Merita di essere segnalata la sentenza numero 484 del 16 marzo 2009, emessa dal Tar Puglia, Lecce ed in particolare il seguente passaggio:

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1 Esecuzione dei lavori relativi agli impianti elettrici, telefonici e telematici di cui alla categoria OS30, per un importo di ,80, pari al 18,619% dell importo complessivo: va richiesta la necessaria qualificazione nella categoria corrispondente, risultando così illegittimo il bando, nella parte in cui ha ammesso la partecipazione alle Ditte in possesso della sola qualificazione nella categoria generale OG11 (peraltro, neppure prevalente)._ L art. 74 comma 2 del dpr 554/99 va interpretato nel senso che le opere appartenenti a categorie generali o specializzate che costituiscano (per la natura e l importo) strutture, impianti e opere specializzate ai sensi dell art. 72 comma 4 possono essere eseguite solo da imprese in possesso delle relative qualificazioni A parere dell adito giudice amministrativo è illegittima una clausola del bando nella parte in cui permette che <I concorrenti che, in funzione alle categorie presenti alla gara, non sono in possesso della qualificazione nelle categorie OS3, OS28 e OS30 possono partecipare alla gara se sono in possesso della qualificazione nella categoria OG11 per classifica adeguata alla somma delle lavorazioni delle suddette categorie>? Il Tribunale è dell avviso che è illegittima una siffatta clausola del bando._si è già evidenziato in fattispecie come quella in esame che l art. 72, comma 4, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 annovera una serie di opere che vanno considerate strutture, impianti ed opere speciali (qualora siano di importo superiore al valore indicato al successivo art. 73, comma 3, e cioè pari al 10% dell importo complessivo, ovvero ad )._ Esse possono essere eseguite unicamente da Imprese in possesso della relativa qualificazione, ai sensi del successivo art. 74, secondo comma ( Le lavorazioni relative a opere generali, e a strutture, impianti ed opere speciali di cui all art. 72, comma 4, indicate nel bando di gara, non possono essere eseguite direttamente dalle imprese qualificate per la sola categoria prevalente, se prive delle relative qualificazioni )._Infatti, l apparente antinomia tra il primo ed il secondo comma del cit. art. 74 (il primo articolato abilita le Imprese in possesso della qualificazione nella categoria prevalente a eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l opera) va risolta nel senso che la specifica qualificazione è necessariamente richiesta, qualora per l appunto si tratti delle strutture, impianti ed opere speciali indicate all art. 72, comma 4 Merita di essere segnalata la sentenza numero 484 del 16 marzo 2009, emessa dal Tar Puglia, Lecce ed in particolare il seguente passaggio: Venendo al caso in esame, va detto che nell elencazione contenuta nel cit. art. 72 sono inclusi, alla lettera e), l installazione, la gestione e la manutenzione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi e simili. Nell appalto in questione assumono un valore percentuale del 18,619% dell importo complessivo e, dunque, eccedono la percentuale indicata al terzo comma dell art. 73 D.P.R. n. 554/99. Ne discende che andava richiesta la necessaria qualificazione nella categoria corrispondente, risultando così illegittimo il bando, nella parte in cui ha ammesso la partecipazione alle Ditte in possesso della sola qualificazione nella categoria generale OG11 (peraltro, neppure prevalente). Va così accolto il motivo di ricorso formulato dalla BETA S.p.A. e annullato in parte qua il bando e il disciplinare di gara, nonché i provvedimenti che in loro attuazione hanno consentito la partecipazione all appalto dell A.T.I. PONTEGGI ALFA S.r.l. ALFADUE COSTRUZIONI GENERALI S.p.A. A cura di Sonia Lazzini N /2009 REG.SEN. N /2008 REG.RIC.

