DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE

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1 DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE (da n. 88/2007 a n. 97/2007) CORTE COSTITUZIONALE; sentenza n. 88/2007 (G.U., 1ª s.s., 12/2007) Giudizio di legittimità costituzionale in via principale Regioni Turismo Realizzazione di insediamenti turistici di qualità Statuto speciale della Valle d Aosta Statuto speciale del Friuli Venezia Giulia Competenza esclusiva delle Regioni Principi di sussidarietà ed adeguatezza Illegittimità costituzionale Non fondatezza. Con la sentenza in esame la Corte costituzionale decide una serie di ricorsi presentati dalle Regioni Valle D Aosta, Campania, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia, iscritti ai nn. 30, 36, 39 e 41 del registro ricorsi 2006, con cui si impugnavano diverse disposizioni della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2006), tra cui l art. 1, dal 583 al 593 comma. Le Regioni Campania ed Emilia-Romagna lamentano una violazione delle proprie competenze legislative esclusive in materia di turismo, e dunque un contrasto con l art. 117, 6 comma, Cost., e la medesima censura viene sollevata dalle Regioni Valle d Aosta e Friuli-Venezia Giulia, alle quali i rispettivi statuti speciali riservano una competenza primaria in tale ambito. La Corte costituzionale, riuniti i giudizi e rinviata a separata pronuncia la decisione circa le impugnazioni relative alle altre disposizioni della legge, premette alcune considerazioni di ordine generale in merito alla ratio che ha ispirato la normativa in esame. La Corte ritiene che le disposizioni della legge statale, tendenti a favorire insediamenti turistici di qualità, riguardino «aspetti che richiamano competenze legislative ora statali ed ora regionali e che giustificano la chiamata in sussidiarietà dello Stato ed un coordinamento unitario ai sensi dell art. 118 Cost.», poiché «allorché sia ravvisabile un esigenza di esercizio unitario a livello statale di determinate funzioni amministrative, lo Stato è abilitato a disciplinare siffatto esercizio per legge, e ciò anche se quelle stesse funzioni siano riconducibili a materie di legislazione concorrente o residuale. sempre che, naturalmente, la valutazione dell interesse pubblico sia proporzionata, assistita da ragionevolezza alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalità e sia previsto un coinvolgimento della Regione interessata». Alla luce di tale premesse, vengono poi esaminate le questioni relative alle singole disposizioni, delle quali si valuta la compatibilità con l art. 118 Cost., giungendo ad una dichiarazione di illegittimità costituzionale del 586 comma dell art. 1, nella parte in cui non prevede, in violazione dell obbligo di leale collaborazione, una preventiva intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, nonché del 589 e 590 comma dello stesso art. 1, in quanto «vengono trascurate le competenze regionali in tema di governo del territorio», e del 591 comma, correlato al 586 dichiarato anch esso incostituzionale, mentre vengono dichiarate non fondate le questioni relative ai commi 583, 584, 585, 587, 588, 592 e 593. CORTE COSTITUZIONALE; sentenza n. 89/2007 (G.U., 1ª s.s., 12/2007) Giudizio di legittimità costituzionale in via principale Regioni Finanze Acquisto di immobili da parte delle amministrazioni pubbliche Autonomia finanziaria delle Regioni Illegittimità costituzionale Estinzione del giudizio in parte qua Cessazione della materia del contendere. Con separati ricorsi le Regioni Veneto, Valle d Aosta, Trentino-Alto Adige, Liguria, Emilia- Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e le Province autonome di Trento e Bolzano, hanno

2 impugnato diverse disposizioni della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), tra cui l art. 1, 23, 24, 25 e 26 comma, per violazione della propria autonomia finanziaria, con riferimento a diversi parametri costituzionali. Le Regioni lamentano come la normativa statale, disciplinando in materia di acquisto di immobili da parte delle amministrazioni pubbliche, ponga limitazioni che integrano una violazione della propria autonomia finanziaria, costituzionalmente garantita. La Corte, riuniti i giudizi e riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni, primariamente, stante la rinuncia al ricorso presentata dalla Regione Valle d Aosta, rinuncia accettata dalla Avvocatura dello Stato, dichiara l estinzione del giudizio in parte qua, ex art. 25 delle norme integrative. Con riferimento alle altre impugnazioni, l intervenuta abrogazione di alcune delle disposizioni, prima ancora della loro attuazione, comporta inoltre la dichiarazione della cessazione della materia del contendere in relazione a tali questioni. Da ultimo, la Corte esamina nel merito la sola questione avente ad oggetto l art. 1, 23 comma, sollevata dalla Regione