MINISTERO DELLA SANITÀ DIP. A.N.S.P.V.-Uff. VII N 600.7/24461/AG13/1260

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1 MINISTERO DELLA SANITÀ DIP. A.N.S.P.V.-Uff. VII N 600.7/24461/AG13/1260 Linee guida per il riconoscimento di aziende di acquacoltura indenni da setticemia emorragica virale e necrosi ematopoietica infettiva situate in zone continentali non indenni Il decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1992, n.555, regolamento. per l'attuazione della direttiva del Consiglio 91/67/CEE del 28 gennaio 1991 che stabilisce norme di polizia sanitaria per gli animali e i prodotti. di acquacoltura, prevede, tra l'altro, il riconoscimento comunitario di aziende per le malattie di cui all'oggetto, in zone continentali non riconosciute. Questo Dipartimento, venendo incontro alle esigenze degli Assessorati Regionali alla Sanità,. degli Istituti Zooprofilattici e dei singoli imprenditori, scaturite dai contatti avuti nell'anno in corso, ha approntato le allegate linee- guida allo scopo di uniformare l iter procedurale ed evitare l'invio di documentazione incompleta e/o procedure non corrette che potrebbero generare disguidi e ritardi ai fini del successivo inoltro della documentazione alla Commissione dell'unione Europea. Infatti il fine perseguito è l'approvazione di un programma volontario o il riconoscimento di indennità del maggior numero possibile di aziende. In tale ambito possono coesistere più situazioni, che si è ritenuto necessario illustrare nei particolari onde facilitare al massimo la presentazione delle istanze. Le linee- guida per il riconoscimento di tali aziende fanno seguito a quanto già esposto con nota n.600.7/24461/ag13/866 del e descrivono le competenze e gli interventi dei diversi soggetti e le modalità di progressivo assemblamento del dossier, ciascuno per la parte di propria competenza, per rappresentare al meglio la realtà produttiva del comparto in sede comunitaria. Si invitano pertanto codesti Assessorati a darne la massima diffusione e si ringrazia per la fattiva collaborazione. IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

2 MINISTERO DELLA SANITÀ DIP. A.N.S.P.V.-Uff. VII LINEE- GUIDA PER IL RICONOSCIMENTO DI AZIENDE DI ACQUACOLTURSA INDENNI DA SETTICEMIA EMORRAGICA VIRALE E NECROSI EMATOPOIETICA INFETTIVA SITUATE IN ZONE CONTINANTALI NON INDENNI Il decreto del Presidente della Repubblica n.555 del 30 dicembre 1992, modificato dal decreto ministeriale 29 gennaio 1997, stabilisce le norme di polizia sanitaria che disciplinano la commmercializzazione di animali e prodotti dell acquacoltura e detta, tra l altro, i requisiti necessari per il conseguimento del riconoscimento comunitario delle aziende situate in zone continentale non riconosciuta per quanto concerne la necrosi ematopoietica infettiva e la setticemia emorragica virale. Ai fini di tale riconoscimento il Ministero della Sanità presenta alla Commissione Europea i programmi dei singoli allevatori che aderiscoo al piano volontario, delineato dal suddetto DPR e volto al raggiungimento dell indennità di tali malattie, sotto il controllo ufficiale delle autorità sanitarie competenti. Ai sensi dell articolo 10 della direttiva del Consiglio 91/67/CEE del 28 gennaio 1991 la Commissione esamina i programmi per l eventuale approvazione secondo la procedura comunitaria. A seguito di tale approvazione i programmi devono essere svolti ed i relativi risultati presentati alla Commissione per il definitivo riconoscimento di indennità delle aziende. Al fine di uniformare a livello nazionale le modalità di inoltro a questo Ministero delle richieste di tali adesioni e la documentazione necessaria da allegare alle stesse si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni. Si precisa inoltre che, stante le recenti modifiche apportate allla direttiva 91/67/CEE dalla direttiva del Consiglio 98/45/CE del 24 giugno 1998, concernenti tra l altro la diminuzione dei periodi dei campionamenti per il raggiungimento dei riconoscimenti, si ritiene, nonostate tali innovazioni non siano a tutt oggi recepite nell ordinamento giuridico nazionale, fare comunque riferimento nei programmi ad un periodo di due anni per quanto riguarda i campionarnenti e ad un periodo di quattro anni per quanto riguarda la sorveglianza. In attesa che la Comunità Europea si pronunci circa l'interpretazione univoca della direttiva 98/45/CE, ed in particolare sulle procedure di campionamento, si ritiene indispensabile fare riferimento, per l'ottenimento del riconoscimento, al numero ed alla tipologia dei campioni per ciascun anno secondo quanto riportato nella tabella 1 A della parte prima dell'allegato alla decisione della Commissione 96/240/CE del 5 febbraio Si ritiene comunque che l'attività legata all'applicazione del piano volontario debba iniziare contestualmente alla presentazione della domanda, in quanto l'implementazione del programma potrebbe permettere la presentazione di risultati concreti alla Commissione anche prima dell' approvazione ufficiale del programma medesimo da parte della Commissione stessa. E' appena il caso di ricordare che stante l'imminenza della scadenza della deroga di cui all'articolo 6 dell'ordinanza ministeriale del 2 settembre 1996 (5 novembre 2001) la semina in acque pubbliche di pesci, uova embrionate e gameti sarà permessa solo se provenienti da aziende riconosciute indenni dalle malattie in questione ai sensi del DPR 555\92. E' quindi evidente la necessità di accelerare il processo di riconoscimento del più elevato

