Bonus Assunzioni : conferme e novità alla luce della Finanziaria 2003

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1 ACERBI & ASSOCIATI CONSULENZA TRIBUTARIA, AZIENDALE, SOCIETARIA E LEGALE NAZIONALE E INTERNAZIONALE CIRCOLARE N. 5/2003 Bonus Assunzioni : conferme e novità alla luce della Finanziaria 2003 Copyright 2003 ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE I VICENZA, VIA NAPOLI 66 TEL R.A. FAX Codice fiscale e partita I.V.A Indirizzo info@studioacerbi.com - Web-site:

2 L incentivo per l incremento dell occupazione previsto dall art. 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (cd. bonus assunzioni ) ha subito nel secondo semestre 2002 una vita assai travagliata. Pur essendo una problematica prevalentemente legata alla gestione del personale, Acerbi & Associati vuole con la presente circolare fare comunque il punto della situazione, soprattutto in relazione alla iscrivibilità nel bilancio al 31 dicembre 2002 del bonus maturato ma non utilizzato. Riepilogo della normativa di base L art. 7 della legge finanziaria per il 2001 ha previsto la concessione di un credito d imposta a beneficio dei datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1 ottobre 2000 e il 31 dicembre 2003, incrementano la base occupazionale mediante l assunzione di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sia a tempo pieno sia a tempo parziale. Soggetti beneficiari e requisiti Possono usufruire del credito d imposta tutti i datori di lavoro ovunque operanti all interno del territorio nazionale e quindi i datori di lavoro esercenti attività d impresa, liberi professionisti e in generale tutti coloro che in base alla vigente normativa sul lavoro, rivestono la qualifica di datori di lavoro. Per espressa previsione normativa restano esclusi i soggetti di cui all art. 88 del D.P.R. n. 917/1986, ovvero gli organi e le amministrazioni dello Stato, comuni, province, regioni, comunità montane, consorzi tra enti locali. Il diritto alla fruizione del credito di imposta è soggetto ad alcune condizioni: i nuovi assunti devono essere: di età non inferiore a 25 anni e non devono avere svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno 24 mesi o devono rientrare fra i portatori di handicap individuati ai sensi della L. n. 104/1992 (nel qual caso non opera il requisito del compimento del 25esimo anno); i datori di lavoro devono osservare l applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro con riferimento a tutti i dipendenti in forza; nei luoghi di lavoro devono essere rispettate le prescrizioni in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori previste dai DD.LLgs. n. 626/1994 e 494/1996 nonché da successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia. Determinazione del credito d imposta Il credito d imposta è determinato nella misura di Lire (Euro 413,17) mensili per ciascun lavoratore la cui assunzione a tempo indeterminato ha dato luogo a un incremento della base occupazionale calcolato come differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo tra il 1 ottobre 1999 e il 30 settembre Per le assunzioni a tempo indeterminato di dipendenti con contratti di lavoro a tempo parziale, la determinazione del credito d imposta deve essere effettuata in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle ordinarie previste dal contratto nazionale. Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal 1 ottobre 2000, ogni lavoratore dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato costituisce incremento della base occupazionale. 2

3 Per le società appartenenti a gruppi di imprese o, in ogni caso, facenti capo a un medesimo soggetto economico, al fine di ottenere l incremento di base occupazionale su cui calcolare mensilmente il credito di imposta spettante, sarà necessario considerare a decremento del numero delle nuove assunzioni, le riduzioni di forza lavoro verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell art del codice civile, o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto (ad es. società controllate dalla stessa società che, a sua volta, controlla l impresa che intende beneficiare del credito di imposta in argomento). Calcolo del credito di imposta Il datore di lavoro dovrà determinare mensilmente, a decorrere dal mese di gennaio 2001, la differenza tra il numero di dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in forza al termine del mese e il numero medio di dipendenti con contratto a tempo indeterminato in forza nel periodo