusura del sistema LA CORTE COSTITUZIONALE Topografia istituzionale: Palazzo della Consulta, Pz del Quirinale organo di garanzia e di chiusura del sistema CARATTERISTICHE GIUDICE DELLE LEGGI ORGANO DI GARANZIA ULTIMA FORTEZZA

Dettagli

Management dell'informazione e della comunicazione aziendale DIRITTO PUBBLICO - 11 LA CORTE COSTITUZIONALE

Management dell'informazione e della comunicazione aziendale DIRITTO PUBBLICO - 11 LA CORTE COSTITUZIONALE Management dell'informazione e della comunicazione aziendale DIRITTO PUBBLICO - 11 LA CORTE COSTITUZIONALE M. LI VOLTI 2014 INDICE DEGLI ARGOMENTI 1) Le funzioni 2) La struttura 3) In composizione allargata

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE. composta dai signori:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE. composta dai signori: CACCIA - Ambiti territoriali - Organi preposti alla gestione dell attività venatoria - Principio di rappresentatività - Art. 14, c. 10 L. n. 157/1992 - Standard di tutela uniforme - Art. 19 L.r. Molise

Dettagli

INDICE PARTE I STATO IN GIUDIZIO ED AVVOCATURA DELLO STATO CAPITOLO I IL PATROCINIO DELL AVVOCATURA DELLO STATO

INDICE PARTE I STATO IN GIUDIZIO ED AVVOCATURA DELLO STATO CAPITOLO I IL PATROCINIO DELL AVVOCATURA DELLO STATO INDICE PARTE I STATO IN GIUDIZIO ED AVVOCATURA DELLO STATO CAPITOLO I IL PATROCINIO DELL AVVOCATURA DELLO STATO Note introduttive 1. Piano dell opera... 3 2. Lo Stato in giudizio - Possibili sistemi di

Dettagli

fermo amministrativo e quelli del fermo fiscale, quest ultimo, peraltro, introdotto successivamente al Decreto legge n. 953/1982.

fermo amministrativo e quelli del fermo fiscale, quest ultimo, peraltro, introdotto successivamente al Decreto legge n. 953/1982. Giurisprudenza Corte Costituzionale - ordinanza 10 ottobre 2018, n.192 - Giorgio LATTANZI, Presidente - Mario Rosario MORELLI, Redattore - Roberto MILANA, Cancelliere Fermo auto da riscossione coattiva

Dettagli

dirittifondamentali.it

dirittifondamentali.it dirittifondamentali.it «E ammissibile il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Bergamo nei confronti del Senato della Repubblica a seguito della deliberazione relativa alla insindacabilità,

Dettagli

Corte Costituzionale, Sentenza 30 gennaio 2018, n. 11. Ritenuto in fatto

Corte Costituzionale, Sentenza 30 gennaio 2018, n. 11. Ritenuto in fatto Corte Costituzionale, Sentenza 30 gennaio 2018, n. 11 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza dell 11 aprile 2016 la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Valle d Aosta, solleva questione di legittimità

Dettagli

N /2015 REG.PROV.COLL. N /2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N /2015 REG.PROV.COLL. N /2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 00684/2015 REG.PROV.COLL. N. 00866/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) ha pronunciato

Dettagli

CORTE COSTITUZIONALE

CORTE COSTITUZIONALE CORTE COSTITUZIONALE Corte cost. 20 aprile 2006 n. 188 (ord.) Pres. Marini Red. Quaranta Canc. Di Paola ord: rimess.: Giud. Pace di Cagliari. Codice della Strada Infrazioni non contestate immediatamente

Dettagli

ORDINANZA N. 286 ANNO 2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Alessandro CRISCUOLO

ORDINANZA N. 286 ANNO 2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Alessandro CRISCUOLO ORDINANZA N. 286 ANNO 2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Alessandro CRISCUOLO Presidente - Paolo Maria NAPOLITANO Giudice - Giuseppe FRIGO

