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1 CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO OTTOBRE 2016 Lecco, 25/10/2016 Spett.le clientela - Loro sede - JOBS ACT PUBBLICATO IL DECRETO CORRETTIVO Con la pubblicazione nella G.U. 7 ottobre 2016, n. 235, del D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185, a decorrere dal giorno 8 ottobre 2016 sono in vigore le misure correttive relative ai D.Lgs. attuativi Jobs Act. L intervento correttivo con decreto trova il suo fondamento giuridico nell articolo 1, comma 13, L. 183/2014, che legittima il Governo ad adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti attuativi, emanati nel corso del 2015, entro 12 mesi dalla loro entrata in vigore sulla base delle evidenze operative nel frattempo emerse. Nei 6 articoli di cui è composto il decreto sono state apportate una serie di modifiche quantitativamente limitate, ma di grande impatto, nella gestione e amministrazione del personale. Nella tabella che segue si sintetizza il contenuto delle disposizioni del D.Lgs. 185/2015: Articolo D.Lgs. 185/2016 Norma modificata coordinata Modifica apportata in sintesi Apprendistato alta formazione e di ricerca Articolo 1, lettera a) Articolo 45, comma 4, D.Lgs. 81/ La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca o per percorsi di alta formazione è A seguito della modifica introdotta, le Regioni possono regolamentare il contratto di apprendistato per attività di ricerca o per percorsi di alta formazione, anche per

2 rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, per i soli profili che attengono alla formazione, sentite le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico. Articolo 45, comma 5, D.Lgs. 81/ In assenza delle regolamentazioni regionali di cui al comma 4, l'attivazione dei percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca è disciplinata dalle disposizioni del decreto di cui all'articolo 46, comma 1. Sono fatte salve fino alla regolamentazione regionale le convenzioni stipulate dai datori di lavoro o dalle loro associazioni con le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. quanto riguarda la sua durata, senza dover giungere a un accordo con organizzazioni datoriali e sindacali ed enti di ricerca, come nella normativa previgente: è sufficiente la consultazione. Fino a che le Regioni non regolamentano il contratto di apprendistato per attività di ricerca o per percorsi di alta formazione, sono applicabili gli standard formativi definiti con D.M. e le convenzioni, sottoscritte sulla base della disciplina previgente, stipulate dai datori di lavoro o dalle loro associazioni con enti formativi o di ricerca. Lavoro accessorio mediante voucher Articolo 1, lettera b) Articolo 49, comma 3, D.Lgs. 81/ I committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il Al fine di contrastare l utilizzo fraudolento del lavoro accessorio mediante voucher, viene modificata la comunicazione preventiva per il ricorso al lavoro accessorio alla sede territoriale competente dell'ispettorato nazionale del lavoro (quella già prevista alla DTL non è mai divenuta operativa: vedi nota n. 3337/2015 del

3 codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n Vedi nostre dei giorni 11 e 18/10/2016. Ministero del lavoro): almeno 60 minuti prima dell inizio della prestazione, i committenti professionisti o imprenditori devono effettuare la comunicazione indicando i dati anagrafici del lavoratore, il luogo, il giorno e l ora di inizio e fine della prestazione (in agricoltura non sono richieste l ora di inizio e di fine), mediante posta elettronica o sms il Ministero del Lavoro potrà regolamentare con decreto le procedure amministrative: essendo in vigore dal giorno 8 ottobre 2016, si consiglia, in attesa di chiarimenti ministeriali, in via cautelativa di inviare Pec alla DTL territorialmente competente. Rispetto alla normativa previgente, non vi è più alcun richiamo alla possibilità di indicare un arco temporale di 30 giorni in cui si andranno a svolgere le prestazioni accessorie: solo per l agricoltura è previsto un arco di 3 giorni. La mancata comunicazione è sanzionata con un importo da 400 a euro in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione, non diffidabile (sanzione ridotta: 800 euro). Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale (articolo 3, D.Lgs. 167/2011) Articolo 1, lettera c) Articolo 55, comma 2-bis, D.Lgs. 81/2015 I contratti di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, stipulati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono essere prorogati fino ad un anno, qualora alla scadenza l'apprendista non abbia conseguito la qualifica o il diploma È prevista la proroga di 1 anno per i contratti di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, stipulati ai sensi dell'articolo 3, D.Lgs. 167/2011, in corso al giorno 8 ottobre 2016, qualora alla scadenza non sia raggiunto il diploma o la qualifica.

