BOLLETTINO UFFICIALE SOMMARIO REPUBBLICA ITALIANA. Serie Ordinaria - Martedì 31 dicembre 2013 C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

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1 Anno XLIII N. 328 Iscritto nel registro Stampa del Tribunale di Milano (n. 656 del 21 dicembre 2010) Proprietario: Giunta Regionale della Lombardia Sede Direzione e redazione: p.zza Città di Lombardia, Milano Direttore resp.: Marco Pilloni Redazione: tel. 02/6765 int ; burl@regione.lombardia.it 53 Serie Ordinaria - Martedì 31 dicembre 2013 BOLLETTINO UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA SOMMARIO C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI Deliberazione Giunta regionale 20 dicembre n. X/1111 Regg CEE 1234/07 E 543/2011 Definizione dei nuovi parametri per il riconoscimento e la verifica di funzionamento delle OP/ AOP nel settore ortofrutticolo e contestuale revoca della deliberazione giunta regionale del 2 dicembre 2009 n. 8/ Deliberazione Giunta regionale 20 dicembre n. X/1123 Determinazioni in ordine alla strutturazione della colonna mobile regionale di protezione civile ed approvazione dello schema di convenzione con le organizzazioni della colonna mobile regionale Deliberazione Giunta regionale 20 dicembre n. X/1182 Criteri e parametri per l individuazione e la classificazione dei piccoli comuni non montani, dei comuni montani e parzialmente montani ai sensi dell art. 2 della legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 e dell art. 3 della legge regionale 15 ottobre 2007, n Deliberazione Giunta regionale 20 dicembre n. X/1192 Determinazioni in merito ad interventi di formazione ed informazione per l apprendimento della lingua italiana e dell educazione civivca (Azione 1 programma annuale 2012 fondo F.E.I.) Deliberazione Giunta regionale 20 dicembre n. X/1193 Disposizioni attuative finalizzate alla valutazione delle istanze per l autorizzazione all apertura o alla modificazione delle grandi strutture di vendita conseguenti alla d.c.r. 12 novembre 2013 n. X/187 Nuove linee per lo sviluppo delle imprese del settore commerciale Decreto Assessore regionale 23 dicembre n Direzione generale Territorio,urbanistica e difesa del suolo - Esame e valutazione delle domande di iscrizione all albo dei commissari ad acta ai fini dell esercizio dei poteri sostitutivi regionali in materia edilizio-urbanistica e paesistico-ambientale, istituito con legge regionale 11 marzo 2005, n D) ATTI DIRIGENZIALI Giunta regionale Presidenza Decreto dirigente unità organizzativa 23 dicembre n Direzione centrale Programmazione integrata e finanza - Iniziativa sconto benzina Misura dello sconto sugli acquisti di carburante per autotrazione a favore dei cittadini residenti nei comuni lombardi al confine con la Svizzera, ai sensi della l.r. 28/1999, con decorrenza 1 gennaio D.G. Istruzione, formazione e lavoro Decreto dirigente unità organizzativa 20 dicembre n Approvazione delle indicazioni regionali per l offerta formativa dei percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo (art. 22 della l.r. 19/07) Decreto dirigente struttura 20 dicembre n Approvazione progetto sperimentale di dottorato di ricerca rivolto ad apprendisti assunti ai sensi dell art. 5 del d.lgs. 276/03 Università degli studi di Milano Decreto dirigente struttura 23 dicembre n Approvazione dell avviso pubblico Invito a presentare progetti per la mobilità transnazionale degli apprendisti lombardi nell ambito del progetto E-MAPP - European Mobility for Apprenticeship Leonardo da Vinci - Mobilità IVT (Convenzione n IT1-LEO ) D.G. Famiglia, solidarietà sociale e volontariato Decreto direttore generale 23 dicembre n Determinazioni in merito alla conclusione della sperimentazione della dote conciliazione Servizi alla persona, ex d.g.r. 4221/2012 all. A) sezione II

2 2 Bollettino Ufficiale Comunicato regionale 16 dicembre n. 152 Apertura termini per i nuovi accreditamenti degli enti non profit che si occupano del servizio di recupero e distribuzione dei prodotti alimentari ai fini di solidarietà sociale D.G. Agricoltura Decreto dirigente struttura 23 dicembre n Regime quote latte - Legge 30 maggio 2003 n Riconoscimento della qualifica di primo acquirente latte alla ditta Latteria di Livigno società cooperativa agricola CF Decreto dirigente struttura 23 dicembre n Regime quote latte - Legge 30 maggio 2003 n Riconoscimento della qualifica di primo acquirente latte alla ditta Cadignano latte scarl CF D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile Decreto dirigente struttura 23 dicembre n Permesso di ricerca mineraria per zinco, piombo, argento e minerali associati denominato Zambla West, sito nel comune di Oltre il Colle in provincia di Bergamo. Verifica di assoggettabilità alla valutazione d impatto ambientale ai sensi dell art. 20 del d.lgs. 3 aprile 2006 e della l.r. 5/2010. Proponente: Energia Minerals s.r.l. Milano (MI) Decreto dirigente struttura 24 dicembre n Permesso di ricerca mineraria per zinco, piombo, argento e minerali associati denominato Riso, sito nei comuni di Gorno e Oneta in provincia di Bergamo. Verifica di assoggettabilità alla valutazione d impatto ambientale ai sensi dell art. 20 del d.lgs. 3 aprile 2006 e della l.r. 5/2010. Proponente: Energia Minerals s.r.l. Milano (MI) Decreto dirigente struttura 24 dicembre n Permesso di ricerca mineraria per zinco, piombo, argento e minerali associati denominato Vedra Nord, sito nei comuni di Ardesio e Oltre il Colle in provincia di Bergamo. Verifica di assoggettabilità alla valutazione d impatto ambientale ai sensi dell art. 20 del d.lgs. 3 aprile 2006 e della l.r. 5/2010. Proponente: Energia Minerals s.r.l. Milano (MI) Decreto dirigente struttura 24 dicembre n Permesso di ricerca mineraria per zinco, piombo, argento e minerali associati denominato Parina Nord, sito nei comuni di Oltre il Colle e Roncobello in provincia di Bergamo. Verifica di assoggettabilità alla valutazione d impatto ambientale ai sensi dell art. 20 del d.lgs. 3 aprile 2006 e della l.r. 5/2010. Proponente: Energia Minerals s.r.l. Milano (MI) Decreto dirigente struttura 24 dicembre n Permesso di ricerca mineraria per zinco, piombo, argento e minerali associati denominato Parina, sito nel comune di Oltre il Colle (BG). Verifica di assoggettabilità alla valutazione d impatto ambientale ai sensi dell art. 20 del d.lgs. 3 aprile 2006 e della l.r. 5/2010. Proponente: Energia Minerals s.r.l. Milano (MI) D.G. Casa, housing sociale e pari opportunità Decreto dirigente unità organizzativa 23 dicembre n Assegnazione dei contributi di cui alla d.g.r. n. 402 del 12 luglio 2013 Iniziativa regionale progettare la parità in Lombardia 2013 impegno e contestuale liquidazione prima quota contributo concesso

