MINIMASTER SULLA REVISIONE LEGALE EDIZIONE 2019 PRIMA GIORNATA

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1 MINIMASTER SULLA REVISIONE LEGALE 1 EDIZIONE 2019 PRIMA GIORNATA Stefano Pizzutelli Reggio Calabria 03 Giugno 2019

2 Valutazione dei rischi Il contratto di revisione l incarico 2 Art. 13 (per i non EIP) Salvo quanto disposto dall'articolo 2328, secondo comma, numero 11), del codice civile (nomina dei primi revisori nell atto costitutivo), l'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla societa' di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

3 Valutazione dei rischi Il contratto di revisione l incarico 3 Proposta motivata del collegio sindacale Proposta per iscritto e depositata (se possibile) almeno 15 giorni prima dell assemblea fissata per il conferimento dell incarico Non esiste standard previsto per legge

4 Valutazione dei rischi Il contratto di revisione l incarico 4 Si può fare riferimento alle Linee Guida per l attività del Collegio Sindacale degli emittenti ammessi alla negoziazione su AIM/ITALIA in relazione alla proposta motivata per il conferimento dell incarico al revisore legale o alla società di revisione legale emesse dal CNDCEC nel luglio 2015

5 Valutazione dei rischi Il contratto di revisione l incarico 5 L intervento del collegio sindacale è dovuto all esigenza di fornire ai soci un informativa trasparente, oggettiva e ragionata in ordine alla selezione del soggetto incaricato della revisione da parte di un organo professionale e indipendente

6 Valutazione dei rischi Il contratto di revisione l incarico 6 OBBLIGO DI MOTIVAZIONE (fonte: CNDCEC ) attività istruttoria volta all esame delle candidature pervenute alla società il collegio sindacale provvede ad esaminare le informazioni e la documentazione a corredo ricevuta e raccolta dalla società e, in adempimento del dovere di vigilanza (ex art c.c.) nonché nell esercizio dei poteri ad esso attribuiti (ex art bis e 2409-septies c.c.), potrà, se del caso, acquisire dal candidato revisore ulteriori informazioni che ritenga necessarie e/o utili per la formulazione della propria proposta, ferma restando la possibilità di richiedere ulteriori informazioni, documenti e chiarimenti all organo amministrativo

7 Valutazione dei rischi Il contratto di revisione l incarico 7 OBBLIGO DI MOTIVAZIONE (fonte: CNDCEC ) attività di valutazione nel corso della quale i sindaci sono chiamati a vagliare il processo di valutazione del revisore legale o della società di revisione legale In presenza di una sola candidatura, la valutazione non ha finalità comparative, ma intende accertare che il candidato sia in possesso dei requisiti necessari per svolgere l incarico. In presenza di una pluralità di candidature, la valutazione ha evidentemente finalità comparative ed è finalizzata alla predisposizione di una graduatoria, ragionata, motivata e verificabile, che, tenendo conto di una varietà di aspetti, permetta di individuare il miglior candidato (nonché i successivi, in caso di eventuale rinuncia del vincitore ).

8 Valutazione dei rischi Il contratto di revisione l incarico OBBLIGO DI MOTIVAZIONE (fonte: CNDCEC ) Verificare: 8 a. l iscrizione nel Registro dei Revisori Legali; b. la sussistenza del requisito dell indipendenza; c. la sussistenza degli altri requisiti e condizioni previste dalla legge (D.Lgs. n. 39/2010 e relativi decreti attuativi, codice civile, disciplina di settore etc.).

9 Valutazione dei rischi Il contratto di revisione l incarico OBBLIGO DI MOTIVAZIONE (fonte: CNDCEC ) Le principali aree oggetto di valutazione da parte dell organo di controllo sono: (a) il piano di revisione; (b) le competenze aziendali/settoriali; (c) la struttura organizzativa; (d) la struttura e la reputazione sul mercato; (e) il compenso. 9

10 Valutazione dei rischi Il contratto di revisione l incarico 10 OBBLIGO DI MOTIVAZIONE (fonte: CNDCEC) Valutazione del piano di revisione. La valutazione dovrà essere tanto più favorevole quanto più il piano di revisione proposto dai candidati si presenti come ragionevolmente adeguato in rapporto alle caratteristiche dell azienda e, in particolare, alla dimensione, composizione e rischiosità delle più significative grandezze patrimoniali, economiche e finanziarie del bilancio della società che conferisce l'incarico, nonché ai profili di rischio connessi al processo di consolidamento dei dati relativi alle società del gruppo. Possono essere utili punti di riferimento da prendere in considerazione per l analisi del piano di revisione: - i processi e le tecniche di valutazione dei rischi; - la metodologia di revisione adottata; - gli strumenti informatici utilizzati per l esecuzione dell attività di revisione; - le modalità di comunicazione con gli organi di governance; - il numero di ore previste per personale coinvolto con distinzione in base a livello di seniority del medesimo.

11 Valutazione dei rischi Il contratto di revisione l incarico OBBLIGO DI MOTIVAZIONE (fonte: CNDCEC) - Competenze aziendali / settoriali la conoscenza pregressa della società conferente l incarico e del suo gruppo maturata nell ambito di precedenti incarichi di revisione; l esperienza pregressa del settore di attività o di settori assimilabili, maturata nella revisione; la conoscenza pregressa del settore di attività o di settori assimilabili, maturata in altri ambiti; la conoscenza e la specifica competenza nel settore del capital market; la conoscenza pregressa del sistema di principi di bilancio di settore; ove necessaria, la disponibilità di adeguati supporti nell ambito IT, di strumenti finanziari, di valutazione e impairment test. 11

12 Valutazione dei rischi Il contratto di revisione l incarico OBBLIGO DI MOTIVAZIONE (fonte: CNDCEC) Struttura organizzativa. La valutazione dovrà essere effettuata alla luce delle concrete caratteristiche e del grado di complessità della società e del gruppo oggetto della proposta e dovrà tenere conto dei seguenti punti di riferimento: - la struttura individuale, associata, reticolare; - la diffusione locale, regionale, nazionale, internazionale. 12

13 Valutazione dei rischi Il contratto di revisione l incarico OBBLIGO DI MOTIVAZIONE (fonte: CNDCEC) Profilo reputazionale degli aspiranti, inteso come giudizio qualitativo che il mercato attribuisce ai vari candidati e alle loro performance. A tale riguardo, utili parametri di riferimento possono essere costituiti: dall appartenenza a network nazionali e internazionali e dalla tipologia della clientela; 13 per i revisori persone fisiche, dal curriculum (al di là delle competenze aziendali/settoriali) dell aspirante (profili di eccellenza nel corso di studio, formazione specifica nel campo della revisione, esperienze generali di revisione, pubblicazioni nel campo della revisione e in materie ad essa collegate quali bilancio, contabilità, fiscalità, diritto commerciale e finanziario, valutazioni, etc.)

14 Valutazione dei rischi Il contratto di revisione l incarico 14 OBBLIGO DI MOTIVAZIONE (fonte: CNDCEC) Compenso non deve essere subordinato ad alcuna condizione né stabilito in funzione dei risultati della revisione, deve essere determinato in modo da garantire la qualità e l affidabilità dei lavori. Possono essere utili punti di riferimento per la valutazione del compenso: il dettaglio del budget (ore persone - attività) e costo; la congruità tra compenso e piano di revisione, vale a dire la coerenza tra il costo per la revisione, inclusivo delle eventuali spese stimate, e la struttura del piano di revisione, le caratteristiche di esperienza del personale se impiegato e il relativo impegno di tempo suddiviso per categoria di esperienza professionale del personale medesimo

15 Valutazione dei rischi Il contratto di revisione l incarico 15 PROPOSTA MOTIVATA PER IL CONFERIMENTO DELL INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI AI SENSI DELL ART. 13 D.LGS. N. 39/2010 (schema proposto da CNDCEC) [A) In presenza di una pluralità di offerenti] * * * Ai Signori Soci/Azionisti della Società, Il Collegio Sindacale PREMESSO che, essendo prossima la scadenza per avvenuta decorrenza dei termini dell incarico a suo tempo conferito all attuale Revisore (o Società di Revisione), l Assemblea dei Soci deve deliberare in merito all affidamento di tale incarico di revisione legale dei conti; che l art. 13 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, prevede che l Assemblea conferisca l incarico su proposta motivata del Collegio Sindacale; CONSIDERATO che sono pervenute al Collegio Sindacale n. distinte dichiarazioni di disponibilità ad accettare l incarico di revisione legale dei conti;

