UNIONFIDI PARMA SOCIETA COOPERATIVA STATUTO

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1 UNIONFIDI PARMA SOCIETA COOPERATIVA STATUTO Art. 1 (Costituzione Sede) E costituito con sede in Parma sotto la forma di società cooperativa a mutualità prevalente un Confidi denominato UNIONFIDI PARMA Società Cooperativa. Art. 2 (Durata) La società ha durata fino al 31 dicembre 2020 e potrà essere prorogata. Art. 3 (Mutualità prevalente) Svolgendo la propria attività prevalentemente in favore dei soci la società è una cooperativa a mutualità prevalente e dovrà essere iscritta nell apposito albo. La cooperativa non potrà: a) distribuire dividendi ai soci, ovvero distribuire avanzi di gestione sotto qualsiasi forma o natura, neppure in caso di scioglimento, di recesso, di decadenza o di esclusione del socio; b) remunerare eventuali strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci; c) distribuire le riserve ai soci. La cooperativa in caso di scioglimento dovrà devolvere l intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale, ai sensi 1

2 dell art. 13 del D.L. 269/2003 e successive modifiche ed integrazioni. Art. 4 (Oggetto e Scopo sociale) La Cooperativa è un Confidi ai sensi dell art. 13 del D.L. 269/2003 e successive integrazioni e modiche ed è retta e disciplinata dai principi della mutualità cooperativa, senza fini di speculazione privata. La Società si propone di assistere ed agevolare i propri soci nelle operazioni di finanziamento. I rapporti mutualistici possono essere svolti unicamente con i soci, e devono rispettare il principio della parità di trattamento. La cooperativa potrà svolgere esclusivamente l attività di garanzia collettiva dei fidi ed i servizi ad essa connessa o strumentali, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge. Nell esercizio di tale attività potrà prestare garanzie personali o reali, stipulare contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio, nonché utilizzare in funzione di garanzia depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori delle imprese socie. In particolare la società potrà, in conformità ad apposite delibere del Consiglio di Amministrazione: a) accettare contributi o fideiussioni da parte di terzi soggetti, pubblici e privati, anche non soci, da utilizzare a fini di garanzia dei finanziamenti ottenuti dai soci ovvero, nel rispetto delle leggi vigenti, al fine di agevolarne i costi; b) erogare contributi in abbattimento del tasso di interesse ai soci che si avvalgono della garanzia mutualistica, nei limiti previsti dalle leggi vigenti; c) costituire uno o più fondi di garanzia o fondi rischi; 2

3 d) stipulare una o più convenzioni con banche o altre società finanziarie; e) stipulare una o più convenzioni con altri Confidi di primo o secondo grado, anche al fine di ottenere riassicurazioni o controgaranzia sui rischi assunti o per stabilire interventi in cogaranzia o similari; f) partecipare a fondi di garanzia interconsortili e loro società di gestione destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie ai Confidi; g) assumere interessenze e partecipazioni, anche azionarie, in altre società, consorzi o enti, qualora sia ritenuto necessario o utile al raggiungimento degli scopi sociali; h) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell art septies c.c. i) investire i fondi della società in titoli di Stato o di altri enti sovranazionali europei o in altri titoli di equivalente merito creditizio e liquidità, eventualmente anche in forma di risparmio gestito o amministrato. Art. 5 (Convenzioni con banche e società finanziarie) Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la stipula di convenzioni con una o più banche o società finanziarie al fine di concordare la concessione ai soci di finanziamenti a condizioni economiche di favore. In tali convenzioni sarà previsto e disciplinato, tra l altro, quanto di seguito indicato: a) il socio che intendente ottenere un finanziamento in regime di convenzione dovrà rivolgersi a UNIONFIDI 3

