Scadenzario Le scadenze del mese
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1 Scadenzario Le scadenze del mese N. 07 Luglio 2016 Le scadenze in sintesi Persone fisiche che partecipano ad imprese interessate agli studi di settore Versamenti Unico16 Persone fisiche interessate agli studi di settore Versamenti Unico16 Persone fisiche che partecipano ad imprese interessate agli studi di settore o che esercitano attività interessate agli studi di settore - Versamento Ivie Persone fisiche che partecipano ad imprese interessate agli studi di settore o che esercitano attività interessate agli studi di settore - Versamento Ivafe Cedolare secca: versamento saldo 2015 e acconto per le persone fisiche che partecipano ad imprese interessate agli studi di settore o che esercitano attività interessate agli studi di settore Versamento imposte sui redditi derivanti da pignoramento presso terzi per le persone fisiche che partecipano ad imprese interessate agli studi di settore o che esercitano attività interessate agli studi di settore Superminimi: versamento imposta sostitutiva Versamento Ivie Società fiduciarie interessate dagli studi di settore Società di persone interessate dagli studi di settore Versamento Irap e Iva Versamento ritenute per i sostituti interessati dagli studi di settore che corrispondono compensi a non più di tre soggetti durante l anno Versamento imposte Unico16 soggetti Ires interessati dagli studi di settore Spa interessate dagli studi di settore - Versamento imposta sostitutiva SIIQ e SIINQ Versamento imposta sostitutiva per i conferimenti nelle SIIQ, SIINQ e fondi immobiliari soggetti interessati dagli studi di settore 1
2 Versamento imposta per il riallineamento delle società aderenti al consolidato nazionale, al consolidato mondiale ed al regime di trasparenza fiscale società interessate dagli studi di settore Riallineamento soggetti IAS: versamento imposta sostitutiva per i soggetti interessati agli studi di settore Versamento imposta sostitutiva per i soggetti che applicano gli studi di settore interessati da operazioni straordinarie Società interessate dagli studi di settore e operazioni straordinarie: versamento imposta sui maggiori valori delle attività immateriali e crediti Società interessate dagli studi di settore e operazioni straordinarie: versamento imposta sostitutiva di cui all'art. 15, commi 10-bis e 10-ter, D.L. n. 185/2008 Versamento addizionale Ires 8,5% enti creditizi, finanziari e assicurativi interessati dagli studi di settore Soggetti interessati dagli studi di settore: versamento tassa etica Società interessate dagli studi di settore: versamento super-ires società di comodo Imprese che esercitano attività assicurativa interessate dagli studi di settore - Versamento dell imposta sulle riserve matematiche di rami vita Intermediari interessati dagli studi di settore Versamento imposta sul valore dei contratti assicurativi Soggetti interessati dagli studi di settore - versamento imposta sostitutiva noleggio occasionale imbarcazioni e navi da diporto Soggetti interessati dagli studi di settore - versamento imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti da conferimenti o cessioni di beni o aziende a favore dei CAF Adeguamento studi di settore Versamento imposte Versamento diritto annuale Camera di commercio peri soggetti interessati dagli studi di settore 7 Giovedì Modello 730 Caf e professionisti abilitati presentazione dell 80% delle dichiarazioni ai fini della proroga per la restante parte. MOD INVIO TELEMATICO SOSTITUTO D'IMPOSTA Il sostituto d'imposta invia telematicamente i Mod. 730, e all'agenzia delle Entrate MOD. 730/2016 (lavoratori/pensionati) i lavoratori dipendenti/pensionati consegnano i Modd. 730 e Emissione delle fatture differite Annotazione nel registro dei corrispettivi ASD Registrazioni contabili Emissione del documento riepilogativo 15 Venerdì 2
3 Annotazione fatture intracomunitarie Imprese grande distribuzione Trasmissione corrispettivi Enti e organismi pubblici Versamento ritenute Sostituti d imposta- Versamento ritenute Versamento ritenute sugli utili distribuiti Banche e Poste Italiane Versamento ritenute sui bonifici Imprese di assicurazione Versamento ritenute IVA Liquidazione e versamento mensile IVA Versamento mensile - (contribuenti che hanno affidato a terzi la contabilità) IVA Versamento V rata Iva annuale Imposta sugli intrattenimenti Versamento Imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin Tax) Versamento Imposta fabbricazione e consumo Versamento Enti Pubblici Ravvedimento - Omessi versamenti di imposte e ritenute Ravvedimento - Omessi versamenti di imposte e ritenute Persone fisiche non interessate agli studi di settore Versamento II rata Unico 2016 Persone fisiche interessate agli studi di settore Versamento II rata Unico 2016 Versamento II rata Ivie Società fiduciarie non interessate dagli studi di settore Versamento II rata Ivie Società fiduciarie interessate dagli studi di settore Superminimi: versamento II rata imposta sostitutiva Società di persone non interessate dagli studi di settore Versamento II rata Irap e Iva Società di persone interessate dagli studi di settore Versamento II rata Irap e Iva Versamento II rata ritenute per i sostituti che corrispondono compensi a non più di tre soggetti durante l anno Versamento II rata imposte Unico 2016 soggetti Ires Versamento II rata addizionale Ires 8,5% enti creditizi, finanziari e assicurativi Versamento II rata tassa etica Versamento II rata super-ires società di comodo Adeguamento studi di settore Versamento II rata Persone fisiche non titolari di partita iva Versamento entro i 30 giorni con maggiorazione 3
