CORRISPETTIVI ELETTRONICI
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1 Thiene, 11 giugno 2019 CORRISPETTIVI ELETTRONICI Indice Decorrenza... 2 Ambito soggettivo ed esoneri... 2 Modalità di trasmissione dei dati... 3 L accreditamento nel sito dell Agenzia delle Entrate... 4 Credito di imposta per i registratori di cassa di ultima generazione... 4 Certificazione del processo da parte di un revisore legale... 5 Addio alle ricevute fiscali... 6 Fattura semplificata
2 Il D.l. 119/2018, c.d. Decreto fiscale, ha introdotto l obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi. Il nuovo adempimento costituisce il completamento del processo di digitalizzazione dei documenti di vendita, iniziato con l introduzione della fattura elettronica dal 1 gennaio Si espongono di seguito le caratteristiche del nuovo obbligo, i soggetti interessati e la decorrenza dell adempimento. Decorrenza L art. 17 del D.l. 119/2018 ha stabilito decorrenze diverse per l avvio della trasmissione dei corrispettivi telematici e in particolare: dal 1 luglio 2019 sono assoggettati all obbligo di invio telematico giornaliero dei corrispettivi i contribuenti con volume d affari complessivo superiore ad euro ; l obbligo riguarderà, dal 1 gennaio 2020, anche tutti gli altri soggetti a prescindere dall ammontare del volume d affari. In relazione alla determinazione del volume d affari, l Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 47 dell 8/05/2019, ha specificato che: per individuare i soggetti tenuti alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri occorre fare riferimento al volume d affari relativo al 2018; il volume d affari è quello complessivo del soggetto passivo d imposta e non quello relativo a una o più tra le varie attività svolte dallo stesso; le attività iniziate nel corso del 2019 sono automaticamente escluse dall obbligo per il periodo Si ricorda, che il nuovo obbligo di trasmissione telematica non esonera dalla registrazione delle operazioni giornaliere nel registro dei corrispettivi cartaceo. Ambito soggettivo ed esoneri L obbligo di memorizzazione elettronica ed invio telematico dei corrispettivi all Agenzia delle Entrate riguarda tutti i soggetti di cui all art. 22 del D.p.r. 633/72 che non hanno l obbligo di emissione della fattura, salvo che questa non venga richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell operazione. 2
3 Il D.M. 115/2019 del ha previsto che non sono obbligati alla trasmissione telematica dei corrispettivi coloro che: - compiono operazioni non soggette all obbligo di certificazione dei corrispettivi (per esempio: cessione di tabacchi, giornali quotidiani, mense aziendali ecc.); - effettuano prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone con l emissione di un biglietto; - effettuano, fino al 31 dicembre 2019, a prescindere dal volume d affari del soggetto che le pone in essere, operazioni collegate, connesse e/o marginali a quelle indicate nelle prime due ipotesi e a quelle per cui è obbligatoria l emissione della fattura, sempreché le operazioni fatturate non superino l 1% del volume d affari dell anno 2018; - effettuano operazioni a bordo di mezzi di trasporto con destinazioni internazionali. Tali esoneri hanno carattere provvisorio, poiché, con successivi decreti, saranno individuate le date a partire dalle quali verranno meno. Inoltre, non variano le disposizioni per coloro che effettuano cessione di carburante e cessioni di beni e servizi tramite distributori automatici. Modalità di trasmissione dei dati Con l introduzione dell obbligo di trasmissione dei corrispettivi si rende necessario dotarsi di registratori telematici o di nuovi strumenti, ad esempio dei portali dedicati, che permettano l invio telematico dei corrispettivi e la conservazione degli stessi. Si tratta di registratori telematici o server telematici i cui modelli sono stati approvati dall Agenzia delle Entrate; tali strumenti sono specificatamente previsti per: certificare i corrispettivi rilasciando i cosiddetti documenti commerciali, ovvero scontrino, ricevuta fiscale o fattura elettronica; a fine giornata sottoscrivere digitalmente con sigillo elettronico dell Agenzia delle Entrate il flusso dati, al fine di trasmetterlo al Fisco con cadenza giornaliera e in modalità automatizzata. Come previsto per le fatture elettroniche, in caso di scarto, i dati potranno essere inviati nuovamente entro cinque giorni. 3
4 In caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione di dati incompleti o non veritieri, le sanzioni vanno da un minimo di euro 250 fino ad un massimo di euro L accreditamento nel sito dell Agenzia delle Entrate Dopo essersi dotati di un registratore telematico, il contribuente dovrà accreditarsi al sistema. Tale funzione è necessaria al fine di generare, sigillare e trasmettere all Agenzia delle Entrate il file dei dati dei corrispettivi. L accreditamento deve essere eseguito cliccando sull apposita funzionalità presente nel portale Fatture e Corrispettivi dell Agenzia delle Entrate. Dopo aver ottenuto le credenziali per l accesso alla propria area riservata, è necessario selezionare il flag esercente, compilare i dati del domicilio fiscale e dei contatti; cliccando salva, il contribuente sarà correttamente accreditato al sistema. Nel caso in