REGOLAMENTO PER IL DECORO E L IGIENE AMBIENTALE

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1 REGOLAMENTO PER IL DECORO E L IGIENE AMBIENTALE TITOLO I - NORME DI CARATTERE GENERALE ART. 1 Disciplina del servizio ART. 2 Principi generali ART. 3 Criteri ai quali uniformarsi ART. 4 Classificazione dei rifiuti urbani ART. 5 Oggetto del servizio TITOLO II ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DEI SERVIZI CAPO I - ZONE INTERESSATE AI SERVIZI ART. 6 Zone in cui si effettua lo spazzamento ART. 7 Zone in cui si effettua la raccolta dei rifiuti solidi urbani ART. 8 Zone con popolazione non agglomerata CAPO II - ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DELLE AREE ART. 9 Attrezzature dei netturbini ART. 10 Turni del servizio di spazzatura ART. 11 Modalità di svolgimento del servizio ART. 12 Pulizia caditoie stradali ART. 13 Pulizia e lavaggio mercati pubblici e delle fiere ART. 14 Estirpazione delle erbe ART. 15 Lavatura delle aree ART. 16 Installazione cestini portarifiuti CAPO III -SERVIZIO SGOMBERO NEVE ART. 17 Spargimento miscele antisdrucciolevoli ART. 18 Sgombero neve ART. 19 Reperibilità del personale CAPO IV - ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ART. 20 Divisione del territorio in zone ART. 21 Periodicità ed orario del servizio ART. 22 Raccolta dei rifiuti in contenitori ART. 23 Modalità di conferimento rifiuti nei contenitori ART. 24 Rifiuti provenienti da utenze artigianali, manifatturiere ed industriali ART. 25 Lavaggio dei contenitori ART. 26 Trasporto dei rifiuti ART. 27 Idoneità dei veicoli adibiti al trasporto CAPO V - ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA ART. 28 Caratteristiche della raccolta ART. 29 Raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi 31.1 DISPOSIZIONI 31.2 BATTERIE E PILE 31.3 PRODOTTI FARMACEUTICI 31.4 PRODOTTI E RELATIVI CONTENITORI ETICHETTATI CON SIMBOLO "T" e/o "F" ART. 30 Raccolta differenziata della frazione umida e secca dei rifiuti solidi urbani ART. 31 Raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti ART. 32 Raccolta differenziata vetro ART. 33 Raccolta differenziata della carta ART. 34 Raccolta differenziata delle materie plastiche ART. 35 Utilizzo del composter da cucina ART. 36 Raccolta convenzionata dei rifiuti diversi dai rifiuti solidi urbani ART. 37 Lavaggio e disinfezione contenitori raccolte differenziate ART. 38 Informazioni ART. 39 Associazioni di volontariato CAPO VI - SMALTIMENTO RIFIUTI ART. 40 Impianto di smaltimento ART. 41 Smaltimento dei rifiuti in caso di necessità per la tutela della salute pubblica

2 CAPO VII - VIGILANZA IGIENICA E AMMINISTRATIVA ART. 42 Vigilanza igienico-sanitaria ART. 43 Controllo della vigilanza urbana CAPO VIII - NORME RELATIVE AL PERSONALE ART. 44 Vaccinazioni ART. 45 Uso della divisa TITOLO III DIVIETI E PRESCRIZIONI CAPO I - DIVIETO DI ABBANDONO DEI RIFIUTI ART. 46 Divieto di abbandono di rifiuti in aree pubbliche o private ART. 47 Obbligo di tenere puliti terreni non occupati da fabbricati TITOLO IV SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI TOSSICI E NOCIVI CAPO I - SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI ART. 48 Classificazione dei rifiuti speciali ART. 49 Conduzione di animali ART. 50 Obblighi dei produttori dei rifiuti tossici e nocivi ART. 51 Rifiuti provenienti da ospedali e case di cura ART. 52 Responsabilità dei produttori dei rifiuti speciali CAPO II - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI ART. 53 Classificazione dei rifiuti tossici e nocivi ART. 54Obblighi dei produttori dei rifiuti tossici e nocivi ART. 55 Attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi ART. 56 Autorizzazione per lo smaltimento TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE ART. 57 Riciclo di materiali e produzione di energia ART. 58 Autorizzazione per la gestione di discariche ART. 59 Informazioni all'amministrazione Comunale ART. 60 Osservanza delle norme regionali ART. 61 Responsabilità ed obblighi dell'appaltatore ART. 62 Termine per la conclusione dei procedimenti ART. 63 Organizzazione ed individuazione delle unità organizzative ART. 64 Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali ART. 65 Servizi appaltati ART. 66 Validità del regolamento TITOLO VI SISTEMA SANZIONATORIO ART. 67 Violazione delle norme regolamentari ART. 68 Sanzioni per l'inosservanza dell'obbligo di informazioni ART. 69 Sanzioni per l'inottemperanza alle ordinanze contingibili ed urgenti ART. 70 Violazione delle disposizioni del D.P.R. 915 del 1982 ART. 71 Violazione delle disposizioni di cui agli artt. 18, 25, 31, 33, 34, 35, 36, 37 e 50 ART. 72 Abrogazione TITOLO I NORME DI CARATTERE GENERALE ART. 1 Disciplina del servizio Il presente regolamento disciplina il servizio di raccolta rifiuti sotto l'aspetto tecnico secondo le disposizioni recate dal D.L. 22/97 (Decreto Ronchi). ART. 2 Principi generali

