PROBLEMI MEDICO LEGALI: QUANDO IL CHIRURGO E COLPEVOLE?
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1 UP TO DATE CARCINOMA DELA TIROIDE Auditorium degli Ospedali riuniti Padova sud Madre Teresa di Calcutta 2 ottobre 2015 PROBLEMI MEDICO LEGALI: QUANDO IL CHIRURGO E COLPEVOLE? Medicina Legale Alessia Arseni
2 CASISTICA CONSULENZE TECNICHE La lesione è un evenienza nota e descritta in letteratura con controversia di pareri sulle misure più idonee da adottare al fine di prevenirla. Da un parte vi sono i sostenitori della teoria secondo cui il corretto riconoscimento del nervo laringeo inferiore riduce la probabilità di lederlo; dall altra parte vi sono i sostenitori della teoria secondo la quale le manovre di isolamento del nervo comportano un eccessiva dissezione che determina la devascolarizzazione ed il conseguente deficit funzionale. Nel caso di specie nella descrizione dell intervento non viene fatta alcuna menzione delle formazioni nervose e non è pertanto possibile sapere se il nervo sia stato riconosciuto e adeguatamente protetto o meno.. l abbassamento di voce e disfonia lamentato dalla ricorrente è in diretto ed esclusivo nesso di causa con l intervento al quale venne sottoposta. ; si tratta di una lesione iatrogena, intraoperatoria, per la quale non sussiste l esimente della particolare complessità tecnica con soluzione di problemi di speciale difficoltà; i consulenti affermano come in base alla documentazione consultata non sia possibile identificare con certezza specifici atti chirurgici direttamente responsabili dell insulto nervoso iatrogeno né è possibile affermare che la lesione sia dipendente da manovre tecnicamente errate dell operatore.
3 ANALISI della RESPONSABILITA CONDOTTA - ERRORE nesso di causalità materiale DANNO
4 N.B.: OCCORRE DISTINGUERE TRA ERRORE COLPOSO E COMPLICANZA INEVITABILE La complicazione - insita in ogni atto medico e che si è cercato in ogni modo di evitare - non è equivalente all errore tecnico. Solo l errore costituente colpa assume rilievo giuridico ai fini dell attribuzione della responsabilità professionale del medico.
5 DIFFICOLTA DOCUMENTARE QUANTO E STATO EFFETTUATO O DIMOSTRARE ATTRAVERSO LA DOCUMENTAZIONE SANITARIA LE AZIONI MESSE IN ATTO
6 Cosa è cambiato in ambito di responsabilità penale e civile del medico dopo il Decreto Balduzzi????? decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 settembre 2012, n. 214), coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189, recante: «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute»
7 PRINCIPALI MATERIE TRATTATE Responsabilità professionale (art. 3): colpa lieve e danno civilistico fondo e copertura assicurativa degli esercenti le professioni sanitarie tabelle contratti assicurativi albi consulenti tecnici di ufficio
8 Legge 8 novembre 2012, n. 189 Art. 3 Responsabilità professionale dell'esercente le professioni sanitarie 1. L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve
9 ?? OBBLIGO DI ATTENERSI [ rigidamente ] a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica??
10 SE ESISTE QUESTO OBBLIGO DI ATTENERSI È NECESSARIO RICONOSCERE SE linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica SONO CONCETTI NORMATIVI O SCIENTIFICO-PROFESSIONALI
11 IL PARADOSSO Come fa l esercente la professione sanitaria, che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, a realizzare una condotta colposa?
