LE NOVITÀ IVA PER I COMMERCIANTI AL MINUTO E IL REGISTRATORE DI CASSA

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1 Servizio circolari per la clientela Circolare n. 06/2019 del 21 Marzo 2019 LE NOVITÀ IVA PER I COMMERCIANTI AL MINUTO E IL REGISTRATORE DI CASSA 1 PREMESSA 2 OBBLIGO DI TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI 2.1 DECORRENZA 2.2 AMBITO SOGGETTIVO 2.3 ADEMPIMENTI 2.4 ESONERO DAGLI OBBLIGHI DI CERTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE 2.5 PROROGA DEL REGIME OPZIONALE 2.6 REGIME SANZIONATORIO 2.7 CONTRIBUTO PER L ADEGUAMENTO TECNOLOGICO 2.8 ALTRE SEMPLIFICAZIONI 3 RINVIO DELLA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI 3.1 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 3.2 OPERAZIONI DOCUMENTATE DA FATTURA 3.3 NORME ATTUATIVE

2 Il DL 119/2018 prevede, a partire dal 2020, l introduzione dell obbligo di rasmissione telematica dei corrispettivi per la generalità dei commercianti al minuto, nonché l avvio della c.d. lotteria degli scontrini. A tali misure si accompagna la semplificazione delle regole per la tenuta con sistemi elettronici del registro dei corrispettivi. 1 PREMESSA Il DL n. 119 (conv. L n. 136) introduce rilevanti novità per i soggetti passivi IVA esercenti attività di commercio al minuto. In particolare, viene prevista l estensione generalizzata, ancorché graduale, dell obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi all Agenzia delle Entrate. Viene poi rinviato all l avvio della c.d. lotteria degli scontrini, precedentemente prevista con decorrenza dall ma rimasta inattuata. L introduzione di tale lotteria, infatti, richiede che una quota significativa degli esercenti attività di commercio al minuto sia in grado di trasmettere i dati dei corrispettivi in via telematica all Agenzia delle Entrate. Infine, per rendere meno onerosi gli adempimenti previsti in capo a tali soggetti, viene introdotta una disciplina semplificata per la tenuta con sistemi elettronici del registro dei corrispettivi di cui all art. 24 co. 1 del DPR 633/72. 2 OBBLIGO DI TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI L introduzione dell obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi da parte dei commercianti al minuto è disposta dall art. 17 del DL 119/2018, che modifica l art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015, prevedendo il superamento del regime opzionale istituito dalla medesima disposizione1. 1 L art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015, nella versione previgente alle modifiche del DL 119/2018, 144 Le novità della Legge di bilancio 2019 e del DL collegato. Invero, l obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi è già in vigore, attualmente, per alcune categorie di soggetti, individuati dall art. 2 co. 1 bis e 2 del DLgs. 127/2015. Tuttavia, per effetto delle modifiche introdotte dall art. 17 del DL 119/2018, l obbligo viene esteso alla generalità dei soggetti passivi IVA che effettuano operazioni di cui all art. 22 del DPR 633/72. La disposizione, secondo quanto evidenziato nella Relazione illustrativa al DL 119/2018, è volta a completare l opera di razionalizzazione e semplificazione del processo di certificazione fiscale avviata con l introduzione dell obbligo di fatturazione elettronica. Le nuove misure, in prospettiva, sono finalizzate a: eliminare alcuni adempimenti contabili (quali la tenuta del registro dei corrispettivi, l emissione e la conservazione degli scontrini e delle ricevute fiscali); consentire all Amministrazione finanziaria di fornire supporto ai soggetti passivi nella compilazione della dichiarazione IVA, della dichiarazione dei redditi, nonché nella liquidazione delle imposte, avendo a disposizione, tempestivamente, i dati dei corrispettivi; potenziare la capacità di controllo preventivo dei fenomeni evasivi da parte dell Amministrazione finanziaria, in modo da consentire l intevento con strumenti di compliance, e riducendo allo stesso tempo l invasività dei controlli; favorire la diffusione dei pagamenti elettronici; incentivare la digitalizzazione del Paese. 2.1 DECORRENZA Il nuovo obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi si applica: dall ai commercianti al minuto con volume d affari superiore a ,00 euro; dall alla generalità dei commercianti al minuto. La gradualità dell introduzione dell obbligo tiene conto dei tempi necessari all adeguamento o alla sostituzione dei registratori di cassa con i nuovi registratori telematici. 2.2 AMBITO SOGGETTIVO Sono soggetti all obbligo introdotto dall art. 17 del DL 119/2018 i soggetti passivi IVA che effettuano le operazioni di cui all art. 22 del DPR 633/72, ossia i commercianti al minuto e soggetti assimilati. 2