16 Valutazione dei rischi Il contratto di revisione l incarico 16 che, in merito all oggetto dell incarico, le dichiarazioni di disponibilità prevedono, per ciascun esercizio, la revisione legale del bilancio di esercizio [eventuale: e del bilancio consolidato], la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, nonché della coerenza della relazione sulla gestione; che i corrispettivi indicati nelle dichiarazioni di disponibilità ad assumere l incarico di revisione legale dei conti, per ciascun esercizio, risultano i seguenti: (indicare) Il Revisore legale [o la Società ] ha preventivato per l esercizio un totale di ore, per un corrispettivo globale di [eventuale: e con una riduzione del compenso per i successivi esercizi e di per. ore]; Il Revisore legale [o la Società ] ha preventivato per ciascun esercizio del triennio - un totale di ore, per un corrispettivo globale di [eventuale: e con una riduzione del compenso per i successivi esercizi e di per. ore]; Il Revisore legale [o la Società ] ha preventivato per ciascun esercizio del triennio - un totale di ore, per un corrispettivo globale di [eventuale: e con una riduzione del compenso per i successivi esercizi e di per. ore];

17 Valutazione dei rischi Il contratto di revisione l incarico VERIFICATO che le modalità di svolgimento della revisione illustrate nelle dichiarazioni di disponibilità, anche considerate le ore e le risorse professionali all uopo previste, risultano adeguate in relazione all ampiezza e alla complessità dell incarico; che le dichiarazioni di disponibilità contengono anche specifica dichiarazione concernente il possesso dei requisiti d indipendenza previsti della legge; che, sulla base di quanto desumibile dalle proposte, i Revisori legali / Società di revisione legale che hanno dichiarato la propria disponibilità ad assumere l incarico risultano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge; che i seguenti Revisori legali / Società di revisione legale risultano disporre di organizzazione e idoneità tecnico-professionali adeguate alla ampiezza e alla complessità dell incarico; 17

18 Valutazione dei rischi Il contratto di revisione l incarico RITENUTO (ad esempio) che sia opportuna un alternanza tra Revisori / Società di revisione al fine di acquisire scrutini, valutazioni e giudizi sulle procedure e sugli assetti organizzativi e contabili non ripetitivi e consolidati; 18 [oppure: che il Revisore / la Società di revisione ha sinora svolto l attività di revisione in grado di diligenza e di professionalità elevate, nonché con il corretto spirito di collaborazione con il vertice direzionale della Società e con lo stesso Collegio sindacale;] [oppure: che in ragione della pervasività dei controlli e dei riscontri amministrativi e contabili valutati da questo Collegio, anche se non in modo esclusivo, in base al totale delle ore di revisione preventivate e del loro costo orario, si è pervenuti ad una ulteriore selezione all interno dei Revisori legali / Società di revisione proponenti;]

19 Valutazione dei rischi Il contratto di revisione l incarico PROPONE sulla base delle motivazioni esposte, che l incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi sia affidato (oppure: sia in alternativa affidato) dall assemblea, previa determinazione dei corrispettivi predetti per l intera durata dell incarico, nonché degli eventuali criteri per l adeguamento durante lo svolgimento dell incarico, a: XYZ 19

20 Valutazione dei rischi Il contratto di revisione l incarico 20 Art. 13 (per i non EIP) l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico E' vietata qualsiasi clausola contrattuale che limiti la scelta del revisore legale o della societa' di revisione legale da parte dell'assemblea a determinate categorie o elenchi di revisori legali o societa' di revisione legale e, qualora prevista, e' da ritenersi nulla e priva di effetti

21 Valutazione dei rischi Il contratto di revisione l incarico 21 ISA 210 L obiettivo del revisore è di accettare o mantenere un incarico di revisione contabile solo se gli elementi in base ai quali l incarico va svolto sono stati concordati: a) stabilendo se siano presenti le condizioni indispensabili per una revisione contabile; b) confermando che vi sia una comprensione comune dei termini dell incarico di revisione, tra il revisore e la direzione e, ove appropriato, i responsabili delle attività di governance

22 Valutazione dei rischi Il contratto di revisione l incarico 22 ISA 210 Definizioni Condizioni indispensabili per una revisione contabile L utilizzo da parte della direzione di un quadro normativo sull informazione finanziaria accettabile per la redazione del bilancio e la condivisione da parte della direzione e, ove appropriato, dei responsabili delle attività di governance del presupposto per lo svolgimento della revisione contabile

23 Valutazione dei rischi Il contratto di revisione l incarico ISA 210 a) stabilire se il quadro normativo sull informazione finanziaria da applicare nella redazione del bilancio sia accettabile Nota 0 all Isa 200: Relativamente al quadro normativo sull informazione finanziaria con scopi di carattere generale, il legislatore italiano ha previsto che le società adottino, a seconda delle circostanze, uno dei due seguenti quadri di regole di redazione del bilancio: - le norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. Tali norme sono interpretate e integrate dai principi contabili italiani (c.c. e OIC); - i principi contabili internazionali ( IFRS ) adottati dall Unione Europea e, ove applicabili, i provvedimenti emanati in attuazione dell art. 9 del D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38 Esercizio delle opzioni previste dall articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali. 23

24 Valutazione dei rischi Il contratto di revisione l incarico 24 ISA 210 b) acquisire la conferma da parte della direzione sul fatto che essa riconosce e comprende la propria responsabilità: i) per la redazione del bilancio in conformità al quadro normativo sull informazione finanziaria applicabile, inclusa, ove pertinente, la sua corretta rappresentazione; ii) per quella parte del controllo interno che la direzione ritiene necessaria al fine di consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi, dovuti a frode o a comportamenti o eventi non intenzionali;

25 Valutazione dei rischi Il contratto di revisione l incarico ISA 210 b) acquisire la conferma da parte della direzione sul fatto che essa riconosce e comprende la propria responsabilità: iii) di fornire al revisore: a. accesso a tutte le informazioni di cui la direzione sia a conoscenza che siano pertinenti per la redazione del bilancio, quali registrazioni, documentazione e altri aspetti; 25 b. ulteriori informazioni che il revisore possa richiedere alla direzione ai fini della revisione contabile; c. la possibilità di contattare senza limitazioni le persone nell ambito dell impresa dalle quali il revisore ritenga necessario acquisire elementi probativi.

26 Valutazione dei rischi Il contratto di revisione l incarico ISA 210 di conseguenza 26 Limitazione allo svolgimento di procedure di revisione imposta prima dell accettazione dell incarico Qualora la direzione o i responsabili delle attività di governance, nei termini dell incarico di revisione proposto, impongano una limitazione allo svolgimento di procedure di revisione tale da far ritenere al revisore che tale limitazione comporterà una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio, il revisore non deve accettare tale incarico limitato come un incarico di revisione, a meno che ciò sia richiesto da leggi o regolamenti.

27 Valutazione dei rischi Il contratto di revisione l incarico ISA 210 Regole Accordo sui termini dell incarico di revisione 9. Il revisore deve concordare i termini dell incarico di revisione con la direzione ovvero con i responsabili delle attività di governance, come appropriato LETTERA DI INCARICO 27

28 Valutazione dei rischi Il contratto di revisione l incarico ISA 210 LETTERA DI INCARICO DEVE CONTENERE: a) l obiettivo e la portata della revisione contabile del bilancio; b) le responsabilità del revisore; c) le responsabilità della direzione; d) l identificazione del quadro normativo sull informazione finanziaria applicabile per la redazione del bilancio; e) il riferimento alla diversa forma ed al contenuto previsti per le relazioni da emettere a cura del revisore in relazione ai diversi esiti del lavoro svolto. f) se è un incarico ai sensi del D.Lgs 39/10 l importo dei corrispettivi 28

29 Valutazione dei rischi Il contratto di revisione l incarico ESEMPIO DI LETTERA DI INCARICO Al rappresentante appropriato della direzione o dei responsabili delle attività di governance della Società ABC: 29 [Obiettivo e portata della revisione contabile] Ci è stato da Voi richiesto di svolgere la revisione contabile del bilancio della Società ABC costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 20X1, dal conto economico, dal prospetto dei movimenti di patrimonio netto, dal rendiconto finanziario per l esercizio chiuso a tale data, da una sintesi dei principi contabili significativi e dalle altre note esplicative. Con la presente siamo lieti di confermarvi l accettazione dell incarico di revisione contabile e dei relativi contenuti secondo i termini di seguito riportati. La revisione contabile sarà da noi svolta con l obiettivo di esprimere un giudizio sul bilancio.

