AZIENDA U.L.SS. N. 6 VICENZA

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1 Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto AZIENDA U.L.SS. N. 6 VICENZA Viale F. Rodolfi n VICENZA COD. REGIONE 050 COD. U.L.SS. 006 COD.FISC. E P.IVA FORNITURA IN SERVICE DEI SISTEMI DIAGNOSTICI PER LA RICERCA DI MICRORGANISMI (BATTERI E FUNGHI) NEI CAMPIONI DI SANGUE (EMOCOLTURE) IN FABBISOGNO TRIENNALE ALLE AZIENDE UU.LL.SS N. 6 VICENZA e N. 5 OVEST VICENTINO CAPITOLATO SPECIALE N. Gara CIG

2 INDICE ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8 ART. 9 ART. 10 ART. 11 ART. 12 ART. 13 ART. 14 OGGETTO DELLA FORNITURA ESECUZIONE E GESTIONE DEL CONTRATTO, RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE TRA AZIENDA CAPOFILA E SINGOLE AZIENDE SANITARIE DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA QUALITA E QUANTITA DEI TEST CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI DEL SISTEMA ANALITICO INTERFACCIAMENTO DELLE APPARECCHIATURE ASSISTENZA TECNICA FORMAZIONE DEL PERSONALE AGGIORNAMENTO DELLA FORNITURA CONSEGNA, INSTALLAZIONE E COLLAUDO STRUMENTAZIONE VERIFICHE DI FUNZIONALITA NORMATIVE DI SICUREZZA DI IGIENE SUL LAVORO TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI ART. 15 IMBALLO/CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO/CONSEGNA DEL MATERIALE DI CONSUMO ART. 16 ART. 17 ART. 18 ART. 19 ART. 20 ART. 21 ART. 22 ART. 23 CAUZIONE DEFINITIVA REPERTORIO NAZIONALE DEI DISPOSITIVI MEDICI MODALITA DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI SUBAPPALTO OBBLIGHI DELL APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI INADEMPIMENTI E PENALI COPERTURE ASSICURATIVE SCHEDE DI SICUREZZA 2

3 ART. 24 ART. 25 ART. 26 ART. 27 ART. 28 ART. 29 ART. 30 ART. 31 ART. 32 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE RISOLUZIONE DEL CONTRATTO RISOLUZIONE DEL CONTRATTO IN CASO DI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DAL CODICE DI CONDOTTA DEI DIPENDENTI PUBBLICI, DI CUI AL D.P.R. 62/2013 OBBLIGO DELL APPALTATORE DI OSSERVANZA DELLE CLAUSOLE CONTENUTE NEI PROTOCOLLI DI LEGALITA O NEI PATTI DI INTEGRITA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO IN CASO DI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI CUI ALL ART. 53, COMMA 16 TER DLGS N. 165/2001 INCOMPATIBILITÀ EX DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RECESSO UNILATERALE TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI FORO ESCLUSIVO NORME E CONDIZIONI FINALI 3

4 L Azienda Ulss n. 6 Vicenza indice gara a procedura aperta per l affidamento della fornitura in service dei sistemi diagnostici per la ricerca di microrganismi (batteri e funghi) nei campioni di sangue (emocolture), in fabbisogno triennale dell Ulss n. 6 Vicenza e dell Ulss n. 5 Ovest Vicentino, ai sensi del D. Lgs n. 163 e delle seguenti disposizioni: ART. 1 OGGETTO DELLA FORNITURA Il presente capitolato speciale disciplina la fornitura triennale in service dei sistemi diagnostici per la ricerca di microrganismi (batteri e funghi) nei campioni di sangue (emocolture), in fabbisogno all U.O. Microbiologia e Virologia dell Azienda Ulss n. 6 Vicenza e all Azienda Ulss n. 5 Ovest Vicentino, nelle quantità indicate nell art. 5 (Qualità e quantità dei test) del presente capitolato: il sistema comprenderà strumentazioni, reagenti, materiali di consumo, di calibrazione e di controllo di qualità. La ditta aggiudicataria dovrà fornire a ciascuna delle due Aziende Ulss, altresì, l hardware e il software di recente evoluzione per la gestione informatica del sistema diagnostico, il collegamento bidirezionale al sistema informatico dell U.O. Microbiologia e Virologia, il sistema di stabilizzazione di corrente elettrica del sistema, l assistenza tecnica full risk e la formazione del personale, così come di seguito dettagliato. L importo annuo posto a base d asta è pari a ,00 (IVA esclusa), come qui di seguito determinato: LOTTO UNICO (CIG ) Azienda Ulss Azienda Ulss n. 6 Vicenza Fabbisogno presunto annuale Emocolture per germi aerobi e miceti Emocolture per germi anaerobi Emocolture pediatriche VOCE A Importo a base d asta per canone annuale di noleggio delle apparecchiature (IVA esclusa) Importo a base d asta per canone annuale per il servizio di assistenza tecnica (IVA esclusa) Importo a base d asta per la fornitura annuale di reagenti, materiale di consumo e accessori (IVA esclusa) Importo complessivo a base d asta (IVA esclusa) 8.700, , , ,00 4

