Istruzioni relative alla procedura di qualificazione nella formazione professionale
|
|
- Bonifacio De Marco
- 4 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement Graubünden Departament d'educaziun, cultura e protecziun da l'ambient dal Grischun Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente dei Grigioni Istruzioni relative alla procedura di qualificazione nella formazione professionale di base emanate dal Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente (Dipartimento) il 29 giugno 2016 visto l'art. 3 lett. f dell'ordinanza sulla formazione professionale e sulle offerte di formazione continua (OFPFC) I. Commissioni d'esame Art. 1 Commissioni d'esame 1 Il Cantone viene suddiviso in circondari d'esame posti sotto la vigilanza delle seguenti commissioni d'esame: a) commissione d'esame per le professioni per le quali la formazione avviene presso scuole professionali di base commerciali del Cantone dei Grigioni; b) commissione d'esame per le altre professioni per le quali la formazione avviene nel Cantone. 2 Il Dipartimento nomina il presidente, un rappresentante dell'ufficio della formazione professionale nonché in modo paritetico al massimo altri sette membri tra i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. Per il resto le commissioni d'esame si costituiscono da sé. Il Dipartimento nomina altresì i rappresentanti delle scuole professionali di base e delle scuole medie di commercio attive nel circondario d'esame, i quali prendono parte alle sedute delle commissioni d'esame con voto consultivo. 3 Si applicano per analogia le disposizioni del diritto cantonale sui collaboratori a titolo accessorio. Art. 2 Compiti Alle commissioni d'esame competono in particolare i seguenti compiti: b) stabiliscono le date delle procedure di qualificazione in accordo con l'ufficio e le scuole e in considerazione delle direttive di commissioni esaminatrici federali o di altre organizzazioni esaminatrici competenti; c) nominano i capi esperti e gli esperti d'intesa con l'ufficio e le associazioni professionali interessate; d) redigono un rapporto a destinazione del Dipartimento in merito allo svolgimento di ciascuna sessione d'esame. Art. 3 a) sorvegliano e controllano la regolarità dell'organizzazione e dello svolgimento delle procedure di qualificazione; Organizzazione della seduta 1 Le commissioni d'esame si riuniscono in seduta dopo ogni sessione d'esame. Un'eventuale seduta precedente l'inizio della sessione d'esame si occupa in particolare di questioni relative all'organizzazione dell'esame e all'organizzazione di visite da parte di membri della commissione durante l'esame. La seduta che si tiene dopo la conclusione dell'esame serve in particolare a valutare i risultati dell'esame e al resoconto da parte dei membri della commissione. 2 La direzione d'esame partecipa alle sedute delle commissioni d'esame con funzione consultiva. Alle sedute possono essere chiamati a consulto degli specialisti. 3 Viene tenuto un verbale delle sedute e dei dibattimenti delle commissioni d'esame e delle loro sottocommissioni. II. Direzioni d'esame Art. 4 Direzioni d'esame 1 La direzione d'esame per la procedura di qualificazione per le professioni per le quali la formazione avviene presso scuole professionali di base commerciali viene istituita dalla commissione d'esame delle scuole professionali di base commerciali. 2 La direzione d'esame per le rimanenti procedure di qualificazione viene istituita dall'ufficio.
2 3 Le direzioni d'esame sono competenti per i seguenti compiti: a) pianificazione, coordinamento e amministrazione della procedura di qualificazione; b) svolgimento della procedura d'iscrizione nonché pubblicazione della durata della sessione d'esame, dei presupposti legali e dei termini di iscrizione nel Foglio ufficiale del Cantone dei Grigioni; c) comunicazione dei candidati ammessi nonché delle date e dei luoghi d'esame ai membri della commissione d'esame e alle scuole professionali di base; d) assegnazione dei candidati ai capi esperti e ad autorità esaminatrici extracantonali, indicando le materie in cui deve essere sostenuto l'esame; e) decisione concernente la concessione di una compensazione degli svantaggi durante la procedura di qualificazione; f) determinazione dei risultati d'esame; g) emissione dei certificati delle note per i candidati nel settore di competenza del Cantone dei Grigioni; h) comunicazione dei risultati d'esame a direzioni d'esame extracantonali per candidanti provenienti da fuori Cantone; i) notifica dei risultati d'esame ai candidati e all'azienda di tirocinio; j) valutazione dei risultati d'esame e rapporto alla commissione d'esame competente. III. Capi esperti Art. 5 Capi esperti 1 Quali capi esperti vanno di norma nominati specialisti con esperienza, che dispongono delle necessarie caratteristiche di idoneità e che sono attivi in aziende di formazione. Le associazioni interessate hanno diritto di presentare proposta. La direzione d'esame può chiamare a consulto anche capi esperti impiegati da autorità esaminatrici extracantonali. Per quanto possibile, si deve tenere conto della situazione linguistica e regionale. 2 Si applicano per analogia le disposizioni del diritto cantonale sui collaboratori a titolo accessorio. Il limite di età per i capi esperti è fissato a 70 anni. Art. 6 Compiti 1 In caso di necessità, i capi esperti elaborano i compiti d'esame con i gruppi di esperti competenti, nel caso in cui non siano disponibili compiti d'esame elaborati a livello intercantonale. 