PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

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1 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Reg.delib.n Prot. n. VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE O G G E T T O: Adozione del Programma annuale della scuola dell'infanzia per l'anno scolastico Il giorno 10 Giugno 2011 ad ore 08:20 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita sotto la presidenza del LA GIUNTA PROVINCIALE PRESIDENTE LORENZO DELLAI Presenti: VICE PRESIDENTE ALBERTO PACHER ASSESSORI MARTA DALMASO LIA GIOVANAZZI BELTRAMI TIZIANO MELLARINI ALESSANDRO OLIVI FRANCO PANIZZA UGO ROSSI Assenti: MAURO GILMOZZI Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta Pag. 1 di 25

2 Il Relatore comunica: l'articolo 54 della Legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 e ss.mm., relativa all ordinamento delle scuole dell infanzia, prevede che la Giunta provinciale elabori annualmente un Piano articolato per Comprensori. Il suddetto Piano, in attuazione dell articolo 17 della Legge provinciale 8 luglio 1996 n. 4 e dell articolo 15 del D.P.G.P. 25 settembre 2000 n /Leg. e ss.mm., viene individuato come strumento di programmazione settoriale e denominato Programma annuale della scuola dell infanzia. Con la riforma istituzionale prevista dalla L.p. 16 giugno 2006, n. 3 le Comunità sostituiscono i Comprensori. Il Programma annuale della scuola dell infanzia riferito all anno scolastico 2011/2012, che inizia il 1 settembre 2011 e termina il 31 agosto 2012, determina in particolare: 1) le scuole e le sezioni di scuola dell'infanzia da istituire e da sopprimere per l anno scolastico 2011/2012, tenuto conto del numero dei bambini iscritti alle scuole dell infanzia; 2) i criteri per la formazione dell'organico del personale delle scuole dell'infanzia, nel rispetto delle disposizioni degli articoli 5, 20 e 54 della L.p. n. 13/1977 citata nonché la conseguente individuazione del personale da assegnare alle scuole così suddiviso: 2.1) insegnanti di sezione. In base alla modifica dell articolo 5, primo comma, della L.p. n. 13/1977 citata introdotta dall articolo 60 della L.p. 27 dicembre 2010, n. 27 la Giunta provinciale, previo confronto con le organizzazioni sindacali e con le associazioni degli enti gestori, stabilisce i casi in cui è possibile derogare all assegnazione di due insegnanti per sezione attivata in particolare nel caso in cui l ulteriore sezione della scuola dell infanzia sia da attivare in seguito all iscrizione di un numero limitato di bambini. Il 2 dicembre 2010 è stato sottoscritto dall Assessore all Istruzione dalla Provincia autonoma di Trento e dalle Organizzazioni sindacali rappresentative del personale della scuola dell infanzia un Protocollo d intesa sulla individuazione delle sezioni di scuola dell infanzia attivate per un contenuto numero di bambini e sulla definizione della relativa dotazione organica. Il citato Protocollo definisce ridotte, ai fini dell assegnazione di personale insegnante in misura diversa dai due insegnanti a tempo pieno per sezione, le sezioni di scuola dell infanzia attivate o mantenute per un numero di bambini da 27 a 34, nelle scuole bisezionali, da 52 a 56, nelle scuole trisezionali, da 77 a 79, nelle scuole quadrisezionali. Alle sezioni ridotte in luogo di un secondo insegnante a tempo pieno si procede all assegnazione di un secondo insegnante ad orario ridotto a 12,5 ore settimanali. Nell ambito delle dotazioni organiche non assegnate alle scuole a sezioni ridotte, è costituito un contingente corrispondente a 8 unità di personale insegnante a tempo pieno, pari a 16 unità di personale insegnante a 12,5 ore settimanali, da utilizzare in altrettante scuole per far fronte a particolari situazioni di complessità individuate sulla base dei criteri definiti dal presente Programma; 2.2) insegnanti supplementari assegnati alle scuole ai sensi dell articolo 8 della L.p. n. 13/1977 citata; 2.3) insegnanti assegnati alle scuole per assicurare il prolungamento di orario di cui ai commi 6 e 7 dell articolo 5 della L.p. n 13/1977 citata; 2.4) personale non insegnante (cuochi e operatori d appoggio); 3) i parametri da adottare per la concessione dei finanziamenti provinciali ai Comuni sedi di scuole dell infanzia provinciali e la relativa ripartizione. Detti finanziamenti riguardano: Pag. 2 di 25

3 3.1) spese per il personale non insegnante (cuochi e operatori d appoggio) in applicazione di quanto previsto alla lettera a) del comma 3 del citato articolo 20 della L.p. n.13/1977; 3.2)spese per materiale didattico e di rapido consumo, per guardaroba di scuola, materiale di pulizia e farmaceutico, suppellettili, libri e riviste a carattere professionale, spese per manutenzione, conservazione, acquisto e rinnovo degli arredi e delle attrezzature di importo inferiore a quello previsto ai sensi dell'articolo 54 bis della L.p. n. 13/1977 citata, spese per luce, acqua, gas, telefono, corrispondenza, materiale d'ufficio, manutenzione ordinaria degli edifici, personale di segreteria e manodopera per la cura dell'orto, del giardino e degli esterni in generale, spese di riscaldamento, e, se ed in quanto dovute, spese per l'imposta Regionale sulle Attività Produttive di cui al Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 entro i limiti previsti dalla deliberazione della Giunta provinciale n di data 29 maggio 1998 e ss. mm.; 4) i parametri da adottare per la concessione dei finanziamenti provinciali agli enti gestori delle scuole dell infanzia equiparate e la relativa ripartizione per le seguenti spese: 4.1) spese del personale insegnante di sezione, per gli eventuali insegnanti supplementari, nonché per quelli addetti al prolungamento di orario al netto delle entrate relative alle tariffe di concorso a carico degli utenti; 4.2) spese per l'organizzazione, comprendenti la consulenza pedagogico-didattica ed amministrativa, l'aggiornamento di tutto il personale insegnante, quelle per la formazione in ordine alla normativa in materia di sicurezza sul posto di lavoro del personale in servizio presso le scuole e quelle relative all attività di ricerca, innovazione e sperimentazione; 4.3) spese elencate ai precedenti punti 3.1) e 3.2); 4.4) spese per la tenuta della contabilità e per le attività amministrative che trovano corrispondenza in alcune funzioni svolte per le scuole dell infanzia provinciali dai Circoli di coordinamento di cui all art. 10 della citata L.p. n. 13/1977; 5) il fondo straordinario a copertura di spese non ripartibili in sede di predisposizione del Programma annuale. Rientrano tra queste, in particolare: 5.1) spese sostenute, previa autorizzazione del dirigente competente in materia di scuola dell infanzia, dai Gestori delle scuole equiparate per l'assunzione di ulteriori insegnanti supplementari, oltre quelli previsti dal Programma, qualora le scuole medesime accolgano bambini affetti da disturbi dell intelligenza e del comportamento o da menomazioni fisiche e sensoriali, ai sensi dell'articolo 8 della L.p. n. 13/1977 citata; 5.2) spese sostenute, previa autorizzazione del dirigente competente in materia di scuola dell infanzia, dai Gestori delle scuole equiparate per l'assunzione di ulteriori insegnanti, oltre quelli previsti dal presente Programma; da utilizzare per far fronte a particolari situazioni di complessità individuate sulla base dei criteri definiti dal Programma medesimo in coerenza con quanto convenuto al punto 4 del citato Protocollo del 2 dicembre 2010; 5.3) spese sostenute dai Gestori delle scuole equiparate dell'infanzia per la liquidazione del trattamento di fine rapporto al personale cessato dal servizio, secondo le disposizioni di legge, fermo restando che il finanziamento provinciale non potrà coprire gli oneri per la quota maturata anteriormente al 1 gennaio 1978, data di decorrenza del provvedimento di equiparazione delle scuole dell infanzia non provinciali; Pag. 3 di 25