2 R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia ha pronunciato la presente Lecce - Sezione Seconda SENTENZA A) sul ricorso numero di registro generale 1371 del 2008 e successivi motivi aggiunti, proposto da: PONTEGGI ALFA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Nicola Carparelli, in proprio e quale mandataria del raggruppamento con ALFADUE COSTRUZIONI GENERALI ITALIANE S.p.A., ALFADUE COSTRUZIONI GENERALI ITALIANE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Francesco Perrino, rappresentate e difese dall'avv. Pietro Quinto, con domicilio eletto in Lecce, via Garibaldi 43; contro AZIENDA SANITARIA LOCALE ALFA, in persona del legale rappresentante Direttore Generale pro tempore dott. Rodolfo Rollo, rappresentata e difesa dal Prof. avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto in Lecce, via 95 Rgt. Fanteria 9; nei confronti di BETA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore rag. Mariano Giovene, rappresentata e difesa dagli avvocati Ignazio Scuderi e Valeria Pellegrino, con domicilio eletto presso Valeria Pellegrino in Lecce, via Augusto Imperatore 16; per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia

3 quanto al ricorso, notificato il 12/9/2008 e depositato il 25/9/2008, nonché agli ulteriori motivi di ricorso, notificati il 10/11/2008 e depositati il 19/11/2008, e ai motivi aggiunti, notificati i 27-28/10/2008 e depositati il 31/10/2008: - della deliberazione dell ASL BR n del 18/7/2008, con la quale sono stati definitivamente aggiudicati alla BETA S.p.A. i lavori di completamento e sopraelevazione della piastra esistente e realizzazione di n. 3 impianti elevatori e la fornitura di attrezzature elettromedicali al Presidio Ospedaliero A. Perrino di ALFA; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, e in particolare della nota del 7/8/2008 n e dei verbali di gara; nonché per il risarcimento dei danni; quanto ai motivi aggiunti, notificati il 15/1/2009 e depositati il 20/1/2009: - della nota dell ASL BR n del 17/12/2008, con la quale è stato respinto l invito della Società ricorrente a dichiarare la esclusione di BETA S.p.A. dalla procedura di gara e/o la decadenza dall aggiudicazione; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale; B) sul ricorso incidentale, notificato il 7/10/2008 e depositato l 8/10/2008, riproposto con atto notificato il 27/1/2009 e depositato il 29/1/2009, spiegato da: BETA S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t. Rag. Mariano Giovene, rappresentata e difesa dagli avvocati Ignazio Scuderi e Valeria Pellegrino ed elettivamente domiciliata presso quest ultima in Lecce alla Via Augusto Imperatore n. 16; contro: AZIENDA SANITARIA LOCALE DI ALFA, in persona del legale rappresentante Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa dal Prof. avv. Ernesto Sticchi Damiani ed elettivamente domiciliata in Lecce alla Via 95 Rgt. Fanteria n. 9,

4 e nei confronti di: PONTEGGI ALFA s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. dott. Nicola Carparelli, in proprio e quale mandataria del raggruppamento con ALFADUE COSTRUZIONI GENERALI ITALIANE S.p.A. ALFADUE COSTRUZIONI GENERALI ITALIANE S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t. sig. Francesco Perrino, rappresentate e difese dall avv. Pietro Quinto ed elettivamente domiciliate in Lecce alla Via Garibaldi n. 43, per l annullamento dei provvedimenti di ammissione alla gara dell A.T.I. PONTEGGI ALFA s.r.l. ALFADUE COSTRUZIONI GENERALI ITALIANE S.p.A., nonché del disciplinare e degli ulteriori atti della procedura, nella parte in cui consentono la partecipazione ai soggetti privi della qualificazione nelle categorie OS3, OS28 e OS30; Visto il ricorso con i relativi allegati, gli ulteriori motivi di ricorso e i motivi aggiunti; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell Azienda Sanitaria Locale ALFA; Visto l'atto di costituzione in giudizio di BETA Spa e il ricorso incidentale spiegato; Vista l ordinanza istruttoria n del 20 dicembre 2008; Vista la documentazione esibita e le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti tutti gli atti della causa; Designato relatore il dott. Giuseppe Esposito e uditi per le parti, all'udienza pubblica del giorno 12/02/2009, l avv. Alessandro Distante in sostituzione

