REGIONE DEL VENETO AZIENDA UNITA LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 6 VICENZA DELIBERAZIONE. n. 943 del O G G E T T O

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1 REGIONE DEL VENETO AZIENDA UNITA LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 6 VICENZA DELIBERAZIONE n. 943 del O G G E T T O Contratti con l Azienda U.L.SS. n. 4 Alto Vicentino per attività di consulenza a pagamento in Cardiochirurgia, Fisica Sanitaria, Neurochirurgia, Neurologia Pediatrica e Radioprotezione ai sensi dell'art. 58 co. 2 del C.C.N.L. 1998/2001 della Dirigenza Medica e Veterinaria. Proroga dal al Proponente: Direzione Amministrativa Ospedaliera e per le Strutture Private Accreditate Anno Proposta: 2015 Numero Proposta: 1086 Direzione Amministrativa Ospedaliera e per le Strutture Private Accreditate/2015/1086 1

2 Il Direttore della Direzione Amministrativa Ospedaliera e per le Strutture Private Accreditate riferisce che: La Regione Veneto con D.G.R. n. 866 del ha disposto l approvazione del protocollo d intesa con le OO.SS. della Dirigenza Medica e Veterinaria per l adozione di linee guida regionali per la disciplina delle convenzioni stipulate tra le Aziende ed Enti del SSR per l effettuazione di prestazioni di consulenza da parte dei dirigenti medici, disponendo inoltre la modifica della D.G.R. n del 29 dicembre 2014 in relazione alla prescrizione in materia di orario di lavoro superata dalle nuove linee guida. L Azienda U.L.SS. n. 4 Alto Vicentino, con nota prot. n del , acquisita agli atti, ha chiesto, il rinnovo fino al dei seguenti contratti: Cardiochirurgia Fisica Sanitaria Neurochirurgia Neurologia Pediatrica Radioprotezione (medicina del lavoro) volti ad acquisire attività di consulenza da parte di Consulenti di questa Azienda, presso la propria sede. La Regione Veneto con nota prot. n del 29 settembre u.s. e successiva nota prot. n del 16 ottobre u.s. ha autorizzato la prosecuzione delle convenzioni in argomento secondo quanto stabilito dal Protocollo di Intesa sulle linee guida di cui all allegato A) della D.G.R.V. n. 866/2015 per il periodo dal al Sulle richieste sono stati acquisiti, in atti, i pareri favorevoli dei Direttori delle UU.OO.CC. di competenza e del Direttore Medico di questa Azienda U.L.SS.. Detta deliberazione regionale precisa che i compensi dovuti ai Consulenti, tempo di trasferta escluso, determinati su base oraria, siano pari a 100,00, al netto dell IRAP pari al 8,5% del compenso ( 8,50) a carico dell Azienda richiedente la consulenza e della trattenuta del 5% ( 5,26) che affluisce all Azienda di appartenenza dei Consulenti, ai sensi dell articolo 58 co. 3 del C.C.N.L. dell , che cita testualmente: Il compenso per le attività (omissis) deve affluire all azienda o ente di appartenenza che provvede ad attribuirne il 95% al dirigente avente diritto (omissis). Si precisa altresì che secondo i nuovi dettami regionali l'azienda U.L.SS. richiedente è tenuta inoltre al rimborso delle spese di viaggio nella misura di un quinto del prezzo medio della benzina super per ogni KM percorso, ai sensi dell art. 8 co. 1 Legge n. 417 del e s.m.i.. Si rileva inoltre che le attività di consulenza in argomento rientrano fra quelle disciplinate dall art. 58, comma 2, del C.C.N.L. 1998/2001 della Dirigenza Medica e Veterinaria nonché dall art. 1 dell addendum al vigente regolamento aziendale, approvato con deliberazione n. 435 del 12 giugno 2014, che disciplina l attività libero-professionale dei dirigenti medici e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario. Gli accessi saranno effettuati dai Dirigenti Medici delle UU.OO.CC. in argomento, al di fuori dell orario di lavoro e comunque compatibilmente con gli impegni di servizio. Direzione Amministrativa Ospedaliera e per le Strutture Private Accreditate/2015/1086 2

3 Si sottolinea in particolare che la programmazione delle attività, che sono in capo ai Direttori delle UU.OO.CC. di appartenenza dovranno avvenire in maniera tale da assicurare il necessario periodo di riposo volto a garantire il recupero psico-fisico del personale medico coinvolto, secondo i nuovi limiti previsti dalla Giunta Regionale Veneto che stabiliscono come lo svolgimento delle suddette prestazioni di consulenza non dovranno comportare un impegno medio orario del personale interessato superiore alle 48 ore settimanali complessive, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della L. 30 ottobre 2014, n Per il pagamento delle somme dovute dall Azienda U.L.SS. n. 4 Alto Vicentino, pagamento che avviene attraverso il meccanismo della compensazione finanziaria (Poste R) istituita dalla Regione Veneto con D.G.R. n. 337/ ai sensi dell art. 58 del C.C.N.L. precitato si provvederà ad accreditare i compensi spettanti ai Consulenti secondo le disposizioni normative e regolamentari vigenti, in ogni caso qualora l attività fosse resa, per qualsiasi motivo, durante l orario di lavoro, il compenso resterà acquisito dall Azienda. In ragione di quanto esposto, si propone di approvare la proroga dei contratti per attività di consulenza in Cardiochirurgia, Fisica Sanitaria, Neurochirurgia, Neurologia Pediatrica e Radioprotezione con l Azienda U.L.SS. n. 4 Alto Vicentino, dal al alle condizioni e modalità sommariamente sopra rappresentate e precisate nei disciplinari allegati quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento. Il medesimo Direttore ha attestato l avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia. I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza. Sulla base di quanto sopra DELIBERA 1. di approvare, per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, la proroga dal al , dei seguenti contratti con l Azienda U.L.S.S. n. 4 Alto Vicentino volti a fornire attività di consulenza da effettuarsi al di fuori dell orario di lavoro e compatibilmente con gli impegni di servizio, dal personale medico delle rispettive UU.OO.CC., in servizio con rapporto di lavoro esclusivo, alle condizioni e con le modalità previste dalla D.G.R.V. n. 866 del e precisate nei disciplinari allegati alla presente deliberazione, della quale formano parte integrante e sostanziale: Cardiochirurgia Fisica Sanitaria Neurochirurgia Neurologia Pediatrica Radioprotezione (medicina del lavoro) Direzione Amministrativa Ospedaliera e per le Strutture Private Accreditate/2015/1086 3