4 PARMA che, a mezzo del Consiglio di Amministrazione provvederà alla istruzione preliminare della pratica e, qualora a suo insindacabile giudizio essa sia proponibile per l affidamento, la rimetterà alla banca o alla società finanziaria convenzionata prescelta dal socio, alla quale spetterà ogni decisione in merito alla concessione del finanziamento richiesto; b) la possibilità di disporre o di costituire di uno o più fondi garanzia o fondi rischi a garanzia degli affidamenti concessi dalle banche o dalle società finanziarie ai soci; c) i criteri selettivi e le forme tecniche dei finanziamenti ammessi a fruire dei vantaggi concordati con gli enti finanziatori, i limiti di importo e di durata dei finanziamenti medesimi; le eventuali modalità di revoca; la natura delle somme escutibili dalla banca (capitale, interessi, spese ed altro) a fronte delle eventuali insolvenze del socio finanziato; i criteri di riparto tra la cooperativa e l ente finanziatore delle somme eventualmente recuperate dal socio insolvente; i criteri di riparto tra la cooperativa e l ente finanziatore delle somme eventualmente recuperate da soggetti terzi garanti dei finanziamenti assistiti da garanzia della cooperativa; l entità, le modalità di calcolo e di erogazione alla cooperativa delle commissioni dovute dal socio alla medesima a fronte della garanzia concessa; d) l eventuale intervento in cogaranzia di altri Confidi. Le convenzioni dovranno avere una durata non superiore ad un anno, eventualmente rinnovabile per tacito accordo o, in 4

5 alternativa, prevedere la facoltà di recesso con un preavviso massimo di mesi sei. Art. 6 (Patrimonio sociale) Il patrimonio della Cooperativa è costituito da: a) dal Capitale sociale che è variabile ed è diviso in azioni del valore nominale di 152,00 ciascuna; b) dalle riserve; c) dal fondo soprapprezzo azioni; d) dai fondi rischi; e) dai fondi di garanzia; f) da altri fondi formati da eventuali contributi dello Stato, della regione, di enti pubblici o privati. Tale patrimonio può essere investito secondo le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione conformi a quanto previsto negli altri articoli del presente Statuto e dovrà comunque essere utilizzato per il raggiungimento degli scopi sociali o per il sostenimento delle spese di gestione della Cooperativa. L ammontare dei fondi rischi e dei fondi di garanzia è destinato, in conformità alle convenzioni con le banche e le società finanziarie di cui al precedente articolo 5, a fare fronte agli impegni che derivassero alla cooperativa dall eventuale insolvenza di soci che abbiano fatto ricorso ai finanziamenti convenzionati. Il Consiglio di Amministrazione potrà destinare alla costituzione o all incremento dei fondi rischi o di garanzia in tutto o in parte anche somme versate dai soci a qualunque titolo e così anche l ammontare delle azioni sottoscritte e dei relativi soprapprezzi. 5

6 Art. 7 (Azioni) La Società non è tenuta all emissione delle azioni. La partecipazione non può essere trasferita a terzi. A tale proposito il socio ha il diritto di recesso come previsto dall articolo 2532 ultimo comma del codice civile. Nessun socio può possedere azioni per un valore superiore al venti per cento del capitale sociale. Articolo 8 (Esercizio sociale) L esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. La Società, oltre ad assolvere agli obblighi di contribuzione obbligatoria previsti dalle leggi vigenti a favore dei Fondi di garanzia interconsortili o di altri enti pubblici e privati, dovrà mediante deliberazione dell Assemblea ordinaria dei soci: a) destinare una quota non inferiore al 30% degli utili netti annuali alla riserva legale, quale che sia il suo ammontare complessivo; b) destinare la restante parte degli utili netti annuali alle riserve indisponibili ovvero a fondi rischi o di garanzia parimenti indisponibili o ai Fondi di garanzia interconsortili istituiti in conformità alla legge. Art. 9 (Soci) Il numero dei soci, comunque non inferiore a quello minimo fissato dalla legge, è illimitato. Possono essere soci della cooperativa le piccole e medie imprese industriali, artigiane, commerciali e di servizi con sede legale o amministrativa ed almeno un unità produttiva ubicata nella provincia di Parma. Ai 6

