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1 "Professionalità per il terzo settore" OGGETTO: proposta di invio della newsletter mensile. Gentili Signore e Signori, l associazione Legale nel Sociale è lieta di presentare il primo numero della newsletter informativa su tematiche giuridiche ed economiche dedicata al mondo del terzo settore e del sociale. Questo servizio, gratuito, è rivolto a tutti coloro che, per ragioni personali o lavorative, vogliano approfondire ed essere sempre aggiornati su tali tematiche. L associazione Legale nel Sociale è stata fondata da un gruppo di giuristi per contribuire a raggiungere una maggiore professionalità nel terzo settore. Riteniamo che l incontro tra il mondo professionale e quello del terzo settore possa dare un contributo rilevante allo sviluppo del mondo delle associazioni e delle cooperative. Troverete come allegato a questa mail una più esaustiva presentazione della nostra associazione, con rinvio, per ulteriori informazioni, al sito web Vi ringraziamo per la Vostra attenzione e aspettiamo le Vostre preziose osservazioni. Cari saluti. Avv. Marco Carlizzi, Avv. Antonio Isoldi, Avv. Daria Polidoro, Dott. Paolo Giuliani, Avv. William Di Cicco, Avv. Raffaello Cotturone, Avv. Valentina Di Vincenzo, Avv. Elena Gloria, Avv. Emiliano Rossi, Avv. Camilo Zufelato, Dott. Simona Barbaliscia, Dott. Chiara Porta e Dott. Mirko Zilli. Newsletter n. 01 giugno 2006 IMPRESA ED ETICA IMPRESA SOCIALE PUBBLICATO IL DECRETO LEGISLATIVO E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 2006 il decreto legislativo 24 marzo 2006 n. 155 relativo alla "disciplina dell'impresa sociale a norma della legge 13 giugno 2005 n. 118". Il decreto è entrato in vigore il 12 maggio. Il provvedimento si compone di 18 articoli e si apre con la definizione di impresa sociale che può essere acquisita da qualsiasi organizzazione privata, comprese le

2 società del libro V del codice civile, che eserciti in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale. Nella denominazione è obbligatorio l'uso della locuzione "impresa sociale" e la costituzione va fatta per atto pubblico. Il decreto legislativo definisce i settori nel cui ambito si può parlare della produzione e dello scambio di beni e servizi di utilità sociale. A prescindere dallo svolgimento di attività in questi settori la qualifica di impresa sociale può essere assunta anche dalle organizzazioni che esercitano attività di impresa al fine dell'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati o disabili secondo la normativa comunitaria. L'impresa sociale si caratterizza per l'assenza dello scopo di lucro, gli utili e gli avanzi di gestione devono essere destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio. E' vietata la distribuzione anche in forma indiretta di utili, avanzi di gestione, riserve e fondi in favore di amministratori, soci, partecipanti, collaboratori o lavoratori. Il decreto chiarisce cosa debba intendersi per distribuzione indiretta. Non si prevedono agevolazioni fiscali, ma può ritenersi che le entrate che derivano dalle attività esercitate, ancorché di tipo economico, siano considerate non commerciali e quindi non tassate (sulla falsariga di quanto avviene per le ONLUS). Ai lavoratori dipendenti dovrà essere applicato un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti e accordi collettivi applicabili nel settore. E' ammesso il ricorso all'attività di volontariato ma solo nei limiti del cinquanta per cento dei lavoratori a qualunque titolo impiegati nell'impresa sociale. In caso di insolvenza le organizzazioni che esercitano un'impresa sociale sono assoggettate alla procedura concorsuale di liquidazione coatta amministrativa. Nei regolamenti e negli atti costitutivi dell'organizzazione devono essere previste forme di coinvolgimento sia dei lavoratori che dei destinatari dell'attività dell'impresa sociale in modo che questi possano esercitare un'influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell'ambito dell'impresa. RATIFICA DELLA CONVENZIONE CONTRO IL CRIMINE ORGANIZZATO TRANSNAZIONALE, AMPLIATA LA RESPONSABILITA DEGLI ENTI. E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2006 la legge n. 146 del 16 marzo 2006 recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale adottati dall'assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001". Si estende la responsabilità per gli enti, già prevista dalla legge n. 231 / 2001, anche ai delitti di associazione a delinquere, semplice o di stampo mafioso, al riciclaggio e alla tratta di migranti, purché rientrino nel reato transnazionale. Agli enti può dunque applicarsi l'interdizione temporanea dell'attività, o nei casi più gravi la proibizione definitiva, o sanzioni pecuniarie nel caso in cui questi risultino coinvolti nei reati indicati