12 IL PARADOSSO Ciò può accadere solo se il professionista segue linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non «pertinenti» al caso cioè: solo se egli sbaglia nella scelta
13 esiste la RESPONSABILITÀ della corretta scelta delle linee guida e delle buone pratiche di riferimento [ una sorta di pre-condizione per l applicazione dell art. 3 co. 1 ]
14 CONCETTI NORMATIVI O SCIENTIFICO- PROFESSIONALI?? linee guida buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica
15 Le linee guida Raccomandazioni sviluppate in modo sistematico per assistere operatori sanitari e pazienti nelle decisioni sulla gestione appropriata di specifiche condizioni cliniche Institute of Medicine. Guidelines for clinical practice: from development to use. Washington DC: National Academic Press, 1992
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18 Buone pratiche Lo scopo di una buona pratica è quello di migliorare la sicurezza del paziente. Una buona pratica può essere definita come ogni attività, procedura o comportamento riguardante percorsi assistenziali, basata su standard di qualità e sicurezza. Questi standard hanno origine da evidenze, da letteratura e/o da organizzazioni sanitarie. (Bevilacqua)
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20 orientamento per il concetto normativo? Cassazione penale sez. IV sent. 17 gennaio 2014, n Vale in proposito evidenziare come le linee guida, definite come raccomandazioni di comportamento clinico prodotte attraverso un processo sistematico allo scopo di assistere medici e pazienti nel decidere quali siano le modalità di assistenza più appropriate in specifiche circostanze cliniche, conferiscano alla fattispecie colposa un livello di maggiore determinatezza, indicando in sostanza la regola cautelare suggerita nel caso concreto ed in presenza di determinate emergenze. Non si può, tuttavia, trascurare che l'elaborazione delle linee guida può tener conto di esigenze estranee al bene protetto dalla norma incriminatrice e può assumere il ruolo di scudo della cosiddetta medicina difensiva, nel senso che il sanitario può essere indotto ad attenervisi comunque nella prospettiva di garantirsi l'impunità. Da ciò discende, da un lato, che l'adeguamento del sanitario alle linee guida può non essere sufficiente, come conferma il tenore letterale della L. n. 189 del 2012, art. 3, ad escludere la colpa, e, per altro verso, che il giudizio di responsabilità colposa fondato sul paradigma normativo dell'art. 43 c.p., esige che vengano presi in considerazione elementi ulteriori, segnatamente i profili della causalità della colpa per negligenza ed imprudenza, rispetto alla mera violazione di regole cautelari.
21 orientamento per il concetto normativo? Cassazione penale sez. IV sent. 17 gennaio 2014, n E' ben vero che il riferimento contenuto nella norma alle buone pratiche pone nuovi dubbi all'interprete. Le cosiddette buone pratiche non di rado si traducono, infatti, in regole che indicano la procedura da seguire al fine di evitare condotte negligenti ed imprudenti, cosicché il criterio interpretativo del limite di operatività della norma alle sole ipotesi in cui venga contestato un comportamento imperito (Corte Cost. n. 166 del 22 novembre 1973) risulta oggi messo in crisi dal nuovo testo normativo. Tuttavia, anche ove si volesse interpretare la norma invocata dal ricorrente come inclusiva della limitazione di responsabilità anche nei casi in cui la colpa lieve sia correlata ad una condotta negligente ovvero imprudente, tanto non muterebbe la correttezza della pronuncia impugnata in ragione della motivata esclusione (pag. 5) della condotta colposa del sanitario dal novero dei comportamenti sussumibili nell'ambito della colpa lieve in un quadro di rispetto delle buone prassi.
22 Legge 8 novembre 2012, n. 189 Art. 3 Responsabilità professionale dell'esercente le professioni sanitarie 1. L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve
23 QUALE CONCETTO DI [ colpa ] lieve?
24 Codice penale Art. 43. Elemento psicologico del reato Il delitto: è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione; è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente; è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
25 Legge 8 novembre 2012, n. 189 Art. 3 Responsabilità professionale dell'esercente le professioni sanitarie PENALE CIVILE L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo.
26 RESPONSABILITÀ PENALE personale reato causalità certa oltre ogni ragionevole dubbio condotta : colposa dimostrazione della responsabilità a carico dell accusa RESPONSABILITÀ CIVILE trasferibile all assicurazione [ autoassicurazione regionale (franchigia scopertura) e rivalsa ] danno ingiusto (art c.c.) condotta: colposa inadempimento contrattuale (art c.c.) causalità dubbia più probabile che non dimostrazione della responsabilità a carico dell attore condotta: inadempiente dimostrazione della assenza di responsabilità a carico del convenuto
27 Codice civile Art Responsabilità del prestatore di opera Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.
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