ALE FORNITURA F CIG

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1 Servizio Sanitarioo Nazionale - Regione Veneto AZIENDA U..L.SS. N. 6 VICENZA Viale F. Rodolfi n VICENZA COD. REGIONE 050 COD. U.L.SS. 006 COD.FISC. E P.IVA CAPITOLATO SPECIA ALE N. Gara CIG F FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEM A DI RILEVAZIONE PER IMMUNOISTOCHIMICA

2 INDICE ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8 ART. 9 ART. 10 ART. 11 ART. 12 ART. 13 ART. 14 ART. 15 ART. 16 ART. 17 ART. 18 ART. 19 FINANZIARI ART. 20 ART. 21 ART. 22 ART. 23 ART. 24 ART. 25 ART. 26 ART. 27 ART. 28 OGGETTO DELLA FORNITURA DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA QUALITA E QUANTITA TEST CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI DEL SISTEMA ANALITICO INTERFACCIAMENTO DELLE APPARECCHIATURE ASSISTENZA TECNICA FORMAZIONE DEL PERSONALE AGGIORNAMENTO FORNITURA CONSEGNA INSTALLAZIONE E COLLAUDO STRUMENTAZIONE VERIFICHE DI FUNZIONALITA NORMATIVE DI SICUREZZA E DI IGIENE SUL LAVORO TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI IMBALLO/CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO/CONSEGNA DEL MATERIALE DI CONSUMO CAUZIONE DEFINITIVA REPERTORIO NAZIONALE DEI DISPOSITIVI MEDICI MODALITA DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI SUBAPPALTO OBBLIGHI DELL APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA DEI FLUSSI INADEMPIMENTI E PENALI COPERTURE ASSICURATIVE SCHEDE DI SICUREZZA SPESE PER LA PUBBLICAZIONE, SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE RISOLUZIONE DEL CONTRATTO RECESSO UNILATERALE TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI FORO ESCLUSIVO NORME E CONDIZIONI FINALI 2

3 ART. 1 OGGETTO DELLA FORNITURA Il presente capitolato speciale disciplina la fornitura triennale in service di un sistema di rilevazione per metodiche immunoistochimiche da installarsi presso l U.O. di Anatomia ed Isto-Citopatologia del P.O. di Vicenza. La fornitura si intende comprensiva di reattivi, materiale di consumo e strumentazione analitica per l esecuzione delle colorazioni immunoistochimiche, assistenza tecnica full risk, interfacciamento con il sistema gestionale presente in reparto, formazione del personale, così come indicato nel presente capitolato. Importo annuo a base d asta IVA esclusa: ,00 Gli oneri di sicurezza per rischi da interferenza, così come dettagliati nell allegato Documento Unico Valutazione del Rischio da Interferenze (D.U.V.R.I.), ammontano ad 0,00 per tutta la durata dell appalto e non sono soggetti a ribasso. L aggiudicazione della fornitura avverrà in base ai criteri specificamente indicati nel disciplinare di gara. La gara avverrà mediante procedura aperta ai sensi del D. Lgs. 163/2006. ART. 2 DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO Il presente contratto avrà la durata di anni 3 e decorrerà da quando il collaudo, l interfacciamento e la fornitura di tutti gli accessori saranno stati completati positivamente, fatto salvo quanto espressamente disposto all art. 6 del presente capitolato. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per ulteriori 2 anni, verificatane la convenienza economica. Il suddetto rinnovo si intende privo di ulteriori spese per l uso delle apparecchiature ( noleggio ), fatto salvo che le apparecchiature non vengano sostitute con altre di nuova generazione in occasione del rinnovo stesso, previa approvazione da parte dell Amministrazione. In ogni caso il rinnovo non potrà comportare un aumento dei costi. L Impresa aggiudicataria alla scadenza del contratto avrà l obbligo di continuare la fornitura alle condizioni convenute, per consentire la definizione delle procedure relative all espletamento della nuova gara, qualora non ancora espletata o conclusa, e, comunque per un periodo non superiore a 90 giorni dalla data di scadenza del contratto. Qualora nel corso del rapporto contrattuale, venisse aggiudicata una gara Regionale o di Area vasta o Consip per l affidamento della fornitura oggetto della gara, questa Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto con la ditta aggiudicataria, mediante invio di apposita nota con ricevuta A.R., con preavviso di 30 giorni rispetto alla data di recesso, ai sensi dell art del codice civile e dell art. 21 sexies della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni con gli effetti dell art.1373 II comma del Codice Civile. 3

4 L impresa aggiudicataria dovrà fornire: ART. 3 CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA 1. i reattivi per l esecuzione delle colorazioni immunoistochimiche di cui all art. 4 del presente capitolato, ed il relativo materiale di consumo; 2. la strumentazione a noleggio per l esecuzione degli esami suddetti, come indicato all art. 5; 3. interfacciamento delle apparecchiature con il sistema gestionale di cui è già dotata l U.O. Anatomia ed Isto-Citopatologia dell Azienda, come previsto dall art. 6 del capitolato; 4. manutenzione ordinaria e straordinaria, inclusa la fornitura di apparecchi in sostituzione e/o la sostituzione di tutte le parti di ricambio delle apparecchiature; 5. formazione del personale, anche di nuovo inserimento nel corso del contratto, addetto all uso delle apparecchiature fornite per il tempo necessario all apprendimento. ART. 4 QUALITA E QUANTITA TEST Il fabbisogno presunto annuo di colorazioni immunoistochimiche è di n vetrini da eseguire in sedute da non meno di 80/die. Le quantità sopraelencate sono riferite al consumo prevedibile annuo e sono meramente indicative, e non impegnative, potendo variare in più o in meno in relazione al mutato fabbisogno, e ciò ai sensi dell art comma del Codice Civile. Il contraente non potrà pertanto sollevare eccezione alcuna relativa alla misura della prestazione richiesta, garantendo l evasione di qualsiasi ordinativo sia per quantitativi minori che maggiori rispetto a quelli indicati nelle singole voci ed alle stesse condizioni e prezzo. Non dovrà essere imposto alcun limite di fatturazione. I prodotti oggetto della presente fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta e a tutte quelle disposizioni che venissero emanate nel corso della durata del Contratto. In particolare, il materiale offerto deve essere in possesso della certificazione IVD, dovrà cioè rispondere alla direttiva CEE 98/79, recepita con D.Lgs. n. 332 del concernente i dispositivi medico-diagnostici in vitro. La fornitura deve garantire la massima sicurezza per gli operatori, introducendo tecnologie che limitino il più possibile la gestione di sostanze nocive/pericolose. ART. 5 CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI DEL SISTEMA ANALITICO Per tutta la durata del contratto, la Ditta aggiudicataria dovrà fornire in locazione la strumentazione necessaria per l esecuzione dei test indicati all art. 4 del presente capitolato, presso l U.O. Anatomia ed Isto-Citopatologia del P.O. di Vicenza, impegnandosi 4