3 numero possibile di aziende. Vengono pertanto di seguito esposti la procedura da seguire nella presentazione delle istanze ed i modelli da utilizzare nelle diverse situazioni opportunamente individuate e descritte. PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Il titolare o il legale rappresentante dell'azienda candidata al riconoscimento comunitario del programma inoltrerà al Servizio Veterinario della competente Azienda Sanitaria Locale apposita domanda in carta legale (v. fac- simile allegato mod.1- adesione al programma per l'ottenimento del riconoscimento comunitario di azienda indenne da necrosi ematopoietica infettiva e setticemia emorragica virale in zona continentale non indenne). All'istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti in triplice copia: 1) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato o all'albo degli imprenditori agricoli istituito presso la Camera di Commercio in originale o copia conforme ; 2) planimetria dell'azienda interessata vistata da un tecnico del settore iscritto all Albo (es. ingegnere, architetto, geometra, ecc...) corredata di legenda, in scala da 1 : 100 a 1 : 500. Tale planimetria, oltre che su carta, dovrà essere prodotta anche su supporto lucido, formato A4, in un'unica copia per il Ministero della Sanità; 3) documentazione fotografica delle barriere naturali o artificiali presenti a valle dell'azienda atte ad impedire la risalita dei pesci ed il loro ingresso nell'azienda, nonchè di altre strutture eventualmente presenti nell'azienda, utili quali misure di prevenzione. Tale documentazione, corredata dalle opportune didascalie, dovrà essere fornita anche in diapositiva ad uso del Ministero della Sanità e riportare sul retro (o sul telaio in caso di diapositjva) un numero progressivo; 4) eventuali referti analitici attestanti lo stato sanitario. Una copia dell'istanza, priva di allegati, andrà trasmessa a cura del richiedente all'assessorato Regionale alla Sanità per conoscenza. L'Azienda Sanitaria Locale, a seguito della ricezione dell'istanza, appronta una relazione tecnica in duplice copia nella quale sono descritti: a) la sussistenza delle caratteristiche strutturali essenziali dell'azienda elencate nell'allegato C del DPR 555/92; b) un dettagliato prospetto cronologico dei campionamenti e dell'attività di vigilanza programmati, ai sensi del DPR 555/92 e successiva modifica e della decisione 96/240/CE, in cui sia indicata la data di inizio del programma e le successive date di intervento fino alla data presumibile di termine del programma. Per ogni data prevista sono indicati il numero dei pesci o dei fluidi ovarici che devono essere prelevati e l'istituto Zooprofilattico Sperimentale di destinazione, che provvede ad attestare anche le metodiche di analisi conformemente a quanto previsto dalla citata decisione; c) stato sanitario del bacino in cui insiste l'azienda, in relazione alle malattie di cui sopra; d) stato sanitario pregresso dell'azienda interessata. L' Azienda Sanitaria Locale allega inoltre : e) carta geografica del bacino in cui è situata l' azienda, su cui siano evidenziate eventuali altre aziende di acquacoltura in cui sono allevate specie sensibili e non sensibili alle citate malattie. Tale carta geografica dovrà essere prodotta anche su supporto lucido, formato A4, in un'unica copia per il Ministero della Sanità; f) eventuali referti analitici attestanti lo stato sanitario del bacino; g) eventuale documentazione attestante la sorveglianza precedentemente effettuata.