5 dell avv. Pietro Quinto, l avv. Giulio V. Petruzzi in sostituzione del Prof. avv. Ernesto Sticchi Damiani e l avv. Valeria Pellegrino; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: FATTO Con deliberazione n del 4/8/2006, l Azienda Sanitaria Locale di ALFA indiceva un pubblico incanto per l affidamento dei lavori di completamento e sopraelevazione della piastra esistente, la realizzazione di n. 3 impianti elevatori e la fornitura di attrezzature elettromedicali per il Presidio Ospedaliero A. Perrino di ALFA (importo a base d asta ,71). I lavori e la fornitura venivano inizialmente aggiudicati, con deliberazione del 13/7/2007 n. 250, al raggruppamento Ponteggi ALFA S.r.l. ALFADUE S.p.A., mentre veniva esclusa l Impresa BETA S.p.A., per l errata composizione dell offerta relativa alla fornitura dell impianto radiologico digitalizzato per angiografia diagnostica. Avverso l esclusione la BETA S.p.A. promuoveva ricorso, accolto da questa Sezione con sentenza n. 2202/07, pubblicata il 30 maggio 2007, confermata dal Consiglio di Stato con decisione della Sez. V n. 2090/08 del 7 maggio Per l effetto, l ASL BR rinnovava le operazioni di gara, procedendo all esame dell offerta della BETA S.p.A. e, in particolare, richiedendo giustificazioni in ordine alla composizione di n. 70 voci. Per quanto attiene alla voce n. 70 (sistema angiografico completo), la Commissione di gara evidenziava che, dalla relazione giustificativa, emergevano alcune difformità dell apparecchiatura rispetto alle prescrizioni tecniche di gara. Nel contempo, rilevava che la richiesta di chiarimenti riguardava la quantità della manodopera impiegata, il prezzo dei materiali a piè d opera e del sistema angiografico, mentre la valutazione della congruità dell apparecchiatura andava effettuata nel lasso di tempo tra l aggiudicazione e la stipula del contratto, come previsto dal Capitolato specifiche tecniche. Valutati tali elementi, con verbale del 9/7/2008 la Commissione giungeva alla conclusione di ritenere che l offerta non aveva caratteri di anomalia, per cui disponeva l aggiudicazione provvisoria dell appalto alla BETA S.p.A.

6 Con la determinazione del 18/7/2008 n. 2214, il Direttore Generale dell ASL ALFA procedeva all aggiudicazione definitiva, stabilendo che la stipula del contratto avvenisse a seguito dell accertamento positivo dei requisiti richiesti in sede di gara. Con nota del 7/8/2008, è poi stato richiesto alle Ditte collocate al primo e secondo posto nella graduatoria (a quest ultimo posto è inserito il Raggruppamento ricorrente) di esibire la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa. Con ricorso notificato il 15/9/2008 e depositato il 25/9, le Ditte PONTEGGI ALFA s.r.l., anche nella sua qualità di mandataria del raggruppamento temporaneo, e ALFADUE COSTRUZIONI GENERALI ITALIANE S.p.A. hanno impugnato l aggiudicazione in favore della BETA S.p.A., chiedendone l annullamento e formulando, in ipotesi di esecuzione dei lavori ed effettuazione della fornitura, domanda di risarcimento dei danni. Con il ricorso sono stati proposti i seguenti motivi: 1) violazione e falsa applicazione degli atti disciplinanti la gara; violazione dei principi generali in materia di gare; violazione della par condicio; eccesso di potere per errata presupposizione in fatto e in diritto. Con tale motivo le ricorrenti deducono che l aggiudicazione è stata disposta nonostante l accertamento, di cui al verbale della Commissione di gara n. 15 del 15/5/2008, della mancata corrispondenza dell apparecchiatura alle specifiche tecniche richieste. Si rappresenta che il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso non comportava alcuna valutazione delle componenti dell offerta, sicché la riscontrata difformità dell apparecchiatura in questione determinava la necessaria esclusione della Ditta. Aggiungono che neppure rileva la circostanza che le operazioni di gara siano state rinnovate a seguito dell annullamento giudiziale della precedente esclusione della BETA S.p.A., poiché la sentenza di questo TAR atteneva alla legittimità del provvedimento che aveva ravvisato un errata compilazione della lista delle categorie dei lavori e delle forniture, senza che quella decisione potesse condurre all aggiudicazione in favore della Ditta che forniva un impianto diffbeta dall oggetto della gara; 2) violazione dei principi di gara; eccesso di potere; violazione art. 48 D.Lgs. n. 163/06.

