CODICE DEL DIRITTO D AUTORE
|
|
- Bianca Arcuri
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 544. Regio decreto 21 febbraio 1901 n. LV, che approva il nuovo statuto della Società italiana degli autori per la tutela della proprietà letteraria ed artistica. Questo decreto è stato pubblicato in Raccolta delle leggi e dei decreti del Regno d Italia, edizione speciale, Stamperia Reale, Roma, 1901, n. LV, ed in GU 15 marzo1901 n. 63. È entrato in vigore 30 marzo Il testo di questo statuto è stato tratto da SIAE, Gli Statuti della Siae dal 1882 al Oltre un secolo di cultura, Centro Stampa Siae, Roma, Vittorio Emanuele III, per grazie di Dio e per volontà della Nazione Re d Italia Veduta l istanza del 18 ottobre 1900 con cui la Società italiana degli autori per la tutela della proprietà letteraria ed artistica, con sede in Milano, domanda l approvazione del nuovo Statuto deliberato dalla Assemblea generale dei Soci del 17 giugno 1900; Veduto il nuovo Statuto ed il verbale dell Assemblea suddetta; Veduto il Regio decreto del 1 febbraio 1891 n. LIII (parte supplementare) col quale la predetta Società fu eretta in Ente morale e ne fu approvato lo statuto organico; Sentito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l agricoltura, l industria e il commercio; Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue: È approvato il nuovo Statuto, composto di 60 articoli, della Società Italiana degli Autori per la tutela della proprietà letteraria ed artistica, con sede in Milano, deliberato dall Assemblea generale dei soci nell adunanza del 17 giugno 1900, e visto e sottoscritto d ordine Nostro dal Ministro proponente. I SEDE - SCOPI 1. La Società Italiana degli Autori ha sede in Milano. 2. Gli scopi della Società sono: a) l esercizio e la tutela morale ed economica del diritto di autore, in genere, ed in ispecie dei diritti spettanti ai singoli soci ed anche agli stranieri non soci; b) il mutuo soccorso fra i soci. 3. Il mutuo soccorso fra i soci si esplicherà sia mediante sussidj od assegni in caso di malattia del socio o inabilità al lavoro, sia mediante aiuto al socio o alla sua famiglia per compiere la educazione dei figli, o in caso d infortunio e simili, con le seguenti norme: a) Ogni socio, il quale appartenga da almeno cinque anni alla Società, e che sia in regola coi versamenti annuali, potrà ottenere un sussidio in caso di gravi strettezze, o di disgrazie, di malattie o di impotenza al lavoro. b) Spetta al consiglio della Società di determinare il caso, l entità, la forma e il modo di accordare il sussidio, avuto riguardo ai mezzi assegnati nel fondo del mutuo soccorso. c) Il sussidio può essere accordato: sotto forma di prestito sull onore ; sotto forma di anticipazione su lavori letterarj o musicali, dei quali la riscossione dei diritti d autore sia esclusivamente affidata alla Società; sotto forma di semplice elargizione per una volta tanto, o a date ricorrenti; sotto forma di aiuto, sia col promuovere la vendita delle opere del socio, o la esecuzione dei suoi componimenti drammatici o musicali o la stampa e vendita dei suoi lavori letterarj, sia coll agevolare beneficiate rappresentazioni, concerti e conferenze a profitto di esso socio. d) Sotto le forme indicate nella lettera c) potranno anche essere sussidiate le famiglie dei soci defunti, sempre che questi abbiano appartenuto alla Società per almeno cinque anni. e) Il consiglio, in via eccezionale, potrà anche accordare sussidi, sotto le forme contemplate alla lettera c), ad un socio che appartenga alla Società, anche da solo un triennio, sempre che sia in regola coi versamenti annuali. 2357
2 f) Il socio, o la famiglia del socio, che intendano di avere il prestito o il sussidio, dovranno farne domanda in iscritto al consiglio della Società, corredando la domanda di quei documenti che il consiglio crederà di richiedere, e determinando sotto quale forma desiderano venga accordato il sussidio. Il Consiglio delibera in merito, e sulle modalità, a maggioranza di almeno due terzi dei presenti. g) Il socio il quale essendo tenuto, secondo i casi, a rimborsare il sussidio non facesse regolarmente il rimborso, potrà essere escluso dalla società per deliberazione del consiglio, salvo appello ai probiviri, fermo il diritto della Società di esperire le sue ragioni per il rimborso. 4. La Società potrà intraprendere o favorire, a criterio del consiglio, la pubblicazione, la vendita, l esecuzione, la rappresentazione di opere letterarie, artistiche, musicali e drammatiche. I proventi relativi che spettassero alla Società, detratte le spese, andranno a favore del fondo per il mutuo soccorso. 5. Nel concetto di tutela del diritto di autore si comprendono come funzioni della Società: a) lo studio e la cura del diritto d autore in ogni sua manifestazione artistica, scientifica, economica e legislativa; b) le consultazioni sulle materie attinenti alla proprietà letteraria ed artistica; c) la composizione amichevole o anche arbitrale di controversie in materia di diritti d autore; d) la riserva dei diritti d autore a norma delle vigenti legislazioni; e) il conseguimento e l incasso dei diritti di autore; f) la rappresentanza dei Soci in giudizio per l esercizio delle loro ragioni. 6. Per l esercizio e la tutela del diritto di autore, la Società è investita, in virtù del presente Statuto, della rappresentanza di ciascun socio e può agire a nome del socio in qualunque affare di fronte a qualunque ente giuridico, autorità, ditta, persona, anche per l esperimento di azioni giudiziali, civili o penali. Il socio dovrà rilasciare tuttavia quei mandati che potessero occorrere, a seconda dei casi, ad avviso del direttore generale della Società, e dovrà a richiesta e d accordo con quest ultimo, designare i patrocinatori ed i procuratori legali. Per l assistenza e la rappresentanza in giudizio di cui in questo articolo, il Socio dovrà alla società la rifusione delle spese. 7. Il socio che non intende affidare alla Società, in tutto o in parte, l esercizio dei propri diritti di autore, deve farne espressa dichiarazione. 8. La Società potrà assumere la rappresentanza di sodalizi affini ad essa e delegare analogamente la propria rappresentanza. Per quanto riflette la esazione ed il riparto dei piccoli diritti musicali, la Società potrà contrarre speciali accordi con le Società consorelle anche straniere. Le condizioni e le modalità saranno stabilite dal consiglio direttivo, sentito il direttore generale, sotto forma di regolamento a senso e per gli effetti di cui al successivo articolo Le funzioni della Società sono esercitate: a) dal presidente; b) dal consiglio direttivo; c) dalla consulta legale; d) dal Direttore generale; e) dagli agenti; f) dai sindaci; g) dai probiviri; SOCI 10. Possono essere soci i cultori delle arti, delle lettere e delle scienze, e tutti coloro i quali, in proprio o per qualsiasi titolo di acquisto, sono investiti dei diritti di autore. 11. Chi intende entrare a far parte della Società deve presentare domanda scritta al consiglio direttivo, con espressa dichiarazione di aderire a tutte le singole disposizioni del presente statuto e dei regolamenti relativi. 12. La partecipazione della nomina a socio porta di pieno diritto la immediata efficacia legale della preventiva adesione al presente statuto, data nella domanda di ammissione. 2358