5 altresì ad apportare le modifiche tecnico-operative che nel corso del contratto si rendessero necessarie. Le apparecchiature fornite, necessarie alle indagini richieste, dovranno essere conformi alla normativa vigente applicabile ed alle norme di sicurezza vigenti. In attuazione della direttiva 98/79 CEE (IVD in vitro diagnostico) si chiede: a) Conformità degli apparecchi di laboratorio alla norma CEI EN (CEI 66-5) (Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo o per utilizzo in laboratorio). b) Marchio CE della compatibilità elettrometrica, ai sensi del D. Lgs. n. 476/1992 e del D. Lgs. n. 615/1996. Le strumentazioni offerte dovranno essere di ultima generazione, ancora in produzione e di nuova fabbricazione e mai usate, pertanto non sono ammesse apparecchiature ricondizionate. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire un sistema analitico che dovrà possedere le seguenti caratteristiche e prestazioni: essere completamente automatico e non richiedere l intervento manuale dell operatore dalla fase di sparaffinatura, compreso lo smascheramento antigenico, fino alla controcolorazione; consentire continuo accesso per la gestione delle urgenze; consentire la personalizzazione delle metodiche (tempi e temperature); essere in grado di gestire una corsa notturna senza intervento dell operatore; essere fornito con gruppi di continuità; avere un sistema elettronico di riconoscimento dei campioni in modalità barcode e dei reagenti; consentire l uso di anticorpi di qualsiasi ditta; avere una capacità di carico di almeno 60 vetrini per seduta; consentire sullo stesso modulo strumentale colorazioni immunoistochimiche, di ibridazione in situ e di FISH; il sistema deve essere offerto con tutti i consumabili necessari all utilizzo della strumentazione e all effettiva riuscita delle colorazioni immunoistochimiche. Qualora l esecuzione del test prevedesse da datasheet l eventuale utilizzo di ulteriore reagentistica, anche se solo consigliata, quest ultima deve essere offerta al pari di tutti gli altri reattivi necessari. ART. 6 INTERFACCIAMENTO DELLE APPARECCHIATURE Gli strumenti forniti devono essere interfacciati con il sistema gestionale dell U.O. Anatomia ed Isto-Citopatologia dell Azienda U.L.SS.. L U.O. Anatomia ed Isto-Citopatologia è ad oggi dotata del sistema gestionale Armonia della Ditta Dedalus. Attualmente è in corso la procedura per l eventuale sostituzione del suddetto sistema gestionale, per cui l Azienda U.LSS. si riserva la facoltà di posticipare la richiesta di interfacciamento, al fine di effettuarlo con il nuovo sistema gestionale, in ogni caso entro e non oltre 12 mesi dall avvio del contratto. 5

6 Tale accordo troverà individuazione specifica nel relativo contratto, nel quale verrà fissato il termine ultimo per l interfacciamento, che comunque dovrà concludersi entro 30 giorni dal pronti al via. Sono a carico della Ditta offerente il progetto di integrazione (definizione del flusso dei dati da scambiare) ed i relativi costi di integrazione di propria competenza, precisamente dallo strumento all U.O. Anatomia ed Isto-Citopatologia e viceversa. ART. 7 ASSISTENZA TECNICA La manutenzione degli strumenti, sia ordinaria che straordinaria, nonché un adeguata copertura assicurativa R.C., saranno a totale carico della Ditta aggiudicataria. La manutenzione dovrà essere di tipo full risk per tutta la durata del contratto. La manutenzione dovrà coprire la riparazione e/o la sostituzione a titolo gratuito, senza nulla escluso, di tutte le parti di ricambio e quant altro necessario per il perfetto funzionamento dell apparecchiatura fornita. Dovranno essere garantiti: a) servizio di manutenzione ordinaria tale da consentire di mantenere i massimi livelli prestazionali attraverso le seguenti fasi: manutenzione generale programmata; verifiche di sicurezza; sostituzione parti difettose. Gli interventi di manutenzione ordinaria saranno effettuati con cadenza tale da garantire il rispetto delle normative in materia e senza determinare l interruzione del servizio. Il calendario delle singole visite di manutenzione periodica sarà comunicato al Direttore del Servizio Anatomia ed Isto-Citopatologia del P.O. di Vicenza Dopo aver eseguito ciascun intervento manutentivo, la Ditta provvederà a consegnare i certificati attestanti l avvenuta esecuzione dell intervento al Direttore del Servizio di Anatomia ed Isto-Citopatologia del P.O. di Vicenza. b) servizio di manutenzione straordinaria in grado di consentire di porre rimedio ad occasionali problemi tecnici. Dovrà essere garantita l esecuzione dell intervento di ripristino della piena funzionalità delle strumentazioni entro le 16 ore lavorative (orario lavorativo: lun-ven dalle 8:00 alle 18:00, sab dalle 8:00 alle 13:00) successive alla segnalazione del guasto, con assistenza in loco anche nei prefestivi: in caso di fermo apparecchiatura superiore a 24 ore lavorative dalla verifica del guasto dovrà essere garantita la fornitura di uno strumento in sostituzione di quello in riparazione. Dopo aver eseguito ciascun intervento manutentivo, la Ditta provvederà a consegnare i certificati attestanti l avvenuta esecuzione dell intervento al Direttore del Servizio di Anatomia ed Isto-Citopatologia del P.O. di Vicenza. L assistenza tecnica ed il supporto scientifico in Italia dovranno essere prestati anche online e telefonicamente. Nelle fasi di installazione dovrà essere previsto un adeguato tempo di affiancamento in loco per la messa in funzione del sistema. 6