4 Persone fisiche non interessate dagli studi di settore Versamento entro i 30 giorni con maggiorazione Superminimi Versamento entro 30 giorni con maggiorazione Società di persone non interessate dagli studi di settore Versamento Irap e Iva con maggiorazione Versamento imposte Unico16 soggetti Ires non interessati dagli studi di settore con maggiorazione 20 Mercoledì Misuratori fiscali Trasmissione dei dati delle operazioni di verificazione periodica MOSS Invio dichiarazione Iva e versamento Iva II trimestre 22 Venerdì Mod.730 (proroga) - Lavoratori dipendenti/pensionati possono trasmettere autonomamente la dichiarazione 730 tramite l applicazione web disponibile sul sito internet dell Agenzia delle Entrate. MOD. 730 INVIO TELEMATICO CAF/PROFESSIONISTI ABILITATI (proroga) CAF e professionisti abilitati, i quali alla data del 7 luglio hanno trasmesso almeno l'80% delle dichiarazioni, inviano telematicamente all'agenzia delle Entrate i Mod. 730, 730-1, Lunedì IVA - Scambi Intracomunitari - Elenchi INTRASTAT Mensili IVA - Scambi Intracomunitari - Elenchi INTRASTAT Trimestrali 4
5 Le scadenze commentate Persone fisiche che partecipano ad imprese interessate agli studi di settore Versamenti Unico 2016 Persone Fisiche non titolari di partita Iva che partecipano - ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR - a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore, tenute ad effettuare i versamenti dei tributi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno 2016, senza alcuna maggiorazione. Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'addizionale regionale all'irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, dovuta per l'anno d'imposta 2015, senza alcuna maggiorazione Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'addizionale comunale all Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno 2016, senza alcuna maggiorazione Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, senza alcuna maggiorazione Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi, dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, senza alcuna maggiorazione Irpef Saldo Irpef acconto - prima rata Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche Addizionale comunale all'irpef - Autotassazione saldo Addizionale comunale all'irpef - Autotassazione acconto Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate Scade il termine per il versamento delle imposte per le persone Fisiche non titolari di partita Iva che partecipano - ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR - a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore, tenute ad effettuare i versamenti dei tributi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali. Persone fisiche interessate agli studi di settore Versamenti Unico 2016 Persone Fisiche titolari di partita Iva che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per lo studio di settore di riferimento dal relativo D.M. di approvazione, comprese quelle che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi nonché quelle che partecipano - ai sensi 5
6 degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR - a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore, tenute ad effettuare i versamenti dei tributi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di IRAP e dalla dichiarazione unificata annuale (UNICO PF 2016) Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno 2016, senza alcuna maggiorazione. Versamento, in unica soluzione o come prima rata, deli'irap risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno 2016, senza alcuna maggiorazione. Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'addizionale regionale all'irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, dovuta per l'anno d'imposta 2015, senza alcuna maggiorazione Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'addizionale comunale all'irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno 2016, senza alcuna maggiorazione Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, senza alcuna maggiorazione Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi, dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, senza alcuna maggiorazione Versamento, in unica soluzione o come prima rata, del saldo IVA relativo al 2015 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/ /06/ Irpef Saldo Irpef acconto - prima rata Imposta regionale sulle attività produttive Saldo Irap - acconto - prima rata Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche Addizionale comunale all'irpef - Autotassazione saldo Addizionale comunale all'irpef - Autotassazione acconto Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale Scade il termine per il versamento delle imposte per le persone Fisiche interessate dagli studi di settore, tenute ad effettuare i versamenti dei tributi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali. 6