4 2. di approvare che il compenso dei Consulenti, tempo di trasferta escluso, determinati su base oraria, siano pari a 100,00, al netto dell IRAP pari al 8,5% del compenso ( 8,50) a carico dell azienda richiedente la consulenza e della trattenuta del 5% ( 5,26) che affluisce all Azienda di appartenenza dei Consulenti, ai sensi dell articolo 58 co. 3 del C.C.N.L. dell , che cita testualmente: Il compenso per le attività (omissis) deve affluire all azienda o ente di appartenenza che provvede ad attribuirne il 95% al dirigente avente diritto (omissis) ; 3. di prendere atto che l Azienda U.L.SS. n. 4 Alto Vicentino è tenuta inoltre al rimborso delle spese di viaggio nella misura di un quinto del prezzo medio della benzina super per ogni KM percorso, ai sensi dell art. 8 co. 1 Legge n. 417 del e s.m.i.; 4. di dare atto che le somme da introitare ed i compensi da corrispondere troveranno riferimento nel Bilancio Sanitario dell anno 2015; 5. di incaricare la Direzione Amministrativa Ospedaliera e per le Strutture Private Accreditate di adempiere per ogni atto consequenziale inerente i contratti di consulenza ed il Servizio Risorse Umane e Relazioni Sindacali per l inserimento dei compensi nelle relative voci stipendiali dei consulenti interessati; 6. di pubblicare la presente all Albo dell Ente e nel sito internet aziendale alla pagina Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33. ***** Direzione Amministrativa Ospedaliera e per le Strutture Private Accreditate/2015/1086 4

5 Parere favorevole, per quanto di competenza: Il Direttore Amministrativo (App.to Dr. Roberto Toniolo) Il Direttore Sanitario (App.to Dr. Ennio Cardone) Il Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale (App.to Dr. Paolo Fortuna) (F.to digitalmente Ing. Ermanno Angonese) Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione. Il presente atto è proposto per la pubblicazione all Albo on-line dell Azienda con le seguenti modalità: Oggetto e contenuto Copia del presente atto viene inviato in data odierna al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R , n. 56). IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E AMMINISTRATIVI GENERALI Vicenza, Copia conforme all originale, composta di n. amministrativo. Vicenza, fogli (incluso il presente), rilasciata per uso IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E AMMINISTRATIVI GENERALI Direzione Amministrativa Ospedaliera e per le Strutture Private Accreditate/2015/1086 5

6 CONTRATTO PER ATTIVITA DI CONSULENZA IN CARDIOCHIRURGIA TRA l Azienda U.L.SS. n. 6 Vicenza, di seguito denominata U.L.SS. n. 6, con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi n. 37 codice fiscale e partita IVA nella persona del Direttore Generale, ing. Ermanno Angonese, E l Azienda U.L.SS. n. 4 Alto Vicentino, di seguito denominata U.L.SS. n. 4, con sede e domicilio fiscale in Thiene (VI), via Boldrini n. 1 codice fiscale e partita IVA nella persona del Direttore Generale, dott.ssa Daniela Carraro, PREMESSO CHE - l U.L.SS. n. 4 ha manifestato con specifica richiesta all U.L.SS. n. 6 la volontà di avvalersi della collaborazione del proprio personale medico con rapporto di lavoro esclusivo a tempo pieno indeterminato dell U.O.C. di Cardiochirurgica per l attuazione dei compiti inerenti le finalità istituzionali; - la Regione Veneto con nota n del 29 settembre 2015 ha autorizzato la prosecuzione della convenzione secondo quanto stabilito dal Protocollo di Intesa sulle linee guida di cui all allegato A) della D.G.R.V. 13 luglio 2015 n. 866; - l art. 58 comma 2 del C.C.N.L per l Area della Dirigenza Medica e Veterinaria prevede la possibilità di svolgimento di attività di consulenza chiesta dall Azienda da soggetti terzi, da esercitarsi fuori dell impegno di servizio, mediante apposito contratto di consulenza a pagamento; - l U.L.SS. n. 6 ha provveduto con deliberazione n. 435 del ad approvare il Regolamento per la disciplina della Attività Libero-Professionale e considera lo svolgimento dell attività richiesta, per tipologia e bacino di utenza cui 6

7 sono rivolte, non in contrasto e concorrenza o conflitto di interesse con le proprie attività istituzionali e che tale attività non comporta per l U.L.SS. n. 6 oneri aggiuntivi, ivi compresa la copertura di rischio professionale per le attività svolte presso la sede dell U.L.SS. n. 4; - l U.L.SS. n. 6 ha verificato la disponibilità dei Consulenti che svolgeranno dette attività a favore dell U.L.SS. n. 4, a fronte di specifici compensi, al di fuori dell orario di lavoro nelle forme previste dalla delibera di cui al punto precedente e compatibilmente con gli impegni istituzionali; TUTTO CIO PREMESSO SI CONTRATTA E SI STIPULA QUANTO SEGUE Articolo 1 Oggetto L ULSS n. 6, avvalendosi del proprio personale medico con rapporto di lavoro esclusivo, garantisce all U.L.SS. n. 4 la consulenza cardiochirurgica per l attuazione dei compiti inerenti le finalità istituzionali. Articolo 2 Obbligazioni dell U.L.SS. n. 6 La consulenza sarà effettuata presso l Unità Operativa di Cardiologia dell U.L.SS. n. 4, per casi urgenti riferiti a pazienti non trasportabili, previa richiesta del Responsabile dell U.O. di Cardiologia e del Direttore Medico del Presidio Ospedaliero dell U.L.SS. n. 4. Articolo 3 Modalità di esecuzione Gli accessi saranno effettuati al di fuori dell orario di lavoro e comunque compatibilmente con gli impegni di servizio di appartenenza. L attività erogata in attuazione del presente contratto, costituisce per i Consulenti dell U.L.SS. n. 6, attività aziendale a pagamento e i relativi compensi introitati e pagati dall U.L.SS. n. 6 saranno assimilati al regime fiscale del lavoro dipendente. 7