7 Saranno a carico della Ditta i reagenti e i consumabili imputabili a documentabile malfunzionamento degli strumenti, nonché quelli relativi alla messa a punto della strumentazione in occasione di ogni intervento. Non sono a carico della Ditta i consumi dovuti ad un utilizzo difforme dal protocollo proposto dalla Ditta. ART. 8 FORMAZIONE DEL PERSONALE La Ditta dovrà assicurare, a proprie spese, la formazione del personale medico, sanitario e tecnico compreso quello di nuovo inserimento nel corso del contratto - addetto alla fornitura, comprendente: o istruzione per l avvio ed il corretto utilizzo delle apparecchiature mediante corsi di formazione e materiale didattico, compresi eventuali aggiornamenti; o assistenza on-line e telefonica al personale addetto per il corretto uso delle apparecchiature; o corsi di addestramento certificati: l addestramento dovrà essere effettuato da personale qualificato e la qualificazione del personale addestrato dovrà essere certificato dalla Ditta. Le istruzioni, il manuale d uso e di manutenzione, le schede di sicurezza e le schede tecniche, dovranno essere tutte in lingua italiana. L addestramento iniziale dovrà essere svolto presso il luogo di installazione delle apparecchiature, previo accordo con il Direttore dell U.O. Anatomia ed Isto-Citopatologia del P.O. di Vicenza. Successivamente, dovrà essere garantito un training specialistico presso la sede della Ditta, sentito il suddetto direttore. Nelle fasi di installazione dovrà essere previsto un adeguato tempo di affiancamento in loco per la messa in funzione del sistema. La Ditta concorrente dovrà sviluppare nell offerta tecnica (Busta B) la descrizione del piano formativo proposto. La formazione e l addestramento specifico dovranno ricomprendere anche tutti gli aspetti della sicurezza contro gli infortuni e l igiene ambientale, così come espressamente previsto dal D.Lgs. 81/08 art. 37 commi 4.c e 5. Tale specifica formazione/addestramento dovrà essere debitamente certificata. ART. 9 AGGIORNAMENTO FORNITURA Qualora durante l esecuzione del contratto, l Impresa aggiudicataria introduca in commercio nuovi dispositivi (apparecchiature/software/reattivi), anche a seguito di modifiche normative, analoghi a quelli oggetto della fornitura che presentino migliori o uguali caratteristiche di rendimento e funzionalità, i nuovi prodotti/apparecchiature dovranno essere proposti, alle medesime condizioni negoziali, in sostituzione parziale o totale di quelli aggiudicati, previa valutazione qualitativa e autorizzazione da parte dell U.L.SS.. L Impresa aggiudicataria dovrà fornire adeguato corso di aggiornamento al personale e tutto il necessario per il corretto utilizzo dei nuovi prodotti immessi in commercio. 7

8 ART. 10 CONSEGNA INSTALLAZIONE E COLLAUDO STRUMENTAZIONE La Ditta aggiudicataria concorderà con questa Azienda le modalità di consegna e collaudo degli apparecchi, nonché l iter da seguire per le riparazioni e/o sostituzioni, per le verifiche periodiche di sicurezza, secondo la normativa vigente e le raccomandazioni del costruttore. La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere all installazione delle attrezzature presso le sedi di utilizzo e sono a suo completo carico: il trasporto, lo scarico e il posizionamento in sito delle attrezzature e degli accessori, nonché eventuali lavori anche impiantistici necessari, con ogni onere e manovalanza compresa; la custodia in cantiere delle apparecchiature e dei materiali occorrenti per l installazione; l attivazione e la messa in funzione delle apparecchiature fornite; interfacciamento bidirezionale, secondo quanto previsto dall art. 6 del presente capitolato. Inoltre, la Ditta aggiudicataria si impegnerà a fornire, a proprio carico, eventuali supporti che si rendessero necessari per il sostegno delle apparecchiature oggetto della presente fornitura. Concluso il procedimento la Ditta dovrà provvedere a proprie spese al ritiro dei supporti forniti, previo accordo con l U.O. Anatomia ed Isto-Citopatologia del P.O. di Vicenza. Tali supporti saranno restituiti nello stato in cui si trovano dopo l uso e niente sarà dovuto alla Ditta per il loro utilizzo. La consegna delle attrezzature dovrà essere effettuata a cura ed a carico della Ditta aggiudicataria presso l U.O. Anatomia ed Isto-Citopatologia, entro un massimo di 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto, salvo diversi espressi accordi intercorrenti tra le parti. L installazione ed il relativo collaudo dovranno avvenire entro 5 giorni dalla consegna, previo accordo con il Direttore dell U.O. Anatomia ed Isto-Citopatologia del P.O. di Vicenza. Le operazioni di collaudo verranno eseguite dall aggiudicatario in contraddittorio con gli incaricati della Azienda U.L.SS., previa relativa comunicazione inviata con un congruo anticipo dall aggiudicatario al responsabile dell U.O.C. coinvolta ed al Responsabile del Servizio di Ingegneria Clinica. La fornitura è da considerarsi collaudata con esito positivo quando tutti i suoi componenti sono collaudati con esito positivo. Dell esito di tali operazioni verrà redatto apposito verbale di collaudo, sottoscritto dalle parti. Ove dette operazioni conseguano esito positivo, la data di sottoscrizione del predetto verbale verrà considerata quale data di accettazione della fornitura. Il collaudo positivo non esonera comunque l aggiudicatario da responsabilità per eventuali vizi, difetti, difformità ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo, ma vengano in seguito accertati. Tutti gli oneri e spese sostenuti per la fase di collaudo saranno da considerarsi a totale carico dell aggiudicatario. Laddove le apparecchiature o parti di esse non superino le prescritte prove funzionali e diagnostiche entro il termine predetto, le operazioni verranno ripetute e continuate alle 8