compreso tra il 1 ottobre 1999 e il 30 settembre Se la differenza risulta essere negativa o pari a zero, il datore di lavoro, per quel mese non avrà maturato il diritto ad alcun credito di imposta; se invece tale differenza risulta essere positiva, il credito di imposta spettante per quel mese sarà pari a Lire (oggi Euro 413,17) per ogni nuova assunzione intervenuta tra il 1 ottobre 2000 e l ultimo giorno del mese di riferimento nel limite, tuttavia, dell incremento della base occupazionale determinatosi nel periodo. Ad esempio: media dei dipendenti a tempo indeterminato nel periodo di riferimento 1 ottobre 1999/30 settembre 2000 pari a: 100 numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del primo mese rilevante ai fini dell agevolazione, 31 gennaio 2001, pari a: 105 Dal confronto tra ammontare dei dipendenti a tempo indeterminato per il primo mese rilevante ai fini dell agevolazione e la media del periodo di riferimento, emerge un incremento di + 5. Occorre ora confrontare il suddetto incremento della base occupazionale di + 5 con i nuovi lavoratori effettivamente assunti a partire dal 1 ottobre 2000 e fino alla fine del primo periodo rilevante in questione 31 gennaio 2001, per verificare per quanti lavoratori nuovi assunti spetterà effettivamente il credito di imposta. Come indicato anche dalla C.M. n. 1/2001 si considerano tre ipotesi: a) nuovi assunti dal 1 ottobre 2000 al 31 gennaio 2001: 5, in tal caso spetta un credito di imposta pari a 5 per Lire ; b) nuovi assunti dal 1 ottobre 2000 al 31 gennaio 2001: 7, in tal caso spetta un credito di imposta pari a 5 per Lire (ciò in quanto il credito spetta per ciascun lavoratore assunto dal 1 ottobre 2000 nei limiti dell incremento della base occupazionale verificatosi nel periodo di riferimento); c) nuovi assunti dal 1 ottobre 2000 al 31 gennaio 2001: 3, in tal caso spetta un credito di imposta pari a 3 per Lire (ciò in quanto il credito spetta in relazione al numero effettivo di assunti a partire dal 1 ottobre 2000 che in questo caso è inferiore all incremento della base occupazionale verificatosi nel periodo di riferimento). Si precisa che il calcolo della media del periodo di riferimento non deve essere arrotondato, così ché la differenza con l ammontare dei dipendenti a tempo indeterminato alla fine di ciascun mese potrebbe anche essere pari ad un numero decimale (cfr. circolari Agenzia delle Entrate 26 gennaio 2001, n. 5, punto 2.1., e 18 giugno 2001, n. 57, punto 6.3). Ad esempio se la media del periodo di riferimento fosse pari a 3,5 ed il numero di lavoratori a tempo indeterminato alla fine del mese fosse di 4 unità, di cui una neoassunta a tempo pieno, il credito d imposta spettante 3

4 sarebbe pari a Euro 413,17 moltiplicato per la differenza tra 4 e 3,5, ossia 0,5, e quindi pari a Euro 206,58. Di seguito si riporta una tabella di esempio di calcolo progressivo (per semplicità si presume che tutti i dipendenti siano con contratto a tempo indeterminato a tempo pieno e che i nuovi assunti abbiamo le caratteristiche per godere del bonus ) Ott. Nov. Dic. Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Sett. Media dipendenti Dipendenti inizio mese Nuovi assunti Cessazioni Dipendenti a fine mese N progressivo nuovi assunti Verifica capienza incremento base 100= - 100= - 100= - 100=7 100=6 100=7 100=1 100=1 100=1 100=1 100=4 100=6 occupazionale Assunti che danno diritto al bonus Il credito maturato alla fine di ciascun mese è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, a partire dal mese successivo, senza limiti di tempo. Per le assunzioni effettuate nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2000 il credito d imposta maturato al termine dei predetti mesi (5 x Euro 413,17 per ottobre e 6 x 413,17 per novembre nella tabella di esempio) potrà essere fatto valere in compensazione solo a partire dal 1 gennaio 2001 (così la circolare dell Agenzia delle Entrate 18 giugno 2001, n. 57, punto 6.5). Pertanto, nell esempio alla fine del mese di gennaio 2001 il datore di lavoro avrà diritto ad un credito pari a Euro 413,17 moltiplicato 7, mentre alla fine di febbraio computerà solo Euro 413,17, riferibili al primo dipendente assunto nel periodo ottobre 2000 febbraio 2001 e non cessato. Utilizzo e trattamento contabile e fiscale del credito di imposta Il credito d imposta può essere utilizzato a decorrere dal 1 gennaio 2001 esclusivamente in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241/1997 utilizzando, come previsto dalla R.M. 11 