30 Valutazione dei rischi Il contratto di revisione l incarico 30 ESEMPIO DI LETTERA DI INCARICO [Responsabilità del revisore] La revisione contabile sarà da noi svolta in conformità ai principi di revisione internazionali. Tali principi richiedono l osservanza di principi etici nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione contabile al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio non contenga errori significativi. La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. La revisione contabile comprende anche la valutazione dell appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dalla direzione, nonché la valutazione della presentazione del bilancio nel suo complesso

31 Valutazione dei rischi Il contratto di revisione l incarico 31 ESEMPIO DI LETTERA DI INCARICO [Responsabilità del revisore] In ragione dei limiti intrinseci alla revisione contabile, insieme ai limiti intrinseci al controllo interno, vi è il rischio inevitabile che alcuni errori significativi possano non essere individuati, anche se la revisione è correttamente pianificata e svolta in conformità ai principi di revisione internazionali. Nell effettuare le nostre valutazioni del rischio, consideriamo il controllo interno relativo alla redazione del bilancio dell impresa al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull efficacia del controllo interno dell impresa. Vi comunicheremo tuttavia per iscritto le eventuali carenze significative negli aspetti del controllo interno rilevanti ai fini della revisione contabile del bilancio che abbiamo identificato nel corso della medesima.

32 Valutazione dei rischi Il contratto di revisione l incarico 32 ESEMPIO DI LETTERA DI INCARICO [Responsabilità del revisore] La revisione contabile sarà da noi svolta sulla base del presupposto che [la direzione e, ove appropriato, i responsabili delle attività di governance] riconoscano e comprendano che hanno la responsabilità: a) per la redazione e la corretta rappresentazione del bilancio in conformità ai principi contabili internazionali; b) per quella parte del controllo interno che [la direzione] ritiene necessaria al fine di consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi, dovuti a frode o a comportamenti o eventi non intenzionali;

33 Valutazione dei rischi Il contratto di revisione l incarico 33 ESEMPIO DI LETTERA DI INCARICO [Responsabilità del revisore] La revisione contabile sarà da noi svolta sulla base del presupposto che [la direzione e, ove appropriato, i responsabili delle attività di governance] riconoscano e comprendano che hanno la responsabilità: c) di fornirci: i) accesso a tutte le informazioni di cui [la direzione] sia a conoscenza che siano pertinenti per la redazione del bilancio, quali registrazioni, documentazione e altri aspetti; ii) ulteriori informazioni che possiamo richiedere a [la direzione] ai fini della revisione contabile; iii) la possibilità di contattare senza limitazioni le persone nell ambito dell impresa dalle quali riteniamo necessario acquisire elementi probativi.

34 Valutazione dei rischi Il contratto di revisione l incarico ESEMPIO DI LETTERA DI INCARICO [Responsabilità del revisore] La nostra attività di revisione contabile include la richiesta, indirizzata a [la direzione e, ove appropriato, i responsabili delle attività di governance], di confermare per iscritto le attestazioni rilasciate ai fini della revisione. Confidiamo nella piena collaborazione del vostro personale nel corso della revisione contabile. [Altre informazioni pertinenti] [Inserire altre informazioni, quali accordi sui corrispettivi, fatturazioni e altre condizioni specifiche, come appropriato] [Relazione] [Inserire il riferimento appropriato alla forma e al contenuto previsti della relazione di revisione] 34 Può rendersi necessario modificare la forma ed il contenuto della nostra relazione alla luce dei risultati della revisione svolta. Vi preghiamo di firmare e di restituirci l allegata copia della presente lettera a conferma della presa visione e dell accettazione degli accordi per la revisione contabile del bilancio, incluse le reciproche responsabilità

35 Deontologia e indipendenza 35 DEONTOLOGIA PROFESSIONALE(art. 9) I soggetti abilitati all'esercizio dell'attivita' di revisione legale rispettano i principi di deontologia professionale elaborati da associazioni e ordini professionali congiuntamente al MEF e alla Consob e adottati dal MEF, sentita la Consob. A tal fine, il MEF sottoscrive una convenzione con gli ordini e le associazioni professionali interessati, finalizzata a definire le modalita' di elaborazione dei principi

36 Deontologia e indipendenza NUOVO CODICE ETICO CODICE ETICO ITALIA (principi di deontologia professionale, di riservatezza e segreto professionale) Soggetti convenzionati: Associazione Italiana Revisori Contabili (Assirevi), il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) e l Istituto Nazionale Revisori Legali (INRL) Determina del Ragioniere generale dello Stato prot. n del 20 novembre 2018 Applicazione: dalle revisioni che iniziano dal 1 gennaio

37 Deontologia e indipendenza NUOVO CODICE ETICO Quando il soggetto abilitato alla revisione identifica rischi di mancata osservanza dei principi fondamentali e, dopo averli valutati, stabilisce che essi non siano ad un livello accettabile, deve verificare se siano applicabili misure di salvaguardia adeguate per eliminarli o ridurli entro un livello accettabile. 37 Nell effettuare tale valutazione, il soggetto abilitato alla revisione deve utilizzare il proprio giudizio professionale e considerare se un soggetto terzo, ragionevole e informato, dopo aver soppesato tutti i fatti e le circostanze specifici a disposizione del soggetto abilitato alla revisione in quel momento, concluderebbe, verosimilmente, che l applicazione di misure di salvaguardia elimini i rischi o li riduca entro un livello accettabile in modo che l osservanza dei principi fondamentali non sia compromessa.

38 Deontologia e indipendenza NUOVO CODICE ETICO I rischi e le misure di salvaguardia ( ) 38 I rischi che possono compromettere, o dare impressione di compromettere, l osservanza dei principi fondamentali possono scaturire da un ampia gamma di relazioni e di circostanze. Una circostanza o una relazione possono creare più di un rischio e uno stesso rischio può influire sull osservanza di più principi fondamentali.

39 Deontologia e indipendenza NUOVO CODICE ETICO I rischi rientrano in una o più delle seguenti categorie: 39 (a) interesse personale: il rischio che un interesse finanziario o di altra natura influenzi il giudizio professionale o il comportamento del soggetto abilitato alla revisione;

40 Deontologia e indipendenza NUOVO CODICE ETICO 40 ESEMPI DI INTERESSE PERSONALE Un membro del gruppo di assurance ha un interesse finanziario diretto nel cliente di assurance; il soggetto abilitato alla revisione presenta una eccessiva dipendenza economica dai compensi complessivamente erogati da un cliente di assurance; Un membro del gruppo di assurance ha una stretta e significativa relazione di affari con il cliente di assurance; timore di perdere un importante cliente di assurance; un membro del gruppo di revisione ha in corso trattative per instaurare un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione presso un cliente di revisione; il soggetto abilitato alla revisione ha pattuito compensi in funzione del risultato relativamente ad un incarico di assurance; il soggetto abilitato alla revisione scopre un errore significativo nei risultati di un precedente servizio professionale svolto da un suo membro

41 Deontologia e indipendenza NUOVO CODICE ETICO I rischi rientrano in una o più delle seguenti categorie: 41 (b) auto-riesame: il rischio che, nell ambito dell incarico di assurance in corso, l obiettività de l soggetto abilitato alla revisione sia influenzata da un giudizio espresso o dai risultati di un servizio reso precedentemente dal soggetto abilitato alla revisione (*), o da altro individuo che opera all interno della sua rete. Ciò si verifica quando: ( i) tale giudizio o i risultati di tale servizio siano riflessi nell oggetto dell incarico di assurance in corso o, più in generale; (ii) nella formazione del suo giudizio nell incarico di assurance in corso, il soggetto abilitato alla revisione si trovi nella situazione di rivalutare il lavoro precedentemente svolto

42 Deontologia e indipendenza NUOVO CODICE ETICO ESEMPI DI AUTORIESAME 42 Il revisore ha progettato o realizzato i sistemi informativi finanziario gestionali la cui efficacia è oggetto dell incarico di assurance; il soggetto abilitato alla revisione ha predisposto i dati di base utilizzati per generare la documentazione oggetto dell incarico di assurance un membro del gruppo di assurance svolge, o ha svolto nel recente passato, un incarico quale amministratore o esponente della direzione del cliente; un membro del gruppo di assurance ha in corso, o ha avuto nel recente passato, un rapporto di lavoro dipendente con il cliente in una posizione tale da esercitare un influenza significativa sulla materia oggetto dell incarico; il soggetto abilitato alla revisione svolge un servizio per un cliente di assurance che influenza direttamente le informazioni oggetto dell incarico stesso.

