1 Scopo e organi responsabili dei corsi. 2 Organi. del 1 gennaio 2012, aggiornato al 31 maggio Organi responsabili
|
|
- Albano Valente
- 6 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Regolamento concernente l organizzazione dei corsi interaziendali per i futuri posatori/trici di pavimenti - parquet, ramo rivestimenti tessili, resilienti e parquet. del 1 gennaio 01, aggiornato al 31 maggio 013 L organo responsabile decreta, visto l ordinanza sulla formazione professionale posatore/trice di pavimenti parquet del 1 gennaio 01, il presente regolamento complementare relativo all organizzazione dei corsi interaziendali: 1 Scopo e organi responsabili dei corsi Art. 1 Scopo 1 I corsi interaziendali hanno lo scopo di conferire alla persona in formazione le conoscenze specifiche e le capacità che corrispondono agli obbiettivi determinati nel piano di formazione. Le persone in formazione sono tenute ad applicare e approfondire le conoscenze e capacità acquisite durante i corsi mettendole in atto nel quadro della pratica professionale nella ditta formatrice. Art. Organi responsabili 1 L organo responsabile dei corsi è la commissione sulla formazione professionale pavimenti. In questa commissione sono rappresentate le due associazioni, Pavimenti svizzeri e la comunità d interesse dell industria del parquet (ISP) (denominazione: Formazione professionale pavimenti & parquet). L organo responsabile può delegare l organizzazione dei corsi a terzi. Organi Art. 3 Commissione per i corsi interaziendali 1 Gli organi sono i seguenti: - la commissione di vigilanza - la commissione dei corsi I corsi interaziendali vengono diretti dalla commissione di vigilanza, composta dalla commissione della formazione professionale pavimenti. Alla Confederazione, ai Cantoni e a possibili mandanti viene data una ragionevole rappresentanza. 1
2 3 La commissione di vigilanza ha in particolare i seguenti compiti: - È l organo di vigilanza della commissione dei corsi; - delega i membri della commissione dei corsi; - prende le decisioni strategiche fondamentali; - decide in ultima istanza su ricorsi inerenti lo svolgimento del corso e sulle valutazioni dei corsi interaziendali; - redige la pianificazione del preventivo e chiarisce le questioni finanziarie sulla base delle fatture e del budget presentati al segretariato; - definisce l ammontare dei costi del corso e la remunerazione dei docenti. 4 Il presidente convoca la commissione di vigilanza tutte le volte che l attività lo richiede, ma almeno una volta all anno. Altresì viene applicato il regolamento della Commissione della Formazione professionale. 5 Le sedute della commissione di vigilanza vengono verbalizzate. 6 Il segretariato de i Pavimenti svizzeri esegue il disbrigo dei lavori amministrativi della commissione di vigilanza. Art. 4 Commissione dei corsi 1 La commissione dei corsi viene nominata dalla commissione di vigilanza. Si compone di almeno una persona per ogni organo responsabile e una persona dei corsi interaziendali. Ai Cantoni viene data, nella commissione della formazione professionale, una ragionevole rappresentanza. La commissione dei corsi regola l organizzazione dei corsi e assicura la loro realizzazione. Ha in particolare, i seguenti compiti: a. Essa elabora, sulla base degli obbiettivi di prestazione e sul piano di formazione, il materiale d insegnamento didattico o fa realizzare il materiale del corso; b. essa sostiene, a seconda dei bisogni, delle proposte per adattare gli obbiettivi di prestazione; c. emana gli orari e le date dei corsi; d. assicura la realizzazione dei corsi e rilascia le misure necessarie a tal fine; e. definisce i criteri di valutazione per la qualificazione e sorveglia sulla loro applicazione; f. essa assicura il controllo della qualità; g. redige i rapporti del corso per gli organi responsabili, la commissione di vigilanza e per i Cantoni partecipanti. 3 Il presidente convoca la commissione dei corsi tutte le volte che l attività lo richiede, ma almeno una volta all anno. 4 La commissione dei corsi può deliberare validamente se sono presenti il presidente, il direttore dei corsi interaziendali e almeno un rappresentante degli organi responsabili. Ogni rappresentante dispone di un voto e le decisioni vengono prese a maggioranza semplice. In caso di parità decide il voto del presidente. Il direttore dei corsi interaziendali ha una funzione consultiva.