4 L' Azienda Sanitaria Locale dichiara inoltre di impegnarsi, durante la sorveglianza ufficiale a cui deve essere sottoposta l'azienda nell'ambito dello svolgimento del programma volontario, a vigilare con particolare attenzione: - sull'introduzione dall'esterno, solo da aziende e zone riconosciute, di animali e prodotti d'acqacoltura, verificando che i modelli dei documenti di trasporto di cui all'all.e, cap.1 e 2 del DPR 555/92, che devono accompagnare pesci, uova e gameti delle specie sensibili alle malattie a cui il piano si riferisce, siano stati redatti conformemente all' art.11 del D.P.R. medesimo e che pesci, uova e gameti di specie non sensibili siano introdotti nell'azienda solo se accompagnati dai certificati sanitari di cui alla decisione 93/22/CEE dell'11 dicembre 1992 emanata in applicazione dell'art.14 della Direttiva 91/67/CEE e successive modifiche e integrazioni; - sull'aggiornainento del registro integrato di allevamento di cui alla nota n.600.7/24461/ag13/809 del di questo Dipartimento; - sull ' avvenuto lavaggio e disinfezione degli automezzi che trasportano pesci uova e gameti in azienda. Per quanto concerne l'autorizzazione degli automezzi si richiama l'attenzione sugli articoli 36, 37 e 38 del regolamento di polizia veterinaria, decreto del Presidente della Repubblica n.320 del 18 febbraio 1954, in quanto applicabili trattandosi comunque di normativa generale di riferimento tesa alla profilassi nei confronti delle malattie infettive e diffusive degli animali; - sulle modalità di carico e scarico del materiale in azienda ed in genere sulle modalità igienico- sanitarie di conduzione della struttura di allevamento; - sullo stato sanitario dell'azienda effettuando, se del caso, tutti gli approfondimenti diagnostici che si rendessero necessari, con particolare riferimento all'ispezione sui pesci che presentano anomalie. Tutte le misure che i Servizi Veterinari adottano per garantire lo svolgimento del programma devono essere riportate nella relazione insieme alle misure di lotta previste in caso di individuazione di setticemia emorragica virale e necrosi.ematopoietica infettiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.263 del 3 luglio 1997, nonchè ai protocolli operativi di pulizia, lavaggio e disinfezione individuati di concerto con l Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente. Il Servizio Veterinario dell'azienda Sanitaria Locale provvederà all'inoltro dell ntera documentazione al Servizio Veterinario dell'assessorato Regionale alla Sanità per il successivo iter di competenza di seguito specificato. Fermo restando quanto sopra descritto, questo Dipartimento ravvisa comunque la possibilità di presentare alla Commissione Europea ed illustrare opportunamente anche le istanze di coloro che ritengono di aver già ottemperato a quanto richiesto dal D.P.R. 555/92 più volte citato, supportate da un'accurata relazione del servizio veterinario. In questo caso il titolare o il responsabile dell'azienda deve compilare apposita istanza (fac simile all.2 -richiesta di avvio del procedimento per l' ottenimento del riconoscimento comunitario di azienda indenne da necrosi ematopoietica infettiva e setticemia emorragica virale in zona continentale non indenne). Occorre sottolineare però che l'attività così svolta non è stata preventivamente approvata dalla Commissione europea ai sensi dell'art.10 della direttiva 91/67/CEE nell'ambito di un programma e quindi non risulta completamente conforme alle procedure stabilite in sede comunitaria. Appare opportuno rilevare in proposito che il riconoscimento così richiesto potrebbe non essere rilasciato dalla Comunità Europea in quanto alcuni aspetti potrebbero non essere