43 Deontologia e indipendenza NUOVO CODICE ETICO I rischi rientrano in una o più delle seguenti categorie: 43 (c) promozione degli interessi del cliente: il rischio che il soggetto abilitato alla revisione promuova o rappresenti la posizione di un cliente in modo tale che la sua obiettività ne risulti compromessa;

44 Deontologia e indipendenza NUOVO CODICE ETICO ESEMPI DI PROMOZIONE DEGLI INTERESSI DEL CLIENTE 44 la promozione, da parte del soggetto abilitato alla revisione di investimenti in strumenti finanziari di un cliente di revisione; lo svolgimento, da parte del soggetto abilitato alla revisione, di attività di difensore o di consulente tecnico di parte di un cliente di revisione nell ambito di un contenzioso con terzi.

45 Deontologia e indipendenza NUOVO CODICE ETICO I rischi rientrano in una o più delle seguenti categorie: 45 (d) familiarità: il rischio che, a causa di un rapporto molto stretto o di lunga durata con un cliente, il soggetto abilitato alla revisione risulti eccessivamente accondiscendente nei confronti del cliente o in relazione alle attività da questo richieste

46 Deontologia e indipendenza NUOVO CODICE ETICO 46 ESEMPI DI RISCHIO DI FAMILIARITA un membro del team di assurance è un familiare o uno stretto familiare di un amministratore o di un esponente della direzione del cliente; un membro del team di assurance è un familiare o uno stretto familiare di un dipendente del cliente che è in posizione tale da esercitare un influenza significativa sull oggetto dell incarico; un amministratore o esponente della direzione, o un dipendente del cliente che è in posizione tale da esercitare un influenza significativa sull oggetto dell incarico, ha svolto, nel recente passato, il ruolo di responsabile dell incarico; un soggetto abilitato alla revisione ha accettato regali o trattamenti preferenziali da parte di un cliente, salvo che il loro valore sia trascurabile o irrilevante; un partner chiave dell incarico di assurance ha un rapporto di lunga data con il cliente di assurance

47 Deontologia e indipendenza NUOVO CODICE ETICO I rischi rientrano in una o più delle seguenti categorie: 47 (e) intimidazione: il rischio che un soggetto abilitato alla revisione sia dissuaso dall agire in modo obiettivo a causa di pressioni, reali o percepite, ivi compresi i tentativi di esercitare una indebita influenza sullo stesso

48 Deontologia e indipendenza NUOVO CODICE ETICO 48 ESEMPI DI INTIMIDAZIONE il cliente di assurance minaccia di revocare un incarico conferito al soggetto abilitato alla revisione; il cliente di revisione afferma che non affiderà al soggetto abilitato alla revisione un ulteriore incarico non di assurance già programmato, qualora questo persista nel manifestare il suo disaccordo sul trattamento contabile di una determinata operazione; il soggetto abilitato alla revisione è minacciato da parte del cliente di essere citato in giudizio; il soggetto abilitato alla revisione subisce pressioni per ridurre in modo inappropriato l estensione dell attività da svolgere al fine di ridurre i compensi; la maggiore esperienza su una certa materia, posseduta da un dipendente del cliente, rispetto a quella del soggetto abilitato alla revisione, determina in quest ultimo una pressione a conformarsi alle opinioni del primo; il membro del team di revisione viene informato da un partner del soggetto abilitato alla revisione cui appartiene che l avanzamento di carriera già previsto nei suoi confronti non avrà luogo qualora non approvi il trattamento contabile adottato dal cliente di revisione, ritenuto dal membro del team di revisione non appropriato

49 Deontologia e indipendenza NUOVO CODICE ETICO Per mitigare i rischi? MISURE DI SALVAGUARDIA quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai principi professionali; quelle individuate nell ambiente di lavoro. 49

50 Deontologia e indipendenza NUOVO CODICE ETICO Per mitigare i rischi? MISURE DI SALVAGUARDIA previste dalla legge, dai regolamenti e dai principi professionali; i requisiti relativi alla formazione teorica e pratica e all esperienza necessarie per conseguire l abilitazione all esercizio della revisione legale da parte del soggetto abilitato alla revisione; I requisiti relativi alla formazione continua; regolamenti e i codici di corporate governance; i principi di revisione, deontologici e altri principi professionali; le procedure di monitoraggio e disciplinari di fonte professionale o regolamentare; il riesame della qualità, effettuato da un soggetto terzo previsto dalla legge, delle relazioni, comunicazioni o altre informative prodotte dal soggetto abilitato alla revisione 50

51 Deontologia e indipendenza NUOVO CODICE ETICO Per mitigare i rischi? MISURE DI SALVAGUARDIA Individuate dall ambiente di lavoro; l evidenziazione, da parte degli amministratori o esponenti della direzione del soggetto abilitato alla revisione, dell importanza del rispetto dei principi deontologici fondamentali; la manifestazione, da parte degli amministratori o esponenti della direzione del soggetto abilitato alla revisione, dell aspettativa che i membri di un gruppo di assurance agiscano nell interesse generale; la predisposizione di direttive e di procedure per realizzare e monitorare il controllo della qualità degli incarichi 51

52 Deontologia e indipendenza NUOVO CODICE ETICO 52 Per mitigare i rischi? MISURE DI SALVAGUARDIA Individuate dall ambiente di lavoro; la predisposizione di direttive e procedure scritte riguardanti l esigenza di: -osservare i principi fondamentali; -identificare i rischi di mancata osservanza dei principi fondamentali, -valutare la significatività di tali rischi e applicare le misure di salvaguardia di tali rischi e applicare le misure di salvaguardia di tali rischi e applicare le misure di salvaguardia per eliminarli o ridurli entro un livello accettabile,entro un livello accettabile, Oppure -laddove non siano disponibili misure di salvaguardia appropriate, o non possano essere applicate rifiutare o interrompere l incarico;

53 Deontologia e indipendenza NUOVO CODICE ETICO 53 PRINCIPI FONDAMENTALI (a)integrità: l essere diretto, trasparente e onesto in tutte le sue relazioni professionali. Il soggetto abilitato alla revisione non deve consentire che il proprio nome sia associato a relazioni, comunicazioni o altre informative che egli sappia essere: (a)sostanzialmente false o fuorvianti; (b)fornite in modo non adeguatamente ponderato; (c)tali da omettere od occultare informazioni che, invece, sarebbe stato necessario includere per evitare di fuorviare il destinatario delle suddette comunicazioni. Quando il soggetto abilitato alla revisione si rende conto che il proprio nome è stato associato, anche indirettamente, a tali relazioni, comunicazioni o altre informative, deve intraprendere quanto necessario per prenderne le distanze

54 Deontologia e indipendenza NUOVO CODICE ETICO PRINCIPI FONDAMENTALI (b)obiettività: non avere pregiudizi o conflitti di interesse, né accettare indebite influenze di terzi che possano condizionare il suo giudizio professionale 54 il soggetto abilitato alla revisione può essere esposto a situazioni che ne possono compromettere l obiettività. In ogni caso, non deve svolgere l incarico qualora il suo giudizio professionale sia pregiudicato o indebitamente influenzato da una circostanza o relazione.