4 5.4) spese sostenute dai Gestori delle scuole equiparate relative all anticipazione al personale dipendente del trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 1 della Legge 29 maggio 1982, n. 297, nella misura definita dalla legge; 5.5) spese sostenute dai Gestori delle scuole dell'infanzia equiparate per l'adesione e per gli oneri a carico del datore di lavoro relativamente al Fondo regionale per la previdenza complementare; 5.6) spese sostenute dai Gestori delle scuole equiparate per l'assegnazione al personale del compenso relativo al fondo per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi in misura proporzionale ai costi sostenuti dalla Provincia per il personale della scuola dell infanzia provinciale; 5.7) spese sostenute dai Comuni e dai Gestori delle scuole equiparate per eventuali supplenze del personale necessarie per garantire il funzionamento della scuola, risultanti eccedenti il finanziamento già assegnato alle scuole stesse; 5.8) spese sostenute dai Gestori delle scuole equiparate relative al lavoro straordinario del personale, entro il limite massimo stabilito dai contratti collettivi di lavoro nel tempo vigenti; 5.9) spese sostenute dai Comuni e dai Gestori delle scuole dell infanzia equiparate a seguito di eventuali assegnazioni alle scuole di ulteriore personale o di eventuale aumento dell orario del personale già in servizio per: 5.9.1) garantire con personale non insegnante l accompagnamento dei bambini trasportati, obbligatorio ai sensi del decreto ministeriale 31 gennaio 1997; 5.9.2) garantire con personale non insegnante, nei soli casi in cui non risulta sufficiente il personale docente e non docente già assegnato alla scuola, la sorveglianza dei bambini durante il sonno. Nelle scuole con sezione ridotta come individuate ai sensi del Protocollo 2 dicembre 2010 citato, non si ritiene necessaria, di norma, l assegnazione di risorse orarie aggiuntive per la sorveglianza durante il sonno per il contenuto numero di bambini rispetto alle sezioni attivate; 5.9.3) altre esigenze non prevedibili connesse con il funzionamento delle scuole; 5.10) spese per l assegnazione alle scuole di personale aggiuntivo, insegnante e non insegnante, per accogliere anche i bambini residenti o domiciliati in provincia di Trento che compiono il terzo anno di età entro il mese di marzo 2012 con ingresso dal mese di gennaio 2012, ai sensi dell art. 4, comma 1, della L.p. n 13/1977 citata, come modificato dall art. 60 della L.p. n. 27/2010 citata. L assegnazione di personale aggiuntivo alle scuole con il mese di gennaio 2012 sarà attuata subordinatamente alla conferma delle preiscrizioni dei bambini nati nei mesi di febbraio e marzo 2009 da effettuarsi secondo termini e modalità stabilite con successivo provvedimento della Giunta provinciale. L assegnazione di personale aggiuntivo da gennaio 2012 potrà consistere sia in completamento fino a tempo pieno dell orario del secondo insegnante della sezione ridotta sia nella destinazione di ulteriori risorse orarie di personale insegnante e non insegnante a scuole con capienza maggiore rispetto a quella corrispondente al numero di sezioni attivate. Relativamente all utilizzo del fondo straordinario per le tipologie di spesa indicate alle voci del presente punto 5), l impegno formale delle spese è attuato di volta in volta, nel rispetto dei criteri definiti dalla presente deliberazione, con determinazione del dirigente competente in materia di scuola dell infanzia. Per le assegnazioni di cui al punto 5.10) provvede la Giunta provinciale; 6) la spesa presunta per il finanziamento integrativo da assegnare ai Comuni ed ai Gestori delle scuole equiparate dell'infanzia per le maggiori spese accertate in sede di verifica dei rendiconti, ivi comprese quelle relative alla gestione del servizio di mensa dei bambini e del personale che ne hanno diritto. E riservata alla competenza della Giunta provinciale l adozione dei provvedimenti relativi alle assegnazione degli Pag. 4 di 25