8 Ferma restando la responsabilità professionale individuale di ciascun Consulente, l attività presso l U.L.SS. n. 4 viene organizzata dal Direttore dell U.O.C. di Cardiochirurgia - secondo modalità da concordarsi con la Dirigenza Medica Ospedaliera dell U.L.SS. n. 4 - in maniera tale da non compromettere l attività istituzionale e assicurare il necessario periodo di riposo volto a garantire il recupero psico-fisico del personale medico coinvolto. Lo svolgimento delle suddette prestazioni di consulenza non dovrà comportare un impegno medio orario del personale interessato superiore alle 48 ore settimanali complessive. Tale previsione è stata inserita alla luce della norma contenuta nell'articolo 14, comma 1, della L. 30 ottobre 2014, n Articolo 4 - Aspetti economici Per l attività di consulenza, effettuata dal al , l U.L.SS. n. 4 corrisponderà il compenso orario, tempo di trasferta escluso, di 100,00 al netto dell IRAP a carico dell U.L.SS. n. 4 e della trattenuta del 5% che affluisce all U.L.SS. n. 6. L'U.L.SS. n. 4 è tenuta inoltre al rimborso delle spese di viaggio nella misura di un quinto del prezzo medio della benzina super per ogni KM percorso, ai sensi dell art. 8 co. 1 Legge n. 417 del e s.m.i.. Sui compensi l U.L.SS. n. 4 non opererà alcuna trattenuta di imposta, che verrà invece effettuata dall U.L.SS. n. 6. Articolo 5 - Trasmissione riepiloghi L U.L.SS. n. 4, al fine di consentire l emissione della fattura, si impegna a trasmettere alla Direzione Amministrativa Ospedaliera e per le Strutture Private Accreditate dell U.L.SS. n. 6 il riepilogo degli accessi effettuati con l indicazione del giorno, ora di inizio e di fine servizio, il nominativo del Consulente nonché i chilometri percorsi. 8

9 Articolo 6 - Modalità di pagamento L U.L.SS. n. 4 provvederà all immediata approvazione e liquidazione della fattura che troverà pagamento attraverso il meccanismo della compensazione finanziaria (Poste R) istituita dalla Regione Veneto, con D.G.R. n. 337/2010. L U.L.SS. n. 6, ad avvenuta compensazione delle somme dovute da parte dell U.L.SS. n. 4, accrediterà i compensi spettanti ai dirigenti medici che hanno prestato l attività di consulenza, unitamente al rimborso delle spese di viaggio, secondo le modalità stabilite dal vigente Regolamento disciplinante l attività liberoprofessionale dei dirigenti medici e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario. Ove l attività di consulenza fosse resa, per qualsiasi motivo, durante l orario di lavoro, il compenso resta in toto acquisito dall U.L.SS. n. 6. Articolo 7 - Aspetti assicurativi e di sicurezza L U.L.SS. n. 4, durante lo svolgimento dell attività presso le proprie strutture, garantisce al personale dipendente dell U.L.SS. n. 6 la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e per eventuali infortuni, alle condizioni previste dalle polizze vigenti. Per altre coperture assicurative quali la kasko o altro, essendo l attività effettuata al di fuori dell orario di lavoro, in regime di attività aziendale a pagamento, saranno gli stessi Consulenti a dovervi eventualmente provvedere in proprio. L U.L.SS. n. 6 resterà in ogni caso estranea a qualsivoglia controversia tra l U.L.SS. n. 4 ed il paziente e comunque verrà tenuta dall U.L.SS. n. 4 medesima manlevata da qualsiasi domanda e/o conseguenza promossa da soggetti terzi nei suoi confronti. L U.L.SS. n. 4 dichiara di aver adottato tutte le misure idonee per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/08. 9

10 Articolo 8 - Dati e sperimentazioni cliniche L Unità Operativa di Cardiologia dell U.L.SS. n. 4 concorda di contribuire allo studio dei risultati delle procedure cardiologiche e cardiochirurgiche gestite in regime convenzionale, offrendo quindi la propria disponibilità a collaborare nella ricerca clinica con la messa a disposizione dei dati clinici e scientifici che verranno concordati con l Unità Operativa di Cardiochirurgia dell U.L.SS. n. 6. L Unità Operativa Complessa di Cardiochirurgia dell U.L.SS. n. 6 si impegna a condividere con l Unità Operativa di Cardiologia dell U.L.SS. n. 4 i dati clinici relativi alle prestazioni cardiologiche-cardiochirurgiche eseguite ed ai risultati immediati ed a distanza ottenuti. Articolo 9 - Trattamento dei dati personali e/o sensibili Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 recante Codice in materia di protezione dei dati personali, titolare del trattamento dei dati relativi ai pazienti è l U.L.SS. n. 4. Il personale medico dell U.L.SS. n. 6 si impegna a trattare i dati personali, anche sensibili, raccolti nell espletamento delle attività prestate ai sensi del presente contratto, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, entro comunque i fini istituzionali dell U.L.SS. n. 4 e nel rispetto della precitata normativa in materia. Articolo 10 Durata Il presente contratto ha validità dal al e potrà essere rinnovato in seguito ad accordi fra le parti qualora risulti compatibile con l organizzazione dell U.L.SS. n. 6 e previa autorizzazione della Regione Veneto. Articolo 11 - Codice Comportamento Come previsto dall art. 2 co. 3 del D.P.R. n. 62 del i consulenti dell U.L.SS. n. 6 nello svolgimento dell attività prevista dal presente contratto sono 10

11 tenuti al rispetto degli obblighi di condotta stabiliti dal precitato decreto presidenziale e dal codice di comportamento integrativo adottato dall U.L.SS. n. 4, pena la risoluzione del rapporto contrattuale. Articolo 12 - Foro competente Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa scaturire dall esecuzione del presente contratto. In caso contrario per qualunque controversia derivante dal presente contratto è esclusivamente competente il Foro di Vicenza. Articolo 13 - Inadempimento e recesso Nell ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in attuazione del presente contratto si applicheranno le disposizioni di cui all art e seguenti del Codice Civile. Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dal presente contratto prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata PEC. Articolo 14 - Registrazione ed imposta di bollo Il presente contratto: - è soggetto ad imposta di bollo a carico dell U.L.SS. n. 4, ai sensi dell art. 2, allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642; - è esente da I.V.A., ai sensi dell art. 10, 1 comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni; - è soggetto a registrazione solo in caso d uso, ai sensi dell art. 5, 2 comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente; - viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell art. 15 comma 2 bis della L. 11