9 stesse condizioni e modalità, con tutti gli eventuali ulteriori oneri a carico dell aggiudicatario, fino alla loro conclusione. La ripetizione delle prove deve concludersi entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di chiusura delle prove precedenti. Nell ipotesi in cui anche la ripetizione delle prove di collaudo sortisca esito negativo, l aggiudicatario dovrà provvedere a ritirare e sostituire l apparecchiatura e/o le parti di essa risultati non conformi entro e non oltre 10 giorni, fatta salva la facoltà dell Amministrazione di risolvere il contratto. Resta salvo il diritto dell Azienda U.L.SS 6, a seguito di secondo collaudo con esito negativo, di risolvere in tutto o in parte il contratto di fornitura relativamente alle apparecchiature non accettate, fatto salvo l ulteriore danno. Al termine del collaudo dovranno essere effettuate dall Amministrazione le prove di accettazione previste dal D. Lgs. 26 maggio 2000, n. 187 e successive modifiche, per il giudizio di idoneità all'uso clinico. Il Fornitore è tenuto agli eventuali adeguamenti delle Apparecchiature come previsto dal predetto decreto legislativo e successive modifiche. La fornitura di tutte le parti/accessori e del materiale di consumo risulta essere un prerequisito essenziale per l avvio a regime della strumentazione e quindi per l esito positivo del collaudo. Tutto il materiale per le eventuali prove necessarie per il collaudo, compreso il materiale necessario per la definizione degli intervalli dì riferimento per i parametri quantitativi, dovrà essere fornito gratuitamente dalla ditta aggiudicataria fino alla messa a punto definitiva del sistema analitico. Al termine del contratto la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere a proprie spese al ritiro di tutti gli strumenti forniti, che verranno resi nelle condizioni in cui si trovano a seguito dell uso, previo accordo con il Direttore dell U.O. Anatomia ed Isto-Citopatologia ed il Servizio di Ingegneria Clinica. ART. 11 VERIFICHE DI FUNZIONALITA I primi due mesi, dal collaudo positivo, saranno considerati di prova ai fini della verifica della rispondenza del sistema alle caratteristiche del presente capitolato. Nell'arco dei 60 giorni successivi alla data del collaudo positivo il Responsabile dell U.O. Anatomia ed Isto-Citopatologia valuterà l'idoneità e la capacità dei sistemi a mantenere e riprodurre le prestazioni dichiarate. Dopo tale valutazione, la strumentazione, a insindacabile giudizio del Responsabile sopraccitato, verrà considerata a tutti gli effetti idonea e operativa. Qualora nel suddetto periodo dovessero emergere problematiche per le quali non vi fosse una soluzione, l Azienda U.L.SS. potrà risolvere il contratto di fornitura, con addebito delle spese e dei danni alla Ditta aggiudicataria. 9

10 ART. 12 NORMATIVE DI SICUREZZA E DI IGIENE SUL LAVORO Le Ditte dovranno dichiarare a quali norme di sicurezza CEI o altre norme internazionali sulla sicurezza, sono conformi le apparecchiature proposte. Il Fornitore dovrà eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D. Lgs. 81/08) e mediante operatori in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritti presso l INAIL e l INPS (o equivalenti casse assicurative e previdenziali). Il Fornitore deve, pertanto, osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano le prestazioni, tutte le norme di cui sopra ed adottare tutti quei provvedimenti ritenuti necessari ed opportuni per garantire la sicurezza e l igiene del lavoro dei lavoratori tutti, senza con ciò creare danno o disturbo alle attività/proprietà dell Azienda. Il Fornitore inoltre deve prendere visione delle disposizioni relative alle informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti dell Azienda ULSS e le misure di prevenzione ed emergenza adottate ai sensi dell art. 26, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 81/08. Tali informazioni sono disponibili presso i preposti Uffici dell ULSS (Ufficio Prevenzione e Protezione Az.le). Per quanto concerne possibili interferenze relative alla condivisione della rete stradale ospedaliera il Fornitore dovrà tenere conto, altresì, della specifica viabilità interna e delle norme del codice della strada. Il Fornitore è quindi obbligato a: informare di tutte le disposizioni il proprio personale, fare osservare le prescrizioni ricevute, nonché garantire la presenza di personale tecnico idoneo; ottemperare a tutte le disposizioni vigenti in materia di Sicurezza ed Igiene sul Lavoro ed alle normative ambientali applicabili alla realtà dell Azienda ULSS; formare ed informare in materia di sicurezza sul lavoro il proprio personale; fornire al proprio personale idoneo cartellino di riconoscimento riportante: nome dell Impresa, qualifica, nome e cognome dell operatore; fornire al proprio personale macchine, attrezzature ed opere provvisionali conformi alla normativa vigente; munire il proprio personale di idonei dispositivi di protezione individuale; cooperare a ridurre i rischi da interferenza. Tutto quanto sopra dovrà essere esposto in un Piano Operativo che la Ditta dovrà fornire prima dell avvio dei lavori, contestualmente alla firma del DUVRI. Ai sensi dell art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 viene allegato al presente Capitolato Speciale, ai fini della promozione della cooperazione e del coordinamento di cui al comma 2 dell art. 26 del medesimo decreto, il documento di valutazione dei rischi che indica le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze (DUVRI). I costi per la sicurezza sono pari ad EURO 0,00. Ad aggiudicazione avvenuta, la scrivente Azienda ULSS provvederà a trasmettere alla Ditta aggiudicataria il documento DUVRI che la stessa dovrà ritornare compilato e firmato (con allegato il Piano Operativo prima citato). Tale documento sarà allegato al contratto di fornitura. 10