5 Azienda Ulss Azienda Ulss n. 5 Ovest Vicentino Fabbisogno presunto annuale Emocolture per germi aerobi e miceti Emocolture per germi anaerobi Emocolture pediatriche VOCE B Importo a base d asta per canone annuale di noleggio delle apparecchiature (IVA esclusa) Importo a base d asta per canone annuale per il servizio di assistenza tecnica (IVA esclusa) Importo a base d asta per la fornitura annuale di reagenti, materiale di consumo e accessori (IVA esclusa) Importo complessivo a base d asta (IVA esclusa) 8.700, , , ,00 Gli oneri di sicurezza per rischi da interferenza, così come dettagliati negli allegati Documenti Unici Valutazione del Rischio da Interferenze (D.U.V.R.I.), ammontano ad 0,00 per tutta la durata dell appalto e non sono soggetti a ribasso. La gara avverrà mediante procedura aperta ai sensi del D. Lgs. 163/2006. L aggiudicazione della fornitura avverrà secondo il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa; la qualità verrà valutata secondo i criteri specificamente indicati nel disciplinare di gara. ART. 2 ESECUZIONE E GESTIONE DEL CONTRATTO. RIPARTIZIONE COMPETENZE TRA AZIENDA CAPOFILA E SINGOLE AZIENDE SANITARIE Nell ambito delle disposizioni di cui al presente capitolato, resta nell esclusiva competenza della Azienda Ulss n. 6 Vicenza, quale capofila, la titolarità della gestione giuridico/amministrativa delle seguenti attività: - espletamento della procedura di gara; - gestione dell eventuale contenzioso legato alla procedura di gara; - custodia della documentazione tecnica dei prodotti oggetto di fornitura. In merito alla verifica del possesso dei requisiti generali, spetta alla capofila acquisire e darne comunicazione all altra Azienda Sanitaria. Sempre nell ambito delle disposizioni del presente capitolato, resta nell esclusiva competenza della singola Azienda Sanitaria delegante, nonché dell Azienda Ulss n. 6 Vicenza per la propria singola quota di fornitura, l autonoma gestione del rapporto negoziale e in particolare delle seguenti attività: - richiesta e gestione del deposito cauzionale definitivo per la parte di propria competenza; 5

6 - sottoscrizione del contratto per la parte aziendale (anche nella forma della lettera commerciale); - individuazione del titolare del trattamento dei dati personali ; - individuazione del responsabile dell esecuzione del contratto; - ricevimento fatture e relativi pagamenti; - gestione dell eventuale contenzioso successivo all aggiudicazione della procedura di gara con particolare - ma non esaustivo - riferimento all applicazione di penali ed alla risoluzione del rapporto contrattuale; - supporto alla capofila nell istruttoria per una eventuale revisione dei prezzi ed adozione dei provvedimenti successivi per la parte aziendale. ART. 3 DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO I singoli contratti stipulati da ciascuna Azienda Ulss avranno la durata di 36 mesi, decorrenti dalla data verrà indicata nel contratto. Ciascuna Azienda ULSS si riserva di rinnovare la fornitura per ulteriori 24 mesi, verificatane la convenienza economica. Il suddetto rinnovo si intende privo di ulteriori spese per l uso delle apparecchiature ( noleggio ), fatto salvo che le apparecchiature non vengano sostitute con altre di nuova generazione in occasione del rinnovo stesso, previa approvazione da parte dell Amministrazione. In ogni caso il rinnovo non potrà comportare un aumento dei costi. L Impresa aggiudicataria alla scadenza del contratto avrà l obbligo di continuare la fornitura alle condizioni convenute, per consentire la definizione delle procedure relative all espletamento della nuova gara, qualora non ancora espletata o conclusa, e, comunque, per un periodo non superiore a 90 giorni dalla data di scadenza del contratto. Ciascuna Azienda Sanitaria, qualora nel corso del rapporto contrattuale venisse aggiudicata una gara Regionale o di Area vasta o Consip per l affidamento della fornitura oggetto della gara, si riserva la facoltà di recedere dal contratto con la ditta aggiudicataria, mediante invio di apposita nota con ricevuta A.R., con preavviso di 30 giorni rispetto alla data di recesso, ai sensi dell art del codice civile e dell art. 21 sexies della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni con gli effetti dell art.1373 II comma del codice civile. ART. 4 CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA Il service, per rispondere pienamente alle esigenze dell Azienda Ulss n. 6 e dell Azienda Ulss n. 5, deve comprendere quanto di seguito descritto: 1. la fornitura a titolo di noleggio, delle apparecchiature necessarie per l esecuzione dei test richiesti come previsto dall art. 5 (Qualità e quantità dei test) e dall art. 6 (Caratteristiche e prestazioni del sistema analitico), apparecchiature che dovranno essere nuove (non ricondizionate), di ultima generazione e di livello tecnologico avanzato, perfettamente funzionanti e conformi alla normativa vigente applicabile, corredate da tutti gli accessori necessari al loro funzionamento; 2. la fornitura dei sistemi di stabilizzazione di corrente elettrica del sistema; 6

7 3. il collegamento bidirezionale delle apparecchiature con il sistema gestionale di cui sono già dotati i Laboratori di Microbiologia e Virologia di ciascuna delle due Aziende Ulss, come previsto dall art. 7 (Interfacciamento delle apparecchiature) del presente capitolato; 4. la consegna, l installazione e il collaudo della strumentazione, come disciplinati dall art. 11 (Consegna, installazione e collaudo della strumentazione) del presente capitolato; 5. la fornitura dei reagenti per l esecuzione dei test e delle calibrazioni e dei controlli di qualità necessari all esecuzione degli stessi che siano conformi alla normativa vigente applicabile ed il relativo materiale di consumo; 6. l assistenza tecnica come disciplinata dall art. 8 (Assistenza tecnica) del presente capitolato; 7. la formazione, nel corso del contratto, del personale, anche di nuovo inserimento, addetto all uso delle apparecchiature fornite, per il tempo necessario all apprendimento, come previsto dall art. 9 (Formazione del personale) del presente capitolato; 8. gli aggiornamenti tecnici del sistema, come previsto dall art. 10 (Aggiornamento della fornitura) del presente capitolato. ART. 5 QUALITA E QUANTITA DEI TEST Il fabbisogno presunto annuo dei test è il seguente: TEST Emocolture per germi aerobi e miceti Emocolture per germi anaerobi Emocolture pediatriche FABBISOGNO PRESUNTO ANNUO ULSS N. 6 FABBISOGNO PRESUNTO ANNUO ULSS N. 5 FABBISOGNO PRESUNTO ANNUO TOTALE (Fabbisogno presunto annuo Ulss n. 6 + fabbisogno presunto annuo Ulss n. 5) Le quantità sopraelencate sono riferite al consumo prevedibile annuo e sono meramente indicative, e non impegnative, potendo variare in più o in meno in relazione al mutato fabbisogno, e ciò ai sensi dell art comma del Codice Civile. Il contraente non potrà pertanto sollevare eccezione alcuna relativa alla misura della prestazione richiesta, garantendo l evasione di qualsiasi ordinativo sia per quantitativi minori che maggiori rispetto a quelli indicati nelle singole voci ed alle stesse condizioni e prezzo. Non dovrà essere imposto alcun limite di fatturazione. I prodotti oggetto della presente fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene alle autorizzazioni alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta e a tutte quelle disposizioni che venissero emanate nel corso della durata del contratto. In particolare, il materiale offerto deve essere in possesso della certificazione IVD, dovrà cioè rispondere alla direttiva CEE 98/79, recepita con D.Lgs. n. 332 del concernente i dispositivi medico-diagnostici in vitro. 7