3 Lo smaltimento dei rifiuti, di qualsiasi genere e provenienza, costituisce attività di pubblico interesse da esercitare con l'osservanza di particolari cautele e garanzie, tali da assicurare e soddisfare gli aspetti igienici, ecologici, urbanistici, economici ed estetici del problema dei rifiuti. A tal fine, il cittadino-utente è coinvolto nel servizio sia osservando le particolari prescrizioni e divieti dettati dal presente regolamento, sia nel contribuire finanziariamente con l'apposita tariffa ai costi di smaltimento dei rifiuti, sostenuti dal Comune. ART. 3 Criteri ai quali uniformarsi Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato osservando i seguenti criteri generali: 1) evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità e la sicurezza della collettività e dei singoli; 2) rispettare le esigenze igienico-sanitarie ed evitare ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonchè ogni inconveniente derivante da rumori ed odori; 3) salvaguardare la fauna e la flora ed evitare ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio. ART. 4 Classificazione dei rifiuti urbani Agli effetti dell'applicazione del presente regolamento, nonchè di quello concernente l'applicazione della tariffa sul loro smaltimento, sono considerati rifiuti urbani: 1) i rifiuti non ingombranti provenienti dai fabbricati o da altri insediamenti civili in genere (R.S.U.); 2) i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere; 3) i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ad aree private, comunque soggette ad uso pubblico; 4) i rifiuti urbani pericolosi (R.U.P.) provenienti dagli insediamenti civili, quali: - Batterie e pile - Prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F" - Prodotti farmaceutici 5) i rifiuti speciali, assimilati ai rifiuti urbani, di cui al D.L. 22/97. ART. 5 Oggetto del servizio Il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani ha particolarmente per oggetto: 1) lo spazzamento dei rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico; 2) lo smaltimento dei rifiuti ingombranti e non ingombranti provenienti dai fabbricati o altri insediamenti civili in genere e di quelli assimilabili ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo precedente; 3) la raccolta differenziata delle componenti recuperabili, con particolare riferimento alle frazioni umide e secche dei rifiuti solidi urbani ed inoltre la raccolta: 3.1 dei rifiuti urbani pericolosi (Pile - Batterie - Farmaci - Prodotti etichettati "T" e/o "F") 3.2 dei contenitori in vetro ed alluminio provenienti da utenze domestiche 3.3 della carta 3.4 convenzionata dei rifiuti diversi dai rifiuti solidi urbani 3.5 delle materie plastiche I servizi elencati nell'ambito del presente regolamento sono assunti da C.E.C., secondo le disposizioni contenute nel T.U. 267/2000 e L.R. n. 24/2002, che vi provvede direttamente o

4 mediante concessione. TITOLO II ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DEI SERVIZI CAPO I - ZONE INTERESSATE AI SERVIZI ART. 6 Zone in cui si effettua lo spazzamento Lo spazzamento delle strade, il servizio di sgombero della neve e di spargimento di miscele antigelo sono effettuati con l'osservanza delle norme contenute nel presente regolamento. Il servizio viene svolto nelle zone principali del Capoluogo e delle frazioni come da Piano Neve. ART. 7 Zone in cui si effettua la raccolta dei rifiuti solidi urbani Il servizio di cui al precedente articolo 5 viene effettuato nelle zone del territorio comunale stabilite con apposito provvedimento della Giunta Comunale o del Sindaco e risultanti dalla planimetria 1:5.000 (allegato A), nella quale è evidenziata la zona di applicazione del servizio e della relativa tariffa. ART. 8 Zone con popolazione non agglomerata Ove venga richiesto dai cittadini-utenti o se ritenuto necessario da esigenze emerse nel corso dello svolgimento del servizio, l'amministrazione Comunale ha la facoltà di estendere il servizio in tutte le zone del territorio comunale o ad una parte delle zone attualmente escluse dal servizio. CAPO II - ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DELLE AREE ART. 9 Attrezzature dei netturbini Gli operatori del servizio debbono essere dotati di attrezzature meccaniche e/o manuali in correlazione ai compiti da svolgersi nelle zone di competenza. ART. 10 Turni del servizio di spazzatura Nel centro urbano, nelle frazioni e nelle località di cui al precedente art.6, il servizio di spazzamento stradale è suddiviso in turni da stabilirsi con provvedimento del Sindaco e viene svolto, di norma, nelle ore diurne. Gli orari di servizio sono determinati con l'osservanza delle prescrizioni recate dal vigente regolamento organico e dai contratti collettivi di lavoro nel caso in cui il servizio venga affidato in appalto. ART. 11

5 Modalità di svolgimento del servizio Il servizio di pulizia comprende lo spazzamento generale completo, da muro a muro, di tutte indistintamente le strade ed aree pubbliche e delle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico. I proprietari dei negozi o magazzini devono costantemente curare la pulizia dei marciapiedi e dei tratti di portico ad essi fronteggianti, spazzandoli, previo innaffiamento, ogni qualvolta occorra. Tali operazioni dovranno essere eseguite di regola, la mattina prima delle ore 9,00. Il servizio di pulizia delle vie e piazze comprende in particolare: 1) la spazzatura delle strade, marciapiedi, vicoli, luoghi di mercato e di fiera e di ogni altra località ed area accessibile al pubblico di proprietà pubblica; 2) la rimozione dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico. Divieto ai netturbini di accedere nelle abitazioni Il servizio di spazzamento deve seguire l orario concordato nel capitolato d appalto. Il Sindaco può per altro variare l'orario anzidetto in relazione alle esigenze del servizio e del decoro cittadino. ART. 12 Pulizia caditoie stradali Gli addetti al servizio Raccolta Rifiuti provvedono a tenere sempre sgombre e pulite le caditoie stradali destinate allo scarico delle acque piovane, sia che si trovino sulla pavimentazione carraia, come in fregio sotto i marciapiedi. E' assolutamente vietato introdurre rifiuti o immondizie nei fori stessi. In caso di pioggia e/o nevicata, dovranno essere controllate le caditoie ed eliminate eventuali ostruzioni facendo in modo che sia facilitato l'afflusso delle acque nelle fogne. La frequenza del servizio è stabilita nel vigente capitolato di appalto. ART. 13 Pulizia e lavaggio mercati pubblici e delle fiere Il servizio di pulizia e relativo lavaggio si estende ai mercati ed alle fiere e dovrà essere effettuato al termine delle operazioni, secondo le disposizioni contenute nel capitolato d appalto, da parte della ditta appaltatrice. ART. 14 Estirpazione delle erbe Sarà altresì previsto il servizio, mediante personale comunale, per l'estirpazione periodica delle erbe naturalmente cresciute nelle vie e piazze comprese all'interno della città e lungo il fronte degli edifici comunali. Nel caso in cui per le operazioni di diserbo occorra fare uso di diserbanti, questi dovranno avere composizione conforme alle norme di legge. I cumuli di erba formati in seguito all'estirpazione, sia essa avvenuta per fatto dei privati o per