7 Persone fisiche che partecipano ad imprese interessate agli studi di settore o che esercitano attività interessate agli studi di settore - Versamento Ivie Persone Fisiche non titolari di partita Iva che partecipano - ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR - a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore, tenute ad effettuare i versamenti dei tributi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali Persone Fisiche titolari di partita Iva che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per lo studio di settore di riferimento dal relativo D.M. di approvazione, comprese quelle che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi nonché quelle che partecipano - ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR - a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore, tenute ad effettuare i versamenti dei tributi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di IRAP e dalla dichiarazione unificata annuale (UNICO PF 2015) Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno 2016, senza alcuna maggiorazione Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA Scade il termine per il versamento in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno 2016, senza alcuna maggiorazione per le persone fisiche interessate agli studi di settore Persone fisiche che partecipano ad imprese interessate agli studi di settore o che esercitano attività interessate agli studi di settore - Versamento Ivafe Persone Fisiche non titolari di partita Iva che partecipano - ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR - a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore, tenute ad effettuare i versamenti dei tributi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali Persone Fisiche titolari di partita Iva che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per lo studio di settore di riferimento dal relativo D.M. di approvazione, comprese quelle che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi nonché quelle che partecipano - ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR - a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore, tenute ad effettuare i versamenti dei tributi risultanti dalle 7
8 dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di IRAP e dalla dichiarazione unificata annuale (UNICO PF 2015) Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno 2016, senza alcuna maggiorazione Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. SALDO Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA Scade il termine per il versamento in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno 2016, senza alcuna maggiorazione, per le persone fisiche interessate agli studi di settore - Cedolare secca: versamento saldo 2015 e acconto per le persone fisiche che partecipano ad imprese interessate agli studi di settore o che esercitano attività interessate agli studi di settore Persone Fisiche non titolari di partita Iva che partecipano - ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR - a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore, tenute ad effettuare i versamenti dei tributi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali (modello 730/2016 o UNICO PF 2016). Persone Fisiche titolari di partita Iva che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per lo studio di settore di riferimento dal relativo D.M. di approvazione, comprese quelle che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi nonché quelle che partecipano - ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR - a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore, tenute ad effettuare i versamenti dei tributi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di IRAP e dalla dichiarazione unificata annuale (UNICO PF 2016) Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva operata nella forma della "cedolare secca", a titolo di saldo per l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno 2016, senza alcuna maggiorazione Imposta sostitutiva dell'irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/ ACCONTO PRIMA RATA Imposta sostitutiva dell'irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai 8
9 contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/ SALDO Scade il termine per il versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva operata nella forma della "cedolare secca", a titolo di saldo per l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno 2016, senza alcuna maggiorazione, per le persone fisiche interessate agli studi di settore Versamento imposte sui redditi derivanti da pignoramento presso terzi per le persone fisiche che partecipano ad imprese interessate agli studi di settore o che esercitano attività interessate agli studi di settore Persone Fisiche non titolari di partita Iva che partecipano - ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR - a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore, tenute ad effettuare i versamenti dei tributi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali (modello 730/2016 o UNICO PF 2016). Persone Fisiche titolari di partita Iva che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per lo studio di settore di riferimento dal relativo D.M. di approvazione, comprese quelle che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi nonché quelle che partecipano - ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR - a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore, tenute ad effettuare i versamenti dei tributi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di IRAP e dalla dichiarazione unificata annuale (UNICO PF 2015) Versamento, in unica soluzione o come 1 rata, dell'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio, senza alcuna maggiorazione Imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio - Provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate del 3 marzo 2010 Scade il termine per i creditori pignoratizi per il versamento, in unica soluzione o come 1 rata, dell'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio, senza alcuna maggiorazione per le persone fisiche interessate agli studi di settore Superminimi: versamento imposta sostitutiva Persone fisiche che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva dell'irpef e delle addizionali regionali e comunali dovuta in base alla dichiarazione dei redditi Unico 2016, a titolo di saldo per l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno 2016, senza alcuna maggiorazione 9