gennaio 2001 n. 2 dell Agenzia delle Entrate (vedi anche la Circolare dello Studio n. 3 del 16 gennaio 2001), il codice tributo 6732 con indicazione, come periodo di riferimento, dell anno in cui si effettua la compensazione del credito. La rilevazione contabile del credito d imposta darà origine, in contropartita al credito verso l erario, alla contabilizzazione a conto economico di un contributo in conto esercizio non tassato né ai fini delle imposte dirette I.R.PE.F. ed I.R.PE.G. né ai fini dell imposta regionale I.R.A.P. (si dovranno pertanto operare le dovute variazioni in diminuzione). Decadenza dall agevolazione Il credito d imposta non è più applicabile nel momento in cui, su base annuale, il numero complessivo di lavoratori dipendenti, compresi anche quelli con contratto di lavoro a tempo determinato e con contratto di lavoro con contenuto formativo in base alla vigente normativa sul lavoro, è inferiore o uguale al numero 4

5 complessivo di lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1 ottobre 1999 e il 30 settembre I suddetti presupposti vanno verificati al termine di ciascun periodo annuale compreso tra il 1 ottobre e il 30 settembre dell anno successivo. Poiché quindi l agevolazione possa essere mantenuta, il numero complessivo dei dipendenti deve essere sempre superiore al livello occupazionale di riferimento, dato dal numero medio dei dipendenti occupati nel periodo 1 ottobre settembre 2000 (in base al Comunicato stampa de 9 gennaio 2001 il confronto è tra due medie: media del numero dei dipendenti dell anno agevolato 1 ottobre/30 settembre in questione e media dei dipendenti occupati nel periodo di riferimento 1 ottobre 1999/30 settembre 2000). Il verificarsi del presupposto di decadenza comporta il venir meno della possibilità di fruire del credito di imposta relativo ai nuovi assunti a decorrere dal periodo di 12 mesi successivo a quello in cui si è verificata l assunzione. Ad esempio: numero complessivo dei lavoratori dipendenti (a tempo determinato, a tempo indeterminato e con contratto di lavoro a contenuto formativo) mediamente occupati nel periodo di riferimento 1 ottobre 1999/30 settembre 2000 pari a: 100 numero complessivo dei lavoratori dipendenti (a tempo determinato, a tempo indeterminato e con contratto di lavoro a contenuto formativo) mediamente occupati nel primo anno rilevante ai fini dell agevolazione, 30 settembre 2001, pari a: 100 Poiché la differenza tra livelli occupazionali è pari a zero, per il successivo periodo annuale 1 ottobre 2001/30 settembre 2002, si verifica la decadenza dall agevolazione (naturalmente identica sarebbe stata la conseguenza nel caso di differenza negativa). Resta naturalmente salva la possibilità di beneficiare dell agevolazione, nel rispetto dei requisiti richiesti, per eventuali nuove assunzioni che si verificheranno in anni agevolati successivi a quello di decadenza. Ugualmente, il credito eventualmente maturato sino alla data di decadenza potrà comunque essere utilizzato senza limiti di tempo e di ammontare, come già visto. Revoca dell agevolazione L agevolazione è revocata nei seguenti casi: qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali in relazione a norme fiscali e contributive in materia di lavoro dipendente, con sanzione irrogata di importo superiore a Lire 5 milioni (Euro 2.582,28); qualora vengano definitivamente accertate violazioni alle norme sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori di cui ai DD.LLgs. n. 626/1994 e n. 494/1996 e successivi decreti legislativi in materia, con sanzione irrogata di importo superiore a Lire 5 milioni ((Euro 2.582,28); qualora siano emanati dalla magistratura provvedimenti definitivi per condotta antisindacale ai sensi dell art. 28 della L. n. 300/1970. Situazione del bonus maturato nel 2002 Assetto normativo Come illustrato nelle nostre circolari 23/2002 e 24/2002 disponibili nella sezione iscritti del sito le disposizioni di cui all art. 5 del D.L. 8 luglio 2002, n. 138 e dei decreti dirigenziali del 1 agosto 2002 ad esso afferenti, interpretate con la circolare dell Agenzia delle Entrate 2 5