6 opera degli incaricati del servizio, saranno tolti dalle strade nella giornata stessa in cui siano stati formati. ART. 15 Lavatura delle aree E' compito del Servizio di Nettezza Urbana di provvedere, nelle ore e secondo i turni che verranno stabiliti, alla lavatura di tutte le aree pubbliche di circolazione, marciapiedi compresi, con pavimentazione lastricata, asfaltata, bitumata o in pietra, esistenti nel territorio comunale, nonchè la lavatura di tutti i marciapiedi e sottoportici soggetti ad uso pubblico. Nei periodi di tempo in cui se ne manifestasse la necessità, come pure in caso di corse, manifestazioni, nelle località adibite a parchi di divertimenti, in quelle dove si eseguono lavori, ecc., verrà curato l'innaffiamento, che dovrà essere compiuto razionalmente, in modo costantemente uniforme, senza sollevare polvere. ART. 16 Installazione cestini portarifiuti Il servizio di nettezza urbana cura l'installazione dei cestini portarifiuti, che dovranno essere collocati nei punti di maggior traffico pedonale, nonchè in prossimità di scuole, edicole, cartolerie, edifici pubblici e nei luoghi di interesse turistico. In detti cestini non dovranno essere immessi rifiuti derivanti dalla pulizia di edifici ed aree sia pubbliche che private, nè imballaggi od altro materiale voluminoso. I titolari di esercizi commerciali che intendono installare a propria cura e spesa cestini portarifiuti in prossimità dei locali di loro proprietà, dovranno uniformarsi alle direttive all'uopo impartite dal Sindaco. CAPO III -SERVIZIO SGOMBERO NEVE ART. 17 Spargimento miscele antisdrucciolevoli Durante il periodo invernale, quando a causa dell'eccessiva umidità, il suolo fosse reso scivoloso per il formarsi di ghiaccio, anche senza nevicate, il servizio addetto deve provvedere allo spargimento di idonee miscele lungo le più importanti aree di circolazione, allo scopo di assicurare sufficienti condizioni di transitabilità. ART. 18 Sgombero neve Nel caso di caduta della neve, il servizio interessato deve attuare, nelle zone di competenza, non appena possibile, tutti i provvedimenti atti a ripristinare il traffico veicolare e pedonale. Negli interventi, in caso di formazione di ghiaccio o di precipitazioni nevose, si deve dare la precedenza a salite, strade di grande traffico, accessi ad uffici pubblici ed a luoghi di pubblico interesse. Lo sgombero della neve dagli accessi carrai è posto a carico dei proprietari o degli aventi diritto a qualsiasi titolo; a tale proposito si richiama espressamente quanto stabilito dal vigente Regolamento di Polizia Urbana.

7 ART. 19 Reperibilità del personale In caso di nevicate tutto il personale deve presentarsi nei punti prestabiliti entro trenta minuti dalla chiamata da parte dell'ufficio comunale competente, anche se ciò avvenga in giorni festivi, compatibilmente con i turni di reperibilità e nel rispetto delle norme in merito impartite dal vigente C.C.N.L. e/o dai regolamenti vigenti. Le funzioni di direzione e coordinamento sono assegnate con provvedimento del Sindaco. CAPO IV - ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ART. 20 Divisione del territorio in zone Il territorio comunale interessato al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi interni è diviso in zone in dipendenza della popolazione ivi residente e fluttuante, in ciascuna delle quali opera la squadra addetta. Le frequenze di raccolta hanno cadenza regolata a seconda delle zone stabilite nel contratto d appalto. ART. 21 Periodicità ed orario del servizio Nel caso di due festività consecutive il servizio viene effettuato solo in una di queste, a scelta dell'amministrazione. Il Sindaco, peraltro, ha la facoltà di modificare tale orario, qualora lo giustifichino particolari circostanze, in relazione alle specifiche esigenze dei vari servizi. ART. 22 Raccolta dei rifiuti in contenitori La C.E.C. mette a disposizione appositi contenitori dislocati su tutto il territorio compreso nei perimetri di raccolta, nei quali gli utenti del servizio sono tenuti a collocare i rifiuti raccolti in sacchi legati, senza dispersione o spargimento sulla strada o sui marciapiedi. Il servizio provvede, con idonei autocompattatori, allo svuotamento dei contenitori. Sono disponibili contenitori per la raccolta differenziata di carta e cartone, vetro, plastica, verde, farmaci e pile. E fatto obbligo di utilizzare i contenitori in modo appropriato. ART. 23 Modalità di conferimento rifiuti nei contenitori 1) I rifiuti da depositare dovranno essere contenuti in sacchetti di plastica ben chiusi ed in particolare i rifiuti conferiti dagli esercizi pubblici (bar, trattorie, negozi alimentari, ecc.); 2) E' vietato introdurre nei cassonetti oggetti di grosso volume. Le scatole di cartone, imballaggi e simili dovranno essere ridotti in pezzi se in modeste quantità in modo da non sprecare lo spazio a disposizione, diversamente dovranno essere piegate, legate e posizionate a fianco del contenitore; 3) Ad eccezione del caso previsto al precedente punto, è vietato depositare rifiuti, sia pure raccolti in cassette, scatole o sacchetti, sopra o attorno ai cassonetti;