5 eventuali finanziamenti integrativi per maggiori spese accertate a rendiconto di cui al presente punto; Nello specifico della programmazione territoriale del servizio scolastico per l a.s. 2011/2012 è da evidenziare la seguente situazione: - le iscrizioni utili per il Piano assommano a bambini, nelle scuole equiparate e nelle scuole provinciali. Le sezioni attivate sono 744, n. 279 nelle scuole provinciale e n. 465 nelle scuole equiparate, con un incremento complessivo di 6 rispetto all anno scolastico 2010/2011 ripartite in + 2 per le scuole equiparate ed in + 4 per le scuole provinciali; - le scuole con sezione ridotta individuate secondo le modalità del pluricitato Protocollo del 2 dicembre 2010 sono 43: n. 27 sono equiparate, n. 16 sono provinciali; - le scuole con un numero di iscritti inferiore a 15, o a 10 nelle zone c.d. svantaggiate, sono 10: 3 sono scuole equiparate, 7 sono scuole provinciali. A queste scuole è assegnato un organico ridotto di personale; - la scuola dell infanzia provinciale Collodi di Trento, attraverso un percorso concertato tra Amministrazione comunale e Provincia autonoma, viene unificata con la scuola dell infanzia provinciale Maso Ginocchio nella sede di quest ultima scuola; - la scuola dell infanzia equiparata di Tassullo, in relazione all andamento delle iscrizioni, cessa il servizio a decorrere dall a.s. 2011/2012; - anche per l anno scolastico 2011/2012 la scuola dell infanzia provinciale di Pracorno sarà ospitata presso la scuola dell infanzia provinciale di Piazzola a ragione del protrarsi dei lavori di ristrutturazione dell immobile destinato ad ospitare la scuola unificata. L assegnazione d organico considera le due scuole come unica scuola, salvo il riconoscimento del trattamento economico di 18 ore di cuoco nell ambito delle 36 ore della seconda figura ausiliaria assegnata con il presente Programma annuale. Per lo svolgimento dei compiti di cui all art. 48, comma 1, lett. c), della legge provinciale n. 13/1977 pluricitata, 135 scuole dell infanzia equiparate, corrispondenti a 378 sezioni attivate, hanno fatto richiesta di provvedere agli stessi attraverso la Federazione provinciale scuole materne mentre 16 scuole dell infanzia equiparate, corrispondenti a 53 sezioni attivate, hanno fatto analoga richiesta nei confronti dell Associazione Co.e.s.i. (Comunità Educative Scuola Infanzia). Le seguenti 6 scuole dell infanzia equiparate, corrispondenti a 30 sezioni attivate: Cavalese, Cavalese Masi, Castelnuovo, Pergine Valsugana, Pergine Valsugana Roncogno e Rovereto Vannetti hanno comunicato la volontà di non avvalersi della possibilità di cui al comma 8 dell art. 48 citato intendendo provvedere direttamente ai compiti di cui al comma 1, lett. c), del medesimo art. 48. Tra queste ultime, le scuole dell infanzia di Cavalese, Cavalese Masi, Castelnuovo, Pergine Valsugana e Pergine Valsugana Roncogno hanno richiesto di usufruire per il proprio personale insegnante dei corsi di aggiornamento organizzati dalla Provincia per il personale provinciale insegnante della scuola dell infanzia con la contestuale riduzione del 5 per cento del finanziamento spettante a titolo di lett. c) comma 1 dell art. 48 citato. Una settima scuola dell infanzia, la scuola equiparata di Tione di Trento, Pag. 5 di 25

6 corrispondente a 4 sezioni attivate, ha comunicato di aver revocato la delega per lo svolgimento dei compiti di cui all art. 48, comma 1, lett. c), nei confronti della Federazione provinciale scuole materne senza fornire ulteriori indicazioni circa le modalità di svolgimento di tali compiti. La comunicazione in merito a tale indicazione dovrà pervenire ai competenti uffici provinciali prima dell avvio dell a.s. 2011/2012 entro e non oltre il 31 agosto Per la determinazione del trasferimento finanziario relativo alle spese di cui alla lettera c), comma 1, dell art. 48 della legge provinciale n. 13/1977 la rivalutazione del corrispondente trasferimento dell anno scolastico precedente è attuata per il 35 per cento in base all indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e per il 65% in base all incremento del costo del personale insegnante e non insegnante della scuola dell infanzia provinciale. Ciò premesso, LA GIUNTA PROVINCIALE - udita la relazione; - vista la Legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 e successive modifiche; - visto il D.P.G.P. 25 settembre 2000, n /Leg e successive modifiche; - vista la propria deliberazione n di data 30 dicembre 2010, che approva le modalità di iscrizione alle scuole dell infanzia per l'anno scolastico 2011/2012; - visto il Protocollo d intesa sulla individuazione delle sezioni di scuola dell infanzia attivate per un contenuto numero di bambini e sulla definizione della relativa dotazione organica sottoscritto il 2 dicembre 2010 tra Provincia e Organizzazioni sindacali rappresentative del personale della scuola dell infanzia; - data l informazione preventiva di cui all art. 7, comma 2, lettere a) ed i), del vigente C.C.P.L. per il personale insegnante e coordinatore pedagogico della scuola dell infanzia provinciale nell incontro del 22 aprile 2011; - a voti unanimi, espressi nelle forme di legge, D E L I B E R A 1. di adottare il Programma annuale della scuola dell'infanzia per l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell art. 54 della L.p. 21 marzo 1977, n. 13, secondo i criteri ed i parametri determinati ai successivi punti del presente dispositivo e tenuto conto del numero delle iscrizioni presentate entro i termini temporali fissati dalla propria deliberazione n del 30 dicembre Il Programma annuale, declinato in base ai criteri, ai parametri ed al numero degli iscritti, è definito nel Documento allegato alla presente deliberazione della quale forma parte integrante e sostanziale, Documento che a ragione delle procedure di codifica informatica ancora in corso alla data di predisposizione del medesimo continua ad essere strutturato per Comprensori; 2. di unificare le due scuole dell infanzia provinciali Collodi e Maso Ginocchio di Trento nell unica sede scolastica di Maso Ginocchio a conclusione di un Pag. 6 di 25

7 percorso condiviso tra amministrazioni interessate volto al miglioramento dell organizzazione e dell offerta scolastica dando atto che la scuola dell infanzia provinciale Collodi come singola realtà scolastica cessa a conclusione dell anno scolastico 2010/2011; 3. di sopprimere la scuola dell infanzia equiparata di Tassullo per carenza di iscrizioni dando atto che all utenza del comune di Tassullo viene assicurato il servizio scolastico presso la locale scuola dell infanzia provinciale sita nella frazione di Rallo; 4. di non far luogo per l'anno scolastico 2011/2012 alla soppressione delle seguenti scuole dell infanzia unisezionali, in applicazione della lettera a) del secondo comma dell'art. 54 della L.p. n. 13/1977, per evitare eccezionali situazioni di disagio derivanti dalla soppressione delle scuole medesime in particolare per quelle collocate in zona svantaggiata ai sensi della Legge provinciale 23 novembre 1998, n. 17 e del relativo Regolamento di esecuzione adottato con il D.P.P. 1 ottobre 2002, n /Leg.: 4.1) scuole con numero di iscritti inferiore a 15 e fino a 10: 4.1.1) scuole provinciali dell infanzia: Nosellari di Folgaria, n. 11 bambini; Pejo, n. 14 bambini; Raossi di Vallarsa, n. 12 bambini; Ruffrè, n. 10 bambini; 4.1.2) scuole equiparate dell infanzia: Nanno, 11 bambini; Ranzo di Vezzano, n. 11 bambini; Ronchi Valsugana, n. 13 bambini; 4.2) scuole con numero di iscritti inferiore a 10: 4.2.1) scuole provinciali dell infanzia : Casatta di Valfloriana, n. 7 bambini; Cavedago, n. 9 bambini; Luserna, n. 2 bambini. Il mantenimento della scuola di Luserna è reso opportuno anche con riguardo alla norma di salvaguardia del patrimonio etnico-culturale cimbro di cui alla Legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18; 5. di provvedere alla istituzione di una nuova sezione o alla soppressione di una sezione già istituita per ciascuna delle seguenti scuole dell'infanzia per l'anno scolastico 2011/2012: 5.1) ISTITUZIONE DI UNA NUOVA SEZIONE: 5.1.1) scuole dell infanzia provinciali: Seregnano (Civezzano) Cadine (Trento) Piedicastello (Trento) Maso Ginocchio (Trento) Mione (Rumo) Rallo (Tassullo) Terzolas Dro Romarzollo (Arco) per un totale di + 9 sezioni; 5.1.2) scuole dell infanzia equiparate: Scurelle Caldonazzo Aldeno Lona (Lona-Lases) Mezzocorona Pag. 7 di 25