6 settembre 2002, n. 73, bloccarono il diritto al bonus assunzioni relativamente alle nuove assunzioni effettuate dal 1 luglio 2002 in poi. A seguito delle proteste delle imprese e del potenziale instaurarsi di contenziosi dal probabile esito negativo per l amministrazione finanziaria, l art. 2 del D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, ha reintrodotto il bonus assunzioni per il periodo come segue: è stata mantenuta l agevolazione nella misura originaria (ex Lire , oggi Euro 413,17) limitatamente alle nuove assunzioni verificatesi nel periodo fine di ciascun mese del 2002, ma fino a concorrenza dell incremento occupazionale determinato come differenza tra i lavoratori a tempo indeterminato esistenti alla data del 7 luglio 2002 e la media del periodo ; pertanto, le nuove assunzioni effettuate a partire dal fino al possono godere di fatto del credito d imposta di Euro 413,17 solo se reintegrano rapporti di lavoro a tempo indeterminato cessati nel predetto periodo: il secondo periodo dell art. 2 del D.L. 209/2002 prevede infatti che le assunzioni effettuate dall 8 luglio al 31 dicembre 2002 rilevano solo se l incremento mensile del numero dei lavoratori dipendenti non supera la misura massima costituita dalla predetta differenza tra i lavoratori a tempo indeterminato esistenti alla data del 7 luglio 2002 e la media del periodo (la norma è peraltro scritta molto male in quanto letteralmente sembrerebbe che nel caso in cui l incremento alla fine del mese fosse superiore a quello al 7 luglio nessuna nuova assunzione dal 8 luglio sarebbe rilevante, anche se di rimpiazzo); i crediti d imposta maturati nel periodo possono essere utilizzati, sempre e solo in compensazione, a decorrere al 1 gennaio 2003 in quote mensili non superiori ad terzo del totale del credito: con risoluzione 30 dicembre 2002, n. 399, l Agenzia delle Entrate ha ripristinato i codici tributo 6732 ( bonus ordinario) e 6733 (ulteriore bonus per le assunzioni in zone cd. obiettivo 1, Abruzzo e Molise) per consentire l utilizzo in compensazione nel mod. F 24 delle predette quote mensili. Esempi Dati di base: media dei dipendenti a tempo indeterminato nel periodo di riferimento 1 ottobre 1999/30 settembre 2000: 100; numero dei dipendenti a tempo indeterminato al 7 luglio 2002: 105; incremento massimo considerabile per valutare il diritto al bonus per i mesi da luglio a dicembre 2002: 5. Alla fine di ciascun mese da luglio a dicembre 2002 andrà fatta la verifica del minore tra il numero di dipendenti assunti a tempo indeterminato alla fine del mese e, stavolta, l incremento occupazionale al 7 luglio Situazione al 31 luglio: Le eventuali ulteriori nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato fatte a partire dal 8 luglio in poi possono far godere del bonus solo se in sostituzione di precedenti assunzioni agevolabili. Quindi: a) numero dei dipendenti a tempo indeterminato al 31 luglio 2002: 105 incremento occupazionale al 31 luglio 2002: 5 6

7 b) nuovi assunti dal 1 ottobre 2000 al 31 luglio 2002: 5 - di cui 3 post 7 luglio in tal caso spetta un credito di imposta pari a 5 per Euro 413,17, in quanto i 3 post 7 luglio hanno sostituito 3 ante 7 luglio; numero dei dipendenti a tempo indeterminato al 31 luglio 2002: 107 incremento occupazionale al 31 luglio 2002: 7 nuovi assunti dal 1 ottobre 2000 al 31 luglio 2002: 7 - di cui 2 post 7 luglio in tal caso spetta sempre un credito di imposta pari a 5 per Euro 413,17, attribuibile ai 5 assunti ante 7 luglio; c) numero dei dipendenti a tempo indeterminato al 31 luglio 2002: 107 incremento occupazionale al 31 luglio 2002: 7 nuovi assunti dal 1 ottobre 2000 al 31 luglio 2002: 7 - di cui 3 post 7 luglio in tal caso spetta un credito di imposta pari a 5 per Euro 413,17, attribuibile ai 4 assunti ante 7 luglio e ad 1 post 7 luglio in quanto sostituisce un cessato; d) numero dei dipendenti a tempo indeterminato al 31 luglio 2002: 103 incremento occupazionale al 31 luglio 2002: 3 nuovi assunti dal 1 ottobre 2000 al 31 luglio 2002: 3 tutti post 7 luglio in tal caso spetta un credito di imposta pari a 3 per Euro 413,17, attribuibile ai 3 assunti post 7 luglio in quanto hanno sostituito in parte precedenti assunzioni agevolabili. Si evidenzia che l esempio sub. c) si basa su un intepretazione conforme al quanto indicato dalla Dottrina nelle riviste più accreditate nonché dall Agenzia delle Entrate nell art. Lunga vita al bonus assunzioni pubblicato su Fisco Oggi del 31 dicembre Infatti, come già indicato, il secondo periodo dell art. 2 del D.L. 209/2002 prevede che le assunzioni effettuate dall 8 luglio al 31 dicembre 2002 rilevano solo se l incremento mensile del numero dei lavoratori dipendenti non supera la misura massima costituita dalla differenza tra i lavoratori a tempo indeterminato esistenti alla data del 7 luglio 2002 e la media del periodo Letteralmente sembrerebbe quindi