8 La fornitura deve garantire la massima sicurezza per gli operatori, introducendo tecnologie che limitino il più possibile la gestione di sostanze nocive/pericolose. ART. 6 CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI DEL SISTEMA ANALITICO La Ditta aggiudicataria dovrà fornire a ciascuna delle due Aziende Ulss un sistema diagnostico per la ricerca di microrganismi (batteri e funghi) nei campioni di sangue, di ultima generazione, che dovrà possedere le caratteristiche e prestazioni di seguito specificamente indicate. La Ditta aggiudicataria, per tutta la durata del contratto, dovrà fornire in noleggio la strumentazione necessaria per l esecuzione dei test indicati all art. 5 (Qualità e quantità dei test) del presente capitolato, impegnandosi altresì ad apportare le modifiche tecnico-operative che nel corso del contratto si rendessero necessarie. Le apparecchiature fornite, necessarie alle indagini richieste, dovranno essere conformi alla normativa vigente applicabile ed alle norme di sicurezza vigenti. In attuazione della direttiva 98/79 CEE (IVD in vitro diagnostico) si chiede: a) conformità degli apparecchi di laboratorio alla norma CEI EN (CEI 66-5) (Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo o per utilizzo in laboratorio). b) Marchio CE della compatibilità elettrometrica, ai sensi del D. Lgs. n. 476/1992 e del D. Lgs. n. 615/1996. Le strumentazioni offerte dovranno essere di ultima generazione, ancora in produzione e di nuova fabbricazione e mai usate, pertanto non sono ammesse apparecchiature ricondizionate. Per ciascuna Azienda Ulss, la Ditta aggiudicataria dovrà fornire un sistema comprendente n. 2 incubatori: LOTTO UNICO VOCE A Azienda ULSS n. 6 Vicenza n. 1 incubatore c.d. principale, che per l Ulss n. 6 Vicenza dovrà essere installato presso l U.O. Microbiologia e Virologia del P.O. di Vicenza e deve consentire la contemporanea incubazione di almeno n. 800 flaconi; n. 1 incubatore c.d. secondario, che per l Ulss n. 6 Vicenza dovrà essere installato presso sedi diverse dall U.O. Microbiologia e Virologia del P.O. di Vicenza (in base all attuale organizzazione aziendale potrebbe essere l U.O. Laboratorio di Chimica Clinica ed Ematologia - settore urgenze), deve essere accessibile h24, per la gestione dei pazienti critici ad alta intensità di cura, e deve consentire la contemporanea incubazione di almeno n. 200 flaconi; VOCE B Azienda ULSS n. 5 Ovest Vicentino n. 1 incubatore c.d. principale, per l Ulss n. 5 Ovest Vicentino dovrà essere installato presso l U.O. Patologia Clinica Laboratorio Analisi - del P.O. di Arzignano e deve consentire la contemporanea incubazione di almeno n. 240 flaconi; n. 1 incubatore c.d. secondario per l Ulss n. 5 Ovest Vicentino dovrà essere installato presso sedi diverse dall U.O. Patologia Clinica del P.O. di Arzignano (in base all attuale organizzazione aziendale potrebbe essere l U.O. Patologia Clinica Laboratorio Analisi - 8

9 del P.O. di Valdagno) deve essere accessibile h24, per la gestione dei pazienti critici ad alta intensità di cura, e deve consentire la contemporanea incubazione di almeno n. 60 flaconi. Il sistema, rispondente alle specifiche esigenze di ciascuna delle due Aziende Ulss, composto come sopra descritto, dovrà avere le caratteristiche tecniche minime di seguito indicate: Strumentazioni: gestione computerizzata del sistema; il sistema deve prevedere la possibilità di modificare i protocolli di durata del tempo d incubazione dei flaconi; il sistema deve consentire l inserimento e la completa gestione dei flaconi anonimi; il sistema deve consentire la possibilità di inserimento ritardato dei flaconi inoculati; il sistema non deve prevedere per gli operatori manovre invasive sui flaconi in fase preanalitica; il sistema deve consentire la rilevazione automatica della positività ad intervalli regolari nelle 24 ore; la strumentazione deve essere nuova di fabbrica e di ultima generazione; il sistema deve essere dotato di un software di controllo con capacità di gestione dei dati; il sistema deve essere dotato di un sistema di segnalazione acustica / visiva, di allarmi per problemi strumentali e positività dei flaconi; il sistema deve essere dotato di strumenti di calibrazione; il sistema deve richiedere la minima manutenzione giornaliera dello strumento; l incubatore c.d. secondario deve consentire il caricamento random dei campioni. Diagnostici e materiale di consumo: i flaconi devono essere marcati per il riconoscimento attraverso il codice a barre; i flaconi devono contenere sostanze che inibiscono l attività degli antibiotici; facilità di stoccaggio, smaltimento, tempi di scadenza lunghi e conservazione a temperatura ambiente dei flaconi. Il sistema deve essere offerto con tutti i consumabili necessari all utilizzo della strumentazione. Qualora l esecuzione dell analisi prevedesse l eventuale utilizzo di ulteriore reagentistica, anche se solo consigliata, quest ultima deve essere offerta al pari di tutti gli altri reattivi necessari. ART. 7 INTERFACCIAMENTO DELLE APPARECCHIATURE Per ciascuna delle due Ulss, le apparecchiature fornite, compreso l incubatore c.d. secondario, devono essere collegate bidirezionalmente, a carico della ditta, con il sistema informatico gestionale installato presso ciascun laboratorio; in relazione all incubatore c.d. secondario, detto collegamento è anche per la segnalazione della positivizzazione dei flaconi (collegamento in rete con controllo da remoto). Il sistema informatico/gestionale attualmente in uso presso l U.O. Microbiologia e Virologia dell Azienda ULSS n. 6 è LIS Siemens; anche presso il Laboratorio Analisi dell Azienda ULSS n. 5 è LIS Siemens. 9