8 4) Non si devono introdurre assolutamente materiali accesi o incandescenti (braci, mozziconi di sigarette, ceneri, ecc.); 5) Deposti i rifiuti, lo sportello dei cassonetti dovrà essere sempre ben chiuso; 6) E' vietato parcheggiare veicoli a fianco ad in prossimità dei cassonetti, in modo da ostacolare le operazioni di svuotamento e lavaggio; 7) E' vietato rovistare e sottrarre dai cassonetti qualsiasi materiale depositato; 8) I cassonetti possono essere spostati solo dai responsabili del servizio; 9) Non è consentito immettere nei cassonetti i seguenti tipi di rifiuti: 9.1 i materiali di scavo, costruzione e demolizione e manutenzione degli stabili; 9.2 i rifiuti derivanti da allevamenti di animali in genere e carogne di animali; 9.3 le scorie degli impianti di riscaldamento; 9.4 le sostanze che per qualsiasi causa siano di danno ai cassonetti; 9.6 i rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali, manifatturiere ed industriali; 9.5 mobili, elettrodomestici ingombranti, materassi, reti, damigiane, sanitari, lampade al neon derivanti da utenze non domestiche. Il personale addetto alla raccolta è tenuto a segnalare alla Polizia Municipale eventuali presenze di rifiuti non assimilabili agli urbani. Per tutti i rifiuti ingombranti l orario di prelievo va concordato chiamando il numero verde della ditta appaltatrice. ART. 24 Rifiuti provenienti da utenze artigianali, manifatturiere ed industriali L'utenza interessata dovrà fare richiesta al Consorzio "Cuneese" smaltimento rifiuti in carta intestata della Ditta nella quale devono essere specificati sia la composizione merceologica dei rifiuti che il quantitativo presunto mensile. Deve inoltre essere dichiarata l'assimilabilità di detti rifiuti al rifiuto solido urbano e la non contaminazione da sostanze tossico-nocive. Il conferimento deve avvenire nell'orario di apertura della discarica. Coloro che non dispongono di mezzi per il trasporto dei suddetti materiali nella precitata discarica pubblica possono avvalersi, a tal fine, dell'opera della concessionaria del servizio comunale raccolta rifiuti dietro pagamento del corrispettivo a tariffa. ART. 25 Lavaggio dei contenitori Periodicamente il servizio deve provvedere al lavaggio e relativa disinfezione dei contenitori secondo le modalità e frequenze specificate nel capitolato d'appalto. ART. 26 Trasporto dei rifiuti Il trasporto dei rifiuti solidi interni dalle varie zone di raccolta al punto di scarico dovrà effettuarsi con speciali attrezzature, del tipo a compattazione continua, aventi la bocca di caricamento sul lato posteriore e che siano costruite in modo da permettere il totale svuotamento dei contenitori. L'autocompattatore, nell'ambito della zona in cui opera, effettuerà delle fermate, in punti intermedi e di facile accesso per gli addetti della squadra, in modo da ridurre al minimo i percorsi di questi. I punti di sosta, fissati dall'amministrazione, devono essere scelti in modo da limitare il disturbo per la cittadinanza e non costituire intralcio per la circolazione stradale. La sosta dei veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti urbani deve essere limitata al tempo strettamente necessario alle operazioni di svuotamento.

9 Una volta completato il caricamento, l'autocompattatore deve recarsi alla discarica consortile di Borgo San Dalmazzo per lo svuotamento, avendo cura, nel pieno rispetto delle vigenti norme sulla circolazione stradale, di effettuare, nel minor tempo possibile, il percorso di andata e ritorno prescritto dalla direzione del servizio. ART. 27 Idoneità dei veicoli adibiti al trasporto I veicoli utilizzati per il trasporto dei rifiuti devono avere caratteristiche tali da consentire il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie della collettività e dei singoli ed essere conformi ai criteri dettati in materia dai competenti organi sanitari statali e regionali. Comunque l'idoneità deve essere riconosciuta dall'amministrazione comunale, sentito il parere del competente organo sanitario locale. CAPO V - ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA ART. 28 Caratteristiche della raccolta Come "raccolta differenziata" è indicata la raccolta di rifiuti della stessa categoria effettuata secondo le modalità di cui agli articoli seguenti con mezzi che ne impediscono il mescolamento con altre classi di rifiuti e con conferimento separato ai centri di raccolta. ART. 29 Raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi 29.1 DISPOSIZIONI Secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 36/2003 e D.L. 22/1997, sono considerati pericolosi i seguenti rifiuti urbani: - Batterie e pile - Prodotti farmaceutici Gli utilizzatori finali dei prodotti di cui sopra sono obbligati alla immissione degli stessi negli appositi contenitori posizionati a cura della Civica Amministrazione nei luoghi indicati con provvedimento del Sindaco. E' vietato immettere in tali contenitori rifiuti diversi da quelli indicati. I costi di questi servizi fanno carico al Servizio di Raccolta e Smaltimento Rifiuti Solidi urbani. I rapporti tra il Comune ed il Consorzio Cuneese Smaltimento Rifiuti in ordine allo stoccaggio provvisorio ed allo smaltimento finale dei R.U.P. sono regolati da apposita convenzione stipulata tra le parti BATTERIE E PILE I contenitori per pile sono ad uso esclusivo di utenze domestiche. Il ritiro di questi rifiuti è effettuato secondo il capitolato d appalto. Tutto il materiale raccolto, dopo le operazioni di pesatura, viene trasportato e stoccato negli appositi locali istituiti presso il Consorzio Cuneese Smaltimento Rifiuti, che si preoccuperà del trattamento finale avvalendosi di Ditte Convenzionate.