55 Deontologia e indipendenza NUOVO CODICE ETICO PRINCIPI FONDAMENTALI 55 (c)competenza professionale e diligenza: mantenere le conoscenze e le capacità professionali ad un livello tale da garantire che il cliente riceva prestazioni caratterizzate da competenza e professionalità, basate sui più recenti sviluppi della normativa, della tecnica e della prassi professionale, nonché agire con diligenza in conformità ai principi tecnici e professionali formazione continua!

56 Deontologia e indipendenza NUOVO CODICE ETICO PRINCIPI FONDAMENTALI 56 (d)riservatezza: rispettare la confidenzialità delle informazioni acquisite nell ambito di una relazione professionale e, pertanto, non diffonderle a terzi, salvo che vi sia specifica autorizzazione, o che sussista un diritto o un dovere, di fonte giuridica o professionale, di comunicarle. Il soggetto abilitato alla revisione non potrà altresì farne uso a vantaggio proprio o di terzi

57 Deontologia e indipendenza NUOVO CODICE ETICO 57 PRINCIPI FONDAMENTALI (d)riservatezza: Il revisore deve mantenere la riservatezza anche al di fuori dell ambiente professionale, prestando attenzione ad evitare rivelazioni non intenzionali, in particolare a colleghi, a familiari. Il soggetto abilitato alla revisione deve mantenere la riservatezza delle informazioni ottenute da un potenziale cliente. La riservatezza delle informazioni acquisite deve essere mantenuta anche all interno del soggetto abilitato alla revisione Il soggetto abilitato alla revisione deve adottare misure ragionevoli affinché il dovere di riservatezza sia rispettato anche dai suoi dipendenti e collaboratori In virtù di quanto previsto all art. 9bis, comma 4, D. Lgs. 39/2010, l obbligo di conformarsi al principio di riservatezza e segreto professionale permane anche dopo la fine del rapporto tra il revisore e il suo cliente. Quando il soggetto abilitato alla revisione acquisisce un nuovo cliente, può avvalersi delle esperienze precedentemente acquisite, ponendo tuttavia attenzione a non utilizzare o divulgare informazioni riservate acquisite o ricevute nell ambito di precedenti rapporti professionali

58 Deontologia e indipendenza NUOVO CODICE ETICO PRINCIPI FONDAMENTALI (e)comportamento professionale: rispettare la normativa applicabile ed evitare di porre in essere azioni che diano discredito all attività di assurance. 58 Il principio del comportamento professionale impone al soggetto abilitato alla revisione l obbligo di rispettare tutte le leggi e i regolamenti applicabili al caso concreto e di evitare di compiere qualsiasi azione che possa portare discredito all attività di assurance. L obbligo di comportamento professionale si considera violato qualora un soggetto terzo, ragionevole e informato, dopo aver soppesato tutti i fatti e le circostanze specifici a disposizione del soggetto abilitato alla revisione in quel momento, concluderebbe verosimilmente che la buona reputazione dell attività di cui trattasi risulti danneggiata.

59 Deontologia e indipendenza NUOVO CODICE ETICO PRINCIPI FONDAMENTALI (e)comportamento professionale: rispettare la normativa applicabile ed evitare di porre in essere azioni che diano discredito all attività di assurance. Nel farsi pubblicità e nel promuovere sé stesso o la propria attività, il soggetto abilitato alla revisione non deve portare discredito a detta attività. Il soggetto abilitato alla revisione deve essere onesto e sincero e non deve: (a)enfatizzare in modo eccessivo i servizi che è in grado di offrire, le qualifiche che possiede o l esperienza acquisita; (b)fare riferimenti denigratori o raffronti privi di fondamento con il lavoro di altri. 59

60 Deontologia e indipendenza 60 SCETTICISMO PROFESSIONALE(art. 9, comma 2) Scettici per legge!! Il revisore legale o la societa' di revisione legale che effettua la revisione legale dei conti esercita nel corso dell'intera revisione lo scetticismo professionale, riconoscendo la possibilita che si verifichi un errore significativo attribuibile a fatti o comportamenti che sottintendono irregolarita', compresi frodi o errori.

61 Deontologia e indipendenza SCETTICISMO PROFESSIONALE(art. 9) Scettici per legge!! Il revisore legale esercita lo scetticismo professionale in particolare durante la revisione delle stime fornite dalla direzione riguardanti: il fair value (valore equo), la riduzione di valore delle attivita', gli accantonamenti, i flussi di cassa futuri La capacita' dell'impresa di continuare come un'entita' in funzionamento 61

62 Deontologia e indipendenza SCETTICISMO PROFESSIONALE(art. 9) Scettici per legge!! per "scetticismo professionale" si intende un atteggiamento caratterizzato da un approccio dubitativo, dal costante monitoraggio delle condizioni che potrebbero indicare una potenziale inesattezza dovuta a errore o frode, nonche da una valutazione critica della documentazione inerente alla revisione (definizione da Isa 200 trasfuso nell art. 9, comma 4) 62

63 Deontologia e indipendenza 63 ISA 200, Linee guida ed altro materiale esplicativo Punti da A18 a A22 Lo scetticismo professionale implica prestare attenzione, per esempio: - agli elementi probativi acquisiti in contraddizione tra di loro; - alle informazioni che mettono in discussione l attendibilità dei documenti e delle risposte alle indagini che si intendono utilizzare come elementi probativi; - alle condizioni che possono segnalare possibili frodi; - alle circostanze che indicano la necessità di ulteriori procedure di revisione rispetto a quelle richieste dai principi di revisione.

64 Deontologia e indipendenza ISA 200, punto 15. Il revisore deve pianificare e svolgere la revisione contabile con scetticismo professionale riconoscendo che possono esistere circostanze tali da rendere il bilancio significativamente errato Nelle definizioni dell ISA 200 anche l altro caposaldo della revisione: Giudizio professionale L utilizzo della formazione professionale, delle conoscenze e dell esperienza pertinenti, nel contesto definito dai principi di revisione, dai principi contabili e dai principi etici, nel decidere in modo consapevole le linee di condotta appropriate nelle circostanze dell incarico di revisione 64

65 Deontologia e indipendenza 65 ISA 200, GIUDIZIO PROFESSIONALE Il giudizio professionale è essenziale per il corretto svolgimento della revisione contabile. Ciò in quanto non è possibile interpretare i principi etici e i principi di revisione applicabili, e non si possono assumere le decisioni consapevoli necessarie per l intero svolgimento della revisione contabile,senza l applicazione delle conoscenze e dell esperienza pertinenti ai fatti e alle circostanze.

66 Deontologia e indipendenza 66 È necessario esercitare il giudizio professionale per tutta la durata della revisione contabile. È necessario che il giudizio professionale sia documentato in modo appropriato. A tale riguardo il revisore è tenuto a predisporre una documentazione della revisione sufficiente a consentire ad un revisore esperto, che non abbia alcuna precedente cognizione dell incarico di revisione, di comprendere i giudizi professionali significativi formulati dal revisore per giungere alle conclusioni sugli aspetti significativi emersi nel corso della revisione contabile.

67 Deontologia e indipendenza 67 ATTENZIONE! Il giudizio professionale non deve essere utilizzato per giustificare decisioni che non siano altrimenti supportate dai fatti e dalle circostanze dell incarico o da elementi probativi sufficienti e appropriati.

68 Deontologia e indipendenza 68 RISERVATEZZA E SEGRETO PROFESSIONALE (art. 9 bis) Tutte le informazioni e i documenti ai quali hanno accesso il revisore legale e la societa' di revisione legale nello svolgimento della revisione legale sono coperti dall'obbligo di riservatezza e dal segreto professionale

69 Deontologia e indipendenza 69 RISERVATEZZA E SEGRETO PROFESSIONALE (art. 9 bis) I revisori legali rispettano i principi di riservatezza e segreto professionale elaborati da associazioni e ordini professionali congiuntamente al MEF e alla Consob e adottati dal MEF, sentita la Consob.

70 Deontologia e indipendenza 70 RISERVATEZZA E SEGRETO PROFESSIONALE (art. 9 bis) Caso di subentro Quando un revisore è sostituito dal nuovo revisore, il revisore uscente consente all entrante l accesso a tutte le informazioni concernente l ente sottoposto a revisione e l ultima revisione

71 Deontologia e indipendenza 71 INDIPENDENZA (art.10) Il revisore legale e la societa' di revisione legale che effettuano la revisione legale, nonche' qualsiasi persona fisica in grado di influenzare direttamente o indirettamente l'esito della revisione legale, devono essere indipendenti dalla societa sottoposta a revisione e non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale.

