REGOLAMENTO INTERNO DI CONTABILITÀ E TESORERIA DEL CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI

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1 REGOLAMENTO INTERNO DI CONTABILITÀ E TESORERIA DEL CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI Il Consiglio dell'ordine di Padova visto l'art. 24 comma 3 della Legge 247/2013che prevede che gli Ordini Circondariali sono enti pubblici non economici a carattere associativo, dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti ; visto l'art. 1, paragrafo 9, terzo comma della Direttiva CE 2004/18 che stabilisce che un ente costituisce un organismo pubblico soggetto alle disposizioni della direttiva, allorchè ricorrano cumulativamente tre condizioni:cioè che tale ente sia stato istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale [lettera a)], che esso sia dotato di personalità giuridica [lettera b)], e che la sua attività sia finanziata in modo maggioritario dall autorità pubblica, oppure che la sua gestione sia soggetta al controllo di quest ultima, oppure ancora che più della metà dei membri del suo organo d amministrazione, di direzione o di vigilanza sia designata dall autorità pubblica [lettera c)]. Vista la sentenza 21226/2011 della Cassazione, la Prima Sezione della Suprema Corte che ha ritenuto incontestata la circostanza che gli ordini professionali non beneficiano di alcun contributo pubblico sicché non è dato comprendere quale possa essere l interesse dello Stato (che giustificherebbe poi le eventuali iniziative conseguenti) ad esercitare un controllo sulla correttezza della gestione degli enti in questione al semplice fine di accertare la rispondenza fra gli obiettivi programmati e i risultati conseguiti; Vista la sentenza n. 199/2013 del , con la quale la Corte dei Conti, Sez. Giurisdizionale del Veneto ha negato la propria giurisdizione in materia di c.d. danno erariale per quanto attiene gli Ordini professionali, e richiamata l'ampia motivazione del provvedimento, per il quale l evoluzione della giurisdizione contabile in senso sempre più marcatamente oggettivo, caratterizzata dalla non esaustività del rapporto di servizio quale presupposto per l incardinamento della giurisdizione contabile e dalla sostituzione di detto

2 criterio di collegamento con quello oggettivo della natura pubblica delle risorse finanziarie utilizzate, se da un lato, ha comportato l estensione della potestas iudicandi a fattispecie prima escluse in base al rigoroso criterio soggettivo della natura pubblica dell agente (si pensi, ai privati destinatari di finanziamenti pubblici malgestiti o distratti per altri scopi), dall altro non può non comportare, a contrariis e per coerenza, il disconoscimento della giurisdizione contabile a favore della giurisdizione ordinaria in casi in cui, pur a fronte della natura e delle finalità pubbliche dell ente, manchino risorse pubbliche da gestire ritenuto che l'art. 24 della L. 247/2012 attribuisce all'ordine degli Avvocati autonomia regolamentare, ritenuto inapplicabile il D.L. 16/2012 (convertito con modifiche con la L. 44/2012) con delibera in data.. ha approvato, ai sensi dell'art. 29 L. 247/2012 il seguente : Regolamento di contabilità e tesoreria del Consiglio dell Ordine degli Avvocati di TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Ambito applicativo 1. Il presente regolamento disciplina le procedure e le modalità in ordine alla formazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione, indicando un sistema di scritture contabili e di rilevazioni finalizzato a garantire il buon andamento dell attività del Consiglio dell Ordine, nel rispetto dei principi di veridicità, efficienza e trasparenza 2. Entro il mese di gennaio successivo alla scadenza dell'esercizio annuale, o nella diversa data stabilita con apposita delibera del Consiglio dell'ordine, è convocata l'assemblea ordinaria degli Iscritti per l'approvazione del bilancio preventivo e del

3 rendiconto di gestione Articolo 2 Princìpi contabili 1 Alla contabilità dell'ordine degli Avvocati non si applicano le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259, la legge 14 gennaio 1994, n. 20, la Legge 94/1997, la Legge 196/2009, il D.Lgs 91/2011 ed il D.L. 16/2012, convertito con modifiche con la L. 44/2012 né il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, ed ogni norma concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici. 2 Le operazioni contabili effettuate dall'ordine dovranno essere registrate in scritture cronologiche e sistematiche tenute sulla base di criteri di compiutezza ed analiticità che consentano di rappresentare in ogni periodo dell'anno ed in un apposito documento annuale la situazione finanziaria, in conformità con il presente regolamento e le successive modifiche. Tutte le entrate e le uscite debbono essere iscritte a bilancio, senza alcuna compensazione tra le poste. 3. I contributi da riscuotere per conto del Consiglio Nazionale Forense dovranno essere imputati nei capitoli di entrata ed uscita, accesi tra le partite di giro. 4. E' vietata ogni gestione fuori bilancio. Articolo 3 Provvedimenti di gestione delle risorse Ai fini del presente Regolamento, i soggetti preposti alla programmazione, all adozione ed all attuazione dei provvedimenti di gestione sono: il Consiglio, per gli atti e i provvedimenti in materia di programmazione ed indirizzo, e il Consigliere tesoriere per quanto concerne l attività gestionale. Articolo 4 Esercizio finanziario