3 13. La qualità di socio è impegnativa fino al 31 dicembre del terzo anno dalla data di ammissione; scaduto il terzo anno la qualità di socio perdura d anno in anno per tacito consenso, a meno che il socio, avanti il trenta settembre dichiari per iscritto la volontà di cessare d appartenere alla società. 14. Per tutti gli effetti del presente statuto e per tutte le controversie dipendenti da esso o riflettenti lo stato di scioglimento o liquidazione della Società, il domicilio dei soci s intende eletto a Milano presso la sede sociale. 15. Il socio, il quale contravvenga alle disposizioni del presente statuto e dei regolamenti annessi, o commetta azioni contrarie alla onorabilità, sarà escluso dalla Società. L esclusione è pronunciata dal consiglio direttivo, dopo votazione segreta, con diritto del socio di appellarsi ai probiviri nei quindici giorni successivi dalla avvenuta comunicazione del deliberato consiglio. RENDITE SOCIALI 16. Le rendite sociali sono costituite: a) dalla tassa d ammissione a socio, fissata in L. 10; b) dal contributo annuo, stabilito per ciascun socio in L. 20 pagabili in rate semestrali anticipate; b) dalla percentuale determinata dai regolamenti sulle esazioni, di qualunque genere, fatte dalla Società per conto dei soci e degli stranieri non soci; d) dai proventi di qualunque natura, che la Società conseguisse per donazioni, pubblicazioni, rappresentazioni, conferenze o altrimenti. RISERVA - FONDO DI MUTUO SOCCORSO 17. Ogni anno, alla chiusura dell esercizio, il consiglio direttivo, sentito il direttore generale, proporrà sugli avanzi di rendita le assegnazioni al fondo di riserva e al fondo del mutuo soccorso. ASSEMBLEA GENERALE 18. L assemblea generale dei soci si riunisce, in via ordinaria, una volta all anno, entro il primo quadrimestre, per discutere e deliberare sul bilancio sociale, sulle somme da assegnarsi al fondo di riserva ed a quello del mutuo soccorso e sugli altri oggetti ad essa deferiti, e per provvedere alle cariche sociali. 19. L assemblea generale si riunisce, in via straordinaria, quando il consiglio direttivo creda opportuno di convocarla, o la convocazione sia richiesta dai sindaci o da 25 soci. 20. L avviso di convocazione, contenente l ordine del giorno, sarà recapitato otto giorni prima di quello stabilito per la riunione. 21. Il socio può farsi rappresentare nell Assemblea da altro socio, mediante delegazione scritta. 22. L Assemblea è presieduta dal presedente del consiglio, o da chi ne fa le veci. 23. Trascorsa un ora da quella fissata nell avviso di convocazione, l assemblea è validamente costituita, qualora sia in numero degli intervenuti. Per le modificazioni dello statuto è necessario, in assemblea di prima convocazione, che sia presente o rappresentato non meno del quarto dei soci; in seconda convocazione sta il disposto della prima parte di questo articolo. CONSIGLIO DIRETTIVO 24. Il consiglio direttivo è composto di 20 consiglieri, eletti dall assemblea generale, a maggioranza assoluta di voti, tra i soci. Dodici almeno dei consiglieri dovranno essere residenti a Milano. A parità di voti è eletto il più anziano di età. 25. La carica dei membri del consiglio è gratuita. 26. I consiglieri restano in carica quattro anni; sono rinnovati per un quinto ogni anno, nei primi tre anni dalla approvazione di questo statuto, per estrazione a sorte; poscia per compiuto quadriennio. I consiglieri sono rieleggibili. 27. Il consiglio elegge ogni anno fra i propri componenti un presidente, due vice presidente un segretario. Quest ultimo può essere scelto anche fuori dal consiglio e retribuito, ma in questo caso non ha voto. 28. Il consiglio direttivo si riunisce ogni volta che il presidente o il direttore generale lo credano necessario, o quando ne facciano richiesta almeno cinque consiglieri. 29. Il consiglio delibera validamente coll intervento di sette dei suoi membri. 2359
4 30. Se, per rinunce od altrimenti, il numero dei consiglieri residenti in Milano è ridotto a meno di sette, è in facoltà del consiglio di chiamare a sostituire i cessanti, fino alla prima assemblea generale dei soci, quelli che nella precedente assemblea riportarono il maggior numero di voti. 31. Al consiglio direttivo incombe la sorveglianza generate dell esercizio sociale e l amministrazione del patrimonio sociale; esso approva il bilancio da sottoporsi all assemblea, redatto secondo le norme che esso stabilirà d accordo coi sindaci; delibera sugli affari che eccedono l ordinaria amministrazione e sull ammissione dei soci; determina il giorno delle assemblee generali dei soci, le convoca e ne compila l ordine del giorno; dà opera in genere per il conseguimento degli scopi sociali; prende infine le altre deliberazioni determinate dal presente statuto. 32. Il consiglio, sentito il direttore generale, redige, sulla base del presente statuto, i regolamenti speciali che stimi necessari per l applicazione dello statuto medesimo, in rapporto ai vari oggetti e scopi della società. Tali regolamenti hanno la stessa efficacia dello statuto sociale; sono pubblicati nella parte ufficiale del Bollettino della Società, ed entrano in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione. 33. Il presidente, e in sua mancanza i vice presidenti, hanno la rappresentanza della società, in tutto ciò che non riguarda l esercizio economico. 34. Il segretario tiene i verbali delle assemblee generali e delle adunanze del consiglio. DIRETTORE GENERALE 35. La gestione della Società è affidata ad un direttore generale, nominato dal consiglio direttivo, il quale ne fissa l onorario. 36. Il direttore rappresenta la Società in giudizio, avanti le Autorità ed in confronto dei terzi; elegge, d accordo col presidente del consiglio direttivo, e sentititi soci interessati, avvocati procuratori pel patrocinio delle cause in qualsiasi grado di giurisdizione civile e penale. 