4 professionale. Domanda di Cigo Articolo 2, lettera a) Articolo 15, comma 2, D.Lgs. 148/ La domanda deve essere presentata entro il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell attività lavorativa fatte salve le domande per eventi oggettivamente non evitabili, per le quali si applica il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento. Viene posticipato alla fine del mese successivo rispetto alla sospensione o riduzione il termine ultimo per la presentazione della domanda di Cigo per gli eventi oggettivamente non evitabili. Inizio della sospensione per Cigs Articolo 2, lettera b) Articolo 25, comma 2, D.Lgs. 148/ La sospensione o la riduzione dell'orario così come concordata tra le parti ha inizio entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 1. Rispetto alla disciplina previgente, la sospensione o la riduzione dell'orario ha inizio entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda e, quindi, se così stabilito dalle parti, anche il giorno successivo alla presentazione dell istanza. Il testo previgente imponeva, viceversa, di attendere 30 giorni dall istanza e, solo successivamente, far decorrere le sospensioni o le riduzioni d orario. Contratti di solidarietà espansiva Articolo 2, lettera c) Articolo 41, comma 3-bis, D.Lgs. 148/ bis. I contratti di solidarietà di cui all'articolo 21, comma 5, in corso da almeno dodici mesi e quelli stipulati prima del 1 gennaio 2016 possono essere trasformati in contratti di solidarietà espansiva, a condizione che la riduzione complessiva dell'orario di lavoro non sia superiore a quella già concordata. Ai lavoratori spetta un trattamento di integrazione salariale di importo pari al 50 per cento della misura dell'integrazione salariale prevista prima della trasformazione del contratto e il datore di Viene riproposto il contratto di solidarietà espansivo, che fino a oggi ha avuto scarsa fortuna nell applicazione, come successiva conversione di contratti di solidarietà difensivi ai sensi dell articolo 21, comma 5, D.Lgs. 148/2015. I contratti di solidarietà di cui all'articolo 21, comma 5, in corso da almeno 12 mesi, e quelli stipulati prima del 1 gennaio 2016 possono essere trasformati in contratti di solidarietà espansiva, a condizione che la riduzione complessiva dell'orario di lavoro non sia superiore a quella già concordata.

5 lavoro integra tale trattamento almeno sino alla misura dell'integrazione originaria. L'integrazione a carico del datore di lavoro non è imponibile ai fini previdenziali, e vige la contribuzione figurativa di cui all'articolo 6. Trova applicazione l'articolo 21, comma 5, ultimo periodo e la contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 è ridotta in misura pari al 50 per cento. Il contributo di cui al comma 1 o l'agevolazione contributiva di cui al comma 2 si applicano per il solo periodo compreso tra la data di trasformazione del contratto e il suo termine di scadenza e tale periodo si computa ai fini degli articoli 4 e 22, comma 5. Per i lavoratori di cui al presente comma non trova applicazione la disposizione di cui al comma 5. La riduzione oraria, a seguito delle assunzioni intervenute, comporta per i lavoratori un trattamento di integrazione salariale di importo pari al 50% della misura dell'integrazione salariale prevista prima della trasformazione del contratto e il datore di lavoro integra tale trattamento almeno sino alla misura dell'integrazione originaria. Rifinanziamento Cigs Articolo 2, lettera d) Articolo 42, comma 4-bis, D.Lgs. 148/2015 Articolo 42, comma 5, D.Lgs. 148/2015 Per gli accordi conclusi e sottoscritti in sede governativa entro il 31 luglio 2015, riguardanti casi di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale che comportino notevoli ricadute occupazionali, tali da condizionare le possibilità di sviluppo economico territoriale, a cui sono stati riconosciuti trattamenti di Cigs, è previsto il rifinanziamento per il Inoltre, per gli accordi conclusi e sottoscritti in sede governativa entro il 31 luglio 2015 riguardanti casi di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale, che comportino notevoli ricadute occupazionali, tali da condizionare le possibilità di sviluppo economico territoriale, e il cui piano industriale abbia previsto l'utilizzo del contratto di solidarietà con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,