2 Essi provvedono affinché gli esami si svolgano in modo regolare e conforme alle ordinanze sulla formazione professionale di base e affinché le note vengano assegnate secondo punti di vista unitari. 3 Nell'interesse di uno svolgimento uniforme degli esami e dell'assegnazione delle note, gli esperti possono venire convocati tutti insieme o a gruppi per una seduta iniziale e una seduta conclusiva. 4 Se per motivi cogenti il capo esperto non è in grado di adempiere il compito, in accordo con il responsabile degli esami lo delega a un esperto del gruppo professionale. IV. Esperti, coinvolgimento di altre persone Art. 7 Esperti 1 Quali esperti di settore o di materia vanno nominati professionisti specializzati con esperienza, che di norma hanno frequentato un corso per esperti, formano apprendisti e dispongono delle necessarie caratteristiche di idoneità. Si deve tenere conto in misura adeguata dei datori di lavoro e dei dipendenti. Le associazioni interessate hanno diritto di presentare proposta. Per quanto possibile, si deve tenere conto della situazione linguistica. 2
3 2 Gli esperti vanno nominati in modo tale che non risultino privilegi o svantaggi personali per i candidati. I parenti prossimi, nonché i formatori dei candidati si ricusano. 3 Si applicano per analogia le disposizioni del diritto cantonale sui collaboratori a titolo accessorio. Il limite di età per gli esperti è fissato a 70 anni. 4 Gli esperti redigono un verbale contenente l'orario di inizio e di conclusione dell'esame nonché una descrizione del sostanziale svolgimento dell'esame. Essi verificano l'identità dei candidati e controllano che non vengano impiegati mezzi ausiliari non ammessi. Art. 8 Ricorso a insegnanti 1 In caso di necessità si può ricorrere a insegnanti delle scuole professionali di base per l'elaborazione dei compiti d'esame, per lavori di correzione, quali sorveglianti durante gli esami e quali esperti. 2 L'onere di tempo può essere fatturato, se non rientra nell'orario delle lezioni o non può essere compensato con lezioni che non vengono svolte. V. Svolgimento degli esami Art. 9 Sessione d'esame Si tiene una sessione d'esame all'anno. Art. 10 Iscrizione 1 I responsabili della formazione professionale di base devono iscrivere per tempo all'esame i candidati, rivolgendosi alla direzione d'esame e tenendo conto dei presupposti legali. Le persone prive di un contratto di tirocinio conformemente alle disposizioni della legge federale sulla formazione professionale si iscrivono direttamente presso la direzione d'esame. 2 Le iscrizioni pervenute in ritardo vengono considerate per la sessione d'esame in questione soltanto in casi motivati. Art. 11 Convocazione agli esami La direzione d'esame informa i candidati ammessi all'esame in merito al quadro temporale determinante nella loro professione, ai luoghi di svolgimento degli esami nonché ai capi esperti competenti e alle condizioni d'esame. Il capo esperto trasmette al candidato la convocazione dettagliata agli esami contenente gli orari e i luoghi d'esame per ciascuna materia d'esame nonché le condizioni d'esame valide per ciascun candidato e comunica i mezzi ausiliari ammessi. Art. 12 Esami, accesso 1 I candidati devono rispettare l'orario e tutte le istruzioni contenute nella convocazione e devono presentarsi all'esame secondo le prescrizioni. Su richiesta devono dimostrare la propria identità mediante un documento di legittimazione ufficiale. 2 Hanno accesso agli esami soltanto gli esperti incaricati di assistere all'esame, il personale sorvegliante e ausiliario nominato dal capo esperto, rappresentanti delle commissioni d'esame nonché persone che dispongono di un documento firmato dal presidente della commissione d'esame, dalla direzione d'esame o dalla direzione dell'ufficio. Art. 13 Mancata comparizione 1 I candidati che a seguito di malattia, infortunio o per altri motivi importanti non attribuibili agli stessi non possono svolgere l'esame o parti di esso devono comunicarlo senza indugio alla direzione d'esame o al capo esperto. In caso di malattia o infortunio va presentato un certificato medico. I candidati verranno di nuovo convocati per l'esame in un secondo momento. 3
4 2 Se un candidato non si presenta a un esame senza motivi che lo giustifichino, l'esame viene dichiarato come non superato. Le spese generate vengono fatturate al candidato. Art. 14 Consegna dei fogli di valutazione 1 Al termine dell'esame, i capi esperti consegnano senza indugio le note alla direzione d'esame. L'attribuzione delle note va documentata in modo chiaro e per iscritto. 2 I capi esperti allestiscono i verbali necessari relativi allo svolgimento degli esami e li tengono a disposizione della direzione d'esame e della commissione d'esame competente. Art. 15 Risultati degli esami 1 Secondo le disposizioni della Confederazione relative alle procedure di qualificazione nella formazione professionale di base e sulla base degli atti d'esame, la direzione d'esame accerta se l'esame sia da considerare superato o non superato. 