10 Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - SALDO - Art. 27, D.L. 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111/ Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - ACCONTO PRIMA RATA - Art. 27, D.L. 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111/2011 Scade il termine, per le persone fisiche che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, per il versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva dell'irpef e delle addizionali regionali e comunali dovuta in base alla dichiarazione dei redditi Unico 2016, a titolo di saldo per l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno 2016, senza alcuna maggiorazione Versamento Ivie Società fiduciarie interessate dagli studi di settore Società fiduciarie interessate dagli studi di settore, comprese quelle che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi nonché quelle che partecipano - ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR - a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore, con le quali sia stato stipulato un contratto di amministrazione degli immobili detenuti all'estero a titolo di proprietà o di altro diritto reale da persone fisiche residenti in Italia, e che abbiano ricevuto apposita provvista. Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, dovuta dal contribuente/ fiduciante, a titolo di saldo per l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno 2016, senza alcuna maggiorazione Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie SALDO Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie - ACCONTO Scade per le Società fiduciarie interessate dagli studi di settore il termine per il versamento in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, dovuta dal contribuente/ fiduciante, a titolo di saldo per l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno 2016, senza alcuna maggiorazione Società di persone interessate dagli studi di settore Versamento Irap e Iva Società di persone ed enti equiparati di cui all'art. 5 del TUIR che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per lo studio di settore di riferimento dal relativo D.M. di approvazione, comprese quelle che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi nonché quelle che partecipano - ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR - a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore, tenute ad effettuare i versamenti dei tributi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di IRAP e dalla dichiarazione unificata annuale (UNICO SP 2015) 10
11 Versamento, in unica soluzione o come prima rata, deli'irap risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno 2016, senza alcuna Maggiorazione Versamento, in unica soluzione o come prima rata, del saldo IVA relativo al 2015 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/ /06/ Imposta regionale sulle attività produttive Saldo Irap - acconto - prima rata Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale Scade per le società di persone ed enti equiparati che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore per il versamento in un unica soluzione dell Irap e dell Iva Versamento ritenute per i sostituti interessati dagli studi di settore che corrispondono compensi a non più di tre soggetti durante l anno Sostituti d'imposta che durante l'anno corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti ed effettuano ritenute inferiori ad euro 1.032,91 esercenti attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per lo studio di settore di riferimento dal relativo D.M. di approvazione, compresi quelle che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi nonché quelli che partecipano - ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR - a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore Versamento delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo operate nell'anno Versamento ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nell'anno Versamento ritenute alla fonte su indennità per cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nell'anno Ritenute sui redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rapporti di commercio Scade il termine, per i sostituti d'imposta interessati dagli studi di settore che durante l'anno corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti ed effettuano ritenute inferiori ad euro 1.032,91, per il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo, delle ritenute alla fonte su provvigioni e delle ritenute alla fonte su indennità per cessazione del rapporto di agenzia. 6 mercoledì Versamento imposte 2015 soggetti Ires interessati dagli studi di settore Soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio esercenti attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per lo studio di settore di riferimento dal relativo D.M. di approvazione, comprese quelle che presentano 11