7 fini del periodo precedente per <piccola e media impresa> si deve necessariamente intendere l impresa che soddisfa i requisiti previsti dalle normative vigenti in materia di aiuti di Stato. Potranno altresì essere soci della cooperativa e beneficiare dell attività mutualistica anche imprese non rientranti nelle definizioni sopra indicate, nei limiti previsti dalle norme sui confidi. Ai fini di cui sopra, le imprese socie si impegnano a comunicare tempestivamente ed in forma scritta al Consiglio di Amministrazione della cooperativa l eventuale superamento nel corso del rapporto sociale dei limiti fissati dalla normativa vigente per la definizione di <piccola e media impresa> ovvero degli altri limiti dimensionali rilevanti ai sensi della normativa sui confidi. Gli enti pubblici e privati, nonché le imprese di dimensioni superiori a quelle indicate nei periodi precedenti e che pertanto non possono aderire alla cooperativa in qualità di soci, possono tuttavia sostenerne l attività attraverso contributi e garanzie, non finalizzati a singole operazioni, che potranno essere anche destinati, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, alla formazione o all incremento di fondi rischi o di garanzia. I soggetti previsti dal precedente periodo non hanno in ogni caso diritto alle prestazioni ed ai vantaggi derivanti dall attività sociale e non sono ammessi a fruire dei benefici derivanti dalle convenzioni di cui all articolo 5. In deroga a quanto previsto al periodo precedente, gli enti pubblici e privati ovvero le imprese che superano i parametri dimensionali richiesti per l ammissione a socio ai sensi del presente articolo ma che rivestivano tale qualifica alla data del 7

8 1 ottobre 2003 (data di entrata in vigore del decreto legge 30 settembre 2003 n 269) mantengono tale qualifica, fermo restando il divieto di fruizione dell attività sociale. Non possono in ogni caso divenire soci imprese che esercitino attività identiche o affini a quella della cooperativa. Art. 10 (Ammissione di nuovi soci) L ammissione di nuovi soci è fatta a seguito di domanda scritta degli interessati, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione ed annotata a cura del Consiglio stesso sul libro dei soci. La delibera è comunicata all interessato. In caso di rigetto della domanda, in particolare, il Consiglio di Amministrazione comunica entro 60 giorni le motivazioni della deliberazione all interessato. Nella domanda di ammissione a socio devono essere precisate, oltre alle altre informazioni utili all istruttoria della pratica: a) in caso di impresa individuale le generalità complete del titolare dell impresa che la sottoscrive, la sede e l attività che ne costituisce l oggetto; b) in caso di società, la denominazione o la ragione sociale, la sede e l attività che ne costituisce l oggetto ed altresì le generalità e la qualità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; c) in caso di società, gli estremi della delibera che autorizza la presentazione della domanda, ovvero la norma statutaria che autorizza la presentazione della domanda stessa; 8

9 d) le autorizzazioni eventualmente previste dalle vigenti leggi per il trattamento dei dati personali sensibili; e) la dichiarazione di possesso dei requisiti dimensionali previsti dallo Statuto per l ammissione a socio; f) l impegno a comunicare l eventuale supero di tali requisiti dimensionali nel corso del rapporto sociale; g) l impegno a comunicare ogni variazione anagrafica, anche se conseguente ad atto di fusione, trasformazione od altro, intervenuta successivamente alla data i ammissione a socio. Alla domanda devono essere allegate in copia o estratto autentico l atto costitutivo e lo statuto, nonché, laddove necessaria, la delibera di cui alla precedente lettera c) ed il certificato di iscrizione al Registro imprese contenente, per le società, l indicazione dei poteri e della rappresentanza degli amministratori. Alla domanda dovranno inoltre essere allegati i documenti ritenuti utili dal Consiglio di Amministrazione per valutare l attitudine dell impresa a rimborsare regolarmente i finanziamenti garantiti dalla cooperativa. In caso di finanziamenti a revoca il socio dovrà altresì impegnarsi ad inoltrare almeno con periodicità annuale la documentazione sopra indicata. Il richiedente è responsabile verso la cooperativa di quanto egli ha dichiarato nella domanda di ammissione. Il richiedente è tenuto a versare, all atto della domanda, il contributo di iscrizione nel limite massimo indicato nell articolo seguente. Tali costi non sono oggetto di restituzione in caso di rigetto della domanda. 9