che presentino un carattere transnazionale, carattere che ricorre quando il reato sia stato commesso in più di uno Stato, ovvero in un solo Stato ma una parte sostanziale della sua pianificazione, preparazione o controllo avvenga in altro Stato, ovvero ancora coinvolga un gruppo criminale organizzato e impegnato in attività criminali in più di uno Stato. Infine, che il reato commesso in uno Stato abbia effetti sostanziali in altro Stato. Particolarmente interessante la previsione dell'art. 11 della legge che prevede che, in presenza dei reati in questione con carattere transnazionale, il giudice possa disporre la confisca delle cose che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo ovvero se questa non sia possibile può disporre la confisca di denaro o altri beni che abbiano un valore equivalente. CITTADINI EXTRACOMUNITARI (ASILO, RIFUGIO, SOGGIORNO, ESPULSIONE, NUOVI DIRITTI). IL MINISTERO DELL INTERNO SULLE ESPULSIONI DI CITTADINI BULGARI E RUMENI

3 Circolare del Ministero dell'interno (400/A/2006/291/P/ ) del 1 marzo 2006: decreti di espulsione adottati nei confronti di cittadini rumeni. Il Ministero dell'interno è intervenuto sulla vicenda dell'annullamento disposto da alcuni giudici di pace dei decreti di espulsione di cittadini rumeni. L'annullamento giudiziario è stato pronunciato sul presupposto che la Romania entrerà a fare parte dell'unione Europea con data certa. Il Ministero senza potere intervenire nel merito delle pronunce dei giudici di pace ha sostenuto una posizione contraria, osservando tra l'altro che la procedura di ratifica del trattato di adesione, non solo per la Romania ma anche per la Bulgaria, entrerà in vigore il 1 gennaio 2007 ma che è fatta salva la proroga al E' ancora in corso l'adeguamento delle strutture giuridiche, finanziarie e amministrative dei due Paesi. Inoltre il trattato di adesione dovrà essere ratificato dagli attuali Stati membri secondo i propri ordinamenti. Conclude il Ministero che fino alla data di entrata in vigore dell'atto di ratifica i cittadini della Bulgaria e della Romania non possono essere considerati comunitari e quindi nei loro confronti deve trovare applicazione il Testo Unico immigrazione. RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO E POSSESSO DI REDDITO Corte di Cassazione Sezione I Civile sentenza 3 febbraio 2006 n Il permesso di soggiorno può essere concesso ad un cittadino extracomunitario anche se questi al momento della richiesta non ha dimostrato l'esistenza di redditi da lavoro. Secondo la Corte di Cassazione dunque il momento decisivo per valutare il possesso da parte dello straniero di adeguati mezzi di sussistenza non è tanto quello della domanda di rilascio o di rinnovo ma quello in cui l'autorità amministrativa è chiamata in concreto a pronunciarsi sulla istanza. E' quindi a questa fase che va riscontrato lo svolgimento di una regolare attività lavorativa. LO STATO ITALIANO PROROGA IL REGIME DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI NEOCOMUNITARI Il Governo Italiano, lo rende noto il Ministero del Welfare con la circolare n. 15 / 2006, ha notificato alla Commissione Europea la decisione di avvalersi del regime transitorio in materia di libera circolazione dei lavoratori subordinati previsto dal Trattato di adesione, per otto dei dieci Paesi di nuova adesione all'unione Europea (l'esclusione riguarda solo Cipro e Malta). Il regime transitorio continuerà ad applicarsi per un periodo di altri tre anni (1 maggio aprile 2009) e continuerà ad avere attuazione il decreto flussi 2006 (DPCM ). ANCHE AL CITTADINO EXTRACOMUNITARIO ENTRATO ILLEGALMENTE SPETTANO LE MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE Corte di Cassazione Sezione Unite Penali sentenza n / Le misure alternative alla detenzione in carcere, e in particolare l'affidamento in prova al servizio sociale, sempre che ne sussistano i presupposti stabiliti dall'ordinamento penitenziario, possono essere applicate anche allo straniero extracomunitario che sia entrato nel territorio dello Stato e sia privo del permesso di soggiorno. La Corte di Cassazione a sezioni unite risolve un conflitto insorto al suo interno tra sezioni favorevoli (si veda in proposito la sentenza n / 2005) e contrarie a riconoscere le misure alternative alla detenzione anche agli stranieri destinatari di provvedimento di espulsione. Sostiene la Corte, nella sentenza n. 7458/2006, che se il Tribunale di Sorveglianza ha accertato l'esistenza dei presupposti previsti dalla legge per la concessione delle misure alternative che siano state richieste, queste devono essere riconosciute anche allo straniero condannato, ciò in conformità dei principi costituzionali della pari dignità della persona umana e della funzione rieducativa della pena che non consentono di operare discriminazioni.