Dettagli

ORDINANZA N. 306 ANNO 2006 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Franco BILE Presidente -

ORDINANZA N. 306 ANNO 2006 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Franco BILE Presidente - ORDINANZA N. 306 ANNO 2006 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Franco BILE Presidente - Giovanni Maria FLICK Giudice - Francesco AMIRANTE - Ugo

Dettagli

INTRODUZIONE pag. ESPOSIZIONE SISTEMATICA DELLA GIURISPRUDENZA CAPITOLO PRIMO LE FONTI DI DISCIPLINA DEL GIUDIZIO COSTITUZIONALE

INTRODUZIONE pag. ESPOSIZIONE SISTEMATICA DELLA GIURISPRUDENZA CAPITOLO PRIMO LE FONTI DI DISCIPLINA DEL GIUDIZIO COSTITUZIONALE SOMMARIO INTRODUZIONE pag. 1. I procedimenti dinanzi alla Corte costituzionale.............. 1 2. La giurisdizione costituzionale........................ 2 3. Il duplice ruolo della Corte costituzionale:

Dettagli

ORDINANZA N. 192 ANNO 2006

ORDINANZA N. 192 ANNO 2006 ORDINANZA N. 192 ANNO 2006 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Annibale MARINI Presidente - Franco BILE Giudice - Giovanni Maria FLICK " - Francesco

Dettagli

ORDINANZA N. 176 ANNO 2008 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Franco BILE Presidente -

ORDINANZA N. 176 ANNO 2008 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Franco BILE Presidente - ORDINANZA N. 176 ANNO 2008 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Franco BILE Presidente - Giovanni Maria FLICK Giudice - Francesco AMIRANTE - Ugo

Dettagli

ORDINANZA N. 221 ANNO 2009 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Francesco AMIRANTE

ORDINANZA N. 221 ANNO 2009 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Francesco AMIRANTE ORDINANZA N. 221 ANNO 2009 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Francesco AMIRANTE Presidente - Ugo DE SIERVO Giudice - Paolo MADDALENA " - Alfio

Dettagli

LA CORTE COSTITUZIONALE. E un organo di garanzia circa il rispetto della Costituzione e delle norme di rango costituzionale

LA CORTE COSTITUZIONALE. E un organo di garanzia circa il rispetto della Costituzione e delle norme di rango costituzionale LA CORTE COSTITUZIONALE E un organo di garanzia circa il rispetto della Costituzione e delle norme di rango costituzionale LA CORTE COSTITUZIONALE COMPITI Giudica sulle controversie delle leggi e degli

Dettagli

INDICE CAPITOLO PRIMO: UNA NUOVA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE (ANNA MARIA SOLDI)

INDICE CAPITOLO PRIMO: UNA NUOVA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE (ANNA MARIA SOLDI) CAPITOLO PRIMO: UNA NUOVA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE 1. Premessa... pag. 3 2. L impianto complessivo della riforma.... pag. 8 3. Le modifiche al codice di procedura civile: 3.1. Le modifiche agli articoli

Dettagli

INQUADRAMENTO DEL PROBLEMA.

INQUADRAMENTO DEL PROBLEMA. 1 AVVISO ALL INDAGATO DELLA CONCLUSIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI NEL PROCEDIMENTO PENALE DI COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE ORIENTAMENTO DELLA CASSAZIONE - SOLUZIONE NEGATIVA DELLA CORTE COSTITUZIONALE.

Dettagli

Sentenza della Corte Costituzionale n. 35/2014 depositata il 6 marzo 2014

Sentenza della Corte Costituzionale n. 35/2014 depositata il 6 marzo 2014 CORTE COSTITUZIONALE Sentenza n.35/2014 Consiglio Regionale Sentenza della Corte Costituzionale n. 35/2014 depositata il 6 marzo 2014 Oggetto: Consiglio regionale - Norme della Regione Calabria - Previsione

Dettagli

Udito nell udienza pubblica del 13 gennaio 2015 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio;

Udito nell udienza pubblica del 13 gennaio 2015 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio; Sentenza n 7 del 30 gennaio 2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE OMISSIS ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell art.