10 Art. 11 (Obblighi dei soci) Ciascun socio è obbligato: a) a sottoscrivere almeno un azione e a versare l importo corrispondente alla data della richiesta di ammissione. In caso di rigetto della domanda, l importo versato a titolo di sottoscrizione verrà restituito dalla cooperativa entro 30 giorni. Se il Consiglio di Amministrazione lo consente, il socio potrà sottoscrivere e liberare altre azioni entro i limiti previsti dalla legge; b) a versare all atto della sottoscrizione l eventuale soprapprezzo nella misura deliberata dall Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori; c) al versamento di un contributo di iscrizione, la cui entità è determinata dal Consiglio di Amministrazione nel limite massimo di Euro 500,00 (cinquecento/00); d) previa delibera del Consiglio di Amministrazione alla corresponsione di un contributo per la gestione ordinaria per un importo massimo pari allo 0,50% (zerovirgolacinquanta per cento) dei finanziamenti ottenuti con garanzia della cooperativa; e) qualora egli ottenga un finanziamento assistito da garanzia cooperativa, al versamento di una cauzione di importo pari ad un massimo dello 0,25% (zerovirgolaventicinque per cento) dell importo erogato dalla banca o dalla società finanziaria convenzionata. La cauzione resterà vincolata per l intero importo fino alla data di estinzione del finanziamento. L obbligo di versamento della cauzione è 10

11 condizionato alla delibera in tal senso del Consiglio di Amministrazione, che potrà richiederla con riferimento a particolari forme di finanziamento ovvero in funzione di determinate caratteristiche del medesimo quali, a titolo esemplificativo, forma tecnica, importo, durata; f) al pagamento di una maggiorazione del tasso annuo di interesse pari ad un massimo dell 1,00% (unovirgolazerozero per cento) su ogni finanziamento effettuato con garanzia della società. Tale maggiorazione potrà essere differenziata in funzione del tipo di finanziamento, ovvero delle caratteristiche del medesimo; g) al versamento di una commissione di istruttoria per ogni richiesta di finanziamento presentata alla cooperativa ovvero, per suo tramite, ad altri Confidi. L entità massima di tale commissione, stabilita con delibera del Consiglio di Amministrazione, è fissata in 500,00 (cinquecento/00) e potrà essere differenziata in funzione del tipo di finanziamento richiesto; h) ad osservare lo Statuto e gli eventuali regolamenti interni approvati nelle forme previste dalla legge. Art. 12 (Cessazione del vincolo sociale) La perdita della qualità di socio ha luogo per recesso per esclusione e per decadenza. Il socio può recedere dalla società inviando la relativa dichiarazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso non può tuttavia essere esercitato qualora vi siano dei finanziamenti in essere assistiti da garanzia cooperativa; in tal 11

12 caso è in facoltà del socio provvedere, in relazione ai termini contrattuali stipulati con la banca o con la società finanziaria convenzionata, alla loro estinzione anticipata. Il recesso non può essere parziale. Il Consiglio di Amministrazione dovrà deliberare in merito entro sessanta giorni dalla data di ricezione, dandone tempestiva comunicazione al socio recedente. Tale dichiarazione avrà effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale e l esecuzione dei rapporti mutualistici, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. La società potrà pertanto provvedere da tale data a revocare le garanzie collettive concesse su affidamenti erogati dalle banche o dalle società finanziarie in forma di finanziamenti a revoca. Qualora alla data di comunicazione della volontà di recesso da parte del socio vi siano garanzie collettive deliberate favorevolmente dalla Società su finanziamenti non ancora erogati dalla banca o dalla società finanziaria convenzionata, UNIONFIDI PARMA potrà revocare l impegno assunto senza che nulla il socio possa pretendere al riguardo a titolo di risarcimento danni o ad altro titolo. L esclusione del socio può aver luogo al verificarsi delle seguenti circostanze: a) in caso di mancato pagamento dell importo dell azione o delle azioni sottoscritte e del relativo soprapprezzo; b) in caso di gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dall eventuale regolamento approvato; c) a seguito di accertamento della mancanza originaria o per successiva perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo statuto per la partecipazione alla società, ivi compreso il 12