che nel caso in cui l incremento alla fine del mese fosse superiore a quello al 7 luglio nessuna nuova assunzione dall 8 luglio sarebbe rilevante, anche se di rimpiazzo. Conseguentemente, nel caso sub c) nessuna assunzione post 8 luglio darebbe diritto al bonus, posto che l incremento al 31 luglio, pari a 107, è superiore all incremento al 7 luglio, pari a 105. Nel bilancio al 31 dicembre 2002 andrà iscritto un credito d imposta per le nuove assunzioni determinato nei mesi da luglio a dicembre secondo le regole sopra esposte. Situazione del bonus dal 2003 al 2006 Assetto normativo L art. 63 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (cd. Legge Finanziaria 2003 ) ha prorogato l incentivo per l incremento dell occupazione previsto dall art. 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (cd. bonus occupazione ) fino al 31 dicembre La nuova normativa ha: 7

8 a) lasciato inalterati modalità e tempi di rilevazione delle assunzioni, requisiti del lavoratore e del suo contratto (salvo quanto si dirà oltre per i lavoratori di età superiore a 45 anni) di verifica del diritto al mantenimento dell agevolazione, nonché le cause di decadenza dal beneficio; b) mantenuto l agevolazione nella misura originaria (Euro 413,17, ex Lire ) limitatamente alle nuove assunzioni verificatesi nel periodo fine di ciascun mese del 2003, ma fino a concorrenza dell incremento occupazionale determinato come differenza tra i lavoratori a tempo indeterminato esistenti alla data del 7 luglio 2002 e la media del periodo ; c) stabilito, per i datori di lavoro con diritto al bonus fino al 7 luglio 2002 (cioè di fatto coloro che a tale data avevano un incremento di base occupazionale), un bonus di Euro 100 ovvero Euro 150 se il lavoratore a tempo indeterminato ha un età superiore a 45 anni al momento dell assunzione (più un ulteriore contributo di Euro 300 in ambedue di casi se l assunzione è effettuata in zone cd. obiettivo 1 e in Abruzzo e Molise), limitatamente alle nuove assunzioni verificatesi nel periodo fine di ciascun mese del 2003, ma fino a concorrenza dell incremento occupazionale determinato come differenza tra i lavoratori a tempo indeterminato esistenti alla fine di ciascun mese del 2003 e la media del periodo diminuito dell incremento occupazionale determinato come differenza tra i lavoratori a tempo indeterminato esistenti alla data del 7 luglio 2002 e la media del periodo ; d) stabilito, per i datori di lavoro con diritto al bonus fino al 7 luglio 2002, un bonus di Euro 100 ovvero Euro 150 se il lavoratore a tempo indeterminato ha un età superiore a 45 anni al momento dell assunzione (più un ulteriore contributo di Euro 300 in ambedue di casi se l assunzione è effettuata in zone cd. obiettivo 1 e in Abruzzo e Molise), limitatamente alle nuove assunzioni verificatesi nel periodo fine di ciascun mese successivo entro il , ma fino a concorrenza dell incremento occupazionale determinato come differenza tra i lavoratori a tempo indeterminato esistenti alla fine di ciascun mese e la media del periodo ; e) stabilito, per i datori di lavoro senza diritto al bonus al 7 luglio 2002, un bonus di Euro 100 ovvero Euro 150 se il lavoratore a tempo indeterminato ha un età superiore a 45 anni al momento dell assunzione (più un ulteriore contributo di Euro 300 in ambedue di casi se l assunzione è effettuata in zone cd. obiettivo 1 e in Abruzzo e Molise), limitatamente alle nuove assunzioni verificatesi nel periodo fine di ciascun mese successivo entro il , ma fino a concorrenza dell incremento occupazionale determinato come differenza tra i lavoratori a tempo indeterminato esistenti alla fine di ciascun mese e la media del periodo ; f) condizionato la fruizione, sempre mediante compensazione, del nuovo bonus (cioè quello di Euro 100, 150 o 300) ad un atto di assenso espressamente adottato dall Agenzia delle Entrate entro 30 gg. dal ricevimento (principio del silenzio-diniego ) di apposita istanza preventiva ed in base alla disponibilità dei fondi stanziati: l istanza - cd. Mod. ICO già disponibile con le relative istruzioni in formato.pdf nel sito - ed il cui termine iniziale di presentazione sarà stabilito con apposito provvedimento (in teoria il primo calcolo utile sarebbe stato quello al 31 gennaio 2003) deve essere inviata esclusivamente in via telematica al Centro Operativo di Pescara direttamente da parte del datore di lavoro, se abilitato, dalla capogruppo o altra società del gruppo abilitata, se il datore di lavoro appartiene ad un gruppo societario, ovvero tramite i soggetti cd. abilitati (professionisti, C.A.F. ecc.), utilizzando il prodotto informatico denominato CREDITOCCUPAZIONE, che sarà gratuitamente reso disponibile dall Agenzia delle Entrate nel sito Con risoluzioni 3 gennaio 2003, n. 2, e 8 gennaio 2003, n. 3, l Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo per l utilizzo mediante modello F 24 del bonus 2003: 6751: denominato "Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione - art. 63, comma 1, lettera a), primo periodo" (contributo di Euro 413,17 - vedi lettera b) elenco di cui sopra); 8