11 Qualora il Fornitore rilevasse rischi aggiuntivi a quelli indicati nel DUVRI, lo stesso potrà essere opportunamente integrato, su proposta del fornitore, previa valutazione dell Azienda. * * * Laddove le apparecchiature nel loro funzionamento siano destinate ad usare agenti chimici o specifici kit contenenti sostanze chimiche e/o cancerogene, assieme alle relative schede di sicurezza (rigorosamente in italiano ed in formato elettronico), la ditta aggiudicataria dovrà fornire, per ogni apparecchio, un documento di valutazione dei livelli di esposizione personale ad agenti chimici e/o fisici durante l utilizzo della medesima apparecchiatura. ART. 13 TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI La Ditta aggiudicatrice assumerà ogni responsabilità per l uso di apparecchiature o per l adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d autore. La Ditta appaltatrice dovrà pertanto assumere a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni esperite nei confronti dell ente appaltatore in relazione ai beni oggetto della fornitura o in relazione al loro uso, obbligandosi di tenere indenne l Azienda U.L.SS. n. 6 Vicenza dagli oneri eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio, dalle spese, dai danni, nonché da qualunque altra somma per qualsivoglia altro titolo, a cui la stessa dovesse essere condannata con sentenza passata in giudicato. ART. 14 IMBALLO/CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO/CONSEGNA DEL MATERIALE DI CONSUMO Il materiale di consumo dovrà essere consegnato presso il Magazzino Aziendale - sito in Povolaro di Dueville (VI) entro 7 giorni dalla data di emissione dell ordine, salvo nei casi di imprevista e urgente necessità nei quali la consegna dovrà avvenire entro 48 ore dalla data dell ordine contenente espressa indicazione in merito all urgenza. I Documenti di Trasporto (DDT), che accompagnano la merce all atto della consegna, dovranno contenere gli estremi dell ordine dell Azienda U.L.SS. e - per ogni prodotto fornito - dovranno obbligatoriamente specificare: quantità dei beni consegnati; descrizione dei beni consegnati; nome commerciale; codice ditta; n Lotto; data di scadenza. La carenza di uno o più degli elementi sopra citati potrà portare a ritardi nella liquidazione delle fatture che non potranno essere addebitati all Azienda Sanitaria. I Kit diagnostici forniti dovranno avere una data di scadenza pari ad almeno i tre quarti della validità complessiva dalla data di consegna. Nel caso in cui la Ditta non fosse in grado di procedere all evasione dell ordine in un unica soluzione nei tempi stabiliti - previo preavviso ed accordi con l U.O. interessata - potrà provvedere alla consegna parziale e procedere successivamente al completamento della 11

12 fornitura, sempre nel rispetto degli aspetti organizzativi dell U.O. e senza causare l interruzione del servizio. L Azienda provvederà, a seconda dei casi, all applicazione delle relative penali di cui all art. 20 Inadempimenti e Penali. Il fornitore dovrà effettuare le consegne a proprio rischio. Il materiale dovrà essere consegnato a terra franco magazzino con i relativi documenti di trasporto e nessun onere aggiunto sarà riconosciuto per imballaggio e trasporto e per spese di qualsiasi altra natura - quand anche effettuato per consegne urgenti. Dovrà essere garantito lo scarico a terra dei bancali. Gli imballi dovranno consentire un perfetto stato di conservazione dei prodotti oggetto della presente fornitura così che, confezionati nei dovuti modi, possano essere protetti da: esalazioni, calore, luce, umidità, urti ed altre eventuali azioni meccaniche. Gli imballi e i confezionamenti, all esterno, dovranno riportare, in lingua italiana, ben chiare le diciture e le avvertenze necessarie ad una corretta movimentazione e conservazione dei dispositivi contenuti. I trasporti dovranno essere effettuati con mezzi aventi caratteristiche coerenti con lo specifico tipo di merce movimentato e, per i casi previsti dalle vigenti disposizioni legislative, regolarmente dotati delle prescritte autorizzazioni. Il fornitore dovrà adottare tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto. In ogni caso l Azienda U.L.SS. non si considera responsabile di eventuali danni subiti dai dispositivi nel corso del trasporto verso i propri magazzini, sino al momento dell effettiva presa in carico. Gli eventuali oneri rimangono a carico dell aggiudicataria. La Ditta aggiudicataria garantisce altresì che i prodotti oggetto della contrattazione, oltre ad essere conformi alle prescrizioni di legge per le specifiche categorie merceologiche cui appartengono, sono forniti nel rispetto delle norme: di igiene sulla produzione e sul commercio; di igiene sui contenitori, garantendo il trasporto fino alla consegna mediante veicoli dotati delle necessarie condizioni di coibentazione e refrigerazione al fine di garantire la catena del freddo. I prodotti da conservare a temperatura diversa da quella ambientale dovranno essere evidenziati mediante apposite etichette; sulla infortunistica, sulla prevenzione degli incendi. Non saranno accettati i prodotti consegnati senza il rispetto delle temperature previste. La merce consegnata verrà presa in carico dal magazzino aziendale, previo accertamento della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità rispetto a quanto descritto nel documento di trasporto. La presa in carico da parte dell Azienda U.L.SS. non esclude responsabilità del fornitore per vizi e/o difetti e/o difformità, anche se emergenti in sede di utilizzo. Il materiale consegnato dovrà essere esattamente conforme a quello in offerta, di cui alle schede tecniche che saranno conservate dall Azienda U.L.SS. ai fini di eventuali verifiche di rispondenza. All atto di ogni consegna potranno essere prelevati, a cura dell U.L.SS., campioni di merce per l accertamento delle caratteristiche richieste. I controlli qualitativi saranno effettuati, di norma, presso i Servizi Tecnico Sanitari dell U.L.SS. Quest ultima si riserva, inoltre, la facoltà di fare eseguire i controlli chimici su 12