8 Mezzolombardo Pinzolo Storo Arco Pilcante (Ala) Nomi Pozza (Trambileno) per un totale di + 12 sezioni. 5.2) SOPPRESSIONE DI UNA SEZIONE GIA ISTITUITA: 5.2.1) scuole dell infanzia provinciali: Chiesa (Lavarone) Vattaro Calavino Lasino Soraga per un totale di 5 sezioni; 5.2.2) scuole dell infanzia equiparate: Pergine Valsugana Brez Tassullo Tuenno Pieve di Bono Tione di Trento Nago (Nago Torbole) Avio Moena Vigo di Fassa per un totale di - 10 sezioni. 5.3) DATI COMPLESSIVI DELLE NUOVE SEZIONI ISTITUITE: 5.3.1) presso scuole dell infanzia provinciali: n ) presso scuole dell infanzia equiparate: n. 12 Totale nuove sezioni istituite: n ) DATI COMPLESSIVI DELLE SEZIONI SOPPRESSE: 5.4.1) presso scuole dell infanzia provinciali: n ) presso scuole dell infanzia equiparate: n. 10 Totale sezioni soppresse: n ) SALDO TRA NUOVE SEZIONI ISTITUITE E SEZIONI SOPPRESSE: ) SEZIONI COMPLESSIVAMENTE ATTIVATE: n. 744, di cui n. 465 in scuole equiparate e n. 279 in scuole provinciali; 6. di individuare come scuole a sezioni ridotte le seguenti 43 scuole bi-sezionali da 27 a 34 bambini, tri-sezionali da 52 a 56 bambini e quadri-sezionali da 77 a 79 bambini, assegnando alle stesse per la sezione ridotta, in luogo dell organico di due insegnanti a tempo pieno, un insegnante a tempo pieno ed un insegnante a 12,5 ore settimanali: 6.1) scuole dell infanzia provinciali, n. 16: Canal San Bovo; Imer; Bosentino; Civezzano; Seregnano (Civezzano); Sant Orsola Terme; Tenna; Palù di Giovo; Terlago; Mione (Rumo), Cogolo (Pejo); Terzolas; Preore; Darzo; Tiarno di Sopra (Ledro); Folgaria; 6.2) scuole dell infanzia equiparate, n. 27: Pag. 8 di 25

9 Castello di Fiemme (Castello Molina di Fiemme); Fiera di Primiero; Transacqua; Grigno; Scurelle; Roncogno (Pergine Valsugana); Faver; Lona (Lona-Lases); Nave San Rocco; Padergnone; Segonzano; Martignano (Trento); San Donà (Trento); Mechel (Cles); Ossana; Vermiglio; Quadra-Cavrasto (Bleggio Superiore); Carisolo; Condino; Fiavè; Stenico; Pietramurata (Dro); Tenno; S. Margherita (Ala); Nomi; Pozza (Trambileno); Pedersano (Villalagarina). Nei confronti del personale insegnante a tempo indeterminato delle scuole a sezioni ridotte interessato da una riduzione dell orario del posto coperto si applica l accordo di salvaguardia del rapporto di lavoro a tempo pieno sottoscritto il 3 marzo 2011 tra Provincia e Organizzazioni sindacali rappresentative del personale della scuola dell infanzia; 7. di fissare la ripartizione delle 277 scuole dell infanzia provinciali ed equiparate, ai fini, per queste ultime, di quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 46 della L.p., n. 13/1977, nei dodici circoli di coordinamento e nel coordinamento delle scuole ladine, che per l'anno scolastico 2011/2012 risulta essere la seguente: 7.1) n. 119 SCUOLE DELL INFANZIA PROVINCIALI: Circolo di coordinamento 1: BASELGA DI PINE': Baselga, Miola, Rizzolaga; BEDOLLO: Piazze; CAPRIANA; CASTELLO DI FIEMME: Molina; DAIANO; VALFLORIANA: Casatta; VARENA; GRUMES; Circolo di coordinamento 2: CANAL S. BOVO: Lausen; IMER; BIENO; CASTELLO TESINO; NOVALEDO; VILLAGNEDO: Agnedo; LEVICO; Circolo di coordinamento 3: BOSENTINO; CENTA S. NICOLO ; CIVEZZANO: Civezzano, S. Agnese, Seregnano; FIEROZZO (VLAROTZ); S. ORSOLA TERME; TENNA; VATTARO; VIGOLO VATTARO; Circolo di coordinamento 4: CIMONE; TRENTO: Maso Ginocchio - Collodi, Mattarello, Piedicastello, Ravina, Romagnano, "Torrione"; Circolo di coordinamento 5: CALAVINO; LASINO; TERLAGO; TRENTO: Cadine, Gardolo "Paludi", Roncafort, Sardagna, Cristo Re, S. Martino; Circolo di coordinamento 6: CAVEDAGO; FAI DELLA PAGANELLA; ROVERE' DELLA LUNA; S. MICHELE ALL'ADIGE: Grumo, S. Michele all'adige; TRENTO: Martignano, Meano, Melta, Solteri; Circolo di coordinamento 7: CASTELFONDO; CAVARENO; CLES; CUNEVO; REVO ; ROMENO; RUFFRE'; SARNONICO; SPORMINORE; TASSULLO: Rallo; VERVO ; Circolo di coordinamento 8: CIMEGO; PREORE; STORO: Darzo; ZUCLO: Zuclo- Bolbeno; ARCO: Romarzollo; DRO; LEDRO: Bezzecca, Tiarno di sopra, Tiarno di sotto; RIVA DEL GARDA: Rione 2 giugno; Circolo di coordinamento 9: ROVERETO: C. Battisti, Fucine, Noriglio, Via Livenza, S. Giorgio, Rione Sud; VALLARSA: Raossi, S. Anna; TERRAGNOLO: Piazza; ISERA; MORI: Tierno; Circolo di coordinamento 10: BESENELLO; CALLIANO; FOLGARIA: Folgaria, Nosellari; NOGAREDO; POMAROLO; ROVERETO: Rione Nord, S. Ilario, Brione; LAVARONE: Chiesa; LUSERNA; Circolo di coordinamento 11: COMMEZZADURA: Mestriago; CROVIANA; MEZZANA; MONCLASSICO; PEJO: Cogolo, Pejo; PELLIZZANO; RABBI: Piazzola, Pracorno; TERZOLAS; LIVO: Varollo; RUMO: Mione; Circolo di coordinamento 12: GIOVO: Palù, Verla; TRENTO: "Piccolo Mondo", "Crosina Sartori", Madonna Bianca, Povo, "G. Rodari", Villazzano Tre; ZAMBANA; Coordinamento pedagogico delle scuole dell infanzia ladine : Pag. 9 di 25