3 2.2.1 Soggetti esonerati L art. 17 del DL 119/2018 prevede che: con decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze possono essere previsti specifici esoneri dagli adempimenti in argomento, in ragione della tipologia di attività esercitata (art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015); le operazioni rientranti nell attività di commercio al minuto effettuate nelle specifiche zone individuate con decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, potranno essere documentate mediante scontrino o ricevuta fiscale, nonché con l osservanza delle relative discipline (art. 2 co. 6 ter del DLgs. 127/2015). L introduzione del nuovo obbligo è infatti condizionata anche dal livello di connessione alla rete Internet delle diverse zone del territorio nazionale, in quanto essa costituisce presupposto necessario per l invio dei dati mediante i registratori telematici. Pertanto, anche successivamente al , le modalità cartacee di certificazione dei corrispettivi convivranno con le nuove modalità telematiche di assolvimento dell obbligo Operatori del settore sanitario Una specifica semplificazione è prevista per i soggetti tenuti all invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai sensi dell art. 3 co. 3 e 4 del DLgs. 175/2014 e dei relativi decreti del Ministro dell Economia e delle Finanze. Al fine di evitare una duplicazione degli adempimenti, tali soggetti potranno ottemperare all obbligo di cui all art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015 mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di tutti i dati dei corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria. In tal caso, tuttavia, la trasmissione dovrà essere effettuata giornalmente. Inoltre, i dati fiscali trasmessi al Sistema TS potranno essere utilizzati soltanto dalle Pubbliche Amministrazioni per l applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale. I termini e gli ambiti di utilizzo dei dati anzidetti, nonché le modalità tecniche di trasmissione saranno definiti con decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze, di concerto con i Ministri della Salute e della Pubblica Amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, tenendo conto degli obblighi di cui al reg. 2016/679/UE. 2.3 ADEMPIMENTI Il nuovo regime obbligatorio impone ai soggetti passivi IVA che esercitano attività di commercio al minuto o assimilate di: memorizzare in via elettronica i dati dei corrispettivi giornalieri; trasmettere telematicamente all Agenzia delle Entrate i medesimi dati. Il provv. Agenzia delle Entrate n (adottato in attuazione dell art. 2 co. 4 del DLgs. 127/2015, ancorché con riferimento al previgente regime opzionale) ha definito le informazioni da trasmettere e le relative modalità di invio dei dati. Fra i dati oggetto di comunicazione si evidenziano, in particolare: i dati identificativi della trasmissione; la data e l ora della rilevazione; i dati delle operazioni effettuate (ammontare, aliquota IVA, imposta, natura dell operazione, eventuale applicazione del metodo della ventilazione, eventuale riferimento normativo, ecc.); i dati relativi a eventuali interventi tecnici o segnalazioni di eventi eccezionali Registratori telematici Per adempiere gli obblighi di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati all Agenzia delle Entrate, i soggetti passivi devono dotarsi degli appositi registratori telematici (RT), così come definiti dal citato provv. Agenzia delle Entrate /

4 Infatti, l art. 2 co. 3 del DLgs. 127/2015 dispone che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica sono effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito Modalità di trasmissione dei dati In base a quanto previsto dal provv /2016, la trasmissione dei dati dei corrispettivi avviene mediante il registratore telematico al momento delle chiusura giornaliera. Il registratore genera un file XML, lo sigilla elettronicamente e lo trasmette in via telematica al sistema informativo dell Agenzia delle Entrate. L Agenzia delle Entrate attesta l avvenuta trasmissione dei dati comunicando l esito di ricezione. In caso di esito negativo, gli esercenti devono provvedere alla trasmissione del file corretto entro i 5 giorni lavorativi successivi alla comunicazione di scarto. La trasmissione deve essere effettuata almeno ogni 5 giorni, in una fascia oraria compresa fra le 00:00 e le 