10 Sono a carico della Ditta offerente il progetto di integrazione (definizione del flusso dei dati da scambiare) ed i relativi costi di integrazione di propria competenza, precisamente dallo strumento ai singoli Servizi di laboratorio e viceversa. ART. 8 ASSISTENZA TECNICA La manutenzione degli strumenti, sia ordinaria che straordinaria, nonché un adeguata copertura assicurativa R.C., saranno a totale carico della Ditta aggiudicataria. La manutenzione dovrà essere di tipo full risk per tutta la durata del contratto. La manutenzione dovrà coprire la riparazione e/o la sostituzione a titolo gratuito, senza nulla escluso, di tutte le parti di ricambio e quant altro necessario per il perfetto funzionamento dell apparecchiatura fornita. Dovranno essere garantiti: a) servizio di manutenzione ordinaria tale da consentire di mantenere i massimi livelli prestazionali attraverso le seguenti fasi: manutenzione generale programmata; verifiche di sicurezza; sostituzione parti difettose. Gli interventi di manutenzione ordinaria saranno effettuati con cadenza tale da garantire il rispetto delle normative in materia e senza determinare l interruzione del servizio. Il calendario delle singole visite di manutenzione periodica sarà comunicato al Direttore del Laboratorio delle due Aziende ULSS. Dopo aver eseguito ciascun intervento manutentivo, la Ditta provvederà a consegnare i certificati attestanti l avvenuta esecuzione dell intervento al Direttore dell U.O. di competenza. b) Servizio di manutenzione straordinaria (su chiamata) in grado di consentire di porre rimedio ad occasionali problemi tecnici. Dovrà essere garantita l esecuzione dell intervento di ripristino della piena funzionalità delle strumentazioni entro n. 16 ore lavorative (orario lavorativo: lun-ven dalle 8:00 alle 18:00, sab dalle 8:00 alle 13:00) successive alla segnalazione del guasto, con assistenza in loco anche nei prefestivi: in caso di fermo apparecchiatura superiore a 24 ore lavorative dalla verifica del guasto dovrà essere garantita la fornitura di uno strumento in sostituzione di quello in riparazione. Dopo aver eseguito ciascun intervento manutentivo, la Ditta provvederà a consegnare i certificati attestanti l avvenuta esecuzione dell intervento al Direttore del Laboratorio. L assistenza tecnica ed il supporto scientifico in Italia dovranno essere prestati anche on-line e telefonicamente. Nelle fasi di installazione dovrà essere previsto un adeguato tempo di affiancamento in loco per la messa in funzione del sistema. Saranno a carico della Ditta i reagenti e i consumabili imputabili a documentabile malfunzionamento degli strumenti, nonché quelli relativi alla messa a punto della strumentazione in occasione di ogni intervento. Non sono a carico della Ditta i consumi dovuti ad un utilizzo difforme dal protocollo proposto dalla Ditta. ART. 9 10

11 FORMAZIONE DEL PERSONALE La Ditta dovrà assicurare, a proprie spese, la formazione del personale medico, sanitario e tecnico compreso quello di nuovo inserimento nel corso del contratto - addetto alla fornitura, comprendente: o istruzione per l avvio ed il corretto utilizzo delle apparecchiature mediante corsi di formazione e materiale didattico, compresi eventuali aggiornamenti; o assistenza on-line e telefonica al personale addetto per il corretto uso delle apparecchiature; o corsi di addestramento certificati: l addestramento dovrà essere effettuato da personale qualificato e la qualificazione del personale addestrato dovrà essere certificato dalla Ditta. Le istruzioni, il manuale d uso e di manutenzione, le schede di sicurezza e le schede tecniche, dovranno essere tutte in lingua italiana. L addestramento iniziale dovrà essere svolto presso il luogo di installazione delle apparecchiature, previo accordo con il Direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia di ciascuna azienda. Successivamente, dovrà essere garantito un training specialistico presso la sede della Ditta, sentito il suddetto Direttore. Nelle fasi di installazione dovrà essere previsto un adeguato tempo di affiancamento in loco per la messa in funzione del sistema. La Ditta concorrente dovrà sviluppare nell offerta tecnica (Busta B) la descrizione del piano formativo proposto. La formazione e l addestramento specifico dovranno ricomprendere anche tutti gli aspetti della sicurezza contro gli infortuni e l igiene ambientale, così come espressamente previsto dal D.Lgs. 81/08 art. 37, commi 4.c e 5. Tale specifica formazione/addestramento dovrà essere debitamente certificata. ART. 10 AGGIORNAMENTO FORNITURA Qualora, durante l esecuzione del contratto, l impresa aggiudicataria introduca in commercio nuovi dispositivi (apparecchiature/software/reattivi), anche a seguito di modifiche normative, analoghi a quelli oggetto della fornitura che presentino migliori o uguali caratteristiche di rendimento e funzionalità, i nuovi prodotti/apparecchiature dovranno essere proposti, alle medesime condizioni negoziali, in sostituzione parziale o totale di quelli aggiudicati, previa valutazione qualitativa e autorizzazione da parte di ciascuna Azienda. L impresa aggiudicataria dovrà fornire adeguato corso di aggiornamento al personale e tutto il necessario per il corretto utilizzo dei nuovi prodotti immessi in commercio. ART. 11 CONSEGNA, INSTALLAZIONE E COLLAUDO STRUMENTAZIONE La Ditta aggiudicataria concorderà con ciascuna Azienda Ulss le modalità di consegna e collaudo degli apparecchi, nonché l iter da seguire per le riparazioni e/o sostituzioni, per le verifiche periodiche di sicurezza, secondo la normativa vigente e le raccomandazioni del costruttore. La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere all installazione delle attrezzature presso le sedi di utilizzo e sono a suo completo carico: il trasporto, lo scarico e il posizionamento in sito delle attrezzature e degli accessori, nonché eventuali lavori anche impiantistici necessari, con ogni onere e manovalanza compresa; la custodia in cantiere delle apparecchiature e dei materiali occorrenti per l installazione; l attivazione e la messa in funzione delle apparecchiature fornite, con i relativi sistemi di stabilizzazione della corrente elettrica; 11