10 CANAZEI (CIANACEI); POZZA DI FASSA (POZA): Pera; SORAGA 7.2) n. 158 SCUOLE DELL INFANZIA EQUIPARATE: Circolo di coordinamento 1: CARANO; CASTELLO DI FIEMME; CAVALESE: Cavalese, Masi; PANCHIA'; PREDAZZO; TESERO; ZIANO DI FIEMME; Circolo di coordinamento 2: FIERA DI PRIMIERO; MEZZANO; SIROR: Siror, S. Martino di Castrozza; TONADICO; TRANSACQUA; CASTELNUOVO; GRIGNO: Grigno, Tezze; OSPEDALETTO; PIEVE TESINO; SCURELLE; STRIGNO; TELVE DI SOPRA; TELVE; TORCEGNO; LEVICO: Barco; Circolo di coordinamento 3: CALCERANICA; CALDONAZZO; FORNACE; PERGINE VALSUGANA: Ischia, Madrano, Pergine, Roncogno, Serso, Susà; BORGO VALSUGANA; RONCEGNO: Roncegno, Marter; RONCHI VALSUGANA; Circolo di coordinamento 4: ALDENO; TRENTO: Canossiane, Cognola, Pedrotti, Sacro Cuore, Tambosi, Zanella, Gardolo, Ghiaie-Spini di Gardolo, Cristo Re, San Donà, Sopramonte; Circolo di coordinamento 5: CALAVINO: Sarche; CAVEDINE: Cavedine, Vigo Cavedine; PADERGNONE; VEZZANO: Vezzano, Ranzo; COMANO TERME: Ponte Arche, Vigo Lomaso; BLEGGIO SUPERIORE: Quadra-Cavrasto, S. Croce; FIAVE ; Circolo di coordinamento 6: ANDALO; LAVIS: Lavis, Pressano; MEZZOCORONA; MEZZOLOMBARDO; MOLVENO; NAVE S. ROCCO; SPORMAGGIORE; TRENTO: Martignano, Vigo Cortesano, Villamontagna; S. LORENZO IN BANALE; STENICO; Circolo di coordinamento 7: BREZ; CAMPODENNO; CLES: Cles, Mechel; CLOZ; COREDO; DAMBEL; DENNO; FONDO; NANNO; SANZENO: Casez; SMARANO; TAIO: Taio, Mollaro, Segno; TON: Vigo di Ton; TUENNO; Circolo di coordinamento 8: BONDONE; BREGUZZO; CONDINO; DAONE; PIEVE DI BONO; RONCONE; STORO: Storo, Lodrone; ARCO: Arco, Bolognano, Massone-S. Martino; DRO: Pietramurata; LEDRO: Molina di Ledro; NAGO- TORBOLE: Nago, Torbole; RIVA DEL GARDA: Rione Degasperi, Giardino d'infanzia, S. Alessandro, Varone; TENNO; Circolo di coordinamento 9: ALA: Ala, Chizzola, Pilcante, Serravalle, S. Margherita; AVIO: Avio, Sabbionara; BRENTONICO: Brentonico, Crosano; MORI: Perathoner ; RONZO CHIENIS; TRAMBILENO: Pozza; Circolo di coordinamento 10: ROVERETO: Borgo Sacco, Lizzana, Lizzanella, Marco, Rosmini, Vannetti ; NOMI; VILLALAGARINA: Castellano, Pedersano, Villalagarina; VOLANO; Circolo di coordinamento 11: DIMARO; MALE'; OSSANA; VERMIGLIO; CARISOLO; PINZOLO: Pinzolo, Madonna di Campiglio; SPIAZZO RENDENA; TIONE DI TRENTO; Circolo di coordinamento 12: ALBIANO; CEMBRA; FAVER; LISIGNAGO; LONA-LASES: Lona; SEGONZANO; SOVER: Montesover; TRENTO: La Clarina, S. Antonio, S. Bartolomeo, Povo, Villazzano; Coordinamento pedagogico delle scuole dell infanzia ladine: CAMPITELLO DI FASSA (CIAMPEDEL); MOENA; VIGO DI FASSA (VICH); 8. di determinare l'organico del personale insegnante e non insegnante assegnato alle singole scuole dell'infanzia, in relazione a quanto dispone la L.p. n. 13/1977 citata agli articoli 5 e 20, secondo i seguenti criteri: 8.1) assegnazione ordinaria del personale di sezione: Pag. 10 di 25

11 Bambini iscritti Numero sezioni Organico Personale insegnante a tempo pieno Organico Personale insegnante a 12,5 ore sett.li Organico Personale non insegnante a tempo pieno (cuoco prima figura) fino a da 27 a da 35 a da 52 a da 57 a da 77 a da 80 a da 102 a da 127 a da 152 a da 177 a da 202 a da 327 a ) ai sensi di quanto previsto alla lettera a) del comma 2 dell articolo 54 della L.p. n. 13/1977: - le scuole con numero di iscritti inferiore a 15 e fino a 10 compresi funzionano con organico ridotto nella seguente misura: 1 insegnante a 25 ore settimanali e 1 insegnante a 15 ore settimanali nonché 1 cuoco a 36 ore settimanali, - le scuole con numero di iscritti inferiore a 10 funzionano con organico ridotto nella seguente misura: 1 insegnante a 25 ore settimanali e 1 insegnante a 12,5 ore settimanali nonché 1 cuoco a 36 ore settimanali; 8.3) nelle scuole di Comuni situati oltre gli 800 metri di altitudine e con sede staccata in frazioni sopra i metri di altitudine, distanti dalla sede centrale più di otto chilometri, l assegnazione di personale alla scuola avverrà tenendo conto in modo distinto del numero di bambini iscritti e residenti rispettivamente nel capoluogo del Comune e nella frazione dello stesso ospitante la sede staccata. In particolare, l individuazione del personale da assegnare alla sede centrale della scuola e alla sede staccata della stessa avverrà tenendo conto del numero di bambini iscritti e residenti, rispettivamente, nel capoluogo e nella frazione ove trovasi la sede staccata; in particolare, per garantire il funzionamento della sede staccata, verrà assegnato alla scuola oltre al personale spettante in relazione agli iscritti presso la sede centrale della scuola - il seguente ulteriore personale: - se il numero di bambini della sede staccata rientra tra le 15 e le 26 unità, saranno assegnati altri due insegnanti a 25 ore e un operatore d appoggio a 36 ore settimanali; - se il numero è invece compreso fra i 14 e i 10 bambini, alla scuola verrà assegnato un altro insegnante a 25 ore e un altro insegnante a 15 ore settimanali nonché un operatore d appoggio a 36 ore settimanali; - se il numero è inferiore a 10 bambini sarà assegnato un insegnante a 25 ore e un insegnante a 12,5 ore nonché un operatore d appoggio a 30 ore settimanali; Pag. 11 di 25