13 campioni prelevati da singole consegne presso laboratori specializzati in materia. Le spese per analisi qualitative saranno a carico della Ditta fornitrice qualora i dati rilevati risultino difformi dal presente capitolato. L Amministrazione contraente metterà a disposizione, per il ritiro, la merce eventualmente fornita in eccedenza e ne garantirà il deposito per complessivi 7 (sette) giorni lavorativi. Il fornitore dovrà, a suo rischio e spese, provvedere al ritiro dei prodotti in eccedenza e non accettati, concordando con l Azienda U.L.SS. le modalità del ritiro. Qualora il fornitore non provveda al ritiro della merce in eccedenza, dopo 30 (trenta) giorni dalla medesima segnalazione la merce verrà restituita a mezzo corriere, scelto dall Amministrazione, in porto assegnato. Il fornitore non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo per il deterioramento che la stessa potrebbe subire durante il deposito, oltre i 7 (sette) giorni lavorativi di deposito garantiti. I prodotti che presenteranno difetti e/o difformità o discordanze verranno tenuti a disposizione del fornitore e restituiti, anche se tolti dal loro imballaggio originale, con le modalità sopradescritte. Anche gli imballaggi che, a giudizio del personale dell Azienda Sanitaria, presentassero difetti saranno rifiutati ed il fornitore dovrà provvedere all immediata sostituzione. L impresa aggiudicataria dovrà garantire il ritiro dei prodotti consegnati e non utilizzati, qualora al termine del periodo contrattuale l Azienda disponga di materiale il cui confezionamento risulti ancora integro. In tal caso la Ditta si impegna ad emettere nota di accredito per l importo di spesa pari al materiale reso. ART. 15 CAUZIONE DEFINITIVA La Ditta aggiudicataria, a garanzia dell esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall inadempimento degli obblighi stessi dovrà costituire a favore dell Azienda Ulss - entro15 giorni dalla richiesta - un deposito cauzionale definitivo. L ammontare del Deposito è pari al 10% o più dell importo del contratto, al netto di IVA, in base alle previsioni contenute nell art. 113 del D.Lgs 163/2006 e secondo le modalità in esso previste. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 %, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L'importo e' ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare il possesso del requisito, e lo dovrà documentare producendo copia, dichiarata conforme all originale ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R.445/2000, della suddetta certificazione 13

14 Il deposito cauzionale definitivo è mantenuto nell ammontare stabilito, secondo il dispositivo di cui al comma 3 dell art. 113 del D.Lgs 163/2006, per tutta la durata del contratto e, pertanto, va reintegrato qualora l Amministrazione appaltante medesima effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera di richiesta dell Azienda Ulss interessata, sorge in quest ultima la facoltà di risolvere il contratto. Sono fatte salve le azioni per il risarcimento dei conseguenti danni subiti (art c.c.). Si dovrà riportare la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione art del Codice Civile nei riguardi dell Impresa obbligata e la rinuncia all eccezione di cui all art. 1957, comma 2 del C.C. Se il deposito è costituito mediante polizza fideiussoria o atto di fidejussione, si dovrà, inoltre, inserire il formale impegno del fideiussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta. Il deposito dovrà ritenersi svincolato, solo dopo l esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato art. 113 del D.Lgs 163/2006. ART. 16 REPERTORIO NAZIONALE DEI DISPOSITIVI MEDICI Prima dell inizio della fornitura l aggiudicatario è tenuto - qualora non abbia già provveduto - all inserimento nel Repertorio Nazionale dei Dispositivi Medici commercializzati in Italia (RDM) dei prodotti oggetto della presente procedura, ai sensi del D.M. 20/02/2007 del Ministero della Salute, nel limite delle disposizioni di legge in vigore. A seguito della comunicazione di aggiudicazione - a comprova dell avvenuto inserimento del prodotto nel predetto repertorio nazionale - l aggiudicatario dovrà obbligatoriamente comunicare per iscritto al committente il numero del repertorio acquisito. Sarà cura del committente verificare a Repertorio l effettivo inserimento del dispositivo in questione, prima dell avvio della fornitura. ART. 17 MODALITA DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI La Ditta aggiudicataria potrà procedere alla fatturazione relativamente ai reattivi ed al materiale di consumo effettivamente consegnati, a seguito di ricevimento di apposito ordinativo di fornitura. Il pagamento del corrispettivo sarà disposto da parte di questa Azienda U.L.SS. successivamente alla presa in carico della merce, ai sensi dell art. 14 del presente capitolato, a seguito di presentazione di regolare fattura. Resta salva l azione di responsabilità per vizi, difetti e difformità dei beni forniti, in capo all Azienda U.L.SS.. Per quanto riguarda i canoni, rispettivamente relativi al noleggio dell apparecchiatura e all assistenza tecnica, la ditta dovrà emettere fatture trimestrali posticipate, da quando il collaudo della fornitura sarà stato completato positivamente. I pagamenti delle suddette fatture saranno effettuati, ai sensi dell art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002, a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte dell Amministrazione. 14