22: ESONERO DAGLI OBBLIGHI DI CERTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE Al pari di quanto già previsto nell ambito del regime opzionale introdotto nel 2017, la memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione telematica dei corrispettivi sostituiscono: l obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale; l obbligo di registrazione dei corrispettivi di cui all art. 24 del DPR 633/72. Resta fermo, in ogni caso, l obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente avanzata non oltre il momento di effettuazione dell operazione (art. 22 del DPR 633/72). L art. 2 co. 5 del DLgs. 127/2015 (non modificato dal DL 119/2018), prevede la possibilità di individuare, mediante decreto ministeriale, tipologie di documentazione idonee a rappresentare le operazioni anche ai fini commerciali. Per tale motivo, nell ambito del previgente regime opzionale di trasmissione dei dati, è previsto che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dai soggetti aderenti all opzione (ove non escluse specificamente dall obbligo di certificazione fiscale) siano documentate mediante l emissione del c.d. documento commerciale di cui al DM , anche ai soli fini dell esercizio dei diritti di garanzia. Plausibilmente, tale documento potrà essere utilizzato anche nell ambito della nuova disciplina. 2.5 PROROGA DEL REGIME OPZIONALE L art. 17 del DL 119/2018, pur sostituendo l art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015, mantiene ferma, per il periodo d imposta 2019, la validità delle opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il Pertanto, i commercianti al minuto che nel 2017 o nel 2018 hanno aderito al regime opzionale di cui all art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015 (nella formulazione previgente) possono continuare ad applicare la medesima disciplina fino al In mancanza di tale proroga, i soggetti che hanno aderito al regime opzionale, pur essendo in possesso degli strumenti telematici necessari ad adempiere la memorizzazione e trasmissione telematica dei dati, sarebbero stati obbligati (per l anno 2019, o almeno per il primo semestre di tale anno) ad adempiere gli obblighi di certificazione fiscale e di registrazione dei corrispettivi nei modi ordinariamente previsti dal DPR 633/72, in attesa dell introduzione della nuova disciplina. 2.6 REGIME SANZIONATORIO Ai sensi dell art. 2 co. 6 del DLgs. 127/2015, in caso di omessa memorizzazione o trasmissione dei dati dei corrispettivi, ovvero di memorizzazione o trasmissione di dati incompleti o non veritieri da parte dei soggetti obbligati, si applica: la sanzione di cui all art. 6 co. 3 del DLgs. 471/97 (pari al 100% dell imposta corrispondente all importo non documentato o non registrato); la sanzione di cui all art. 12 co. 2 del DLgs. 471/97 (sospensione della licenza o dell autorizzazione all esercizio dell attività ovvero dell esercizio dell attività). 4

5 2.7 CONTRIBUTO PER L ADEGUAMENTO TECNOLOGICO A sostegno dell adeguamento dei registratori di cassa da parte dei soggetti interessati dal nuovo obbligo di trasmissione dei corrispettivi, viene prevista l attribuzione, per gli anni 2019 e 2020, di un contributo complessivamente pari al 50% della spesa sostenuta, per l acquisto o l adattamento degli apparecchi. Per ogni apparecchio viene fissata una soglia massima di spesa pari a: 250,00 euro in caso di acquisto; 50,00 euro in caso di adattamento. Il contributo è erogato sotto forma di credito d imposta di pari importo, utilizzabile in compensazione ai sensi dell art. 17 del DLgs. 241/97. L utilizzo del credito è consentito a partire dalla prima liquidazione IVA periodica successiva al mese in cui si realizzano i seguenti requisiti: è stata registrata la fattura relativa all acquisto o all adattamento degli apparecchi; è stato pagato, mediante mezzi tracciabili, il relativo corrispettivo. Peraltro, al credito d imposta non si applica né il limite annuale di ,00 euro di cui all art. 1 co. 53 della L. 244/2007, né il limite all utilizzo in compensazione pari a ,00 euro di cui all art. 34 della L. 388/2000. La disposizione rinvia la definizione delle norme attuative a un provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate da emanarsi entro il ALTRE SEMPLIFICAZIONI Il DL 119/2018 modifica gli artt. 3 e 4 del DLgs. 127/2015 con decorrenza dall , al fine di coordinare le relative disposizioni con il nuovo obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi introdotto all art. 2 del medesimo decreto Riduzione dei termini di accertamento L art. 