13 superamento dei parametri dimensionali di cui all articolo 9; d) per estinzione della ditta o della società; e) nei casi in cui l impresa sia sottoposta a procedure concorsuali, ivi compresa l amministrazione controllata; f) quando sia deliberata la liquidazione volontaria. Il socio è tenuto a comunicare tempestivamente a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno il verificarsi di una o più cause di esclusione. L esclusione del socio è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, che deve essere senza indugio comunicata al socio. Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina, in ordine all esecuzione dei rapporti mutualistici, le conseguenze sopra descritte per l ipotesi di recesso. La decadenza si verifica, in caso di ditta individuale, per morte del titolare. Le conseguenze sono quelle che si verificano in ipotesi di esclusione. Art 13. (Liquidazione delle azioni) Il rimborso delle azioni sottoscritte dal socio uscente avviene sulla base del bilancio di esercizio in cui si sono verificati il recesso, l esclusione o la morte del socio. In ogni caso, ivi compreso quello dell aumento a titolo gratuito del capitale, al socio uscente non potrà mai essere liquidato un importo superiore a quello da esso effettivamente versato a titolo di sottoscrizione delle azioni. L eventuale sovrapprezzo versato sarà acquisito al patrimonio sociale. La liquidazione dell importo sarà decurtata in proporzione alle perdite imputabili al capitale. Nel caso in cui, a seguito dell inadempimento del socio su uno o 13

14 più finanziamenti accordati in base alle convenzioni di cui all articolo 5, UNIONFIDI PARMA sia stata escussa, la cooperativa avrà diritto di trattenere dalle somme eventualmente dovute al socio uscente un importo corrispondente a quello escusso dalla banca o dalla società finanziaria convenzionata, ferma restando la possibilità di esperire le ulteriori azioni legali necessarie per il recupero di quanto residua. Il pagamento deve essere eseguito entro 180 giorni dall approvazione del bilancio dell esercizio in cui si sono verificate le cause che hanno resa necessaria la liquidazione. Le somme che, a norma del presente articolo, non possono essere restituite al socio uscente, restano acquisite al patrimonio della cooperativa e devolute al fondo rischi. Art. 14 (Assemblea) L assemblea è ordinaria o straordinaria. Può essere convocata anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché nell ambito del Comune di Parma. E convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione che ne dà comunicazione ai soci mediante specifico avviso pubblicato sul quotidiano di Parma denominato La Gazzetta di Parma, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l adunanza. In alternativa al metodo sopra indicato l avviso di convocazione potrà essere effettuato mediante lettera raccomandata o a mezzo telex, ed il ricevimento dell avviso di convocazione dovrà essere intervenuto almeno otto giorni prima di quello fissato per l adunanza. L assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, da altro Consigliere designato dall Assemblea. La nomina del 14

15 Segretario è fatta dal Presidente o, in sua assenza, dall Assemblea. Il Segretario può essere un non socio. Art. 15 (Il Voto) Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. Ad ogni socio spetta un solo voto, anche se si tratta di persona giuridica, indipendentemente dal numero di azioni sottoscritte. Ai fini della rappresentanza si applica l articolo 2359 del codice civile. La delega deve essere data per iscritto e richiamare l ordine del giorno dell avviso di convocazione. L assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza dei presenti, anche con delega, che devono rappresentare almeno la metà dei soci. E richiesta la maggioranza assoluta dei soci per deliberare sullo scioglimento anticipato della società e sulle modifiche previste dagli articoli 3, 4, 6 e 9 dello statuto. In prima convocazione l assemblea ordinaria delibera con le maggioranze previste per l assemblea straordinaria. In seconda convocazione l assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci partecipanti, anche con delega. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale delle assemblee straordinarie deve essere redatto da un notaio. Art. 16 (Competenze dell Assemblea) Per la definizione delle competenze dell Assemblea ordinaria e straordinaria si fa rinvio, in quanto non derogato dal presente 15

16 statuto ove consentito dalla legge, alle disposizioni vigenti in materia. Art. 17 (Consiglio di Amministrazione) Il Consiglio di Amministrazione è composto da nove membri che durano in carica per tre esercizi sociali, con scadenza alla data dell assemblea convocata per l approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell incarico. Gli amministratori sono rieleggibili nel rispetto del limite massimo di tre mandati consecutivi. La Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Parma potrà designare un amministratore e l Unione Parmense degli Industriali potrà designare due amministratori. In ogni caso la maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci cooperatori o da persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche, ed essere designata e nominata dall Assemblea. Fermi restando i limiti di cui al periodo precedente, per la sostituzione degli amministratori cessati dalla carica per qualsiasi causa si provvede in conformità alle disposizioni di legge vigenti. Il Consiglio di Amministrazione nomina nel proprio ambito il Presidente ed il Vice-Presidente. Art. 18 (Poteri del Consiglio di Amministrazione) Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri per l ordinaria e la straordinaria amministrazione e può compiere qualsiasi operazione per il conseguimento dell oggetto sociale, ad eccezione di quanto ai sensi del presente statuto e delle leggi vigenti viene riservato alla competenza dell Assemblea dei soci. 16