4 L esercizio finanziario ha la durata di un anno: inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre successivo. Articolo 5 Approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo 1. l Consigliere Tesoriere redige ogni anno i progetti di bilancio preventivo e di rendiconto consuntivo, ai quali allega la relativa relazione, da sottoporre all'esame del Consiglio e quindi all approvazione dell Assemblea. 2. Le voci di bilancio sono suddivise in categorie ed eventuali sottocategoria, a seconda delle necessità di gestione. 3. Entro il mese di gennaio successivo alla scadenza dell'esercizio annuale, o nella diversa data stabilita con apposita delibera del Consiglio dell'ordine, è convocata l'assemblea ordinaria degli Iscritti per l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto di gestione. Articolo 6 - Pubblicazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo Lo schema di bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo sono depositati presso la Segreteria del Consiglio dell Ordine almeno cinque giorni prima della convocazione dell Assemblea degli iscritti che dovrà provvedere alla sua approvazione. TITOLO II BILANCIO PREVENTIVO Articolo 7 - Princìpi informatori per la gestione e la formazione del bilancio preventivo 1. La gestione finanziaria si svolge sulle indicazioni del bilancio preventivo 2. Il bilancio preventivo indica l ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di effettuare nello stesso esercizio. 3. Il bilancio di previsione è formulato in termini di cassa, ha carattere indicativo ed è redatto in base a criteri di prudenza.

5 TITOLO III IL RENDICONTO CONSUNTIVO Articolo 8 Il Rendiconto consuntivo 1 Il rendiconto comprende l esposizione della gestione delle entrate e delle uscite. 2 Il rendiconto deve altresì indicare le disponibilità finanziarie al 31 dicembre di ogni anno, con indicazione del saldo iniziale di cassa e di banca, con la somma delle entrate e delle uscite nel periodo ed il saldo di fine esercizio. TITOLO IV SCRITTURE E REGISTRAZIONI CONTABILI Articolo 9 Le scritture contabili 1 Le scritture contabili del Consiglio dell Ordine seguono il principio di cassa. 2 Le scritture relative alla gestione del bilancio devono consentire di rilevare per ciascun pagamento di spesa, il totale preventivato e pagato a fine esercizio; lo stesso dicasi per le riscossioni. 3 Le scritture contabili devono consentire la dimostrazione a valore del patrimonio all inizio dell esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell anno, nonché la consistenza del patrimonio alla fine dell esercizio ed il relativo risultato di gestione. 4 Per la tenuta delle scritture contabili l Ordine può avvalersi di consulenti esterni Articolo 10 Le registrazioni contabili Il Consiglio dell Ordine dovrà tenere le seguenti scritture: a) un partitario dei movimenti contabili per conto di spesa; b) un partitario dei movimenti contabili per conto di entrata

6 c) il giornale cronologico di tutte le operazioni di esercizio. TITOLO VI CONTRIBUTI E RISCOSSIONE Articolo 11 Contributi 1 Il Consiglio dell Ordine determina ai sensi dell'art. 29 comma 3 della L. 247/2012: a) il contributo annuale o eventuali contributi straordinari dovuti dagli iscritti a ciascun albo, elenco o registro; b) i contributi per l'iscrizione negli albi, negli elenchi, nei registri, per il rilascio di certificati, copie e tessere e per i pareri sui compensi. 2. L'entità dei contributi è fissata in misura tale da garantire il pareggio di bilancio. 3. Il Consiglio può prevedere importi diversi a seconda dell anzianità di iscrizione all Albo, della iscrizione nell Albo Speciale dei Cassazionisti e, analogamente, distinguere tra Praticanti semplici e Praticanti abilitati al Patrocinio ai sensi dell art.8 R.D.L. 27 novembre 1933 n.1578, attualmente ancora in vigore. Articolo 12 Riscossione dei contributi 1 Il Consiglio dell Ordine provvede alla riscossione dei contributi di cui alla lettera a) dell'art. 10 della L. 247/2012 e di quelli dovuti al CNF secondo modalità e nei termini stabiliti con propria delibera, eventualmente anche ai sensi del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n.858, mediante iscrizione a ruolo dei contributi dovuti per l'anno di competenza, ovvero mediante versamenti eseguiti dagli iscritti presso l Istituto di Credito indicato, che gestisce il servizio di cassa mediante reversali di incasso, o per il tramite di concessionari.

7 2. Il Consiglio dell Ordine provvede alla riscossione dei contributi arretrati nei termini e con le modalità stabiliti con propria delibera nel rispetto della legge professionale e delle norme attuative, anche ai sensi del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n.858, mediante iscrizione a ruolo dei contributi dovuti per gli anni precedenti. Le spese e gli oneri di riscossione verranno posti a carico dei singoli associati che hanno reso necessario il ricorso alla procedura di riscossione. Coloro che non adempiono al versamento sono sospesi dall'esercizio professionale, ai sensi della legge vigente. La sospensione è revocata allorquando si sia provveduto al pagamento con delibera assunta dal Consiglio alla prima adunanza successiva alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento. 4, solo in casi eccezionali, ad istanza dell interessato che avrà l onere di allegarne e comprovarne le ragioni, il Consiglio dell Ordine può consentire ritardi o dilazioni nel pagamento delle quote associative. Regolamento approvato dal Consiglio dell'ordine con delibera in data... Il presente regolamento sarà pubblicato all'albo dell'ordine ed entrerà in vigore l'

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