CODICE DEL DIRITTO D AUTORE

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1 544. Regio decreto 21 febbraio 1901 n. LV, che approva il nuovo statuto della Società italiana degli autori per la tutela della proprietà letteraria ed artistica. Questo decreto è stato pubblicato in Raccolta delle leggi e dei decreti del Regno d Italia, edizione speciale, Stamperia Reale, Roma, 1901, n. LV, ed in GU 15 marzo1901 n. 63. È entrato in vigore 30 marzo Il testo di questo statuto è stato tratto da SIAE, Gli Statuti della Siae dal 1882 al Oltre un secolo di cultura, Centro Stampa Siae, Roma, Vittorio Emanuele III, per grazie di Dio e per volontà della Nazione Re d Italia Veduta l istanza del 18 ottobre 1900 con cui la Società italiana degli autori per la tutela della proprietà letteraria ed artistica, con sede in Milano, domanda l approvazione del nuovo Statuto deliberato dalla Assemblea generale dei Soci del 17 giugno 1900; Veduto il nuovo Statuto ed il verbale dell Assemblea suddetta; Veduto il Regio decreto del 1 febbraio 1891 n. LIII (parte supplementare) col quale la predetta Società fu eretta in Ente morale e ne fu approvato lo statuto organico; Sentito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l agricoltura, l industria e il commercio; Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue: È approvato il nuovo Statuto, composto di 60 articoli, della Società Italiana degli Autori per la tutela della proprietà letteraria ed artistica, con sede in Milano, deliberato dall Assemblea generale dei soci nell adunanza del 17 giugno 1900, e visto e sottoscritto d ordine Nostro dal Ministro proponente. I SEDE - SCOPI 1. La Società Italiana degli Autori ha sede in Milano. 2. Gli scopi della Società sono: a) l esercizio e la tutela morale ed economica del diritto di autore, in genere, ed in ispecie dei diritti spettanti ai singoli soci ed anche agli stranieri non soci; b) il mutuo soccorso fra i soci. 3. Il mutuo soccorso fra i soci si esplicherà sia mediante sussidj od assegni in caso di malattia del socio o inabilità al lavoro, sia mediante aiuto al socio o alla sua famiglia per compiere la educazione dei figli, o in caso d infortunio e simili, con le seguenti norme: a) Ogni socio, il quale appartenga da almeno cinque anni alla Società, e che sia in regola coi versamenti annuali, potrà ottenere un sussidio in caso di gravi strettezze, o di disgrazie, di malattie o di impotenza al lavoro. b) Spetta al consiglio della Società di determinare il caso, l entità, la forma e il modo di accordare il sussidio, avuto riguardo ai mezzi assegnati nel fondo del mutuo soccorso. c) Il sussidio può essere accordato: sotto forma di prestito sull onore ; sotto forma di anticipazione su lavori letterarj o musicali, dei quali la riscossione dei diritti d autore sia esclusivamente affidata alla Società; sotto forma di semplice elargizione per una volta tanto, o a date ricorrenti; sotto forma di aiuto, sia col promuovere la vendita delle opere del socio, o la esecuzione dei suoi componimenti drammatici o musicali o la stampa e vendita dei suoi lavori letterarj, sia coll agevolare beneficiate rappresentazioni, concerti e conferenze a profitto di esso socio. d) Sotto le forme indicate nella lettera c) potranno anche essere sussidiate le famiglie dei soci defunti, sempre che questi abbiano appartenuto alla Società per almeno cinque anni. e) Il consiglio, in via eccezionale, potrà anche accordare sussidi, sotto le forme contemplate alla lettera c), ad un socio che appartenga alla Società, anche da solo un triennio, sempre che sia in regola coi versamenti annuali. 2357

2 f) Il socio, o la famiglia del socio, che intendano di avere il prestito o il sussidio, dovranno farne domanda in iscritto al consiglio della Società, corredando la domanda di quei documenti che il consiglio crederà di richiedere, e determinando sotto quale forma desiderano venga accordato il sussidio. Il Consiglio delibera in merito, e sulle modalità, a maggioranza di almeno due terzi dei presenti. g) Il socio il quale essendo tenuto, secondo i casi, a rimborsare il sussidio non facesse regolarmente il rimborso, potrà essere escluso dalla società per deliberazione del consiglio, salvo appello ai probiviri, fermo il diritto della Società di esperire le sue ragioni per il rimborso. 4. La Società potrà intraprendere o favorire, a criterio del consiglio, la pubblicazione, la vendita, l esecuzione, la rappresentazione di opere letterarie, artistiche, musicali e drammatiche. I proventi relativi che spettassero alla Società, detratte le spese, andranno a favore del fondo per il mutuo soccorso. 