7 Il motivo è formulato con riferimento alla disposizione che demanda a un successivo momento l accertamento dei requisiti, prima della stipula del contratto. Sotto tale aspetto, sono impugnate le prescrizioni di gara, qualora intese nel senso di legittimare l aggiudicazione e la stipula senza il vincolo dell accertata rispondenza alle caratteristiche del progetto previste dal Capitolato, ma rendendo ammissibile comprovare le specifiche tecniche della fornitura mediante certificazione rilasciata da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo di qualità; 3) eccesso di potere; difetto di motivazione e di istruttoria; violazione di legge. Si censura (con espressa riserva di motivi aggiunti) l operato della Commissione, che ha ritenuto congrua l offerta, senza che siano ricavabili gli elementi che abbiano consentito di superare i dubbi di anomalia per ben 70 voci. Si è costituita in giudizio l Azienda Sanitaria Locale di ALFA, in persona del legale rappresentante Direttore Generale p.t., procedendo all analisi delle regole dettate per la gara e dei compiti spettanti all Amministrazione dopo le sentenze del TAR e del Consiglio di Stato, confutando articolatamente i motivi di ricorso e concludendo per il suo rigetto. L ASL BR ha esibito documentazione. Si è altresì costituita la controinteressata BETA S.p.A., sviluppando una diffusa critica delle argomentazioni delle ricorrenti e proponendo con lo stesso atto ricorso incidentale, notificato il 7/10/2008 e depositato l 8/10, con cui ha contestato l ammissione alla procedura dell ATI PONTEGGI ALFA ALFADUE, per violazione e/o falsa applicazione del bando e del disciplinare di gara, nonché dell art. 37 del D.Lgs. n. 163/06, difettando la qualificazione nella categoria relativa alle opere specializzate di cui alla OS30 (scorporabile secondo il disciplinare di gara, ma non subappaltabile, eccedendo il 15% dell importo dei lavori), nonché della classifica adeguata alla somma delle lavorazioni previste nella categoria generale. Sotto il primo profilo, sono stati pertanto impugnati il disciplinare e il bando di gara, nella parte in cui hanno consentito la partecipazione alla gara, abilitando i concorrenti in possesso della classificazione nella categoria generale OG11 per le categorie speciali OS3, OS28 e OS30. Difettando il requisito per partecipare alla gara, la controinteressata ha dunque dedotto l inammissibilità del ricorso per carenza di interesse delle ricorrenti, svolgendo poi ulteriori deduzioni sull inammissibilità e infondatezza dell impugnativa principale. Anche la controinteressata ha esibito documentazione.

8 Con motivi aggiunti (notificati i 27-28/10/2008 e depositati il 31/10/2008), le Ditte ricorrenti hanno dettagliato il motivo di ricorso, relativo alla contestazione del giudizio di non anomalia dell offerta della BETA S.p.A.; in data 10/11/2008, hanno notificato un atto contenente ulteriori motivi di ricorso (depositato il 19/11/2008), in relazione alla censura sulla necessaria verifica della conformità dell apparecchiatura alle specifiche tecniche di gara, dedotta con il secondo motivo di ricorso. In prossimità dell udienza pubblica del 18 dicembre 2008, le parti hanno prodotto memorie a sostegno delle rispettive difese, depositate il 12/12/2008. In pari data le Società ricorrenti avevano diffidato l ASL BR a disporre l esclusione della BETA S.p.A. dalla gara e/o la sua decadenza dall aggiudicazione, poiché la documentazione da questa esibita a comprova del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa era priva di validità (circa gli attestati di qualità e l attestazione S.O.A.) ed emergeva la difformità della fornitura dell impianto elettromedicale rispetto alle prescrizioni tecniche di gara. All udienza pubblica del 18 dicembre 2008 le ricorrenti rappresentavano di voler impugnare con motivi aggiunti la nota del 17/12/2008 con cui l ASL BR aveva respinto la loro diffida, nonché di riservare la proposizione di ulteriori motivi aggiunti dalla conoscenza della documentazione esibita alla Stazione appaltante dalla BETA S.p.A. (richiesta ma non consegnata nella sua interezza). Con ordinanza n del 20 dicembre 2008, il Collegio accordava rilievo alla manifestata esigenza di un compiuto esercizio del diritto di difesa e, pertanto, ordinava all ASL BR il deposito della documentazione in parola. A tanto l Azienda resistente provvedeva in data 17/1/2009, depositando agli atti di causa la documentazione prodotta dalla BETA S.p.A. In data 15/1/2009 le Società ricorrenti avevano impugnato con motivi aggiunti la predetta nota del Responsabile Unico del procedimento del 17/12/2008 n (con cui era stata respinta la diffida a disporre l esclusione della BETA S.p.A. o la decadenza dell aggiudicazione), depositando l atto in data 20/11/2009. Nei nuovi motivi aggiunti è stata dedotta: - violazione e falsa applicazione del DPR 445/00, eccesso di potere e violazione del disciplinare di gara (dovendosi ritenere priva di validità la dichiarazione sostitutiva, resa in data 12/10/2006, in ordine al possesso degli attestati di qualità, dell attestazione S.O.A., dell iscrizione alla Camera di Commercio e dell osservanza