5 considerati esaustivi per il motivo già sopra esposto e le aziende potrebbero tra qualche anno ritrovarsi prive di riconoscimento e, non avendovi preventivamente aderito, prive dell'approvazione del programma volontario. Si suggerisce pertanto che il titolare o il legale rappresentante dell'azienda candidata al riconoscimento, oltre alla domanda conforme all'allegato mod. 2 ed alla relativa documentazione, inoltri al servizio Veterinario della competente Azienda Sanitaria Locale anche apposita domanda in carta legale come da allegato mod. 1 precedentemente descritta. Per quanto concerne la domanda conforme all'allegato mod. 2, oltre alla documentazione già descritta precedentemente, devono essere allegati, ove possibile, i certificati relativi agli animali o prodotti di acquacoltura delle specie sensibili e non sensibili alle più volte citate malattie introdotti in azienda dal momento dell'inizio dei controlli sanitari ed i referti di laboratorio rilasciati dalll'istituto Zooprofilattico Sperimentale attestanti l'esito dei campionamenti L' Azienda Sanitaria Locale, a seguito della ricezione dell'istanza, appronta una relazione tecnica in duplice copia nella quale sono evidenziati, oltre ai punti c), d), e), f) e g) precedentemente illustrati, anche: 1) la preesistenza delle caratteristiche strutturali essenziali dell'azienda elencate nell'allegato C del DPR 555/92; 2) un dettagliato prospetto cronologico dei campionamenti effettuati, ai sensi del DPR 555/92 e successive modifiche e della decisione 96/240/CE, in cui siano indicate la data di inizio dei campionamenti e le successive date di intervento fino alla data di termine della serie degli stessi coincidente con l'esito negativo dell'ultimo campionamento effettuato. Per ogni data saranno indicati il numero dei pesci o dei fluidi ovarici prelevati e l'istituto Zooprofilattico Sperimentale di destinazione, che provvede ad attestare anche le metodiche di analisi conformemente a quanto previsto dalla citata decisione; 3) attestazione relativa all'attività di vigilanza, durante gli ultimi quattro anni: - sull'introduzione dall'esterno di animali e prodotti d'acquacoltura delle specie sensibili e non sensibili alle malattie in questione; - sulla tenuta del registro di allevamento; - sull'avvenuto lavaggio e disinfezione degli automezzi che trasportano pesci, uova e gameti in azienda; - sulle modalità di carico e scarico del materiale in azienda ed in genere sulle modalità igienico- sanitarie di conduzione della struttura di allevamento; - sullo stato sanitario dell'azienda specificando tutti gli approfondimenti diagnostici che si sono resi necessari, con particolare riferimento all'ispezione sui pesci che hanno presentato anomalie; 4) le misure che ritiene adottare per il mantenimento del riconoscimento nel rispetto delle condizioni poste nell'allegato C, punto I.B. Tali misure devono prevedere la programmazione dei campionamenti che devono essere effettuati nei tempi e nei modi previsti dal DPR 555/92 e successive modifiche ed integrazioni nonchè dalla direttiva 98/45/CE e dalla decisione 96/240/CE. Deve essere altresì esplicitato, per il mantenimento del riconoscimento, l'impegno di garantire come minimo l'attività di vigilanza delineata nella prima parte delle presenti linee guida riguardante le istanze conformi all'allegato mod. 1, compreso il mantenimento dei requisiti strutturali. Devono inoltre essere riportate nella relazione altre eventuali informazioni relative agli interventi che i Servizi Veterinari adottano nello stesso periodo nell'ambito delle misure di

6 prevenzione e di lotta previste in caso di individuazione di setticemia emorragica virale e necrosi ematopoietica infettiva, nonchè i protocolli operativi di pulizia, lavaggio e disinfezione stabiliti di concerto con l'istituto Zooprofilattico Sperimentale competente. Il Servizio Veterinario dell'azienda Sanitaria Locale provvederà all'inoltro dell'intera documentazione al Servizio Veterinario dell'assessorato Regionale alla Sanità. Qualora l'azienda intenda iniziare ex novo la propria attività produttiva introducendo esclusivamente da aziende e zone riconosciute pesci, uova e gameti delle specie sensibili alle più volte citate malattie ai sensi della Direttiva 91/67/CEE, il titolare o il legale rappresentante può inoltrare domanda di riconoscimento alla Azienda Sanitarià Locale secondo il fac simile allegato mod. 3 (richiesta di avvio del procedimento per l'ottenimento del riconoscimento comunitario di azienda indenne da necrosi ematopoietica infettiva e setticemia emorragica virale in zona continentale non indenne con specifico riferimento all all. C, punto I. A, n.6, lettera a) unendo la documentazione indicata nel fac simile stesso e precedentemente descritta. Il Servizio veterinario dell'azienda Sanitaria Locale provvede ad approntare la relazione tecnica nella quale dichiara quanto già descritto ai punti a), c), d), e), f) e g), l'attività di vigilanza svolta dall'inizio dellattività (non antecedentemente al 10 gennaio 1999) ed il programma per il mantenimento del riconoscimento secondo quanto già descritto ai punti 3) e 4) della precedente pagina. Il Servizio veterinario dell Azienda Sanitaria Locale provvederà all'inoltro dell'intera documentazione al Servizio Veterinario dell Assessorato Regionale alla Sanità. Per quanto riguarda le richieste di riconoscimento delle aziende che si trovano nelle condizione di cui all allegato C, punto I. A, n.6, lettera h), il titolare o legale rappresentante può presentare apposita istanza secondo l'allegato mod. 4. Il Servizio veterinario dell'azienda Sanitaria Locale provvede ad approntare la relazione tecnica nella quale dichiara quanto già descritto ai punti a), c ), d), e), f) e g), l'attività di vigilanza svolta negli ultimi quattro anni ed il programma per il mantenimento secondo quanto già descritto ai punti 3) e 4) della precedente pagina. La presentazione delle domande per le aziende che si trovano nelle condizioni di cui all'allegato C, punto I.A, n.6 del D.P.R. 555/92, pur essendo in linea con le indicazioni comunitarie, potrebbero ugualmente non essere accolte dalla Commissione, in quanto alcuni aspetti potrebbero non essere considerati esaustivi. Si suggerisce pertanto di presentare qualora ricorra uno dei due ultimi casi considerati, anche l'adesione al piano volontario. Il Servizio Veterinario dell'azienda Sanitaria Locale provvederà a trasmettere l'intera documentazione al Servizio Veterinario dell'assessorato Regionale alla Sanità. Il Servizio Veterinario dell'assessorato Regionale alla Sanità acclude al dossier per il successivo inoltro al Ministero della Sanità, una carta geografica del territorio regionale interessato, sia su supporto cartaceo che lucido, formato A4, ed il proprio parere. A tal fine potrà effettuare un sopralluogo o richiedere ulteriori informazioni, qualora lo ritenga necessario. Per una migliore presentazione della situazione sanitaria dell'azienda è auspicabile che ciascun soggetto interessato dalla procedura, per quanto di competenza, predisponga una traduzione in inglese o in francese del testo. Il Ministero della Sanità a cui viene inviato la documentazione provvede, previa valutazione, ad inoltrarlo alla Commissione Europea, dandone contemporaneamente comunicazione all'assessorato Regionale.