2 Gli esami che in base alle norme relative al superamento contenute nella rispettiva ordinanza sulla formazione professionale di base sono considerati non superati per poco vengono sottoposti a una verifica. Non superato per poco significa che correggendo di mezzo punto al massimo una nota parziale in al massimo un campo di qualificazione valutato con insufficiente l'esame sarebbe considerato superato. La direzione d'esame sottopone i campi di qualificazione valutati con insufficiente a una verifica da parte dei capi esperti. Questi ultimi comunicano alla direzione d'esame se le note assegnate vengono mantenute oppure se si è proceduto a una correzione di note. La direzione d'esame stabilisce il risultato dell'esame. Non possono essere aumentate le note scolastiche, le note risultanti dalla maturità professionale e le note da esami sostenuti presso istituti terzi quali i certificati linguistici, nonché note già notificate con rimedio giuridico di esami ed esami parziali anticipati. 3 Né i membri della commissione d'esame, né gli esperti o i capi esperti, né altre persone coinvolte nella procedura di qualificazione sono autorizzati a comunicare le note. Art. 16 Notifica del risultato dell'esame 1 La direzione d'esame notifica il risultato dell'esame ai candidati e alle aziende di tirocinio. 2 L'Ufficio trasmette all'azienda di tirocinio l'attestato di capacità o l'attestato professionale insieme al certificato delle note. 3 Il certificato delle note può essere consegnato ai candidati che hanno superato con successo l'esame anche nel quadro di una festa di chiusura. Art. 17 Conservazione dei lavori d'esame 1 Se si tratta di lavori d'esame che non possono essere conservati, gli esperti devono redigere subito una documentazione d'esame precisa e dettagliata. Se l'esame non viene superato, i lavori d'esame, i protocolli d'esame e i compiti d'esame devono essere conservati fino allo scadere del termine di ricorso e in caso di ricorso fino alla sua evasione definitiva. 3 Se l'esame non viene superato, entro il termine di ricorso il candidato può richiedere di prendere visione degli atti, rivolgendosi alla direzione d'esame. Art. 18 Ripetizione dell'esame I candidati che intendono ripetere un esame, devono iscriversi presso la direzione d'esame, nel rispetto dei termini di iscrizione. VI. Contravvenzioni Art. 19 4
5 Provvedimenti disciplinari 1 Le contravvenzioni alle condizioni d'esame vanno notificate senza indugio alla direzione d'esame tramite il capo esperto competente. La commissione d'esame decide l'adozione di eventuali provvedimenti. Essa può delegare questa competenza a una sottocommissione composta dal presidente e dalla direzione d'esame oppure dal presidente e da un altro membro della commissione d'esame. 2 In caso di gravi contravvenzioni alle condizioni d'esame federali e cantonali, come la mancata comparizione, il ritiro nel corso dell'esame, l'inosservanza degli orari d'esame prescritti, l'aiuto da parte di terzi, il lavoro al di fuori del luogo d'esame, l'utilizzo di mezzi ausiliari non ammessi, ecc., l'esame viene interrotto e considerato non superato. La commissione d'esame decide se l'esame debba essere ripetuto del tutto o in parte. Una ripetizione dell'esame è possibile al più presto dopo un anno. Art. 20 Contestazioni Le contestazioni in relazione allo svolgimento degli esami vanno indirizzate subito per iscritto al presidente della commissione d'esame o alla direzione d'esame. Questi dispongono i provvedimenti necessari. Art. 21 Impugnazione Le decisioni disciplinari devono essere provviste di un'indicazione dei rimedi giuridici, secondo la quale il candidato può impugnare per iscritto la decisione dinanzi al Dipartimento entro dieci giorni dalla comunicazione. VII. Ulteriori disposizioni Art. 22 Fatturazione delle spese Per la definizione delle spese computabili generate in relazione alla procedura di qualificazione fanno stato le raccomandazioni relative alla fatturazione delle spese di candidati extracantonali emanate dalla Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale. Le spese per il materiale e gli spazi a carico del Cantone vengono fatturate alle aziende di tirocinio. Nel caso di candidati che non dispongono di un contratto di tirocinio con un'azienda di tirocinio, le spese per il materiale e per gli spazi vengono loro fatturate direttamente. Art. 23 Segreto d'ufficio I membri della commissione, la direzione d'esame, i capi esperti, gli esperti e altre persone coinvolte nella procedura di qualificazione sono soggetti al segreto d'ufficio e non sono autorizzati a trasmettere a terzi le informazioni relative a contenuti dell'esame, procedure d'esame, note d'esame o situazioni aziendali alle quali possono accedere nella loro funzione o possono farlo solo nei limiti delle competenze loro conferite con il presente atto normativo. VIII. Entrata in vigore Art. 24 Entrata in vigore Le presenti disposizioni entrano in vigore il 1 luglio 2016 e sostituiscono le istruzioni relative alla procedura di qualificazione nella formazione professionale di base del 22 maggio
Ordinanza sulla formazione professionale di base di impiegato d'albergo e di ristorazione
40.50 Ordinanza sulla formazione professionale di base di impiegato d'albergo e di ristorazione emanata dal Governo il agosto 008 visto l'art. 45 della Costituzione cantonale ) I. Disposizioni generali
DettagliIstruzioni sulla concessione di sussidi per direzioni scolastiche
