BOLLETTINO UFFICIALE BULLETIN OFFICIEL DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D AOSTA DE LA RÉGION AUTONOME VALLÉE D AOSTE SOMMAIRE SOMMARIO

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1 Poste Italiane S.p.A. Spedizione in A.P. 70% DCB Ao Poste Italiane S.p.A. Expédition par a.p. 70% DCB Ao BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D AOSTA BULLETIN OFFICIEL DE LA RÉGION AUTONOME VALLÉE D AOSTE Aosta, 8 agosto 2006 Aoste, le 8 août 2006 DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: Presidenza della Regione Servizio legislativo Bollettino Ufficiale, Piazza Deffeyes, Aosta Tel. (0165) Fax bur@regione.vda.it Direttore responsabile: Dr.ssa Stefania Fanizzi. Autorizzazione del Tribunale di Aosta n. 5/77 del DIRECTION, RÉDACTION ET ADMINISTRATION: Présidence de la Région Service législatif Bulletin Officiel, 1, place Deffeyes Aoste Tél. (0165) Fax bur@regione.vda.it Directeur responsable: Mme Stefania Fanizzi. Autorisation du Tribunal d Aoste n 5/77 du AVVISO AGLI ABBONATI Le informazioni e le modalità di abbonamento per l anno 2006 al Bollettino Ufficiale sono riportati nell ultima pagina. AVIS AUX ABONNÉS Les informations et les conditions d abonnement pour l année 2006 au Bulletin Officiel sont indiquées à la dernière page. SOMMARIO INDICE CRONOLOGICO da pag. 2 a pag. 2 INDICE SISTEMATICO da pag. 2 a pag. 2 PARTE PRIMA LEGGI E REGOLAMENTI Regolamento regionale 24 luglio 2006, n. 1. Trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari effettuato dalle strutture organizzative del Consiglio regionale, dal Difensore civico e dal Co.Re.Com. pag. 3 Regolamento regionale 24 luglio 2006, n. 2. Trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza dell Amministrazione regionale, dell Azienda regionale sanitaria USL della Valle d Aosta e degli enti dipendenti dalla Regione. pag. 57 SOMMAIRE INDEX CHRONOLOGIQUE de la page 2 à la page 2 INDEX SYSTÉMATIQUE de la page 2 à la page 2 PREMIÈRE PARTIE LOIS ET RÈGLEMENTS Règlement régional n 1 du 24 juillet 2006, portant traitement des données sensibles et judiciaires à caractère personnel effectué par les structures organisationnelles du Conseil régional, par le médiateur et par le CORECOM. page 3 Règlement régional n 2 du 24 juillet 2006, portant traitement des données sensibles et judiciaires effectué par l Administration régionale, par l Agence USL de la Vallée d Aoste et par les établissement dépendant de la Région. page 57

2 INDICE CRONOLOGICO INDEX CHRONOLOGIQUE PARTE PRIMA PREMIÈRE PARTIE LEGGI E REGOLAMENTI LOIS ET RÈGLEMENTS Regolamento regionale 24 luglio 2006, n. 1. Trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari effettuato dalle strutture organizzative del Consiglio regionale, dal Difensore civico e dal Co.Re.Com. pag. 3 Regolamento regionale 24 luglio 2006, n. 2. Trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza dell Amministrazione regionale, dell Azienda regionale sanitaria USL della Valle d Aosta e degli enti dipendenti dalla Regione. pag. 57 Règlement régional n 1 du 24 juillet 2006, portant traitement des données sensibles et judiciaires à caractère personnel effectué par les structures organisationnelles du Conseil régional, par le médiateur et par le CORECOM. page 3 Règlement régional n 2 du 24 juillet 2006, portant traitement des données sensibles et judiciaires effectué par l Administration régionale, par l Agence USL de la Vallée d Aoste et par les établissement dépendant de la Région. page 57 INDICE SISTEMATICO INDEX SYSTÉMATIQUE ORGANIZZAZIONE DELLA REGIONE Regolamento regionale 24 luglio 2006, n. 1. Trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari effettuato dalle strutture organizzative del Consiglio regionale, dal Difensore civico e dal Co.Re.Com. pag. 3 Regolamento regionale 24 luglio 2006, n. 2. Trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza dell Amministrazione regionale, dell Azienda regionale sanitaria USL della Valle d Aosta e degli enti dipendenti dalla Regione. pag. 57 ORGANISATION DE LA RÉGION Règlement régional n 1 du 24 juillet 2006, portant traitement des données sensibles et judiciaires à caractère personnel effectué par les structures organisationnelles du Conseil régional, par le médiateur et par le CORECOM. page 3 Règlement régional n 2 du 24 juillet 2006, portant traitement des données sensibles et judiciaires effectué par l Administration régionale, par l Agence USL de la Vallée d Aoste et par les établissement dépendant de la Région. page 57 2