12 cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi nonché quelle che partecipano - ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR - a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore, tenuti ad effettuare i versamenti dei tributi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di IRAP e dalla dichiarazione unificata annuale (UNICO SC 2015) Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'ires, a titolo di saldo per l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno 2016, senza alcuna maggiorazione. Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'irap, a titolo di saldo per l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno 2016, senza alcuna maggiorazione Versamento, in unica soluzione o come prima rata, del saldo IVA relativo al 2015 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/ /06/ Ires Saldo Ires acconto - prima rata Imposta regionale sulle attività produttive Saldo Irap - acconto - prima rata Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale Scade il termine, per i soggetti Ires interessati dagli studi di settore con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio per il versamento dell'ires, Irap e Iva annuale Spa interessate dagli studi di settore - Versamento imposta sostitutiva SIIQ e SIINQ Società per azioni residenti fiscalmente nel territorio dello stato svolgenti in via prevalente attività (esercenti attività per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi di ammontare non superiore al limite stabilito per lo studio di settore di riferimento, comprese quelle che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi nonché quelle che partecipano - ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR - a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore) di locazione immobiliare, i cui titoli di partecipazione siano negoziati in mercati regolamentati, con esercizio coincidente con l'anno solare, che si avvalgono del regime speciale opzionale civile e fiscale previsto per le SIIQ (Società di Investimento Immobiliare). Al regime possono aderire anche le S.P.A. residenti nel territorio dello Stato non quotate (SIINQ), svolgenti anch'esse attività di locazione immobiliare in via prevalente e in cui una SIIQ possieda almeno il 95% dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e il 95% dei diritti di partecipazione agli utili Versamento della rata dell'imposta sostitutiva dell'ires e dell'irap sulle plusvalenze realizzate su immobili destinati a locazione. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del tasso di sconto aumentato di un punto percentuale, da versare contestualmente al versamento di ciascuna delle predette rate Imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativa alle SIIQ ed alle SIINQ, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 126 Scade il termine, per le SIIQ e le SIINQ, per il versamento della rata dell'imposta sostitutiva dell'ires e dell'irap sulle plusvalenze realizzate su immobili destinati a locazione 12
13 Versamento imposta sostitutiva per i conferimenti nelle SIIQ, SIINQ e fondi immobiliari soggetti interessati dagli studi di settore Contribuenti che effettuano conferimenti di immobili e diritti reali su immobili in SIIQ, SIINQ e fondi immobiliari e che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per lo studio di settore di riferimento dal relativo D.M. di approvazione, compresi quelli che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi nonché quelli che partecipano - ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR - a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore Versamento della rata dell'imposta sostitutiva dell'ires e dell'irap sulle plusvalenze realizzate all'atto del conferimento di immobili e di diritti reali su immobili nelle SIIQ o nelle SIINQ. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del tasso di sconto aumentato di un punto percentuale, da versare contestualmente al versamento di ciascuna delle predette rate Imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive sui conferimenti nelle SIIQ, SIINQ e fondi immobiliari, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 137 e 140 Scade il termine, per i contribuenti che effettuano conferimenti di immobili e diritti reali su immobili in SIIQ, SIINQ e fondi immobiliari, e che siano interessati dagli studi di settore, per il versamento della rata dell'imposta sostitutiva dell'ires e dell'irap sulle plusvalenze realizzate all atto del conferimento. Versamento imposta per il riallineamento delle società aderenti al consolidato nazionale, al consolidato mondiale ed al regime di trasparenza fiscale società interessate dagli studi di settore Società aderenti al consolidato fiscale o in regime di trasparenza fiscale che hanno deciso di riallineare i valori civilistici ai valori fiscali (art. 1, comma 49, L. 244/2007) e che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per lo studio di settore di riferimento dal relativo D.M. di approvazione, compresi quelli che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi nonché quelli che partecipano - ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR - a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore Versamento dell'imposta sostitutiva dell'ires sui disallineamenti tra valori civili e valori fiscali derivanti dalla adesione al regime del consolidato e della trasparenza, senza alcuna maggiorazione Imposta sostitutiva per il rineallineamento delle differenze tra valori civili e fiscali degli elementi patrimoniali delle società aderenti al consolidato nazionale, al consolidato mondiale ed al regime di trasparenza fiscale previsto, rispettivamente, dagli articoli 128, 141 e 115, comma 11 del Tuir - Art. 1, comma 49, legge 244/2007 Scade il termine, per le società interessate dagli studi di settore, per il versamento dell'imposta sostitutiva dell'ires sui disallineamenti tra valori civili e valori fiscali derivanti dalla adesione al regime del consolidato e della trasparenza, senza alcuna maggiorazione 13