12 interfacciamento bidirezionale, secondo quanto previsto dall art. 7 (Interfacciamento delle apparecchiature) del presente capitolato. Inoltre, la Ditta aggiudicataria si impegnerà a fornire, a proprio carico, eventuali supporti che si rendessero necessari per il sostegno delle apparecchiature oggetto della presente fornitura. Concluso il procedimento la Ditta dovrà provvedere a proprie spese al ritiro dei supporti forniti. Tali supporti saranno restituiti nello stato in cui si trovano dopo l uso e niente sarà dovuto alla Ditta per il loro utilizzo. La consegna, installazione e collaudo delle attrezzature dovrà essere effettuata a cura ed a carico della Ditta aggiudicataria presso il Laboratorio di Microbiologia e Virologia di ciascuna delle Aziende Ulss, entro un termine massimo di 30 giorni dalla data del contratto, come previsto dall art. 3 (Durata e decorrenza del contratto), salvo diversi espressi accordi tra le parti. Le operazioni di collaudo verranno eseguite dall aggiudicatario in contraddittorio con gli incaricati della Azienda U.L.SS., previa relativa comunicazione inviata con un congruo anticipo dall aggiudicatario al responsabile del Laboratorio coinvolto ed al Responsabile del Servizio di Ingegneria Clinica. Il sistema è da considerarsi collaudato con esito positivo quando tutti i suoi componenti sono collaudati con esito positivo. Dell esito di tali operazioni verrà redatto apposito verbale di collaudo, sottoscritto dalle parti. Ove dette operazioni conseguano esito positivo, la data di sottoscrizione del predetto verbale verrà considerata quale data di accettazione della fornitura delle apparecchiature. Il collaudo positivo non esonera comunque l aggiudicatario da responsabilità per eventuali vizi, difetti, difformità ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo, ma vengano in seguito accertati. Tutti gli oneri e spese sostenuti per la fase di collaudo saranno da considerarsi a totale carico dell aggiudicatario. Laddove le apparecchiature o parti di esse non superino le prescritte prove funzionali e diagnostiche entro il termine predetto, le operazioni verranno ripetute e continuate alle stesse condizioni e modalità, con tutti gli eventuali ulteriori oneri a carico dell aggiudicatario, fino alla loro conclusione. La ripetizione delle prove deve concludersi entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla data di chiusura delle prove precedenti. Nell ipotesi in cui anche la ripetizione delle prove di collaudo sortisca esito negativo, l aggiudicatario dovrà provvedere a ritirare e sostituire l apparecchiatura e/o le parti di essa risultati non conformi entro e non oltre 10 giorni, fatta salva la facoltà dell Amministrazione di risolvere il contratto. Resta salvo il diritto dell Azienda Ulss, a seguito di secondo collaudo con esito negativo, di risolvere in tutto o in parte il contratto di fornitura relativamente alle apparecchiature non accettate, fatto salvo l ulteriore danno. Al termine del collaudo dovranno essere effettuate dall Amministrazione le prove di accettazione previste dal D. Lgs. 26 maggio 2000, n. 187 e successive modifiche, per il giudizio di idoneità all'uso clinico. Il fornitore è tenuto agli eventuali adeguamenti delle apparecchiature come previsto dal predetto decreto legislativo e successive modifiche. Fermo e fatto salvo, comunque, quanto previsto dal successivo art. 12 (Verifiche di funzionalità) del presente capitolato. La fornitura di tutte le parti/accessori e del materiale di consumo risulta essere un prerequisito essenziale per l avvio a regime della strumentazione e quindi per l esito positivo del collaudo. 12

13 Tutto il materiale per le eventuali prove necessarie per il collaudo, compreso il materiale necessario per la definizione degli intervalli di riferimento per i parametri quantitativi, dovrà essere fornito gratuitamente dalla ditta aggiudicataria fino alla messa a punto definitiva del sistema analitico. Al termine del contratto la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere a proprie spese al ritiro di tutti gli strumenti forniti, che verranno resi nelle condizioni in cui si trovano a seguito dell uso, previo accordo con il Direttore dell U.O. interessata. ART. 12 VERIFICHE DI FUNZIONALITA I primi due mesi dal collaudo positivo saranno considerati di prova ai fini della verifica della rispondenza del sistema alle caratteristiche del presente capitolato. Nell'arco dei 60 giorni successivi alla data del collaudo positivo il Direttore dell U.O. Microbiologia e Virologia valuterà l'idoneità e la capacità dei sistemi a mantenere e riprodurre le prestazioni dichiarate. Dopo tale valutazione, la strumentazione, a insindacabile giudizio del Direttore sopraccitato, verrà considerata a tutti gli effetti idonea e operativa. Qualora nel suddetto periodo dovessero emergere problematiche per le quali non vi fosse una soluzione, l Azienda Ulss potrà risolvere il contratto di fornitura, con addebito delle spese e dei danni alla Ditta aggiudicataria. ART. 13 NORMATIVE DI SICUREZZA E DI IGIENE SUL LAVORO Le Ditte dovranno dichiarare a quali norme di sicurezza CEI o altre norme internazionali sulla sicurezza, sono conformi le apparecchiature proposte. Il fornitore dovrà eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D. Lgs. 81/08) e mediante operatori in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritti presso l INAIL e l INPS (o equivalenti casse assicurative e previdenziali). Il fornitore deve, pertanto, osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano le prestazioni, tutte le norme di cui sopra ed adottare tutti quei provvedimenti ritenuti necessari ed opportuni per garantire la sicurezza e l igiene del lavoro dei lavoratori tutti, senza con ciò creare danno o disturbo alle attività/proprietà dell Azienda. Il fornitore inoltre deve prendere visione delle disposizioni relative alle informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti dell Azienda ULSS e le misure di prevenzione ed emergenza adottate ai sensi dell art. 26, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 81/08. Tali informazioni sono disponibili presso i preposti Uffici dell ULSS (Ufficio Prevenzione e Protezione Az.le). Per quanto concerne possibili interferenze relative alla condivisione della rete stradale ospedaliera il fornitore dovrà tenere conto, altresì, della specifica viabilità interna e delle norme del codice della strada. 13