9 degli obblighi riguardanti il diritto al lavoro dei disabili, peraltro non accompagnata dalla fotocopia del documento di identità del dichiarante); - violazione e falsa applicazione del disciplinare di gara, violazione e falsa applicazione degli artt. 48 e 118 del D.Lgs. 163/06 (in quanto, benché la BETA S.p.A. avesse dichiarato di voler subappaltare la fornitura dell impianto elettromedicale, la verifica della conformità di questo alle prescrizioni tecniche di gara non può essere demandata al momento dell affidamento del subappalto, poiché l art. 118 D.Lgs. cit. attiene al possesso dei requisiti soggettivi e non alle caratteristiche tecniche del bene da fornire). L ASL BR e la BETA S.p.A. hanno replicato ai rilievi articolati nei motivi aggiunti (la BETA S.p.A. riproponendo, con atto notificato il 27/1/2009 e depositato il 29/1/2009, il ricorso incidentale già spiegato). All udienza pubblica del 12 febbraio 2009 il ricorso è stato assegnato in decisione ed è stato pubblicato il dispositivo della sentenza n. 2 del 18 febbraio 2009, ai sensi dell art. 23-bis, comma sesto, della legge 6 dicembre 1971, n DIRITTO 1.- Il Collegio deve farsi carico, innanzitutto, di stabilire l ordine di trattazione dei ricorsi. Sulla base della decisione dell Adunanza Plenaria n. 11/2008, con la quale il Consiglio di Stato ha affermato che la priorità nell esame dei ricorsi è determinata dal Giudice, in relazione all esigenza di risoluzione della controversia (cfr. il punto della pronuncia), si reputa che debba essere accordata la preferenza all esame del ricorso incidentale spiegato dalla BETA S.p.A., poiché esso riveste un carattere logicamente prioritario, in quanto rivolto avverso quelle disposizioni del bando che hanno ammesso alla partecipazione l A.T.I. ricorrente. In tal modo è privilegiata la verifica della legittimità dell atto con cui la gara è stata indetta e che ne contiene le regole. Nella fattispecie in esame, non è trascurato che anche le Società ricorrenti dichiarino di impugnare gli atti indittivi della gara (cfr. pag. 2 degli ulteriori motivi di ricorso, notificati il 10/11/2008). Tuttavia, occorre precisare che tale impugnativa risulta proposta in via tuzioristica (cfr. lo stesso punto: ove questi (atti) escludessero qualsivoglia verifica in sede di procedura di gara consentendo di effettuare una fornitura anche diversa da quella voluta dall Amministrazione ), mentre con il relativo motivo di ricorso è