9 6752: denominato "Ulteriore credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione - art. 63, comma 1, lettera a), secondo periodo - contributo di 100 euro" (vedi lettera c) elenco di cui sopra); 6753: denominato "Ulteriore credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione - art. 63, comma 1, lettera a), secondo periodo - contributo di 150 euro" (vedi lettera c) elenco di cui sopra per lavoratori con più di 45 anni); 6754: denominato "Ulteriore credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione - art. 63, comma 1, lettera a), terzo periodo - contributo di 300 euro" (vedi lettera c) elenco di cui sopra lavoratori assunti in zone cd. obiettivo 1 e Abruzzo e Molise); 6755: denominato "Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione - art. 63, comma 1, lettera b), contributo di 100 euro" (vedi lettere d) ed e) elenco di cui sopra); 6756: denominato "Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione - art. 63, comma 1, lettera b) - contributo di 150 euro" (vedi lettere d) ed e) elenco di cui sopra) per lavoratori con più di 45 anni); 6757: denominato "Ulteriore credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione - art. 63, comma 1, lettera b) - contributo di 300 euro" (vedi lettere d) ed e) elenco di cui sopra lavoratori assunti in zone cd. obiettivo 1 e Abruzzo e Molise); 6758: denominato "Ulteriore credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione - art. 7, comma 10, legge 23 dicembre 2000, n. 388 art. 63, comma 1, lettera a), primo periodo, legge 27 dicembre 2002, n. 289 (ulteriore contributo di Euro 206,58, vedi lettera b) elenco di cui sopra lavoratori assunti in zone cd. obiettivo 1 e Abruzzo e Molise). I suddetti codici, la cui numerosità evidentemente rispetta il decantato principio della semplificazione dei codici tributo, sono indicati nella colonna "importi a credito compensati" della sezione Erario del modello di versamento "F 24" con l'indicazione, come periodo di riferimento, dell'anno in cui si effettua la compensazione del credito espresso nella forma AAAA. Esempi 1. Art. 63 c. 1 a) primo periodo l. 289/2002: credito d imposta secondo disposizioni originarie per i soggetti con incremento occupazionale al 7 luglio 2002 nei limiti del predetto incremento occupazionale per nuove occupazioni entro (vedi punto b) dell elenco indicato in assetto normativo ) Periodi di vigenza del bonus: 2003 Primo periodo di calcolo: Periodo di utilizzo del bonus: da Modalità di utilizzo: compensazione Codice tributo: 6751 (ordinario), 6758 (ulteriore contributo zone cd. obiettivo 1 e Abruzzo e Molise Istanza preventiva: No Modalità di calcolo: minor valore tra n. di lavoratori assunti nel periodo agevolato fine di ciascun mese del 2003 con contratto a tempo indeterminato e la differenza fra il numero complessivo dei lavoratori a tempo indeterminato alla data del 7 luglio 2002 e la corrispondente media del periodo di riferimento 1 ottobre settembre Misura bonus : Euro 413,17 (ex Lire ) più Euro 206,58 (ex Lire ) se assunzione in aree cd. obiettivo 1 e Abruzzo e Molise, per ciascun dipendente. Esempio di calcolo al 31 gennaio 2003: 9

10 a) media dei dipendenti a tempo indeterminato nel periodo di riferimento 1 ottobre 1999/30 settembre 2000: 100 b) numero dei dipendenti a tempo indeterminato al 7 luglio 2002: 105 c) eccedenza: 5 d) se nuovi assunti dal 1 ottobre 2000 al 31 gennaio 2003: 5 credito d imposta pari a 5 x Euro 413,17 e) se nuovi assunti dal 1 ottobre 2000 al 31 gennaio 2003: 7 credito d imposta pari a 5 x Euro 413,17 (il credito spetta per ciascun lavoratore assunto dal 1 ottobre 2000 nei limiti dell incremento della base occupazionale verificatosi nel periodo di riferimento) f) se nuovi assunti dal 1 ottobre 2000 al 31 gennaio 2003: 3 credito d imposta pari a 3 x Euro 413,17 (il credito spetta in relazione al numero effettivo di assunti a partire dal 1 