12 241/1990 e s.m.i.. Articolo 15 - Norma di rinvio Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali in materia. Letto, confermato e sottoscritto. Lì per l Azienda U.L.SS. n. 4 (dott.ssa Daniela Carraro) per l Azienda U.L.SS. n. 6 (ing. Ermanno Angonese) Si approva specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt e 1342 del codice civile l art. 7 Aspetti assicurativi e di sicurezza. Letto, approvato e sottoscritto. Lì, per l Azienda U.L.SS. n. 4 (dott.ssa Daniela Carraro) per l Azienda U.L.SS. n. 6 (ing. Ermanno Angonese) 12

13 CONTRATTO PER ATTIVITA DI CONSULENZA IN FISICA SANITARIA TRA l Azienda U.L.SS. n. 6 Vicenza (di seguito denominata U.L.SS. n. 6) con sede e domicilio fiscale in Via Rodolfi n Vicenza C.F. e P. IVA n nella persona del Direttore Generale, ing. Ermanno Angonese, E l Azienda U.L.SS. n. 4 Alto Vicentino (di seguito denominata U.L.SS. n. 4) con sede e domicilio fiscale in Via Boldrini n. 1 - Thiene (VI) C.F. e P. IVA , nella persona del Direttore Generale, dott.ssa Daniela Carraro, PREMESSO CHE - l U.L.SS. n. 4 ha manifestato con specifica richiesta all U.L.SS. n. 6 la volontà di avvalersi della collaborazione dei propri dirigenti fisici con rapporto di lavoro esclusivo a tempo pieno indeterminato dell U.O.C. di Fisica Sanitaria per l attuazione di compiti inerenti le finalità istituzionali. - la Regione Veneto con nota n del 29 settembre 2015 ha autorizzato la prosecuzione della convenzione secondo quanto stabilito dal Protocollo di Intesa sulle linee guida di cui all allegato A) della D.G.R.V. 13 luglio 2015 n. 866; - l art. 58 comma 2 del C.C.N.L della dirigenza dei ruoli Sanitario, Professionale, Tecnico e Amministrativo (SPTA) disciplina l attività professionale, richiesta a pagamento da terzi all azienda e svolta, fuori dall orario di lavoro, sia all interno che all esterno delle strutture aziendali, mediante apposito contratto di consulenza a pagamento; - l U.L.SS. n. 6 ha provveduto con deliberazione n. 435 del ad approvare il Regolamento per la disciplina della Attività Libero-Professionale e 13

14 considera lo svolgimento dell attività richiesta, per tipologia e bacino di utenza cui sono rivolte, non in contrasto e concorrenza o conflitto di interesse con le proprie attività istituzionali e che tale attività non comporta per l U.L.SS. n. 6 oneri aggiuntivi, ivi compresa la copertura di rischio professionale per le attività svolte presso la sede dell U.L.SS. n. 4; - l U.L.SS. n. 6 ha verificato la disponibilità dei Consulenti che svolgeranno dette attività a favore dell U.L.SS. n. 4, a fronte di specifici compensi, al di fuori dell orario di lavoro nelle forme previste dalla delibera di cui al punto precedente e compatibilmente con gli impegni istituzionali; TUTTO CIO PREMESSO SI CONTRATTA E SI STIPULA QUANTO SEGUE Articolo 1 - Oggetto L U.L.SS. n. 6 si impegna ad effettuare presso l U.L.SS. n. 4 e/o presso la propria sede, tramite il personale dirigente dell U.O.C. di Fisica Sanitaria, in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, attività che compete all esperto qualificato (art. 4 c.1 l.u del D.Lgs n. 230/1995) e all esperto in fisica medica (art. 2 c.1 l.i del D.Lgs. n. 187/2000). Articolo 2 Obbligazioni dell U.L.SS. n. 6 Per l attività di esperto in fisica medica relativa all attività di risonanza magnetica e di radiologia si prevede un impegno medio settimanale di circa n. 3 ore presso il Polo Ospedaliero Unico di Santorso e di circa n. 30 minuti, per l elaborazione dei dati, presso il Servizio di Fisica Sanitaria dell U.L.SS. n. 6. Per l attività di esperto qualificato si prevede un impegno medio settimanale di circa n. 1 ora presso il Polo Ospedaliero Unico di Santorso e di circa n. 30 minuti presso il Servizio di Fisica Sanitaria dell U.L.SS. n. 6 di Vicenza. 14

15 Per l attività di esperto in fisica medica relativa all impiego di sonde per chirurgia radioguidata si prevedono annualmente circa n. 16 ore per la verifica di stato iniziale e circa n. 50 ore per le prove di costanza periodiche. Il preventivo orario annuale di cui sopra presuppone che tutti i controlli saranno effettuati presso l'u.o.c. di Fisica Sanitaria di Vicenza e che il trasporto della strumentazione da e per l U.L.SS. n. 4 sarà effettuato a cura della U.O.C. medesima. La presente previsione di impegno orario si intende per la dotazione di apparecchiature esistente. Articolo 3 - Modalità di esecuzione Le prestazioni di cui all art. 1 sono effettuate dal personale dell U.O.C. di Fisica Sanitaria dell U.L.SS. n. 6, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al di fuori dell orario di lavoro e compatibilmente con gli impegni di servizio. L attività erogata in attuazione del presente contratto costituisce, per i Consulenti dell U.L.SS. n. 6, attività aziendale a pagamento e i relativi compensi introitati e pagati dall U.L.SS. n. 4 saranno assimilati al regime fiscale del lavoro dipendente. Ferma restando la responsabilità professionale individuale di ciascun Dirigente, l attività viene organizzata dal Direttore dell U.O.C. di Fisica Sanitaria - d intesa con la Direzione Medica Ospedaliera dell U.L.SS. n. 4 - in maniera tale da non compromettere l attività istituzionale e assicurare il necessario periodo di riposo volto a garantire il recupero psico-fisico del personale medico coinvolto. Lo svolgimento delle suddette prestazioni di consulenza non dovrà comportare un impegno medio orario del personale interessato superiore alle 48 ore settimanali complessive. Tale previsione è stata inserita alla luce della norma contenuta nell'articolo 14, comma 1, della L. 30 ottobre 2014, n Articolo 4 Aspetti economici Per l attività di consulenza, effettuata dal al , l U.L.SS. n. 4 15