6 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può, altresì, essere concessa, su domanda, la reiterazione della misura, di cui all articolo 6, comma 4, D.L. 510/1996, nel limite massimo di 24 mesi. NASpI per gli stagionali del turismo Articolo 2, lettera e) Articolo 43, comma 4-bis, D.Lgs. 148/ bis. Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi nel 2016 e limitatamente ai lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, qualora la durata della NASpI, calcolata ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sia inferiore alla durata ottenuta disapplicando il secondo periodo del comma 1 di tale articolo relativamente alle prestazioni di disoccupazione, ad eccezione di prestazioni di mini-aspi e di NASpI, fruite negli ultimi quattro anni, la durata della NASpI viene incrementata di un mese, a condizione che la differenza nelle durate così calcolata non sia inferiore a dodici settimane. In ogni caso, la durata della NASpI corrisposta in applicazione del primo periodo non può superare il limite massimo di quattro mesi. Viene prevista la possibilità di incrementare di un mese la durata della NASpI per il 2016 per i lavoratori stagionali del settore Turismo, se il normale criterio di calcolo determina una durata inferiore rispetto a quella che deriverebbe senza scomputare dal quadriennio di riferimento i periodi di contribuzione che hanno dato luogo a prestazioni di disoccupazione, purché la differenza non sia inferiore a 12 settimane: in ogni caso la NASpI così determinata non può superare i 4 mesi. Casse integrazioni e mobilità in deroga Articolo 2, lettera f) Articolo 44, comma 6-bis, D.Lgs. 148/2015 omissis Con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga alla legislazione vigente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono disporre nell'anno 2016 l'utilizzo delle risorse ad esse attribuite in misura non superiore al 50% anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3, decreto 83473/2014 del

7 Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ovvero in eccedenza a tale quota, disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali o delle risorse assegnate alla Regione o alla Provincia autonoma nell'ambito di piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, destinandole preferibilmente alle aree di crisi industriale complessa di cui all'articolo 27, D.L. 83/2012, convertito con modificazione dalla L. 134/2012. In alternativa, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno facoltà di destinare tali risorse ad azioni di politica attiva del lavoro. Cigs imprese operanti area di crisi industriale complessa Articolo 2, lettera f) Articolo 44, comma 11-bis, D.Lgs. 148/2015 omissis Può essere concesso un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi, alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta all 8 ottobre 2016: le imprese interessate devono presentare un piano di recupero occupazionale che prevede appositi percorsi di politiche attive del lavoro, concordati con la Regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori, dichiarando contestualmente di non poter ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria. Articolo 3, comma 1 D.Lgs. 149/2015 omissis Ispettorato nazionale del lavoro Sono state modificate alcune disposizioni a carattere organizzativo del nuovo Ispettorato del lavoro, includendo nelle tematiche dell attività di promozione della legalità e prevenzione anche i tirocini non