3 TESTO UFFICIALE TEXTE OFFICIEL PARTE PRIMA PREMIÈRE PARTIE LEGGI E REGOLAMENTI LOIS ET RÈGLEMENTS Regolamento regionale 24 luglio 2006, n. 1. Trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari effettuato dalle strutture organizzative del Consiglio regionale, dal Difensore civico e dal Co.Re.Com. IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato; IL PRESIDENTE DELLA REGIONE il seguente regolamento: promulga Art. 1 (Oggetto) 1. Il presente regolamento, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), individua le categorie di dati e le relative operazioni, strettamente pertinenti e necessarie, eseguibili da parte delle strutture organizzative del Consiglio regionale, del Difensore civico e del CO.RE.COM., limitatamente allo svolgimento delle loro funzioni e attività istituzionali in materia di dati sensibili e giudiziari, con riferimento: a) ai trattamenti effettuati per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico individuate dalla parte seconda del d.lgs. 196/2003; b) ai trattamenti autorizzati da espressa disposizione di legge per rilevanti finalità di interesse pubblico, ove non sono legislativamente specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili; c) ai trattamenti connessi alle attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico, individuate con provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali. Art. 2 (Disposizioni generali) 1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni contenute nell articolo 4 del d.lgs. 196/2003. Règlement régional n 1 du 24 juillet 2006, portant traitement des données sensibles et judiciaires à caractère personnel effectué par les structures organisationnelles du Conseil régional, par le médiateur et par le CORECOM. LE CONSEIL RÉGIONAL a approuvé ; LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION promulgue le règlement dont la teneur suit : Art. 1 er (Objet) 1. Le présent règlement définit, au sens des art. 20 et 21 du décret législatif n 196 du 30 juin 2003 (Code en matière de protection des données personnelles), les catégories de données sensibles et judiciaires pouvant être traitées et les opérations, strictement pertinentes et nécessaires, pouvant être effectuées par les structures organisationnelles du Conseil régional, par le médiateur et par le CORECOM, dans le cadre de l exercice de leurs fonctions et activités institutionnelles, et notamment : a) Les traitements réalisés pour les motifs d intérêt public indiqués dans la deuxième partie du décret législatif n 196/2003 ; b) Les traitements autorisés par une disposition législative expresse pour des motifs d intérêt public, lorsque les types de données et les opérations pouvant être effectuées ne sont pas précisés par la loi ; c) Les traitements liés aux activités qui visent à la réalisation d importants objectifs d intérêt public et qui sont définies par acte du Garant pour la protection des données personnelles. Art. 2 (Dispositions générales) 1. Aux fins du présent règlement, il est fait application des définitions visées à l art. 4 du décret législatif n 196/

