Caso IT/2009/ Accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali.

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1 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 14/04/2009 SG-Greffe(2009) D/2188 Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) Via delle Muratte, 25 I Roma Italia Alla cortese attenzione Dott. Corrado Calabrò Presidente Fax: Egregio Dottor Calabrò, Oggetto: Caso IT/2009/ Accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali. Caso IT/2009/ Accesso all ingrosso (fisico) alle infrastrutture di rete (ivi compreso l accesso condiviso o pienamente disaggregato) in postazione fissa. Caso IT/2009/ Accesso a banda larga all ingrosso. Osservazioni ai sensi dell articolo 7(3), della direttiva 2002/21/CE 1 I. PROCEDURA Il 5 marzo 2009, la Commissione ha protocollato una notifica dell Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) concernente la definizione dei mercati e la determinazione del significativo potere di mercato (SPM) nei mercati dell accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali, dell accesso all ingrosso (fisico) alle infrastrutture di rete (ivi compreso l accesso condiviso o pienamente disaggregato) in postazione fissa e dell accesso a banda larga 1 Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), GU L 108 del , pag. 33. Commissione europea B-1049 Bruxelles - Belgio. Telefono: (32-2)

2 all ingrosso. A norma dell articolo 6 della direttiva quadro, è in corso la consultazione pubblica a livello nazionale, che si concluderà il 10 aprile Il 13 marzo scorso è stata inviata all AGCOM una richiesta di informazioni, la cui risposta è pervenuta il 19 marzo. L AGCOM ha inoltre fornito informazioni supplementari il 23, 25 e 26 marzo. Ai sensi dell articolo 7(3) della direttiva quadro, le autorità nazionali di regolamentazione (ANR) e la Commissione possono trasmettere le loro osservazioni all ANR interessata in relazione agli schemi di provvedimento da questa notificati. II. DESCRIZIONE DELLO SCHEMA DI PROVVEDIMENTO II.1. Notifiche precedenti La prima analisi del mercato dell accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali 2 è stato notificata e valutata dalla Commissione nell ambito dei casi, rispettivamente, IT/2005/ e IT/2005/ Il mercato dell accesso disaggregato all ingrosso (ivi compreso l accesso condiviso) alle reti e alle sottoreti metalliche ai fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali 5 è stato notificato e valutato dalla Commissione nell ambito del caso IT/2005/ La Commissione ha approvato entrambi gli schemi di provvedimento senza formulare alcuna osservazione (no comments letters). Nel mercato dell accesso a banda larga all ingrosso 7 (caso IT/2005/ ), la Commissione ha formulato osservazioni in merito all inclusione delle reti satellitari nella definizione del mercato dei servizi a banda larga all ingrosso, in particolare rilevando l assenza di un analisi dei vincoli di prezzo indiretti derivanti dal corrispondente mercato al dettaglio e la mancanza di un test di sostituibilità tra l accesso a banda larga all ingrosso fornito via satellite e l accesso bitstream basato su tecnologie xdsl. II.2. Definizione dei mercati II.2.1. Mercati dell accesso al dettaglio 9 Nella presente notifica, l AGCOM distingue il mercato per clienti residenziali da quello per clienti non residenziali, poiché gli operatori propongono offerte diverse a queste due categorie di utenti Che corrisponde ai mercati nn. 1 e 2 fra quelli individuati dalla raccomandazione della Commissione 2003/311/CE, dell 11 febbraio 2003, relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva quadro, GU L 114 dell , pag. 45 (di seguito, la "vecchia raccomandazione"). SG-Greffe (2005) D/ SG-Greffe (2005) D/ Che corrisponde al mercato n. 11 tra quelli individuati dalla precedente raccomandazione. SG-Greffe (2005) D/ Che corrisponde al mercato n. 12 tra quelli individuati dalla precedente raccomandazione. SG-Greffe (2005) D/ Che corrispondono al mercato n. 1 della raccomandazione della Commissione 2007/879/CE, del 17 dicembre 2007, relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi nel settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, GU L 344 del , pag. 65 (di seguito, la "raccomandazione"). 2