ottobre 2000 che in questo caso è inferiore all incremento della base occupazionale verificatosi nel periodo di riferimento) 2. Art. 63 c. 1 a) secondo e terzo periodo l. 289/2002: credito d imposta secondo nuove disposizioni per i soggetti con incremento occupazionale al 7 luglio 2002 relativamente a nuove occupazioni effettuate entro il eccedenti il predetto incremento occupazionale (vedi punto c) dell elenco indicato in assetto normativo ) Periodi di vigenza del bonus: 2003 Primo periodo di calcolo: Periodo di utilizzo del bonus: da data assenso esplicito Centro Operativo Pescara Modalità di utilizzo: compensazione Codice tributo: 6752 (100 Euro), 6753 (150 Euro), 6754 (300 Euro) Istanza preventiva: Sì sezione I Modalità di calcolo: minor valore tra n. di lavoratori assunti nel periodo agevolato fine di ciascun mese del 2003 con contratto a tempo indeterminato e la differenza fra il numero complessivo dei lavoratori a tempo indeterminato risultanti alla fine di ciascun mese del 2003 e la corrispondente media del periodo di riferimento 1 ottobre settembre 2000, meno la differenza fra il numero complessivo dei lavoratori a tempo indeterminato alla data del 7 luglio 2002 e la corrispondente media del periodo di riferimento 1 ottobre settembre Misura bonus : Euro 100 (Euro 150 se età > 45 anni), più Euro 300 se assunzione in aree cd. obiettivo 1 e Abruzzo e Molise, per ciascun dipendente. Esempio di calcolo al 31 gennaio 2003: a) media dei dipendenti a tempo indeterminato nel periodo di riferimento 1 ottobre 1999/30 settembre 2000: 100 b) numero dei dipendenti a tempo indeterminato al 7 luglio 2002: 105 c) eccedenza al 7 luglio 2002: 5 d) numeri dei dipendenti a tempo indeterminato al 31 gennaio 2003: 106 e) eccedenza al 31 gennaio 2003: 6 f) se nuovi assunti dal 1 ottobre 2000 al 31 gennaio 2003: <=5 nessun ulteriore credito d imposta (non si è verificato ulteriore incremento occupazionale rispetto a quello al 7 luglio 2002 l istanza è inammissibile); g) se nuovi assunti dal 1 ottobre 2000 al 31 gennaio 2003: 6 (e quindi quando >5) credito d imposta pari a 1 x Euro 100/150 + eventuali Euro 300 (il credito spetta per ciascun lavoratore assunto dal 1 ottobre 2000 nei limiti dell incremento della base occupazionale 10

11 verificatosi nel periodo di riferimento al netto dell incremento di base occupazionale al 7 luglio 2002) 3. Art. 63 c. 1 b) l. 289/2002: credito d imposta secondo nuove disposizioni per i soggetti con incremento occupazionale al 7 luglio 2002 (vedi punto d) dell elenco indicato in assetto normativo ) Periodi di vigenza del bonus: Primo periodo di calcolo: Periodo di utilizzo del bonus: da data assenso esplicito Centro Operativo Pescara Modalità di utilizzo: compensazione Codice tributo: 6755 (100 Euro), 6756 (150 Euro), 6757 (300 Euro) Istanza preventiva: Sì sezione II Modalità di calcolo: minor valore tra n. di lavoratori assunti nel periodo agevolato fine di ciascun mese del periodo con contratto a tempo indeterminato e la differenza fra il numero complessivo dei lavoratori a tempo indeterminato risultanti alla fine di ciascun mese del periodo e la corrispondente media del periodo di riferimento 1 agosto luglio Misura bonus : Euro 100 (Euro 150 se età > 45 anni), più Euro 300 se assunzione in aree cd. obiettivo 1 e Abruzzo e Molise, per ciascun dipendente. Esempio di calcolo al 31 gennaio 2004: a) media dei dipendenti a tempo indeterminato nel periodo di riferimento 1 agosto 2001/31 luglio 2002: 100 b) numeri dei dipendenti a tempo indeterminato al 31 gennaio 2004: 105 c) eccedenza al 31 gennaio 2004: 5 d) se nuovi assunti dal 1 gennaio 2004 al 31 gennaio 2004: 5 credito d imposta pari a 5 x Euro 100/150 + eventuali Euro 300; e) se nuovi assunti dal 1 gennaio 2004 al 31 gennaio 2004: 7 credito d imposta pari a 5 x Euro 100/150 + eventuali Euro 300 (il credito spetta per ciascun lavoratore assunto dal 1 gennaio 2004 nei limiti dell incremento della base occupazionale verificatosi nel periodo di riferimento) f) se nuovi assunti dal 1 gennaio 2004 al 31 gennaio 2004: 3 credito d imposta pari a 3 x Euro 100/150 + eventuali Euro 300 (il credito spetta in relazione al numero effettivo di assunti a partire dal 1 gennaio 2004 che in questo caso è inferiore all incremento della base occupazionale verificatosi nel periodo di riferimento) 4. Art. 63 c. 1 b) l. 289/2002: credito d imposta secondo nuove disposizioni per i soggetti senza incremento occupazionale al 7 luglio 2002 (vedi punto e) dell elenco indicato in assetto normativo ) Periodi di vigenza del bonus: Primo periodo di calcolo: Periodo di utilizzo del bonus: da data assenso esplicito Centro Operativo Pescara Modalità di utilizzo: compensazione Codice tributo: 6755 (100 Euro), 6756 (150 Euro), 6757 (300 Euro) Istanza preventiva: Sì sezione II 11