7 Qualora si renda indispensabile, potrà essere richiesta ulteriore documentazione integrativa per la migliore presentazione del dossier, oppure potranno essere apportate modifiche o integrazioni previo accordo con l'assessorato Regionale.

8 ALLEGATO N 1 Fac- Simile di domanda di adesione al programma per l ottenimento del riconoscimento comuniitario di azienda indenne da necrosi ematopoietica infettiva e setticemia emorragica virale in zona continentale non indenne. All' Azienda Sanitaria Locale di: Servizio Veterinario E, p.c. Assessorato Regionale alla Sanità Servizi Veterinari Il sottoscritto... legale rappresentante della ditta... con sede in... e sede legale in..., codice ISTAT n... visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555 e successive modifiche ed integrazioni, viste le linee guida di cui alla nota n....del...del Ministero della sanità CHIEDE di aderire al programma volontario finalizzato all'ottenimento del riconoscimento comunitario di azienda indenne da necrosi ematopoietica infettiva e setticemia emorragica virale in zona continentale non indenne; a tal fine DICHIARA sotto la propria responsabilità, che l'azienda di cui trattasi risponde ai requisiti strutturali indicati nel D.P.R. 555/92; si impegna altresì: - ad introdurre nell'azienda unicamente animali e prodotti d'acquacoltura delle specie sensibili alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale provenienti da altre aziende o zone riconosciute indenni da tali malattie conformemente al succitato D.P.R. e accompagnati dai previsti certificati sanitari di cui all'allegato E capitoli 1 e/o 2 del D.P.R. medesimo; - ad introdurre nell'azienda animali e prodotti d'acquacoltura delle specie non sensibili alle sopra citate malattie solo se accompagnati dai certificati sanitari di cui alla decisione della Commissione 93\22\CE dell' 11 dicembre 1992 emanata in applicazione dell' articolo 14 della direttiva del Consiglio 91\67\CE del 28 gennaio 1992; - a conservare i suddetti certificati per ogni eventuale controllo dell'autorità sanitaria competente ed ai fini della successiva richiesta del riconoscimento comunitario per almeno due anni successivi all'eventuale ottenimento del riconoscimento comunitario; - a comunicare a codesto servizio veterinario la data d'introduzione in azienda di animali e prodotti di acquacoltura con almeno ventiquattro ore di anticipo non tenendo conto dei giorni festivi, indicando la consistenza della partita e l'allevamento di origine; - a denunciare tempestivamente al servizio veterinario qualsiasi sospetto di malattia infettiva e diffusiva dei pesci; - a tenere aggiornato il registro di allevamento di cui alla nota N.600.7/24461/AG13/809