3 del DLgs. 127/2015 prevede, attualmente, che la riduzione di 2 anni dei termini di accertamento prevista per i soggetti di cui all art. 1 del DLgs. 127/2015 che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti superiori a 500,00 euro possa applicarsi anche ai soggetti che effettuano operazioni nell ambito del commercio al minuto, ma soltanto a condizione che questi abbiano optato per la memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi. Il DL 119/2018, con decorrenza dall , elimina dall art. 3 il riferimento al regime opzionale. Non è chiaro, tuttavia, se per effetto di tale modifica la possibilità di beneficiare della riduzione dei termini di accertamento sarà ammessa per la generalità dei commercianti al minuto che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti sopra la soglia individuata Programma di assistenza dell Agenzia delle Entrate L art. 4 del DLgs. 127/2015 prevede alcune semplificazioni nell adempimento degli obblighi IVA a favore dei seguenti soggetti passivi: esercenti arti e professioni ex art. 5 del DPR 633/72; imprese ammesse al regime di contabilità semplificata di cui all art. 18 del DPR 600/73. Il medesimo articolo stabilisce che tali soggetti, ove si avvalgano degli elementi informativi messi a disposizione nell ambito dello speciale programma di assistenza previsto dall Agenzia delle Entrate, sono esonerati dall obbligo di tenuta dei registri IVA delle vendite e degli acquisti di cui agli artt. 23 e 25 del DPR 633/72. Poiché gli elementi informativi messi a disposizione dall Agenzia delle Entrate si fondano anche sull utilizzo dei dati acquisiti mediante i registratori telematici, l art. 17 co. 2 del DL 119/2018 modifica l art. 4 del DLgs. 127/2015 a decorrere dall , specificando che i soggetti in contabilità semplificata ex art. 18 del DPR 600/73, pur essendo esonerati dalla tenuta dei registri IVA, non sono esonerati dalla tenuta del registro degli incassi e dei pagamenti ex art. 18 co. 2 del DPR 600/73. Inoltre, l obbligo di tenuta dei registri IVA permane in ogni caso per i soggetti passivi che hanno optato per il metodo delle registrazioni IVA di cui all art. 18 co. 5 del DPR 600/73. 5

6 3 RINVIO DELLA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI L art. 18 del DL 119/2018 posticipa all l avvio della c.d. lotteria degli scontrini, nell ambito della quale l acquisto di beni e servizi presso esercenti attività di commercio al minuto consente di partecipare all estrazione di premi messi in palio. Tale lotteria, infatti, originariamente prevista dall art. 1 co della L. 232/2016 con decorrenza dall , è rimasta finora inattuata. Secondo quanto evidenziato dalla nella Relazione illustrativa al DL 119/2018, il rinvio è dovuto ai tempi necessari per l adeguamento dei registratori di cassa alle nuove funzioni telematiche. Infatti, il procedimento di estrazione a sorte dei premi richiede che i registratori di cassa utilizzati dai commercianti al minuto presso i quali sono effettuati gli acquisti siano in grado di trasmettere all Agenzia delle Entrate non soltanto il dato cumulato dei corrispettivi giornalieri, ma anche i dati puntuali della singola operazione (data, importo, modalità di pagamento), compreso il codice fiscale del cliente. Dunque, l allineamento fra la data di avvio della lotteria e l introduzione dell obbligo generalizzato di trasmissione telematica dei corrispettivi, da un lato risponde a tale esigenza di adeguamento tecnologico, dall altro consente di evitare distorsioni concorrenziali tra soggetti che (per obbligo o per scelta) si siano già dotati dei nuovi registratori telematici e altri soggetti che, in assenza dell obbligo, non si sono ancora adeguati. 3.1 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE L art. 1 co. 540 della L. 232/2016, come modificato dall art. 18 del DL 119/2018, definisce le regole di partecipazione alla lotteria. La norma, pur non contemplando limiti con riguardo alla tipologia di beni o servizi acquistati, prevede che la partecipazione sia subordinata al rispetto di alcune condizioni Requisiti del cessionario o committente La partecipazione alla lotteria è consentita a condizione che il soggetto che effettua l acquisto dei beni o servizi sia: una persona fisica; maggiorenne20; residente in Italia. Inoltre, occorre che tale soggetto effettui l acquisto in veste di privato, ossia al di fuori dell esercizio d impresa, arte o professione Requisiti del cedente o prestatore Ai fini della partecipazione alla lotteria, gli acquisti devono essere effettuati presso