3 Bollettino Ufficiale 3 C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI D.g.r. 20 dicembre n. X/1111 Regg CEE 1234/07 E 543/2011 Definizione dei nuovi parametri per il riconoscimento e la verifica di funzionamento delle OP/AOP nel settore ortofrutticolo e contestuale revoca della deliberazione giunta regionale del 2 dicembre 2009 n. 8/10696 LA GIUNTA REGIONALE Visto il reg. (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 Ottobre 2007, relativo all organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli e sue successive modifiche ed integrazioni; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione del 7 giugno 2011, così come modificato dai Regolamenti (UE) n. 996/2011, n. 72/2012, n. 701/2012 e n. 755/2012, recante «Modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati»; Visto il decreto ministeriale 25 settembre 2008 n. 3417, con il quale è stata adottata la Strategia Nazionale in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e di programmi operativi, nonché la Disciplina ambientale nazionale, in applicazione dell art. 103 septies del regolamento CE n. 1234/2077 del Consiglio; Visto il d.m. n del 17 ottobre 2013 di «Aggiornamento e proroga della Strategia nazionale e della Disciplina ambientale nazionale, in materia di organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di fondi di esercizio e di programmi operativi»; Visto il d.m. n del 9 agosto 2012 recante: «Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle Organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi; Visto il decreto ministeriale n del 17 ottobre 2013 «Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori, ortofrutticoli, delle loro associazioni, di fondi di esercizio e di programmi operativi»; Vista la deliberazione Giunta Regionale del 2 dicembre 2009 n 8/10696, avente ad oggetto: nuovi parametri per il riconoscimento e la verifica di funzionamento delle OP/AOP nel settore ortofrutticolo e contestuale modifica della d.g.r. n 1816 del 1 febbraio 2006; Considerato che il sopraccitato d.m. n del 17/10/213 e il relativo allegato parte A stabiliscono : parametri dimensionali minimi di rappresentatività dell' OP più elevati rispetto all'analogo provvedimento precedente che le regioni possono definire un valore minimo della produzione commercializzabile e un numero minimo di soci a livelli più elevati di quelli fissati dal decreto ministeriale e ne danno comunicazione al MIPAAF; Ravvisata la necessità di rivedere i parametri di rappresentatività per i singoli gruppi di prodotto, sulla base dei nuovi criteri stabiliti a livello nazionale e sulla base dei dati economico-statistici aggiornati; Considerato che: la dimensione media delle organizzazioni produttori ortofrutticole regionali è sensibilmente più elevata rispetto alla media nazionale; è necessario stimolare ulteriormente la concentrazione dell offerta in modo da favorire il riconoscimento di soggetti che rappresentano una elevata quantità di prodotto per potere garantire ai produttori un maggior peso contrattuale sui mercati ; che l innalzamento dei parametri anzidetti determina per le OP un incremento della loro capacità di spesa e quindi la possibilità di raggiungere obiettivi strategici di carattere strutturale, inseriti in progetti di vasta portata come auspicato a livello comunitario; Ritenuto pertanto di stabilire che i parametri di riconoscimento ovvero : il numero minimo di produttori aderenti a una OP; il valore minimo della produzione commercializzata per prodotto o gruppi di prodotto ; siano più elevati rispetto a quanto stabilito a livello nazionale; Ritenuto inoltre di definire: le modalità di presentazione della domanda e dell istruttoria per la verifica dei parametri di riconoscimento; le modalità di verifica della permanenza dei requisiti di riconoscimento e del funzionamento delle organizzazioni produttori; che le organizzazioni di produttori già riconosciute alla data del 1 gennaio 2014, secondo quanto previsto dalla d.g.r. del 2 dicembre 2009 n 8/10696 dovranno adeguarsi ai nuovi parametri di riconoscimento definiti dal presente atto entro il 30 settembre 2017; che Il mancato adeguamento ai suddetti parametri non da diritto a presentare un nuovo programma operativo e comporta la perdita automatica del riconoscimento a decorrere dal 1 gennaio 2018; Sentito il parere delle organizzazioni professionali agricole, dei rappresentanti delle cooperative e dei rappresentanti delle organizzazioni di prodotto già riconosciute ai sensi delle disposizioni regionali vigenti; Ritenuto pertanto: di approvare, attese le considerazioni sopra espresse, l Allegato A «Disposizioni regionali relative al riconoscimento e verifica di funzionamento delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e delle loro forme associate composto da 6 pagine parte integrante e sostanziale del presente atto; di demandare a successivi atti della Direzione Generale Agricoltura la definizione della modulistica e delle modalità tecniche per la presentazione della domanda di riconoscimento e della relativa istruttoria, e le procedure operative relative ai controlli di funzionamento annuali; di rinviare a successivi appositi atti della Direzione Generale Agricoltura l approvazione di eventuali modifiche e integrazioni di tipo tecnico che si rendessero necessarie per l attuazione del presente provvedimento; di revocare la Deliberazione Giunta Regionale del 2 dicembre 2009 n 8/10696, avente ad oggetto: nuovi parametri per il riconoscimento e la verifica di funzionamento delle OP/AOP nel settore ortofrutticolo e contestuale modifica della d.g.r. n 1816 del 1 febbraio 2006; All unanimità dei voti espressi nelle forma di legge; DELIBERA 1. di approvare l Allegato A «Disposizioni regionali relative al riconoscimento e verifica di funzionamento delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e delle loro forme associate composto da 6 pagine parte integrante e sostanziale del presente atto; 2. di demandare a successivi atti della Direzione Generale Agricoltura la definizione della modulistica e delle modalità tecniche per la presentazione della domanda di riconoscimento e della relativa istruttoria, e le procedure operative relative ai controlli di funzionamento annuali; 3. di rinviare a successivi appositi atti della Direzione Generale Agricoltura l approvazione di eventuali modifiche e integrazioni di tipo tecnico che si rendessero necessarie per l attuazione del presente provvedimento; 4. di revocare la deliberazione Giunta regionale del 2 dicembre 2009 n 8/10696, avente ad oggetto: nuovi parametri per il riconoscimento e la verifica di funzionamento delle OP/AOP nel settore ortofrutticolo e contestuale modifica della d.g.r. n 1816 del 1 febbraio 2006; 5. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Direzione Generale Agricoltura; 6. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs n. 33 del 14 marzo II segretario: Marco Pilloni

4 4 Bollettino Ufficiale ALLEGATO A DISPOSIZIONI REGIONALI RELATIVE AL RICONOSCIMENTO E VERIFICA DI FUNZIONAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI E DELLE LORO FORME ASSOCIATE Il presente documento definisce le disposizioni regionali relative al riconoscimento delle Organizzazioni di Produttori (OP) e delle loro forme Associate (AOP) nel settore ortofrutticolo, intervenendo esclusivamente su quegli aspetti per i quali la Regione ha facoltà di prendere autonome decisioni, in coerenza con quanto stabilito dalla legislazione specifica. Per quanto non specificatamente indicato nel presente provvedimento, si fa riferimento a quanto stabilito dalla normativa comunitaria e nazionale. 1. Dimensione minima delle Organizzazioni di produttori (OP) Per ottenere il riconoscimento le Op devono dimostrare di soddisfare le condizioni previste dal Reg. CE n. 1234/2007, dai relativi Regolamenti attuativi e possedere i seguenti requisiti minimi: 1.1. numero minimo di produttori aderenti: A. 50 nel caso di OP che abbiano un valore di produzione commercializzata che rispetti i parametri minimi fissati a livello nazionale dall allegato 1 al DM del 17 ottobre 2013 e successive modifiche. B. 20 nel caso di OP che abbiano un valore di produzione commercializzata che rispetti i parametri minimi riportati al successivo punto 1.2. C. 10 nel caso di OP che abbiano un valore di produzione commercializzata che rispetti i parametri minimi riportati al successivo punto 1.2 maggiorati di una percentuale del 30%. Per le OP riconosciute o che chiedono il riconoscimento unicamente per funghi e tartufi, per fichi freschi, per fichi d india, per noci e per i prodotti di cui al capitoli NC 09 e NC 12, vale la deroga ad un numero minimo di 5 produttori prevista dalla normativa nazionale, in tal caso i valori minimi di VPC devono essere quelli riportati al successivo punto valore minimo di produzione commercializzata (VPC) per prodotto o gruppi di prodotto come indicato nella tabella sotto riportata. Tabella. Parametri di riconoscimento Categoria NC Gruppi di prodotto Prodotti singoli Codice NC Descrizione del gruppo Codice NC prodotto Valore minimo di produzione commercializzata (VPC) ( ) Pomodori freschi o refrigerati Pomodori freschi o refrigerati , Cipolle, scalogni, agli, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati Cavoli, cavolfiore, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati Cipolle e scalogni Aglio Porri ed altri ortaggi agliacei Cavolfiori e cavoli broccoli Cavoli di Bruxelles Cavoli bianchi e cavoli rossi Altri prodotti commestibili del genere Brassica , , Lattughe a cappuccio 0705 Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.) fresche o refrigerate Altre lattughe Cicoria Witloof (Cichorium intybus var. foliosum) , Altre cicorie 0706 Carote, navoni, barbabietole da insalata, sasefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati Carote e navoni Altre radici commestibili ,00

5 Bollettino Ufficiale 5 Categoria NC Gruppi di prodotto Prodotti singoli Codice NC Descrizione del gruppo Codice NC prodotto Valore minimo di produzione commercializzata (VPC) ( ) Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati Cetrioli Cetriolini , Piselli (Pisum sativum) 0708 Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.) , Altri legumi Asparagi Melanzane Sedani, esclusi i sedani rapa Ex0709 ex 0802 Altri ortaggi, freschi o refrigerati, esclusi quelli delle sottovoci , , , , e Funghi e tartufi Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate, escluse noci di arec (o di betel) e noci di cola della sottovoce Peperoni Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini) Insalate, diverse dalle lattughe (Lactuca sativa) e dalle cicorie (Cichorium spp.) Bietole da costa e cardi Capperi Finocchi Zucchine Carciofi Altri ortaggi e legumi ,00 Funghi e tartufi ,00 Mandorle Nocciole (Corylus spp.) Noci comuni Pistacchi Castagne e marroni (Castanea spp.) ,00 ex Altra frutta a guscio, escluse noci di arec (o di betel) e noci di col della sottovoce Fichi, freschi Fichi, freschi , Arance 0805 Agrumi, freschi o secchi Mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi Pompelmi e pomeli Limoni (Citrus limon, Citrus limonum) e limette (citrus aurantifolia, Citrus latifolia) Altri agrumi tra cui: Cedro (Citrus medica) e Bergamotto (Citrus bergamina) , ,00

6 6 Bollettino Ufficiale Categoria NC Gruppi di prodotto Prodotti singoli Codice NC Descrizione del gruppo Codice NC prodotto Valore minimo di produzione commercializzata (VPC) ( ) Uve da tavola, fresche Uve da tavola, fresche , Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi Cocomeri Altri meloni , Mele 0808 Mele, pere e cotogne, fresche Pere Cotogne Albicocche , Albicocche, ciliegie, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche Ciliegie Pesche, comprese le pesche noci , Prugne e prugnole Fragole 0810 Altre frutta fresca Kiwi Lamponi, more di rovo o di gelso e morelamponi Mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri frutti del genere Vaccinium , Altra frutta fresca Fico d india , Zafferano Zafferano Ex Timo, fresco o refrigerato Ex Timo, fresco o refrigerato Ex Basilico, melissa, menta, origano, maggiorana selvatica (origanum vulgare), rosmarino, salvia, freschi o refrigerati Ex Basilico, melissa, menta, origano, maggiorana selvatica (origanum vulgare), rosmarino, salvia, freschi o refrigerati , , Carrube Carrube ,00 Per l applicazione della tabella, si tiene conto inoltre delle seguenti indicazioni: A. In caso di richiesta di riconoscimento per più prodotti appartenenti alla categoria CN Code 07 (ortaggi) si applica il parametro complessivo di ,00. B. In caso di richiesta di riconoscimento per più prodotti appartenenti alla categoria CN Code 08 (frutta) si applica il parametro complessivo di ,00. C. In caso di richiesta di riconoscimento per più prodotti appartenenti alla categoria CN Code 09 e 12 si applica il parametro derivante dalla somma dei singoli parametri o il parametro complessivo di ,00 in caso di superamento di tale importo. D. In caso di richiesta di riconoscimento per due o più prodotti appartenenti a due o più categorie CN ( ) si applica la somma dei singoli parametri o il parametro complessivo di ,00 in caso di superamento di tale importo, con l eccezione: - dei prodotti appartenenti alla categoria 07 abbinati al codice 0807 (Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi) per i quali si applica il parametro minimo di ,00; - dei prodotti appartenenti alla categoria 08 abbinati al codice (Funghi e tartufi) per i quali si applica il parametro derivante dalla somma dei singoli parametri, o il parametro complessivo di ,00 in caso di superamento di tale importo.