16 corrisponderà il compenso orario, tempo di trasferta escluso, di 100,00 al netto dell IRAP a carico dell U.L.SS. n. 4 e della trattenuta del 5% che affluisce all U.L.SS. n. 6. L'U.L.SS. n. 4 è tenuta inoltre al rimborso delle spese di viaggio nella misura di un quinto del prezzo medio della benzina super per ogni KM percorso, ai sensi dell art. 8 co. 1 Legge n. 417 del e s.m.i.. I corrispettivi che saranno fatturati all U.L.SS. n. 4 saranno inoltre assoggettati ad I.V.A. con aliquota ordinaria. Sui compensi l U.L.SS. n. 4 non opererà alcuna trattenuta di imposta che verrà invece effettuata dall U.L.SS. n. 6. Articolo 5 Trasmissione riepiloghi L U.L.SS. n. 4, al fine di consentire l emissione della fattura, si impegna a trasmettere alla Direzione Amministrativa Ospedaliera e per le Strutture Private Accreditate dell U.L.SS. n. 6 il riepilogo mensile degli accessi effettuati con l indicazione del giorno, ora di inizio e di fine servizio, il nominativo del Consulente nonché i chilometri percorsi. Articolo 6 Modalità di pagamento L U.L.SS. n. 4 provvederà all immediata approvazione e liquidazione della fattura che troverà pagamento attraverso il meccanismo della compensazione finanziaria (Poste R) istituita dalla Regione Veneto, con D.G.R. n. 337/2010. L U.L.SS. n. 6, ad avvenuta compensazione delle somme dovute da parte dell U.L.SS. n. 4, accrediterà i compensi spettanti ai dirigenti che hanno prestato l attività, unitamente al rimborso delle spese di viaggio, secondo le modalità stabilite dal vigente Regolamento disciplinante l attività libero-professionale dei dirigenti medici e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario. 16

17 Ove l attività di consulenza fosse resa, per qualsiasi motivo, durante l orario di lavoro, il compenso resta in toto acquisito dall U.L.SS. n. 6. Articolo 7 Aspetti assicurativi e di sicurezza L U.L.SS. n. 4 garantisce la copertura assicurativa, nei termini previsti dalla polizza in vigore, per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e per ogni infortunio che possa subire il personale dipendente dell U.L.SS. n. 6 durante lo svolgimento dell attività, oggetto del presente accordo, presso le proprie strutture. Per altre coperture assicurative quali la kasko o altro, essendo l attività effettuata al di fuori dell orario di lavoro, in regime di attività aziendale a pagamento, saranno gli stessi Consulenti a dovervi eventualmente provvedere in proprio. L U.L.SS. n. 6 resterà in ogni caso estranea a qualsivoglia controversia tra l U.L.SS. n. 4 ed il paziente e comunque verrà tenuta dall U.L.SS. n. 4 medesima manlevata da qualsiasi domanda e/o conseguenza promossa da soggetti terzi nei suoi confronti. Le UU.LL.SSSS. n. 4 e 6, si impegnano, ciascuna per quanto di specifica competenza, al rispetto degli obblighi di cui al Testo Unico per la Salute e la Sicurezza nei luoghi di lavoro, D.Lgs. n. 81/2008 e s.mi.. Articolo 8 - Trattamento dei dati personali e/o sensibili Con riferimento al D.Lgs n. 196 /2003 recante Codice in materia di protezione dei dati personali, titolare del trattamento dei dati relativi ai pazienti è l U.L.SS. n.4. Il personale medico dell U.L.SS. n. 6 si impegna a trattare i dati personali, anche sensibili, raccolti nell espletamento delle attività prestate ai sensi del presente contratto, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, entro comunque i fini istituzionali dell U.L.SS. n. 4 e nel rispetto della precitata normativa in materia. Articolo 9 Durata 17

18 Il presente contratto ha validità dal al e potrà essere rinnovato in seguito ad accordi fra le parti qualora risulti compatibile con l organizzazione dell U.L.SS. n. 6 e previa autorizzazione della Regione Veneto. Articolo 10 Codice Comportamento Come previsto dall art. 2 co. 3 del D.P.R. n. 62 del i Consulenti dell U.L.SS. n. 6 nello svolgimento dell attività prevista dal presente contratto sono tenuti al rispetto degli obblighi di condotta stabiliti dal precitato decreto presidenziale e dal codice di comportamento integrativo adottato dall U.L.SS. n. 4, pena la risoluzione del rapporto contrattuale. Articolo 11 Foro competente Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa scaturire dall esecuzione del presente contratto. In caso contrario per qualunque controversia derivante dal presente contratto è esclusivamente competente il Foro di Vicenza. Articolo 12 Inadempimento e recesso Nell ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in attuazione del presente contratto si applicheranno le disposizioni di cui all art e seguenti del Codice Civile. Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dal presente contratto prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata PEC. Articolo 13 - Registrazione ed imposta di bollo Il presente contratto: - è soggetto ad imposta di bollo a carico dell U.L.SS. n. 4, ai sensi dell art. 2, allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642; 18

19 - è soggetto a I.V.A; - è soggetto a registrazione solo in caso d uso, ai sensi dell art. 5, 2 comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente. - viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell art. 15 comma 2 bis della L. 241/1990 e s.m.i.. Articolo 14 Norma di rinvio Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali in materia. Letto, confermato e sottoscritto. Lì per l Azienda U.L.SS. n. 4 (dott.ssa Daniela Carraro) per l Azienda U.L.SS. n. 6 (ing. Ermanno Angonese) Si approva specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt e 1342 del codice civile l art. 7 Aspetti assicurativi e di sicurezza. Letto, approvato e sottoscritto. Lì per l Azienda U.L.SS. n. 4 (dott.ssa Daniela Carraro) per l Azienda U.L.SS. n. 6 (ing. Ermanno Angonese) 19