12 Modalità di calcolo: minor valore tra n. di lavoratori assunti nel periodo agevolato fine di ciascun mese del periodo con contratto a tempo indeterminato e la differenza fra il numero complessivo dei lavoratori a tempo indeterminato risultanti alla fine di ciascun mese del periodo e la corrispondente media del periodo di riferimento 1 agosto luglio Misura bonus : Euro 100 (Euro 150 se età > 45 anni), più Euro 300 se assunzione in aree cd. obiettivo 1 e Abruzzo e Molise, per ciascun dipendente. Esempio di calcolo al 31 gennaio 2003: a) media dei dipendenti a tempo indeterminato nel periodo di riferimento 1 agosto 2001/31 luglio 2002: 100 b) numeri dei dipendenti a tempo indeterminato al 31 gennaio 2003: 105 c) eccedenza al 31 gennaio 2003: 5 g) se nuovi assunti dal 1 gennaio 2003 al 31 gennaio 2003: 5 credito d imposta pari a 5 x Euro 100/150 + eventuali Euro 300; h) se nuovi assunti dal 1 gennaio 2003 al 31 gennaio 2003: 7 credito d imposta pari a 5 x Euro 100/150 + eventuali Euro 300 (il credito spetta per ciascun lavoratore assunto dal 1 gennaio 2003 nei limiti dell incremento della base occupazionale verificatosi nel periodo di riferimento) i) se nuovi assunti dal 1 gennaio 2003 al 31 gennaio 2003: 3 credito d imposta pari a 3 x Euro 100/150 + eventuali Euro 300 (il credito spetta in relazione al numero effettivo di assunti a partire dal 1 gennaio 2003 che in questo caso è inferiore all incremento della base occupazionale verificatosi nel periodo di riferimento) Il problema del tetto alla compensazione La normativa e la prassi ministeriale fanno sempre riferimento alla possibilità di compensazione del bonus ai sensi del D.Lgs. n. 241/1997. Questa norma disciplina all'art. 17 versamenti e compensazioni, mentre all'art. 25 prevede l'applicazione di un limite massimo di crediti compensabili, aggiornato con l'art. 34 della L. n. 388/2000 ad euro ,90. Con la R.M. n. 86/2000 il Ministero delle Finanze ha elencato una serie di crediti d imposta derivanti da agevolazioni fiscali cui non è applicabile il predetto limite di compensazione; inoltre, con la C.M. n. 219/1998, il Ministero ha esplicitamente ritenuto non applicabile il limite suddetto in relazione agli incentivi per nuove assunzioni introdotti dall'art. 4 della L. n. 449/1997. In particolare: "Quanto, poi, all'individuazione dei soggetti che possono beneficiare della possibilità di compensare i predetti crediti, è necessario formulare alcune considerazioni circa l'applicabilità ai crediti d'imposta in argomento dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997, che stabilisce una graduazione nel tempo dell'ammissione alla compensazione delle diverse categorie di soggetti titolari di partita IVA. Tale norma è evidentemente diretta a garantire il rispetto dei vincoli relativi agli stanziamenti sui singoli capitoli di bilancio sulle cui disponibilità vengono erogati i rimborsi d'imposta. Ebbene, i crediti in parola non sono altro che uno strumento semplificato di fruizione di agevolazioni il cui importo globalmente utilizzabile è predeterminato e già stanziato sui singoli capitoli di spesa delle Amministrazioni competenti a riconoscere il beneficio. e deriva che per tali crediti, mancando l'esigenza di rispettare i predetti vincoli, non operano i limiti soggettivi alla 12

13 compensazione previsti dall'art. 25, comma 1, citato. In conclusione, i crediti in argomento potranno essere utilizzati, nel modello F24 da tutti i titolari di partita IVA in compensazione con gli importi a debito di qualsiasi sezione dello stesso modello F24, inserendo nella colonna "importi a credito" di tale modello il codice: " Credito d'imposta. Incentivi per le piccole e medie imprese. Articolo 4 legge 449/1997". Le suindicate considerazioni della C.M. n. 219/1998 potrebbero in linea di principio essere estese anche all agevolazione in questione, ora che la concessione del credito è vincolata a limiti di spesa impegnati (per lo meno quindi per la parte relativa al periodo ). Si ritiene, tuttavia, in assenza di esplicito chiarimento ministeriale, di dover considerare applicabile il limite di compensazione sopra richiamato. 13

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