7 Bollettino Ufficiale 7 E. In caso di richiesta di riconoscimento che verte esclusivamente su prodotti ottenuti con il metodo di produzione biologico ai sensi del Regolamento (CE) n. 834/2007, i parametri come sopra individuati sono ridotti del 30%. 1.3 Op aderenti ad AOP Nel caso in cui una richiesta di riconoscimento di una nuova OP preveda che la sua adesione ad una AOP, i parametri minimi sono i seguenti: quelli stabiliti dalla normativa nazionale, unicamente per la durata del primo Programma Operativo pluriennale e se questo viene presentato a decorrere dal primo anno di attività dell OP; nel caso in cui il primo Programma Operativo pluriennale non venga presentato a decorrere dal primo anno di operatività dell OP, si applicano i parametri stabiliti dalla normativa nazionale soltanto per i primi due anni e, dal terzo anno in poi, quelli definiti dal presente atto. Quanto sopra non si applica nel caso di OP esistenti che aderiscano successivamente alla loro costituzione ad una AOP. Nel caso una nuova OP, riconosciuta sulla base delle deroghe sopra previste, esca dalla AOP di appartenenza automaticamente perde la possibilità di continuare ad usufruire della deroga anche se il Piano Operativo pluriennale non è ancora concluso. 2. Dimensione minima delle Associazioni di Organizzazioni di produttori (AOP) Ferme restando le condizioni previste dai Regolamenti comunitari in vigore, per ottenere il riconoscimento le AOP devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti minimi: numero minimo di OP aderenti: 2 VPC minimo rispettato da tutte le OP aderenti secondo quanto definito al paragrafo Presentazione domanda e istruttoria per la verifica dei requisiti di riconoscimento La domanda di riconoscimento deve essere presentata alla Direzione Generale Agricoltura, sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società richiedente, unitamente alla fotocopia di un documento di identità valido del sottoscrittore. Alla domanda deve essere allegata la documentazione prevista dalla normativa nazionale (paragrafo 2 dell Allegato al DM n del 17 ottobre 2013) La struttura regionale competente verifica la presenza dei requisiti per il riconoscimento sulla base della documentazione presentata e attraverso accertamenti in loco; se necessario, ha facoltà di richiedere ulteriore documentazione ritenuta indispensabile al completamento dell attività istruttoria. La Regione esegue l istruttoria in conformità alle procedure previste dal Decreto Ministeriale vigente, avvalendosi della collaborazione delle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio. Per il riconoscimento delle AOP, utilizza ove compatibili, i dati e la documentazione delle singole OP socie già in suo possesso, fatto salvo quanto sopra riportato. La documentazione, la modulistica e le modalità di presentazione delle istanze di riconoscimento saranno definite dalla Struttura regionale competente ed adottate con provvedimento del Dirigente ad essa preposto. 4. Verifica della permanenza dei requisiti e del funzionamento La verifica della permanenza dei requisiti di riconoscimento viene effettuata annualmente prendendo particolarmente in considerazione: a) il fatturato della produzione oggetto di riconoscimento desunto dai dati di bilancio e della contabilità ufficiale dell anno precedente a quello in corso; b) il numero di produttori conferenti aderenti all OP risultanti dal Libro Soci. c) l esatta osservanza delle norme comunitarie, nazionali e regionali che regolano l attività dell OP; d) la regolare tenuta della documentazione societaria, contabile, amministrativa; e) il controllo democratico; f) le attività principali dell OP; g) la gestione contabile e finanziaria, l assistenza tecnica;

8 8 Bollettino Ufficiale h) la disponibilità di risorse, mezzi tecnici e strutture; i) la posizione dominante; Per quanto riguarda il punto a) e b) si ribadisce e si precisa che: - ai fini della verifica del numero minimo di produttori aderenti potranno essere conteggiati soltanto quelli che nel corso dell annualità abbiano effettivamente conferito alla OP i prodotti oggetto di riconoscimento. Eventuali deroghe a tale principio potranno avvenire solo in casi di forza maggiore ed eventi eccezionali debitamente motivati che saranno oggetto di valutazione tecnica da parte della struttura competente al controllo. Oltre alle predette verifiche documentali, la Struttura regionale competente accerta la permanenza dei requisiti di riconoscimento ed il funzionamento delle OP e delle AOP mediante visite ispettive in loco, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa. Per svolgere le attività di verifica la Regione può avvalersi della collaborazione delle Province territorialmente competenti. Le OP sono tenute a trasmettere alla Struttura competente, entro un mese dalla loro approvazione, copia del bilancio corredato del verbale di assemblea di approvazione, della relazione e della nota integrativa. Il Legale Rappresentante è tenuto a comunicare e trasmettere, entro un mese dalla loro approvazione, gli atti con cui la Società ha modificato lo Statuto, la sede legale, la forma societaria o qualsiasi altra condizione fondamentale ai fini del riconoscimento. 5. Modulistica e modalità tecniche di attuazione E demandata alla struttura competente della Regione Lombardia la definizione della modulistica e delle modalità tecniche per la presentazione della domanda di riconoscimento e della relativa istruttoria stesso. Saranno inoltre definite le procedure operative relativa ai controlli di funzionamento annuali 6. Sanzioni e revoche In caso di irregolarità o di inosservanza delle disposizioni dei regolamenti europei e delle normative nazionali e regionali la Regione commina alle OP le sanzioni previste dalla suddetta normativa e, ove previsto, procede alla sospensione o alla revoca del riconoscimento. 7. Norme transitorie Le organizzazioni di produttori già riconosciute alla data del 1 gennaio 2014, dovranno dimostrare di possedere i requisiti relativamente al numero minimo di produttori aderenti ed al valore minimo della produzione commercializzata, di cui al punto 1, entro il 30 settembre Il mancato adeguamento non dà diritto a presentare un nuovo programma operativo e comporta la perdita automatica del riconoscimento a decorrere dal 1 gennaio 2018