37. Il direttore generale nomina e licenzia gli agenti della società in Italia e all estero. 38. Il direttore generale d accordo colla Presidenza, nomina e licenzia gli impiegati; ne fissa gli stipendi. L organico degli impiegati è deliberato dal consiglio direttivo. 39. Il bilancio sociale è redatto dal direttore generale, il quale lo sottopone alla deliberazione del consiglio direttivo. 40. Il direttore generale interviene con voto consultivo alle adunanze del consiglio direttivo; dà esecuzione alle deliberazioni di questo. AGENTI 41. Le mansioni, i poteri, i diritti e gli obblighi degli agenti sono stabiliti da apposito regolamento. Contro il licenziamento disposto del direttore generale è riservato agli agenti il ricorso al consiglio direttivo. CONSULTA LEGALE 42. La consulta legale è composta da soci laureati in giurisprudenza. Essa può, in ogni caso, aggregarsi le persone competenti in materia di diritto di autore, scelte anche fuori dalla Società. 43. La consulta legale elegge ogni anno, fra i suoi componenti, il presidente, il vice presidente ed il segretario. Quest ultimo può anche non essere membro della consulta ed in questo caso esso non ha voto. 44. L ufficio di componente della consulta è gratuito. 45. La consulta legale: a) attende ad ogni studio e lavoro che interessi la proprietà letteraria ed artistica; b) dà pareri in tema di diritti d autore sulle questioni che le vengono sottoposte dal presidente del consiglio direttivo per iniziativa di questo o dietro domanda di soci; c) presta ufficio per conciliare le controversie in tema di diritto di autore o per deciderle arbitrariamente, secondo le modalità stabilite dall art I membri della consulta non possono prendere parte alle discussioni, né al voto, quando l oggetto si di loro personale interesse, o riguardi persone colle quali essi siano in rapporti professionali. 47. I soci i quali chiedono pareri o promuovono decisioni arbitrali della 2360
5 consulta, debbono, prima che sia dato corso alla loro domanda, versare alla cassa della Società quei fondi, per competenze e spese, che il presidente della consulta indicherà a mezzo del direttore generale. 48. Le somme di cui al precedente articolo sono devolute al fondo del mutuo soccorso, dedotte le spese vive sostenute dai componenti la consulta e quelle alla stessa occorrenti per acquisto di opere e pubblicazioni in genere necessarie ai suoi lavori od utili ai suoi studi. 49. Nell esercizio delle sue funzioni la consulta ha piena libertà di azione, anche per le modalità. Nel caso che sieno deferiti giudizi arbitramentali, la consulta, sopra rapporto del presidente, o di un commissario incaricato dal presidente, designa fra i suoi componenti le persone, che le parti dovranno indicare nel compromesso quelli arbitri eletti. 50. I pareri della consulta legale sono, dal presidente di questa, trasmessi al consiglio direttivo, il quale ne cura la comunicazione agli interessati, e può disporne la pubblicazione nel Bollettino della Società. PUBBLICAZIONI SOCIALI 51. La Società pubblica un bollettino ufficiale contenente gli atti e le notizie riguardanti la Società, i pareri della consulta legale, ed ogni altro atto scritto designato dal consiglio direttivo. 52. Il direttore del bollettino è nominato da una commissione, composta dal presidente del consiglio direttivo, dal presidente della consulta legale e dal direttore generale della società. Presta l opera sua gratuitamente. 53. Per ogni altra pubblicazione d indole scientifica, all infuori del bollettino, il consiglio direttivo chiederà il consenso, o sentirà l avviso della consulta legale. PROBIVIRI 54. L assemblea ordinaria generale elegge tre probiviri. La loro carica è gratuita e dura tre anni. Sono rieleggibili. 55. I probiviri prestano l opera loro per conciliare o per decidere le vertenze di carattere morale che insorgessero tra i soci, e pronunciano sui ricorsi dei soci nei casi previsti alla lettera g) dell art. 3 e all art. 15 del presente statuto. SINDACI 56. L assemblea ordinaria generale elegge tre sindaci. Il loro ufficio è gratuito ed è annuale. Sono rieleggibili. 57. I sindaci sorvegliano le operazioni sociali e l adempimento delle disposizioni dello statuto; stabiliscono con il consiglio direttivo le norme per l compilazione dei bilanci, li rivedono e ne riferiscono all assemblea generale ordinaria; hanno diritto di intervenire alle riunioni del consiglio direttivo; compiono, in genere, quelle tra le funzioni demandate dal codice di commercio ai sindaci delle società commerciali che siano applicabili alla Società italiana degli autori. SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ 58. Nel caso in cui le spese sociali superassero gli introiti, l assemblea generale sarà chiamata a deliberare sui provvedimenti da adottarsi o sullo scioglimento della Società. 59. Lo scioglimento della Società non potrà essere deliberato, in assemblea di prima convocazione, se non siano presenti o rappresentati due terzi dei soci; in assemblea di seconda convocazione, se non sia presente o rappresentato un quarto dei soci; in assemblea di terza convocazione potrà deliberarsi qualunque sia il numero dei soci intervenuti. 60. In caso di scioglimento della società per qualsiasi motivo, la liquidazione sarà fatta dal direttore generale, in unione a due liquidatori eletti dall assemblea generale. 2361
CODICE DEL DIRITTO D AUTORE
545. Regio decreto 1 febbraio 1906 n. 53. Approvazione dello statuto della Società degli autori per la tutela della proprietà letteraria ed artistica. Questo decreto è stato pubblicato in Raccolta ufficiale
Dettagli546. Regio decreto 3 novembre 1927 n Approvazione del nuovo Statuto organico della Società Italiana degli Autori ed Editori.
546. Regio decreto 3 novembre 1927 n. 2138. Approvazione del nuovo Statuto organico della Società Italiana degli Autori ed Editori. Questo decreto è stato pubblicato in Raccolta ufficiale delle leggi e
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE SCIENTIFICO CULTURALE PROFESSIONE PSICOLOGO TITOLO I L ASSOCIAZIONE ART.1
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SCIENTIFICO CULTURALE PROFESSIONE PSICOLOGO TITOLO I L ASSOCIAZIONE ART.1 E costituita con sede in Nocera Umbra (PG), Vocabolo Colle n. 11, una Associazione scientifico culturale
DettagliTITOLO IV RECESSO - ESCLUSIONE
TITOLO III SOCI Articolo 4 Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell Associazione le persone fisiche, le associazioni e gli enti che ne condividano gli scopi e gli impegni a realizzarli.