9 del 24/06/1999 del Dipartimento Alimenti Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria secondo le modalità ivi indicate; - a offrire ogni utile forma di collaborazione al servizio veterinario per la prevista attività di vigilanza presso l'azienda e a ottemperare alle disposizioni emanate dal medesimo nell'ambito dell'attuazione del programma per il riconoscimento. Dichiara inoltre che l azienda svolge la seguente attività:... Si allega alla presente in triplice copia: 1) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o all Albo degli Imprenditori Agricoli presso la Camera di Commercio in originale o copia conforme; 2) planimetria dell azienda, vistata da un tecnico del settore iscritto all'albo, in cui sono chiaramente evidenziate le strutture e le attrezzature, corredata di una relazione tecnica del professionista e con descrizione dettagliata dell'origine dell'acqua, del suo percorso fino alla derivazione nell'impianto e scarico definitivo e delle barriere poste a valle dell'azienda, sia su supporto cartaceo che lucido; 3) documentazione fotografica (una copia tramite diapositive) delle barriere naturali o artificiali presenti a valle dell'azienda atte ad impedire la risalita dei pesci e il loro ingresso nell'azienda; 4) documentazione anche fotografica relativa ad altre strutture e misure di prevenzione eventualmente presenti. 5) Eventuali referti analitici attestanti lo stato sanitario dell'azienda. FIRMA ALLEGATO N.2 Fac-simile di domanda di richiesta di avvio del procedimento per l'ottenimento del riconoscimento comunitario di azienda indenne da necrosi ematopoietica infettiva e setticemia emorragica virale in zona continentale non indenne. AlI' Azienda Sanitaria Locale di: Servizio Veterinario E, p. c Assessorato Regionale alla Sanità Servizi Veterinari Il sottoscritto... legale rappresentante della ditta... con sede in... e sede legale in..., codice ISTAT n....visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n.555 e successive modifiche ed integrazioni, viste le linee guida di cui alla nota n...del...del Ministero della sanità CHIEDE L'avvio del procedimento per l'ottenimento del riconoscimento comunitario di azienda

10 indenne da necrosi ematopoietica infettiva e setticemia emorragica virale in zona continentale non indenne; a tal fine DICHIARA sotto la propria responsabilità: - che l' azienda di cui trattasi risponde ai requisiti strutturali indicati nel D.P.R. 555/92, nonchè ai requisiti previsti nell'allegato B punto 1/ B dello stesso D.P.R. - che a far data dall'inizio dell'effettuazione dei controlli sanitari previsti per il riconoscimento (barrare solo le voci che interessano ) ( ) non sono state introdotte partite di pesci, uova e gameti delle specie sensibili e non sensibili alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale ovvero ( ) sono state introdotte nell'azienda, fermo restando il rispetto dell'art. 3 del D.P.R. 555/92, le seguenti partite di pesci, uova e gameti delle specie sensibili e non sensibili alle sopra citate malattie:...provenienti da: ( ) aziende o zone riconosciute indenni da necrosi ematopoietica infettiva e setticemia emorragica virale conformemente al succitato D.P.R. e accompagnati dai previsti certificati sanitari di cui all'allegato E capitoli 1 e/o 2 del D.P.R. medesirno; ( ) aziende riconosciute idonee, ai sensi della normativa nazionale vigente, alla semina in acque pubbliche (art.6, comma 2, dell'o.m. 2 settembre 1996); ( ) seguenti Paesi Terzi... alle condizioni di cui all' articolo 21 del DPR 555\92; ( ) aziende di almeno pari stato sanitario per quanto concerne lo stato di attuazione dei controlli sanitari di cui al più volte citato D.P.R; - Che durante l effettuazione dei controlli sanitari è stato tenuto costantemente aggiornato un registro di allevamento in cui sono state annotate tutte le informazioni necessarie per il controllo costante delle condizioni sanitarie dei pesci e riguardanti la movimentazione di pesci, uova e gameti in entrata ed in uscita dall' azienda; Dichiara inoltre che l azienda svolge la seguente attività:... Si allega alla presente 1) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o all'albo degli Imprenditori Agricoli presso la Camera di Commercio in originale o copia confonne; 2) Planimetria dell azienda, vistata da un tecnico del settore iscritto all'albo, in cui sono chiaramente evidenziate le strutture e le attrezzature, corredata di una relazione tecnica del professionista e con descrizione dettagliata dell'origine dell'acqua, del suo percorso fino alla derivazione nell'impianto e scarico definitivo e delle barriere poste a valle dell'azienda; 3) Documentazione fotografica (una copia tramite diapositive) delle barriere naturali o artificiali presente a valle dell'azienda atte ad impedire la risalita dei pesci e il loro ingresso nell'azienda; 4) Documentazione anche fotografica relativa ad altre strutture e misure di prevenzione eventualmente presenti. 5) Tutti i certificati in possesso riferiti alle partite di pesci, uova e gameti delle specie sensibili e non sensibili introdotte in azienda negli ultimi quattro anni; 6) I referti di laboratorio rilasciati dall'istituto Zooprofilattico Sperimentale attestanti gli esiti degli esami di laboratori effettuati su campioni prelevati in azienda durante l espletamento dei controlli sanitari da parte del servizio veterinario in conformità delle specifiche