10 29.3 PRODOTTI FARMACEUTICI Presso le farmacie, le convivenze od altri punti del territorio comunale prescelti dal Sindaco in base a criteri di opportunità e di necessità, viene dislocato un apposito contenitore per la raccolta dei prodotti farmaceutici scaduti, o comunque scartati, provenienti unicamente da utenze domestiche. Tali contenitori verranno svuotati con frequenza rapportata ai tempi di riempimento dei medesimi e comunque ogni qualvolta ne venga fatta richiesta. Nei contenitori di cui trattasi potranno essere conferiti unicamente i medicinali scartati da utenze domestiche e non quelli originati dalle Farmacie, dai gabinetti medici e da commercianti e/o rappresentanti di prodotti farmaceutici, che si configurano come "Rifiuti speciali" ai sensi del D.L. 22/1997. I contenitori dovranno essere conservati con cura e comunque mantenuti in condizioni di decoro. I rifiuti così raccolti, dopo le necessarie operazioni di pesatura, vengono trasportati e stoccati provvisoriamente negli appositi locali istituiti presso il Consorzio Cuneese Smaltimento Rifiuti che si preoccuperà del trattamento finale, avvalendosi di ditte convenzionate. ART. 30 RACCOLTA VERDE - Raccolta differenziata della frazione umida e secca dei rifiuti solidi urbani Il servizio è attivato secondo i programmi ed obiettivi finalizzati alla valorizzazione della componente organica, energetica e delle materie prime secondarie contenute nel rifiuto ed in correlazione ad un utilizzo più appropriato dell'impianto di riciclaggio del Consorzio Cuneese Smaltimento Rifiuti, dove vengono conferiti tali prodotti. Nella fase iniziale questo servizio è previsto per tutti i residui derivanti dallo sfalcio delle aree verdi (erba, foglie, rami). I rifiuti possono essere conferiti all area ecologica. ART. 31 Raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti Per tutti i rifiuti domestici ingombranti l orario di prelievo va concordato con l apposito numero verde della ditta appaltatrice. Il conferimento è consentito esclusivamente ai residenti nel Comune e per materiale raccolto sul territorio comunale. E' vietato depositare rifiuti al di fuori dei cassoni ed introdurre negli stessi i seguenti materiali: - Residui provenienti da scavi, demolizioni e costruzioni degli stabili; - Rifiuti derivanti da allevamenti di animali in genere; - Sostanze che per qualsiasi causa siano di danno al cassone. E' fatto divieto assoluto di rovistare o sottrarre materiale di qualsiasi specie dai rifiuti collocati nei cassoni. ART. 32 Raccolta differenziata vetro

11 Negli appositi contenitori dislocati in tutto il territorio comunale, i cittadini sono tenuti a depositare i contenitori in vetro provenienti da utenze domestiche e i contenitori in alluminio di bibite. Tutto il vetro depositato deve essere privo di qualsiasi parte estranea in plastica o metallo (tappi, etc.) e non può essere abbandonato al di fuori della campana stessa. Nel caso in cui il Servizio venga affidato in appalto, il rottame di vetro verrà recuperato dalla Ditta appaltatrice del servizio raccolta e trasporto Rifiuti solidi urbani alla quale competerà il ricavato della vendita di questo materiale. ART. 33 Raccolta differenziata della carta Questa raccolta è estesa a tutto il territorio comunale dove sono state posizionate apposite campane o contenitori gialli, nei punti indicati. In questi contenitori i cittadini sono tenuti a depositare giornali, riviste, libri ed altri tipi di carta o cartone a pezzi ad esclusione dei prodotti sottoelencati, la presenza dei quali renderebbe inutilizzabile l'intera partita di carta da macero: - pergamena vegetale o surrogati resistenti ai grassi; - carte e cartoni cerati, paraffinati, bitumati ed oleati; - carta carbone; - carte e cartoni impregnati e/o collanti, resistenti all'umido con plastica, cellophan, bitume o fogli metallizzati; - carte e cartoni glacè, verniciati al cromo, prodotti con l'aiuto di vernici sintetiche o fogli sintetici; - carte e cartoni trattati con colle insolubili in acqua, come i dorsi collati. La frequenza di raccolta è quindicinale e comunque a seconda delle necessità e dei tempi di riempimento. Il ricavato dalla vendita della carta competerà alla ditta appaltatrice del Servizio. ART. 34 Raccolta differenziata delle materie plastiche Negli appositi contenitori dislocati su tutto il territorio comunale, i cittadini sono tenuti a conferire tutte le materie plastiche quali ad esempio: buste, bottiglie, flaconi, utensili, polistirolo da imballaggio, buste in nylon, etc. La frequenza di raccolta è prevista con cadenza quindicinale ed a seconda delle necessità e dei tempi di riempimento; Tutto il materiale plastico recuperato viene conferito direttamente al Consorzio Cuneese Smaltimento Rifiuti. ART. 35 Utilizzo composter rifiuti da cucina E possibile dotarsi di composter per il compostaggio domestico ed essere inseriti, previa domanda, negli appositi elenchi in cui si dichiara l utilizzo. La verifica di utilizzo del composter e/o concimaia viene fatta dalla polizia municipale. ART. 36 Raccolta convenzionata dei rifiuti diversi dai rifiuti solidi urbani