DettagliRegolamento Gruppo Giovani. Imprenditori Edili
Regolamento Gruppo Giovani Imprenditori Edili Testo approvato dal Consiglio Direttivo del Gruppo il 13 settembre 2001 e dall Assemblea del 7 febbraio 2002 Ratifica del Consiglio Direttivo dell ACEN il
DettagliStatuto. STATUTO (Assemblea del 22/11/2005)
Statuto STATUTO (Assemblea del 22/11/2005) Art. 1 - Costituzione e denominazione E costituita un Associazione denominata Cassa Mutualistica Interaziendale di seguito denominata più brevemente Cassa. L
DettagliASSOCIAZIONE DIRIGENTI PER L INNOVAZIONE ALLIEVI SCUOLA SUPERIORE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE STATUTO
ASSOCIAZIONE DIRIGENTI PER L INNOVAZIONE ALLIEVI SCUOLA SUPERIORE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE STATUTO Articolo 1 (Nome e sede) 1. È costituita l Associazione: Dirigenti per l innovazione - Associazione Allievi
DettagliStatuto. STATUTO (Assemblea del 22/11/2005)
Statuto STATUTO (Assemblea del 22/11/2005) Art. 1 - Costituzione e denominazione E costituita un Associazione denominata Cassa Mutualistica Interaziendale di seguito denominata più brevemente Cassa. L
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE WAGNERIANA DI MILANO (approvato dall Assemblea dei Soci in data 23 giugno 2018)
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE WAGNERIANA DI MILANO (approvato dall Assemblea dei Soci in data 23 giugno 2018) Art. 1 È costituita l associazione senza scopo di lucro con durata illimitata, denominata ASSOCIAZIONE
DettagliAssociazione Italiana di Acustica
Associazione Italiana di Acustica A.I.A. 1 Statuto della Associazione Italiana di Acustica Cap. I Denominazione e finalità 1.1 E costituita una associazione denominata Associazione Italiana di Acustica
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI TECNICI DELL INDUSTRIA MOLITORIA. Modificato dall Assemblea Generale Straordinaria del 26 Marzo 2011
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI TECNICI DELL INDUSTRIA MOLITORIA Modificato dall Assemblea Generale Straordinaria del 26 Marzo 2011 Art. 1 Costituzione, sede, durata Il giorno 7 (sette) dicembre
DettagliAssociazione Direttori Casse Rurali Trentine
STATUTO 2010 TITOLO I DENOMINAZIONE SEDE SCOPO DURATA Articolo 1. E costituita la ASSOCIAZIONE DEI DIRETTORI DELLE CASSE RURALI TRENTINE E DEGLI ORGANISMI DI CREDITO COOPERATIVO DELLA PROVINCIA AUTONOMA
DettagliAi sensi dell art.14 e seguenti del Codice Civile è costituita l Associazione di promozione
STATUTO Art. 1 - COSTITUZIONE e SEDE Ai sensi dell art.14 e seguenti del Codice Civile è costituita l Associazione di promozione sociale denominata ASSOCIAZIONE GENITORI SCUOLA PRIMARIA PIOVEGA avente
DettagliASSOCIAZIONE CULTURALE TETHYS DOTT. MARIO PICCININI NOTAIO, VIA MARTELLI FIRENZE ATTO N / DI REP. REGISTRATO A FIRENZE IL 26/6/1998 N.
ASSOCIAZIONE CULTURALE TETHYS DOTT. MARIO PICCININI NOTAIO, VIA MARTELLI FIRENZE ATTO N.48.541/17.975 DI REP. REGISTRATO A FIRENZE IL 26/6/1998 N.4203 STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE TETHYS (Approvato
DettagliSTATUTO DENOMINAZIONE E SEDE
STATUTO Art.1 - DENOMINAZIONE E SEDE E costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, una associazione denominata LIBRA 93 con sede in Campogalliano; l Organo Amministrativo ha facoltà
DettagliPrevimmobili. STATUTO (atto costitutivo)
Previmmobili STATUTO (atto costitutivo) Società Immobiliare a responsabilità limitata codice fiscale e partita I.V.A. 04251290963 Sede Sociale: piazza F. Meda, 4 20121 Milano 1 STATUTO Articolo 1 - Denominazione
DettagliA. M. A. LA VITA, ASSOCIAZIONE DI AUTO MUTUO AIUTO STATUTO
A. M. A. LA VITA, ASSOCIAZIONE DI AUTO MUTUO AIUTO associazione di volontariato nell ambito del disagio psichiatrico PER LA PROVINCIA DI RAVENNA STATUTO DENOMINAZIONE E SEDE ART.1 Nello spirito della Costituzione
DettagliLa durata dell associazione ZEITBANK BRIXEN - BANCA DEL TEMPO BRESSANONE è illimitata.
STATUTO della ZEITBANK BRIXEN BANCA DEL TEMPO BRESSANONE Art. 1: Costituzione e sede Si è costituita, ai sensi dell art. 36 del Codice Civile, l associazione senza fini di lucro, denominata ZEITBANK BRIXEN
DettagliSTATUTO APPROVATO ALL ASSEMBLEA: Roma, 11 Novembre 2005
ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL PARTITO POPOLARE EUROPEO A.I.P.P.E. STATUTO APPROVATO ALL ASSEMBLEA: Roma, 11 Novembre 2005 Sede Nazionale Viale Bardanzellu, 95 00155 Roma Tel. 06/4071388 fax 06/4065941 E-mail:
DettagliC.R.E.S.M.E. Centro Ricerche Economiche Sociologiche e di Mercato nell Edilizia STATUTO. art. 1 Costituzione
Allegato B all atto Rep. N. 79.584 Racc. n. 19.715 C.R.E.S.M.E. Centro Ricerche Economiche Sociologiche e di Mercato nell Edilizia STATUTO art. 1 Costituzione E costituita, senza fini di lucro, l Associazione
DettagliVERBALE DELL ASSEMBLEA DEI SOCI DEL FONDO ASSISTENZA INTEGRATIVO DEI DIPENDENTI ACI INFORMATICA (FIACI) del 16/05/2018
VERBALE DELL ASSEMBLEA DEI SOCI DEL FONDO ASSISTENZA INTEGRATIVO DEI DIPENDENTI ACI INFORMATICA (FIACI) del 16/05/2018 Presso la sala mensa della sede legale del FIACI in Roma, Via Fiume delle Perle 24,
DettagliCONFAGRICOLTURA PIEMONTE FEDERAZIONE ITALIANA IMPRESA AGRICOLA FAMILIARE FEDERAZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE S T A T U T O ART. 1
CONFAGRICOLTURA PIEMONTE FEDERAZIONE ITALIANA IMPRESA AGRICOLA FAMILIARE FEDERAZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE S T A T U T O ART. 1 COSTITUZIONE DENOMINAZIONE SEDE E costituita, con sede in Torino, Corso
DettagliREGIONE CALABRIA REGOLAMENTO REGIONALE. Regolamento per l organizzazione e il funzionamento della Consulta delle Autonomie locali.