4 2. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell interessato ed è compiuto quando, per lo svolgimento delle finalità di interesse pubblico, non è possibile il trattamento di dati anonimi oppure di dati personali non sensibili o giudiziari. Art. 3 (Tipi di dati e di operazioni eseguibili) 1. Nelle schede allegate al presente regolamento, numerate da 1 a 14, sono individuati i dati sensibili e giudiziari oggetto di trattamento, le finalità di interesse pubblico perseguite, nonché le operazioni eseguibili. Art. 4 (Aggiornamento) 1. L identificazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili, contenuta nel presente regolamento, è aggiornata e integrata periodicamente. Art. 5 (Dichiarazione d urgenza) 1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione autonoma Valle d Aosta. Aosta, 24 luglio Il Presidente CAVERI NDR: La versione francese delle schede allegate al presente regolamento, pubblicato sul presente supplemento ordinario al Bollettino ufficiale n 32 dell 8 agosto 2006, sarà pubblicata successivamente. 2. Le traitement des données en cause est effectué dans le respect des droits et des libertés fondamentales des intéressés chaque fois que, pour des motifs d intérêt publics, le traitement de données anonymes ou de données personnelles non sensibles ni judiciaires sont impossibles. Art. 3 (Types de données pouvant être traitées et types d opérations autorisées) 1. Les données sensibles et judiciaires objet de traitement, les objectifs d intérêt public poursuivis et les opérations pouvant être effectuées sont définis dans les fiches annexées au présent règlement, numérotées de 1 à 14. Art. 4 (Mise à jour) 1. Les types de données pouvant être traitées et les types d opérations pouvant être effectuées définis par le présent règlement sont périodiquement mis à jour et complétés. Art. 5 (Déclaration d urgence) 1. Le présent règlement est déclaré urgent aux termes du troisième alinéa de l article 31 du Statut spécial pour la Vallée d Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région. Quiconque est tenu de l observer et de le faire observer comme règlement de la Région autonome Vallée d Aoste. Fait à Aoste, le 24 juillet Le président, Luciano CAVERI NDR : La version française des fiches annexées au présent règlement, publié au présent supplément ordinaire du Bulletin officiel n 32 du 8 août 2006, sera publiée à une date ultérieure. LAVORI PREPARATORI TRAVAUX PRÉPARATOIRES Proposta di regolamento n. 4 Proposition de règlement n 4 di iniziativa dei Consiglieri regionali Ego PERRON, André LANIÈCE, Enrico TIBALDI e Laurent VIÉRIN; presentata al Consiglio regionale in data 15 maggio 2006; assegnata alla II Commissione consiliare permanente in data 23 maggio 2006; à l initiative des Conseillers régionaux Ego PERRON, André LANIÈCE, Enrico TIBALDI et Laurent VIÉRIN ; présentée au Conseil régional en date du 15 mai 2006 ; soumise à la II ème Commission permanente du Conseil en date du 23 mai 2006 ; 4

5 esaminata dalla II Commissione consiliare permanente, con parere in data 26 giugno 2006 e relazione del Consigliere RI- NI; approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 13 luglio 2006, con deliberazione n. 2057; trasmessa al Presidente della Regione in data 20 luglio examinée par la II ème Commission permanente du Conseil avis en date du 26 juin 2006 et rapport du Conseiller RINI ; approuvée par le Conseil régional lors de la séance du 13 juillet 2006, délibération n 2057 ; transmise au Président de la Région en date du 20 juillet Le seguenti note, redatte a cura dell Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l efficacia degli atti legislativi qui trascritti. NOTE AL REGOLAMENTO REGIONALE 24 LUGLIO 2006, N. 1 Note all articolo 1: (1) L articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 prevedeva quanto segue: «20. Princìpi applicabili al trattamento di dati sensibili. 1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite. 2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei princìpi di cui all articolo 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell articolo 154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo. 3. Se il trattamento non è previsto espressamente da una disposizione di legge i soggetti pubblici possono richiedere al Garante l individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi dell articolo 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili. Il trattamento è consentito solo se il soggetto pubblico provvede altresì a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al comma L identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai commi 2 e 3 è aggiornata e integrata periodicamente.». (2) L articolo 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 prevedeva quanto segue «21. Princìpi applicabili al trattamento di dati giudiziari. 1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili. 2. Le disposizioni di cui all articolo 20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.». Nota all articolo 2: (3) L articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 prevedeva quanto segue: «4. Definizioni. 1. Ai fini del presente codice si intende per: a) trattamento, qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l organizzazione, la conservazione, la consultazione, l elaborazione, la modificazione, la selezione, l estrazione, il raffronto, l utilizzo, l interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati; b) dato personale, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale; c) dati identificativi, i dati personali che permettono l identificazione diretta dell interessato; d) dati sensibili, i dati personali idonei a rivelare l origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; e) dati giudiziari, i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale; f) titolare, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza; g) responsabile, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali; h) incaricati, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile; i) interessato, la persona fisica, la persona giuridica, l ente o l associazione cui si riferiscono i dati personali; l) comunicazione, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall interes- 5