4 LIMITE DELLA CORTE COSTITUZIONALE ALLE IPOTESI DI RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE Corte Costituzionale Ordinanza n. 158 / E manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui prevede il divieto di espulsione dello straniero solo se convivente con parenti entro il quarto grado o con il coniuge di nazionalità italiana. La questione sostanziale affrontata dalla Corte consiste nello stabilire se lo straniero entrato in Italia in modo irregolare possa essere espulso anche se ha parenti non italiani ma in regola. Il Testo Unico infatti prevede il divieto di espulsione solo se lo straniero irregolare abbia in Italia parenti o il coniuge italiani; la norma è stata così ritenuta potenzialmente in contrasto con la Costituzione proprio perché non prevede il divieto di espulsione in caso di familiari non italiani. Ma i giudici della Corte Costituzionale hanno respinto la questione ritenendo la norma conforme alla Costituzione, si è inteso così evitare allo straniero coniugato o convivente con familiare straniero di aggirare le norme in materia di ingresso e soggiorno. DIRITTI DELLA PERSONA AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO ANCHE PER IL TOSSICODIPENDENTE Tribunale di Modena decreto dell'8 febbraio Anche la tossicodipendenza è una forma di disabilità che comporta la mancata possibilità di attendere autonomamente ai propri interessi. Ne consegue che può essere nominato un amministratore di sostegno al quale può essere affidato anche l'incarico di reperire al beneficiario un posto di lavoro dignitoso remunerativo e consono alla sua professionalità. Si tratta di uno dei primi casi in cui viene applicato lo strumento dell'amministratore di sostegno introdotto nel nostro ordinamento dalla legge n. 6 / L'amministratore di sostegno consente di intervenire a favore di persone che anche per cause momentanee non sono in grado di provvedere da sole ai propri diritti senza privarle della loro capacità (fonte ALTALEX n del ). TOSSICODIPENDENZA DEL GENITORE E STATO DI ADOTTABILITA DEL MINORE Corte di Cassazione sezione prima sentenza n del 14 aprile 2006: può essere revocato lo stato di adottabilità di un minore il cui genitore tossicodipendente abbia dimostrato, quali elementi sintomatici di una raggiunta capacità genitoriale, sia il positivo completamento del trattamento terapeutico presso una comunità di recupero, sia una forte spinta motivazionale data dal desiderio di riavere il minore con se e sia un sentimento di ansia per la situazione di precarietà del minore. La dichiarazione di adottabilità ha come solo scopo la tutela degli interessi del minore affinché l'accertata inidoneità dei genitori non provochi allo stesso danni gravi e irreversibili alla sua crescita equilibrata. Per questo motivo nel caso di genitore tossicodipendente che abbia manifestato attraverso i suoi comportamenti concreti la volontà di costruire un valido rapporto con la figlia, lo stato di adottabilità può essere revocato e la minore affidata alla stessa comunità di recupero quale atto propedeutico al suo definitivo affidamento al genitore. FISCO CONTABILITA' PREVIDENZA E LAVORO RECESSO ANTICIPATO DAL CONTRATTO AL PROGETTO Tribunale di Milano sentenza del 6 febbraio 2006: in caso di recesso senza giusta causa il collaboratore a progetto ha diritto al pagamento dei compensi che gli

5 sarebbero spettati sino alla naturale scadenza del contratto. Nel contratto a progetto era prevista la possibilità di recesso anticipato sia del collaboratore che dell'azienda ma solo per giusta causa ovvero per impossibilità sopravvenuta di raggiungere l'obiettivo fissato nel contratto a progetto. L'azienda però non era stata in grado di dimostrare la presenza della giusta causa di recesso anticipato, in conseguenza il giudice aveva pronunciato la condanna al risarcimento dei danni. Si può ricordare che la legge Biagi prevede anche la libera recedibilità dal contratto (art.67 del decreto legislativo n. 30 / 2006) prima della scadenza, quindi anche in assenza di giusta causa, ma occorre che questa eventualità sia prevista nel contratto, diversamente il recesso può avvenire solo per giusta causa. (fonte Il Sole 24 ore del 6 aprile 2006 ) RAPPORTO UNIONCAMERE SULLA COOPERAZIONE Sono le cooperative iscritte al nuovo Albo istituito nel 2004 dal Ministero per le attività produttive, in base alla riforma del diritto societario, il dato è riportato dal secondo rapporto sulle imprese cooperative di Unioncamere. Si tratta dell'1,2% di tutte le imprese attive nel Paese. Il 93,8% potrà accedere ai benefici fiscali