Dettagli

SOMMARIO. # IPSOA - Wolters Kluwer Italia srl Processo amministrativo

SOMMARIO. # IPSOA - Wolters Kluwer Italia srl Processo amministrativo SOMMARIO CAPITOLO 1 Il processo amministrativo e il suo giudice 1. Evoluzione storica... 2 1.1. La disciplina sul processo amministrativo ante codificazione... 2 1.2. Il nuovo codice sul processo amministrativo...

Dettagli

In data 14/06/07 si costituiva, presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Milano

In data 14/06/07 si costituiva, presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Milano Commissione Tributaria Regionale di Milano, Sentenza del 15 aprile 2010 [Inesistenza giuridica della notif In data 14/06/07 si costituiva, presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale

Dettagli

INDICE. Schemi. Prefazione... XIII

INDICE. Schemi. Prefazione... XIII INDICE Prefazione... XIII Schemi 1 I presupposti processuali... 3 2 I presupposti processuali in senso stretto... 4 3 La giurisdizione in generale... 5 4 La giurisdizione dell autorità giurisdizionale

Dettagli

SENTENZA N. 123 ANNO 2018

SENTENZA N. 123 ANNO 2018 SENTENZA N. 123 ANNO 2018 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario

Dettagli

INDICE SOMMARIO. Parte prima PRINCIPI GENERALI CAPITOLO I PRINCIPI GENERALI APPLICABILI AL PROCESSO AMMINISTRATIVO

INDICE SOMMARIO. Parte prima PRINCIPI GENERALI CAPITOLO I PRINCIPI GENERALI APPLICABILI AL PROCESSO AMMINISTRATIVO Prefazione........................................ XIII Parte prima PRINCIPI GENERALI CAPITOLO I PRINCIPI GENERALI APPLICABILI AL PROCESSO AMMINISTRATIVO 1. I concetti fondamentali di processo e di giurisdizione

Dettagli

ORDINANZA N. 270 ANNO 2015

ORDINANZA N. 270 ANNO 2015 Pagina 1 di 5 vai a: Dispositivo Ordinanza 270/2015 Giudizio Presidente CRISCUOLO - Redattore AMATO Camera di Consiglio del 02/12/2015 Decisione del 02/12/2015 Deposito del 17/12/2015 Pubblicazione in

Dettagli

SENTENZA N. 83 ANNO 2006 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai Signori: - Annibale MARINI Presidente -

SENTENZA N. 83 ANNO 2006 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai Signori: - Annibale MARINI Presidente - SENTENZA N. 83 ANNO 2006 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai Signori: - Annibale MARINI Presidente - Franco BILE Giudice - Giovanni Maria FLICK " - Francesco

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE Ordinanza n. 290 Anno 2011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,

Dettagli

ORDINANZA N. 91 ANNO 2016

ORDINANZA N. 91 ANNO 2016 ORDINANZA N. 91 ANNO 2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Aldo

Dettagli

INDICE GENERALE. Parte Prima PRINCIPI GENERALI. Capitolo I PRINCIPI GENERALI APPLICABILI AL PROCESSO AMMINISTRATIVO

INDICE GENERALE. Parte Prima PRINCIPI GENERALI. Capitolo I PRINCIPI GENERALI APPLICABILI AL PROCESSO AMMINISTRATIVO INDICE GENERALE Premessa.... xv Parte Prima PRINCIPI GENERALI Capitolo I PRINCIPI GENERALI APPLICABILI AL PROCESSO AMMINISTRATIVO 1. I concetti fondamentali di processo e di giurisdizione amministrativa.