Erziehungs-, Kultur und Umweltschutzdepartement Graubünden Departament d'educaziun, cultura e protecziun da l'ambient dal Grischun Dipartimento dell educazione, cultura e protezione dell'ambiente dei Grigioni
DettagliIstruzioni relative al perfezionamento professionale degli insegnanti
Erziehungs-, Kultur und Umweltschutzdepartement Graubünden Departament d'educaziun, cultura e protecziun da l'ambient dal Grischun Dipartimento dell educazione, cultura e protezione dell'ambiente dei Grigioni
DettagliRegolamento generale dei corsi interaziendali per la formazione di base ed estesa di impiegato/a di commercio
Regolamento generale dei corsi interaziendali per la formazione di base ed estesa di impiegato/a di commercio 6800 Impiegato di commercio/impegiata di commercio Formazione die base 6800 Impiegato di commercio/impiegata
DettagliOrdinanza sulla procedura d'ammissione alle scuole medie (Ordinanza sull'ammissione)
45.060 Ordinanza sulla procedura d'ammissione alle scuole medie (Ordinanza sull'ammissione) del settembre 008 (stato 5 agosto 06) emanata dal Governo il settembre 008 visti l'art. 45 della Costituzione
DettagliOrdinanza sulla scuola specializzata (OSS)
45.40 Ordinanza sulla scuola specializzata (OSS) del settembre 008 (stato agosto 07) emanata dal Governo il settembre 008 visti l'art. 45 della Costituzione cantonale ) e l'art. 9 della legge sulle scuole
DettagliOrdinanza sulla procedura d'ammissione alle scuole medie (Ordinanza sull'ammissione)
Ordinanza sulla procedura d'ammissione alle scuole medie (Ordinanza sull'ammissione) del settembre 008 (stato ottobre 04) emanata dal Governo il settembre 008 visti l'art. 45 della Costituzione cantonale
Dettagliemanate dal Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente il 21 maggio 2013
Erziehungs-, Kultur und Umweltschutzdepartement Graubünden Departament d'educaziun, cultura e protecziun da l'ambient dal Grischun Dipartimento dell educazione, cultura e protezione dell'ambiente dei Grigioni
DettagliOrdinanza cantonale sull'esame di caccia (OCEC)
Ordinanza cantonale sull'esame di caccia (OCEC) del 7 marzo 007 (stato giugno 07) emanata dal Governo il 7 marzo 007 visti gli art. 6 e 6a della legge cantonale sulla caccia del 4 giugno 989 ). Disposizioni
DettagliRegolamento d esame per il conseguimento della qualifica professionale d intermediario assicurativo del 23 novembre 2012
Regolamento d esame per il conseguimento della qualifica professionale d intermediario assicurativo del novembre 0 Sulla base della legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) e della relativa ordinanza
DettagliIstruzioni relative alle scuole secondarie di valle nel Cantone dei Grigioni
Erziehungs-, Kultur und Umweltschutzdepartement Graubünden Departament d'educaziun, cultura e protecziun da l'ambient dal Grischun Dipartimento dell educazione, cultura e protezione dell'ambiente dei Grigioni
DettagliRegolamento scolastico del Comune di... / della corporazione scolastica (nome)
Regolamento scolastico del Comune di... / della corporazione (nome) emanato il... dal Comune di... / dalla corporazione (nome) visto l'art. 20 della legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni
DettagliRegolamento concernente l organizzazione dei corsi interaziendali per gestori dell informazione e della documentazione AFC
Regolamento concernente l organizzazione dei corsi interaziendali per gestori dell informazione e della documentazione AFC Stato: 01.01.2015 Prima versione rielaborata L organismo responsabile secondo
DettagliArch COMUNE DI ROVEREDO REGOLAMENTO SCOLASTICO COMUNALE
Arch. 16.11 COMUNE DI ROVEREDO REGOLAMENTO SCOLASTICO COMUNALE 1 I. DISPOSIZIONI GENERALI 3 ART. 1 APPLICAZIONE E CAMPO D APPLICAZIONE 3 II. ENTE SCOLASTICO 3 ART. 2 COMPITO IN COMUNE 3 ART. 3 ENTI SCOLASTICI
DettagliRegolamento della Scuola Specializzata Superiore di Economia Aziendale (SSEA) (del 16 dicembre 2008)
5.2.2.2.2 Regolamento della Scuola Specializzata Superiore di Economia Aziendale (SSEA) (del 16 dicembre 2008) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visti: la Legge federale sulla formazione
DettagliDisposizioni esecutive relative al campo di qualificazione «Conoscenze professionali» (PRBK i)
Disposizioni esecutive relative al campo di qualificazione «Conoscenze professionali» (PRBK i) Produktionsmechanikerin EFZ / Produktionsmechaniker EFZ Mécanicienne de production CFC / Mécanicien de production
DettagliRegolamento della Scuola superiore di economia aziendale (dell 8 maggio 2012)
Regolamento della Scuola superiore di economia aziendale (dell 8 maggio 2012) 5.3.4.1.2 IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamati: la legge della scuola del 1 febbraio 1990; la
DettagliRegolamento d esame Nuovo modello del ciclo di formazione
Collaboratrice qualificata / Collaboratore qualificato in contabilità edupool.ch Patrocinio: veb.ch, Società svizzera degli impiegati del commercio (SIC) Regolamento d esame Nuovo modello del ciclo di
DettagliOrdinanza concernente le esigenze minime per il riconoscimento delle scuole universitarie professionali d economia domestica
Ordinanza concernente le esigenze minime per il riconoscimento delle scuole universitarie professionali del 10 luglio 1998 Il Dipartimento federale dell economia, visto l articolo 61 capoverso 2 della
DettagliRegolamento d esame Vecchio modello del ciclo di formazione