3 5 Le sedute della commissione dei corsi vengono verbalizzate. 6 Il segretariato esegue il disbrigo dei lavori amministrativi della commissione dei corsi. Art. 5 Direzione dei corsi interaziendali 1 La direzione dei corsi interaziendali è di principio responsabile del buon andamento dei corsi. In particolare essa seguirà personalmente le persone in formazione ma anche i docenti. Sul luogo dei corsi la direzione ha la responsabilità globale dei corsi con diritto di dare istruzioni. I poteri e le competenze vengono disciplinate separatamente. La direzione dei corsi interaziendali prepara le valutazioni delle persone in formazione, le controlla e valuta i risultati seguendo i criteri fissati dalla commissione dei corsi. 3 Organizzazione e realizzazione Art. 6 Modalità 1 I corsi interaziendali vengono tenuti in modo centralizzato e a blocchi. Hanno una durata totale di giorni a 8 ore di lezione come descritto nel piano di formazione. Il materiale didattico da promuovere durante i corsi interaziendali sono orientati esclusivamente sugli obbiettivi di prestazione. 3 La commissione di vigilanza decide il luogo dove vengono tenuti i corsi. La commissione dei corsi e il direttore dei corsi interaziendali hanno un diritto di proposta. 4 I rappresentanti competenti della Confederazione e dei cantoni hanno diritto di accedere ai corsi. Art. 7 Convocazione 1 La commissione dei corsi invia le convocazioni personali. Le stesse vengono spedite alle ditte all attenzione delle persone in formazione. Le scuole professionali Cantonali inviano alla commissione dei corsi una volta all anno i nominativi e luoghi di lavoro delle persone in formazione. Art. 8 Obbligo di frequentare i corsi 1 La partecipazione ai corsi è obbligatoria per tutte le persone in formazione, indipendentemente dalla loro appartenenza a un associazione e indipendentemente da qualifiche ottenute nella ditta formatrice e dalla scuola professionale. I cantoni devono valutare le domande di dispense alla frequentazione dei corsi interaziendali chieste dalle ditte formatrici sulla base della legge sulla formazione professionale del 13 dicembre 00, art. 3, capoverso 3. 3
4 Le ditte formatrici sono responsabili sulla partecipazione ai corsi delle loro persone in formazione. 3 Le persone in formazione che vengono escluse dal corso dal direttore dei corsi interaziendali per infrazioni disciplinari gravi lo dovranno ripetere interamente. I motivi per un esclusione dal corso vengono definiti in un allegato separato. Valgono le seguenti istanze di reclamo: 1 istanza; commissione dei corsi, istanza; commissione di vigilanza, 3 istanza; Cantone di appartenenza. 4 L organo responsabile deve comunicare per iscritto l annullamento di un corso confermato alle ditte formatrici al più tardi 60 giorni prima dell'inizio dello stesso. I tirocinanti verranno iscritti allo stesso corso in altra data. Art. 9 Valutazione 1 Le prestazioni fornite dalle persone in formazione durante i corsi interaziendali saranno valutate e faranno parte della procedura di qualificazione. Le valutazioni ottenute nei Corsi Interaziendali verranno comunicati per posta, entro 0 giorni dopo la fine del corso, alle persone in formazione e alle ditte formatrici. 3 I ricorsi devono pervenire alla commissione dei corsi con lettera raccomandata entro 30 giorni dal ricevimento delle valutazioni. Questa decide in 1 istanza dopo aver ascoltato tutte le parti. In seguito il richiedente è libero di portare la decisione alla commissione di vigilanza. Questa decide in ultima istanza. Tutti i costi connessi al ricorso sono a carico, dopo decisione della commissione di vigilanza, della parte perdente. A un ricorso si devono sempre allegare le richieste, le motivazioni e giustificativi vari. 4 Se la persona in formazione che non ha ricevuto delle valutazioni almeno 90 giorni prima della procedura di qualificazione ha il diritto di recuperare individualmente gli esami mancanti contro fatturazione degli stessi. Se ciò non è possibile la commissione dei corsi assegnerà il punteggio più basso. Resta riservato il diritto di ricorso al Cantone competente. 4 Finanziamento Art. 10 Contributi delle ditte formatrici 1 Alle ditte formatrici vengono fatturati i costi dei corsi. Questi possono variare tra i soci degli organi responsabili e i non soci. I costi del corso si basano sui costi per partecipante rispettivamente al netto dei pagamenti del settore pubblico. I costi del corso non possono essere a scopo di lucro. Sono tuttavia consentite delle riserve destinate alla formazione. 3 Nel caso una persona in formazione annulla la sua partecipazione valgono le seguenti direttive: - In caso di annullamento prima di 30 giorni dall inizio del corso: solo costi amministrativi, - in caso di annullamento da 16 a 30 giorni dall inizio del corso: 10 % del costo del corso, - in caso di annullamento a 15 giorni prima dell inizio del corso: 50 % del costo del corso, - in caso di assenza ingiustificata: 100 % del costo del corso. 4