3 L AGCOM include nella definizione del mercato sia i servizi di accesso analogico sia i servizi di accesso digitale. Si tratta di servizi che possono essere forniti mediante le seguenti tecnologie: rame, fibra ottica e WLL (Wireless Local Loop). Oltre all accesso a banda stretta, rientrano nel mercato rilevante anche i prodotti per l accesso a banda larga che consentono di fare/ricevere servizi VoIP di tipo managed. A tale proposito, l AGCOM, nella sua risposta alla richiesta di informazioni, ha ulteriormente precisato che l approccio adottato si fonda sull ipotesi che l accesso alla tecnologia VoIP costituisca un servizio a se stante (ovvero, che consente unicamente l accesso ai servizi telefonici), nonostante il fatto che, tecnicamente, sia l accesso vocale sia l accesso ad internet sono servizi forniti in pratica mediante lo stesso prodotto di accesso. L AGCOM spiega inoltre che in Italia alcuni operatori offrono servizi vocali esclusivamente tramite la tecnologia VoIP (ad esempio, alla fine del 2007 due dei maggiori operatori alternativi coprivano nel totale linee di accesso al dettaglio), alcuni avvalendosi solo della tecnologia PSTN, gli altri di entrambe. L AGCOM, nel fornire dati indicanti la pressoché analogia dei prezzi al dettaglio delle chiamate effettuate con connessione VoIP e di quelle effettuate con connessione PSTN, presuppone che i servizi possano essere intercambiabili. L AGCOM non ha tuttavia indagato ulteriormente se la clientela consideri i prodotti per l accesso a banda larga che consentono di fare/ricevere servizi VoIP sostitutivi di un servizio di accesso a banda stretta e se tali prodotti siano offerti individualmente o in un pacchetto insieme a servizi per la trasmissione dati a banda larga. L AGCOM ha comunque confermato, nelle informazioni supplementari trasmesse il 26 marzo scorso, che non intende imporre alcun rimedio ai servizi di accesso VoIP di tipo managed sulla base dell attuale analisi. II.2.2. Mercati della banda larga all ingrosso 10 L AGCOM propone di includere nei mercati della banda larga all ingrosso i servizi di accesso che utilizzano le tecnologie su rame (xdsl), la fibra ottica ed il WLL. Per quanto riguarda quest ultima, l AGCOM, nella risposta alla richiesta di informazioni, ha spiegato che non esiste un mercato all ingrosso per i servizi di accesso WLL in quanto caratterizzati unicamente da auto-produzione. Non è pertanto possibile trovare vincoli diretti al comportamento degli operatori che forniscono all ingrosso servizi di accesso fisico/virtuale basato su rame derivanti dalla migrazione (potenziale o eventuale) di parte della domanda all ingrosso verso i servizi di accesso fisico/virtuale forniti attraverso tecnologie WLL. Dato il modesto numero di accessi WLL venduti sul mercato, l esclusione di tali servizi dalla definizione del mercato non modificherebbe in alcun modo, secondo l AGCOM, i risultati dell analisi del significativo potere di mercato, anche a medio termine. Quanto all ambito geografico del mercato, l AGCOM distingue tra l Area 1, in cui i servizi di accesso disaggregato non sono disponibili, e l Area 2 11, in cui tali servizi sono offerti. L AGCOM fa notare che la disponibilità di linee d accesso alternative è circoscritta a determinate zone di centrali locali situate nell Area 2, in cui operatori alternativi hanno investito in infrastrutture, costruendo nuove linee o acquistando servizi ULL. L AGCOM osserva altresì che le aree in cui gli operatori alternativi hanno investito in nuove infrastrutture rientrano in pratica nell Area 2, territorialmente più Che corrispondono ai mercati nn. 4 e 5 della raccomandazione. Nella risposta alla richiesta di informazioni, l AGCOM precisa che l Area 2 include tutte le aree urbane a maggiore densità di popolazione del paese e in cui TI fornisce servizi ULL in centrali locali su un totale di