14 Il fornitore è quindi obbligato a: informare di tutte le disposizioni il proprio personale, fare osservare le prescrizioni ricevute, nonché garantire la presenza di personale tecnico idoneo; ottemperare a tutte le disposizioni vigenti in materia di Sicurezza ed Igiene sul Lavoro ed alle normative ambientali applicabili alla realtà dell Azienda ULSS; formare ed informare in materia di sicurezza sul lavoro il proprio personale; fornire al proprio personale idoneo cartellino di riconoscimento riportante: nome dell impresa, qualifica, nome e cognome dell operatore; fornire al proprio personale macchine, attrezzature ed opere provvisionali conformi alla normativa vigente; munire il proprio personale di idonei dispositivi di protezione individuale; cooperare a ridurre i rischi da interferenza. Tutto quanto sopra dovrà essere esposto in un Piano Operativo che la Ditta dovrà fornire prima dell avvio dei lavori, contestualmente alla firma del DUVRI. Ai sensi dell art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 vengono allegata al presente Capitolato Speciale, ai fini della promozione della cooperazione e del coordinamento di cui al comma 2 dell art. 26 del medesimo decreto, i Documenti di Valutazione dei rischi che indicano, rispettivamente, per l Ulss n. 6 Vicenza e per l Ulss n. 5 Ovest Vicentino le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze (DUVRI). I costi per la sicurezza sono pari ad 0,00. Ad aggiudicazione avvenuta, ciascuna Azienda ULSS provvederà a trasmettere alla Ditta aggiudicataria il documento DUVRI che la stessa dovrà ritornare compilato e firmato (con allegato il Piano Operativo prima citato). Tale documento sarà allegato al contratto di fornitura. Qualora il fornitore rilevasse rischi aggiuntivi a quelli indicati nel DUVRI, lo stesso potrà essere opportunamente integrato, su proposta del fornitore, previa valutazione dell Azienda. * * * Laddove le apparecchiature nel loro funzionamento siano destinate ad usare agenti chimici o specifici kit contenenti sostanze chimiche e/o cancerogene, assieme alle relative schede di sicurezza (rigorosamente in italiano ed in formato elettronico), la ditta aggiudicataria dovrà fornire, per ogni apparecchio, un documento di valutazione dei livelli di esposizione personale ad agenti chimici e/o fisici durante l utilizzo della medesima apparecchiatura. ART. 14 TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI La Ditta aggiudicatrice assumerà ogni responsabilità per l uso di apparecchiature o per l adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d autore. La Ditta appaltatrice dovrà pertanto assumere a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni esperite nei confronti dell ente appaltatore in relazione ai beni oggetto della fornitura o in relazione al loro uso, obbligandosi di tenere indenne ciascuna Azienda U.L.SS. dagli oneri eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio, dalle spese, dai danni, nonché da qualunque altra somma per qualsivoglia altro titolo, a cui la stessa dovesse essere condannata con sentenza passata in giudicato. ART

15 IMBALLO/CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO/CONSEGNA DEL MATERIALE DI CONSUMO Il materiale di consumo dovrà essere consegnato presso il Magazzino Aziendale entro 7 giorni dalla data di emissione dell ordine, salvo nei casi di imprevista e urgente necessità nei quali la consegna dovrà avvenire entro 48 ore dalla data dell ordine contenente espressa indicazione in merito all urgenza. I Documenti di Trasporto (DDT), che accompagnano la merce all atto della consegna, dovranno contenere gli estremi dell ordine dell Azienda U.L.SS. e - per ogni prodotto fornito - dovranno obbligatoriamente specificare: quantità dei beni consegnati; descrizione dei beni consegnati; nome commerciale; codice ditta; n Lotto; data di scadenza. La carenza di uno o più degli elementi sopra citati potrà portare a ritardi nella liquidazione delle fatture che non potranno essere addebitati all Azienda Sanitaria. I Kit diagnostici forniti dovranno avere una data di scadenza pari ad almeno i tre quarti della validità complessiva dalla data di consegna. Nel caso in cui la Ditta non fosse in grado di procedere all evasione dell ordine in un unica soluzione nei tempi stabiliti - previo preavviso ed accordi con l U.O. interessata - potrà provvedere alla consegna parziale e procedere successivamente al completamento della fornitura, sempre nel rispetto degli aspetti organizzativi dell U.O. e senza causare l interruzione del servizio. L Azienda provvederà, a seconda dei casi, all applicazione delle relative penali di cui all art. 21 (Inadempimenti e Penali) del presente capitolato. Il fornitore dovrà effettuare le consegne a proprio rischio. Il materiale dovrà essere consegnato a terra franco magazzino con i relativi documenti di trasporto e nessun onere aggiunto sarà riconosciuto per imballaggio e trasporto e per spese di qualsiasi altra natura - quand anche effettuato per consegne urgenti. Dovrà essere garantito lo scarico a terra dei bancali. Gli imballi dovranno consentire un perfetto stato di conservazione dei prodotti oggetto della presente fornitura così che, confezionati nei dovuti modi, possano essere protetti da: esalazioni, calore, luce, umidità, urti ed altre eventuali azioni meccaniche. Gli imballi e i confezionamenti, all esterno, dovranno riportare, in lingua italiana, ben chiare le diciture e le avvertenze necessarie ad una corretta movimentazione e conservazione dei dispositivi contenuti. I trasporti dovranno essere effettuati con mezzi aventi caratteristiche coerenti con lo specifico tipo di merce movimentato e, per i casi previsti dalle vigenti disposizioni legislative, regolarmente dotati delle prescritte autorizzazioni. Il fornitore dovrà adottare tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto. In ogni caso l Azienda Ulss non si considera responsabile di eventuali danni subiti dai dispositivi nel corso del trasporto verso i propri magazzini, sino al momento dell effettiva presa in carico. Gli eventuali oneri rimangono a carico dell aggiudicataria. 15