10 prospettata la censura della violazione e falsa applicazione degli atti disciplinanti la gara (non direttamente impugnati, quindi) Passando dunque all esame del ricorso incidentale della BETA S.p.A., va osservato che le Società ricorrenti ne eccepiscono l irricevibilità, risultando tardiva la censura, non proposta allorquando la BETA S.p.A. impugnò la sua esclusione (giudizio definito con sentenza di questa Sezione n. 2202/07). L eccezione va disattesa. Con il ricorso R.G. 499/2007, la BETA S.p.A. aveva impugnato la deliberazione dell ASL BR del 13/2/2007 n. 250, con la quale essa era stata esclusa e l appalto aggiudicato all A.T.I. Ponteggi ALFA ALFADUE. Poiché l offerta della BETA S.p.A. era comunque più vantaggiosa di quella dell A.T.I concorrente, la domanda di annullamento dell esclusione, ove accolta, avrebbe comportato il conseguimento della utilità pretesa dalla Ditta allora ricorrente, ovverossia quella di rendersi aggiudicataria della gara, per aver formulato la migliore offerta. Da ciò discende che non era rinvenibile alcun interesse a censurare l ammissione dell A.T.I., bastando l accoglimento del ricorso avverso l esclusione a soddisfare pienamente la Ditta ricorrente. Viceversa, nel momento in cui l aggiudicazione (successivamente disposta in suo favore) è contestata dall Impresa concorrente, la difesa dell utilità oramai conseguita passa necessariamente attraverso la proposizione del rimedio del ricorso incidentale, mirante a paralizzare l altrui domanda ed a cui è sotteso l interesse alla conservazione degli atti della procedura, in questa fase autonomamente apprezzabile e per la prima volta rinvenibile Con il ricorso incidentale l Impresa aggiudicataria: - impugna gli atti di gara, nella parte in cui ammettono alla partecipazione con il possesso della qualificazione per la categoria generale OG11, senza richiedere il possesso del requisito della qualificazione per le opere speciali OS30 (di cui è sprovvista l ATI ricorrente); - deduce che l A.T.I. ricorrente andava esclusa in quanto, trattandosi di Associazione di tipo orizzontale in cui alla mandante ALFADUE è attribuita la quota del 49,9%, quest ultima doveva dimostrare il possesso della classifica adeguata alla percentuale dei lavori che assumeva (calcolata sommando gli importi dei lavori delle categorie OG11 e OS30 e ripartendo il totale in relazione alla quota

11 assunta all interno dell A.T.I.; risultando nella specie insufficiente la seconda classifica per la categoria di opere generali (OG11), che consente l esecuzione di lavori sino a ,00). Ritiene il Collegio di dover procedere all esame della censura che involge la legittimità della clausola del bando la quale, per quanto detto, merita la prioritaria valutazione. L oggetto dell appalto si compone, per la parte che qui interessa, dell esecuzione dei lavori relativi agli impianti elettrici, telefonici e telematici, di cui alla categoria OS30, per un importo di ,80, pari al 18,619% dell importo complessivo (cfr. il Disciplinare di gara, con l indicazione che trattasi di lavori scorporabili e non subappaltabili). Le Ditte ricorrenti non sono qualificate per la categoria speciale in questione, bensì per quella generale OG11, come risulta dai certificati degli organismi di attestazione, versati in atti. Il richiamato Disciplinare (pag. 3) dispone, sul punto, che: I concorrenti che, in funzione alle categorie presenti alla gara, non sono in possesso della qualificazione nelle categorie OS3, OS28 e OS30 possono partecipare alla gara se sono in possesso della qualificazione nella categoria OG11 per classifica adeguata alla somma delle lavorazioni delle suddette categorie. Il Tribunale è dell avviso che è illegittima una siffatta clausola del bando. Con sentenza del 24 luglio 2007 n. 2942, questa Sezione ha già evidenziato in fattispecie come quella in esame che l art. 72, comma 4, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 annovera una serie di opere che vanno considerate strutture, impianti ed opere speciali (qualora siano di importo superiore al valore indicato al successivo art. 73, comma 3, e cioè pari al 10% dell importo complessivo, ovvero ad ). Esse possono essere eseguite unicamente da Imprese in possesso della relativa qualificazione, ai sensi del successivo art. 74, secondo comma ( Le lavorazioni relative a opere generali, e a strutture, impianti ed opere speciali di cui all art. 72, comma 4, indicate nel bando di gara, non possono essere eseguite direttamente dalle imprese qualificate per la sola categoria prevalente, se prive delle relative qualificazioni ). Infatti, l apparente antinomia tra il primo ed il secondo comma del cit. art. 74 (il primo articolato abilita le Imprese in possesso della qualificazione nella categoria