Collaboratrice qualificata / Collaboratore qualificato della contabilità edupool.ch Collaboratrice qualificata / Collaboratore qualificato in amministrazione fiduciaria edupool.ch Collaboratrice qualificata
DettagliRegolamento interno della Commissione dell energia elettrica
Regolamento interno della Commissione dell energia elettrica del 12 settembre 2007 Approvato dal Consiglio federale il 21 novembre 2007 La Commissione dell energia elettrica, visto l articolo 2 capoverso
Dettaglieg/js/uha Pagina 1 di 5 SSO/SVDA Versione 1
Pagina 1 di 5 Regolamento del 1 agosto 2010 Corsi interaziendali Assistente dentale AFC 1. Basi legali Visti l art. 23 della Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr) e
DettagliDiploma per formatori di apprendisti in azienda
Repubblica e Cantone Ticino Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport Divisione della formazione professionale Ufficio della formazione continua e dell innovazione Diploma per formatori
Dettagliil certificato dell Associazione svizzera dei guardiani della selvaggina 1
DIRETTIVE per il certificato dell Associazione svizzera dei guardiani della selvaggina 1 del 31 marzo 2017 1 INTRODUZIONE 1.1 Scopo delle direttive Le direttive regolano l esame del certificato per guardiani
DettagliOrdinanza sulla scuola media di diploma (OSMD)
45.40 Ordinanza sulla scuola media di diploma (OSMD) emanata dal Governo il settembre 008 visti l'art. 45 della Costituzione cantonale ) e l'art. 9 della legge sulle scuole medie ) I. Disposizioni generali
DettagliDisposizioni concernenti gli esami e il rilascio delle certificazioni dei moduli nell'ambito della formazione alla conduzione SVF-ASFC
Disposizioni concernenti gli esami e il rilascio delle certificazioni dei moduli nell'ambito della formazione alla conduzione SVF-ASFC Edizione Maggio 2006 Conduzione (Leadership) 1 Conoscenza di sé Gestione
Dettaglidel 22 giugno 2010 (Stato 1 gennaio 2013)
Regolamento del Consiglio dello IUFFP sulle offerte di formazione e i titoli dell Istituto universitario federale per la formazione professionale (Regolamento degli studi IUFFP) del 22 giugno 2010 (Stato
Dettagligli esami per l ottenimento del diploma cantonale di agente ausiliario di sicurezza
ESAMI PER L OTTENIMENTO DEL DIPLOMA CANTONALE DI AGENTE AUSILIARIO DI SICUREZZA Divisione della formazione professionale del Cantone Ticino REGOLAMENTO concernente gli esami per l ottenimento del diploma
DettagliOrdinanza concernente i sistemi d informazione nella formazione professionale e nel settore universitario
Ordinanza concernente i sistemi d informazione nella formazione professionale e nel settore universitario (O-SIFPU) del 15 settembre 2017 (Stato 1 gennaio 2018) Il Consiglio federale svizzero, visti gli
DettagliOrdinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Addetta del pneumatico/addetto del pneumatico
Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Addetta del pneumatico/addetto del pneumatico del 6 dicembre 2005 (Stato 1 gennaio 2013) 46320 Addetta/Addetto del pneumatico Reifenpraktikerin/Reifenpraktiker
DettagliComune di San Vittore
Comune di San Vittore Cantone dei Grigioni REGOLAMENTO SCOLASTICO SAN VITTORE - Regolamento scolastico Pagina 1 di 6 I. DISPOSIZIONI GENERALI... 3 Art. 1 Gradi scolastici... 3 Art. 2 Obbligo scolastico,
DettagliOrdinanza dell UFFT sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base
Ordinanza dell UFFT sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base del 27 aprile 2006 L Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia
DettagliOrdinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Addetta del pneumatico/addetto del pneumatico
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Addetta del pneumatico/addetto del pneumatico del 6 dicembre 2005 (Stato 1 gennaio 2018) 46320 Addetta/Addetto del pneumatico Reifenpraktikerin/Reifenpraktiker
DettagliESAME PER ISTRUTTORE CINOFILO
ESAME PER ISTRUTTORE CINOFILO Divisione della formazione professionale Cantone Ticino R E G O L A M E N T O concernente gli esami per l'ottenimento del diploma cantonale di Istruttore cinofilo In base
DettagliOrdinanza cantonale sull'esame di caccia (OCEC)
Ordinanza cantonale sull'esame di caccia (OCEC) del 7 marzo 007 (stato giugno 09) emanata dal Governo il 7 marzo 007 visti gli art. 6 e 6a della legge cantonale sulla caccia del 4 giugno 989 ). Disposizioni
DettagliOrdinanza del DFI. Sezione 1: Oggetto e campo d applicazione. Sezione 2: Struttura e programmi del ciclo di studi. del 21 ottobre 2004
Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per il ciclo di studi che permette il conseguimento del diploma federale di farmacista presso l Università
Dettagli1 Scopo e organi responsabili dei corsi. 2 Organi. del 1 gennaio 2012, aggiornato al 31 maggio Organi responsabili
Regolamento concernente l organizzazione dei corsi interaziendali per i futuri posatori/trici di pavimenti - parquet, ramo rivestimenti tessili, resilienti e parquet. del 1 gennaio 01, aggiornato al 31
DettagliIstruzioni relative all'insegnamento di sostegno per allievi alloglotti
Erziehungs-, Kultur und Umweltschutzdepartement Graubünden Departament d'educaziun, cultura e protecziun da l'ambient dal Grischun Dipartimento dell educazione, cultura e protezione dell'ambiente dei Grigioni
DettagliRegolamento della Commissione di sorveglianza per il fondo di compensazione dell assicurazione contro la disoccupazione