72 Deontologia e indipendenza 72 INDIPENDENZA (art.10) Novità Comma 1 bis Il requisito di indipendenza deve sussistere durante il periodo cui si riferiscono i bilanci da sottoporre a revisione legale e durante il periodo in cui viene eseguita la revisione legale stessa. Quindi anche nel periodo in cui, terminato l esercizio, è completata la revisione relativa a quel bilancio

73 Deontologia e indipendenza INDIPENDENZA (art.10) Novità Comma 1 ter Il revisore legale o la societa' di revisione legale deve adottare tutte le misure ragionevoli per garantire che la sua indipendenza non sia influenzata da alcun conflitto di interessi, anche soltanto potenziale 73

74 Deontologia e indipendenza 74 INDIPENDENZA (art.10) Novità Comma 1 ter da relazioni d'affari o di altro genere, dirette o indirette, riguardanti il revisore legale e, laddove applicabile, la sua rete, i membri dei suoi organi di amministrazione, i suoi dirigenti, i suoi revisori, i suoi dipendenti, qualsiasi persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore legale o della societa' di revisione o qualsiasi persona direttamente o indirettamente collegata al revisore legale o alla societa' di revisione legale

75 Deontologia e indipendenza 75 Definizione dall art. 1: "rete": la struttura piu' ampia alla quale appartengono un revisore legale o una societa' di revisione legale che e' finalizzata alla cooperazione e che: 1) persegue chiaramente la condivisione degli utili o dei costi o 2) e' riconducibile a una proprieta', un controllo o una direzione comuni o 3) condivide direttive e procedure comuni di controllo della qualita', o una strategia aziendale comune, o l'utilizzo di una denominazione o di un marchio comune o una parte significativa delle risorse professionali;

76 Deontologia e indipendenza Relazione accompagnatoria : È stato variato da e a o (come era il testo in tutte le altre lingue) in relazione al requisito della condivisione di direttive e procedure comuni di controllo della qualità. La correzione dell'errore materiale consente non soltanto l'allineamento del testo italiano allo spirito e alla lettera Delle altre versioni, ma anche ai principi professionali di etica e indipendenza e soprattutto impedisce un allentamento del concetto di rete, come parametro per l indipendenza 76

77 Deontologia e indipendenza 77 INDIPENDENZA (art.10) Il revisore legale o la societa' di revisione legale non effettua la revisione legale di una societa' qualora sussistano dei rischi di autoriesame, interesse personale rischi derivanti dall'esercizio del patrocinio legale, familiarità minaccia di intimidazione, determinati da relazioni finanziarie, personali, d'affari, di lavoro o di altro genere instaurate tra tale societa' e il revisore legale, dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole, tenendo conto delle misure adottate, trarrebbe la conclusione che l'indipendenza del revisore legale o della societa' di revisione legale risulti compromessa.

78 Deontologia e indipendenza 78 INDIPENDENZA (art.10) MINACCE Autoriesame (controllo di dati o elementi che egli stesso o appartenenti alla sua rete hanno contribuito a determinare o a redigere) Interesse personale (conflitto di interessi o interesse finanziario - dipendenza finanziaria) Esercizio del patrocinio legale Familiarità (eccessiva fiducia, confidenzialità) Intimidazione

79 Deontologia e indipendenza 79 INDIPENDENZA (art.10) determinati da relazioni finanziarie, personali, d'affari, di lavoro o di altro genere instaurate tra tale societa' e il revisore legale, dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole, tenendo conto delle misure adottate, trarrebbe la conclusione che l'indipendenza del revisore legale o della societa' di revisione legale risulti compromessa.

80 Deontologia e indipendenza 80 DIFFERENZE CON IL COLLEGIO SINDACALE Art c.c Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio: a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall articolo 2382 (Non può essere nominato sindaco, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi); b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

81 Deontologia e indipendenza 81 DIFFERENZE CON IL COLLEGIO SINDACALE Art c.c Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio: c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

82 Deontologia e indipendenza 82 DIFFERENZE CON IL COLLEGIO SINDACALE Norme di comportamento del collegio sindacale emesse dal CNDCEC (settembre 2015): In caso di lavoro autonomo, il requisito dell indipendenza dovrebbe essere valutato in funzione della continuatività, dal possibile rischio di autoriesame (interferenza tra attività prestata e controllo) e dall indice di dipendenza economica, laddove è evidente che tanto maggiore è il compenso in percentuale sul totale dei compensi del sindaco e tanto meno si è indipendenti.

83 Deontologia e indipendenza 83 INDIPENDENZA (art.10) Il revisore legale o il responsabile chiave della revisione legale che effettua la revisione per conto di una societa' di revisione legale non puo' rivestire cariche sociali negli organi di amministrazione dell'ente che ha conferito l'incarico di revisione ne' prestare lavoro autonomo o subordinato in favore dell'ente stesso svolgendo funzioni dirigenziali di rilievo se non sia decorso almeno un anno dal momento in cui abbia cessato la sua attivita' in qualita di revisore legale o responsabile chiave della revisione, in relazione all'incarico (comma 7)

84 Deontologia e indipendenza 84 INDIPENDENZA (art.10) Il divieto e' esteso anche ai dipendenti e ai soci, diversi dai responsabili chiave della revisione, del revisore legale o della societa' di revisione, nonche' a ogni altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore legale o della societa' di revisione legale, per il periodo di un anno dal loro diretto coinvolgimento nell'incarico di revisione legale (comma 7)

85 LE FASI DELLA REVISIONE Attività: PROCEDURE PRELIMINARI ALL INCARICO Scopo: DECIDERE SE ACCETTARE O MENO L INCARICO Contenuti: VERIFICA DELLE COMPETENZE, DELLE CAPACITA, DELLE RISORSE 85 VERIFICA DELL INDIPENDENZA STESURA LETTERA DI INCARICO

86 LE FASI DELLA REVISIONE Attività: PIANIFICAZIONE DEL LAVORO Scopo: SVILUPPARE LA STRATEGIA GENERALE DI REVISIONE E IL PIANO DI REVISIONE Contenuti: INDIVIDUAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITA DISCUSSIONI ALL INTERNO DEL TEAM INDIVIDUAZIONE STRATEGIA GENERALE DI REVISIONE 86

87 LE FASI DELLA REVISIONE Attività: SVOLGERE LE PROCEDURE PER L IDENTIFICAZIONE E LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO Scopo: IDENTIFICARE E VALUTARE IL RISCHIO DI ERRORI SIGNIFICATIVI ATTRAVERSO LA CONOSCENZA DELL IMPRESA Contenuti: VALUTAZIONE DEL RISCHIO INTRINSECO VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CONTROLLO VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ERRORI SIGNIFICATIVI A LIVELLO DI BILANCIO E DI ASSERZIONI 87

88 LE FASI DELLA REVISIONE IL RISCHIO DI REVISIONE Il rischio che il revisore esprima un giudizio non appropriato nel caso in cui il bilancio sia significativamente errato. 88 L obiettivo del revisore è identificare e valutare i rischi di errori significativi, dovuti a frodi e a comportamenti non intenzionali, a livello di bilancio e di asserzioni, mediante la comprensione dell impresa e del contesto in cui opera, incluso il suo controllo interno, conseguendo in tal modo una base per definire e mettere in atto risposte di revisione ai rischi

89 LE FASI DELLA REVISIONE Il rischio intrinseco: la possibilità che un asserzione relativa ad una classe di operazioni, un saldo contabile o un informativa contenga un errore che potrebbe essere significativo, singolarmente o insieme ad altri, indipendentemente da qualunque controllo ad essa riferito. 89 Il rischio di controllo: il rischio che un errore, che potrebbe riguardare un asserzione relativa ad una classe di operazioni, un saldo contabile o un informativa e che potrebbe essere significativo, singolarmente o insieme ad altri, non sia prevenuto, o individuato e corretto, in modo tempestivo dal controllo interno dell impresa. Il rischio di individuazione: il rischio che le procedure svolte dal revisore per ridurre il rischio di revisione ad un livello accettabilmente basso non individuino un errore che è presente e che potrebbe essere significativo, considerato singolarmente o insieme ad altri errori.