5 Verranno comunque fatturati i costi amministrativi. Gli annullamenti sono di competenza esclusiva delle ditte formatrici. 4 Lo spostamento da un corso in un altro uguale può essere richiesto solo dalla ditta formatrice, ammesso che questo sia possibile. Valgono le stesse direttive descritte nel paragrafo 3. 5 Se un partecipante si ammala poco prima dell'inizio del corso gli verranno fatturate, se presenta un certificato medico, solo i costi amministrativi. 6 Nel caso in cui il partecipante al corso per motivi impellenti, come malattia o infortunio certificati dal medico, deve interrompere il corso alla ditta formatrice verrà rimborsato l'importo pagato al netto delle spese già sostenute. 7 La partecipazione ai corsi interaziendali è considerato orario di lavoro. Il salario fissato nel contratto di apprendistato deve essere corrisposto anche durante il corso. 8 È vietato calcolare come giorni di vacanza la frequenza ai corsi interaziendali. 9 I costi derivanti alla partecipazione ai corsi interaziendali vengono sostenuti dalla ditta formatrice. Per il resto valgono le disposizioni del contratto di apprendistato. 10 La riparazione di danni agli edifici e mobili causati intenzionalmente o per negligenza grave dalle persone in formazione verrà fatturato completamente alla persona interessata più una tassa amministrativa. Per danni non computabili alle persone in formazione l organo responsabile stipula un assicurazione di responsabilità civile. I premi sono a carico delle ditte formatrici. Per il resto viene applicato il regolamento della casa. Art. 11 Contributi federali e cantonali 1 I contributi federali e cantonali dipendono dalle disposizioni legali federali. Per il pagamento dei contributi è responsabile il fondo di formazione professionale pavimenti (BFB). Art. 1 Presa a carico di eventuali perdite 1 Se i costi di organizzazione, di preparazione, di attuazione e post-lavorazione dei corsi non vengono coperti dalle aziende formatrici, da contributi pubblici, da eventuali contributi da parte di terzi o lavori del corso, questi sono a carico del fondo di formazione professionale pavimenti (BFB). 5 Disposizioni finali Art. 13 Abrogazione del regolamento esistente 1 Il regolamento per i corsi d introduzione per posatori di pavimenti dell'8 novembre 00 è abrogato. 5
6 Art. 14 Disposizioni transitorie 1 I futuri posatori di pavimenti che hanno iniziato il loro tirocinio prima del 1 gennaio 01 frequentano i corsi interaziendali come da regolamento dell'8 novembre 00. Art. 15 Entrata in vigore 1 Il presente regolamento sull organizzazione dei corsi interaziendali entra in vigore all inizio dell anno scolastico 01. Gli organi responsabili 5036 Oberenfelden, 1 gennaio 01 René Bossert Presidente PavimentiSvizzeri Bruno Durrer Presidente ISP 6
Schreiner/Schreinerin Menuisier/Menuisière/Ebéniste Falegname REGOLAMENTO CONCERNENTE I CORSI D INTRODUZIONE
Schreiner/Schreinerin Menuisier/Menuisière/Ebéniste Falegname REGOLAMENTO CONCERNENTE I CORSI D INTRODUZIONE Falegname con indirizzo di specializzazione mobili/arredamenti interni, risp. costruzioni e
DettagliRegolamento d applicazione dei corsi interaziendali del campo professionale dell agricoltura e delle sue professioni
Campo professionale dell agricoltura e delle sue professioni Oml AgriAliForm Regolamento d applicazione dei corsi interaziendali del campo professionale dell agricoltura e delle sue professioni Versione
DettagliCorsi interaziendali per Grafica AFC / Grafico AFC. Regolamento organizzativo
Corsi interaziendali per Grafica AFC / Grafico AFC Regolamento organizzativo 9 luglio 2010 2 5 Regolamento Regolamento concernente l organizzazione, la suddivisione e la durata dei corsi interaziendali
Dettagligli esami per l ottenimento del diploma cantonale di agente ausiliario di sicurezza
ESAMI PER L OTTENIMENTO DEL DIPLOMA CANTONALE DI AGENTE AUSILIARIO DI SICUREZZA Divisione della formazione professionale del Cantone Ticino REGOLAMENTO concernente gli esami per l ottenimento del diploma
DettagliAssociazione della Rete di aziende formatrici del Cantone Ticino (ARAF Ticino) STATUTO. 2 dicembre Articolo Contenuto Pagina I
Associazione della Rete di aziende formatrici del Cantone Ticino (ARAF Ticino) STATUTO 2 dicembre 2013 Articolo Contenuto Pagina I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Definizione, sede, anno amministrativo
DettagliOrdinanza dell UFFT sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base
Ordinanza dell UFFT sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base del 27 aprile 2006 L Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia
DettagliRegolamento della Commissione federale delle case da gioco
Regolamento della Commissione federale delle case da gioco 935.524 del 6 dicembre 2007 (Stato 1 febbraio 2008) Approvato dal Consiglio federale il 16 gennaio 2008 La Commissione federale delle case da
DettagliI. Disposizioni generali
5.2.3.1 Accordo intercantonale sui contributi alle spese di formazione nelle scuole professionali di base (Accordo sulle scuole professionali di base, ASPr) (del 22 giugno 2006) I. Disposizioni generali
DettagliOrdinanza sulla formazione degli organi di controllo dell igiene delle carni
Ordinanza sulla formazione degli organi di controllo dell igiene delle carni (OFIgC) 817.191.54 del 1 marzo 1995 (Stato 13 dicembre 2005) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 41 capoverso 1
Dettaglidel 22 novembre 1963 (Stato 1 agosto 2010)
Ordinanza concernente Svizzera turismo 1 935.211 del 22 novembre 1963 (Stato 1 agosto 2010) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 capoverso 2 della legge federale del 21 dicembre 1955 2 concernente
DettagliOrdinanza del DFI
Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per i primi due anni di studio presso il Dipartimento di medicina della facoltà di scienze dell Università
DettagliREGOLAMENTO D ESAME. per. l esame professionale federale di formatrice / formatore. del 11 febbraio 201
REGOLAMENTO D ESAME per l esame professionale federale di formatrice / formatore del 11 febbraio 201 (modulare con verifica finale centrale) Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13
DettagliRegolamento concernente la formazione pratica dei diplomati universitari in ambito forestale 1
Regolamento concernente la formazione pratica dei diplomati universitari in ambito forestale 1 921.211.1 del 2 agosto 1994 (Stato 12 dicembre 2006) Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti,
DettagliOrdinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Addetta del pneumatico/addetto del pneumatico
Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Addetta del pneumatico/addetto del pneumatico del 6 dicembre 2005 (Stato 1 gennaio 2013) 46320 Addetta/Addetto del pneumatico Reifenpraktikerin/Reifenpraktiker
DettagliOrdinanza della SEFRI sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base
Ordinanza della SEFRI sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base del 13 dicembre 2013 (Stato 1 febbraio 2014) La Segreteria di Stato per la formazione,
DettagliOrdinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Fiorista con attestato federale di capacità (AFC)
Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Fiorista con attestato federale di capacità (AFC) 412.101.220.65 del 10 ottobre 2007 (Stato 1 gennaio 2013) 17204 Fiorista AFC Floristin EFZ/Florist
DettagliRegolamento interno della Commissione federale delle case da gioco
Regolamento interno della Commissione federale delle case da gioco del 31 agosto 2000 Approvato dal Consiglio federale il 18 ottobre 2000 La Commissione federale delle case da gioco, visto l articolo 47
DettagliOrdinanza sulla formazione professionale di base
Ordinanza sulla formazione professionale di base Falegname CFP del 1 dicembre 2005 30506 Falegname CFP Schreinerpraktikerin/Schreinerpraktiker Aide-menuisière/Aide-menuisier L Ufficio federale della formazione
Dettaglidel 2 dicembre 2016 (Stato 1 febbraio 2017)
Ordinanza concernente Svizzera Turismo 935.211 del 2 dicembre 2016 (Stato 1 febbraio 2017) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 capoverso 2 della legge federale del 21 dicembre 1955 1 concernente
DettagliOrdinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Cuoca in dietetica/cuoco in dietetica con attestato federale di capacità (AFC)
Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Cuoca in dietetica/cuoco in dietetica con attestato federale di capacità (AFC) 412.101.220.32 del 9 ottobre 2006 (Stato 1 gennaio 2013) 79004
DettagliRegolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento
Regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento (RegO-CSA) del 12 marzo 2015 Il Consiglio svizzero di accreditamento, visto l articolo 21 capoverso 5 della legge federale del 30
Dettaglidel 3 settembre 2003 (Stato 23 settembre 2003)
Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame presso la Facoltà di medicina dell Università di Zurigo del 3 settembre 2003 (Stato 23 settembre 2003) Il
DettagliOrdinanza sulla maturità professionale federale
Ordinanza sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr) 412.103.1 del 24 giugno 2009 (Stato 1 ottobre 2013) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 25 capoverso
DettagliOrdinanza concernente Svizzera Turismo
Ordinanza concernente Svizzera Turismo del 2 dicembre 2016 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 capoverso 2 della legge federale del 21 dicembre 1955 1 concernente Svizzera Turismo, ordina:
DettagliRegolamento sulla formazione continua dei docenti (del 9 giugno 2015)
Regolamento sulla formazione continua dei docenti (del 9 giugno 2015) 5.1.4.3.2 IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la legge sulla formazione continua dei docenti del 19 giugno
DettagliSTATUTO DELL'ASSOCIAZIONE AMICI DEL CENTRO INFANZIA ARNABOLDI
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE AMICI DEL CENTRO INFANZIA ARNABOLDI Disposizioni generali Art. 1 Nome e sede Sotto la denominazione Associazione Amici del Centro Infanzia Arnaboldi è costituita una associazione
DettagliOrdinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Ortopedica/Ortopedico con attestato federale di capacità (AFC)
Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Ortopedica/Ortopedico con attestato federale di capacità (AFC) 412.101.220.84 del 12 giugno 2008 (Stato 1 gennaio 2013) 54005 Ortopedica AFC/Ortopedico
DettagliOrdinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Estetista con attestato federale di capacità (AFC)
Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Estetista con attestato federale di capacità (AFC) 412.101.220.39 del 12 dicembre 2006 (Stato 1 gennaio 2013) 82112 Estetista AFC Kosmetikerin
DettagliOrdinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Estetista con attestato federale di capacità (AFC) Modifica del 18 ottobre 2016 82112 Estetista AFC Kosmetikerin EFZ/Kosmetiker EFZ Esthéticienne
DettagliNei presenti statuti, le designazioni al maschile si riferiscono sempre a entrambi i sessi.