15 Per quanto riguarda gli interessi moratori troverà applicazione quanto disposto dal D.Lgs. 231/2002. Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L Azienda Sanitaria, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art C.C.). Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel contratto e nei singoli ordinativi di fornitura; qualora il fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo l ordinativo di fornitura e/o il contratto si potranno risolvere di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. da parte di questa U.L.SS.. L affidatario della fornitura assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. il contratto dovrà considerarsi risolto. Il corrispettivo del contratto è fisso ed invariabile e sottoposto, a partire dal secondo anno contrattuale, alla revisione periodica dei prezzi, come disposto dalla normativa vigente. Il prezzo contrattuale è soggetto a revisione, secondo le seguenti modalità: entro, e non oltre, il ventesimo giorno precedente la data di scadenza del 1 anno contrattuale, ed entro lo stesso termine degli anni successivi, la parte interessata può inoltrare all altro contraente istanza di variazione del prezzo, prevista dall art. 115 del D. Lgs n.163/2006, accompagnata da documentazione dimostrativa e comprovante la variazione richiesta, sulla base delle pubblicazioni di cui all art. 7, comma 4 lettera c) e del comma 5, o, in mancanza, degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, editi dallo stesso ISTAT, con riferimento alle tabelle contenenti le variazioni percentuali di ciascun mese rispetto ad ogni altro mese precedente; la variazione di prezzo può essere riconosciuta nella misura corrispondente ai predetti indici- intervenuta nell anno precedente a quello dell istanza ed ha effetto dal primo giorno dell anno successivo di validità del contratto; ai sensi dell art. 115 del D. lgs n. 163/2006 la revisione del prezzo viene operata dai dirigenti responsabili della procedura contrattuale sulla base di una istruttoria cui, a richiesta, può partecipare il contraente e dall esito della quale può essere definito il nuovo prezzo. ART. N. 18 SUBAPPALTO È ammesso il subappalto in conformità a quanto previsto all art. 118 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 15

16 Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell Aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Azienda Sanitaria. L affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: la Ditta Concorrente, all atto dell offerta, deve indicare la parte di fornitura che intende eventualmente subappaltare; l appaltatore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell inizio dell esecuzione delle attività subappaltate. Il contratto di subappalto dovrà contenere, a pena di nullità del contratto, le clausole di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/10. In particolare l Azienda ULSS provvederà a verificare che siano state poste nel contratto le seguenti clausole: 1. l impresa.. in qualità di subappaltatore dell impresa.. nell ambito del contratto sottoscritto con l Azienda ULSS n. 6 di Vicenza, CIG n..., assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche; 2. l impresa, in qualità di subappaltatore, si impegna a dare immediata comunicazione all Azienda ULSS n. 6 di Vicenza della notizia dell inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Detto contratto di subappalto dovrà contenere espressamente una clausola con la quale entrambe le parti contraenti assumono l obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n Con il deposito del contratto di subappalto, l appaltatore deve trasmettere la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all art. 38 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.. L Azienda U.L.SS. provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. ART. 19 OBBLIGHI DELL APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI La Ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all art.3 della L. 13 agosto 2010,n. 136 e successive modifiche. Si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione all Azienda ULSS ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo - della provincia di Vicenza della notizia dell inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Nei termini previsti dall art. 3 comma 7 della L. 136/2010 la Ditta dovrà comunicare al Servizio Finanziario e Fiscale dell Azienda Sanitaria, a mezzo telefax n , i seguenti dati: 1. estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l indicazione dell opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; 2. le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; 3. ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il mancato rispetto dell obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari così come disposto dalla L. 136/2010 determinerà ai sensi dell art del C.C. la risoluzione del contratto. 16

17 ART. 20 INADEMPIMENTI E PENALI In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali l Azienda U.L.SS. si riserva di applicare le seguenti penali: MATERIALE DI CONSUMO: 1) in caso di ritardo nella consegna dei prodotti, intendendosi per ritardo l ipotesi in cui il fornitore non provveda alla consegna nel termine pattuito, come da art. 14 del capitolato, sarà dovuta - per ogni giorno di ritardo - una penale pari al 5% dell importo complessivo dell ordine, al netto di IVA. Nel caso in cui l ordine sia stato solo parzialmente evaso, fuori dall ipotesi di consegna frazionata autorizzata e concordata, di cui all art. 14 del presente capitolato, la penale sarà calcolata sulla quota parte dei quantitativi in ritardo; 2) in caso di ritardo che si protrae per oltre 10 giorni l Azienda U.L.SS. si riserva di risolvere il contratto con incameramento della cauzione. In tal caso l Azienda U.L.SS. procederà ad ordinare la fornitura nel libero mercato e verranno altresì addebitati alla Ditta inadempiente i maggiori costi sostenuti dall Azienda, per le quantità residue poste in gara; 3) in caso di fornitura di prodotti difettosi, l Azienda contesta i difetti ed invita la Ditta all immediata sostituzione entro 24 ore; 4) nel caso in cui un prodotto offerto non fosse più disponibile (cessata produzione/commercializzazione, ecc.) la Ditta dovrà fornire un prodotto alternativo da utilizzare nel sistema in uso, senza causare l interruzione del servizio e previa valutazione ed autorizzazione da parte del Direttore dell U.O. Anatomia ed Isto- Citopatologia; in caso di mancata messa a disposizione del prodotto alternativo sarà dovuta per ogni giorno di ritardo una penale pari ad 200,00; in caso di ritardo che si protrae per oltre 10 giorni l Azienda U.L.SS. si riserva di risolvere il contratto con incameramento della cauzione. In tal caso l Azienda U.L.SS. procederà ad ordinare la fornitura nel libero mercato, e verranno altresì addebitati alla Ditta inadempiente i maggiori costi sostenuti dall Azienda per le quantità residue poste in gara. ATTREZZATURE: 1) ritardo nella consegna, installazione, interfacciamento e collaudo delle attrezzature: sarà applicata una penale nella misura di 300,00 per ogni giorno di ritardo, e comunque complessivamente non superiore al 10% del valore contrattuale; 2) ritardo per gli interventi di manutenzione ordinaria: in caso di ritardi rispetto al cronoprogramma degli interventi di manutenzione ordinaria, sarà applicata una penale nella misura di 100,00 per ogni giorno di ritardo, e comunque complessivamente non superiore al 10% del valore contrattuale; 3) ritardo per gli interventi di manutenzione straordinaria: nel caso in cui l intervento di manutenzione straordinaria non sia effettuato entro le 16 ore lavorative dalla segnalazione del guasto verrà applicata una penale nella misura di 200,00 per ogni giorno di ritardo, e comunque complessivamente non superiore al 10% del valore contrattuale; 4) qualora, in caso di fermo apparecchiatura superiore a 24 ore lavorative dalla verifica del guasto, non fosse garantita la fornitura di uno strumento in sostituzione di quello in riparazione, l Azienda U.L.SS. procederà ad effettuare le colorazioni 17