11 disposizioni riportate nella decisione della Commissione dell Unione Europea 96/240/CE del 05.febbraio FIRMA ALLEGATO N.3 Fac-simile di domanda di richiesta di avvio del procedimento per l ottenimento del riconoscimento comunitario di azienda indenne da necrosi ematopoietica infettiva e setticemia emorragica virale in zona continentale non indenne. (con specifico riferimento all'allegato C, punto I.A, n.6 lettera a) All' Azienda Sanitaria Locale di: Servizio Veterinario E, p. c Assessorato Regionale alla Sanità Servizi Veterinari Il sottoscritto... legale rappresentante della ditta... con sede in... e sede legale in..., codice ISTAT n....visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n.555 e successive modifiche ed integrazioni, viste le linee guida di cui alla nota n...del...del Ministero della sanità CHIEDE L'avvio del procedimento per l'ottenimento del riconoscimento comunitario di azienda indenne da necrosi ematopoietica infettiva e setticemia emorragica virale in zona continentale non indenne; a tal fine DICHIARA sotto la propria responsabilità: che l'azienda di cui trattasi risponde ai requisiti strutturali indicati nel D.P.R. 555/92, e si trova nelle condizioni di cui all'allegato C punto I.A, n.6 lettera a) dello stesso D.P.R. che l azienda ha iniziato la propria attività di produzione non antecedentemente al 1 gennaio 1999 utilizzando esclusivamente pesci, uova o gameti delle specie sensibili alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale provenienti da una zona riconosciuta o da una azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta per le suddette malattie ai sensi del D.P.R. 555/92; ( ) che le introduzioni di pesci, uova e gameti appartenenti alle specie non sensibili alle malattie in questione sono state effettuate conformemente alla decisione della Commissione 93/22/CEE dell'11 dicembre 1992 emanata in applicazione dell'articolo 14 della direttiva del Consiglio 91/67/CEE del 30 dicembre 1992; - che prima dell'introduzione di pesci, uova o gameti delle specie sensibili e non sensibili

12 sono state esegute le seguenti operazioni di pulizia e disinfezione:...; - ( ) che durante l' attività di produzione non sono stati introdotti pesci, uova o gameti delle specie sensibili; ovvero ( ) sono stati introdotti pesci, uova o gameti delle specie sensibili provenienti esclusivamente da aziende o zone riconosciute ai sensi del D.P.R. 555/92 per le suddette malattie; ( )che a far data dall'inizio dell'attività di produzione ha tenuto costantemente aggiornato il registro dell'allevainento di cui alla nota n.600.7/24461/ AG/13/809 del 24/06/1999 del Dipartimento Alimenti Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria secondo le modalità indicate; ovvero ( ) ha tenuto costantemente aggiornato il registro di allevamento in cui sono state annotate tutte le informazioni necessarie per il controllo costante delle condizioni sanitarie dei pesci e riguardanti la movimentazione di pesci uova e gameti in entrate e in uscita dall'azienda. Barrare solo le voci che interessano. Dichiara inoltre che azienda svolge la seguente attività:... Si allega alla presente: 1) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o all Albo degli Imprenditori Agricoli presso la Camera di Commercio in originale o copia conforme; 2) Planimetria dell'azienda, vistata da un tecnico del settore iscritto all Albo, in cui sono chiaramente evidenziate le strutture e le attrezzature, corredata di una relazione tecnica del professionista e con descrizione dettagliata dell'origine dell'acqua, del suo percorso fino alla derivazione nell impianto e scarico definitivo e delle barriere poste a valle dell azienda; 3) Documentazione fotografica tramite diapositive delle barriere naturali o artificiali presente a valle dell'azienda atte ad impedire la risalita dei pesci e il loro ingresso nell'azienda; 4) Documentazione anche fotografica relativa ad altre strutture e misure di prevenzione eventualmente presenti; 5) I certificati con cui sono state introdotte in azienda a far data dall'inizio dell'attività produttiva tutte le partite di pesci, uova e gameti delle specie sensibili conformi al modello di cui all'allegato E capitoli 1 e/o 2 del D.P.R. medesirno; 6) I certificati conformi a quelli di cui alla decisione 93/22CEE con cui sono state introdotte partite di pesci, uova e gameti delle specie non sensibili. FIRMA Allegato n.4 Fac- Simile di domanda di richiesta di avvio del procedimento per l'ottenimento del riconoscimento comunitario di azienda indenne da necrosi ematopoietica infettiva e setticemia emorragica virale in zona continentale non indenne (con specifico riferimento all'allegato C, punto I.A, n.6 lettera b) All'Azienda Sanitaria Locale di: Servizio Veterinario E, p.c