5. Nel concetto di tutela del diritto di autore si comprendono come funzioni della Società: a) lo studio e la cura del diritto d autore in ogni sua manifestazione artistica, scientifica, economica e legislativa; b) le consultazioni sulle materie attinenti alla proprietà letteraria ed artistica; c) la composizione amichevole o anche arbitrale di controversie in materia di diritti d autore; d) la riserva dei diritti d autore a norma delle vigenti legislazioni; e) il conseguimento e l incasso dei diritti di autore; f) la rappresentanza dei Soci in giudizio per l esercizio delle loro ragioni. 6. Per l esercizio e la tutela del diritto di autore, la Società è investita, in virtù del presente Statuto, della rappresentanza di ciascun socio e può agire a nome del socio in qualunque affare di fronte a qualunque ente giuridico, autorità, ditta, persona, anche per l esperimento di azioni giudiziali, civili o penali. Il socio dovrà rilasciare tuttavia quei mandati che potessero occorrere, a seconda dei casi, ad avviso del direttore generale della Società, e dovrà a richiesta e d accordo con quest ultimo, designare i patrocinatori ed i procuratori legali. Per l assistenza e la rappresentanza in giudizio di cui in questo articolo, il Socio dovrà alla società la rifusione delle spese. 7. Il socio che non intende affidare alla Società, in tutto o in parte, l esercizio dei propri diritti di autore, deve farne espressa dichiarazione. 8. La Società potrà assumere la rappresentanza di sodalizi affini ad essa e delegare analogamente la propria rappresentanza. Per quanto riflette la esazione ed il riparto dei piccoli diritti musicali, la Società potrà contrarre speciali accordi con le Società consorelle anche straniere. Le condizioni e le modalità saranno stabilite dal consiglio direttivo, sentito il direttore generale, sotto forma di regolamento a senso e per gli effetti di cui al successivo articolo Le funzioni della Società sono esercitate: a) dal presidente; b) dal consiglio direttivo; c) dalla consulta legale; d) dal Direttore generale; e) dagli agenti; f) dai sindaci; g) dai probiviri; SOCI 10. Possono essere soci i cultori delle arti, delle lettere e delle scienze, e tutti coloro i quali, in proprio o per qualsiasi titolo di acquisto, sono investiti dei diritti di autore. 11. Chi intende entrare a far parte della Società deve presentare domanda scritta al consiglio direttivo, con espressa dichiarazione di aderire a tutte le singole disposizioni del presente statuto e dei regolamenti relativi. 12. La partecipazione della nomina a socio porta di pieno diritto la immediata efficacia legale della preventiva adesione al presente statuto, data nella domanda di ammissione. 2358

3 13. La qualità di socio è impegnativa fino al 31 dicembre del terzo anno dalla data di ammissione; scaduto il terzo anno la qualità di socio perdura d anno in anno per tacito consenso, a meno che il socio, avanti il trenta settembre dichiari per iscritto la volontà di cessare d appartenere alla società. 14. Per tutti gli effetti del presente statuto e per tutte le controversie dipendenti da esso o riflettenti lo stato di scioglimento o liquidazione della Società, il domicilio dei soci s intende eletto a Milano presso la sede sociale. 15. Il socio, il quale contravvenga alle disposizioni del presente statuto e dei regolamenti annessi, o commetta azioni contrarie alla onorabilità, sarà escluso dalla Società. L esclusione è pronunciata dal consiglio direttivo, dopo votazione segreta, con diritto del socio di appellarsi ai probiviri nei quindici giorni successivi dalla avvenuta comunicazione del deliberato consiglio. RENDITE SOCIALI 16. Le rendite sociali sono costituite: a) dalla tassa d ammissione a socio, fissata in L. 10; b) dal contributo annuo, stabilito per ciascun socio in L. 20 pagabili in rate semestrali anticipate; b) dalla percentuale determinata dai regolamenti sulle esazioni, di qualunque genere, fatte dalla Società per conto dei soci e degli stranieri non soci; d) dai proventi di qualunque natura, che la Società conseguisse per donazioni, pubblicazioni, rappresentazioni, conferenze o altrimenti. RISERVA - FONDO DI MUTUO SOCCORSO 17. Ogni anno, alla chiusura dell esercizio, il consiglio direttivo, sentito il direttore generale, proporrà sugli avanzi di rendita le assegnazioni al fondo di riserva e al fondo del mutuo soccorso. ASSEMBLEA GENERALE 18. L assemblea generale dei soci si riunisce, in via ordinaria, una volta all anno, entro il primo quadrimestre, per discutere e deliberare sul bilancio sociale, sulle somme da assegnarsi al fondo di riserva ed a quello del mutuo soccorso e sugli altri oggetti ad essa deferiti, e per provvedere alle cariche sociali. 