Statuti «Associazione svizzera del personale di endoscopia» (ASPE) Nei presenti statuti, le designazioni al maschile si riferiscono sempre a entrambi i sessi. I. DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO Art. 1 Sotto
Dettagli(Regolamento degli studi IUFFP) Sezione 1: Date dei semestri e offerta di formazione. del 22 settembre 2006 (Stato 7 novembre 2006)
Regolamento del Consiglio dello IUFFP su offerte di formazione, titoli e disciplina dell Istituto universitario federale per la formazione professionale (Regolamento degli studi IUFFP) del 22 settembre
DettagliOrdinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Ottico con attestato federale di capacità (AFC)
Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Ottico con attestato federale di capacità (AFC) 412.101.221.27 del 10 maggio 2010 (Stato 1 gennaio 2013) 85504 Ottico AFC Augenoptikerin EFZ/Augenoptiker
DettagliOrdinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico
Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico Modifica del... AVAMPROGETTO del 5.7.2010 Il Consiglio federale svizzero
DettagliOrdinanza sulla maturità professionale federale
Ordinanza sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr) del Il Consiglio federale svizzero visto l articolo 25 capoverso 5 della legge del 13 dicembre 2002 1 sulla
Dettaglidel 1 ottobre 2010 (Stato 1 gennaio 2013)
Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Riparatrice di calzature/riparatore di calzature con certificato federale di formazione pratica (CFP) del 1 ottobre 2010 (Stato 1 gennaio
DettagliOrdinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Fabbricante di strumenti musicali con attestato federale di capacità (AFC)
Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Fabbricante di strumenti musicali con attestato federale di capacità (AFC) 412.101.220.60 dell 8 agosto 2007 (Stato 1 gennaio 2013) Fabbricante
DettagliLegge sulle scuole professionali (del 2 ottobre 1996)
Legge sulle scuole professionali (del 2 ottobre 1996) 5.2.2.1 IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 15 febbraio 1995 n. 4374 del Consiglio di Stato; visto il rapporto 17
DettagliRegolamento disciplinare del Politecnico federale di Zurigo
Regolamento disciplinare del Politecnico federale di Zurigo (Regolamento disciplinare del PF di Zurigo) del 2 novembre 2004 La direzione del PF di Zurigo, visto l articolo 16 dell ordinanza del 13 novembre
DettagliOrdinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Decoratrice tessile/decoratore tessile con attestato federale di capacità (AFC)
Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Decoratrice tessile/decoratore tessile con attestato federale di capacità (AFC) 412.101.221.32 del 31 maggio 2010 (Stato 1 gennaio 2013) 28502
DettagliOrdinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Progettista di sistemi di refrigerazione con attestato federale di capacità (AFC)
Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Progettista di sistemi di refrigerazione con attestato federale di capacità (AFC) 412.101.221.74 del 4 novembre 2011 (Stato 1 gennaio 2013)
DettagliOrdinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici
Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici (OPIE) 734.25 del 2 febbraio 2000 (Stato 28 marzo 2000) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 3 e 16 capoverso 7 delle
DettagliASSOCIAZIONE TICINESE PER I SENTIERI ESCURSIONISTICI
ASSOCIAZIONE TICINESE PER I SENTIERI ESCURSIONISTICI (ATSE) Art. 1 Sede Statuto (del 2 dicembre 1993) E costituita, con sede al proprio segretariato, a norma degli articoli 60 e seguenti del CCS, l Associazione
DettagliFEDERAZIONE GOLF TICINO STATUTO
FEDERAZIONE GOLF TICINO 7 maggio 2013 Sommario I. GENERALITÀ... 3 Art. 1 Denominazione... 3 Art. 2 Sede e durata... 3 Art. 3 Scopo... 3 II. CATEGORIE DI SOCI... 4 Art. 4 Membri... 4 Art. 5 Membri onorari...
DettagliOrdinanza sul Fondo di smaltimento delle scorie radioattive prodotte dalle centrali nucleari
Ordinanza sul Fondo di smaltimento delle scorie radioattive prodotte dalle centrali nucleari (Ordinanza sul Fondo di smaltimento, OFSma) del 6 marzo 2000 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo
DettagliRegolamento interno della Commissione dell energia elettrica
Regolamento interno della Commissione dell energia elettrica 734.74 del 12 settembre 2007 (Stato 1 gennaio 2012) Approvato dal Consiglio federale il 21 novembre 2007 La Commissione dell energia elettrica,
Dettaglidel 20 novembre 2014 Art. 2 l innovazione.