9 Bollettino Ufficiale 9 D.g.r. 20 dicembre n. X/1123 Determinazioni in ordine alla strutturazione della colonna mobile regionale di protezione civile ed approvazione dello schema di convenzione con le organizzazioni della colonna mobile regionale LA GIUNTA REGIONALE Visto l art. 12 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che assegna alle Regioni le competenze in materia di Protezione Civile, attribuendo alle stesse compiti per lo svolgimento delle attività connesse in materia di previsione, prevenzione e soccorso; Vista la legge regionale 22 maggio 2004, n. 16 e ss.mm.ii. «Testo unico delle disposizioni regionali in materia di Protezione Civile» e, in particolare, l art. 4 (Funzioni della Regione), che: al comma 1, affida alla Regione il coordinamento e l organizzazione, nonché la cura dell attuazione degli interventi di protezione civile, mediante lo svolgimento di specifiche attività; ai commi 3 e 5, stabilisce che la Regione instauri un costante rapporto collaborativo con gli organi dello Stato, gli Enti locali e gli enti ed organismi, anche su base volontaria, operanti nell ambito del territorio regionale in materia di protezione civile, anche attraverso convenzioni, per garantire la disponibilità di uomini, mezzi ed attrezzature in caso di necessità; ai commi 6 e 8, dispone che la Regione possa partecipare ad iniziative di protezione civile anche al di fuori del territorio regionale e concorrere alle iniziative degli enti locali per la tutela del territorio e delle popolazioni; al comma 14, prevede che la Regione possa usufruire dei centri polifunzionali presenti sul territorio, stipulando convenzioni con enti, istituzioni o organizzazioni di volontariato, per la realizzazione e la gestione dei centri medesimi; Atteso che: la Colonna mobile regionale di protezione civile, istituita con decreto dirigenziale n del 30 dicembre 2004, in attuazione della d.g.r. n. VI/47579 del 29 dicembre 1999, costituisce forza di pronto impiego, in grado di mobilitare rapidamente mezzi ed uomini e fornire adeguata risposta in caso di emergenze, anche di livello internazionale; la Colonna mobile regionale è attualmente costituita dalle seguenti organizzazioni: Associazione Nazionale Alpini Fondazione ANA Onlus Associazione Volontari di Protezione Civile del Gruppo A2A Onlus Federazione Italiana Ricetrasmissioni Citizen s Band FIR- CB SER Struttura Regionale Lombardia Onlus Parco Lombardo della Valle del Ticino Corpo Volontari di Protezione Civile ANPAS Comitato Regionale Lombardia Associazione Radioamatori Italiani Comitato Regionale Lombardia Corpo Volontari Protezione Civile di Milano Associazione Nazionale Carabinieri - Sezione di Giussano in ragione della sottoscrizione di specifiche convenzioni, ai sensi della D.g.r. n. IX/2170 del 4 agosto 2011 «Approvazione dello schema di convenzione tipo per le organizzazioni componenti la colonna mobile regionale di protezione civile», che avranno scadenza il 31 dicembre 2013; Considerato che, a seguito dell istituzione dell Agenzia Regionale Emergenza Urgenza - AREU, la Giunta Regionale, con deliberazione n. VIII/10513 del 9 novembre 2009, ha assegnato alla stessa Agenzia la responsabilità per la gestione del supporto sanitario in situazioni di maxi-emergenza e catastrofe, oltre che la gestione operativa dell unità generale grandi emergenze; Considerato, inoltre, che il sistema regionale di protezione civile si è evoluto in termini organizzativi, anche avvalendosi di accresciute risorse umane e strumentali, nell ambito delle indicazioni e degli indirizzi di livello nazionale ed europeo; Ritenuto, pertanto, di procedere alla revisione della struttura organizzativa, operativa ed amministrativa della Colonna mobile regionale di protezione civile, per adeguare la risposta in emergenza di Regione Lombardia; Ritenuto necessario distinguere, nell ambito della struttura della Colonna mobile regionale: una funzione logistica di base, sotto il controllo diretto della Unità Organizzativa Protezione Civile, assicurata da un contenuto numero di organizzazioni direttamente convenzionate, individuate sulla base della disponibilità di uomini, mezzi e attrezzature e della capacità di risposta operativa; una serie di funzioni logistiche di supporto e specialistiche, attivabili caso per caso, da reperirsi nell ambito del sistema regionale di protezione civile, con il coinvolgimento di tutti gli enti e le organizzazioni di volontariato che lo compongono; Considerata altresì la necessità di assicurare dal 1 gennaio 2014, nell ambito del sistema nazionale di protezione civile, l intervento della Colonna mobile regionale in caso di emergenze di rilevanza regionale, nazionale o all estero e di mantenere l efficienza dei mezzi e delle attrezzature in dotazione alla Colonna mobile regionale; Visti i seguenti documenti, predisposti dalla competente Direzione Generale Sicurezza, Protezione Civile e Immigrazione, che si condividono nei contenuti, concernenti: proposta di revisione della Colonna mobile regionale, che recepisce le esigenze di riorganizzazione operativa e amministrativa di tale struttura, illustrate: alle organizzazioni attualmente inserite nella Colonna mobile regionale, in data 12 novembre 2013; al tavolo tecnico permanente Regione/Province della Lombardia, istituito per gli effetti del Protocollo di Intesa sottoscritto con le Province lombarde in data 12 giugno come da Comunicazione alla Giunta di cui alla d.g.r. n. VIII/5029 del 26 giugno 2007, in data 20 novembre 2013; alla consulta regionale del volontariato di protezione civile, ex art. 9 bis della l.r. 16/2004, che comprende rappresentanti del volontariato a scala provinciale, di ANCI e UPL, in data 22 novembre 2013; proposta di revisione dello schema di convenzione-tipo, di cui alla citata d.g.r. 2170/2011: da impiegare inizialmente con le sole organizzazioni direttamente coordinate dalla Regione, atte a garantire la funzione logistica di base e, successivamente, previa verifica della disponibilità a bilancio delle risorse finanziarie necessarie alla loro strutturazione, con eventuali, ulteriori organizzazioni; contenente le modalità di determinazione dei contributi da assegnare alle organizzazioni convenzionate e le tipologie di spesa ammesse; Ritenuto che le convenzioni che verranno inizialmente stipulate con le organizzazioni direttamente coordinate dalla Regione e incaricate della funzione logistica di base dovranno avere validità dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016 e che anche quelle eventualmente attivate in tempi successivi con ulteriori organizzazioni dovranno, comunque, scadere alla medesima data del 31 dicembre 2016; Ritenuto che eventuali integrazioni/modifiche allo schema di convenzione-tipo con le organizzazioni di volontariato, concernenti unicamente aspetti organizzativi/amministrativi, potranno essere decise e disposte con atto scritto delle parti, previo accordo delle stesse; Ritenuto necessario, per far fronte alle obbligazioni derivanti dalle convenzioni che saranno stipulate nel triennio con le organizzazioni direttamente coordinate dalla Regione, un fabbisogno finanziario, per ciascuna annualità, pari all importo massimo di ,00, con copertura, quanto a ,00, al capitolo 7893 e, quanto a ,00, al capitolo 7897, come previsto dal PDL n. 118 «Bilancio di previsione 2014 e bilancio pluriennale a legislazione vigente» in corso di approvazione; Dato atto che all individuazione delle organizzazioni che saranno coinvolte nella struttura della Colonna mobile regionale, al piano di riparto dei fondi destinati alle organizzazioni direttamente coordinate dalla Regione, alla sottoscrizione delle convenzioni con tali organizzazioni e all adozione di ogni atto discendente dall attuazione delle convenzioni stesse provvederà, con propri atti, il dirigente della competente struttura regionale; A voti unanimi espressi nelle forme di legge; DELIBERA 1. di approvare l Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che definisce la nuova strutturazione della Colonna mobile regionale di protezione civile;

10 10 Bollettino Ufficiale 2. di approvare l Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, concernente lo schema di convenzione-tipo da impiegare con le organizzazioni che faranno parte della Colonna mobile regionale; 3. di stabilire che le convenzioni che verranno stipulate con le organizzazioni direttamente coordinate da Regione Lombardia e incaricate della funzione logistica di base, avranno validità dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016; 4. di stabilire che eventuali convenzioni, attivate in periodi successivi con ulteriori organizzazioni, dovranno, comunque, scadere alla medesima data del 31 dicembre 2016; 5. di stabilire che eventuali integrazioni/modifiche allo schema di convenzione-tipo con le organizzazioni di volontariato, concernenti unicamente aspetti organizzativi/amministrativi, potranno essere decise e disposte con atto scritto delle parti, previo accordo delle stesse; 6. di dare atto che il fabbisogno finanziario per il triennio , pari all importo massimo di ,00 per ciascuna annualità, trova copertura, quanto a ,00, al capitolo 7893 e, quanto a ,00, al capitolo 7897, come previsto dal PDL n. 118 «Bilancio di previsione 2014 e bilancio pluriennale a legislazione vigente» in corso di approvazione; 7. di dare atto che il dirigente della competente struttura regionale provvederà, con propri atti, all individuazione delle organizzazioni che saranno coinvolte nella struttura della Colonna mobile regionale, al piano di riparto dei fondi destinati alle organizzazioni direttamente coordinate dalla Regione, alla sottoscrizione delle convenzioni con tali organizzazioni e all adozione di ogni atto discendente dall attuazione delle convenzioni stesse; 8. di dare atto che il medesimo dirigente provvederà all adozione dei provvedimenti per l erogazione dei contributi, nell osservanza degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 33/2013, concernenti gli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati; 9. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURL e sul sito istituzionale di Regione Lombardia; 10. di disporre, altresì, la pubblicazione del presente provvedimento, in applicazione degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 33/2013. II segretario: Marco Pilloni