19. L assemblea generale si riunisce, in via straordinaria, quando il consiglio direttivo creda opportuno di convocarla, o la convocazione sia richiesta dai sindaci o da 25 soci. 20. L avviso di convocazione, contenente l ordine del giorno, sarà recapitato otto giorni prima di quello stabilito per la riunione. 21. Il socio può farsi rappresentare nell Assemblea da altro socio, mediante delegazione scritta. 22. L Assemblea è presieduta dal presedente del consiglio, o da chi ne fa le veci. 23. Trascorsa un ora da quella fissata nell avviso di convocazione, l assemblea è validamente costituita, qualora sia in numero degli intervenuti. Per le modificazioni dello statuto è necessario, in assemblea di prima convocazione, che sia presente o rappresentato non meno del quarto dei soci; in seconda convocazione sta il disposto della prima parte di questo articolo. CONSIGLIO DIRETTIVO 24. Il consiglio direttivo è composto di 20 consiglieri, eletti dall assemblea generale, a maggioranza assoluta di voti, tra i soci. Dodici almeno dei consiglieri dovranno essere residenti a Milano. A parità di voti è eletto il più anziano di età. 25. La carica dei membri del consiglio è gratuita. 26. I consiglieri restano in carica quattro anni; sono rinnovati per un quinto ogni anno, nei primi tre anni dalla approvazione di questo statuto, per estrazione a sorte; poscia per compiuto quadriennio. I consiglieri sono rieleggibili. 27. Il consiglio elegge ogni anno fra i propri componenti un presidente, due vice presidente un segretario. Quest ultimo può essere scelto anche fuori dal consiglio e retribuito, ma in questo caso non ha voto. 28. Il consiglio direttivo si riunisce ogni volta che il presidente o il direttore generale lo credano necessario, o quando ne facciano richiesta almeno cinque consiglieri. 29. Il consiglio delibera validamente coll intervento di sette dei suoi membri. 2359

4 30. Se, per rinunce od altrimenti, il numero dei consiglieri residenti in Milano è ridotto a meno di sette, è in facoltà del consiglio di chiamare a sostituire i cessanti, fino alla prima assemblea generale dei soci, quelli che nella precedente assemblea riportarono il maggior numero di voti. 31. Al consiglio direttivo incombe la sorveglianza generate dell esercizio sociale e l amministrazione del patrimonio sociale; esso approva il bilancio da sottoporsi all assemblea, redatto secondo le norme che esso stabilirà d accordo coi sindaci; delibera sugli affari che eccedono l ordinaria amministrazione e sull ammissione dei soci; determina il giorno delle assemblee generali dei soci, le convoca e ne compila l ordine del giorno; dà opera in genere per il conseguimento degli scopi sociali; prende infine le altre deliberazioni determinate dal presente statuto. 32. Il consiglio, sentito il direttore generale, redige, sulla base del presente statuto, i regolamenti speciali che stimi necessari per l applicazione dello statuto medesimo, in rapporto ai vari oggetti e scopi della società. Tali regolamenti hanno la stessa efficacia dello statuto sociale; sono pubblicati nella parte ufficiale del Bollettino della Società, ed entrano in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione. 33. Il presidente, e in sua mancanza i vice presidenti, hanno la rappresentanza della società, in tutto ciò che non riguarda l esercizio economico. 34. Il segretario tiene i verbali delle assemblee generali e delle adunanze del consiglio. DIRETTORE GENERALE 35. La gestione della Società è affidata ad un direttore generale, nominato dal consiglio direttivo, il quale ne fissa l onorario. 36. Il direttore rappresenta la Società in giudizio, avanti le Autorità ed in confronto dei terzi; elegge, d accordo col presidente del consiglio direttivo, e sentititi soci interessati, avvocati procuratori pel patrocinio delle cause in qualsiasi grado di giurisdizione civile e penale. 37. Il direttore generale nomina e licenzia gli agenti della società in Italia e all estero. 38. Il direttore generale d accordo colla Presidenza, nomina e licenzia gli impiegati; ne fissa gli stipendi. L organico degli impiegati è deliberato dal consiglio direttivo. 39. Il bilancio sociale è redatto dal direttore generale, il quale lo sottopone alla deliberazione del consiglio direttivo. 40. Il direttore generale interviene con voto consultivo alle adunanze del consiglio direttivo; dà esecuzione alle deliberazioni di questo. AGENTI 41. Le mansioni, i poteri, i diritti e gli obblighi degli agenti sono stabiliti da apposito regolamento. Contro il licenziamento disposto del direttore generale è riservato agli agenti il ricorso al consiglio direttivo. CONSULTA LEGALE 42. La consulta legale è composta da soci laureati in giurisprudenza. Essa può, in ogni caso, aggregarsi le persone competenti in materia di diritto di autore, scelte anche fuori dalla Società. 