Dettagli

SOMMARIO CAPITOLO 1 IL RICORSO DAVANTI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

SOMMARIO CAPITOLO 1 IL RICORSO DAVANTI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE SOMMARIO CAPITOLO 1 IL RICORSO DAVANTI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE pag. 15 1. IL GIUDIZIO AMMINISTRATIVO pag. 15 F1. Ricorso per l annullamento di un provvedimento amministrativo pag. 19 2. FORMULE

Dettagli

SENTENZA N. 256 ANNO 2014

SENTENZA N. 256 ANNO 2014 Sentenza 256/2014 Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE Presidente NAPOLITANO - Redattore AMATO Udienza Pubblica del 21/10/2014 Decisione del 03/11/2014 Deposito del 13/11/2014

Dettagli

Sull incostituzionalità della disciplina del tacito rinnovo delle autorizzazioni agli scarichi

Sull incostituzionalità della disciplina del tacito rinnovo delle autorizzazioni agli scarichi Sull incostituzionalità della disciplina del tacito rinnovo delle autorizzazioni agli scarichi Corte Costituzionale, sentenza 21-31 maggio 2012, n. 133 A cura dell Avv Carla Campanaro La Corte Costituzionale,

Dettagli

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA SEDE DI TRAPANI Anno Accademico 2012/2013 DIRITTO TRIBUTARIO (Sei crediti) (Insegnamento fondamentale)

Dettagli

Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE Repubblica Italiana REGIONE SICILIANA Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE Estremi del Provvedimento Massima 1: Sentenza 114/2011 - Decisione

Dettagli

INDICE-SOMMARIO. Presentazione della sesta edizione 1 ORIGINI (E FONTI) DELLA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE

INDICE-SOMMARIO. Presentazione della sesta edizione 1 ORIGINI (E FONTI) DELLA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE INDICE-SOMMARIO Presentazione della sesta edizione 1 PARTE I ORIGINI (E FONTI) DELLA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE 1. La giustizia costituzionale nel quadro della teoria generale della Costituzione 5 2. Profili

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE R.G.N /2012 Cron ) Composta d

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE R.G.N /2012 Cron ) Composta d 1 31 0 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE R.G.N. 12771/2012 Cron. -143 10) Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. C Dott. CORRADO

Dettagli

Giurisprudenza. Corte Costituzionale Ordinanza n. 114 del 20 maggio 2016 Pres Grossi

Giurisprudenza. Corte Costituzionale Ordinanza n. 114 del 20 maggio 2016 Pres Grossi Giurisprudenza Corte Costituzionale Ordinanza n. 114 del 20 maggio 2016 Pres Grossi Reati commessi con violazione delle norme in materia di circolazione stradale reato di guida sotto l influenza di alcol

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 00499/2013 REG.PROV.COLL. N. 00408/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

ORDINANZA N. 214 ANNO 2018

ORDINANZA N. 214 ANNO 2018 ORDINANZA N. 214 ANNO 2018 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario

Dettagli

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA SEDE DI PALERMO Anno Accademico 2016/2017 DIRITTO TRIBUTARIO (Sei crediti) (Insegnamento fondamentale)

Dettagli

CORTE COSTITUZIONALE - ordinanza 17 luglio 2009 n. 221 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE

CORTE COSTITUZIONALE - ordinanza 17 luglio 2009 n. 221 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE CORTE COSTITUZIONALE - ordinanza 17 luglio 2009 n. 221 ORDINANZA N. 221 ANNO 2009 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Francesco AMIRANTE Presidente

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Ord. Sez. 6 Num. 20913 Anno 2017 Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO Relatore: NAZZICONE LOREDANA Data pubblicazione: 07/09/2017 ORDINANZA sul ricorso 18901-2016 proposto da: CASTALDO SALVATORE,

Dettagli

Corte Costituzionale: no responsabilità civile di proprietario ed editore del sito web, sul quale vengono diffusi giornali telematici