14 Riallineamento soggetti IAS: versamento imposta sostitutiva per i soggetti interessati agli studi di settore Soggetti Ires con periodo di imposta coincidente con l'anno solare che adottano gli IAS/IFRS (art. 15 del D. L. n. 185/2008) e che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per lo studio di settore di riferimento dal relativo D.M. di approvazione, compresi quelli che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi nonché quelli che partecipano - ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR - a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore Versamento, in unica soluzione, dell'ires e dell'irap sul riallineamento totale delle divergenze (saldo globale) a seguito dell'adozione degli IAS/IFRS, senza alcuna maggiorazione Versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'ires, dell'irap e di eventuali addizionali con aliquota del 16%, su ciascun saldo oggetto di riallineamento delle divergenze a seguito dell'adozione degli IAS/IFRS, senza alcuna maggiorazione Versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'ires e dell'irap sul riallineamento delle divergenze derivanti dall'eliminazione di ammortamenti, di rettifiche di valore e di fondi di accantonamento a seguito dell'adozione degli IAS/IFRS, senza alcuna maggiorazione Imposta a seguito del riallineamento totale delle divergenze IAS/IFRS - Art. 15, comma 4, D. L. 185/ Imposta sostitutiva a seguito del riallineamento parziale delle divergenze IAS/IFRS - Art. 15, comma 5, D. L. 185/ Imposta sostitutiva sulle divergenze dall'applicazione dei principi contabili internazionali di cui all'art. 15, c. 3, lett. b), D. L. n. 185/ Divergenze IAS/IFRS (commi 5 e 6, art. 13, D. Lgs. n. 28/2005) Imposta sostitutiva sulle divergenze dall'applicazione dei principi contabili internazionali di cui all'art. 15, c. 3, lett b), D.L. n. 185/ Divergenze IAS/IFRS (comma 2, art. 13, D. Lgs. n. 38/2005) Scade il termine, per i soggetti Ires con periodo di imposta coincidente con l'anno solare che adottano gli IAS/IFRS e che sono interessati agli studi di settore, per il versamento, in unica soluzione, dell'ires e dell'irap sul riallineamento delle divergenze a seguito dell'adozione degli IAS/IFRS Versamento imposta sostitutiva per i soggetti che applicano gli studi di settore interessati da operazioni straordinarie Società esercenti attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per lo studio di settore di riferimento dal relativo D.M. di approvazione, compresi quelli che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi nonché quelli che partecipano - ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR - a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore, che hanno posto in essere operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti di aziende, ramo o complesso aziendale) e che optano per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 176, comma 2-ter, del D.P.R. n. 917/1986 (introdotto dall'art. 1, commi 46-47, della Legge n. 244/2007) 14
15 Versamento della rata dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'irap sui maggiori valori iscritti in bilancio in occasione di operazioni di conferimento di aziende, fusioni e scissioni. N. B. Sulla seconda e sulla terza rata sono dovuti gli interessi annuali nella misura del 2,5% Imposta sostituiva per il riconoscimento dei maggiori valori attribuiti in bilancio alle immobilizzazioni materiali e immateriali a seguito di scissione, fusione e conferimento di aziende ai sensi degli artt. 172, 173, 176 del Tuir - Art. 1, commi 46-47, L. n. 244/2007 Scade il termine, per le società interessate dagli studi di settore che hanno posto in essere operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti di aziende, ramo o complesso aziendale) e che optano per l'applicazione dell'imposta sostitutiva per il versamento della prima rata della stessa. Società interessate dagli studi di settore e operazioni straordinarie: versamento imposta sui maggiori valori delle attività immateriali e crediti Società esercenti attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per lo studio di settore di riferimento dal relativo D.M. di approvazione, compresi quelli che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi nonché quelli che partecipano - ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR - a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore, che hanno posto in essere operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti di aziende, ramo o complesso aziendale) e che optano per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 15, commi , del D. L. n. 185/2008 Versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'irpef, dell'ires e dell'irap, nella misura del 16%,sui maggiori valori attribuiti all'avviamento, ai marchi d'impresa e ad altre attività immateriali e nella misura del 20% sui maggiori valori attribuiti ai crediti, senza alcuna maggiorazione Imposta sostitutiva a seguito di operazione straordinaria di cui all'art. 15, c. 10, D.L. 185/ Maggiori valori attività immateriali Imposta a seguito di operazione straordinaria di cui all'art. 15, c. 11, D.L.185/ Maggiori valori altre attività Imposta sostitutiva a seguito di operazione straordinaria di cui all'art. 15, c. 11, D.L. 185/ Maggiori valori crediti Scade il termine, per le società interessate dagli studi di settore che hanno posto in essere operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti di aziende, ramo o complesso aziendale) e che optano per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 15, commi , del D. L. n. 185/2008 per il versamento, in unica soluzione, dell'imposta nella misura del 16%,sui maggiori valori attribuiti all'avviamento, ai marchi d'impresa e ad altre attività immateriali e nella misura del 20% sui maggiori valori attribuiti ai crediti, senza alcuna maggiorazione 15