8 regolari. Anpal e servizi per l impiego Articolo 4 D.Lgs. 150/2015 omissis Sono state oggetto di modifica alcune disposizioni del riordino dei servizi per l impiego previsto dal D.Lgs. 150/2015, norma che ha istituito l Anpal. Tra le varie disposizioni, si segnala che è assegnata all Anpal la vigilanza sulla gestione dei Fondi interprofessionali. Viene modificata la denominazione dell Isfol, ora Inapp (Istituto nazionale per l analisi delle politiche pubbliche). Infine, è stato previsto, modificando l articolo 21, comma 7, lettera d, D.Lgs. 150/2015, che il rifiuto di un offerta congrua determina la decadenza dallo stato di disoccupazione dei fruitori NASpI. Disabili assunti con collocamento ordinario Articolo 5, comma 1 Articolo 4, comma 3-bis, L. 68/ bis. I lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, sono computati nella quota di riserva di cui all'articolo 3 nel caso in cui abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, o con disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dagli organi competenti. I lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto, assunti con il collocamento ordinario, possono essere computati in caso di riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60% (prima: superiore al 60%).

9 Nuovo apparato sanzionatorio collocamento obbligatorio Articolo 5, comma 1 Articolo 15, commi 4, 4-bis e 5, L. 68/ Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di assumere soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, la quota dell'obbligo di cui all'articolo 3, il datore di lavoro stesso è tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, al Fondo di cui all'articolo 14, di una somma pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo di cui all'articolo 5, comma 3-bis. 4-bis. Per la violazione di cui al comma 4, trova applicazione la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni. La diffida prevede, in relazione alla quota d'obbligo non coperta, la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o la stipulazione del contratto di lavoro con la persona con disabilità avviata dagli uffici. 5. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono adeguati ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Viene modificata la sanzione amministrativa in caso di mancato rispetto, trascorsi 60 giorni, dell obbligo di assumere disabili, purché sia imputabile al datore di lavoro: ora è pari 5 volte il contributo di esonero, pari a 30,64 euro (153,20 euro). È applicabile la diffida: per poter accedere alla riduzione della sanzione sono necessari la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione ovvero la stipulazione del contratto di lavoro con la persona con disabilità avviata dagli uffici. Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo Articolo 5, comma 2 Articolo 4, L. 300/ Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza Viene assegnata alla competenza dell Ispettorato nazionale del lavoro, sedi territoriali o sede centrale, a seconda dei casi, l autorizzazione per gli impianti di videosorveglianza e controllo, in assenza di accordo sindacale. Inoltre viene espressamente previsto che i

10 del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione delle sede territoriale dell'ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi. provvedimenti di autorizzazione rilasciati, sia a livello territoriale o a livello centrale dall Ispettorato del lavoro, non possono essere impugnati in via amministrativa con ricorso gerarchico, fermo restando la possibile tutela giudiziaria (TAR). Dimissioni telematiche Articolo 5, comma 3 Articolo 26, D.Lgs. 151/2015 omissis Entrata in vigore Viene escluso l obbligo delle dimissioni telematiche per i dipendenti della P.A.. Inoltre sono stati inclusi tra i soggetti autorizzati alla trasmissione delle dimissioni telematiche i consulenti del lavoro e le sedi territoriali degli Ispettorati del lavoro. Articolo 6 Il decreto è in vigore dal giorno 8 ottobre 2016.