6 sato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione; m) diffusione, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione; n) dato anonimo, il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile; o) blocco, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento; p) banca di dati, qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti; q) Garante, l autorità di cui all articolo 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n Ai fini del presente codice si intende, inoltre, per: a) comunicazione elettronica, ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un abbonato o utente ricevente, identificato o identificabile; b) chiamata, la connessione istituita da un servizio telefonico accessibile al pubblico, che consente la comunicazione bidirezionale in tempo reale; c) reti di comunicazione elettronica, i sistemi di trasmissione, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, incluse le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui sono utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato; d) rete pubblica di comunicazioni, una rete di comunicazioni elettroniche utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico; e) servizio di comunicazione elettronica, i servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti dall articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del 7 marzo 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio; f) abbonato, qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate; g) utente, qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata; h) dati relativi al traffico, qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione; i) dati relativi all ubicazione, ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica che indica la posizione geografica dell apparecchiatura terminale dell utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico; l) servizio a valore aggiunto, il servizio che richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati relativi all ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto è necessario per la trasmissione di una comunicazione o della relativa fatturazione; m) posta elettronica, messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza. 3. Ai fini del presente codice si intende, altresì, per: a) misure minime, il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell articolo 31; b) strumenti elettronici, gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento; c) autenticazione informatica, l insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell identità; d) credenziali di autenticazione, i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l autenticazione informatica; e) parola chiave, componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica; f) profilo di autorizzazione, l insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti; g) sistema di autorizzazione, l insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente. 4. Ai fini del presente codice si intende per: a) scopi storici, le finalità di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del passato; b) scopi statistici, le finalità di indagine statistica o di produzione di risultati statistici, anche a mezzo di sistemi informativi statistici; c) scopi scientifici, le finalità di studio e di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno specifico settore.». 6

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57 Regolamento regionale 24 luglio 2006, n. 2. Trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza dell Amministrazione regionale, dell Azienda regionale sanitaria USL della Valle d Aosta e degli enti dipendenti dalla Regione. IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato; IL PRESIDENTE DELLA REGIONE il seguente regolamento: promulga Art. 1 (Oggetto) 1. Ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il presente regolamento identifica i tipi di dati e le operazioni eseguibili da parte delle strutture organizzative dipendenti dalla Giunta regionale, dell Azienda regionale sanitaria USL della Valle d Aosta e degli enti dipendenti dalla Regione, ivi compresi gli enti interregionali, nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali, con riferimento ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico individuate da espressa disposizione di legge, ove non siano dalla legge specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili. Art. 2 (Disposizioni generali) 1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all articolo 4 del d.lgs. 196/ Il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell interessato ed è compiuto quando, per lo svolgimento delle finalità di interesse pubblico, non è possibile il trattamento di dati anonimi oppure di dati personali non sensibili o giudiziari. Art. 3 (Tipi di dati e operazioni eseguibili) 1. I dati sensibili e giudiziari oggetto di trattamento, le finalità di interesse pubblico perseguite e le operazioni eseguibili sono individuati, per gli enti titolari di cui all articolo 1, nelle schede contenute negli allegati al presente regolamento, di seguito elencati: a) allegato A (schede da A1 a A32), relativo alle strutture organizzative dipendenti dalla Giunta regionale e ai seguenti enti regionali e interregionali: Règlement régional n 2 du 24 juillet 2006, portant traitement des données sensibles et judiciaires effectué par l Administration régionale, par l Agence USL de la Vallée d Aoste et par les établissement dépendant de la Région. LE CONSEIL RÉGIONAL a approuvé ; LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION promulgue le règlement dont la teneur suit : Art. 1 er (Objet) 1. Le présent règlement définit, au sens des art. 20 et 21 du décret législatif n 196 du 30 juin 2003 (Code en matière de protection des données personnelles), les catégories de données sensibles et judiciaires pouvant être traitées et les opérations pouvant être effectuées par les structures organisationnelles du Gouvernement régional, par l Agence USL de la Vallée d Aoste et par les établissements dépendant de la Région (y compris les établissements interrégionaux), dans le cadre de l exercice de leurs fonctions et activités institutionnelles, et notamment les traitements autorisés par une disposition législative expresse pour des motifs d intérêt public, lorsque les types de données et les opérations pouvant être effectuées ne sont pas précisés par la loi. Art. 2 (Dispositions générales) 1. Aux fins du présent règlement, il est fait application des définitions visées à l art. 4 du décret législatif n 196/ Le traitement des données en cause est effectué dans le respect des droits et des libertés fondamentales des intéressés chaque fois que, pour des motifs d intérêt publics, le traitement de données anonymes ou de données personnelles non sensibles ni judiciaires sont impossibles. Art. 3 (Types de données pouvant être traitées et types d opérations autorisées) 1. Les données sensibles et judiciaires objet de traitement, les objectifs d intérêt public poursuivis et les opérations pouvant être effectuées par les organismes visés à l art. 1 er du présent règlement sont définis dans les fiches annexées au présent règlement, à savoir : a) Annexe A (fiches de A1 à A32), relative aux structures organisationnelles du Gouvernement régional et aux établissements régionaux et interrégionaux indiqués ci-après : 57