16 Società interessate dagli studi di settore e operazioni straordinarie: versamento imposta sostitutiva di cui all'art. 15, commi 10-bis e 10-ter, d.l. n. 185/2008 Soggetti interessati dagli studi di settore esercenti attività d'impresa con periodo di imposta coincidente con l'anno solare che hanno posto in essere operazioni straordinarie nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012 che si avvalgono della facoltà di cui all'art. 15, commi 10-bis e 10-ter del D. L. n. 185/2008 Soggetti interessati dagli studi di settore esercenti attività d'impresa con periodo di imposta coincidente con l'anno solare che hanno posto in essere operazioni straordinarie nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 che si avvalgono della facoltà di cui all'art. 15, commi 10-bise 10-ter del D. L. n. 185/2008 Versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'irpef, dell'ires e dell'irap, con aliquota del 16%, sui maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a seguito dell'operazione a titolo di avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali nonché sui maggiori valori - attribuiti ad avviamenti, marchi di impresa e altre attività immateriali nel bilancio consolidato - delle partecipazioni di controllo acquisite nell'ambito di operazioni di cessione di azienda ovvero di partecipazioni, senza alcuna maggiorazione Imposta sostitutiva a seguito di operazione straordinaria di cui all'art. 15, commi 10-bise 10-ter, d.l. n. 185/ Maggiori valori attività immateriali Scade il termine, per i soggetti interessati dagli studi di settore esercenti attività d'impresa con periodo di imposta coincidente con l'anno solare che hanno posto in essere operazioni straordinarie e che si avvalgono della facoltà di cui all'art. 15, commi 10-bise 10-ter del D. L. n. 185/2008 per il versamento dell imposta sostitutiva dell'irpef, dell'ires e dell'irap, con aliquota del 16%,sui maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a seguito dell'operazione a titolo di avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali nonché sui maggiori valori - attribuiti ad avviamenti, marchi di impresa e altre attività immateriali nel bilancio consolidato - delle partecipazioni di controllo acquisite nell'ambito di operazioni di cessione di azienda ovvero di partecipazioni, senza alcuna maggiorazione Versamento addizionale Ires 8,5% enti creditizi, finanziari e assicurativi interessati dagli studi di settore Enti creditizi e finanziari interessati agli studi di settore di cui al D.Lgs. N. 87/1992, Banca d'italia, società ed enti che esercitano attività assicurativa Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'addizionale all'ires pari al 8,5% dovuta a titolo di saldo per l'anno 2015, senza alcuna maggiorazione Addizionale IRES per gli enti creditizi, finanziari e assicurativi - Art. 2, comma 2, D.L. 30 novembre 2014, n Risoluzione n. 42 del 23 aprile 2015 Scade il termine, per gli enti creditizi e finanziari, società ed enti che esercitano attività assicurativa, interessati dagli studi di settore, per il versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'addizionale all'ires pari al 8,5% dovuta a titolo di saldo per l'anno 2015, senza alcuna maggiorazione 16
17 Soggetti interessati dagli studi di settore: versamento tassa etica Soggetti che esercitano attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza interessati dagli studi di settore Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'addizionale IRES nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di saldo per l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno 2016, senza alcuna maggiorazione Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'addizionale delle imposte sui redditi nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di saldo per l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno 2016, senza alcuna maggiorazione Addizionale all IRES - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 Acconto prima rata 2006 Addizionale all IRES - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 Saldo Addizionale all IRPEF art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 Acconto prima rata Addizionale all IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 Saldo Scade il termine per il versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'addizionale delle imposte sui redditi (Ires/Irpef) nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di saldo per l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno 2016, senza alcuna maggiorazione, per i soggetti interessati dagli studi di settore. Società interessate dagli studi di settore: versamento super-ires società di comodo Società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata e società in accomandita semplice) e soggetti assimilati (società ed enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato) che si qualificano "di comodo" (vale a dire "Società non operative" e "Società in perdita sistematica") e che sono interessati dagli studi di settore Versamento, in unica soluzione o come prima rata, della maggiorazione IRES del 10,5%, a titolo di saldo per l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno 2016, senza alcuna maggiorazione Maggiorazione IRES - ACCONTO PRIMA RATA - art. 2, c. da 36- quinquies a 36-novies,D.L. 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif Maggiorazione IRES - SALDO - art. 2, c. da 36-quinquiesa 36- novies, D.L. 13/08/2011, n. 138, conv., con mod. dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif. Scade, per le società di comodo interessate dagli studi di settore, il termine per il versamento, in unica soluzione o come prima rata, della maggiorazione IRES del 10,5%, a titolo di saldo per l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno 2016, senza alcuna maggiorazione 17