11 Bollettino Ufficiale 11 ALLEGATO 1 NUOVA STRUTTURAZIONE DELLA COLONNA MOBILE REGIONALE PREMESSA La colonna mobile regionale di protezione civile (di seguito CMR), istituita nella prima metà degli anni 2000 per dare omogeneità e coordinare l intervento fornito da Regione Lombardia in caso di emergenze di livello regionale, nazionale ed internazionale, è attualmente composta da 8 organizzazioni (di seguito oo.v.). I rapporti tra Regione Lombardia e le oo.v. della CMR sono regolati da apposite convenzioni, di carattere oneroso, che si esauriranno il 31 dicembre A fronte di un riconoscimento economico e dell assegnazione in comodato d uso di mezzi e materiali di proprietà regionale, le oo.v. mettono a disposizione della CMR personale, mezzi e materiali di proprietà e strutture logistiche per il deposito dei mezzi e lo stoccaggio dei materiali. EVOLUZIONE DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE Dal 2004, anno di istituzione della CMR, alla data odierna, il sistema di protezione civile nazionale si è evoluto, con il coinvolgimento attivo delle regioni e del volontariato distribuito sul territorio, dimostrando in occasione delle più importanti emergenze di livello nazionale un livello ottimale di efficienza e qualità del servizio prestato. Nel contesto evolutivo della CMR, assume un ruolo fondamentale la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012, che riorganizza l elenco nazionale delle oo.v. di protezione civile, operando la distinzione tra l Elenco Centrale, facente capo direttamente al Dipartimento Protezione Civile nazionale (di seguito DPC) e comprendente le organizzazioni di livello nazionale, e gli Elenchi Territoriali, gestiti dalle regioni e province autonome, comprendenti le sezioni regionali e provinciali delle organizzazioni nazionali e le organizzazioni di livello locale. In Lombardia, l Elenco Territoriale è oggi composto dall Albo Regionale del volontariato di protezione civile, istituito nel 2001 ed organizzato in una sezione regionale ed in 12 sezioni provinciali, e dall Elenco regionale dei soggetti di rilevanza per il sistema di protezione civile lombardo, istituito nel 2012, che comprende enti ed organizzazioni non di protezione civile, che possono essere utili in occasione di emergenze. Dal punto di vista operativo, a partire dal 2007, la Conferenza Stato/Regioni, tramite la Commissione Speciale Protezione Civile, ha impostato una revisione delle colonne mobili regionali, sulla base dell individuazione di moduli specifici, di base o specialistici, composti da personale (professionista e volontario), mezzi e materiali, attivabili con tempistiche predefinite (da 6 a 24 ore), su richiesta del DPC e con il coordinamento delle regioni e province autonome. Particolare attenzione è stata posta agli aspetti di carattere sanitario, che in Lombardia sono competenza specifica di AREU 118, strutturando un sistema di reperibilità a scala regionale, in grado di garantire quotidianamente la disponibilità di strutture di emergenza (Posti Medici Avanzati di 1 e 2 livello) e personale sanitario proveniente dalle strutture ospedaliere. La Direzione Generale Sicurezza, Protezione Civile ed Immigrazione ed AREU hanno da tempo avviato il progetto di integrazione completa dell intervento sanitario in emergenza nella CMR, per assicurare al personale sanitario un adeguato supporto logistico. Per garantire la funzionalità, l operatività e l efficienza del sistema di risposta all emergenza è necessaria la capacità tecnico-specialistica, ma anche la consuetudine ad operare in contesti emergenziali. In questa ottica, le organizzazioni che compongono la CMR si sono nel tempo dimostrate adeguate allo scopo ed alle attività volta per volta richieste, consentendo al sistema di protezione civile della Lombardia di rappresentare un eccellenza a livello nazionale, per qualità, efficienza e capacità operativa. Le attività svolte dalla CMR sono descritte nel Manuale operativo approvato con DDS del 17 dicembre 2012, che descrive le funzioni base necessarie alla vita della CMR (segreteria, tlc, cucina, logistica, magazzino, trasporti, ). I mezzi e materiali acquistati da Regione Lombardia dalla nascita della CMR sono stati assegnati alle oo.v. della CMR stessa, che hanno ormai piena conoscenza di tutti gli aspetti tecnici e logistici ad essi collegati, oltre ad avere, in molti casi, contribuito direttamente al miglioramento e sviluppo dei materiali e mezzi stessi. Questi beni, che compongono il 100% della forza di immediata disponibilità che la Regione può mettere in campo, soprattutto con riferimento alla logistica pesante, sono ormai patrimonio di conoscenza delle organizzazioni della CMR, a garanzia di un elevato livello di autonomia nell attivazione e gestione degli interventi, anche con presenza ridotta del personale regionale. Deve essere inoltre evidenziato che l attività delle organizzazioni della CMR non è riferita solo all emergenza, ma ad un opera quasi quotidiana di controllo, manutenzione e verifica dei beni in dotazione, a garanzia della loro efficienza in caso di attivazione. Le recenti emergenze di livello nazionale che hanno visto operare il volontariato della Lombardia, hanno contestualmente evidenziato che per eventi di lunga durata, o per interventi specifici o specialistici, è indispensabile ricorrere a tutto il volontariato regionale, non limitandosi a quello afferente alla CMR. Di fatto, a partire dal sisma in Abruzzo nel 2009, passando per le alluvioni in Veneto nel 2010, in Liguria nel 2010 e 2011, fino al sisma nella Pianura Padana del 2012, la CMR ha operato sin dai primi momenti dell emergenza in sinergia con le colonne mobili provinciali (di seguito CMP), composte da organizzazioni di volontariato di livello provinciale, coordinate dalle province stesse.

12 12 Bollettino Ufficiale Regione Lombardia, per supportare lo sviluppo delle CMP e migliorare la capacità di risposta locale, ha realizzato, tra il 2008 ed il 2013, un significativo progetto di acquisto di mezzi e materiali, per circa 20 milioni di euro, fornendo a ciascuna provincia mezzi e materiali identici, in grado di integrarsi e sommarsi negli interventi di livello regionale o nazionale. NUOVA STRUTTURAZIONE DELLA COLONNA MOBILE REGIONALE L evoluzione del meccanismo di intervento del sistema regionale di protezione civile, comporta la necessità di un ripensamento della struttura organizzativa della CMR, al fine di garantire la medesima prontezza di intervento, la possibilità di gestire gli interventi stessi per un periodo variabile da alcune settimane a qualche mese, ed eventualmente di affiancare uno o più moduli logistici di base con nuclei specialistici, attivati caso per caso. Il materiale a disposizione della CMR consente, ad oggi, di allestire 4 moduli di accoglienza per 250 persone ciascuno; il personale afferente alla CMR, però, è in grado di gestire direttamente uno solo dei moduli; pertanto, già nella situazione attuale, il coinvolgimento delle CMP è un dato di fatto. È però evidente che, coerentemente con la filosofia che ha condotto alla costituzione delle CMP, le stesse siano pensate prioritariamente per interventi sul proprio territorio; pertanto, le tempistiche di attivazione richieste in caso di intervento di livello almeno nazionale, non potranno che essere soddisfatte attraverso una struttura non vincolata da esigenze locali. Il coinvolgimento di tutto il sistema regionale di protezione civile deve infatti salvaguardare l esigenza di non interferire con la gestione delle organizzazioni di livello provinciale, coordinate dalle province stesse su delega della Regione, nell ambito delle colonne mobili provinciali. In conseguenza di ciò, la proposta di nuova strutturazione della CMR viene così proposta: 1. Struttura logistica di base, in pronta partenza con 3-6 ore di preavviso, direttamente coordinata da Regione Lombardia, composta da organizzazioni convenzionate con essa, che soddisfino le esigenze fondamentali per l attivazione dell intervento (logistica pesante per il trasporto dei materiali e per la prima accoglienza; impiantistica; servizi di campo; erogazione dei pasti; radio-telecomunicazioni; gestione amministrativa della missione) 2. Struttura logistica per l accoglienza delle popolazioni colpite, in partenza con 6-12 ore di preavviso, coordinata attraverso il sistema delle province della Lombardia, composta da organizzazioni inserite nelle CMP, che soddisfino le esigenze di gestione delle strutture di accoglienza (erogazione dei pasti, gestione dei servizi di campo, gestione amministrativa di volontari ed ospiti) 3. Struttura logistica a supporto dei nuclei specialistici, con partenza da 3 a 12 ore a seconda delle esigenze specifiche, coordinata attraverso il sistema delle province della Lombardia, composta da organizzazioni inserite nelle CMP, che soddisfino le esigenze logistiche di eventuali nuclei specialistici (vitto, alloggio, servizi di campo, gestione amministrativa dei volontari) 4. Nuclei specialistici, con partenza da 1 a 12 ore, a seconda delle esigenze specifiche, coordinati da Regione Lombardia in collaborazione con il sistema delle province della Lombardia, provenienti da organizzazioni, enti e soggetti iscritti nell Elenco territoriale della Lombardia, in grado di fornire un intervento specifico e/o professionale (es. antincendio boschivo, cinofili, subacquei, tecnici rilevatori agibilità, geologi, ). PRIMA FASE INDIVIDUAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI PER LA LOGISTICA PESANTE DI BASE (punto 1) Nella prima fase della ristrutturazione della CMR, si procederà con l individuazione delle organizzazioni con cui Regione Lombardia si convenzionerà direttamente sulla base della disponibilità di uomini, mezzi e attrezzature e della capacità di risposta operativa, per assicurare la disponibilità di un intervento logistico di base, a garanzia della tempestività di attivazione. Le convenzioni attualmente vigenti scadranno il 31 dicembre 2013; è quindi fondamentale assicurare la continuità operativa della CMR, dal 1 gennaio 2014, anche per consentire il mantenimento in efficienza di mezzi e materiali in dotazione. Le nuove convenzioni, in vigore dal 1 gennaio 2014, faranno riferimento allo schema-tipo contenuto nell Allegato 2 alla d.g.r..., che individua le modalità di definizione delle prestazioni fornite dalle organizzazioni e gli oneri finanziari a carico di Regione Lombardia. SECONDA FASE STRUTTURAZIONE DELL INTERVENTO DEL SISTEMA DELLE COLONNE MOBILI PROVINCIALI (punti da 2 a 4) E DEI NU- CLEI SPECIALISTICI In seguito, in collaborazione con il sistema delle province della Lombardia, si procederà alla ristrutturazione delle CMP, omogeneizzando le modalità di attivazione e tempistica di intervento. Quindi, dovranno essere individuate le oo.v. afferenti alle CMP che si occuperanno della logistica di base (punto 2) e della logistica a supporto dei nuclei specialistici (punto 3). Questi ultimi (punto 4) verranno censiti partendo dalle specializzazioni dichiarate all atto dell iscrizione nell Elenco Territoriale della Lombardia (ex Albo Regionale del volontariato di protezione civile ). Per garantire il coinvolgimento di tutto il sistema di protezione civile regionale, verrà costruito un piano di reperibilità, a livello provinciale, finalizzato a garantire: La turnazione per la struttura logistica per l accoglienza delle popolazioni colpite (punto 2)