Veneto, in quanto, nonostante l intervenuta abrogazione, quest ultima disposizione ha trovato comunque applicazione. Essa impone puntuali vincoli di spesa in materia di acquisto di immobili, prevedendo delle limitazioni solo parziali a favore degli enti territoriali, mentre, a detta della Corte, «l autonomia costituzionalmente garantita alle Regioni ed agli enti locali richiede che essa riguardi tutti gli acquisti delle amministrazioni ed enti pubblici strumentali». Tale disposizione, dunque, eccedendo l ambito dei poteri statali in materia di coordinamento della finanza pubblica, viene dichiarata costituzionalmente illegittima «nella parte in cui non esclude le amministrazioni e gli enti pubblici strumentali degli enti territoriali». CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza n. 90/2007 (G.U., 1ª s.s., 12/2007) Giudizio di legittimità costituzionale in via principale Regioni Sanità Estinzione del processo. Con ricorso depositato il cancelleria il 28 febbraio 2006, il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l art. 6 della legge n. 67/2005 della Regione Toscana, relativa alla disciplina del servizio sanitario nazionale, per supposto contrasto con gli artt. 117, 2, lett. l) e 3 comma, 3 e 97 Cost., in quanto tale disposizione avrebbe introdotto una interpretazione autentica «non in linea con il vigente assetto costituzionale». Il Presidente del Consiglio, a seguito dell intervenuta sentenza della Corte con cui si rigettavano le censure dallo stesso avanzate nei confronti della disposizione della legge regionale di cui quella oggetto del presente ricorso costituisce interpretazione autentica, ha dichiarato successivamente di rinunciare al ricorso, rinuncia accettata dalla Regione Toscana. Ai sensi dell art. 25 delle norme integrative la Corte dichiara dunque estinto il processo. CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza n. 91/2007 (G.U., 1ª s.s., 12/2007) prescrizione del reato Manifesta inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza. Con ordinanza del 16 dicembre 2005 il Tribunale di Patti, sezione distaccata di Sant Agata di Militello, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell art. 10, 3 comma, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale in materia di attenuanti generiche, recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, usura e prescrizione), per contrasto con l art. 3 Cost., in quanto, limitando l applicazione delle norme più favorevoli al reo in merito ai termini di prescrizione dei reati ai soli processi per cui non sia stata dichiarata l apertura del dibattimento, introduce una disparità di trattamento tra i cittadini.

3 La Corte, che comunque ricorda come con la sentenza n. 393 del 2006 tale disposizione sia stata dichiarata incostituzionale, rileva comunque un difetto nella motivazione, laddove il giudice a quo ha omesso di descrivere la fattispecie sottoposta al suo giudizio, decidendo dunque nel senso della manifesta inammissibilità. CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza n. 92/2007 (G.U., 1ª s.s., 12/2007) prescrizione del reato Manifesta inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza. Con ordinanza del 30 gennaio 2006 il Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Eboli, ha sollevato, su istanza di parte, questione di legittimità costituzionale della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale in materia di attenuanti generiche, recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, usura e prescrizione), ed in particolare dell art. 10, 2 comma, per contrasto con gli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost. La Corte, che comunque ricorda la sentenza n. 393 del 2006, con cui si sono accolte alcune censure di incostituzionalità della normativa, rilevando comunque un grave difetto nella motivazione, in quanto il giudice a quo ha omesso di descrivere sia la fattispecie sottoposta al suo giudizio, sia di motivare tanto sulla rilevanza che sulla non manifesta infondatezza, dichiara la manifesta inammissibilità della questione. CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza n. 93/2007 (G.U., 1ª s.s., 12/2007) prescrizione del reato Restituzione atti ai giudici a quibus per intervenuta decisione sulla medesima questione. Con distinte ordinanze, vari tribunali hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell art. 10, 3 comma, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale in materia di attenuanti generiche, recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, usura e prescrizione), con riferimento, nel complesso, agli artt. 3.10,11,24,25,27,97,111 e 117 Cost. La Corte, riuniti i giudizi, constatato che, con sentenza n. 393 del 2006, è intervenuta la dichiarazione di illegittimità costituzionale della predetta disposizione, limitatamente alle parole «dei processi pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché», ordina la restituzione degli atti ai giudici a quibus per una nuova valutazione circa la rilevanza e la non manifesta infondatezza. CORTE COSTITUZIONALE; sentenza n. 94/2007 (G.U., 1ª s.s., 13/2007) Giudizio di legittimità costituzionale in via principale Regioni Edilizia residenziale pubblica Immobili di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari Competenza esclusiva residuale delle Regioni Competenza regolamentare delle Regioni Illegittimità costituzionale - Con distinti ricorsi le Regioni Toscana, Valle d Aosta, Veneto, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia hanno promosso diverse questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), tra cui l art. 1, 597,