13 Assessorato Regionale alla Sanità Servizi Veterinari Il sottoscritto... legale rappresentante della ditta... con sede in... e sede legale in..., codice ISTAT n....visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n.555 e successive modifiche ed integrazioni, viste le linee guida di cui alla nota n...del...del Ministero della sanità CHIEDE L'avvio del procedimento per l'ottenimento del riconoscimento comunitario di azienda indenne da necrosi ematopoietica infettiva e setticemia emorragica virale in zona continentale non indenne; a tal fine DICHIARA sotto la. propria responsabilità: - che l'azienda di cui trattasi risponde ai requisiti strutturali indicati nel D.P.R. 555/92, e si trova nelle condizioni di cui all'allegato C, punto.i.a, n.6, lettera b) dello stesso D.P.R. - che l'azienda ha interrotto la propria attività di produzione in data... ed ha ripreso la propria attività di produzione in data... utilizzando esclusivamente pesci, uova o gameti delle specie sensibili alla necrosi ematopoietica infettiva e setticemia emorragica virale provenienti da una zona riconosciuta o da una azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta per tali malattie ai sensi del D.P.R. 555/92; - che prima della ripresa dell'attività e della reintroduzione di pesci, uova o gameti sono state eseguite le seguenti operazioni di pulizia e disinfezione:... seguite da un periodo di vuoto sanitario minimo di quindici giorni sotto controllo ufficiale; - ( ) che dopo la ripresa dell'attività le introduzioni di pesci, uova e gameti appartenenti alle specie non sensibili alle malattie in questione sono state effettuate conformemente alla decisione della Commissione 93/22CEE dell'11 dicembre 1992 emanata in applicazione dell'articolo 14 della direttiva del Consiglio 91/67CEE del 28 gennaio ( ) che durante gli ultimi quattro anni non sono state introdotte partite di pesci, uova e gameti delle specie sensibili e non sensibili alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale, ovvero ( ) sono state introdotte nell'azienda, fermo restando il rispetto dell'art.3 del D.P.R., le seguenti partite di pesci, uova e gameti delle seguenti specie...provenienti da: ( ) aziende o zone riconosciute indenni da necrosi ematopoietica infettiva e setticemia emorragica virale conformemente al succitato.d.p.r. e accompagnati dai previsti certificati sanitari di cui all'allegato E capitoli 1 e/o 2 del D.P.R. medesirno; ( ) aziende riconosciute idonee, ai sensi della normativa nazionale vigente, alla semina in acque pubbliche (art.6, comma 2, dell'o.m. 2 settembre 1996); ( ) seguenti Paesi Terzi... alle condizioni di cui all'articolo 21 del DPR 555\92: ( ) aziende di almeno pari stato sanitario per quanto concerne lo stato di attuazione dei controlli sanitari di cui al più volte citato D.P.R; ( ) altre aziende (specificare lo status sanitario):... barrare solo le voci che interessano. - che durante gli ultimi quattro anni (se il periodo di attività è inferiore a quattro anni,

14 tenere conto solo dell'attività effettiva) è stato tenuto costantemente aggiornato un registro di allevamento in cui sono state annotate tutte le informazioni necessarie per il controllo costante delle condizioni sanitarie dei pesci e riguardanti la movimentazione di pesci, uova e gameti in entrata ed in uscita dall' azienda; - che l'azienda non è stata mai sottoposta, per quanto riguarda la setticernia emorragica virale e la necrosi ematopoietica infettiva, a misure di polizia sanitaria; Dichiara inoltre che l azienda svolge la seguente attività:... Si allega alla presente 1) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o all Albo degli Imprenditori Agricoli presso la Camera di Commercio in originale o copia conforme; 2) Planimetria dell' azienda, vistata da un tecnico del settore iscritto all'albo, in cui sono chiaramente evidenziate le strutture e le attrezzature, corredata di una relazione tecnica del professionista e con descrizione dettagliata dell'origine dell'acqua, del suo percorso fino alla derivazione nell impianto e scarico definitivo e delle barriere poste a valie.dell azienda; 3) Documentazione fotografica (una copia tramite diapositive) delle barriere naturali o artificiali presente a valle dell'azienda atte ad impedire la risalita dei pesci e il loro ingresso nell'azienda; 4) Documentazione anche fotografica relativa ad altre strutture e misure di prevenzione eventualmente presenti; 5) Tutti i certificati in possesso riferiti alle partite di pesci, uova e gameti delle specie sensibili e non sensibili introdotte in azienda; 6) Eventuali referti analitici attestanti lo stato sanitario dell azienda. FIRMA

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