REGIONE CALABRIA REGOLAMENTO REGIONALE Regolamento per l organizzazione e il funzionamento della Consulta delle Autonomie locali. Approvato dalla Giunta regionale nella seduta del 19 Novembre 2018 Si assegna
DettagliClub Milanese Automotoveicoli d Epoca
Club Milanese Automotoveicoli d Epoca Proposta di modifiche da sottoporre all Assemblea Ordinaria dei Soci 27 marzo 2013 STATUTO Costituzione Art. 1 L Associazione si denomina: C.M.A.E. (Club Milanese
DettagliSTATUTO. dell Associazione di Promozione Turistica Pro Loco CURTOMARTINO con sede in Acquaviva delle Fonti.
STATUTO STATUTO dell Associazione di Promozione Turistica Pro Loco CURTOMARTINO con sede in Acquaviva delle Fonti. 1) DENOMINAZIONE E SEDE E costituita l Associazione di Promozione Turistica Pro Loco denominata
DettagliREGOLAMENTO DEL GRUPPO SPORTIVO 100 KM DEL PASSATORE
Il Consiglio Direttivo dell Associazione 100 Km del Passatore, nel rispetto di quanto previsto dall Articolo 18 dello Statuto Societario, intende definire, organizzare e regolamentare l attività di coloro
DettagliREGOLAMENTO GRUPPO GIOVANI AGENTI RACCOMANDATARI E MEDIATORI MARITTIMI
REGOLAMENTO GRUPPO GIOVANI AGENTI RACCOMANDATARI E MEDIATORI MARITTIMI (Modificato nelle assemblee del 20/2/1997, 30/5/2000, 10/11/2000, 24/5/2005, 10/5/2006) Art. 1 Ad iniziativa dell Associazione Agenti
DettagliSTATUTO. della spettabile. Associazione Aurofonie
STATUTO della spettabile Associazione Aurofonie 1 ARTICOLO 1 DENOMINAZIONE E SEDE Con la denominazione Associazione Aurofonie si costituisce nel Cantone Ticino un associazione ai sensi degli articoli 60
DettagliFEDERFARMA LAZIO - STATUTO
ARTICOLO 1 E costituita, con sede in Roma, Via dei Tizii n. 10, l Associazione denominata: FEDERFARMA LAZIO ARTICOLO 2 1. La FEDERFARMA LAZIO riunisce e rappresenta le Associazioni Sindacali Provinciali
DettagliCENTRO DI CULTURA Card. ELIA DALLA COSTA STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. Articolo 1. Articolo 2
CENTRO DI CULTURA Card. ELIA DALLA COSTA STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Articolo 1 Costituzione, denominazione e sede. E costituita in Schio con sede in Via Cavour n. 3 l Associazione denominata CENTRO DI CULTURA
DettagliASSOCIAZIONE PER L AIUTO AI GIOVANI DIABETICI STATUTO
ASSOCIAZIONE PER L AIUTO AI GIOVANI DIABETICI STATUTO ART. 1 DENOMINAZIONE E costituita una Associazione di volontariato senza scopo di lucro denominata Associazione per l Aiuto ai Giovani Diabetici Regione
DettagliASUM ASSOCIAZIONE STUDENTI E LAUREATI UNIVERSITA DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI STATUTO TITOLO I DENOMINAZIONE, DURATA, SCOPO, PATRIMONIO SOCIALE
ASUM ASSOCIAZIONE STUDENTI E LAUREATI UNIVERSITA DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI STATUTO TITOLO I DENOMINAZIONE, DURATA, SCOPO, PATRIMONIO SOCIALE Art.1 Denominazione E costituita a Roma, con sede legale
DettagliSTATUTO ART.1. E costituita con sede in Verona, Piazzetta Scala n. 2/A e sede ART.2
Allegato A) al n.108975 rep. e n.5618 racc. STATUTO ART.1 E costituita con sede in Verona, Piazzetta Scala n. 2/A e sede secondaria in Piacenza, Via Veneto n. 3/A, l Associazione denominata "PSYCHO AREA".
DettagliSTATUTO. Articolo 1 (Denominazione e finalità)
STATUTO Articolo 1 (Denominazione e finalità) L Associazione Professionale Insegnanti di Discipline Giuridiche e Economiche (APIDGE) non ha fini di lucro, adotta per tutte le sue attività i principi generali
DettagliOggi, 21 settembre 2017, nasce a Verona AZIONE COMUNITARIA, l Associazione di coloro che non si sentono rappresentati a
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AZIONE COMUNITARIA. Oggi, 21 settembre 2017, nasce a Verona AZIONE COMUNITARIA, l Associazione di coloro che non si sentono rappresentati a livello culturale e politico da nessuna
DettagliSTATUTO Articolo 1 Costituzione e sede Associazione Amici del Quartetto Guido A. Borciani Articolo 2 Finalità
STATUTO Articolo 1 Costituzione e sede È costituita in Reggio Emilia lʹassociazione culturale senza fini di lucro denominata Associazione Amici del Quartetto Guido A. Borciani (di seguito, denominata l
DettagliFONDAZIONE INIZIATIVE ZOOPROFILATTICHE E ZOOTECNICHE BRESCIA S T A T U T O
FONDAZIONE INIZIATIVE ZOOPROFILATTICHE E ZOOTECNICHE BRESCIA S T A T U T O depositato in data 09.08.2004 presso il Registro Prefettizio delle Persone Giuridiche ART. 1 E' costituita per iniziativa dell'istituto
DettagliREGIONE CALABRIA REGOLAMENTO REGIONALE. Regolamento per l organizzazione e il funzionamento della Consulta del Terzo Settore.
REGIONE CALABRIA REGOLAMENTO REGIONALE Regolamento per l organizzazione e il funzionamento della Consulta del Terzo Settore. Approvato dalla Giunta regionale nella seduta del 19 Novembre 2018 Si assegna
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE PER NON SENTIRSI SOLI
STATUTO ASSOCIAZIONE PER NON SENTIRSI SOLI Indice Art 1 Costituzione, denominazione, sede. Art 2 Scopi ed attività. Art 3 Risorse economiche. Art 4 I soci. Art 5 Criteri di ammissione ed esclusione dei
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA SOCIALE
LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI SEZIONE PROVINCIALE DI LECCO - ONLUS STATUTO ASSOCIAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA SOCIALE (ONLUS) Approvato dall Assemblea dei Soci il 5 novembre 2014 1 STATUTO
DettagliSTATUTO FORZA SOCIALE CONFEDERAZIONE NAZIONALE ASSOCIAZIONI DANNEGGIATI (C.A.NA.DA.) ARTICOLO 1
STATUTO FORZA SOCIALE CONFEDERAZIONE NAZIONALE ASSOCIAZIONI DANNEGGIATI (C.A.NA.DA.) ARTICOLO 1 È costituita da ANADMA onlus, AMEV, ASSOEPATITE C, Città Solidale, CTDM, Associazione i Delfini onlus, EPAC
DettagliLO STATUTO TITOLO UNO. Denominazione Sede Scopi - Durata. Articolo 1
LO STATUTO TITOLO UNO Denominazione Sede Scopi - Durata Articolo 1 1. E costituita ai sensi del titolo 4 dello statuto nazionale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT), approvato con DM
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE «ACCADEMIA MUSICÆSENA»
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE «ACCADEMIA MUSICÆSENA» Art. 1: Costituzione - E costituita l associazione di promozione sociale denominata «Accademia Musicæsena», con sede legale a Cesena in Via Ex
DettagliSTATUTO TITOLO I COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI - Art. 1. Costituzione - Denominazione - Sede. E costituita, come associazione non
CONFEDERAZIONE GENERALE DELL AGRICOLTURA ITALIANA FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI AGRICOLTORI DEL PIEMONTE STATUTO TITOLO I COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI - OBBLIGHI E CONTRIBUTI Art. 1 Costituzione
DettagliTITOLO 1 Denominazione, Sede, Scopo. Art. 1) E costituita l Associazione Diocesana Milanese PROmozione RAdiotelevisiva (in forma abbreviata PRO.RA.