12 8.4) nelle scuole situate su due sedi e in ciascuna delle quali vengano confezionati i pasti, è possibile riconoscere il trattamento economico di cuoco per due unità di personale, ferma restando la dotazione di personale indicata al precedente punto 8.3); 9. di disporre nei confronti delle scuole dell infanzia equiparate che, alla conclusione delle procedure di mobilità del personale docente e non docente a tempo indeterminato tra le scuole dell infanzia equiparate e dopo le eventuali assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che la Giunta provinciale dovesse autorizzare per l a.s. 2011/2012 con provvedimento successivo al presente atto, i posti d organico resi disponibili dal Programma annuale 2011/2012 e ancora vacanti siano coperti da personale assunto a tempo determinato per un periodo non superiore a quello di apertura delle scuole per l attività didattica: 1 settembre giugno 2012, anche considerato che alle scuole dell infanzia equiparate regolate dalla legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 si applicano le disposizioni di cui all art. 1, comma 10, della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16 in materia di durata e reiterazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato; 10. di autorizzare l assunzione di personale insegnante a tempo determinato per un periodo non superiore a quello di apertura delle scuole per l attività didattica: 1 settembre giugno 2012, per far fronte alle esigenze del servizio di prolungamento dell orario giornaliero di apertura nella misura seguente per ogni sezione (minimo 7 o 10 bambini - massimo 25 bambini) attivata: 10.1) nelle scuole dell infanzia dimensionate: - per 1 ora: 1 insegnante a 7,50 ore settimanali; - per 2 ore: 1 insegnante a 12,50 ore settimanali; - per 3 ore: 1 insegnante a 15 ore settimanali; 10.2) nelle scuole con un numero di bambini iscritti inferiore a 15 e fino a 10 compresi, qualora sia effettuato il servizio di prolungamento d orario verrà assegnato personale insegnante con il seguente numero di ore: -scuole con apertura di 8 ore giornaliere: 5 ore settimanali; - scuole con apertura superiore alle 8 ore giornaliere: 10 ore settimanali; 10.3) nelle scuole con un numero di bambini iscritti inferiore a 10, qualora sia effettuato il servizio di prolungamento d orario, sarà assegnato personale insegnante con il seguente numero di ore: - scuole con apertura di 8 ore giornaliere: 5 ore settimanali; - scuole con apertura superiore alle 8 ore giornaliere: 12,50 ore settimanali; 10.4) qualora, in dipendenza degli orari con i quali sarà organizzato il servizio di trasporto, i bambini trasportati debbano iniziare e/o concludere l attività didattica giornaliera oltre gli orari di apertura della scuola già prefissati, sarà possibile aumentare l orario del personale insegnante addetto al prolungamento già previsto dal presente Programma o, se necessario, attivare il prolungamento di orario anche in scuole dove lo stesso non è previsto dal presente Programma; 11. di assegnare alle scuole provinciali ed equiparate personale insegnante supplementare a norma dell'articolo 8 della L.p. n. 13/1977 citata, secondo quanto previsto dal Documento allegato alla presente deliberazione, autorizzando il dirigente competente in materia di scuola dell infanzia ad assegnare, con propria determinazione, eventuali ulteriori risorse di insegnanti supplementari, anche con orario a tempo parziale, dopo l approvazione del presente Programma e comunque subordinatamente alla verifica della impossibilità delle singole scuole dell infanzia di provvedere all inserimento e all integrazione dei bambini handicappati con le risorse Pag. 12 di 25

13 già in dotazione alla scuola anche attraverso opportuni interventi di riassetto dell organizzazione scolastica; 12. di assegnare a scuole dell infanzia provinciali ed equiparate per particolari situazioni di complessità unità di personale insegnante a 12,5 ore settimanali entro un limite complessivo di massimo di 16 unità, corrispondenti al contingente di 8 unità di personale insegnante a tempo pieno definito in esito al Protocollo d intesa del 2 dicembre Le scuole sono individuate in base alla contestuale presenza dei tre seguenti elementi: - almeno 3 sezioni attivate per l anno scolastico 2011/2012; - densità media bambini/sezioni per l a.s. 2011/2012 non inferiore a 24; - particolari situazioni di complessità rinvenibili nella presenza di disagio evolutivo di uno o più bambini per i quali non siano assegnate alla scuola specifiche risorse oppure di difficoltà legate al contesto socio-culturale oppure di altre situazioni di pari gravosità. Le particolari situazioni vanno adeguatamente motivate e documentate. L assegnazione è disposta dal dirigente competente in materia di scuola dell infanzia con propria determinazione successivamente alla adozione del presente Programma ed attiene all autorizzazione nei confronti delle scuole dell infanzia provinciali ed equiparate individuate come rientranti nelle situazioni di particolare complessità ad assumere personale insegnante a tempo determinato a 12,5 ore settimanali per un periodo non superiore a quello di apertura delle scuole per l attività didattica: 1 settembre giugno 2012; 13. di consentire, al fine di garantire una migliore funzionalità della attività didattica, una diversa ripartizione del monte orario lavorativo del personale insegnante della scuola assegnato con il presente Programma e con le determinazioni dirigenziali assunte in base al medesimo. Per lo stesso motivo nelle scuole con sedi staccate è consentito ripartire il monte ore fissato nel Programma su un diverso numero di unità di insegnanti rispetto a quello indicato nel Programma stesso; 14. di assegnare personale operatore d appoggio extraorganico nei seguenti casi e con i seguenti criteri: 14.1) - per lo svolgimento dell attività scolastica nelle scuole unisezionali con almeno 15 bambini iscritti: 1 unità di personale con orario settimanale di 14 ore; - per lo svolgimento dell attività scolastica nelle scuole con almeno 5 sezioni e collocate su 2 sedi: 1 unità di personale a 18 ore settimanali; - per lo svolgimento dell attività scolastica nelle scuole su 2 sedi con almeno 10 sezioni: 2 unità di personale a 20 ore settimanali; - per lo svolgimento dell attività scolastica nelle scuole che abbiano un'apertura di almeno 9 ore al giorno: 1 unità di personale a 14 ore settimanali per le scuole in cui non sia stato assegnato personale in base ai tre alinea precedenti; 14.2) nelle scuole dell infanzia con almeno due sezioni, per il potenziamento del tempo a disposizione per la pulizia in scuole con spazi utili calpestabili di metratura superiore a quella standard definita dalle vigenti disposizioni in materia di edilizia scolastica e purché il rapporto bambini iscritti/personale operatore d appoggio della scuola interessata sia superiore al rapporto medio relativo al totale delle scuole dell infanzia: - 2,5 ore sett.li, per scostamenti dalla metratura standard pari o superiori al 25% e fino al 50%; Pag. 13 di 25