20 CONTRATTO PER ATTIVITA DI CONSULENZA IN NEUROCHIRURGIA TRA l Unità Locale Socio-Sanitaria n. 6 Vicenza (di seguito denominata anche U.L.SS. n. 6) con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi n codice fiscale e partita IVA nella persona del Direttore Generale, ing. Ermanno Angonese, E l Unità Locale Socio-Sanitaria n. 4 Alto Vicentino (di seguito denominata U.L.SS. n. 4, con sede e domicilio fiscale in Thiene (VI), Via Boldrini, 1 codice fiscale e partita IVA nella persona del Direttore Generale, dott.ssa Daniela Carraro, PREMESSO CHE - l U.L.SS. n. 4 ha manifestato con specifica richiesta all U.L.SS. n. 6 la volontà di avvalersi della collaborazione del proprio personale medico con rapporto di lavoro esclusivo a tempo pieno indeterminato dell U.O.C. di Neurochirurgia per l attuazione dei compiti inerenti le finalità istituzionali. - la Regione Veneto con nota n del 29 settembre 2015 ha autorizzato la prosecuzione della convenzione secondo quanto stabilito dal Protocollo di Intesa sulle linee guida di cui all allegato A) della D.G.R.V. 13 luglio 2015 n. 866; - l art. 58 comma 2 del C.C.N.L per la dirigenza medica e veterinaria prevede la possibilità di svolgimento di attività di consulenza chiesta dall Azienda da soggetti terzi, da esercitarsi fuori dell impegno di servizio, mediante apposito contratto di consulenza a pagamento; - l U.L.SS. n. 6 ha provveduto con deliberazione n. 435 del ad 20

21 approvare il Regolamento per la disciplina della Attività Libero-Professionale e considera lo svolgimento dell attività richiesta, per tipologia e bacino di utenza cui sono rivolte, non in contrasto e concorrenza o conflitto di interesse con le proprie attività istituzionali e che tale attività non comporta per l U.L.SS. n. 6 oneri aggiuntivi, ivi compresa la copertura di rischio professionale per le attività svolte presso la sede dell U.L.SS. n. 4; - l U.L.SS. n.6 ha verificato la disponibilità dei Consulenti che svolgeranno dette attività a favore dell U.L.SS. n. 4, a fronte di specifici compensi, al di fuori dell orario di lavoro nelle forme previste dalla delibera di cui al punto precedente e compatibilmente con gli impegni istituzionali. TUTTO CIO PREMESSO SI CONTRATTA E SI STIPULA QUANTO SEGUE Articolo 1 - Oggetto L U.L.SS. n. 6, avvalendosi del proprio personale medico con rapporto di lavoro esclusivo, garantisce all U.L.SS. n. 4 la consulenza neurochirurgica, presso la propria sede, per l attuazione dei compiti inerenti le finalità istituzionali. Articolo 2 Obbligazioni dell U.L.SS. n. 6 L attività di consulenza verrà effettuata su richiesta dell U.L.SS. n.4 mediamente per n. 1 accesso settimanale, della durata di ore 2:00 circa, fatte salve diverse esigenze urgenti e contingenti. Articolo 3 Modalità di esecuzione Gli accessi saranno garantiti dai Dirigenti Medici, dell U.O.C. di Neurochirurgia, al di fuori dell orario di lavoro e comunque compatibilmente con gli impegni del servizio di appartenenza. L attività erogata in attuazione del presente contratto costituisce, per i Consulenti 21

22 dell U.L.SS. n.6, attività aziendale a pagamento e i relativi compensi introitati e pagati dall U.L.SS. n. 6 saranno assimilati al regime fiscale del lavoro dipendente. Ferma restando la responsabilità professionale individuale di ciascun Consulente, l attività presso l U.L.SS. n. 4 viene organizzata dal Direttore dell U.O.C. di Neurochirurgia, d intesa con la Direzione Medica dell U.L.SS. n. 4, in maniera tale da garantire un congruo periodo per il recupero psico-fisico del personale medico coinvolto. Lo svolgimento delle suddette prestazioni di consulenza non dovrà comportare un impegno medio orario del personale interessato superiore alle 48 ore settimanali complessive. Tale previsione è stata inserita alla luce della norma contenuta nell'articolo 14, comma 1, della L. 30 ottobre 2014, n Articolo 4 Aspetti economici Per l attività di consulenza, effettuata dal al , l U.L.SS. n. 4 corrisponderà il compenso orario, tempo di trasferta escluso, di 100,00 al netto dell IRAP a carico dell U.L.SS. n. 4 e della trattenuta del 5% che affluisce all U.L.SS. n. 6. L'U.L.SS. n. 4 è tenuta inoltre al rimborso delle spese di viaggio nella misura di un quinto del prezzo medio della benzina super per ogni KM percorso, ai sensi dell art. 8 co. 1 Legge n. 417 del e s.m.i.. Sui compensi l U.L.SS. n. 4 non opererà alcuna trattenuta di imposta, che verrà invece effettuata dall U.L.SS. n. 6. Articolo 5 Trasmissione riepiloghi L U.L.SS. n. 4, al fine di consentire l emissione della fattura e per consentire adeguati controlli sull attività, si impegna a trasmettere alla Direzione Amministrativa Ospedaliera e per le Strutture Private Accreditate dell U.L.SS n. 6 il riepilogo degli accessi effettuati con l indicazione del giorno, ora di inizio e di fine servizio, il nominativo del Consulente nonché i chilometri percorsi. 22

23 Articolo 6 Modalità di pagamento L U.L.SS. n. 4 provvederà all immediata approvazione e liquidazione della fattura che troverà pagamento attraverso il meccanismo della compensazione finanziaria (Poste R) istituita dalla Regione Veneto, con D.G.R. n. 337/2010. L U.L.SS. n. 6, ad avvenuta compensazione delle somme dovute da parte dell U.L.SS. n. 4, accrediterà i compensi spettanti ai Consulenti che avranno prestato l attività di consulenza, secondo le modalità stabilite dal vigente Regolamento disciplinante l attività libero-professionale dei dirigenti medici e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario. Ove l attività di consulenza fosse resa, per qualsiasi motivo, durante l orario di lavoro, il compenso resta in toto acquisito dall U.L.SS. n. 6. Articolo 7 Aspetti assicurativi e di sicurezza L U.L.SS. 4 garantisce la copertura assicurativa, nei termini previsti dalla polizza in vigore, per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e per ogni infortunio che possa subire il personale consulente dipendente dell U.L.SS. n. 6 durante lo svolgimento dell attività presso le proprie strutture, inclusa la guida di veicoli per motivi di servizio ed il rischio in itinere. Per altre coperture assicurative quali la kasko o altro, essendo l attività effettuata al di fuori dell orario di lavoro, in regime di attività aziendale a pagamento, saranno gli stessi Consulenti a dovervi eventualmente provvedere in proprio. L U.L.SS. n. 6 resterà in ogni caso estranea a qualsivoglia controversia tra l U.L.SS. n. 4 ed il paziente e comunque verrà tenuta dall U.L.SS. n. 4 medesima manlevata da qualsiasi domanda e/o conseguenza promossa da soggetti terzi nei suoi confronti. L U.L.SS. n. 4 dichiara di aver adottato tutte le misure idonee per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/08. 23