STATUTO della Associazione PROmozione RAdiotelevisiva - Associazione Diocesana Milanese (in forma abbreviata PRO.RA.) SEDE: Via Guglielmo Silva, 36 20145 MILANO TITOLO 1 Denominazione, Sede, Scopo Art.
DettagliStatuto Associazione culturale Altidona Belvedere
Statuto Associazione culturale Altidona Belvedere Art. 1. E costituita l Associazione Altidona Belvedere con sede in Altidona presso i locali messi a disposizione dall amministrazione Comunale in via Bertacchini
DettagliSTATUTO PER LA COSTITUZIONE E L ORGANIZZAZIONE
STATUTO PER LA COSTITUZIONE E L ORGANIZZAZIONE DELL ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA ACCADEMIA DEL GUSTO DEL MEDITERRANEO Art. 1 Costituzione È costituita un Associazione non riconosciuta denominata: Accademia
DettagliREGOLAMENTO GRUPPO GIOVANI COSTRUTTORI EDILI
REGOLAMENTO GRUPPO GIOVANI COSTRUTTORI EDILI Approvato dal Consiglio Direttivo di ANCE Reggio Calabria nella seduta del 31 Ottobre 2018 ART. 1 COSTITUZIONE Nell'ambito di Ance Reggio Calabria - Sezione
DettagliStatuto del Fondo di Assistenza Sanitaria Aperto per dipendenti, soci, membri e iscritti di Aziende, Associazioni ed Enti
Statuto del Fondo di Assistenza Sanitaria Aperto per dipendenti, soci, membri e iscritti di Aziende, Associazioni ed Enti Articolo 1 Costituzione, Denominazione, Sede e Durata In attuazione della delibera
DettagliCODICE DEL DIRITTO D AUTORE
547. Regio decreto 6 maggio 1932 n. 685. Approvazione dello Statuto della Società italiana degli autori ed editori Questo decreto è stato pubblicato in Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del
DettagliCASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA APPROVATO CON LE MODIFICHE APPORTATE DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI IN DATA 6 NOVEMBRE 1975 E 15 DICEMBRE 1983
A'SSOCIAZION E PENSIONATI CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA APPROVATO CON LE MODIFICHE APPORTATE DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI IN DATA 6 NOVEMBRE 1975 E 15 DICEMBRE 1983 ASSOCIAZIONE PENSIONATI CASSA DI RISPARMIO
DettagliSTATUTO. Testo con le modifiche approvate dall Assemblea Straordinaria del 10 gennaio 2012
STATUTO Testo con le modifiche approvate dall Assemblea Straordinaria del 10 gennaio 2012 Comitato Nazionale Italiano del Consiglio Mondiale dell Energia 2 STATUTO DEL COMITATO NAZIONALE ITALIANO DEL CONSIGLIO
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE BE READY
STATUTO ASSOCIAZIONE BE READY Art. 1 - COSTITUZIONE ai sensi degli Art. 36 e seguenti del Codice Civile, viene costituita l Associazione denominata BE- READY. Art. 2 - SEDE L Associazione ha sede a Milano
DettagliUNINDUSTRIA CALABRIA COMITATO PICCOLA INDUSTRIA REGOLAMENTO
UNINDUSTRIA CALABRIA COMITATO PICCOLA INDUSTRIA REGOLAMENTO 22 Febbraio 2016 INDICE TITOLO PRIMO Art. 1 - Costituzione, denominazione, attribuzione e sede TITOLO SECONDO Art. 2 - Organi Art. 3 - Assemblea
DettagliClub Milanese Automotoveicoli d Epoca Statuto approvato dall Assemblea in data 18 marzo 2015
Club Milanese Automotoveicoli d Epoca Statuto approvato dall Assemblea in data 18 marzo 2015 Art. 1 - Costituzione Il Club Milanese Automotoveicoli d Epoca (C.M.A.E.) è un Associazione libera, senza fini
DettagliAllegato A ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS CLUB PARMA S T A T U T O CAPITOLO I G E N E R A L I T À E costituita in Parma una
Allegato A ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS CLUB PARMA S T A T U T O CAPITOLO I Art. 1) Art. 2) Art. 3) G E N E R A L I T À E costituita in Parma una associazione sportiva denominata ASSOCIAZIONE
DettagliÈ costituita senza limiti di durata con sede in Roma la Società Italiana dei Trapianti d Organo (SITO).
Statuto della SOCIETÀ ITALIANA DEI TRAPIANTI D ORGANO (Fondata a Roma il 12 luglio 1966) Art.1 Definizione È costituita senza limiti di durata con sede in Roma la Società Italiana dei Trapianti d Organo
DettagliASSOCIAZIONE LECCHESE PER L AIUTO AI GIOVANI CON DIABETE
ASSOCIAZIONE LECCHESE PER L AIUTO AI GIOVANI CON DIABETE S T A T U T O TITOLO I Costituzione dell Associazione Sede Art.1 E costituita un associazione senza scopo di lucro denominata ASSOCIAZIONE LECCHESE
DettagliSTATUTO DEL FONDO SANITARIO ANMVI
STATUTO DEL FONDO SANITARIO ANMVI Art. 1 Denominazione È costituita una Associazione ai sensi dell art. 36 e seguenti del Codice Civile ed in osservanza del Decreto Lgs 460/97 denominata FONDO SANITARIO
DettagliStatuto dell Associazione denominata L Abruzzo in Europa
Statuto dell Associazione denominata L Abruzzo in Europa Art.1 Costituzione 1. E' costituita, ai sensi della legge regionale dell Abruzzo 24 agosto 2018, n. 27 l Associazione denominata L Abruzzo in Europa,
DettagliArt. 3 ORGANI Sono organi del Centro: l Assemblea il Consiglio Direttivo il Presidente il Direttore il Revisore dei conti.