16 La Ditta aggiudicataria garantisce, altresì, che i prodotti oggetto della contrattazione, oltre ad essere conformi alle prescrizioni di legge per le specifiche categorie merceologiche cui appartengono, sono forniti nel rispetto delle norme: di igiene sulla produzione e sul commercio; di igiene sui contenitori, garantendo il trasporto fino alla consegna mediante veicoli dotati delle necessarie condizioni di coibentazione e refrigerazione al fine di garantire la catena del freddo. I prodotti da conservare a temperatura diversa da quella ambientale dovranno essere evidenziati mediante apposite etichette; sulla infortunistica, sulla prevenzione degli incendi. Non saranno accettati i prodotti consegnati senza il rispetto delle temperature previste. La merce consegnata verrà presa in carico dal magazzino aziendale, previo accertamento della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità rispetto a quanto descritto nel documento di trasporto. La presa in carico da parte dell Azienda Ulss non esclude responsabilità del fornitore per vizi e/o difetti e/o difformità, anche se emergenti in sede di utilizzo. Il materiale consegnato dovrà essere esattamente conforme a quello in offerta, di cui alle schede tecniche che saranno conservate dall Azienda Ulss ai fini di eventuali verifiche di rispondenza. All atto di ogni consegna potranno essere prelevati, a cura dell Azienda Ulss, campioni di merce per l accertamento delle caratteristiche richieste. I controlli qualitativi saranno effettuati, di norma, presso i Servizi Tecnico Sanitari dell Azienda Ulss. Quest ultima si riserva, inoltre, la facoltà di fare eseguire i controlli chimici su campioni prelevati da singole consegne presso laboratori specializzati in materia. Le spese per analisi qualitative saranno a carico della Ditta fornitrice qualora i dati rilevati risultino difformi dal presente capitolato. L Amministrazione contraente metterà a disposizione, per il ritiro, la merce eventualmente fornita in eccedenza e ne garantirà il deposito per complessivi 7 (sette) giorni lavorativi. Il fornitore dovrà, a suo rischio e spese, provvedere al ritiro dei prodotti in eccedenza e non accettati, concordando con l Azienda Ulss le modalità del ritiro. Qualora il fornitore non provveda al ritiro della merce in eccedenza, dopo 30 (trenta) giorni dalla medesima segnalazione, la merce verrà restituita a mezzo corriere, scelto dall Amministrazione, in porto assegnato. Il fornitore non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo per il deterioramento che la stessa potrebbe subire durante il deposito, oltre i 7 (sette) giorni lavorativi di deposito garantiti. I prodotti che presenteranno difetti e/o difformità o discordanze verranno tenuti a disposizione del fornitore e restituiti, anche se tolti dal loro imballaggio originale, con le modalità sopradescritte. Anche gli imballaggi che, a giudizio del personale dell Azienda Sanitaria, presentassero difetti saranno rifiutati ed il fornitore dovrà provvedere all immediata sostituzione. L impresa aggiudicataria dovrà garantire il ritiro dei prodotti consegnati e non utilizzati, qualora al termine del periodo contrattuale l Azienda disponga di materiale il cui confezionamento risulti ancora integro. In tal caso la Ditta si impegna ad emettere nota di accredito per l importo di spesa pari al materiale reso. ART. 16 CAUZIONE DEFINITIVA 16

17 La Ditta aggiudicataria, a garanzia dell esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall inadempimento degli obblighi stessi dovrà costituire a favore di ciascuna Azienda Ulss - entro15 giorni dalla richiesta - un deposito cauzionale definitivo. L ammontare del Deposito è pari al 10% o più dell importo del contratto, al netto di IVA, in base alle previsioni contenute nell art. 113 del D.Lgs 163/2006 e secondo le modalità in esso previste. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 %, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L'importo e' ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare il possesso del requisito, e lo dovrà documentare producendo copia, dichiarata conforme all originale ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R.445/2000, della suddetta certificazione. Il deposito cauzionale definitivo è mantenuto nell ammontare stabilito, secondo il dispositivo di cui al comma 3 dell art. 113 del D.Lgs 163/2006, per tutta la durata del contratto e, pertanto, va reintegrato qualora l Amministrazione appaltante medesima effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera di richiesta dell Azienda Ulss interessata, sorge in quest ultima la facoltà di risolvere il contratto. Sono fatte salve le azioni per il risarcimento dei conseguenti danni subiti (art c.c.). Si dovrà riportare la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione art del Codice Civile nei riguardi dell Impresa obbligata e la rinuncia all eccezione di cui all art. 1957, comma 2 del C.C. Se il deposito è costituito mediante polizza fideiussoria o atto di fidejussione, si dovrà, inoltre, inserire il formale impegno del fideiussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta. Il deposito dovrà ritenersi svincolato, solo dopo l esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato art. 113 del D.Lgs 163/2006. ART. 17 REPERTORIO NAZIONALE DEI DISPOSITIVI MEDICI Prima dell inizio della fornitura l aggiudicatario è tenuto - qualora non abbia già provveduto - all inserimento nel Repertorio Nazionale dei Dispositivi Medici commercializzati in Italia (RDM) dei prodotti oggetto della presente procedura, ai sensi del D.M. 20/02/2007 del Ministero della Salute, nel limite delle disposizioni di legge in vigore. A seguito della comunicazione di aggiudicazione - a comprova dell avvenuto inserimento del prodotto nel predetto repertorio nazionale - l aggiudicatario dovrà obbligatoriamente comunicare per iscritto al committente il numero del repertorio acquisito. Sarà cura del committente verificare a Repertorio l effettivo inserimento del dispositivo in questione, prima dell avvio della fornitura. ART. 18 MODALITA DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI A far data dal 31 marzo 2015, la ditta aggiudicataria nei rapporti con le stazioni appaltanti dovrà procedere all emissione ed alla trasmissione delle fatture in forma elettronica, nei termini e modalità previsti dalla normativa in vigore. Le amministrazioni non potranno accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né potranno procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all invio in forma elettronica. 17