11 CRUSCOTTO INFORTUNI VISIBILE AD AZIENDE E INTERMEDIARI Come noto, a mezzo del D.Lgs 151/2015, a decorrere dal 23 dicembre 2015, è stata abolita la tenuta del registro degli infortuni. A tal proposito si fa notare che rimane in vigore l obbligo di denunciare all Inail gli infortuni occorsi in azienda, così come di conservare, nei limiti prescrizionali, il registro degli infortuni in precedenza compilato. Con propria circolare n. 31/2016, l Inail fa presente che, al momento della suddetta abolizione, ai fini di una corretta attività ispettiva, era stato approntato il c.d. cruscotto infortuni, cui avevano accesso gli organi ispettivi, ministeriali, della Asl e quelli dell istituto stesso. Su tale cruscotto era possibile consultare gli infortuni occorsi dopo la predetta data di abolizione del registro apposito. Con un implementazione dei servizi offerti sul proprio sito, l Istituto assicurativo fa presente che detto cruscotto è adesso visibile da parte delle aziende e dei loro intermediari muniti di delega. Per visualizzare dette informazioni ci si dovrà recare sul sito Inail ( ed entrare con le opportune credenziali nella macro area Denuncia d infortunio e malattia. In questo modo, il soggetto accreditato, potrà visualizzare tutti i dati infortunistici relativi alla propria posizione od all azienda in delega. CONTROLLO DEI LAVORATORI Garante della privacy (newsletter n. 419/2016) e Corte di Cassazione (sentenze n. 9904/2016 e n /2016) hanno espresso pareri che limitano i poteri di controllo che il datore di lavoro può legittimamente esercitare nei confronti dei lavoratori. Controllo di e navigazione internet Dalla newsletter n. 419 del 15 settembre 2016 del Garante per la privacy, si apprende che verifiche indiscriminate sulla posta elettronica e sulla navigazione web del personale sono in contrasto con il Codice della privacy e con lo Statuto dei Lavoratori. Così ha deciso il Garante, che ha vietato a un Università il monitoraggio massivo delle attività in internet dei propri dipendenti, ritenendo illecito il trattamento dei dati personali raccolti e vietandone l ulteriore uso, ma imponendone la conservazione per consentirne l eventuale acquisizione da parte della magistratura. Gli strumenti utilizzati dall ateneo per il controllo operavano in background, con modalità non percepibili dall utente, e consentivano la verifica costante e indiscriminata degli accessi degli utenti alla rete e all , anche mediante il tracciamento puntuale degli indirizzi Ip e dei Mac Address dei pc assegnati ai dipendenti. Tali software non erano necessari per lo svolgimento dell attività e, pertanto, si è realizzata anche una violazione delle disposizioni dello Statuto dei Lavoratori sul controllo a distanza dei lavoratori.

12 Controllo a distanza mediante badge Con la sentenza n. 9904/2016, la Corte di Cassazione afferma che anche la rilevazione dei dati di entrata e uscita dall azienda mediante un apparecchiatura di controllo predisposta dal datore di lavoro, sia pure per il vantaggio dei dipendenti, ma utilizzabile anche in funzione di controllo dell osservanza dei doveri di diligenza nel rispetto dell orario di lavoro e della correttezza dell esecuzione della prestazione lavorativa, non concordata con le rappresentanze sindacali o autorizzata dalla Direzione territoriale del lavoro, si risolve in un controllo sull orario di lavoro e in un accertamento sul quantum della prestazione, rientrante nella tutela dell articolo 4 St.Lav.. Il lettore di badge, collegato in rete all ufficio del personale, consentiva la trasmissione di tutti i dati acquisiti riguardanti non solo l orario di ingresso e uscita, ma anche le sospensioni, i permessi e le pause, così realizzando il controllo costante a distanza, consentendo di comparare immediatamente i dati di tutti i dipendenti e realizzando un controllo continuo, permanente e globale. Il licenziamento intimato in base a tali dati è stato perciò ritenuto illegittimo. Controllo di navigazione internet, posta elettronica e telefonate Con la sentenza n /2016, la Cassazione, non ritenendo di dover rimettere la questione alle Sezioni Unite perché la giurisprudenza di legittimità ha adottato una linea coerente, ha ribadito che le norme dello Statuto dei Lavoratori sono tese ad assicurare al lavoratore che il controllo a distanza della sua attività lavorativa, anche solo potenziale, sia protetto da garanzie. Quando l attività di vigilanza a distanza, comunque realizzata, permetta anche la mera possibilità di controllo dell attività lavorativa occorre attivare le suddette garanzie (articolo 4, L. 300/1970) e ciò anche quando si tratti di controlli difensivi diretti ad accertare comportamenti illeciti dei lavoratori. In sintesi: l inibizione dell accesso dei lavoratori a determinati siti è lecito, la registrazione dei file Log identificativi di indirizzo Ip, dell utenza contattata, della data e ora di accesso in assenza delle procedure previste per i controlli a distanza, invece, non lo è, anche se i lavoratori siano stati adeguatamente informati circa le modalità di trattamento dei dati. Inoltre, l acquisizione e conservazione di tali dati comporta la violazione dell articolo 8 citato. Anche sul tema del controllo del traffico telefonico la Corte ribadisce la necessità di applicare le garanzie dell articolo 4 St.Lav. anche in caso di controlli difensivi. Quanto poi alla posta elettronica, la Corte ritiene che, quand anche si informino i lavoratori della possibilità di archiviare i messaggi sul server aziendale o sul Pc messo a disposizione dall azienda, questo non comporta che essi siano resi edotti che, scegliendo la prima opzione, i loro messaggi rimarranno, per un periodo di tempo prolungato, accessibili in chiaro dai soggetti abilitati alla consultazione. Attenzione quindi alle informative sulla privacy da fornire ai lavoratori.