17 Art. 19 (Convocazione del Consiglio di Amministrazione) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce anche fuori dalla sede sociale su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci. La convocazione è fatta in forma scritta, ed inviata agli Amministratori ed ai componenti del Collegio sindacale mediante telefax, , altro strumento telematico o mediante lettera raccomandata da inviare o spedire almeno 5 giorni prima di quello fissato per l adunanza. Qualora l ordine del giorno non preveda la valutazione di richieste di intervento di garanzia da parte dei soci, è possibile la riunione per audioconferenza. A tal fine il Consiglio di Amministrazione stabilirà le opportune regole da seguire per garantire il riconoscimento degli amministratori ed il corretto svolgimento della riunione. Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio può avvalersi dell opera di un Segretario che potrà scegliere anche al di fuori dei propri membri. Art. 20 (Presidente del Consiglio di Amministrazione) Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca il Consiglio, ne fissa l ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte vengano fornite a tutti i Consiglieri. In caso di dimissioni, assenza o impedimento del Presidente adempie alle sue funzioni il Vice 17

18 Presidente il quale, a sua volta, può essere sostituito per i medesimi motivi dal Consigliere più anziano di età in carica. Il Presidente, con il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, può delegare la firma sociale a due membri del Consiglio che dovranno operare congiuntamente. Art. 21 (Remunerazione degli Amministratori) Le mansioni di Presidente, Vice Presidente, componente del Consiglio di Amministrazione e Segretario non danno diritto ad alcun compenso. Art. 22 (Collegio sindacale) La società ha per organo di controllo il Collegio sindacale il quale, oltre alle ordinarie attribuzioni previste dalla legge, esercita anche il controllo contabile sulla società. Il Collegio è composto da 3 membri effettivi e due supplenti; tutti i componenti devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. I sindaci sono nominati dall Assemblea, la quale designa anche il Presidente del Collegio. L incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell assemblea convocata per l approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell incarico. Art. 23 (Scioglimento) L UNIONFIDI PARMA si scioglie per le cause previste dalla legge. Al verificarsi di una causa di scioglimento l assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori, stabilendone i 18

19 poteri. In caso di scioglimento della società il patrimonio residuo, esclusivamente dedotto il capitale sociale effettivamente versato dai soci, deve essere devoluto in conformità a quanto previsto dalle norme in materia di confidi. Art. 24 (Regolamenti) I criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell attività mutualistica ed ai rapporti tra società e soci possono essere disciplinati, ad integrazione ed applicazione di quanto previsto dal presente statuto, da specifici Regolamenti predisposti dagli amministratori e approvati dall assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie. Art. 25 (Clausola compromissoria) Tutte le controversie che dovessero insorgere, in dipendenza del presente statuto, tra la società ed i singoli soci, ovvero tra i soci medesimi, nonché tra la società e gli eredi di un socio defunto o tra questi ultimi e gli altri soci, e che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al contratto sociale, saranno deferite al giudizio di un Collegio arbitrale; detto Collegio sarà composto da tre arbitri nominati dal Presidente Presidente del tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale, il quale provvederà anche alla designazione del Presidente. Gli arbitri decideranno in via rituale secondo diritto ed a maggioranza. Sede del procedimento arbitrale sopra disciplinato sarà la città di Parma. La soppressione della clausola compromissoria deve essere approvata dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. Per quanto non previsto, si applicano le 19

20 disposizioni del D. Lgs. n. 5 del 17 gennaio 2003 e successive modifiche ed integrazioni. Art. 26 (Norme di rinvio) Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni di legge previste dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile e dalle leggi speciali sui confidi. Per quanto, ancora, non previsto trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni. 20

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