58 1) Agenzia regionale per la protezione ambientale; 2) Agenzia regionale per le relazioni sindacali; 3) Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d Aosta; 4) Consorzio regionale per la tutela, l incremento e l esercizio della pesca; 5) Comitato regionale per la gestione venatoria; 6) Museo regionale di scienze naturali; 7) Parco naturale Mont Avic; 8) Museo minerario regionale; 9) Institut valdôtain de l artisanat typique; 10) Istituto regionale di ricerca educativa della Valle d Aosta; 11)Istituto regionale A. Gervasone; 12)Casa di riposo J.B. Festaz; 13)Aziende di informazione e accoglienza turistica; 14)Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d Aosta; b) allegato B (schede da B1 a B41), relativo all Azienda regionale sanitaria USL della Valle d Aosta. Art. 4 (Dichiarazione d urgenza) 1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione autonoma Valle d Aosta. Aosta, 24 luglio Il Presidente CAVERI NDR: La versione francese delle schede allegate al presente regolamento, pubblicato sul presente supplemento ordinario al Bollettino ufficiale n 32 dell 8 agosto 2006, sarà pubblicata successivamente. 1) Agence régionale pour la protection de l environnement ; 2) Agence régionale pour les rapports avec les syndicats ; 3) Agence régionale des secrétaires des collectivités locales de la Vallée d Aoste ; 4) Consortium régional pour la protection, la promotion et la pratique de la pêche en Vallée d Aoste ; 5) Comité régional de la gestion de la chasse ; 6) Musée régional des sciences naturelles ; 7) Parc naturel du Mont-Avic ; 8) Musée régional de l industrie minière ; 9) Institut valdôtain de l artisanat typique ; 10)Institut régional de recherche éducative de la Vallée d Aoste ; 11)Institut régional A. Gervasone ; 12)Maison de retraite «J.-B. Festaz» ; 13)Agences d information et d accueil touristique ; 14)Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d Aosta ; b) Annexe B (fiches de B1 à B41), relative à l Agence USL de la Vallée d Aoste. Art. 4 (Déclaration d urgence) 1. Le présent règlement est déclaré urgent aux termes du troisième alinéa de l article 31 du Statut spécial pour la Vallée d Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région. Quiconque est tenu de l observer et de le faire observer comme règlement de la Région autonome Vallée d Aoste. Fait à Aoste, le 24 juillet Le président, Luciano CAVERI NDR : La version française des fiches annexées au présent règlement, publié au présent supplément ordinaire du Bulletin officiel n 32 du 8 août 2006, sera publiée à une date ultérieure. LAVORI PREPARATORI TRAVAUX PRÉPARATOIRES Proposta di regolamento n. 5 di iniziativa della Giunta regionale (atto n del 12 maggio 2006); presentata al Consiglio regionale in data 24 maggio 2006; assegnata alla II Commissione consiliare permanente in data 26 maggio 2006; Proposition de règlement n 5 à l initiative du Gouvernement régional (délibération n 1375 du 12 mai 2006) ; présentée au Conseil régional en date du 24 mai 2006 ; soumise à la II ème Commission permanente du Conseil en date du 26 mai 2006 ; 58