4 estesa, in cui il servizio ULL di TI è disponibile. Secondo l AGCOM, la distinzione tra l Area 1 e l Area 2 le ha permesso di valutare il livello di omogeneità delle condizioni di concorrenza, da essa ritenute ancora molto simili, in particolare rispetto alla politica nazionale di prezzo di TI. L AGCOM è pertanto giunta alla conclusione che i mercati ULL e dell accesso a banda larga all ingrosso hanno dimensione nazionale. II.3. Determinazione del significativo potere di mercato (SPM) L AGCOM propone di designare l operatore incumbent, Telecom Italia (TI), quale impresa avente un significativo potere di mercato in tutti e tre i mercati in base ai seguenti criteri: i) le elevate quote di mercato detenute da TI (calcolate a livello nazionale), ii) le economie di scala, densità e diversificazione, iii) il controllo di infrastrutture difficili da duplicare, iv) il contropotere di mercato da parte degli acquirenti e v) l integrazione verticale. In base ai dati presentati dall AGCOM, TI detiene le seguenti quote di mercato nei mercati rilevanti: Quote di mercato di Telecom Italia (in termini di volumi) Mercato 4 Mercato 5 Mercato 1 (clienti residenziali) Mercato 1b (clienti non residenziali) ,56% 86,56% 95,29% 94,13% ,30% 84,37% 93,17% 91,84% ,04% 79,15% 87,55% 88,66% ,80% 74,72% 82,36% 85,21% II.4. Obblighi di natura regolamentare L AGCOM intende stabilire gli opportuni obblighi da imporre in capo all operatore SPM in un procedimento distinto, che prevede di comunicare alla Commissione alla fine di maggio/inizio di giugno II.5. Gli impegni di Telecom Italia L 11 dicembre 2008, l AGCOM ha approvato una serie di impegni assunti da TI, che riguardano una riorganizzazione interna della società ed introducono un meccanismo inteso a garantire che gli operatori alternativi non siano discriminati nell accesso a prodotti attualmente inclusi negli obblighi imposti in capo all operatore con significativo potere di mercato 12. Tali impegni, che non sono stati sottoposti a consultazione a livello 12 Con delibera n. 718/08/CONS. L AGCOM ritiene che la base giuridica degli impegni proposti sia la legislazione nazionale (articolo 14 bis della legge 248/06 "Misure urgenti per lo sviluppo, la crescita e la promozione della concorrenza e della competitività, per la tutela dei consumatori e per la liberalizzazione di settori produttivi ), che ha conferito all AGCOM (e all Autorità Nazionale per la Concorrenza) il potere di accettare gli impegni offerti dagli operatori, nei limiti dei procedimenti di 4

5 comunitario 13, saranno resi operativi gradualmente. Nell attuale schema di provvedimento, l AGCOM sottolinea il fatto che gli impegni non sono in questa fase ritenuti modifiche dei rimedi vigenti imposti nell ambito della prima analisi dei mercati, né introducono nuovi rimedi. Nella risposta ad una richiesta di informazioni, l AGCOM precisa ulteriormente il proprio punto di vista in base al quale, dato che il quadro normativo comunitario non prevede che gli operatori possano offrire impegni, questi ultimi costituiscono piuttosto un atto volontario di TI che l ANR può prendere in considerazione nel valutare il significativo potere di mercato nei mercati rilevanti, così come all atto di decidere l eventuale modifica degli obblighi vigenti imposti in capo all operatore avente SPM. L AGCOM è dell avviso che gli impegni offerti da TI siano volti a integrare e rafforzare le disposizioni delle delibere precedenti da essa stessa adottate riguardanti i mercati rilevanti in esame, in particolare la delibera n. 152/02/CONS 14 e gli obblighi di regolamentazione vigenti, nell ottica di fornire garanzie aggiuntive contro la discriminazione e a favore della parità di trattamento tra le funzioni commerciali di TI e gli altri operatori che acquistano da TI servizi di accesso all ingrosso. TI intende con ciò rendere l evoluzione della sua rete fissa di accesso più trasparente per gli altri operatori, nonché garantire il mantenimento di condizioni concorrenziali nella transizione verso le reti di nuova generazione. L AGCOM afferma che gli impegni di TI sono atti a migliorare la concorrenza nei mercati rilevanti in quanto rafforzano le misure già vigenti in materia di separazione amministrativa. Per