12 prevalente a eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l opera) va risolta nel senso che la specifica qualificazione è necessariamente richiesta, qualora per l appunto si tratti delle strutture, impianti ed opere speciali indicate all art. 72, comma 4 (cfr. la citata decisione di questa Sezione n. 2942/07: L art. 74 comma 2 va quindi interpretato nel senso che le opere appartenenti a categorie generali o specializzate che costituiscano (per la natura e l importo) strutture, impianti e opere specializzate ai sensi dell art. 72 comma 4 possono essere eseguite solo da imprese in possesso delle relative qualificazioni ). Venendo al caso in esame, va detto che nell elencazione contenuta nel cit. art. 72 sono inclusi, alla lettera e), l installazione, la gestione e la manutenzione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi e simili. Nell appalto in questione assumono un valore percentuale del 18,619% dell importo complessivo e, dunque, eccedono la percentuale indicata al terzo comma dell art. 73 D.P.R. n. 554/99. Ne discende che andava richiesta la necessaria qualificazione nella categoria corrispondente, risultando così illegittimo il bando, nella parte in cui ha ammesso la partecipazione alle Ditte in possesso della sola qualificazione nella categoria generale OG11 (peraltro, neppure prevalente). Va così accolto il motivo di ricorso formulato dalla BETA S.p.A. e annullato in parte qua il bando e il disciplinare di gara, nonché i provvedimenti che in loro attuazione hanno consentito la partecipazione all appalto dell A.T.I. PONTEGGI ALFA S.r.l. ALFADUE COSTRUZIONI GENERALI S.p.A L accoglimento di tale motivo del ricorso incidentale esime il Collegio dal valutare l ulteriore censura (concernente l illegittima ammissione alla gara dell A.T.I. ricorrente, difettando il possesso in capo alla mandante della classifica corrispondente all importo dei lavori assunti), che resta conseguentemente assorbita. 2- L accoglimento del ricorso incidentale in dipendenza dell accertata illegittima formulazione del disciplinare di gara induce il Collegio ad affermare, in tale specifico contesto, che il ricorso principale debba essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse (e, unitamente ad esso, i motivi aggiunti successivamente proposti). Nella presente controversia si ravvisa un altra e correlata circostanza di cui tener conto.

13 Posto che occorre vagliare l interesse del ricorrente principale per procedere allo scrutinio dell impugnativa proposta (cfr. la citata decisione dell Adunanza Plenaria n. 11/2008: punto 13.5.c), bisogna considerare che la principale censura delle Società ricorrenti si incentra sull impossibilità di disporre l aggiudicazione in favore della Ditta che fornisca un apparecchiatura non confbeta alle prescrizioni tecniche. A tal proposito, il Collegio non può esonerarsi dal considerare quanto risulta agli atti di causa. In particolare, in data 31/1/2009 è stata prodotta in giudizio la nota del Dirigente dell Area Gestione Tecnica dell ASL BR prot. n del 14/1/2009, alla quale è allegata copia della nota dello stesso Servizio prot. n. 921/GT del 20/10/2008, in cui è richiesto agli organi deliberativi di determinare l esclusione dalla gara della ditta O.R.M.E. S.p.a. di Bologna per i motivi espressi precedentemente ( non rispondenza ai parametri richiesti per quanto attiene sia le caratteristiche funzionali e parametriche della apparecchiatura radiografica che a quanto specificamente richiesto per la presentazione dell elaborato particolareggiato ). Cosicché la valutazione dell interesse delle Società ricorrenti in questa fase appare recessivo, in quanto lo stesso si mostra concentrato sull esito delle necessarie determinazioni che dovrà assumere l Azienda Sanitaria Locale ALFA. In altri termini, se il ricorso incidentale per un verso risulta idoneo a paralizzare l azione principale, per altro verso non assicura nella specie l acquisizione del bene della vita (stipula del contratto in favore della BETA S.p.A.), dovendo l Amministrazione compiere una ulteriore attività provvedimentale, procedendo eventualmente a una nuova valutazione, con riferimento in particolare alla circostanza che in sede di verifica successiva, riguardante la fornitura dell apparecchiatura elettromedicale, l offerta della BETA S.p.A. è risultata non confbeta alle prescrizioni tecniche di gara. 3- In ragione del complesso delle questioni prospettate, si rinvengono giusti motivi per disporre l integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Seconda Sezione di Lecce, definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe, accoglie il ricorso incidentale e dichiara inammissibile per carenza di interesse il ricorso principale e successivi motivi aggiunti. Spese compensate.

14 Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12/02/2009 con l'intervento dei Magistrati: Luigi Costantini, Presidente Patrizia Moro, Primo Referendario Giuseppe Esposito, Referendario, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 16/03/2009 (Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186) IL SEGRETARIO

N. 00131/2012 REG.RIC. http://www.giustizia-amministrativa.it/documentiga/cagliari/sezione 1/2012/201200131/Provvedime... REPUBBLICA ITALIANA

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