18 immunoistochimiche acquistando il servizio nel libero mercato e verranno altresì addebitati alla Ditta inadempiente i maggiori costi sostenuti dall Azienda per le quantità necessarie fino alla sostituzione dell apparecchiatura. L Azienda U.L.SS. si riserva dopo due contestazioni scritte relative a disservizi indicati di risolvere il contratto con incameramento della cauzione. In tal caso l Azienda U.L.SS. chiederà, a titolo di risarcimento danni, il costo maggiore sostenuto per le quantità residue poste in gara. In caso di risoluzione contrattuale, anche determinata dall esito negativo del collaudo, l Azienda U.L.SS. incamererà la cauzione e procederà ad ordinare la fornitura nel libero mercato e verranno altresì addebitati alla Ditta inadempiente i maggiori costi sostenuti dall Azienda per le quantità residue poste in gara. La Ditta dovrà procedere al pagamento delle penali entro 60 gg. dalla comunicazione, trascorsi i quali, l incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria sulla prima fattura in scadenza e, se non sufficiente, mediante ritenzione sulle somme spettanti alla Ditta aggiudicataria - in esecuzione del rapporto intrattenuto con l Azienda o a qualsiasi altro titolo dovute e/o sulla cauzione. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, la Ditta affidataria dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare ART. 21 COPERTURE ASSICURATIVE La Ditta appaltatrice risponderà direttamente dei danni alle persone, alle cose, alle strutture interessate ed a terzi (cose e/o persone) comunque provocati nell esecuzione del presente contratto che possano derivare dalle apparecchiature utilizzate per l esecuzione della fornitura, da fatto proprio, dal personale o da chiunque chiamato a collaborare. La Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale di cui si avvarrà la Ditta appaltatrice nell esecuzione del contratto. La Ditta appaltatrice, pertanto, si impegna a stipulare una polizza RCT/RCO nella quale venga esplicitamente indicato che l Azienda Sanitaria è considerata "terza" a tutti gli effetti. L Assicurazione dovrà essere prestata sino alla concorrenza di massimali di garanzia non inferiori a ,00 per sinistro, per persone o cose ed inoltre garantisca le rivalse di qualsiasi Ente e/o dei dipendenti della Ditta appaltatrice per infortuni e/o malattie professionali con massimali di garanzia non inferiori a ,00 per sinistro e per ciascuna persona. La Ditta appaltatrice prima di iniziare la fornitura dovrà produrre all Azienda Sanitaria copia di detta polizza, unitamente alla quietanza di pagamento del premio. La quietanza di pagamento del premio dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa onde verificare il permanere della validità del contratto di assicurazione per tutta la durata della fornitura. La mancata stipulazione della polizza, la non conformità della stessa rispetto a quanto stabilito nel presente articolo o il mancato pagamento del premio, tale da pregiudicare l efficacia della copertura assicurativa, costituiscono motivo di risoluzione del presente contratto (clausola risolutiva espressa, art del Codice Civile). 18

19 ART. 22 SCHEDE DI SICUREZZA La Ditta aggiudicataria dovrà far pervenire le schede di sicurezza dei materiali diagnostici redatte ai sensi del D.M in lingua italiana. ART. 23 SPESE PER LA PUBBLICAZIONE, SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE Ai sensi dell art. 34, comma 35, D. L. 179/2012, convertito in L. 221/2012, le spese per la pubblicazione sui quotidiani, di cui al secondo periodo del comma 7 dell art. 66, pari a circa 1.300,00 saranno rimborsate alla Stazione Appaltante dall aggiudicatario, entro 60 giorni dall aggiudicazione. Sono a carico della Impresa aggiudicataria tutte le spese inerenti alla eventuale registrazione del contratto, oltre a tasse o imposte che dovessero anche in avvenire colpire il contratto, ad esclusione dell imposta sul valore aggiunto che rimane a carico dell Azienda U.L.SS.. ART. 24 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO L Azienda Sanitaria, in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere o per presentare controdeduzioni scritte. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art C.C.). L Azienda Sanitaria, in caso di grave irregolarità o frode accertata nella fornitura potrà, avvalendosi della facoltà di cui all art C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi: in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto; nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara; in caso di perdita, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica; in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati. La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge per l Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all impresa inadempiente. All impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di risoluzione e di recesso del contratto. Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. il contratto dovrà considerarsi risolto. 19

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