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale del 20 novembre 2014 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 60 capoverso 3 della
DettagliRegolamento di gestione del Fondo per la promozione della ricerca forestale e del legno
Regolamento di gestione del Fondo per la promozione della ricerca forestale e del legno I. Sezione: In generale Basi legali: decreto del 29 marzo 1946 del Consiglio federale; legge federale del 4 ottobre
DettagliREGOLAMENTO D ISTITUTO DELLE SCUOLE DI LUMINO
Scuole comunali - Lumino 1. REGOLAMENTO D ISTITUTO DELLE SCUOLE DI LUMINO Titolo I Organizzazione dell Istituto Capitolo I : Generalità Art. 1. Denominazione La scuola dell infanzia e la scuola elementare
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE ENTE REGIONALE SVILUPPO MENDRISIOTTO E BASSO CERESIO (ERSMB)
STATUTO ASSOCIAZIONE ENTE REGIONALE SVILUPPO MENDRISIOTTO E BASSO CERESIO (ERSMB) CAPITOLO 1 Scopo, sede e durata Art. 1. Denominazione Con la denominazione Ente regionale per lo sviluppo del Mendrisiotto
DettagliLegge federale sul Consiglio della magistratura
Legge federale sul Consiglio della magistratura (LCM) Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 169 capoverso 1 e 191a della Costituzione federale 1 ; visto il
DettagliOrdinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Calzolaia/Calzolaio con attestato federale di capacità (AFC)
Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Calzolaia/Calzolaio con attestato federale di capacità (AFC) 412.101.221.45 del 1 ottobre 2010 (Stato 1 gennaio 2013) 36104 Calzolaia AFC/Calzolaio
DettagliAssociazione svizzera per lo sport nelle scuole professionali
Associazione svizzera per lo sport nelle scuole professionali Statuto 1. Denominazione e sede 1.1 Denominazione 1.2 Sede 1.3 Appartenenza 2. Scopo 2.1 Pratica di educazione fisica e di sport obbligatoria
Dettaglidel 31 ottobre 2000 (Stato 12 dicembre 2000)
Ordinanza concernente la sperimentazione di un modulo speciale di insegnamento e di esame per il corso di studi in Scienze farmaceutiche del dipartimento di farmacia dell Università di Basilea e per il
DettagliOrdinanza sull aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti
Ordinanza sull aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti (OSSPR) 916.405.4 del 13 gennaio 1999 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto
Dettaglidel 19 settembre 2008 (Stato 1 gennaio 2015)
Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Gestrice dell informazione e della documentazione/ Gestore dell informazione e della documentazione con attestato federale di capacità (AFC)
DettagliArch COMUNE DI ROVEREDO REGOLAMENTO SCOLASTICO COMUNALE
Arch. 16.11 COMUNE DI ROVEREDO REGOLAMENTO SCOLASTICO COMUNALE 1 I. DISPOSIZIONI GENERALI 3 ART. 1 APPLICAZIONE E CAMPO D APPLICAZIONE 3 II. ENTE SCOLASTICO 3 ART. 2 COMPITO IN COMUNE 3 ART. 3 ENTI SCOLASTICI
DettagliS T A T U T O. DELLE COLONIE DEI SINDACATI (UNIONE SINDACALE SVIZZERA TICINO e MOESA) COSTITUZIONE
S T A T U T O DELLE COLONIE DEI SINDACATI (UNIONE SINDACALE SVIZZERA TICINO e MOESA) COSTITUZIONE Art. 1 1. Col nome di Colonie dei Sindacati (Unione Sindacale Svizzera Ticino e Moesa) è costituita un
Dettaglidel 22 giugno 2010 (Stato 1 gennaio 2013)
Regolamento del Consiglio dello IUFFP sulle offerte di formazione e i titoli dell Istituto universitario federale per la formazione professionale (Regolamento degli studi IUFFP) del 22 giugno 2010 (Stato
DettagliDirettive e raccomandazioni per il contratto di tirocinio per pittori e gessatori
Bildung SMGV Tel. 043 233 49 00 / Fax. 043 233 49 82 bildung@smgv.ch Direttive e raccomandazioni per il contratto di tirocinio per pittori e gessatori Le direttive e le raccomandazioni seguenti servono
DettagliOrdinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base
Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base Agente tecnica di materie sintetiche/agente tecnico di materie sintetiche con attestato federale di capacità (AFC) del 5 dicembre 2007 38321 Agente
DettagliOrdinanza del DFI. Sezione 1: Oggetto e campo d applicazione. Sezione 2: Struttura e programmi del ciclo di studi. del 21 ottobre 2004
Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per il ciclo di studi che permette il conseguimento del diploma federale di farmacista presso l Università
DettagliRegolamento Tariffario OAD FCT (RT)
Regolamento Tariffario OAD FCT (RT) In applicazione dell art. 18 lett. d e dell art. 36 degli Statuti dell associazione OAD FCT, l Assemblea Generale dei soci approva il presente Regolamento Tariffario.