STATUTO Atto costitutivo 12/3/1965 n. 196454/2731 rep. Dr. Giudice. Modificato in sede d Assemblee Straordinarie dei Soci Del 19/11/1980, del 9/4/1981, del 26/6/1991, del 24/6/1992 E del 28/6/1994. Art.
DettagliSTATUTO DI ASSOCIAZIONE STUDENTESCA Disposizioni generali Art. 1 E costituita a norma dell art. 36 del codice civile, un associazione studentesca
STATUTO DI ASSOCIAZIONE STUDENTESCA Disposizioni generali Art. 1 E costituita a norma dell art. 36 del codice civile, un associazione studentesca denominata A.B.E.R.. L associazione rappresenta un attività
DettagliSTATUTO DELLA ASSOCIAZIONE MONTESSORI VERONA. Art. 1
STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE MONTESSORI VERONA Art. 1 E costituita in Verona l Associazione Montessori Verona. L Associazione è indipendente, autonoma, apartitica, aconfessionale e senza fini di lucro. Scopo
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE GTM-AIFI
Art. 1 DENOMINAZIONE STATUTO DELL ASSOCIAZIONE GTM-AIFI CAPO I TITOLO SEDE È costituita l Associazione Culturale GTM-AIFI (Gruppo di Terapia Manuale della ). Gruppo di Interesse Specialistico di Terapia
DettagliSTATUTO. ASSOCIAZIONE Artigiani e Commercianti di Anzi
STATUTO ASSOCIAZIONE Artigiani e Commercianti di Anzi Letto, discusso e approvato all unanimità dall assemblea il 23 marzo 2017 Costituzione Art. 1 - Nella sala Consiliare del Comune di Anzi il 3 giugno
DettagliCODICE CIVILE. con le parole «previste per la convocazione,».
717 TITOLO V - Delle società Artt. 2367-2368 dopo il 1 gennaio 2013. Precedentemente l art. 1, co. 1, d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 27, aveva inserito le parole: «Salvo quanto previsto dalle leggi speciali
DettagliDa quante persone deve essere composto il Consiglio Direttivo? Il Consiglio Direttivo è composto in genere da un numero dispari di membri
Organi sociali Quali sono gli organi obbligatori in una struttura organizzativa di una associazione? - Il consiglio direttivo - L assemblea dei soci, che è l organo sovrano e deliberativo Quale è la funzione
DettagliStatuti dell Associazione delle banche estere in Svizzera
Association of Foreign Banks in Switzerland Verband der Auslandsbanken in der Schweiz Association des banques étrangères en Suisse Associazione delle banche estere in Svizzera Statuti Statuti Statuti dell
DettagliREGOLAMENTO SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA SItI. Capo I NORME GENERALI
SItI Sez Reg ER Regolamento 2012 REGOLAMENTO SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA SItI Capo I NORME GENERALI Art. 1 La Sezione Regionale Emilia Romagna SItI è un organo periferico della Società Italiana di
DettagliSTATUTO TITOLO I COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI - Art. 1. Costituzione - Denominazione - Sede. E costituita, come associazione non
CONFEDERAZIONE GENERALE DELL AGRICOLTURA ITALIANA FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI AGRICOLTORI DEL PIEMONTE STATUTO TITOLO I COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI - OBBLIGHI E CONTRIBUTI Art. 1 Costituzione
DettagliALLEGATO A STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA SOCIALE (ONLUS) (ART. 36 E SEG. CODICE CIVILE)
ALLEGATO A STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA SOCIALE (ONLUS) (ART. 36 E SEG. CODICE CIVILE) ART. 1 FINALITA - E costituita con durata illimitata una Associazione non lucrativa di utilità
DettagliAssociazione Per il Fermi
Istituto Tecnico Industriale Statale Enrico Fermi di Modena Associazione Per il Fermi Verbale della Assemblea costituente Il giorno 18 Aprile 2009, alle ore 11, presso i locali dell'istituto Fermi, Via
DettagliIl Fondaco per Feltre
ASSOCIAZIONE CULTURALE ONLUS Il Fondaco per Feltre Associazione Culturale ONLUS "I L F O N D A C O P E R F E L T R E" Numero di classificazione BL0038 del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato
DettagliSTATUTO L Associazione non può deliberare o intraprendere iniziative di carattere didattico.
STATUTO Articolo 1 Denominazione Ai sensi degli Art. 36 e 37 del Codice Civile si è costituita un associazione senza fini di lucro denominata: Associazione Genitori Istituto Istruzione Superiore Severi
DettagliStatuto dell Agenzia Nazionale per la Certificazione Volontaria delle Competenze degli Ingegneri
Statuto dell Agenzia Nazionale per la Certificazione Volontaria delle Competenze degli Ingegneri ART. l - COSTITUZIONE È costituita un'associazione non riconosciuta, ai sensi e per gli effetti degli artt.
DettagliSTATUTO DELLA SOCIETA ITALIANA DI PATOLOGIA ITTICA
STATUTO DELLA SOCIETA ITALIANA DI PATOLOGIA ITTICA ART. 1 - DENOMINAZIONE E costituita l'associazione Scientifica "Società Italiana di Patologia Ittica" contraddistinta dalla sigla ufficiale S.I.P.I..
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA SAN VITO- SAN VITO AL TAGLIAMENTO TITOLO I TITOLO II
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA SAN VITO- SAN VITO AL TAGLIAMENTO Denominazione e sede TITOLO I Art. 1 Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio
DettagliSTATUTO. ART.1 - (Denominazione e sede) ASSOCIAZIONE GENITORI I.C. LAVERDA con sede in Piazzetta degli Alpini, 12, Comune di Breganze.
STATUTO ART.1 - (Denominazione e sede) 1. È costituita, nel rispetto del Codice Civile, della legge 383/2000 e della normativa in materia, l associazione di promozione sociale denominata: ASSOCIAZIONE
DettagliUNIONE REGIONALE VENETA DELLE BONIFICHE DELLE IRRIGAZIONI E DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI S T A T U T O
UNIONE REGIONALE VENETA DELLE BONIFICHE DELLE IRRIGAZIONI E DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI S T A T U T O VENEZIA 15/06/2010 Art. 1 Denominazione Sede L Unione Regionale Veneta delle Bonifiche, delle Irrigazioni
DettagliSTATUTO Associazione Protezione Civile Volontari Minerva
articolo 1 Costituzione, denominazione, sede e durata 1. È costituita una associazione di volontariato denominata Associazione Protezione Civile Volontari Minerva, con sede sociale a Minerbio (BO) in via
DettagliASSOCIAZIONE EX CONSIGLIERI REGIONALI DEL LAZIO. (Legge Regionale 10 maggio 1990 n. 53) STATUTO
ASSOCIAZIONE EX CONSIGLIERI REGIONALI DEL LAZIO (Legge Regionale 10 maggio 1990 n. 53) STATUTO (Modificato dall Assemblea dei Soci il 19 ottobre 1993 ed il 23 giugno 1994) Art. 1 (Denominazione e sede)
DettagliFederazione Italiana Operatori Geriatrici F.I.O.G. STATUTO
Titolo I Disposizioni generali Federazione Italiana Operatori Geriatrici F.I.O.G. STATUTO Art. 1. - È costituita un'associazione denominata Federazione Italiana Operatori Geriatrici (di seguito F.I.O.G.)