18 Ciascuna delle Aziende Ulss comunicherà il Codice Univoco dell Ufficio destinatario della fatturazione elettronica che dovrà essere indicato nel contratto. Quanto alla fornitura dei reattivi e del materiale di consumo, la Ditta aggiudicataria potrà procedere alla fatturazione delle quantità effettivamente consegnate, a seguito di ricevimento di apposito ordinativo di fornitura. Il pagamento del corrispettivo sarà disposto dall Azienda Ulss successivamente alla presa in carico della merce, ai sensi dell art. 15 del presente capitolato (Imballo/confezionamento e trasporto/consegna del materiale di consumo), a seguito di presentazione di regolare fattura. Resta salva l azione di responsabilità per vizi, difetti e difformità dei beni forniti, in capo all Aziende Ulss. Per quanto riguarda i canoni, rispettivamente relativi al noleggio dell apparecchiatura e all assistenza tecnica, la ditta dovrà emettere fatture trimestrali posticipate a far data dal completamento positivo del collaudo della fornitura (come di seguito definito) sino alla scadenza naturale del contratto. Decorsi 36 mesi dalla data indicata nel contratto, nessun pagamento potrà essere richiesto alle Aziende Ulss per canoni di noleggio ed assistenza tecnica. Il collaudo si ha per positivamente eseguito quando siano installatati e resi funzionanti tutti gli accessori offerti, software e collegamenti ai sistemi gestionali di laboratorio compresi. Qualora l apparecchiatura installata possa funzionare anche se non intervenuto il relativo collaudo positivo, l Azienda ULSS non procederà al pagamento dei canoni, che rimarranno sospesi fino al collaudo. Per tale periodo di utilizzo nulla sarà dovuto al fornitore fatti salvi i costi relativi al materiale di consumo eventualmente ordinato. I pagamenti delle suddette fatture saranno effettuati, ai sensi dell art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002, a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte dell Amministrazione. Per quanto riguarda gli interessi moratori troverà applicazione quanto disposto dal D.Lgs. 231/2002. Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L Azienda Sanitaria, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art C.C.). Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel contratto e nei singoli ordinativi di fornitura; qualora il fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l ordinativo di fornitura e/o il contratto si potranno risolvere di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. ovvero P.E.C. da parte dell Azienda Ulss. Il corrispettivo del contratto è fisso ed invariabile e sottoposto, a partire dal secondo anno contrattuale, alla revisione periodica dei prezzi, come disposto dalla normativa vigente. Il prezzo contrattuale è soggetto a revisione, secondo le seguenti modalità: 18

19 entro, e non oltre, il ventesimo giorno precedente la data di scadenza del 1 anno contrattuale, ed entro lo stesso termine degli anni successivi, la parte interessata può inoltrare all altro contraente istanza di variazione del prezzo, prevista dall art. 115 del D. Lgs n.163/2006, accompagnata da documentazione dimostrativa e comprovante la variazione richiesta, sulla base delle pubblicazioni di cui all art. 7, comma 4, lettera c) e comma 5, o, in mancanza, degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, editi dallo stesso ISTAT, con riferimento alle tabelle contenenti le variazioni percentuali di ciascun mese rispetto ad ogni altro mese precedente; la variazione di prezzo può essere riconosciuta nella misura corrispondente ai predetti indici - intervenuta nell anno precedente a quello dell istanza ed ha effetto dal primo giorno dell anno successivo di validità del contratto; ai sensi dell art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006 la revisione del prezzo viene operata dai dirigenti responsabili della procedura contrattuale sulla base di una istruttoria cui, a richiesta, può partecipare il contraente e dall esito della quale può essere definito il nuovo prezzo. ART. 19 SUBAPPALTO È ammesso il subappalto in conformità a quanto previsto all art. 118 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Azienda Sanitaria. L affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: la Ditta concorrente, all atto dell offerta, deve indicare la parte di fornitura che intende eventualmente subappaltare; l appaltatore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell inizio dell esecuzione delle attività subappaltate. Il contratto di subappalto dovrà contenere, a pena di nullità del contratto, le clausole di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/10. In particolare l Azienda ULSS provvederà a verificare che siano state poste nel contratto le seguenti clausole: 1. l impresa.. in qualità di subappaltatore dell impresa.. nell ambito del contratto sottoscritto con l Azienda ULSS n. 6 di Vicenza, CIG n..., assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche; 2. l impresa, in qualità di subappaltatore, si impegna a dare immediata comunicazione all Azienda ULSS n. 6 di Vicenza della notizia dell inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Detto contratto di subappalto dovrà contenere espressamente una clausola con la quale entrambe le parti contraenti assumono l obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n Con il deposito del contratto di subappalto, l appaltatore deve trasmettere la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all art. 38 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.. L Azienda U.L.SS. provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. 19

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