Dettaglidell 8 dicembre 2004 (Stato 1 gennaio 2013) Sezione 1: Oggetto, approfondimenti e durata
Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Impiegata del commercio al dettaglio/ Impiegato del commercio al dettaglio con attestato federale di capacità (AFC) 2 412.101.220.03 dell
DettagliRegolamento di organizzazione della Conferenza svizzera delle scuole universitarie
Regolamento di organizzazione della Conferenza svizzera delle scuole universitarie (RegO-CSSU) del 6 febbraio 0 (Stato settembre 0) Il Consiglio delle scuole universitarie della Conferenza svizzera delle
DettagliOrdinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo
Ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo (OFPT) del Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 28 capoverso 2 lettera c della legge federale del 21 marzo 1969 1 sull imposizione del tabacco,
DettagliOrdinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Odontotecnica/odontotecnico con attestato federale di capacità (AFC)
Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Odontotecnica/odontotecnico con attestato federale di capacità (AFC) 412.101.220.70 del 30 novembre 2007 (Stato 1 gennaio 2013) 54103 Odontotecnica
DettagliOrdinanza sull ammissione al Politecnico federale di Zurigo
Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Zurigo (Ordinanza sull ammissione al PFZ) del 10 settembre 2002 La direzione del Politecnico federale di Zurigo, visti gli articoli 16 e 28 capoverso
DettagliStatuto. Facoltà di scienze informatiche Università della Svizzera italiana (USI)
Statuto Facoltà di scienze informatiche Università della Svizzera italiana (USI) Via G. Buffi 13 CH - 6904 Lugano +41 58 666 4690 +41 58 666 4536 decanato.inf@usi.ch www.inf.usi.ch 1 La Facoltà di scienze
DettagliStatuto della Società svizzera di credito alberghiero (SCA)
Statuto della Società svizzera di credito alberghiero (SCA) (Statuto SCA) del xx giugno 2015 L assemblea generale della SCA, visto l articolo 12 capoverso 1 della legge federale del 20 giugno 2003 1 sulla
DettagliOrdinanza sulla formazione professionale di base di impiegato d'albergo e di ristorazione
40.50 Ordinanza sulla formazione professionale di base di impiegato d'albergo e di ristorazione emanata dal Governo il agosto 008 visto l'art. 45 della Costituzione cantonale ) I. Disposizioni generali
DettagliOrdinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Muratrice/Muratore con attestato federale di capacità (AFC)
Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Muratrice/Muratore con attestato federale di capacità (AFC) 412.101.221.34 del 14 settembre 2010 (Stato 1 settembre 2014) 51006 Muratrice
DettagliOrdinanza sull attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello
Ordinanza sull attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello (OASAM) del 26 novembre 2003 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 62 capoverso 3 e
Dettaglidel 3 maggio 2011 (Stato 1 gennaio 2013) Sezione 1: Oggetto, orientamenti e durata Profilo professionale e orientamenti
Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Assistente alla stampa e all allestimento con certificato federale di formazione pratica (CFP) del 3 maggio 2011 (Stato 1 gennaio 2013) 35316
DettagliOrdinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti ferroviari
Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti ferroviari (OPAPIF) Allegato 3 (n. I 3) del 2 febbraio 2000 Il Consiglio federale svizzero, visti l articolo 97 della legge del 20 dicembre
DettagliStatuto della Conferenza svizzera delle scuole specializzate superiori (Conferenza SSS)
Statuto della Conferenza svizzera delle scuole specializzate superiori (Conferenza SSS) del 18 settembre 2007 (Stato 30 giugno 2011) Art. 1 Nome, oggetto e sede 1 La Conferenza svizzera delle scuole specializzate
DettagliOrdinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Assistente di studio veterinario con attestato federale di capacità (AFC)
Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Assistente di studio veterinario con attestato federale di capacità (AFC) 412.101.220.64 del 17 settembre 2007 (Stato 1 gennaio 2013) 86908
DettagliRegolamento sull organizzazione dell Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni
Regolamento sull organizzazione dell Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Regolamento sull organizzazione dell INSAI) del 10 giugno 2016 Approvato dal Consiglio federale il
DettagliOrdinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Addetta di cucina/addetto di cucina
Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Addetta di cucina/addetto di cucina 412.101.220.07 del 7 dicembre 2004 (Stato 1 gennaio 2013) 79022 Addetta di cucina/addetto di cucina Küchenangestellte/Küchenangestellter
DettagliLegge sull EOC (Ente ospedaliero cantonale) (del 19 dicembre 2000)
Legge sull EOC (Ente ospedaliero cantonale) (del 19 dicembre 2000) 6.3.1.1 IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - vista la Legge sugli ospedali pubblici del 20 dicembre 1982; - visto il
DettagliOrdinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Calzolaia/Calzolaio con attestato federale di capacità (AFC)
Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Calzolaia/Calzolaio con attestato federale di capacità (AFC) 412.101.221.45 del 1 ottobre 2010 (Stato 1 gennaio 2018) 36104 Calzolaia AFC/Calzolaio
DettagliSTATUTO. della spettabile. Associazione Aurofonie
STATUTO della spettabile Associazione Aurofonie 1 ARTICOLO 1 DENOMINAZIONE E SEDE Con la denominazione Associazione Aurofonie si costituisce nel Cantone Ticino un associazione ai sensi degli articoli 60
DettagliQuesto testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (www.admin.ch/ch/i/as/).
Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (www.admin.ch/ch/i/as/). Ordinanza sulla Cassa di previdenza del personale delle dogane
DettagliOrdinanza sul sistema d informazione per l analisi dei dati del mercato del lavoro
Ordinanza sul sistema d informazione per l analisi dei dati del mercato del lavoro (Ordinanza LAMDA) del 25 ottobre 2017 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 109 della legge del 25 giugno 1982
DettagliOrdinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo
Ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo (OFPT) del 5 marzo 2004 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 28 capoverso 2 lettera c della legge federale del 21 marzo 1969 1 sull imposizione
DettagliSTATUTO FIAS SEZIONE TICINO
FIAS SVS FEAS Federazione svizzera degli impiegati delle assicurazioni sociali Schweizerischer Verband der Sozialversicherungs Fachleute Fédération suisse des employés en assurences sociales STATUTO FIAS
DettagliDisposizioni esecutive concernenti i corsi interaziendali
Disposizioni esecutive concernenti i corsi interaziendali Versione 2.1 dal 31 luglio 2016 Sommario 1. Campo d applicazione... 2 2. Compiti e competenze degli organi dei corsi... 2 2.1 Commissione di vigilanza...
DettagliOrdinanza sull educazione fisica nelle scuole professionali
Ordinanza sull educazione fisica nelle scuole professionali 415.022 del 14 giugno 1976 (Stato il 11 agosto 1998) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 16 capoverso 2 della legge federale del
DettagliLegge sul censimento federale della popolazione
Legge sul censimento federale della popolazione (Legge sul censimento) Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 65 della Costituzione federale 1, visto il messaggio
DettagliOrdinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Calzolaia ortopedica/calzolaio ortopedico con attestato federale di capacità (AFC)
Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Calzolaia ortopedica/calzolaio ortopedico con attestato federale di capacità (AFC) 412.101.221.44 del 1 ottobre 2010 (Stato 1 gennaio 2013)
DettagliLa Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE),
4.2.1.3 Regolamento concernente l esame complementare per l ammissione alle università cantonali e ai politecnici federali dei titolari di un attestato di maturità professionale federale o di un certificato
DettagliOrdinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Pittrice su vetro/pittore su vetro con attestato federale di capacità (AFC)
Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Pittrice su vetro/pittore su vetro con attestato federale di capacità (AFC) 412.101.221.14 del 28 agosto 2009 (Stato 1 gennaio 2013) 39605
DettagliRegolamento Tariffario OAD FCT (RT) TASSE DI AFFILIAZIONE
Regolamento Tariffario OAD FCT (RT) In applicazione dell art. 18 lett. d e dell art. 36 degli Statuti dell associazione OAD FCT, l Assemblea Generale dei soci approva il presente Regolamento Tariffario.
DettagliOrdinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Estetista con attestato federale di capacità (AFC)
Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Estetista con attestato federale di capacità (AFC) 412.101.220.39 del 12 dicembre 2006 (Stato 1 gennaio 2017) 82112 Estetista AFC Kosmetikerin
DettagliStatuto della Associazione degli Amici della Compagnia Finzi Pasca. Lugano
Statuto della Associazione degli Amici della Compagnia Finzi Pasca Lugano Nome e sede Art. 1 Con la denominazione "Associazione degli Amici della Compagnia Finzi Pasca" (in seguito: Associazione), è costituita,
DettagliSTATUTO. Art 2.2 L'associazione non ha fini lucrativi; è apolitica e aconfessionale.
STATUTO Art. 1 NOME E SEDE In data 15 maggio 2007 è costituita a Bellinzona l'associazione denominata "CAMPERISTI SVIZZERA ITALIANA" (in seguito CSI), ai sensi dell'articolo 60 e segg. del Codice civile
DettagliOrdinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Addetta di ristorazione/addetto di ristorazione
Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Addetta di ristorazione/addetto di ristorazione del 7 dicembre 2004 (Stato 1 gennaio 2013) 79023 Addetta di ristorazione/addetto di ristorazione
DettagliOrdinanza sul servizio civile
Ordinanza sul servizio civile (OSCi) Modifica del 10 dicembre 2010 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza dell 11 settembre 1996 1 sul servizio civile è modificata come segue: Art. 8 lett.
DettagliOrdinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base
Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base Aiuto costruttrice di modelli e stampi/aiuto costruttore di modelli e stampi con certificato federale di formazione pratica (CFP) del 30 ottobre
DettagliOrdinanza del DFI. Sezione 1: Disposizioni generali. Sezione 2: Programmi di studio. del 20 settembre 2002
Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale di insegnamento e di esame presso l Istituto di medicina dentaria della facoltà di medicina dell Università di Ginevra del 20 settembre
Dettagli