24 Articolo 8 - Trattamento dei dati personali e/o sensibili Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 recante Codice in materia di protezione dei dati personali, titolare del trattamento dei dati relativi ai pazienti è l U.L.SS. n. 4. Il personale medico dell U.L.SS. n. 6 si impegna a trattare i dati personali, anche sensibili, raccolti nell espletamento delle attività prestate ai sensi del presente contratto, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, entro comunque i fini istituzionali dell U.L.SS. n. 4 e nel rispetto della precitata normativa in materia. Articolo 9 Durata Il presente contratto ha validità dal al e potrà essere rinnovato in seguito ad accordi fra le parti qualora risulti compatibile con l organizzazione dell U.L.SS. n. 6 e previa autorizzazione della Regione Veneto. Articolo 10 - Codice Comportamento Come previsto dall art. 2 co. 3 del D.P.R. n. 62 del i consulenti dell U.L.SS. n. 6 nello svolgimento dell attività prevista dal presente contratto sono tenuti al rispetto degli obblighi di condotta stabiliti dal precitato decreto presidenziale e dal codice di comportamento integrativo adottato dall U.L.SS. n. 4, pena la risoluzione del rapporto contrattuale. Articolo 11 - Foro competente Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa scaturire dall esecuzione del presente contratto. In caso contrario per qualunque controversia derivante dal presente contratto è esclusivamente competente il Foro di Vicenza. Articolo 12 - Inadempimento e recesso Nell ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in 24

25 attuazione del presente contratto si applicheranno le disposizioni di cui all art e seguenti del Codice Civile. Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dal presente contratto prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata PEC. Articolo 13 - Registrazione ed imposta di bollo Il presente contratto: - è soggetto ad imposta di bollo a carico dell U.L.SS. n. 4, ai sensi dell art. 2, allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642; - è esente da I.V.A., ai sensi dell art. 10, 1 comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni; - è soggetto a registrazione solo in caso d uso, ai sensi dell art. 5, 2 comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente. - viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell art. 15 comma 2 bis della L. 241/1990 e s.m.i.. Articolo 14 - Norma di rinvio Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali in materia. Letto, confermato e sottoscritto. Lì per l Azienda U.L.SS. n. 4 per l Azienda U.L.SS. n. 6 25

26 (dott.ssa Daniela Carraro) (ing. Ermanno Angonese) Si approva specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt e 1342 del codice civile l art. 7 Aspetti assicurativi e di sicurezza. Letto, approvato e sottoscritto. Lì, per l Azienda U.L.SS. n. 4 (dott.ssa Daniela Carraro) per l Azienda U.L.SS. n. 6 (ing. Ermanno Angonese) 26

27 CONTRATTO PER ATTIVITA DI CONSULENZA IN NEUROLOGIA PEDIATRICA TRA l Azienda U.L.SS. n. 6 Vicenza, di seguito denominata U.L.SS. n. 6, con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi n. 37 codice fiscale e partita IVA nella persona del Direttore Generale, ing. Ermanno Angonese, E l Azienda U.L.SS. n. 4 Alto Vicentino, di seguito denominata U.L.SS. n. 4, con sede e domicilio fiscale in Thiene (VI), via Boldrini n. 1 codice fiscale e partita IVA nella persona del Direttore Generale, dott.ssa Daniela Carraro, PREMESSO CHE - l U.L.SS. n. 6 fornisce all U.L.SS. n. 4, attività di consulenza in neurologia ed epilettologia pediatrica per l attuazione dei compiti inerenti le finalità istituzionali ad opera di propri specialisti in possesso di specifica competenza ed in servizio con rapporto di lavoro esclusivo a tempo pieno indeterminato; - la Regione Veneto con nota n del 16 ottobre 2015 ha autorizzato la prosecuzione della convenzione secondo quanto stabilito dal Protocollo di Intesa sulle linee guida di cui all allegato A) della D.G.R.V. 13 luglio 2015 n. 866; - l art. 58 comma 2 del C.C.N.L per l Area della Dirigenza Medica e Veterinaria prevede la possibilità di svolgimento di attività di consulenza chiesta dall Azienda da soggetti terzi, da esercitarsi fuori dell impegno di servizio, mediante apposito contratto di consulenza a pagamento; - l U.L.SS. n. 6 ha provveduto con deliberazione n. 435 del ad approvare il Regolamento per la disciplina della Attività Libero-Professionale e considera lo svolgimento dell attività richiesta, per tipologia e bacino di utenza cui 27

28 sono rivolte, non in contrasto e concorrenza o conflitto di interesse con le proprie attività istituzionali e che tale attività non comporta per l U.L.SS. n. 6 oneri aggiuntivi, ivi compresa la copertura di rischio professionale per le attività svolte presso la sede dell U.L.SS. n. 4; - l U.L.SS. n. 6 ha verificato la disponibilità dei Consulenti che svolgeranno dette attività a favore dell U.L.SS. n. 4, a fronte di specifici compensi, al di fuori dell orario di lavoro nelle forme previste dalla delibera di cui al punto precedente e compatibilmente con gli impegni istituzionali. TUTTO CIO PREMESSO SI CONTRATTA E SI STIPULA QUANTO SEGUE Articolo 1 Oggetto L ULSS n. 6, avvalendosi del proprio personale medico con rapporto di lavoro esclusivo, garantisce all U.L.SS. n. 4 la consulenza in neurologia ed epilettologia pediatrica per l attuazione dei compiti inerenti le finalità istituzionali. Articolo 2 Obbligazioni dell U.L.SS. n. 6 L attività di consulenza di cui al precedente art. 1 sarà assicurata mediante n. 4 accessi mensili, della durata media di circa 3-4 ore. Il consulente dovrà garantire la sua presenza presso l Azienda U.L.SS. n. 4 nei giorni e orari stabiliti per l espletamento delle attività ambulatoriali di cui al presente contratto. Nei casi in cui detta presenza non potesse essere assicurata il consulente è tenuto a darne tempestiva informazione per le eventuali comunicazioni all utenza. Articolo 3 Modalità di esecuzione Gli accessi saranno effettuati al di fuori dell orario di lavoro e comunque compatibilmente con gli impegni di servizio di appartenenza. L attività erogata in attuazione del presente contratto, costituisce per i Consulenti 28