12 Per i Centri in cui si svolge attività produttiva e/o di vendita e nei quali vengono prodotti rifiuti che per le loro caratteristiche possono essere ricondotti a rifiuti "Riciclabili" (ristorazioni collettive, uffici, attività artigianali e commerciali) i produttori potranno richiedere al Comune di stipulare apposita convenzione in relazione, tra l'altro, alle quantità prodotte, rispettando rigorosamente i principi della raccolta differenziata. ART. 37 Lavaggio e disinfezione contenitori raccolte differenziate Tutti i contenitori impiegati nella raccolta differenziata di cui sopra, dovranno essere sottoposti ai lavaggi previsti dal Capitolato d appalto. ART. 38 Informazioni Al fine di rendere il più funzionale possibile l'andamento dei servizi di raccolta differenziata e per informare l'utenza sulle finalità e modalità dei servizi stessi, il Comune curerà pubblicazioni a carattere informativo ed educativo, indicanti in particolare: - le frazioni di rifiuto oggetto di raccolte separate; - le modalità di conferimento nei contenitori; - le destinazioni dei rifiuti raccolti; - l'esigenza di collaborazione da parte dei cittadini. ART. 39 Associazioni di volontariato Le associazioni di volontariato che operano senza fini di lucro, possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, secondo gli usi e previo assenso del Comune. CAPO VI - SMALTIMENTO RIFIUTI ART. 40 Impianto di smaltimento Tutti i rifiuti solidi urbani di cui al precedente art. 4 dovranno essere conferiti all'impianto di riciclaggio del Consorzio Cuneese Smaltimento rifiuti. Lo smaltimento dei rifiuti avviene secondo le modalità previste dal D.L. 22/97. ART. 41 Smaltimento dei rifiuti in caso di necessità per la tutela della salute pubblica Qualora ricorrano eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente che interessano il solo ambito del territorio comunale, il Sindaco, nell'osservanza delle istruzioni riguardanti la materia e impartite a livello Statale, Regionale e Provinciale, può ordinare o autorizzare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti anche in deroga alle vigenti disposizioni, informandone tempestivamente il Ministero della Sanità. CAPO VII - VIGILANZA IGIENICA E AMMINISTRATIVA

13 ART. 42 Vigilanza igienico-sanitaria Secondo quanto stabilito dalla L.R. 24/2002 sono preposti al controllo sullo smaltimento dei rifiuti in ogni sua fase la Provincia che si avvale della A.S.L. di competenza. Al competente Ufficio Sanitario spetta, oltre la vigilanza sul modo con cui vengono disimpegnati i servizi, l'ispezione dell'attrezzatura in dotazione, dei locali adibiti a ricovero degli automezzi, nonchè dei servizi igienici e delle zone di carico e scarico dei rifiuti. ART. 43 Controllo della vigilanza urbana Il servizio di Nettezza Urbana e di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani è sottoposto al controllo contravvenzionale di tutte le forze dell ordine, che osserverà le disposizioni emanate dal Sindaco, sentito il competente Organo sanitario ed al controllo amministrativo da parte degli uffici competenti. CAPO VIII - NORME RELATIVE AL PERSONALE ART. 44 Vaccinazioni A tutto il personale addetto al servizio di raccolta rifiuti vanno praticate le vaccinazioni previste dal regolamento di esecuzione della Legge 5 marzo 1963 n.292 e successive modificazioni, istituito con D.P.R. 7 settembre 1965 n.13o1. ART. 45 Uso della divisa Tutto il personale, durante il servizio, deve indossare la prescritta divisa, che dovrà essere mantenuta pulita e in decoroso stato di conservazione. Il personale che indossa la divisa, anche se non si trova in servizio, deve tenere un contegno civile ed educato. TITOLO III DIVIETI E PRESCRIZIONI CAPO I - DIVIETO DI ABBANDONO DEI RIFIUTI ART. 46 Divieto di abbandono di rifiuti in aree pubbliche o private E' vietato l'abbandono, lo scarico e il deposito incontrollato dei rifiuti in aree pubbliche e private e soggette ad uso pubblico e nei pubblici mercati coperti e scoperti. In caso di inadempienza, il Sindaco, allorchè sussistano motivi sanitari, igienici od ambientali, con propria ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere direttamente da parte degli interessati, dispone lo sgombero di dette aree con l'applicazione del sistema sanzionatorio previsto dalle vigenti leggi e dal presente Regolamento.

14 E' vietato altresì lo scarico dei rifiuti di qualsiasi genere nelle acque pubbliche e private. Per eventuali inadempienze, si osserverà la procedura di cui al precedente 2 comma. ART. 47 Obbligo di tenere puliti terreni non occupati da fabbricati I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non occupati da fabbricati, qualunque sia l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da impaludamenti, inquinamenti e da materiale che possa nuocere al decoro ambientale. In caso di inadempienza, si provvederà a norma del precedente articolo. TITOLO IV SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI TOSSICI E NOCIVI CAPO I - SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI ART. 48 Classificazione dei rifiuti speciali I rifiuti speciali comprendono: 1) - residui derivanti da lavorazioni industriali, in nessun caso considerati assimilabili ai rifiuti urbani ai sensi del D.L. 22/97 e della L.R. 36/2003; 2) - Rifiuti provenienti da ospedali, case di cura e affini pubblici e privati, e da case di riposo o di ricovero e affini pubbliche e private, limitatamente a medicazioni o rifiuti comunque pericolosi per la salute pubblica (ad esclusione di quelli derivanti dalla preparazione dei cibi, di quelli prodotti negli uffici, di quelli costituiti da imballaggi provenienti dai magazzini): tali rifiuti speciali sono da considerarsi assimilabili agli urbani solo ai fini del trattamento mediante incenerimento; 3) - Materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi; macchinari e apparecchiature deteriorati ed obsoleti. 4) - Veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti. 5) - Residui derivanti dall'attività di trattamento dei rifiuti o provenienti dalla depurazione degli effluenti. ART. 49 Conduzione di animali Coloro che conducono animali sul suolo pubblico o di uso pubblico devono adottare ogni cautela per evitare che sporchino il suolo. Essi sono tenuti a munirsi di apposita attrezzatura idonea all immediata rimozione ed asportazione delle deiezioni. Sono tenuti a raccogliere le deiezioni, in sacchetti o idonei contenitori a depositarli nei cestini portarifiuti.