previsti per le cooperative a mutualità prevalente. Il 39,5% delle cooperative opera nel Mezzogiorno, il 21,2% al Centro, il 21,1% al Nord - Ovest e il 18,2% nel Nord - Est. Sotto il profilo settoriale le cooperative di produzione e lavoro sono le più numerose, seguono le cooperative edili e di abitazione poi le cooperative sociali. (Fonte "Il Sole 24 ore" del 24 marzo 2006). CONTRATTO DI LAVORO E PERMESSO DI SOGGIORNO Tribunale di Bolzano sentenza 14 marzo 2006: il possesso del permesso di soggiorno è condizione di validità e / o efficacia del contratto individuale di lavoro. In mancanza del permesso si determina l'impossibilità della prestazione con la sospensione del rapporto di lavoro con il cittadino extracomunitario da ogni effetto giuridico ed economico. I giudici di Bolzano aderiscono all'orientamento della Cassazione (9407 / 2004) che riconosce in tale ipotesi al datore di lavoro la possibilità di licenziare il lavoratore per giustificato motivo oggettivo. (fonte "Il Sole 24 ore" del 1 maggio 2006). DISABILI E PROGRESSIONE DI CARRIERA Corte Costituzionale sentenza n. 190 / 2006: è costituzionalmente illegittimo l'art. 8 bis del decreto - legge n. 136 / 2004 nella parte in cui riconosce la riserva di posti ai disabili anche nel caso di concorsi per reclutare i dirigenti scolastici negli istituti e scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte. La sentenza si segnala in quanto afferma un principio importante: i disabili devono essere agevolati nell'accesso al lavoro ma è irragionevole e contrario alla Costituzione che la preferenza debba essere estesa anche all'ipotesi della progressione in carriera. PRESTAZIONI DI INVALIDITA' AI CITTADINI EXTRACOMUNITARI: OCCORRE CARTA DI SOGGIORNO. INPS messaggio 24 aprile 2006 n L'art. 80, comma 19 della legge n. 388 / 2000 che stabilisce che le provvidenze economiche connesse alla invalidità civile possano essere concesse ai cittadini extracomunitari, alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani, purché i cittadini stranieri siano in possesso di carta di soggiorno, deve ritenersi ancora in vigore fino ad eventuale diversa pronuncia della Corte Costituzionale. L'INPS risponde così alle perplessità che erano state manifestate in proposito; la normativa previgente prevedeva, infatti, come requisito il possesso del solo premesso di soggiorno e non della carta (che viene riconosciuta dopo un periodo prolungato di permanenza). La legge n. 388 / 2000 ha operato dunque un intervento restrittivo in materia, con una evidente finalità di

6 contenimento della spesa pubblica. Le perplessità nascono dal fatto che la normativa comunitaria in materia di sicurezza sociale prevede unicamente la condizione di soggiorno legale, si è così ritenuto che prevedere il possesso della carta di soggiorno per ottenere le prestazioni connesse all'invalidità civile fosse contrario al diritto comunitario. L'INPS tuttavia con il messaggio n ha ritenuto di non potere intervenire confermando la vigenza delle norme più restrittive in attesa di una eventuale pronuncia della Corte Costituzionale. Associazione Legale nel Sociale c/o Studio Legale Isoldi Via Tibullo, Roma T e F info@legalenelsociale.it Note legali. AVVISO A NORMA DELL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO LEGGE 22 MARZO 2004, N.72, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LEGGE 21 MAGGIO 2004, N.128 La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento presenti su questa Newsletter è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge. E' libera la citazione dell'opera a scopo scientifico e la riproduzione, anche parziale, ad uso didattico. *** INFORMATIVA A NORMA DELL'ARTICOLO 13 DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N.196) I dati personali trattati sono esclusivamente costituiti dall'indirizzo di posta elettronica. Si intenderà rilasciato il consenso all utilizzo dall'interessato in mancanza di richiesta di cancellazione. I dati sono trattati con strumenti elettronici. Non sono trattati altri dati e non sono utilizzati cookies. Per l'esercizio dei diritti previsti dall'articolo 7 del Codice privacy è possibile scrivere info@legalenelsociale.it. La cancellazione del proprio indirizzo di posta elettronica dall'archivio e pertanto il rifiuto a ricevere la newsletter di Legale nel Sociale può essere compiuto e manifestato direttamente dall'interessato cliccando rispondi a questa mail e inviando un messaggio con scritto cancella. Siamo comunque a disposizione per qualsiasi chiarimento.

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