18 Imprese che esercitano attività assicurativa interessate dagli studi di settore - Versamento dell imposta sulle riserve matematiche di rami vita Società ed enti che esercitano attività assicurativa interessate dagli studi di settore Imprese di assicurazione operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione dei servizi interessati dagli studi di settore Versamento dell'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio d'esercizio Versamento dell'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio d'esercizio relative ai contratti di assicurazione stipulati da soggetti residenti in Italia Imposta sulle riserve matematiche di rami vita iscritte nel bilancio d'esercizio - SALDO - Art. 1, comma 2 e 2-bis, del D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito con L. 22 novembre 2002, n. 265 Scade, per le società ed enti che esercitano attività assicurativa e per le imprese di assicurazione operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione dei servizi, il termine per il versamento dell'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio d'esercizio. Il termine è esclusivamente riferito ai soggetti interessati dagli studi di settore. Intermediari interessati dagli studi di settore Versamento imposta sul valore dei contratti assicurativi Intermediari interessati dagli studi di settore attraverso i quali sono riscossi i redditi derivanti dai contratti di assicurazione esteri e che operano quali sostituti d'imposta su incarico del contribuente o della compagnia estera, nel caso in cui la compagnia non si avvalga della facoltà di provvedere agli adempimenti di sostituzione tributaria Versamento dell'imposta sul valore dei contratti assicurativi Imposta sul valore dei contratti di assicurazione - art. 1, c. 2- sexsies, d.l. n. 209/2002 Scade, per gli intermediari interessati dagli studi di settore, attraverso i quali sono riscossi i redditi derivanti dai contratti di assicurazione esteri e che operano quali sostituti d'imposta su incarico del contribuente, il termine per il versamento dell imposta sul valore dei contratti assicurativi 18
19 Soggetti interessati dagli studi di settore - versamento imposta sostitutiva noleggio occasionale imbarcazioni e navi da diporto Titolari persone fisiche o società non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione ovvero gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di imbarcazioni e navi da diporto di cui all'art. 3, comma 1, del D.Lgs. N. 171/2005, che, previa comunicazione effettuata ai sensi del D.M. 26 febbraio 2014, svolgono in forma occasionale attività di noleggio delle predette unità esercenti attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per lo studio di settore di riferimento dal relativo D.M. di approvazione, compresi quelli che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi nonché quelli che partecipano - ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR - a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore, che hanno posto in essere operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti di aziende, ramo o complesso aziendale) Versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20%, sui proventi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto, senza alcuna maggiorazione Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali sui proventi derivanti dall'attività di noleggio occasionale - Art. 49-bis del D.Lgs. N. 171/2005 Scade il termine per il versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20%, sui proventi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto, senza alcuna maggiorazione, per i soggetti interessati dagli studi di settore Soggetti interessati dagli studi di settore - versamento imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti da conferimenti o cessioni di beni o aziende a favore dei CAF Soggetti che effettuano operazioni di conferimento di beni o aziende in favore dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF) residenti, esercitanti attività per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per lo studio di settore di riferimento dal relativo D.M. di approvazione, compresi quelli che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi nonché quelli che partecipano - ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR - a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore. Società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto a maggioranza assoluta dalle associazioni o dalle organizzazioni di cui all'art. 32, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f) del D.lgs. N. 241/1997 che effettuino cessioni di beni, di aziende o di rami di azienda nei confronti dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF) di cui al medesimo articolo, esercitanti attività per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per lo studio di settore di riferimento dal relativo D.M. di approvazione, comprese quelle che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi nonché quelle che partecipano - ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR - a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore 19
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