15 ART. 50 Obblighi dei produttori dei rifiuti tossici e nocivi Allo smaltimento dei rifiuti speciali, anche tossici e nocivi, sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi, direttamente o attraverso imprese ed enti autorizzati dalla Regione, ai sensi del D.L. 22/97 o mediante conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione. ART. 51 Rifiuti provenienti da ospedali e case di cura I rifiuti di medicazione, le parti anatomiche, i rifiuti provenienti dai laboratori biologici e quelli che presentano comunque grave pericolo per la salute pubblica devono essere smaltiti secondo sistemi e con impianti che garantiscano la migliore tutela delle esigenze igienico-sanitarie della collettività e dei singoli. Si osservano al riguardo le prescrizioni dettate dal D.L. 22/97. ART. 52 Responsabilità dei produttori dei rifiuti speciali I produttori sono tenuti ad osservare i seguenti adempimenti: - obbligo di denuncia dei rifiuti speciali; - obbligatorietà della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi del D.L. 22/97; - obbligatorietà dell'autorizzazione per l'eventuale ammasso temporaneo in azienda per conto terzi o per rifiuti speciali classificati tossici o nocivi; - verifica della destinazione dei rifiuti; - possesso dell'autorizzazione per il trasporto in conto proprio. Comunque responsabili del rifiuto e del suo corretto smaltimento, tanto se effettuato in proprio che a mezzo di conferimento a terzi, sono il produttore ed il trasportatore. CAPO II - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI ART. 53 Classificazione dei rifiuti tossici e nocivi Per rifiuti tossici e nocivi si intendono tutti i rifiuti che contengono o sono contaminati, in quantità e/o concentrazione tale da presentare un pericolo per la salute e l'ambiente, dalle sostanze elencate nel D.L. 22/97 e L.R. 36/2003. Per quanto riguarda lo smaltimento di tali rifiuti, si fa riferimento alle norme contenute nel D.L. 22/97. ART. 54 Obblighi dei produttori dei rifiuti tossici e nocivi I produttori o le Aziende specializzate che provvedono allo smaltimento dei rifiuti tossici o nocivi devono organizzarsi in modo da evitare ogni danno o pericolo per la salute e la sicurezza della collettività e dei singoli. Comunque lo smaltimento di tali rifiuti dovrà avvenire con modalità, criteri e sistemi diversi da quelli osservati per i rifiuti solidi urbani e secondo le norme nazionali e regionali. I costi relativi alle attività di smaltimento dei rifiuti di cui trattasi sono a carico dei produttori dei medesimi, dedotto l'importo di eventuali recuperi.

16 ART. 55 Attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi Allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi i produttori o le imprese specializzate devono comunque provvedere a mezzo di impianti specializzati per il trattamento di tali rifiuti. Dovranno comunque osservarsi le regole e i criteri dettati in proposito dal competente organo regionale. ART. 56 Autorizzazione per lo smaltimento Ogni fase (raccolta e trasporto; stoccaggio provvisorio; trattamento, stoccaggio definitivo) dello smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi è subordinata, ai sensi del D.L. 22/97 e L.R. 36/2003 al possesso di speciale autorizzazione rilasciata dal competente organo regionale. TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE ART. 57 Riciclo di materiali e produzione di energia Saranno attuate tutte le iniziative atte a favorire, fin dal conferimento, il recupero dei rifiuti ai fini economici e produttivi. ART. 58 Autorizzazione per la gestione di discariche E' vietata l'apertura e l'esercizio di discariche non autorizzate. I produttori di: 1) rifiuti speciali derivanti da lavorazioni industriali, quelli derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi che, per quantità e qualità, non siano dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani; 2) materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, di messa fuori uso di macchinari ed apparecchiature deteriorate ed obsolete; 3) rifiuti costituiti dai residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti; nonchè le imprese e gli enti autorizzati dalla Regione, ai sensi del D.L. 22/1997, allo smaltimento dei rifiuti prodotti da terzi, nei casi in cui intendano impiantare o gestire discariche, devono ottenere apposita autorizzazione dalla Regione. ART. 59 Informazioni all'amministrazione Comunale Le imprese e gli enti che effettuano lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi, nonchè i produttori che smaltiscono, per proprio conto i rifiuti speciali, sono tenuti a comunicare all'amministrazione Comunale, entro 2 mesi dall'inizio di ciascun anno, il quantitativo, la natura e le tecniche di smaltimento relative all'anno precedente.