4 598, 599 e 600 comma, per contrasto, nel complesso, con gli artt. 117, 4 e 6 comma, 118 e 119 Cost. La Corte, riservata a separate pronunce la decisione sul merito delle impugnazioni della ulteriori disposizioni della legge, riuniti i giudizi, esamina preliminarmente, con riferimento ai ricorsi presentati dalle regioni a statuto speciale, la questione relativa alla rilevanza al caso di specie della clausola di salvaguardia di cui all art. 1, 610 comma, secondo cui la normativa statale sarebbe applicabile solo laddove compatibile con i singoli statuti, ritenendola non operante. Entrando nel merito delle censure delle Regioni, la Corte premette una breve disamina della giurisprudenza costituzionale in materia di «edilizia residenziale pubblica», evidenziando come essa, nel periodo precedente la riforma del Titolo V, sia stata considerata come «materia essenzialmente composita», articolata su tre fasi, in cui convivono competenze statali e regionali. Anche successivamente alla riforma del 2001 tale carattere di «trasversalità» non è mutato, e tale materia si estende su tre livelli normativi, di cui il primo rientra nella competenza esclusiva statale, il secondo nella competenza concorrente ed il terzo in quella esclusiva residuale delle Regioni. Alla luce di tale ricostruzione la Corte rileva come l intervento effettuato dallo Stato con le disposizioni in esame integri una ingerenza nel terzo livello di normazione di competenza delle Regioni, e come la fonte regolamentare statale dalle stesse prevista si ponga per ciò stesso in contrasto con l art. 117, 6 comma, Cost., con conseguente dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate per violazione di tali parametri, restando assorbiti gli ulteriori profili. CORTE COSTITUZIONALE; sentenza n. 95/2007 (G.U., 1ª s.s., 13/2007) Giudizio di legittimità costituzionale in via principale Regioni Impiego pubblico Soppressione delle indennità di trasferta Esigenze di uniformità nel territorio nazionale delle regole di diritto che disciplinano i rapporti tra privati Competenza esclusiva statale Autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali Non fondatezza Illegittimità costituzionale Legittimazione delle Regioni a denunciare violazione delle competenze degli enti locali. Con cinque distinti ricorsi le Regioni Valle d Aosta, Piemonte, Campania, Trentino-Alto Adige e Emilia-Romagna, sono state promosse, tra le altre, questioni di legittimità costituzionale dell art. 1, 214 e 216 comma, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), per contrasto con vari parametri costituzionali, tra i quali gli artt. 114, 117, 118, 119, 3 e 97 Cost. La Corte, riservata a separate pronunce la decisione sul merito delle impugnazioni delle ulteriori disposizioni della legge, riuniti i giudizi, preliminarmente evidenzia come, con riferimento ai ricorsi delle due Regioni a statuto speciale, nel caso in esame non possa operare la clausola di salvaguardia di cui all art. 1, 610 comma, delle legge finanziaria 2006, secondo cui la normativa statale sarebbe applicabile solo laddove compatibile con i singoli statuti. Nel merito, la Corte non accoglie le censure riguardanti l art. 1, 214 comma, ritenendole infondate in quanto con tale disposizione il legislatore «ha inteso incidere sull autonomia negoziale collettiva nell intero settore del pubblico impiego», fissando un limite di diritto privato che, secondo la giurisprudenza costituzionale, «è fondato sull esigenza connessa al principio di eguaglianza.. di garantire l uniformità nel territorio nazionale delle regole di diritto che disciplinano i rapporti tra privati». La pertinenza alla materia dell ordinamento civile della disposizione in esame, attribuita alla competenza esclusiva statale, esclude dunque la fondatezza di tutte le censure sollevate. Fondata, a giudizio della Corte, appare al contrario la questione di costituzionalità sollevata con riferimento all art.1, 216 comma, in quanto tale disposizione appare lesiva dell autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali, con conseguente dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui si applica al personale delle regioni e degli enti locali.