90 LE FASI DELLA REVISIONE IL RISCHIO INTRINSECO Il rischio che una classe di operazioni, un saldo contabile o un informativa possano presentare errori indipendentemente dall esistenza di procedure di controllo interno Esempi: - Obiettiva difficoltà di calcolo o valutazione - Possibilità di furto di beni aziendali - Opportunità o motivazione per la direzione a alterare quantificazioni e valutazioni 90

91 LE FASI DELLA REVISIONE RISPOSTE AL RISCHIO Attività: CONFIGURARE LE RISPOSTE GENERALI DI REVISIONE E LE PROCEDURE DI REVISIONE IN RISPOSTA AI RISCHI IDENTIFICATI E VALUTATI Scopo: SVILUPPARE RISPOSTE APPROPRIATE AI RISCHI DI ERRORI SIGNIFICATIVI Contenuti: AGGIORNAMENTO DELLE STRATEGIE DI REVISIONE RISPOSTE GENERALI DI REVISIONE 91

92 LE FASI DELLA REVISIONE RISPOSTE AL RISCHIO Attività: SVOLGERE LE PROCEDURE DI REVISIONE IN RISPOSTA AI RISCHI IDENTIFICATI E VALUTATI Scopo: RIDURRE IL RISCHIO DI REVISIONE AD UN LIVELLO ACCETTABILMENTE BASSO Contenuti: CARTE DI LAVORO CRITICITA RILEVATE SUPERVISIONE DELLO STAFF E RIESAME DELLE CARTE DI LAVORO 92

93 LE FASI DELLA REVISIONE Attività: VALUTARE GLI ELEMENTI PROBATIVI RACCOLTI Scopo: DETERMINARE LE EVENTUALI ULTERIORI PROCEDURE DI REVISIONE Contenuti: AGGIORNAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI E DELLA SIGNIFICATIVITA COMUNICAZIONE DELLE CRITICITA RILEVATE ATTESTAZIONI DELLA DIREZIONE CONCLUSIONI RAGGIUNTE 93

94 ISA 300 LA PIANIFICAZIONE A cosa serve? identificare aree significative anticipare i problemi lavorare con efficacia ed efficienza selezionare team adatto facilitare la supervisione coordinare lavoro di più team o esperti processo continuo e iterativo 94

95 ISA 300 LA PIANIFICAZIONE Cosa bisogna fare? 95 conoscenza dell impresa e del settore analisi comparativa preliminare comprensione del quadro normativo identificazione delle parti correlate determinazione della significatività strategia generale di revisione piano di revisione

96 ISA 300 LA PIANIFICAZIONE Lavoro in team (ad esempio nel collegio sindacale per Individuare responsabile e membri chiave Condividere esperienza e conoscenza Individuare possibili errori significativi Individuare rischi di frode Il tutto usando SCETTICISMO PROFESSIONALE E GIUDIZIO PROFESSIONALE 96

97 ISA 300 LA PIANIFICAZIONE Oggetto 97 Tratta della responsabilità del revisore nel pianificare la revisione contabile del bilancio. La pianificazione è diversa se si tratta di primo incarico o di incarichi ricorrenti

98 ISA 300 LA PIANIFICAZIONE TEMPISTICA DELLA PIANIFICAZIONE E un processo continuo e iterativo Comincia poco dopo la precedente revisione 98 Termina con la conclusione dell incarico Considera le attività precedenti le procedure di revisione conseguenti: Procedure di analisi comparativa preliminari Comprensione del quadro normativo applicabile Determinazione della significatività Coinvolgimento di esperti. Altre procedure di valutazione del rischio

99 ISA 300 LA PIANIFICAZIONE REGOLE 99 1) DEFINIRE LA STRATEGIA GENERALE: a) Identificare la portata della revisione. b) Definire obiettivi di reporting per pianificare la tempistica c) Considerare i fattori rilevanti nell indirizzare il lavoro del team. d) Valutare le conoscenze precedenti. e) Determinare le risorse e i periodi di intervento

100 ISA 300 LA PIANIFICAZIONE 100 APPENDICE ISA 300 (aspetti da considerare) Caratteristiche dell incarico: Quadro normativo sull informativa finanziaria Quadro normativo specifico di settore Bilancio di gruppo e componenti Necessità di esperti con conoscenze specialistiche Presenza di revisori esterni e fornitori di servizi Necessità di tecniche computerizzate di audit Coordinamento con il personale dell impresa

101 ISA 300 LA PIANIFICAZIONE APPENDICE ISA 300 (aspetti da considerare) 101 Comunicazioni e reportistica: Scadenze dell impresa Riunioni con responsabili di governance Altre comunicazioni (lettera di commento, etc.) Comunicazioni con revisori delle componenti Riunioni e discussioni del team di revisione Altri obblighi di reportistica Natura, tempistica ed entità delle risorse: Selezione dei membri del team Assegnazione delle aree di revisione Budget tempi

102 ISA 300 LA PIANIFICAZIONE 102 APPENDICE ISA 300 (aspetti da considerare) Fattori rilevanti, attività preliminari e conoscenze precedenti: Determinazione della significatività Identificazione preliminare aree rilevanti e a rischio Approccio critico e atteggiamento di scetticismo Esiti di precedenti incarichi (audit e extra-audit) Importanza del controllo interno Valutazione di affidamento sul controllo interno Sviluppi e cambiamenti rilevanti in: Settore, quadro normativo e processi aziendali Membri chiave della direzione

103 ISA 300 LA PIANIFICAZIONE 103 ELABORAZIONE PIANO DI REVISIONE deve includere una descrizione dei seguenti aspetti: a) la natura, la tempistica e l estensione delle procedure di valutazione del rischio pianificate (ISA315) b) la natura, la tempistica e l estensione delle procedure di revisione in risposta ai rischi identificati e valutati pianificate a livello di asserzioni, come stabilito dal principio di revisione internazionale (ISA n. 330) c) le altre procedure di revisione pianificate che devono essere svolte affinché l incarico sia conforme ai principi di revisione

104 ISA 300 LA PIANIFICAZIONE 104 Il revisore deve aggiornare e modificare la strategia generale di revisione e il piano di revisione secondo quanto necessario nel corso dello svolgimento della revisione

105 ISA 300 LA PIANIFICAZIONE 105 LINEE GUIDA E ALTRO MATERIALE ESPLICATICO A causa di eventi inattesi, o di cambiamenti nelle condizioni, o di elementi probativi acquisiti dai risultati delle procedure di revisione, il revisore può avere la necessità di modificare la strategia generale di revisione e il piano di revisione e, quindi, la natura, la tempistica e l estensione delle procedure di revisione conseguenti pianificate, sulla base della riconsiderazione dei rischi identificati e valutati. Ciò si può verificare nel caso in cui il revisore venga a conoscenza di informazioni che divergono significativamente da quelle disponibili all epoca della pianificazione delle procedure di revisione

106 ISA 300 LA PIANIFICAZIONE 106 Ulteriori aspetti da considerare in caso di primi incarichi di revisione Prima di iniziare il primo incarico di revisione, il revisore deve porre in essere le seguenti attività: A) svolgere le procedure richieste dal principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 220 riguardanti l accettazione del rapporto con il cliente e dello specifico incarico di revisione; B) comunicare con il revisore precedente, in caso di sostituzione dello stesso, in conformità ai principi etici applicabili C) eseguire i test sui saldi di apertura (ISA 510)

107 ISA 300 LA PIANIFICAZIONE 107 IL REVISORE DEVE DOCUMENTARE: a)la strategia generale. b) Il piano di revisione. c) Eventuali modifiche durante lo svolgimento della revisione.

108 ISA 300 LA PIANIFICAZIONE 108 NELLE IMPRESE DI DIMENSIONI MINORI b) Piano di revisione è possibile utilizzare programmi standard o checklist

109 LE FASI DELLA REVISIONE 109 Attività: PREPARARE LA RELAZIONE DI REVISIONE (quando le procedure di revisione sono completate) Scopo: FORMARSI UN GIUDIZIO BASATO SUGLI ELEMENTI PROBATIVI RACCOLTI E SULLE CRITICITA RILEVATE Contenuti: DECISIONI RILEVANTI EMISSIONE DELLA RELAZIONE DI REVISIONE

110 ISA 330 LE RISPOSTE DEL REVISORE AI RISCHI IDENTIFICATI E VALUTATI Definizioni Procedura di validità 110 Una procedura di revisione definita per individuare errori significativi a livello di asserzioni. Le procedure di validità comprendono: i) verifiche di dettaglio (sulle classi di operazioni, saldi contabili e informativa); ii) procedure di analisi comparativa utilizzate come procedure di validità.