quanto riguarda le ripercussioni degli impegni su eventuali questioni attinenti alla concorrenza, l AGCOM reputa che sia prematuro, allo stadio attuale del riesame di mercato, trarre conclusioni sulla necessità di mantenere, modificare o revocare i rimedi in vigore. Gli impegni sono articolati in vari gruppi ed alcune disposizioni accessorie 15. Cesseranno di avere efficacia in qualsiasi momento, qualora TI non risulti più l operatore designato competenza dell AGCOM, volti a promuovere la concorrenza nella fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati. L AGCOM può accettare tali impegni e renderli vincolanti per l operatore mediante decisione. Sono stati tuttavia sottoposti a una consultazione a livello nazionale in base all articolo 4 del regolamento in materia di impegni adottato con la delibera n. 645/06/CONS e successivamente modificato dalla delibera n. 131/08/CONS. Delibera n. 152/02/CONS che ha introdotto la cosiddetta "separazione amministrativa" di Telecom Italia (misure quali la separazione della contabilità e delle informazioni, la trasparenza ecc.), ma anche altre delibere quali la n. 4/06/CONS, n. 274/07/CONS, n. 249/07/CONS, n. 33/06/CONS. I gruppi 1-10 includono in particolare: gruppo 1: i) nuovo processo di fornitura dei servizi SPM; ii) modalità operative aggiuntive per la gestione dei servizi di co-locazione; iii) nuovi sistemi di gestione dei clienti all ingrosso; gruppo 2: nuovo sistema di incentivi e un codice comportamentale per il personale di Open Access e di Wholesale; gruppo 3: sistema di monitoraggio delle prestazioni per i servizi SPM; gruppo 4: garanzie di trasparenza del sistema di monitoraggio; gruppo 5: garanzie di trasparenza dei piani tecnici per la qualità della rete fissa di accesso; gruppo 6: garanzie di trasparenza dei piani tecnici per lo sviluppo della rete fissa di accesso; gruppo 7: istituzione di un organo di vigilanza; gruppo 8: integrazione della contabilità regolatoria di TI e determinazione degli oneri di cessione; gruppo 9: misure relative alle reti di accesso di nuova generazione; gruppo 10: istituzione di un organismo incaricato di risolvere le controversie di carattere tecnico-operativo relative ai servizi di accesso alla rete. I gruppi riguardano una serie di procedimenti sanzionatori sospesi avviati nei confronti dell operatore incumbent. I gruppi indicano le condizioni che regolano le eventuali modifiche degli impegni, come pure la loro scadenza e la limitazione dell efficacia. 5

6 quale detentore di SPM in nessuno dei mercati all ingrosso per l accesso alla rete fissa (ossia, negli attuali mercati nn. 1, 4 e 5 della raccomandazione). L AGCOM, tramite le informazioni supplementari trasmesse il 26 marzo scorso, ha chiarito che la prossima notifica dei rimedi applicabili ai mercati nn. 1, 4 e 5 contemplerà anche gli impegni, descrivendone nel dettaglio la procedura di approvazione e la struttura. In particolare, l AGCOM si è impegnata a motivare in che modo gli impegni favoriranno il rispetto degli obblighi regolamentari che saranno imposti a TI. III. OSSERVAZIONI La Commissione, dopo aver esaminato la notifica e le informazioni supplementari fornite dall AGCOM, formula le seguenti osservazioni. III.1. Definizione del mercato Inclusione dell accesso a banda larga che consente la fornitura di servizi VoIP nel mercato dell accesso al dettaglio Come indicato nella raccomandazione, il mercato dell accesso al dettaglio comprende la fornitura di una connessione o accesso (in postazione o indirizzo fissi) alla rete telefonica pubblica allo scopo di effettuare e/o ricevere chiamate telefoniche e servizi correlati (come i fax). Benché le connessioni a banda langa siano anche in grado di facilitare la fornitura di servizi telefonici, generalmente i consumatori non passano dalla banda stretta alla banda larga al solo scopo di accedere a servizi vocali, bensì, e soprattutto, per avere accesso a servizi internet a velocità elevata. Da un punto di vista funzionale, l accesso a banda larga è quindi in genere solo parzialmente sostituibile con linee di accesso a banda stretta. E le