43. La consulta legale elegge ogni anno, fra i suoi componenti, il presidente, il vice presidente ed il segretario. Quest ultimo può anche non essere membro della consulta ed in questo caso esso non ha voto. 44. L ufficio di componente della consulta è gratuito. 45. La consulta legale: a) attende ad ogni studio e lavoro che interessi la proprietà letteraria ed artistica; b) dà pareri in tema di diritti d autore sulle questioni che le vengono sottoposte dal presidente del consiglio direttivo per iniziativa di questo o dietro domanda di soci; c) presta ufficio per conciliare le controversie in tema di diritto di autore o per deciderle arbitrariamente, secondo le modalità stabilite dall art I membri della consulta non possono prendere parte alle discussioni, né al voto, quando l oggetto si di loro personale interesse, o riguardi persone colle quali essi siano in rapporti professionali. 47. I soci i quali chiedono pareri o promuovono decisioni arbitrali della 2360

5 consulta, debbono, prima che sia dato corso alla loro domanda, versare alla cassa della Società quei fondi, per competenze e spese, che il presidente della consulta indicherà a mezzo del direttore generale. 48. Le somme di cui al precedente articolo sono devolute al fondo del mutuo soccorso, dedotte le spese vive sostenute dai componenti la consulta e quelle alla stessa occorrenti per acquisto di opere e pubblicazioni in genere necessarie ai suoi lavori od utili ai suoi studi. 49. Nell esercizio delle sue funzioni la consulta ha piena libertà di azione, anche per le modalità. Nel caso che sieno deferiti giudizi arbitramentali, la consulta, sopra rapporto del presidente, o di un commissario incaricato dal presidente, designa fra i suoi componenti le persone, che le parti dovranno indicare nel compromesso quelli arbitri eletti. 50. I pareri della consulta legale sono, dal presidente di questa, trasmessi al consiglio direttivo, il quale ne cura la comunicazione agli interessati, e può disporne la pubblicazione nel Bollettino della Società. PUBBLICAZIONI SOCIALI 51. La Società pubblica un bollettino ufficiale contenente gli atti e le notizie riguardanti la Società, i pareri della consulta legale, ed ogni altro atto scritto designato dal consiglio direttivo. 52. Il direttore del bollettino è nominato da una commissione, composta dal presidente del consiglio direttivo, dal presidente della consulta legale e dal direttore generale della società. Presta l opera sua gratuitamente. 53. Per ogni altra pubblicazione d indole scientifica, all infuori del bollettino, il consiglio direttivo chiederà il consenso, o sentirà l avviso della consulta legale. PROBIVIRI 54. L assemblea ordinaria generale elegge tre probiviri. La loro carica è gratuita e dura tre anni. Sono rieleggibili. 55. I probiviri prestano l opera loro per conciliare o per decidere le vertenze di carattere morale che insorgessero tra i soci, e pronunciano sui ricorsi dei soci nei casi previsti alla lettera g) dell art. 3 e all art. 15 del presente statuto. SINDACI 56. L assemblea ordinaria generale elegge tre sindaci. Il loro ufficio è gratuito ed è annuale. Sono rieleggibili. 57. I sindaci sorvegliano le operazioni sociali e l adempimento delle disposizioni dello statuto; stabiliscono con il consiglio direttivo le norme per l compilazione dei bilanci, li rivedono e ne riferiscono all assemblea generale ordinaria; hanno diritto di intervenire alle riunioni del consiglio direttivo; compiono, in genere, quelle tra le funzioni demandate dal codice di commercio ai sindaci delle società commerciali che siano applicabili alla Società italiana degli autori. SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ 58. Nel caso in cui le spese sociali superassero gli introiti, l assemblea generale sarà chiamata a deliberare sui provvedimenti da adottarsi o sullo scioglimento della Società. 59. Lo scioglimento della Società non potrà essere deliberato, in assemblea di prima convocazione, se non siano presenti o rappresentati due terzi dei soci; in assemblea di seconda convocazione, se non sia presente o rappresentato un quarto dei soci; in assemblea di terza convocazione potrà deliberarsi qualunque sia il numero dei soci intervenuti. 60. In caso di scioglimento della società per qualsiasi motivo, la liquidazione sarà fatta dal direttore generale, in unione a due liquidatori eletti dall assemblea generale. 2361

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