13 FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE A seguito dell'emanazione della circolare n. 176/2016, l'inps illustra la disciplina del Fondo di Integrazione Salariare di cui al D.I /2016, di adeguamento del Fondo di Solidarietà Residuale alle disposizioni del D. Lgs. 148/2015. A partire dal mese di ottobre 2016, infatti, molte aziende, con i relativi dipendenti, vedranno aumentare il carico contributivo, in ragione dell entrata a regime del contributo del Fondo di Integrazione Salariale. È questa una delle principali conseguenze dell emanazione di tale circolare INPS, la quale, oltre a fornire un quadro normativo completo del nuovo ammortizzatore, ha definito le modalità operative per effettuare i relativi versamenti, compresi gli arretrati decorrenti dal 1 gennaio Nel provvedimento l Istituto individua esattamente la platea dei datori di lavoro destinatari del fondo. E tale platea risulta fortemente ampliata rispetto alle precedenti indicazioni fornite con il messaggio 8673/2014, non solo perché comprende le aziende con più di 5 dipendenti (come media nel semestre precedente), ma anche perché il Fis si applica ai datori non imprenditori esclusi dal campo di azione della cassa integrazione guadagni e privi di un fondo di solidarietà settoriale o alternativo. La conseguenza sarà che dal 1 ottobre, ma con effetto retroattivo dal 1 gennaio 2016, il contributo Fis si applicherà ex novo, oltre ai datori di lavoro già interessati dal fondo residuale ma con fascia dimensionale oltre 5-fino a 15 dipendenti, anche a quelli non imprenditori in precedenza esclusi dal nuovo residuale ammortizzatore sociali (a prescindere dal requisito dimensionale). Questi ultimi ricadranno, a seconda del numero dei dipendenti, in una delle due fasce previste (oltre 5-fino a 15, oltre 15), con il conseguente diverso impatto dell onere contributivo (aliquota dello 0,45% per le realtà più piccole e 0,65% per le altre). Il primo versamento deve essere effettuato, pertanto, entro il 16 novembre (e cioè con l elaborazione mensile delle retribuzioni relative al mese di 10/2016), e gli arretrati gennaiosettembre devono essere pagati entro il 16 dicembre (con le retribuzioni di competenza del mese di 11/2016). Tale nuovo obbligo, inoltre, coinvolge anche i dipendenti dei datori interessati, ai quali sarà addebitato in busta paga 1/3 del contributo complessivo dello 0,45% o 0,65 (rispettivamente 0,15% o lo 0,22%), compresi gli eventuali arretrati.

14 Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse Cordiali saluti STUDIO DELL'ERA Consulenti del Lavoro Associati

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