esercenti che trasmettono telematicamente i dati dei corrispettivi ai sensi dell art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015. Pertanto, la partecipazione non sarà consentita in caso di acquisti effettuati presso soggetti che, rientrando in una delle ipotesi di esonero dall obbligo, non trasmettono i dati dei corrispettivi all Agenzia delle Entrate Requisito della comunicazione del codice fiscale Resta fermo quanto già previsto dall art. 1 co. 540 della L. 232/2016 circa la necessità che: l acquirente comunichi il proprio codice fiscale all esercente al momento dell acquisto; l esercente trasmetta i dati della singola operazione all Agenzia delle Entrate mediante gli strumenti telematici. 3.2 OPERAZIONI DOCUMENTATE DA FATTURA Non viene modificato il co. 541 della L. 232/2016, secondo il quale la partecipazione alla lotteria è consentita anche con riferimento agli acquisti documentati mediante fattura (purché effettuati al di fuori dell esercizio d impresa, arte o professione). Tuttavia, occorre che anche in questo caso sia assicurata la trasmissione dei dati dell operazione e del codice fiscale dell acquirente all Agenzia delle Entrate. La norma fa ancora riferimento alla possibilità che i dati 6

7 possano essere inviati, alternativamente, ai sensi dell art. 21 del DL 78/2010. Tuttavia, la disposizione in argomento, che prevedeva l obbligo di comunicazione dei dati delle fatture, è abrogata dall NORME ATTUATIVE Le modalità di estrazione, l entità e il numero dei premi messi in palio nell ambito della lotteria, nonché ogni altra disposizione necessaria all attuazione di quest ultima verranno definite con provvedimento dell Agenzia delle Dogane e Monopoli, d intesa con l Agenzia delle Entrate. Inoltre, per espressa disposizione normativa, alla lotteria degli scontrini non si applica il divieto di pubblicità per giochi e scommesse di cui all art. 9 co. 1 del DL 87/2018. Si ricorda che in base al co. 542 della L. 232/2016 (che non ha subìto modifiche per effetto del DL 119/2018) la probabilità di vincita dei premi, in caso di acquisti effettuati mediante carta di debito o di credito, è aumentata del 20% rispetto agli acquisti effettuati mediante contante. 4 MODALITÀ DI TENUTA DEL REGISTRO DEI CORRISPETTIVI L art. 17 co. 1 bis del DL 119/2018, inserito in sede di conversione in legge, stabilisce che, a decorrere dal (data di entrata in vigore della L. 136/2018), la semplificazione riguardante le modalità di tenuta dei registri IVA con sistemi elettronici di cui all art. 7 co. 4 quater del DL 357/9424, prevista per i soli registri delle vendite e degli acquisti di cui agli artt. 23 e 25 del DPR 633/72, si applica anche ai registri dei corrispettivi di cui all art. 24 co. 1 del DPR 633/72. Ciò significa che, in deroga all art. 7 co. 4 ter del DL 357/94, la tenuta del registro dei corrispettivi con sistemi elettronici può considerarsi regolare anche in difetto della trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge (ossia entro 3 mesi dal termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi annuale), purché, in sede di accesso, ispezione o verifica, il registro medesimo: risulti aggiornato sui sistemi elettronici; venga stampato su richiesta degli organi procedenti e in loro presenza. In tal modo, la trascrizione su supporti cartacei del registro in argomento diviene obbligatoria soltanto ove specificamente richiesta in sede di controllo dagli organi procedenti. La semplificazione appare in linea con gli obiettivi perseguiti dall Amministrazione finanziaria in materia di digitalizzazione degli adempimenti fiscali. In prospettiva, comunque, per la generalità dei soggetti interessati dall obbligo di cui all art. 24 del DPR 633/72 (ossia i commercianti al minuto), l adempimento della registrazione sarà garantito mediante la memorizzazione elettronica dei dati dei corrispettivi e la connessa trasmissione degli stessi all Agenzia delle Entrate. Efficacia della semplificazione La disposizione di cui all art. 17 co. 1 bis del DL 119/2018 entra in vigore dal Non dovrebbe sussistere, dunque, l obbligo di stampare i registri dei corrispettivi relativi al 2017 entro il (terzo mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi relativa al 2017). Lo Studio rimane sempre a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito agli argomenti trattati, e coglie l occasione per porgere cordiali saluti. STUDIO COMMERCIALISTI ASSOCIATI Dott. MASSIMO ZANOCCO Dott. MARCO DEPPIERI Dott.ssa LINDA VEDOVATO 7

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