13 Bollettino Ufficiale 13 La turnazione per il supporto ai nuclei specialistici (punto 3) La turnazione nell ambito dei nuclei specialistici (punto 4). Una particolare attenzione dovrà essere rivolta a garantire il supporto logistico ai nuclei di intervento sanitario coordinati da AREU, che rientrano in un più ampio piano di reperibilità di livello nazionale, in quanto caratterizzati da tempistiche di intervento ridotte (1 ora dall attivazione) che richiedono vicinanza alla sede di stanza delle strutture e personale specificamente addestrato. Nella figura 1 è rappresentato uno schema riassuntivo della proposta di strutturazione della CMR. FORMAZIONE DEL PERSONALE VOLONTARIO La predisposizione del piano formativo triennale, in corso di stesura nell ambito della Scuola Superiore di Protezione Civile, inserita in EUPOLIS, dovrà tenere conto delle esigenze derivanti dal novo assetto della CMR, nella sua strutturazione allargata alle CMP, sia per gli aspetti di carattere tecnico-specialistico, che per gli aspetti organizzativi. ASPETTI ECONOMICI Regione Lombardia, per contribuire alle attività delle oo.v. coinvolte nella CMR metterà a disposizione, nel triennio , circa 1,5 milioni di euro. In via prioritaria i fondi saranno destinati alle organizzazioni che assicurano la prima risposta all emergenza della CMR, sotto il diretto coordinamento della struttura tecnica regionale. Una volta completato lo schema organizzativo della CMR, con l individuazione dei livelli provinciali e specialistici, potrà essere valutata la possibilità di un supporto anche ad altre oo.v., compatibilmente con le risorse disponibili nel bilancio regionale. TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DELLA NUOVA COLONNA MOBILE REGIONALE Per garantire la continuità operativa della Colonna Mobile Regionale e consentire la piena operatività del sistema regionale per l apertura di EXPO 2015, si ipotizza la seguente successione di attività: Entro il mese di gennaio 2014: sottoscrizione delle convenzioni con le organizzazioni per la logistica pesante di base (punto 1) Entro il mese di aprile 2014: definizione dell assetto organizzativo complessivo delle CMP, per la logistica per l accoglienza alle popolazioni colpite ed a supporto dei nuclei specialistici (punti 2 e 3) Entro il mese di giugno 2014: individuazione dei nuclei specialistici (punto 4). Figura 1

14 14 Bollettino Ufficiale ALLEGATO 2 SCHEMA DI CONVENZIONE TIPO COLONNA MOBILE REGIONALE *** CONVENZIONE TRA Regione Lombardia, nella persona del dirigente dell Unità Organizzativa Protezione Civile,, domiciliato, per la carica in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1 E, partita IVA/codice fiscale n., nella persona del,, domiciliato per la carica in, via n.. PREMESSA Visto l art. 6, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il quale prevede che per l attuazione delle attività di Protezione Civile lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati, al fine di sviluppare la cooperazione nelle fasi di prevenzione, formazione, addestramento ed intervento in caso di emergenza, al fine di creare sinergia con la struttura regionale e le altre forze di Protezione Civile; Vista la legge 266/1991 Legge quadro sul volontariato ; Visto il D.P.R. 194/2001 Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile ; Visto il Regolamento Regionale n. 9/2010 del 22 ottobre 2010 Regolamento di attuazione dell Albo regionale del volontariato di protezione civile ; Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 novembre 2012, recante Indirizzi operativi volti ad assicurare l unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all attività di protezione civile ; Vista la D.G.R. X/581del 2 agosto 2013 ed il successivo decreto D.S. n del 7 agosto 2013, con i quali Regione Lombardia ha dato attuazione degli indirizzi contenuti nella Dir. PCM del 9 novembre 2012; Vista la D.G.R. 29 dicembre 1999, n , che ha approvato le linee guida per l individuazione e la costituzione dei Centri Polifunzionali di Emergenza (CPE) e la realizzazione della Colonna Mobile Regionale (CMR); Visto il decreto D.U.O. n del 17 dicembre 2012, di approvazione del Manuale operativo della Colonna Mobile Regionale, contenente le procedure di attivazione e le modalità operative in emergenza della Colonna Mobile Regionale; Vista la D.G.R. X/, con cui è stato approvato lo schema di convenzione tipo da utilizzare per le organizzazioni che compongono la colonna mobile regionale, a partire dalla data del 1 gennaio 2014; SI CONVIENE QUANTO SEGUE 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE La presente convenzione regola i rapporti tra Regione Lombardia e l organizzazione di volontariato, relativamente alle seguenti funzioni previste dal Manuale Operativo della colonna mobile regionale di protezione civile (eliminare le voci che non interessano l organizzazione): DIREZIONE LOGISTICA GENERALE SANITA SERVIZI ESSENZIALI E IMPIANTISTICA GENERALE TELECOMUNICAZIONI FUNZIONE SPECIALISTICA (indicare la funzione) 2 - MODALITA DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA PREVISTE IN CONVENZIONE Parte generale L organizzazione di volontariato (sostituire in ogni convenzione con il relativo nome), nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, si impegna a rispettare le seguenti prescrizioni generali: o o assicura, in caso di necessità, la partecipazione alle attività emergenziali su richiesta specifica da parte di Regione Lombardia; provvede a dotare ogni volontario dedicato alla Colonna Mobile Regionale (di seguito detta Colonna Mobile ) di appositi

15 Bollettino Ufficiale 15 o o o o o o o DPI (dispositivi di protezione individuale), sia per le attività generiche, che per quelle specifiche descritte di seguito; cura il rispetto delle prescrizioni di sicurezza da parte dei propri volontari dedicati alla Colonna Mobile, sia in caso di emergenza, che in situazioni di addestramento e formazione, ai sensi della vigente normativa di livello nazionale; provvede a mantenere aggiornato il DataBase del volontariato di protezione civile, nelle sezioni attualmente disponibili ed in quelle che verranno realizzate in futuro; mantiene un costante scambio di esperienze, dati e informazioni con le altre organizzazioni di volontariato che compongono la Colonna Mobile Regionale,e comunque con le OO.VV. che hanno una convenzione con Regione lombardia per le attività della sala operativa; interagisce con le Colonne Mobili delle Province eventualmente presenti in caso di emergenza, addestramento e formazione; provvede a mantenere in efficienza mezzi e attrezzature assegnati in comodato d uso dalla Regione Lombardia; garantisce la formazione costante dei propri volontari dedicati alla Colonna Mobile, anche attraverso la partecipazione a corsi proposti da Regione Lombardia attraverso la Scuola Superiore di Protezione Civile; garantisce la disponibilità, nel limite delle sue specifiche capacità, di specialisti nelle tipiche funzioni di Protezione Civile, per corsi di formazione per volontari Parti specifiche DA INSERIRE A SULLA BASE DELLE ATTIVITA SVOLTE DA CIASCUNA ORGANIZZAZIONE, CON RIFERIMENTO AL CONTENUTO DELL ALLEGATO 1 ALLA PRESENTE DGR E DEL MANUALE OPERATIVO DELLA COLONNA MOBILE REGIONALE. 3 - DURATA DELLA CONVENZIONE La presente convenzione ha validità dal al 31 dicembre RISORSE DELL ORGANIZZAZIONE Risorse umane Per l attuazione di quanto previsto ai punti 1 e 2, in occasione di emergenze di carattere regionale, nazionale o internazionale, l organizzazione (sostituire in ogni convenzione con il relativo nome) mette a disposizione di Regione Lombardia n. volontari (indicare il numero relativo alla specifica organizzazione). L organizzazione (sostituire in ogni convenzione con il relativo nome), all atto della sottoscrizione, comunicherà il piano di reperibilità di un referente e di un suo sostituto, che rappresenteranno il riferimento esclusivo di Regione Lombardia per qualsiasi attività relativa alla presente convenzione. Regione Lombardia si riserva la possibilità di verificare le modalità di attivazione in qualsiasi momento, ovvero di organizzare esercitazioni senza preavviso per testare l operatività della Colonna Mobile Regionale. Qualora richiesto dall organizzazione (sostituire in ogni convenzione con il relativo nome), Regione Lombardia provvederà ad attivare, ai sensi della normativa vigente, le procedure amministrative per il riconoscimento dei benefici di legge per l impiego dei volontari afferenti alla colonna mobile in caso di esercitazioni e situazioni di emergenza in atto Veicoli L organizzazione (sostituire in ogni convenzione con il relativo nome), per l espletamento delle attività di cui al punto 1, mette a disposizione mezzi di proprietà, anche ad integrazione di quelli resi disponibili da Regione Lombardia ed assegnati in comodato d uso alla stessa. L elenco dei suddetti mezzi è riportato nell allegato Allegato 1 alla convenzione, di cui costitusce parte integrante e sostanziale; l elenco potrà essere modificato dall organizzazione (sostituire in ogni convenzione con il relativo nome) mediante apposita comunicazione scritta, da inviare all indirizzo sicurezza@pec.regione.lombardia.it Centri Logistici L organizzazione (sostituire in ogni convenzione con il relativo nome) mette a disposizione di Regione Lombardia superfici, coperte o scoperte, nella propria disponibilità, per: finalità logistiche per il deposito e la gestione di mezzi e materiali concessi in comodato da Regione Lombardia, oppure compresi nell Allegato 2 attività di altro genere nell ambito della protezione civile, coordinate da Regione Lombardia. Gli spazi resi disponibili (come da planimetrie allegate alla convenzione) dovranno essere in strutture recintate e dovranno essere indicate le caratteristiche della protezione dei beni stoccati (es. impianti antifurto, videosorveglianza, guardiania, presidio fisso, ). L accesso alla struttura dovrà essere consentito H24 al personale di Regione Lombardia U.O. Protezione Civile, o da essa espressamente indicato, secondo modalità concordate con l organizzazione (sostituire in ogni convenzione con il relativo nome). 4.4 Materiali ed attrezzature specifiche L organizzazione (sostituire in ogni convenzione con il relativo nome) mette a disposizione di Regione Lombardia, per l espletamento del-