5 Da segnalare che la Corte, preliminarmente all esame del merito delle questioni, ribadisce la legittimazione, in capo alle Regioni, a denunciare la violazione delle competenze degli enti locali compiuta dalla legislazione statale (che costituiva una delle censure sollevate dalla Regione Valle d Aosta). CORTE COSTITUZIONALE; sentenza n. 96/2007 (G.U., 1ª s.s., 13/2007) Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato Immunità parlamentari Insindacabilità per le opinioni espresse ed i voti dati Dichiarazioni extra moenia Nesso funzionale Non spettanza al Senato Annullamento della delibera. Il Tribunale di Napoli, sezione prima civile, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla delibera di insindacabilità adottata dallo stesso in data 6 febbraio 2003, con cui si è dichiarato che i fatti per i quali è in corso il processo civile per risarcimento danni, promosso contro il senatore Raffaele Jannuzzi dalla Dott.ssa Ilda Mocassini, concernono opinioni insindacabili ex art. 68, 1 comma, Cost. La Corte, dichiarato il ricorso ammissibile, entra nel merito e, richiamata la propria giurisprudenza in materia, ribadisce come per la «esistenza del nesso funzionale», in caso di dichiarazioni rese dal parlamentare extra moenia, è necessario che queste «siano identificabili come espressione dell esercizio di attività parlamentari». Nel caso di specie, tale nesso funzionale risulta del tutto assente, in quanto non è individuabile alcun atto tipico riconducibile al senatore che sia presupposto delle dichiarazioni poi rese extra moenia, pertanto la Corte dichiara che non spettava al Senato deliberare che tali dichiarazioni del senatore, per cui è pendente il giudizio civile anti il Tribunale di Napoli, costituiscono opinioni coperte da insindacabilità ex art. 68, 1 comma, Cost. e, per l effetto, annulla la delibera stessa. CORTE COSTITUZIONALE; sentenza n. 97/2007 (G.U., 1ª s.s., 13/2007) Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato Immunità parlamentari Insindacabilità per le opinioni espresse ed i voti dati Dichiarazioni extra moenia Nesso funzionale Non spettanza alla Camera Annullamento della delibera. Il Tribunale di Milano, settima sezione penale, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera con cui la stessa ha dichiarato, in difformità con la proposta della Giunta per le autorizzazioni, che i fatti per i quali il deputato Vittorio Sgarbi è sottoposto a procedimento penale, per il reato di diffamazione nei confronti dell avvocato Giuseppe Lucibello, riguardano opinioni espresse da un parlamentare nell ambito delle proprie funzioni, insindacabili ex art. 68, 1 comma, Cost. Confermata la ammissibilità del ricorso, la Corte lo esamina nel merito, ribadendo ancora una volta come, perché possa ritenersi esistente il nesso funzionale, nel caso di dichiarazioni rese extra moenia, occorre la compresenza di un duplice requisito, ovvero «un legame temporale tra attività parlamentare ed attività esterna, ed una sostanziale corrispondenza di significato». Nel caso de quo tale duplice requisito appare del tutto assente, perciò la Corte dichiara che non spettava alla Camera deliberare che tali dichiarazioni del senatore, per cui è pendente il giudizio penale anti il Tribunale di Milano, costituiscono opinioni coperte da insindacabilità ex art. 68, 1 comma, Cost. e, per l effetto, annulla la delibera stessa.

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