ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA IN ACCOMANDITA. Modello costituzione di società in accomandita semplice ATTO COSTITUTIVO

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1 ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA IN ACCOMANDITA SEMPLICE Modello costituzione di società in accomandita semplice ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE I sottoscritti: -... nato a... il... e residente in... C.F...., professione..., stato civile nato a... il... e residente in... C.F..., professione..., stato civile... cittadini italiani, DICHIARANO E CONVENGONO quanto segue: 1) Fra di essi viene costituita una societa' in accomandita semplice sotto la ragione sociale:... 2) La società ha sede in...via... Ai sensi di legge la società potrà istituire sia nel territorio nazionale che all'estero, dipendenze, succursali, agenzie e rappresentanze e di sopprimerle. 3) La società ha per oggetto:

2 Potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie (in modo non prevalente non nei confronti del pubblico ed esclusivamente al fine di realizzare l oggetto sociale), mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall amministrazione necessarie ed utili per il conseguimento dell oggetto sociale, ed assumere, direttamente od indirettamente, interessenze e partecipazioni occasionali in altre Società od Imprese, sia in Italia che all estero, ****aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, ****nelle sole ipotesi in cui l acquisizione risulti strumentale per il conseguimento dell oggetto sociale, escluso in ogni caso il fine di collocamento presso terzi ed il potere degli amministratori di agire nei confronti del pubblico. La società può pure, garantire ad Istituti Bancari o Istituti di credito in genere, obbligazioni di terzi anche non soci, ogni qualvolta l amministrazione lo riterrà opportuno. 4) Il Capitale Sociale e' fissato in Euro.... e viene sottoscritto e versato dai soci come segue: -... Euro Euro Euro... 5) La durata della società viene fissata da oggi sino al 31 dicembre... Essa si intenderà tacitamente prorogata per altri cinque anni, e cosi' di

3 seguito di quinquennio in quinquennio, qualora nei sei mesi prima della scadenza come sopra convenuta, o di quella delle eventuali proroghe, non venga data disdetta da un socio agli altri soci mediante lettera raccomandata. 6) Il Sig.... e' socio accomandatario con responsabilità illimitata. Il Sig.... e' socio accomandante con responsabilità limitata alla quota di capitale sociale come sopra sottoscritta e versata. 7) Al socio accomandatario ed amministratore spettano con firma libera tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà fra l'altro di acquistare, permutare ed alienare beni anche immobili, compiere ogni operazione bancaria e cambiaria, consentire iscrizioni ipotecarie e rinunziare ad ipoteche anche legali ed anche senza realizzo delle relative ragioni, prestare garanzie reali e fidejussoni anche per obbligazioni di terzi rilasciare procure e ad negotia, fare quanto altro riterrà opportuno ed utile. Per l attività prestata a favore della società al socio o ai soci accomandatari potrà essere riconosciuto un compenso annuo, unico o periodico, nella misura determinata di volta in volta con il consenso di tutti i soci. Allo stesso modo potrà essere previsto un accantonamento annuo al fine di corrispondere un indennità di fine mandato, qualora il socio o i soci accomandatari cessino di prestare la loro opera od escano dalla società.

4 8) Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno ed il primo al ) Alla fine di ogni esercizio il socio accomandatario redigerà l'inventario delle attività e delle passività sulla scorta del quale e della contabilità sociale formerà il bilancio ed il Conto Economico, il tutto con criteri di oculata prudenza. Il bilancio ed il Conto Economico verranno comunicati entro il successivo termine di quattro mesi ai soci accomandanti. Il Bilancio si intenderà approvato se non impugnato entro quindici giorni dalla sua comunicazione. 10) Gli utili netti risultanti dal bilancio verranno ripartiti assegnando il 5% (cinque per cento) alla riserva legale ed il rimanente ai soci. Le eventuali perdite verranno sopportate in proporzione del capitale come sopra sottoscritto e versato ferma la limitata responsabilità degli accomandanti alla loro quota. 11) La società può richiedere ai soci versamenti in conto capitale senza obbligo di rimborso, totalmente infruttiferi. Può inoltre richiedere ai soci finanziamenti, fruttiferi od infruttiferi, secondo quanto deliberi l assemblea, con l obbligo di rimborso a scadenza determinata od indeterminata. La richiesta di finanziamento può essere rivolta ai soci esclusivamente nei limiti e con le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia. 12) Le quote sociali, sia quelle degli accomandatari che quelle degli accomandanti, non potranno essere cedute con effetto verso la società

5 se non col consenso degli altri soci, i quali avranno a parità di prezzo, un diritto di prelazione da esercitarsi entro trenta giorni dalla comunicazione a loro fatta con lettera raccomandata. *"A" - ******** 13) Nel caso di morte di uno dei soci, i soci restanti avranno il diritto alternativo o di continuare nella società con gli eredi del de cuius, purché rappresentati da un'unica persona scelta d'accordo fra di loro, o di tacitarli della somma rappresentante il valore della quota spettante al loro autore, sulla base di un inventario e bilancio da redigersi in contraddittorio, con riferimento alla situazione della società al giorno del decesso. La somma cosi' determinata dovrà essere pagata entro un anno dal giorno del decesso con decorrenza, nel frattempo dell'interesse del dieci per cento annuo. *"B" - ********* 13) Nel caso di morte di uno dei soci gli eredi del defunto avranno il diritto alternativo o di continuare nella società purché rappresentati da un'unica persona scelta tra di loro o per estrazione a sorte, o di essere tacitati della somma rappresentante il valore della quota spettante al loro autore, sulla base di inventario e bilancio da redigersi, in contraddittorio, con riferimento alla situazione della società al giorno del decesso. La somma cosi' determinata dovrà essere pagata entro un anno dal giorno del decesso con decorrenza, nel frattempo, dell'interesse del 10% (dieci per cento) annuo. 14) Verificandosi, da uno o più bilanci, la perdita di oltre la meta' del

6 capitale sociale, ciascun socio potrà chiedere lo scioglimento anticipato della società. 15) In caso di scioglimento della società, i soci nomineranno, se del caso, uno o più liquidatori, e le attività sociali verranno ripartite tra i soci in proporzione del rispettivo capitale, ferma in ogni caso la limitata responsabilità dei soci accomandanti alla quota dagli stessi sottoscritta. 16) Qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi, i loro eredi e la società circa l interpretazione ed esecuzione del presente contratto, che abbia per oggetto diritti disponibili e per la quale non è obbligatorio l intervento del Pubblico Ministero, sarà rimessa al giudizio di un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale competente in funzione della sede sociale. L arbitrato sarà rituale e di diritto/irrituale e secondo equità 17) Per tutto quanto non previsto nel presente atto, valgono le disposizioni di legge in materia. Le spese e tasse del presente atto, annesse e dipendenti, sono a carico della societa'. Letto, confermato e sottoscritto.

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