14 - 5 ore sett.li, per scostamenti dalla metratura standard superiori al 50% e fino al 75%; - 7,5 ore sett.li, per scostamenti dalla metratura standard superiori al 75%; 14.3) per l accompagnamento dei bambini trasportati, dietro attestazione della struttura provinciale competente in materia di trasporto pubblico che individuerà le scuole ove l'accompagnamento è necessario in base alle vigenti norme. Il dirigente competente in materia di scuola dell infanzia provvederà ad assegnare personale operatore d appoggio extraorganico nel modo seguente: - scuole con tempo di viaggio inferiore a 15 minuti giornalieri: nessuna assegnazione di personale; - scuole con tempo di viaggio da 16 a 45 minuti giornalieri: assegnazione di personale per 30 minuti giornalieri, pari a 2,5 ore settimanali; - scuole con tempi di viaggio da 46 minuti fino a 1 ora e 15 minuti giornalieri: assegnazione di personale di 1 ora al giorno pari a 5 ore settimanali; - così di seguito, assegnazione di personale per 30 minuti giornalieri per ogni mezz ora in più al giorno di tempo di viaggio; 14.4) per la sorveglianza dei bambini durante il momento del sonno, il dirigente competente in materia di scuola dell infanzia, sulla base della effettiva necessità di ogni scuola rappresentata dai Coordinatori pedagogici, per le scuole dell infanzia provinciali, e dagli Enti gestori, per le scuole dell infanzia equiparate, potrà assegnare personale extraorganico nel limite massimo di 2 ore giornaliere. L assegnazione di tali risorse è comunque subordinata alla documentata impossibilità da parte dei Coordinatori pedagogici delle scuole dell infanzia provinciali e degli Enti gestori delle scuole dell infanzia equiparate di organizzare un sonno vigilato nei confronti dei bambini con le risorse già in dotazione alla scuola. Alle scuole a sezioni ridotte non si ritiene necessaria, di norma, l assegnazione di risorse orarie aggiuntive per la sorveglianza durante il sonno per il contenuto numero di bambini rispetto alle sezioni attivate; 14.5) nei casi in cui sia comprovata la necessità e non sia stato assegnato personale extraorganico ai sensi del precedente punto 14.1), sarà garantita l assegnazione di una unità di personale con l orario necessario a consentire l espletamento delle attività di cui ai precedenti punti 14.3) e 14.4) alle condizioni ivi determinate; 14.6) al fine di garantire un miglior funzionamento del servizio è consentita una diversa ripartizione del monte orario lavorativo del personale ausiliario della scuola assegnato con il presente Programma annuale; 14.7) per gli operatori d appoggio extraorganico assegnati alla scuola per periodi inferiori a 10 mesi il finanziamento è rapportato all effettivo periodo di assegnazione. Per gli operatori d appoggio extraorganico di nuova assunzione il finanziamento è rapportato ad un periodo massimo di 10 mesi. Peraltro, qualora il presente Programma non preveda l assegnazione di personale extraorganico alla scuola e tale personale venga successivamente assegnato ai sensi dei precedenti punti 14.3) e 14.4), verrà riconosciuto il costo dell eventuale operatore d appoggio a tempo indeterminato inizialmente perdente posto che rientrasse in servizio; 15. di fare obbligo ai Comuni, qualora per i bambini dei nidi d infanzia, delle scuole primarie o delle scuole secondarie inferiori sia approntato un servizio di mensa che utilizzi strutture di cucina e/o personale cuoco delle scuole dell infanzia provinciali, di regolare con la struttura provinciale competente in materia di scuola dell infanzia la ripartizione degli oneri derivanti nonché di assegnare al servizio di mensa, con oneri a proprio carico e se utilizzato il personale cuoco nel servizio di mensa condiviso, personale non insegnante ad integrazione di quello previsto dal presente Pag. 14 di 25

15 Programma annuale in relazione alle esigenze delle scuole come individuate dalla struttura provinciale competente in materia di scuola dell infanzia d intesa con i Comuni medesimi. Analogo obbligo corre per tutti i Soggetti istituzionali che tale servizio di mensa approntassero presso scuole dell infanzia equiparate; 16. di approvare i seguenti parametri di spesa: 16.1) spese per il personale (trattamento economico iniziale lordo comprensivo degli oneri riflessi): operatore d appoggio - scuola dell infanzia provinciale: euro ,00 cuoco - scuola dell infanzia provinciale: euro ,00 operatore d appoggio - scuola dell infanzia equiparata: euro ,00 cuoco - scuola dell infanzia equiparata: euro ,00 insegnante - scuola dell infanzia equiparata: euro ,00 spese per supplenze: euro 878,00 per ciascun dipendente spese per supplenze personale insegnante del prolungamento d orario: euro 439,00 per ciascun dipendente; 16.2) spese di funzionamento didattico ed amministrativo: ) spesa per materiale didattico di rapido consumo, altro materiale didattico, guardaroba di scuola, materiale di pulizia e farmaceutico, suppellettili di cucina: euro 65,00/bambino. Il presente parametro, come quelli di cui ai successivi punti ), ), ), ) e ), è calcolato aggiornando al tasso di inflazione programmato 2011, pari al 1,5 per cento, il valore del parametro adottato per l a.s. 2010/2011; ) spese per manutenzione, conservazione, acquisto e rinnovo degli arredi ed attrezzature di importo unitario inferiore a euro 103,29 come definito con la deliberazione della Giunta provinciale n di data 8 novembre 2002: euro 85,00/sezione; ) spesa per abbonamento a riviste e libri di carattere professionale: euro 118,00/scuola; 16.3) spese generali di funzionamento: ) spese di luce, acqua, gas, telefono, corrispondenza, materiale d'ufficio, manutenzione ordinaria, personale di segreteria e manodopera. Spesa massima ammessa : - scuole a 1 sezione euro 4.007,00.= - scuole a 2 sezioni euro 4.739,00.= - scuole a 3 sezioni euro 6.120,00.= - scuole a 4 sezioni euro 7.012,00.= - scuole a 5 sezioni euro 8.669,00.= - scuole a 6 sezioni euro 9.664,00.= - scuole a 7 sezioni euro ,00.= - scuole a 8 sezioni euro ,00.= - scuole a 9 sezioni euro ,00.= - scuole a 14 sezioni euro ,00.= Le spese predette, relativamente alle scuole disposte su due sedi scolastiche, sono determinate sommando le spese di ciascuna sede, a loro volta determinate sulla base del rispettivo numero di sezioni. Alle scuole dell infanzia dotate di ascensore e/o montacarichi a servizio dell organizzazione scolastica verrà riconosciuto un importo aggiuntivo di Euro 600,00 per ciascun ascensore/montacarichi. Modalità e termini per l ammissibilità della spesa saranno stabiliti con provvedimento del dirigente competente in materia di scuola dell infanzia; Pag. 15 di 25