differenze funzionali tendono a riflettersi nei prezzi più elevati per l accesso a banda larga rispetto a quello a banda stretta. Scostandosi dalla raccomandazione, l AGCOM propone di includere i prodotti per l accesso a banda larga che consentono di fare/ricevere servizi VoIP di tipo managed nei mercati al dettaglio dell accesso a banda stretta. Nella sua notifica, tuttavia, l AGCOM non ha fornito alcuna analisi basata sui principi del diritto della concorrenza per giustificare una definizione così ampia del mercato. In particolare, l AGCOM non ha fornito una valutazione della struttura dei prezzi dei prodotti per l accesso a banda stretta e dei prodotti per l accesso a banda larga inclusi, per dimostrare che, a seguito di un modesto ma significativo aumento di prezzo di carattere non transitorio, i consumatori passerebbero da una connessione a banda stretta a una connessione esclusivamente a banda larga. Va rilevato inoltre che tale sostituzione sarebbe possibile soltanto se i consumatori potessero passare a un cosiddetto prodotto DSL naked (ovvero senza essere obbligati a mantenere la connessione a banda stretta). A tal fine dallo schema di provvedimento dell AGCOM non emerge con chiarezza se solo le connessioni DSL naked siano incluse nella definizione del mercato. In assenza di ulteriori informazioni fattuali per valutare se l accesso a banda larga possa essere considerato un sostituto dell accesso a banda stretta in Italia, non è possibile formulare conclusioni definitive quanto al fatto che i prodotti per l accesso a banda larga, che consentono di fare/ricevere servizi VoIP di tipo managed, siano o meno parte del mercato dell accesso al dettaglio in Italia. L inclusione di tali servizi, tuttavia, non ha un impatto né sulla designazione 6

7 dell operatore avente un significativo potere di mercato né sull esito a livello regolamentare del presente caso. L AGCOM ha confermato che non intende imporre alcun rimedio ai servizi di accesso VoIP di tipo managed sulla base dell attuale analisi. Di conseguenza, la Commissione ritiene che in tale ottica, la definizione del mercato può essere lasciata aperta. Definizione geografica del mercato dell accesso a banda larga all ingrosso La Commissione prende atto delle informazioni trasmesse dall AGCOM e, in particolare, del fatto che il territorio italiano può essere suddiviso in due aree in base alla disponibilità di servizi ULL. L Area 1 copre le zone di centrali locali in cui non sono disponibili i servizi ULL e l Area 2 le zone di centrali locali in cui i servizi ULL sono possibili. L AGCOM asserisce, tuttavia, che nell attuale fase di sviluppo del mercato, non esistono indicazioni quanto alla possibilità di operare un ulteriore suddivisione dell Area 2 in cui i servizi ULL sono disponibili nonostante il fatto che in un numero limitato di centrali locali la quota di mercato di TI sia inferiore al 50%. Il fatto che TI e gli operatori alternativi forniscano servizi a livello nazionale della stessa qualità e con le stesse caratteristiche e agli stessi prezzi al dettaglio, induce l AGCOM a concludere che in questa fase il mercato geografico sia ancora nazionale. L AGCOM, inoltre, non ha fornito alcuna informazione fattuale a sostegno di una divisione dell Italia in Area 1 e Area 2, da cui si evinca che le condizioni di concorrenza siano differenti in talune zone geograficamente limitate, giustificando così la definizione di mercati geografici sub-nazionali. Il raggruppamento di determinate zone geografiche in mercati sub-nazionali deve essere basato su un analisi organica dei fattori strutturali e comportamentali, in particolare sul numero di imprese concorrenti presenti in una data zona di centrali locali, sulle dimensioni delle centrali locali che consentono la presenza di operatori alternativi, sulla distribuzione delle quote di mercato e della loro evoluzione nel tempo all interno delle singole zone di centrali locali, come pure sull analisi preliminare delle tariffe, delle tendenze dei prezzi e delle differenze di prezzo riscontrate nelle diverse zone 16. Sulla base della conclusione che il mercato