17 ART. 60 Osservanza delle norme regionali Oltre le disposizioni del presente regolamento, per l'organizzazione dei servizi di smaltimento e la disciplina delle procedure di controllo e di autorizzazione ad enti o imprese ad effettuare lo smaltimento dei rifiuti, vanno osservate le norme emanate dalla Regione in attuazione della L.R. 36/2003 e D.L. 22/1997. ART. 61 Responsabilità ed obblighi dell'appaltatore Nel caso in cui il servizio oggetto del presente Regolamento sia affidato in appalto, la ditta concessionaria è responsabile verso l'amministrazione Comunale del perfetto andamento e svolgimento dei servizi assunti, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna da parte del Comune e della disciplina dei propri dipendenti. L'Appaltatore è inoltre responsabile del rispetto della frequenza dei servizi e deve prodigarsi, anche aumentando la frequenza stessa, per evitare spandimento od accumulo dei rifiuti nelle aree adiacenti ai punti di raccolta. Tutti i servizi oggetto del presente Regolamento sono da considerarsi ad ogni effetto "servizi pubblici" e, per nessuna ragione, possono essere sospesi od abbandonati, salvo casi di forza maggiore. ART. 62 Termine per la conclusione dei procedimenti I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, occorrendo, saranno determinati con provvedimento del Sindaco. ART. 63 Organizzazione ed individuazione delle unità organizzative L'Amministrazione Comunale adotta le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni di cui al presente Regolamento. Le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonchè dell'adozione del provvedimento finale, che non siano già individuati negli articoli precedenti o da altre norme statutarie o regolamentari, saranno individuate dal Sindaco con apposito provvedimento. ART. 64 Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali Per quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento, saranno osservati, in quanto applicabili: a) le Leggi ed i Regolamenti vigenti in materia; b) lo Statuto; c) i Regolamenti Comunali. Le disposizioni modificative od integrative apportate con leggi dello Stato entrano in vigore con l'entrata in vigore della Legge stessa, salvo diverse disposizioni e senza necessità di provvedimento finale. In tal caso è sufficiente una successiva integrazione regolamentare.

18 ART. 65 Servizi appaltati Nel caso in cui parte o tutti i servizi oggetto del presente Regolamento vengano concessi in appalto, la Giunta Comunale adotterà apposito Capitolato speciale disciplinante, tra l'altro: 1) il tipo di servizio da disimpegnare; 2) le modalità di esecuzione del servizio; 3) la durata dell'appalto; 4) il sistema di aggiudicazione del servizio. ART. 66 Validità del regolamento La validità del presente Regolamento è immediata a seguito delle approvazioni di legge e della pubblicazione nell'albo pretorio del Comune, ai sensi delle norme contemplate nello Statuto Comunale. TITOLO VI SISTEMA SANZIONATORIO Art. 67 Violazione delle norme regolamentari E fatto espresso divieto di: 1. recare danni alle strutture, attrezzature, contenitori e quant altro presente nella stazione ecologica attrezzata; 2. effettuare qualsiasi forma di cernita del materiale conferito salvo che da parte del personale autorizzato; 3. abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di rifiuti fuori dell area della stazione ecologica attrezzata; 4. abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di materiali fuori dai contenitori o dei siti preposti all ammasso della stazione ecologica attrezzata; 5. introdurre tipologie di materiali in contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di materiali; 6. occultare all interno di altri materiali rifiuti e materiali non ammessi; 7. accedere ai contenitori e ai luoghi di stoccaggio senza la debita autorizzazione; 8. introdursi nella stazione ecologica attrezzata fuori dai giorni e dagli orari di apertura al pubblico, salvo espressa autorizzazione; Le violazioni a quanto elencato sono punite, fatte salve le responsabilità civili e penali, nonché l applicazione delle altre sanzioni dirette ed accessorie previste dal titolo V capo I del D. Lgs. 22/97 e ss. mm. ii., con il pagamento delle seguenti sanzioni amministrative: sanzione amministrativa pecuniaria da 75,00 a 450,00. Alle attività di accertamento e irrogazioni delle sanzioni amministrative previste dal precedente comma, sono applicabili le disposizioni di cui al capo 1 della legge 24/11/1981, n Art. 68 Sanzioni per l inosservanza degli obblighi di informazione Il titolare dello stabilimento, impianto o impresa, che non fornisce le informazioni richieste dall autorità di controllo, o non trasmette, annualmente, all autorità che ha rilasciato l autorizzazione, entro due mesi dall inizio dell anno, la relazione sui tipi e sui quantitativi dei rifiuti prodotti, trasportati, detenuti o trattati nell anno solare precedente, è punito con la sanzione amministrativa da 25,82 a 258,23, come previsto dal D. Lgs. 22/97.

19 Alle attività di accertamento e irrogazioni delle sanzioni amministrative previste dal precedente comma, sono applicabili le disposizioni di cui al capo 1 della legge 24/11/1981, n Art. 69 Sanzioni per l inottemperanza alle ordinanze contingibili ed urgenti Nei confronti di chiunque non ottemperi all ordinanza del Sindaco, del Presidente della Giunta Regionale, del Ministero della Sanità, nell ambito delle rispettive competenze, in caso di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica, o dell ambiente, per lo smaltimento dei rifiuti in speciali forme sono applicabili le pene previste dal Codice Penale. Art. 70 Violazione alle disposizioni del presente regolamento Chiunque violi gli obblighi previsti dagli artt. 18, 23, 25, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 46, 47, 49 è punito con la sanzione amministrativa da 25,00 a 150,00 Chiunque violi gli obblighi previsti dagli artt. 24, 29, 31 è punito con la sanzione amministrativa da 50,00 a 300,00 Sono fatte salve le conseguenze penali previste dalla normativa vigente. A norma dell art. 14 del D. Lgs. 22/97 e ss. mm. il trasgressore è tenuto a procedere alla rimozione, all avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate. ART. 71 Abrogazione E' abrogata ogni disposizione regolamentare contraria o incompatibile con il presente regolamento.

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