59 esaminata dalla II Commissione consiliare permanente, con parere in data 26 giugno 2006 e relazione del Consigliere RI- NI; approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 13 luglio 2006, con deliberazione n. 2056; trasmessa al Presidente della Regione in data 20 luglio examinée par la II ème Commission permanente du Conseil avis en date du 26 juin 2006 et rapport du Conseiller RINI ; approuvée par le Conseil régional lors de la séance du 13 juillet 2006, délibération n 2056 ; transmise au Président de la Région en date du 20 juillet Le seguenti note, redatte a cura dell Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l efficacia degli atti legislativi qui trascritti. NOTE AL REGOLAMENTO REGIONALE 24 LUGLIO 2006, N. 2 Note all articolo 1: (1) L articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 prevedeva quanto segue: «20. Princìpi applicabili al trattamento di dati sensibili. 1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite. 2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei princìpi di cui all articolo 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell articolo 154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo. 3. Se il trattamento non è previsto espressamente da una disposizione di legge i soggetti pubblici possono richiedere al Garante l individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi dell articolo 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili. Il trattamento è consentito solo se il soggetto pubblico provvede altresì a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al comma L identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai commi 2 e 3 è aggiornata e integrata periodicamente.. (2) L articolo 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 prevedeva quanto segue «21. Princìpi applicabili al trattamento di dati giudiziari. 1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili. 2. Le disposizioni di cui all articolo 20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.. Nota all articolo 2: (3) L articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 prevedeva quanto segue: «4. Definizioni. 1. Ai fini del presente codice si intende per: a) trattamento, qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l organizzazione, la conservazione, la consultazione, l elaborazione, la modificazione, la selezione, l estrazione, il raffronto, l utilizzo, l interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati; b) dato personale, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale; c) dati identificativi, i dati personali che permettono l identificazione diretta dell interessato; d) dati sensibili, i dati personali idonei a rivelare l origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; e) dati giudiziari, i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale; f) titolare, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza; g) responsabile, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali; h) incaricati, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile; i) interessato, la persona fisica, la persona giuridica, l ente o l associazione cui si riferiscono i dati personali; l) comunicazione, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall interes- 59

60 sato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione; m) diffusione, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione; n) dato anonimo, il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile; o) blocco, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento; p) banca di dati, qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti; q) Garante, l autorità di cui all articolo 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n Ai fini del presente codice si intende, inoltre, per: a) comunicazione elettronica, ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un abbonato o utente ricevente, identificato o identificabile; b) chiamata, la connessione istituita da un servizio telefonico accessibile al pubblico, che consente la comunicazione bidirezionale in tempo reale; c) reti di comunicazione elettronica, i sistemi di trasmissione, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, incluse le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui sono utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato; d) rete pubblica di comunicazioni, una rete di comunicazioni elettroniche utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico; e) servizio di comunicazione elettronica, i servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti dall articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del 7 marzo 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio; f) abbonato, qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate; g) utente, qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata; h) dati relativi al traffico, qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione; i) dati relativi all ubicazione, ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica che indica la posizione geografica dell apparecchiatura terminale dell utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico; l) servizio a valore aggiunto, il servizio che richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati relativi all ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto è necessario per la trasmissione di una comunicazione o della relativa fatturazione; m) posta elettronica, messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza. 3. Ai fini del presente codice si intende, altresì, per: a) misure minime, il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell articolo 31; b) strumenti elettronici, gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento; c) autenticazione informatica, l insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell identità; d) credenziali di autenticazione, i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l autenticazione informatica; e) parola chiave, componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica; f) profilo di autorizzazione, l insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti; g) sistema di autorizzazione, l insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente. 4. Ai fini del presente codice si intende per: a) scopi storici, le finalità di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del passato; b) scopi statistici, le finalità di indagine statistica o di produzione di risultati statistici, anche a mezzo di sistemi informativi statistici; c) scopi scientifici, le finalità di studio e di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno specifico settore.». 60

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