16 16.3.2) riscaldamento: la spesa è pari al finanziamento assegnato per l'anno scolastico 2010/2011 aumentato del tasso d inflazione programmato per l anno 2011; ) spese per l'imposta Regionale sulle Attività Produttive: fermo restando quanto previsto dall articolo 12 della Legge provinciale 10 febbraio 2005 n. 1 che detta specifiche disposizioni relativamente ai soggetti esenti dall imposta Irap, il finanziamento è assegnato nei limiti e con i criteri di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n di data 29 maggio 1998 e ss.mm. dando atto che, a ulteriore parziale modifica, i costi dell Irap per le scuole equiparate sono finanziati, in quanto dovuti, anche sulla base imponibile costituita dai costi per le collaborazioni prestate per la tenuta della amministrazione e della contabilità, secondo quanto indicato al successivo punto ); ) per le sole scuole equiparate, spese per la tenuta della contabilità e spese di amministrazione: TABELLA DI RIPARTO DEI FONDI PER LA CONTABILITA E L AMMINISTRAZIONE, in euro: Sezioni Contabilità e amministrazione Quota IRAP 8,5% Quota INAIL 3 per mille (*) Finanziamento totale con Irap Finanziamento totale senza Irap ,00 208,00 58, , , ,00 220,00 58, , , ,00 277,00 58, , , ,00 335,00 58, , , ,00 393,00 58, , , ,00 451,00 58, , , ,00 520,00 58, , , ,00 578,00 58, , , ,00 636,00 58, , , , ,00 87, , ,00 * Quota a carico del committente (valore percentuale forfetario calcolato tenendo conto del minimale imponibile Inail di euro ,36). Gli importi di colonna 1 sono quelli dell anno scolastico 2010/2011 aumentati del 1,5%. In sede di verifica dei rendiconti presentati dalle scuole le spese dell Irap e dell Inail verranno riconosciute nella misura massima sopra indicata in quanto effettivamente sostenute ) nel caso in cui il Comune affidi a terzi la gestione del servizio di mensa, la misura del costo ammissibile a finanziamento non potrà superare il costo di un cuoco con trattamento economico iniziale annuo pari a euro ,00, proporzionalmente ridotta per orari ridotti e per periodi inferiori all anno. Il Comune dovrà comunque garantire, con oneri a proprio carico, le attività esterne alla cucina che il cuoco presta in qualità di personale non docente della scuola; ) nel caso in cui il Comune affidi a terzi la gestione di attività riconducibili a quelle svolte dagli operatori d appoggio delle scuole dell infanzia, la misura del costo ammissibile a finanziamento non potrà superare, per ogni unità di personale a tempo pieno individuata dal presente Programma e non assunta dal Comune medesimo, il costo di un operatore d appoggio con trattamento economico iniziale pari a euro ,00, proporzionalmente ridotta per orari ridotti e per periodi inferiori all anno; Pag. 16 di 25

17 16.3.7) i costi di cui ai punti ) e ) dovranno essere evidenziati separatamente, in sede di rendicontazione, tra le spese di personale; ) le disposizioni dei punti da ) a ) si applicano anche alle scuole equiparate. Per tali scuole il costo massimo ammissibile al finanziamento è pari a euro ,00 per il cuoco e a euro ,00 per l operatore d appoggio; 17. di dare atto che le entrate presunte derivanti dalle tariffe a carico degli utenti del servizio dell orario prolungato nelle scuole dell infanzia sono pari a euro ,90 per le scuole provinciali e ad euro ,45 per le scuole equiparate, per un totale di euro ,35; 18. di dare atto che i complessivi finanziamenti provinciali, secondo i diversi soggetti del sistema delle scuole dell infanzia, sono quelli di seguito indicati: 18.1) ai COMUNI, TOTALE spesa ammessa e finanziamento provinciale: euro ,00.=, ripartita come di seguito: ) per il personale non insegnante (operatori d appoggio e cuochi) nella misura massima di una unità per sezione: spesa ammessa e finanziamento provinciale: euro ,00.= ) per le supplenze del personale non insegnante: spesa ammessa e finanziamento provinciale: euro ,00.= ) per l'assunzione di personale operatore d appoggio oltre il limite di una unità per sezione per particolari ed obiettive esigenze di funzionamento della scuola: spesa ammessa e finanziamento provinciale: euro ,00.= ) per il materiale didattico di rapido consumo, altro materiale didattico, guardaroba di scuola, materiale di pulizia e farmaceutico, suppellettili di cucina, acquisto libri e riviste a carattere professionale e spese per manutenzione, conservazione, acquisto e rinnovo degli arredi e delle attrezzature di importo inferiore a quello determinato nella deliberazione della Giunta provinciale n di data 8 novembre 2002: spesa ammessa e finanziamento provinciale: euro ,00.= ) spese generali di funzionamento: ) manutenzione ordinaria: luce, acqua, gas, personale ad ore, ecc.; spesa ammessa e finanziamento provinciale: euro ,00.= ) riscaldamento: spesa ammessa e finanziamento provinciale: euro ,00.= ) spese per I.R.A.P.: spesa ammessa e finanziamento provinciale: euro ,00.= 18.2) ai GESTORI di SCUOLE EQUIPARATE, TOTALE spesa ammessa e finanziamento provinciale: euro ,00.=; ripartita come di seguito: ) per il personale insegnante e non insegnante: spesa ammessa e finanziamento provinciale: euro ,00.= ) per le supplenze: spesa ammessa e finanziamento provinciale: euro ,00.= ) per il personale supplementare assegnato alle scuole per l accoglimento, ai sensi dell'articolo 8 della Legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 e successive modificazioni, di bambini affetti da disturbi dell'intelligenza e del comportamento o da menomazioni fisiche e sensoriali: spesa ammessa e finanziamento provinciale: euro ,00.= ) per il personale operatore d appoggio assegnato oltre il limite di una unità per particolari ed obiettive esigenze di funzionamento della scuola: spesa ammessa e finanziamento provinciale: euro ,00.= Pag. 17 di 25

Programma annuale della scuola dell infanzia

Programma annuale della scuola dell infanzia Allegato parte integrante Allegato A) Quadro scuole dell'infanzia e riepilogo dei dati Programma annuale della scuola dell infanzia 2015-2016 Quadro scuole dell infanzia e riepilogo dati Indice a) Mantenimento

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