Regolamento della Commissione di sorveglianza per il fondo di compensazione dell assicurazione contro la disoccupazione del 6 dicembre 0 (Stato: gennaio 08) Capitolo : Disposizioni generali Art. Oggetto
DettagliOrdinanza sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile
Ordinanza sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile (OIPU) del 6 giugno 2008 (Stato 1 febbraio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 75 capoverso 1 della legge federale
DettagliDisposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale
sondatrice AFC / sondatore AFC CCO 4 1/10 Disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale relativa all ordinanza della SEFRI del 01 novembre 2013 in materia di formazione e al
DettagliDisposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale
costruttrice di binari AFC / costruttore di binari AFC CCO 3 1/10 Disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale relativa all ordinanza della SEFRI del 01 novembre 2013 in materia
DettagliOrdinanza sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni (ODPC)
50.00 Ordinanza sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni (ODPC) emanato dal Governo il 0 settembre 005 visti l'art. 45 cpv. della Costituzione cantonale ) e l'art. 04 della legge sui diritti politici
DettagliIstituite le commissioni di certificazione dei contratti dei contratti di lavoro presso le direzioni provinciali del lavoro e le province.
Certificazione dei contratti di lavoro: istituite le commissioni ( Decreto Ministero Welfare 21.07.2004 ) Istituite le commissioni di certificazione dei contratti dei contratti di lavoro presso le direzioni
DettagliOrdinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Assistente d ufficio con certificato federale di formazione pratica (CFP)
Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Assistente d ufficio con certificato federale di formazione pratica (CFP) dell 11 luglio 2007 (Stato 1 gennaio 2019) 68103 Assistente d ufficio
DettagliRegolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento
Regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento (RegO-CSA) del 12 marzo 2015 Il Consiglio svizzero di accreditamento, visto l articolo 21 capoverso 5 della legge federale del 30
DettagliRegolamento interno della Commissione dell energia elettrica
Regolamento interno della Commissione dell energia elettrica 734.74 del 12 settembre 2007 (Stato 1 gennaio 2012) Approvato dal Consiglio federale il 21 novembre 2007 La Commissione dell energia elettrica,
DettagliOrdinanza della SEFRI sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base
Ordinanza della SEFRI sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base del 13 dicembre 2013 (Stato 1 febbraio 2014) La Segreteria di Stato per la formazione,
DettagliDisposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale
Disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale relativa all ordinanza della SEFRI del 10 settembre 2015 in materia di formazione e al piano di formazione del 10 settembre 2015
DettagliLegge concernente le scuole medie del Cantone dei Grigioni (Legge sulle scuole medie)
45.000 Legge concernente le scuole medie del Cantone dei Grigioni (Legge sulle scuole medie) accettata dal Popolo il 7 ottobre 96 I. Disposizioni generali Art. Scopo Il Cantone provvede all'insegnamento
DettagliOrdinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base
Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base con certificato federale di formazione pratica (CFP) 1 dell 8 dicembre 2004 (stato 1 gennaio 2012) 71100 CFP 1 Detailhandelsassistentin EBA/ Detailhandelsassistent
DettagliIstruzione per la procedura di qualificazione per la professione di cuoco in dietetica
Istruzione per la procedura di qualificazione per la professione di cuoco in dietetica Indice: Pagina: 1. Introduzione / Competenza 1 2. Basi 1 3. Procedura / Organizzazione / Attuazione 2 4. Estensione
DettagliOrdinanza del DDPS sul reclutamento
Ordinanza del DDPS sul reclutamento (OREC-DDPS) del 16 aprile 2002 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, visti gli articoli 4 capoverso 3, 5 capoverso
DettagliDisposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale
Disposizioni esecutive relative alla procedura di qualificazione per operatrice in orologeria/operatore in orologeria CFP 1-1 Disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale
Dettaglidel 3 settembre 2003 (Stato 23 settembre 2003)
Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame presso la Facoltà di medicina dell Università di Zurigo del 3 settembre 2003 (Stato 23 settembre 2003) Il
DettagliLa Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE),
4.2.1.3 Regolamento concernente l esame complementare per l ammissione alle università cantonali e ai politecnici federali dei titolari di un attestato di maturità professionale federale o di un certificato
DettagliOrdinanza concernente i sistemi d informazione nella formazione professionale e nel settore universitario
[QR Code] Questo [Signature] testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. Ordinanza concernente i sistemi d informazione nella formazione
Dettaglidel 17 marzo Progetto 27 agosto La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE),
4.2.1.3. Regolamento concernente l esame complementare per l ammissione dei titolari di un attestato di maturità professionale federale alle università cantonali e ai politecnici federali Regolamento concernente