DettagliRegolamento. Gruppo Giovani Ance Como
REGOLAMENTO Regolamento Gruppo Giovani Ance Como Sommario Art. 1 - Costituzione Art. 2 - Scopi Art. 3 - Membri ordinari Art. 4 - Membri aggregati Art. 5 - Organi del Gruppo Art. 6 - Assemblea Art. 7 -
DettagliCOMUNE DI SANTA GIUSTINA BELLUNO CIRCOLO ELISA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE STATUTO. ART. 1 (Denominazione e sede)
COMUNE DI SANTA GIUSTINA BELLUNO CIRCOLO ELISA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE STATUTO ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa
DettagliNUORO AMBIENTE SPA STATUTO SOCIALE COSTITUZIONE DI SOCIETÀ
NUORO AMBIENTE SPA STATUTO SOCIALE COSTITUZIONE DI SOCIETÀ Approvato con Deliberazione CC n. 1 del 24.01.2005 Articolo 1 È costituita una Società per azioni, ai sensi della legge 8 giugno 1990 n. 142,
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI MORFOLOGI VETERINARI TITOLO I DENOMINAZIONE, SCOPO, SEDE, DURATA. Articolo 1
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI MORFOLOGI VETERINARI TITOLO I DENOMINAZIONE, SCOPO, SEDE, DURATA Articolo 1 - E costituita l ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI MORFOLOGI VETERINARI, siglabile in A.M.V. -
DettagliRegolamento Gruppo Strutture Portanti e Prefabbricati per l Edilizia
Regolamento Gruppo Strutture Portanti e Prefabbricati per l Edilizia Articolo 1 - Costituzione E costituito, nell ambito di Assolegno - Associazione di settore di Federlegno-Arredo - con sede presso la
DettagliGRUPPO DONATORI DI SANGUE INTESA SANPAOLO
GRUPPO DONATORI DI SANGUE INTESA SANPAOLO S T A T U T O Approvato dall Assemblea dei Delegati del 30 novembre 2013 I N D I C E IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL GRUPPO Art. 1 - Denominazione Art. 2 - Sede Art.
DettagliSTATUTO ART. 1 DENOMINAZIONE E SEDE
STATUTO ART. 1 DENOMINAZIONE E SEDE E costituita l Associazione denominata "ISLL Italian Society for Law and Literature", con sede presso il CIRSFID Centro Interdipartimentale di Ricerca in Storia del
DettagliAssociazione Azionisti Dipendenti Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo STATUTO
Associazione Azionisti Dipendenti Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo STATUTO Sede Legale: Via Solari, 19-20144 MILANO - Codice Fiscale e Partita Iva 92003150882 - Regolamento e Vigilanza CONSOB e Banca d'italia
DettagliREGOLAMENTO DEL COLLEGIO ITALIANO DEI CHIRURGHI AMBITO DI APPLICAZIONE
REGOLAMENTO DEL COLLEGIO ITALIANO DEI CHIRURGHI AMBITO DI APPLICAZIONE Articolo 1 - Ordinamento 1. Il presente Regolamento è volto a disciplinare compiutamente, nel rispetto delle norme statutarie, l organizzazione,
DettagliS T A T U T O. Via Vanchiglia 4/E Torino Tel 011/ Fax 011/ C.F
S T A T U T O Via Vanchiglia 4/E 10124 Torino Tel 011/43.65.006 Fax 011/43.66.044 C.F. 97523990014 segreteria@csapiemonte.it www.csapiemonte.it C.S.A. Centro Piemontese di Studi Africani Fondato con Convenzione
DettagliStatuto Associazione Cinofila Trodo
Statuto Associazione Art. 1 Responsabilità Gli impegni dell associazione sono garantiti esclusivamente dai fondi sociali, gli organi e i membri sono esenti da qualsiasi responsabilità. L Associazione cinofila
DettagliArt. 1 - DENOMINAZIONE... 3 Art. 2 - SEDE... 3 Art. 3 - SCOPO SOCIALE... 3 Art. 4 PRINCIPI... 3 Art. 5 - ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE... 3 Art.
STATUTO ASIGC Art. 1 - DENOMINAZIONE... 3 Art. 2 - SEDE... 3 Art. 3 - SCOPO SOCIALE... 3 Art. 4 PRINCIPI... 3 Art. 5 - ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE... 3 Art. 6 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI... 4 Art. 7 - CONTROVERSIE
DettagliUNINDUSTRIA CALABRIA COMITATO PICCOLA INDUSTRIA REGOLAMENTO
UNINDUSTRIA CALABRIA COMITATO PICCOLA INDUSTRIA REGOLAMENTO 22 Febbraio 2016 TITOLO PRIMO Art. 1 - Costituzione, denominazione, attribuzione e sede In seno all "Unione degli Industriali e delle Imprese
DettagliStatuto dell associazione del GRUPPO MICOLOGICO CASTELLANO
Sede Sociale presso la residenza del Presidente ( Castelfranco Veneto ) Statuto dell associazione del GRUPPO MICOLOGICO CASTELLANO Articolo 1 DENOMINAZIONE E SEDE É costituita, ai sensi degli art. 36 e
DettagliAINAT Associazione Italiana Neurologi Ambulatoriali Territoriali
AINAT Associazione Italiana Neurologi Ambulatoriali Territoriali STATUTO Art. l - Denominazione Art. 2 - Soci ordinari Art. 3 - Scopi Art. 4 - Assemblea dei soci Art. 5 - Il Consiglio Direttivo Art. 6
DettagliSTATUTO DEL GRUPPO SPORTIVO POLIZIA MUNICIPALE L AQUILA
STATUTO DEL GRUPPO SPORTIVO POLIZIA MUNICIPALE L AQUILA ARTICOLO 1 COSTITUZIONE SCOPO E SEDE - LOGO Il Gruppo Sportivo Polizia Municipale L Aquila, di seguito indicato come GSPMAQ, con sede c/o il Comando
Dettagli