è di dimensione nazionale e della imminente notifica dei rimedi, la Commissione ricorda all AGCOM che, dal momento che i problemi di concorrenza individuati dipendono dalle condizioni di concorrenza, l assenza di interventi per affrontare tali problemi di concorrenza mediante rimedi differenziati nell ambito di un mercato rilevante definito deve essere adeguatamente motivata. Sulla base delle informazioni fornite da AGCOM nella sua notifica, qualsiasi differenziazione dei rimedi non sembra essere giustificabile. In ogni caso la Commissione invita l AGCOM a proseguire il monitoraggio degli indicatori pertinenti e delle tendenze in materia di concorrenza nelle differenti zone italiane al fine di determinare, nel prossimo riesame del mercato, se le condizioni di concorrenza siano ancora sufficientemente omogenee per parlare di un mercato nazionale, in linea con i principi del diritto della concorrenza. Inclusione dei WLL (Wireless Local Loops) nella definizione del mercato 16 Cfr. osservazioni della Commissione nei casi AT/2008/0757 e UK/2007/733. 7

8 La Commissione richiama l attenzione dell AGCOM sulla definizione dell accesso a banda larga all ingrosso di cui all allegato della raccomandazione, che comprende sia l accesso ad alta velocità (bitstream) basato su una rete PSTN, sia l accesso all ingrosso fornito mediante altre infrastrutture, se e quando queste ultime garantiscono strutture equivalenti a quelle dell accesso ad alta velocità. Prima di includere i prodotti WLL nella definizione di mercato rilevante, le ANR dovrebbero valutare a livello tecnico, pratico ed economico se tali prodotti siano in grado di garantire strutture equivalenti a quelle dell accesso ad alta velocità. La Commissione prende atto dell ammissione dell AGCOM stessa secondo cui non esiste un mercato all ingrosso per i servizi di accesso WLL in quanto caratterizzati da auto-produzione. Di conseguenza non è possibile individuare vincoli diretti esercitati dai prodotti WLL sui prodotti ad alta velocità. La Commissione ritiene che in presenza di prove che escludano la sostituibilità dal lato della domanda a livello wholesale, nella valutazione del significativo potere di mercato si dovrebbe tenere conto dei vincoli concorrenziali indiretti esercitati dalle offerte WLL al dettaglio. Alla luce di quanto precede, ci si può chiedere se l accesso a banda larga all ingrosso mediante le tecnologie WLL vada o meno incluso nel mercato del prodotto rilevante. Tuttavia, nel caso in esame, l esclusione dal mercato del prodotto rilevante dell accesso ad alta velocità all ingrosso fornito mediante reti wireless non comporterebbe risultati differenti nell analisi del significativo potere di mercato. Di conseguenza, la Commissione ritiene che nel presente caso, alla luce degli elementi citati, una valutazione conclusiva sull esatta definizione del mercato non sia rilevante ai fini dell analisi del significativo potere di mercato III.2. Rimedi Mancata notifica dei rimedi La Commissione si rammarica del fatto che la presente notifica non contempli gli obblighi regolamentari. Se i rimedi sono notificati separatamente dalle soggiacenti analisi e definizione del mercato, vi è il rischio che le disfunzioni del mercato non siano affrontate tempestivamente. La Commissione invita pertanto l AGCOM a notificare senza indugio i rimedi proposti. In tal senso la Commissione è dell avviso che dal momento che gli impegni di TI sono mirati a facilitare l applicazione degli obblighi di fornire l accesso in modo trasparente e non discriminatorio almeno una parte di essi possa essere considerata prima facie come direttamente correlata ed accessoria a tali obblighi di accesso. Come tali, gli impegni devono essere considerati alla stregua di rimedi e notificati alla Commissione a norma dell articolo 7(3) della direttiva quadro. La Commissione esorta pertanto l AGCOM ad indicare gli impegni di TI come parte dei rimedi nella futura notifica e ad analizzare in che misura gli impegni in questione potrebbero contribuire ad affrontare i problemi di concorrenza identificati e a facilitare l applicazione di altri rimedi imposti, o che si prevede di imporre, in capo a Telecom Italia. In particolare la Commissione sottolinea la necessità che l AGCOM presenti le argomentazioni sottese agli impegni in modo che la Commissione e le altre ANR 8