cui l esercente possiede anche un distributore automatico e svolge anche l attività di gestore di distributori automatici, oltre a selezionare il flag esercente dovrà selezionare anche il flag gestore. Una volta accreditato, sarà cura dei rivenditori o dei tecnici dei laboratori abilitati effettuare l installazione (censimento e attivazione) e la messa in servizio del registratore telematico, che funzionerà in modo identico ai vecchi registratori di cassa. Dopo l attivazione, l Agenzia delle Entrate, all interno del portale Fatture e Corrispettivi, rilascerà al titolare del Registratore telematico un QR Code da applicare sull apparecchio, visibile ai clienti, che consenta a questi ultimi di verificare il corretto censimento e la regolare verificazione periodica del Registratore mediante consultazione on-line dei dati identificativi del Registratore e del suo titolare. Credito di imposta per i registratori di cassa di ultima generazione Per ogni misuratore fiscale è previsto un contributo pari al 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento. Il contributo è valido per le spese sostenute nel 2019 e nel Esso viene riconosciuto 4
5 nella forma di credito d imposta, utilizzabile in compensazione mediante modello F24, con codice tributo 6899, a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell Iva successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all acquisto o all adattamento del misuratore fiscale ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo. Certificazione del processo da parte di un revisore legale Con la risposta all istanza di consulenza giuridica n. 13 del 20 marzo 2019, l Agenzia delle Entrate ha affermato quanto segue: Gli esercenti che operano con più punti cassa per singolo punto vendita e che effettuano la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi dei singoli punti cassa mediante un unico RT o un Server- RT devono fare certificare annualmente il proprio bilancio di esercizio e devono altresì dotarsi del processo di controllo di cui al presente paragrafo, che deve essere coerente con il sistema di controllo interno adottato in base al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo del decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, laddove previsto. Pertanto, i commercianti che soddisfano entrambi i seguenti requisiti: possiedono più di 2 casse nello stesso punto vendita; effettuano la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi dei singoli registratori di cassa tramite un unico RT o Server-RT dovranno provvedere a certificare la conformità dei processi utilizzati. La certificazione può essere rilasciata da una Società di revisione o dagli istituti universitari o CNR abilitati e dovrà essere rinnovata ogni tre anni. Solo gli esercenti di commercio che possiedono almeno tre punti cassa per singolo punto vendita possono inviare in un unico flusso i corrispettivi telematici; perciò fino a due registratori di cassa telematici presenti anche nello stesso luogo la certificazione di cui sopra non è obbligatoria. Infine, la predetta certificazione non è necessaria nemmeno se si possiedono più di due casse, ma si inviano i corrispettivi singolarmente senza un unico RT o server RT. 5
6 Addio alle ricevute fiscali Con l introduzione dell obbligo dell invio dei corrispettivi telematici le vecchie ricevute fiscali andranno in pensione. In occasione di Telefisco 2019, l Agenzia delle Entrate ha stabilito, infatti, che dal 1 gennaio 2020 non saranno possibili forme di certificazione dei corrispettivi diverse dalla fattura elettronica o dai corrispettivi telematici. Fattura semplificata Valida alternativa alla ormai vecchia ricevuta fiscale, potrebbe essere costituita dalla fattura elettronica semplificata di cui all art. 21-bis del D.p.r. 633/72, per importi complessivi (inteso come imponibile più Iva) non superiori ad euro 400. La fattura semplificata deve contenere i seguenti dati obbligatori: data di emissione e numero progressivo che consentano di identificare la fattura semplificata senza possibilità di equivoco; ragione o denominazione sociale, ditta, nome e cognome, residenza e/o domicilio del soggetto cedente-prestatore; numero di partita IVA del soggetto cedente-prestatore; ragione sociale, ditta, nome e cognome, residenza e/o domicilio del soggetto cessionario-committente; indicazione dei servizi offerti-beni ceduti; ammontare del totale documento e dell imposta; in caso di nota di addebito o di accredito, riferimento ad eventuale fattura rettificata con indicazione degli elementi modificati. La fattura semplificata presenta alcune importanti semplificazioni ed agevolazioni: possibilità di: specificare soltanto partita IVA o codice fiscale del cliente nazionale, tralasciando i dati anagrafici e residenziali; specificare il numero di identificazione IVA per il cliente comunitario (prefisso e num. di partita IVA estera), tralasciando i dati anagrafici e residenziali; specificare il totale dell ammontare complessivo, senza separata indicazione dell Iva; 6
7 specificare i servizi resi e/o i beni ceduti, senza specificare natura, quantità e qualità degli stessi. A Vostra disposizione per ulteriori informazioni, porgiamo cordiali saluti. Metha Studio Associato 7
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