DettagliIstruzioni relative alle pagelle e alla promozione
Erziehungs-, Kultur und Umweltschutzdepartement Graubünden Departament d'educaziun, cultura e protecziun da l'ambient dal Grischun Dipartimento dell educazione, cultura e protezione dell'ambiente dei Grigioni
DettagliSezione 1: Disposizioni generali. del 2 febbraio 2011 (Stato 1 gennaio 2013)
Ordinanza concernente l esame complementare per l ammissione dei titolari di un attestato di maturità professionale federale alle università cantonali e ai politecnici federali del 2 febbraio 2011 (Stato
DettagliSezione 1: Oggetto, specializzazioni e durata. del 12 dicembre 2007 (Stato 1 gennaio 2018)
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Addetta alla tecnica della costruzione/ addetto alla tecnica della costruzione con certificato federale di formazione pratica (CFP) del 12 dicembre
DettagliOrdinanza sulla formazione professionale di base
Ordinanza sulla formazione professionale di base Operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva/operatore per la pulizia ordinaria e manutentiva con certificato federale di formazione pratica (CFP)
DettagliRegolamento sulle limitazioni d ammissione allo studio di medicina all Università della Svizzera italiana 1
Regolamento sulle limitazioni d ammissione allo studio di medicina all Università della Svizzera italiana 1 Il Consiglio dell Università della Svizzera italiana (USI) visti la Legge sull Università della
DettagliDisposizioni esecutive della legge sulle guide di montagna e sullo sci
947.00 Disposizioni esecutive della legge sulle guide di montagna e sullo sci del 7 settembre 004 (stato gennaio 04) emanate dal Governo il 7 settembre 004 visto l'art. 5 della legge sulle guide di montagna
DettagliDisposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale
Disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale relativa all ordinanza della SEFRI del 10 settembre 2015 in materia di formazione e al piano di formazione del 10 settembre 2015
DettagliSezione 1: Oggetto e durata. del 15 settembre 2010 (Stato 1 gennaio 2018)
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva/ Operatore per la pulizia ordinaria e manutentiva con certificato federale di formazione pratica
Dettagli(Ordinanza sugli studi IUFFP) 1. Sezione 1: Offerta di formazione. del 22 giugno 2010 (Stato 1 agosto 2019)
Ordinanza del Consiglio dello IUFFP sulle offerte di formazione e i titoli dell Istituto universitario federale per la formazione professionale (Ordinanza sugli studi IUFFP) 1 del 22 giugno 2010 (Stato
Dettagli(Regolamento degli studi IUFFP) Sezione 1: Date dei semestri e offerta di formazione. del 22 settembre 2006 (Stato 7 novembre 2006)
Regolamento del Consiglio dello IUFFP su offerte di formazione, titoli e disciplina dell Istituto universitario federale per la formazione professionale (Regolamento degli studi IUFFP) del 22 settembre
DettagliRegolamento sulla Commissione di ricorso della CDPE e della CDS
4.1.1.2. Regolamento sulla Commissione di ricorso della CDPE e della CDS del 6 settembre 2007 Il Comitato della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) e Il Comitato
Dettaglidel 3 maggio 2011 (Stato 1 gennaio 2013) Sezione 1: Oggetto, orientamenti e durata Profilo professionale e orientamenti
Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Assistente alla stampa e all allestimento con certificato federale di formazione pratica (CFP) del 3 maggio 2011 (Stato 1 gennaio 2013) 35316
DettagliLegge sulle valutazioni immobiliari ufficiali (LVI)
AGS [Numero dell'incarto] Legge sulle valutazioni immobiliari ufficiali (LVI) Del [Data] Atti normativi interessati (numeri CSC) Nuovo: 850.00 Modificato: 7.00 80.00 Abrogato: 850.00 Il Gran Consiglio
DettagliComitato di Salonicco Centro Certificatore di Salonicco Codice Centro Certificatore P.L.I.D.A /
Comitato di Salonicco Centro Certificatore di Salonicco Codice Centro Certificatore P.L.I.D.A. 011002/2008 www.ladante.gr 1. REGOLAMENTO Questo regolamento stabilisce le norme generali per la realizzazione
DettagliOrdinanza sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile
Ordinanza sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile (OIPU) del.. Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 75 capoverso 1 della Legge federale sulla protezione della popolazione
DettagliDisposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale
Disposizioni esecutive relative alla procedura di qualificazione per Custode di cavalli CFP 1-1 Disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale relativa all ordinanza della SEFRI
DettagliOrdinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Assistente d ufficio con certificato federale di formazione pratica (CFP)
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Assistente d ufficio con certificato federale di formazione pratica (CFP) Modifica del 20 giugno 2018 La Segreteria di Stato per la formazione,
DettagliNuovo Regolamento per
PROVINCIA DI ROMA Nuovo Regolamento per il funzionamento della Commissione per l accertamento dei requisiti di idoneita per l iscrizione al ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti a servizi
DettagliSezione 1: Oggetto e campo d applicazione. dell OPMed e dell ordinanza del 19 novembre sugli esami dei medici.
Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per i primi due anni di studio presso la facoltà di medicina dell Università di Zurigo del 21 ottobre 2004
DettagliValutazione delle competenze in inglese nelle seconde classi del Secondario I del Cantone dei Grigioni 2017
Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement Graubünden Departament d'educaziun, cultura e protecziun da l'ambient dal Grischun Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente dei
DettagliDisposizioni di esecuzione AUTP 1W
Disposizioni di esecuzione esame parziale Operatrice in / Operatore in Operatrice in / Operatore in Campo di qualificazione esame parziale Disposizioni di esecuzione AUTP 1W Versione 1.0 del 30 novembre
DettagliRegolamento d esame concernente l esame professionale di capo muratrice e capo muratore e di capo operatrice e capo operatore al taglio edile
Regolamento d esame concernente l esame professionale di capo muratrice e capo muratore e di capo operatrice e capo operatore al taglio edile Modifica del L organo responsabile, visto l articolo 28 cpv
DettagliLegge federale sul Consiglio della magistratura
Legge federale sul Consiglio della magistratura (LCM) Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 169 capoverso 1 e 191a della Costituzione federale 1 ; visto il
DettagliLegge sulla formazione professionale LFPr. Ordinanza sulla formazione professionale (OFPr) 2
Basi legali Legge sulla formazione professionale (LFPr) 1 Ordinanza sulla formazione professionale (OFPr) 2 Programma quadro d insegnamento per responsabili della formazione professionale 6 Legge sulla
Dettaglidel 14 dicembre 2005 (Stato 1 gennaio 2018)
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Addetta/Addetto alla trasformazione lattiero-casearia con certificato federale di formazione pratica (CFP) del 14 dicembre 2005 (Stato 1 gennaio
Dettaglidel 23 novembre 2011 (Stato 1 gennaio 2013)
Ordinanza sulla promozione della cultura (OPCu) 442.11 del 23 novembre 2011 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 46 della legge dell 11 dicembre 2009 1 sulla promozione
DettagliOrdinanza sulla maturità professionale federale
Ordinanza sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr) del Il Consiglio federale svizzero visto l articolo 25 capoverso 5 della legge del 13 dicembre 2002 1 sulla
DettagliDiploma per formatori di apprendisti in azienda
Repubblica e Cantone Ticino Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport Divisione della formazione professionale Ufficio della formazione continua e dell innovazione Diploma per formatori
DettagliOrdinanza sull ammissione al Politecnico federale di Losanna
Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Losanna dell 8 maggio 1995 (Stato 19 dicembre 2000) La Direzione del Politecnico federale di Losanna, visto l articolo 28 capoverso 4 lettera a della
DettagliOrdinanza dell Ufficio federale della protezione civile sull istruzione del personale insegnante
Ordinanza dell Ufficio federale della protezione civile del 12 dicembre 2002 L Ufficio federale della protezione civile, visto l articolo 5 capoverso 2 lettera a della legge sulla protezione civile del
DettagliREGOLAMENTO PROVINCIALE PER IL CONSEGUIMENTO DELL ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INSEGNANTE DI TEORIA E ISTRUTTORE DI GUIDA NELLE AUTOSCUOLE
REGOLAMENTO PROVINCIALE PER IL CONSEGUIMENTO DELL ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INSEGNANTE DI TEORIA E ISTRUTTORE DI GUIDA NELLE AUTOSCUOLE Approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 53
DettagliOrdinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Fiorista con certificato federale di formazione pratica (CFP)
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Fiorista con certificato federale di formazione pratica (CFP) del 10 ottobre 2007 (Stato 1 gennaio 2018) 17205 Fiorista CFP Floristin EBA/Florist
DettagliOrdinanza sulla formazione professionale
Ordinanza sulla formazione professionale (Ordinanza sulla formazione professionale, OFPr) Modifica del 15 settembre 2017 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 novembre 2003 1 sulla
DettagliOrdinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base
Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base Aiuto costruttrice di modelli e stampi/aiuto costruttore di modelli e stampi con certificato federale di formazione pratica (CFP) del 30 ottobre
DettagliSezione 1: Disposizioni generali. del 2 febbraio 2011
Ordinanza concernente l esame complementare per l ammissione dei titolari di un attestato di maturità professionale federale alle università cantonali e ai politecnici federali del 2 febbraio 2011 Il Consiglio
Dettagli