16 16 Bollettino Ufficiale le attività di cui ai punti 1 e 2, materiali ed attrezzature specifiche e/o particolari, ad integrazione delle attrezzature di proprietà regionale. L elenco dei suddetti materiali è riportato nell Allegato 2 alla convenzione, di cui costitusce parte integrante e sostanziale; l elenco potrà essere integrato o modificato dall organizzazione (sostituire in ogni convenzione con il relativo nome) attraverso apposita comunicazione scritta, da inviare all indirizzo sicurezza@pec.regione.lombardia.it. 5 ONERI RICONOSCIUTI PER LE RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE Regione Lombardia, per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, come elencate ai punti 1 e 2, riconosce all organizzazione (sostituire in ogni convenzione con il relativo nome) un corrispettivo finanziario, quantificato con le modalità di seguito descritte. Nell ambito degli oneri relativi alla presente convenzione vengono distinti: oneri a forfait (punto 5.1), riferiti a spese, servizi e prestazioni che possono essere quantificate o stimate in anticipo; oneri a consuntivo (punto 5.2), determinati complessivamente in misura pari al 20% degli oneri a forfait, con un minino di (ridotto a in caso di attività legata alla sola sala operativa regionale), riferiti a spese non quantificabili in anticipo, così ripartiti: o 5% cassa di emergenza (con un minimo di 2.000,00 ) o 15% fondi a disposizione per altre spese relative allo svolgimento delle attività di protezione civile. La cassa di emergenza, nel caso di utilizzo in attività di soccorso espletate su richiesta di Regione Lombardia, verrà immediatamente reintegrata, per mantenerne la disponibilità completa, nell ambito della disponibilità massima annua. Per agevolare il computo della contabilità, le cifre spettanti verranno arrotondate, una volta definita la somma complessiva annua, al migliaio più vicino (migliaio precedente sino a 499 migliaio successivo da 500 a 999) Oneri a forfait. Gli oneri a forfait vengono determinati, secondo i parametri di seguito descritti, sulla base di una stima dei costi fissi che l organizzazione (sostituire in ogni convenzione con il relativo nome) sosterrà annualmente per il rispetto di quanto previsto dalla convenzione Oneri per il personale volontario a disposizione Regione Lombardia riconosce un contributo per le spese (es: assicurazioni, formazione, DPI, traffico telefonico, etc.) sostenute per assicurare la pronta disponibilità dei volontari dell organizzazione (sostituire in ogni convenzione con il relativo nome) dedicati alla Colonna Mobile Regionale, il cui numero è riportato al punto 4.1. Per ognuno dei volontari che l organizzazione assegna in via esclusiva alla colonna mobile regionale, Regione Lombardia riconosce una quota pari ad 60 (sessanta) mensili Oneri per la gestione di mezzi di proprietà dell organizzazione Regione Lombardia riconosce un contributo per la copertura di parte delle spese di assicurazione, manutenzione ordinaria e revisione dei mezzi che l organizzazione (sostituire in ogni convenzione con il relativo nome) mette a disposizione, come elencati nell Allegato 2 alla presente convenzione. L ammontare annuo dei fondi viene stimato come segue, in proporzione alle caratteristiche dei mezzi: per i mezzi pesanti (> 7,5 t) per i mezzi medi (3,5 t <peso< 7,5 t) per i mezzi leggeri (< 3,5 t) per i semirimorchi da 12 metri di lunghezza (40 piedi) per i rimorchi fino a 6 metri di lunghezza (20 piedi) Oneri per la disponibilità di centri logistici Regione Lombardia riconosce un contributo per le spese per la gestione ordinaria di strutture logistiche nella disponibilità dell organizzazione (sostituire in ogni convenzione con il relativo nome), utilizzate per il ricovero di mezzi ed il deposito di materiali di proprietà di Regione Lombardia, proporzionalmente alla superficie messa a disposizione; i fondi potranno essere utilizzati anche per interventi finalizzati al miglioramento della capacità ricettiva e logistica della struttura messa a disposizione. Le spese vengono determinate come segue, secondo la tipologia di struttura,: superfici chiuse: 60 x mq all anno superficie coperte: 40 x mq all anno superfici scoperte: 20 x mq all anno. Nell ambito delle superfici scoperte verranno considerate esclusivamente quelle destinate allo stoccaggio di materiali o al parcheggio di autoveicoli; nel computo non rientrano le aree destinate alla movimentazione (piazzali, percorsi stradali, ) Oneri per materiali ed attrezzature specifiche Regione Lombardia riconosce un contributo forfetario quantificato nella cifra di 7.500,00 per la messa a disposizione di materiali ed attrezzature specifiche, non presenti tra le dotazioni di proprietà regionale.

17 Bollettino Ufficiale 17 Il contributo è finalizzato a riconoscere l ammortamento dei materiali acquistati dall organizzazione (sostituire in ogni convenzione con il relativo nome), sino ad un arco temporale di vita di anni 10 degli stessi. La spesa sostenuta potrà pertanto essere riportata nelle rendicontazioni presentate annualmente nella percentuale del 10% annuo. 5.2 Oneri a consuntivo per spese relative allo svolgimento di attività di protezione civile e cassa di emergenza In caso di attivazione per emergenze, esercitazioni, manifestazioni di carattere formativo, fieristico o divulgativo in ambito di protezione civile, nel caso in cui non venga disposta l attivazione dei benefici previsti dagli artt. 9 e 10 del DPR 194/2001, l organizzazione potrà imputare sui fondi erogati ai sensi della convenzione alcune tipologie di spese, non quantificabili in fase preliminare, di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo: Spese per l acquisto di beni necessari allo svolgimento di attività in emergenza (c.d. cassa di emergenza) Spese autostradali o di parcheggio Spese per il carburante di mezzi ed attrezzature Spese per il vitto dei volontari, con un limite di 15 per pasto x volontario Spese per l alloggio dei volontari, con un limite di 50 per notte, eventualmente comprensivi della prima colazione Spese per l acquisto di biglietti ferroviari, navali o aerei per il trasporto di volontari, mezzi o attrezzature Spese per la messa a disposizione e l utilizzo di attrezzature specifiche di proprietò dell organizzazione, necessarie allo svolgimento delle attività previste dalla convenzione e non già ricomprese nell Allegato 2 alla presente convenzione; Spese relative al reintegro del materiale consumato, andato perso, o inutilizzabile al termine dell intervento; Spese per l opera di personale dedicato per la gestione amministrativa ed organizzativa delle attività previste dalla convenzione. Regione Lombardia si riserva la possibilità di ammettere altre spese, non rientranti nell elenco di cui sopra, sostenute per attività relative alla colonna mobile regionale, su richiesta scritta dell organizzazione (sostituire in ogni convenzione con il relativo nome), da inviare, preventivamente all utilizzo dei fondi, all indirizzo sicurezza@pec.regione.lombardia.it 6 - RISORSE REGIONALI Per lo svolgimento delle attività previste punti 1 e 2 della convenzione, Regione Lombardia mette a disposizione dell organizzazione (sostituire in ogni convenzione con il relativo nome) mezzi ed attrezzature di proprietà regionale, mediante la stipula di appositi contratti di comodato d uso. L elenco dei suddetti beni, riportato all Allegato 3, è parte integrante e sostanziale della convenzione; l elenco potrà essere modificato per: nuove assegnazioni da parte di Regione Lombardia, revoca dell assegnazione da parte di Regione Lombardia, indisponibilità dei mezzi e materiali assegnati per cause di servizio, usura, obsolescenza, o dismissione degli stessi. Per i beni concessi in comodato, Regione Lombardia detiene la priorità nell utilizzo, in caso di emergenze, esercitazioni, o altre esigenze di competenza regionale. Ferma restando la suddetta priorità, l organizzazione potrà utilizzare i beni concessi in comodato per attività riconducibili alla protezione civile, sia su iniziativa propria, che su richiesta di altri enti, Istituzioni o strutture appartenenti al sistema di protezione civile; in tal caso l organizzazione (sostituire in ogni convenzione con il relativo nome), prima dell utilizzo, dovrà informare Regione Lombardia, attraverso una specifica comunicazione scritta, anche via DISPOSIZIONI FINANZIARIE E MODALITA DI LIQUIDAZIONE Oneri finanziari a carico di Regione Lombardia Regione Lombardia, a riconoscimento delle attività descritte nella presente convenzione e secondo le modalità descritte ai punti precedenti, assegna all organizzazione (sostituire in ogni convenzione con il relativo nome) un contributo complessivo pari ad Modalità di liquidazione Gli oneri a forfait verranno erogati a fronte della presentazione della documentazione di spesa, sino alla concorrenza dell importo annuo spettante, con le seguenti modalità: 50% alla presentazione di un preventivo di spesa 50% alla presentazione della documentazione contabile attestante la spesa sostenuta. Nel caso di quota relativa all ammortamento annuo per l acquisto di materiali messi a disposizione, rientranti tra gli oneri a forfait, dovrà essere presentata, in concomitanza con la prima annualità, la documentazione relativa all acquisto del bene in oggetto, riportante la spesa sostenuta. Gli oneri a consuntivo e la cassa di emergenza verranno liquidati in unica soluzione entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della convenzione e, successivamente, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità. Per consentire un continuo miglioramento nelle dotazioni della colonna mobile regionale, l organizzazione (sostituire in ogni convenzione con il relativo nome), non oltre 30 giorni prima della scadenza di ciascuna annualità, potrà presentare a Regione Lombardia