9 possano valutare in che misura tali impegni si configurino come rimedi che impongono, modificano o integrano altri obblighi regolamentari. Pertanto, dal momento che l attuale notifica non spiega in che misura gli impegni di TI in quanto formalmente accettati dall AGCOM saranno trattati come impegni regolamentari, la metodologia seguita dall AGCOM nell attuale notifica non appare in linea con le disposizioni dell articolo 7 della direttiva quadro. La Commissione ritiene inoltre che l obiettivo della procedura di cui all articolo 7 ovvero garantire un applicazione armonizzata del quadro normativo in tutta la Comunità indichi già la necessità di una notifica degli impegni di TI, che consenta alla Commissione e alle altre ANR di adottare un approccio armonizzato, presentando le loro osservazioni sulla base dell articolo 7(3). Tale notifica sarebbe inoltre garanzia di trasparenza per i terzi, in particolare per gli operatori alternativi, che potrebbero essere direttamente interessati dagli impegni. Pertanto, in assenza di un adeguata consultazione a livello comunitario, la Commissione e le altre ANR non avrebbero la possibilità di verificare formalmente la compatibilità degli impegni con il diritto comunitario, in particolare per quanto attiene alla loro proporzionalità e giustificazione sulla base dell articolo 8(4), della direttiva accesso. In tal senso la Commissione prende atto dell ulteriore conferma fornita dall AGCOM il 26 marzo 2009, secondo cui la notifica dei rimedi che si appresta ad inviare comprenderà anche una dettagliata argomentazione di come gli impegni in questione dovrebbero agevolare il rispetto degli obblighi regolamentari che saranno imposti a TI. La Commissione ricorda tuttavia all AGCOM che eventuali modifiche degli obblighi regolamentari esistenti devono essere soggette a consultazione a livello comunitario prima della loro adozione finale ed entrata in vigore. In assenza di una consultazione a livello comunitario, a norma dell articolo 7(3) sugli schemi di provvedimento che comportano l imposizione e/o la modifica di rimedi, o un integrazione degli stessi, la Commissione ha la facoltà di avvalersi dei poteri conferitile dall articolo 226 del trattato CE in relazione alla mancata applicazione dell articolo 7(3). Ai sensi dell articolo 7(5) della direttiva quadro, l AGCOM può adottare la misura regolamentare risultante e, in tal caso, comunicarla alla Commissione. La posizione espressa dalla Commissione nell ambito della presente notifica non pregiudica successive valutazioni eventuali che la Commissione potrà formulare in merito ad altri schemi di provvedimento notificati. Secondo quanto disposto dal punto 15 della raccomandazione 2008/850/CE 17, la Commissione pubblicherà il presente documento sul proprio sito web. La Commissione ritiene che le informazioni ivi contenute non abbiano carattere riservato. La invitiamo a 17 Raccomandazione 2008/850/CE della Commissione, del 15 ottobre 2008, relativa alle notifiche, ai termini e alle consultazioni di cui dall articolo 7 della direttiva 2002/21/CE, GU L 301 del , pag

10 comunicare alla Commissione 18, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della presente, se ritiene che, conformemente alle norme comunitarie e nazionali in materia di segreto professionale, il presente documento contenga informazioni ritenute riservate, per le quali l Autorità desideri richiedere il trattamento confidenziale prima della pubblicazione 19. Tale richiesta deve essere motivata. Distinti saluti, Per la Commissione Fabio Colasanti Direttore generale La richiesta deve essere trasmessa tramite posta elettronica: INFSO-COMP- ARTICLE7@ec.europa.eu o via fax: La Commissione ha facoltà di rendere pubblico il risultato della propria valutazione prima della scadenza del periodo di tre giorni sopra citato. 10

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