29 dell U.L.SS. n. 6, attività aziendale a pagamento e i relativi compensi introitati e pagati dall U.L.SS. n. 6 saranno assimilati al regime fiscale del lavoro dipendente. Ferma restando la responsabilità professionale individuale di ciascun Consulente, l attività presso l U.L.SS. n. 4 viene organizzata dal Direttore dell U.O.C. di Pediatria in maniera tale da non compromettere l attività istituzionale e assicurare il necessario periodo di riposo volto a garantire il recupero psico-fisico del personale medico coinvolto. Lo svolgimento delle suddette prestazioni di consulenza non dovrà comportare un impegno medio orario del personale interessato superiore alle 48 ore settimanali complessive. Tale previsione è stata inserita alla luce della norma contenuta nell'articolo 14, comma 1, della L. 30 ottobre 2014, n Articolo 4 - Aspetti economici Per l attività di consulenza, effettuata dal al , l U.L.SS. n. 4 corrisponderà il compenso orario, tempo di trasferta escluso, di 100,00 al netto dell IRAP a carico dell U.L.SS. n. 4 e della trattenuta del 5% che affluisce all U.L.SS. n. 6. L'U.L.SS. n. 4 è tenuta inoltre al rimborso delle spese di viaggio nella misura di un quinto del prezzo medio della benzina super per ogni KM percorso, ai sensi dell art. 8 co. 1 Legge n. 417 del e s.m.i.. Sui compensi l U.L.SS. n. 4 non opererà alcuna trattenuta di imposta, che verrà invece effettuata dall U.L.SS. n. 6. Articolo 5 - Trasmissione riepiloghi L U.L.SS. n. 4, al fine di consentire l emissione della fattura, si impegna a trasmettere alla Direzione Amministrativa Ospedaliera e per le Strutture Private Accreditate dell U.L.SS. n. 6 il riepilogo degli accessi effettuati con l indicazione 29

30 del giorno, ora di inizio e di fine servizio, il nominativo del Consulente nonché i chilometri percorsi. Articolo 6 - Modalità di pagamento L U.L.SS. n. 4 provvederà all immediata approvazione e liquidazione della fattura che troverà pagamento attraverso il meccanismo della compensazione finanziaria (Poste R) istituita dalla Regione Veneto, con D.G.R. n. 337/2010. L U.L.SS. n. 6, ad avvenuta compensazione delle somme dovute da parte dell U.L.SS. n. 4, accrediterà i compensi spettanti ai dirigenti medici che hanno prestato l attività di consulenza, unitamente al rimborso delle spese di viaggio, secondo le modalità stabilite dal vigente Regolamento disciplinante l attività liberoprofessionale dei dirigenti medici e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario. Ove l attività di consulenza fosse resa, per qualsiasi motivo, durante l orario di lavoro, il compenso resta in toto acquisito dall U.L.SS. n. 6. Articolo 7 - Aspetti assicurativi e di sicurezza L U.L.SS. n. 4, durante lo svolgimento dell attività presso le proprie strutture, garantisce al personale dipendente dell U.L.SS. n. 6 la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e per eventuali infortuni, compreso il rischio in itinere, alle condizioni previste dalle polizze vigenti. Per altre coperture assicurative quali la kasko o altro, essendo l attività effettuata al di fuori dell orario di lavoro, in regime di attività aziendale a pagamento, saranno gli stessi Consulenti a dovervi eventualmente provvedere in proprio. L U.L.SS. n. 6 resterà in ogni caso estranea a qualsivoglia controversia tra l U.L.SS. n. 4 ed il paziente e comunque verrà tenuta dall U.L.SS. n. 4 medesima manlevata da eventuali domande e/o conseguenze mosse da terzi nei suoi confronti per tutte le 30

31 attività che non siano eziologicamente riconducibili alle prestazioni effettuate dai Consulenti dell U.L.SS. n. 6. L U.L.SS. n. 4 dichiara di aver adottato tutte le misure idonee per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/08. Articolo 8 - Trattamento dei dati personali e/o sensibili Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 recante Codice in materia di protezione dei dati personali, titolare del trattamento dei dati relativi ai pazienti è l U.L.SS. n. 4. Il personale medico dell U.L.SS. n. 6 si impegna a trattare i dati personali, anche sensibili, raccolti nell espletamento delle attività prestate ai sensi del presente contratto, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, entro comunque i fini istituzionali dell U.L.SS. n. 4 e nel rispetto della precitata normativa in materia. Articolo 9 Durata Il presente contratto ha validità dal al e potrà essere rinnovato in seguito ad accordi fra le parti qualora risulti compatibile con l organizzazione dell U.L.SS. n. 6 e previa autorizzazione della Regione Veneto. Articolo 10 - Codice Comportamento Come previsto dall art. 2 co. 3 del D.P.R. n. 62 del i consulenti dell U.L.SS. n. 6 nello svolgimento dell attività prevista dal presente contratto sono tenuti al rispetto degli obblighi di condotta stabiliti dal precitato decreto presidenziale e dal codice di comportamento integrativo adottato dall U.L.SS. n. 4, pena la risoluzione del rapporto contrattuale. Articolo 11 - Foro competente Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa scaturire dall esecuzione del presente contratto. 31

32 In caso contrario per qualunque controversia derivante dal presente contratto è esclusivamente competente il Foro di Vicenza. Articolo 12 - Inadempimento e recesso Nell ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in attuazione del presente contratto si applicheranno le disposizioni di cui all art e seguenti del Codice Civile. Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dal presente contratto prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata PEC. Articolo 13 - Registrazione ed imposta di bollo Il presente contratto: - è soggetto ad imposta di bollo a carico dell U.L.SS. n. 4, ai sensi dell art. 2, allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642; - è esente da I.V.A., ai sensi dell art. 10, 1 comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni; - è soggetto a registrazione solo in caso d uso, ai sensi dell art. 5, 2 comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente; - viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell art. 15 comma 2 bis della L. 241/1990 e s.m.i.. Articolo 14 - Norma di rinvio Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali in materia. Letto, confermato e sottoscritto. 32

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