18 18 Bollettino Ufficiale una proposta per l utilizzo di eventuali fondi residui, sia per la parte a forfait che per quella a consuntivo, per l acquisto di beni che verranno inseriti tra quelli elencati nell Allegato 2 alla convenzione stessa. Gli acquisti potranno avvenire solo su autorizzazione scritta di Regione Lombardia, esclusivamente dopo la scadenza di ciascuna annualità e, in conformità alle caratteristiche dei bandi emanati da Regione Lombardia per le organizzazioni di volontariato di protezione civile, dovranno prevedere una compartecipazione alle spese da parte dell organizzazione stessa, nella quota minima del 20%. Per ragioni di carattere contabile, le spese dovranno essere sostenute e rendicontate entro e non oltre il 20 febbraio dell anno successivo a quello cui si riferiscono i fondi residui. 8 - RENDICONTAZIONE DELLE SPESE A CONSUNTIVO L organizzazione provvederà a rendicontare a Regione Lombardia sull utilizzo delle risorse trasferite nell ambito della convenzione, relativamente alla quota di fondi per oneri a consuntivo e della cassa di emergenza, entro il 28 febbraio dell anno successivo a quello a cui sono riferiti i fondi. Per la rendicontazione dovrà essere utilizzato il prospetto analitico di cui all Allegato 4, con la descrizione dettagliata delle spese sostenute, distinte tra cassa di emergenza e fondi a consuntivo, a cui dovrà essere allegata la documentazione di spesa, in originale o copia conforme. 9 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI Ai sensi dell art. 29 del D.Lgs. 196/2003, l organizzazione assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati trattati di titolarità della Giunta regionale. Titolare del trattamento è la Giunta Regionale, nella persona del proprio legale rappresentante. Responsabile del trattamento è l organizzazione, nella persona del responsabile interno; ogni variazione dovrà essere tempestivamente comunicata a Regione Lombardia. Responsabile del trattamento interno è il Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione. Al momento della sottoscrizione della presente Convenzione, l organizzazione: a) dichiara di essere consapevole che i dati trattati nell espletamento delle attività oggetto della convenzione sono dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all applicazione del codice per la protezione dei dati personali; b) si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs. 196/2003, anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari; c) si impegna ad adottare le disposizioni contenute nell allegato al decreto 6805 del 7 luglio 2010, nonché a rispettare le eventuali istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari aspetti della convenzione; d) si impegna a nominare, ai sensi dell art. 30 del D. Lgs. 196/2003, i soggetti incaricati del trattamento stesso e di impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidato; e) si impegna a nominare ed indicare alla Giunta una persona fisica referente per la protezione dei dati personali ; f) si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze INTEGRAZIONI/MODIFICHE ALLA CONVENZIONE-TIPO Eventuali integrazioni/modifiche al presente schema di convenzione-tipo, concernenti unicamente aspetti organizzativi/amministrativi, potranno essere decise e disposte con atto scritto dalle parti, previo accordo delle stesse CONTROVERSIE Per ogni controversia che possa verificarsi in ordine all adempimento della presente convenzione, il Foro competente è quello di Milano SPESE DI REGISTRAZIONE La presente convenzione è prodotta in tre esemplari, dei quali uno viene conservato presso Regione Lombardia, un secondo presso la sede dell Organizzazione, il terzo sempre presso Regione Lombardia, a valere per eventuali formalità di registrazione, le cui spese, nei casi d uso, saranno a carico della parte che ne faccia richiesta. ALLEGATI - Allegato 1 Elenco mezzi di proprietà dell organizzazione (sostituire in ogni convenzione con il relativo nome) dedicati alla colonna mobile regionale

19 Bollettino Ufficiale 19 - Allegato 2 Elenco materiali di proprietà dell organizzazione (sostituire in ogni convenzione con il relativo nome) dedicati alla colonna mobile regionale - Allegato 3 Elenco beni di proprietà regionale assegnati in comodato d uso all organizzazione (sostituire in ogni convenzione con il relativo nome) - Allegato 4 Prospetto per la rendicontazione delle spese a consuntivo Data. Per Regione Lombardia Il dirigente dell U.O. Protezione Civile Per l Organizzazione

20 20 Bollettino Ufficiale D.g.r. 20 dicembre n. X/1182 Criteri e parametri per l individuazione e la classificazione dei piccoli comuni non montani, dei comuni montani e parzialmente montani ai sensi dell art. 2 della legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 e dell art. 3 della legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25. LA GIUNTA REGIONALE Vista la legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 «Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia» e s.m.i. e in particolare l art. 2, comma 2 il quale stabilisce che : l individuazione dei piccoli comuni e la loro classificazione in zone che presentano simili condizioni di sviluppo socio-economico e infrastrutturale è effettuata dalla Giunta regionale sulla base di parametri e indicatori di confronto stabiliti dalla Giunta stessa con il parere della competente commissione consiliare; per i piccoli comuni montani si applica la classificazione operata ai sensi dell art. 3 della Legge Regionale 15 ottobre 2007, n. 25 recante «Interventi regionali a favore della popolazione dei territori montani» e sono ritenuti piccoli quelli con popolazione inferiore o pari a abitanti, classificati con livello di svantaggio medio ed elevato; Rilevato che: ai sensi dell art. 2, comma 1 della l.r. 11/2004, la marginalità socio-economica e infrastrutturale dei piccoli comuni non montani è misurata sulla base dei seguenti fattori: a) demografia; b) livello di benessere; c) dotazione di servizi e infrastrutture comunali; d) orientamento turistico; ai sensi dell art. 3, comma 1 della l.r. 25/2007, la marginalità socio-economica e infrastrutturale dei comuni montani e parzialmente montani è misurata sulla base dei seguenti fattori: a) demografia; b) livello di benessere; c) dotazione di servizi e infrastrutture comunali; d) orientamento turistico; e) svantaggio morfologico localizzativo; f) indice di ruralità territoriale; Dato atto che ai sensi dell art. 2, comma 3 della l.r. 25/2007 l individuazione e la classificazione in zone dei piccoli comuni è aggiornata all inizio di ogni legislatura regionale ed entro nove mesi dall insediamento della Giunta regionale al fine di rilevare le trasformazioni intervenute; Dato atto che in ottemperanza alla suddetta previsione normativa è stata elaborata dall Istituto Superiore per la Ricerca e la Statistica e la Formazione, Eupolis Lombardia, la nuova metodologia, pervenuta con nota del 19 dicembre 2013 (prot. A ), per stabilire parametri e indicatori per la classificazione dei piccoli comuni e dei comuni montani e parzialmente montani della Lombardia in zone che presentano simili condizioni di sviluppo socio-economico di cui all allegato «Nota metodologica sul ranking vantaggio/svantaggio Comuni montani e piccoli Comuni non montani di Lombardia», che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto; Rilevato che tale metodologia risulta coerente con i fattori stabiliti dall art. 2, comma 1 della citata l.r. 11/2004 e dall art. 3, comma 1 della l.r. 25/2007; Preso atto che la presente proposta di deliberazione è stata condivisa con il Sottosegretario della Giunta Consigliere Ugo Parolo, incaricato tra l altro delle politiche per la montagna; Ritenuto pertanto di approvare la suddetta metodologia riguardante i criteri per la classificazione dei piccoli comuni non montani e dei Comuni montani e parzialmente montani e di disporne l invio al Consiglio Regionale e alla Conferenza dei Presidenti delle Comunità Montane per l acquisizione dei rispettivi, previsti pareri da parte della competente Commissione Consiliare e della Conferenza dei Presidenti delle Comunità Montane stessa, ai sensi di legge; Ad unanimità dei voti espressi nella forma di legge; DELIBERA per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate: 1. di approvare la nuova metodologia per stabilire parametri e indicatori per la classificazione dei piccoli comuni e dei comuni montani e parzialmente montani della Lombardia in zone che presentano simili condizioni di sviluppo socio-economico, ai sensi delle ll.rr. 11/2004 e 25/2007, di cui all allegato «Nota metodologica sul ranking vantaggio/svantaggio Comuni montani e piccoli Comuni non montani di Lombardia», che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto; 2. di trasmettere il presente provvedimento alla Commissione Consiliare competente e alla Conferenza dei Presidenti delle Comunità Montane, allo scopo di acquisirne il parere ai sensi della sopracitate norme regionali. II segretario: Marco Pilloni

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