Corte Costituzionale: no responsabilità civile di proprietario ed editore del sito web, sul quale vengono diffusi giornali telematici Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Corte Costituzionale: no responsabilità civile di proprietario ed editore del sito web, sul quale vengono diffusi

Dettagli

IL NUOVO APPELLO C.D. FILTRATO. Il legislatore, dopo aver alla fine dell anno scorso con la legge n. 183/2011,

IL NUOVO APPELLO C.D. FILTRATO. Il legislatore, dopo aver alla fine dell anno scorso con la legge n. 183/2011, IL NUOVO APPELLO C.D. FILTRATO Il legislatore, dopo aver alla fine dell anno scorso con la legge n. 183/2011, c.d. legge di stabilità, introdotto una pena pecuniaria in presenza di istanze di sospensione

Dettagli

SENTENZA N. 320 ANNO 2008 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Franco BILE Presidente -

SENTENZA N. 320 ANNO 2008 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Franco BILE Presidente - SENTENZA N. 320 ANNO 2008 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Franco BILE Presidente - Giovanni Maria FLICK Giudice - Francesco AMIRANTE " -

Dettagli

Schemi 14A 14B 14C 17A 17B

Schemi 14A 14B 14C 17A 17B INDICE Schemi 1 Le impugnazioni delle sentenze (artt. 323 e ss.)... 3 2 Cosa giudicata formale (art. 324)... 4 3 I termini delle impugnazioni (artt. 325 e ss.)... 5 4 Il termine breve (artt. 325 e ss.)...

Dettagli

128 FORMULARIO RAGIONATO DEGLI ATTI GIUDIZIARI PER L ESAME SCRITTO DI AVVOCATO

128 FORMULARIO RAGIONATO DEGLI ATTI GIUDIZIARI PER L ESAME SCRITTO DI AVVOCATO 128 FORMULARIO RAGIONATO DEGLI ATTI GIUDIZIARI PER L ESAME SCRITTO DI AVVOCATO 3. RICORSO INCIDENTALE Tradizionalmente il ricorso incidentale è considerato lo strumento processuale con cui il controinteressato

Dettagli

Art. 1. (Modifiche al codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104)

Art. 1. (Modifiche al codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104) Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo, a norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009,

Dettagli

Corte Costituzionale, ord. 21 luglio 2010, n. 260 Pres. Amirante Rel. Finocchiaro

Corte Costituzionale, ord. 21 luglio 2010, n. 260 Pres. Amirante Rel. Finocchiaro GIURISPRUDENZA Corte Costituzionale, ord. 21 luglio 2010, n. 260 Pres. Amirante Rel. Finocchiaro Guida in stato di ebbrezza sospensione cautelare della patente di guida modalità di esecuzione della misura

Dettagli

Onorari degli avvocati: istanza per la liquidazione è esperibile anche innanzi al Tar Consiglio di Stato, sez. IV, decisione n.

Onorari degli avvocati: istanza per la liquidazione è esperibile anche innanzi al Tar Consiglio di Stato, sez. IV, decisione n. Onorari degli avvocati: istanza per la liquidazione è esperibile anche innanzi al Tar Consiglio di Stato, sez. IV, decisione 01.03.2005 n. 820 Il procedimento previsto dagli artt. 28 e 29 della l. 794/1942,

Dettagli

INDICE SISTEMATICO. Premessa alla nona edizione Dichiarazione di Antigua sulla Giustizia costituzionale Abbreviazioni

INDICE SISTEMATICO. Premessa alla nona edizione Dichiarazione di Antigua sulla Giustizia costituzionale Abbreviazioni INDICE SISTEMATICO Premessa alla nona edizione Dichiarazione di Antigua sulla Giustizia costituzionale Abbreviazioni VII IX XI Capitolo I LE FONTI COSTITUZIONALI Sezione I La Costituzione 1.1. Costituzione

Dettagli