111 ISA 330 LE RISPOSTE DEL REVISORE AI RISCHI IDENTIFICATI E VALUTATI Definizioni Procedura di conformità 111 Una procedura di revisione definita per valutare l efficacia operativa dei controlli nel prevenire od individuare e correggere errori significativi a livello di asserzioni.

112 ISA 330 LE RISPOSTE DEL REVISORE AI RISCHI IDENTIFICATI E VALUTATI 112 PROCEDURE DI VALIDITA Indipendentemente dai rischi identificati e valutati di errori significativi, il revisore deve definire e svolgere le procedure di validità per ciascuna significativa classe di operazioni, saldo contabile ed informativa. Se il revisore ha stabilito che un rischio identificato e valutato di errore significativo a livello di asserzioni rappresenti un rischio significativo, egli deve svolgere procedure di validità specificamente rispondenti a quel rischio. Qualora l approccio verso i rischi significativi si basi unicamente su procedure di validità, tali procedure devono includere le verifiche di dettaglio.

113 ISA 330 LE RISPOSTE DEL REVISORE AI RISCHI IDENTIFICATI E VALUTATI Procedure di revisione definite per individuare errori significativi a livello di asserzioni. Comprendono: 113 I. Le verifiche di dettaglio sulle classi di operazioni, saldi contabili e informativa II. Procedure di analisi comparativa utilizzate come procedure di validità

114 ISA 330 LE RISPOSTE DEL REVISORE AI RISCHI IDENTIFICATI E VALUTATI Procedure di analisi comparativa utilizzate come procedure di validità SVILUPPO DI UN ASPETTATIVA INDIPENDENTE CALCOLO DELLE DIFFERENZE IDENTIFICAZIONE DI DIFFERENZE SIGNIFICATIVE ANALISI DELLE DIFFERENZE SIGNIFICATIVE 114

115 ISA 330 LE RISPOSTE DEL REVISORE AI RISCHI IDENTIFICATI E VALUTATI Verifiche di dettaglio: 115 RICHIESTA DI CONFERMA ESTERNA RICERCA DI PASSIVITA NON REGISTRATE VERIFICA DEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA COMPETENZA VERIFICA CORRETTA CLASSIFICAZIONE

116 ISA 330 LE RISPOSTE DEL REVISORE AI RISCHI IDENTIFICATI E VALUTATI RICHIESTE DI CONFERMA ESTERNA (CIRCOLARIZZAZIONI) 116 Consentono di acquisire elementi probativi particolarmente appropriati a) per verificare: l esistenza dei rapporti sottostanti la consistenza effettiva dei saldi dei conti accesi a banche, clienti, fornitori, committenti, depositanti etc. b) per acquisire informazioni presso i consulenti esterni

117 ISA 330 LE RISPOSTE DEL REVISORE AI RISCHI IDENTIFICATI E VALUTATI RICHIESTE DI CONFERMA ESTERNA (CIRCOLARIZZAZIONI) 117 Formalmente: richiesta della società al soggetto esterno, con richiesta di confermare direttamente al revisore circostanze pertinenti o meno al bilancio. Il revisore predispone il testo e la società effettua la spedizione per lettera o per pec, con indicazione di rispondere al revisore. In caso di lettere, è il revisore a spedirle direttamente. In caso di pec, il revisore dovrebbe essere messo in copia

118 ISA 330 LE RISPOSTE DEL REVISORE AI RISCHI IDENTIFICATI E VALUTATI 118 CIRCOLARIZZAZIONE DEL LEGALE Da redigere su carta intestata della società soggetta a revisione legale Luogo, data Spett.le p.c.c. Nome e Indirizzo del Revisore Egregio Avvocato, in relazione allo svolgimento della revisione del bilancio della nostra società per l esercizio chiuso al 31/12/20XX, Vi preghiamo di fornire per iscritto le seguenti informazioni aggiornate alla data della risposta, al nostro revisore:

119 ISA 330 LE RISPOSTE DEL REVISORE AI RISCHI IDENTIFICATI E VALUTATI CIRCOLARIZZAZIONE DEL LEGALE 1. elenco di tutte le controversie (intimate o di imminente inizio), conciliazioni, arbitrati e cause in corso (attive o passive) al 31/12/20XX od ogni altra passività che possa coinvolgere la nostra Società di cui Lei fosse a conoscenza. 2. La preghiamo di indicare per ogni pratica: a. la descrizione della controversia, b. una sua valutazione del rischio di soccombenza, c. l attuale stato procedurale, d. la quantificazione dell eventuale onere per la società in caso di soccombenza o transazione e l eventuale possibile recupero assicurativo un elenco che indichi la natura e gli importi di ogni giudizio reso o accordo raggiunto in cui la nostra Società è parte attiva o passiva, dall'inizio dell'esercizio fino alla data della Sua risposta;

120 ISA 330 LE RISPOSTE DEL REVISORE AI RISCHI IDENTIFICATI E VALUTATI 120 CIRCOLARIZZAZIONE DEL LEGALE 4. un elenco di tutte le altre possibili passività, sulla base delle informazioni in suo possesso, laddove vi sia una ragionevole possibilità che il manifestarsi possa influire in maniera determinante e negativa sulla situazione patrimoniale della Società; 5. qualsiasi altra informazione di natura legale a Sua conoscenza e per la quale la Sua opinione dovrebbe essere portata a conoscenza degli azionisti o dei creditori o di altri terzi interessati. 6. l'importo dei Suoi onorari maturati alla data di bilancio ma da Lei non ancora fatturati. La preghiamo di farci pervenire risposta alla presente entro il XXXX.

121 ISA 330 LE RISPOSTE DEL REVISORE AI RISCHI IDENTIFICATI E VALUTATI 121 CIRCOLARIZZAZIONE FORNITORI Da redigere su carta intestata della società soggetta a revisione legale Luogo, data Spett.le p.c.c. Nome e Indirizzo del Revisore Egregi Signori, in relazione allo svolgimento della revisione del bilancio della nostra società per l esercizio chiuso al 31/12/20XX, Vi preghiamo di fornire per iscritto le seguenti informazioni al nostro revisore

122 ISA 330 LE RISPOSTE DEL REVISORE AI RISCHI IDENTIFICATI E VALUTATI 122 CIRCOLARIZZAZIONE FORNITORI 1) Un estratto conto della nostra partita di credito sui Vostri libri contabili alla data del 31/12/20XX; 2) un elenco delle tratte da Voi emesse a nostro carico (indicando se sono state da noi accettate), nonché un elenco degli effetti in pagamento non ancora scaduti alla data del 31/12/20XX; 3) un elenco degli eventuali beni o merci di Vostra proprietà giacenti presso di noi in deposito od ad altro titolo, alla data del 31/12/20XX. Per facilitare la risposta, alleghiamo una busta affrancata ed indirizzata al nostro revisore. Vi preghiamo di far pervenire la vostra risposta alla presente entro il XXXX

123 ISA 330 LE RISPOSTE DEL REVISORE AI RISCHI IDENTIFICATI E VALUTATI CIRCOLARIZZAZIONE CLIENTI (CON ESTRATTO CONTO ALLEGATO) Da redigere su carta intestata della società soggetta a revisione legale Luogo, data... Spett.le p.c.c Nome e Indirizzo del Revisore Egregi Signori, 123 in relazione allo svolgimento della revisione del bilancio della nostra società per l esercizio chiuso al 31/12/20XX, Vi preghiamo di fornire per iscritto le seguenti informazioni, al nostro revisore

124 ISA 330 LE RISPOSTE DEL REVISORE AI RISCHI IDENTIFICATI E VALUTATI 124 CIRCOLARIZZAZIONE CLIENTI (CON ESTRATTO CONTO ALLEGATO) Vogliate a tal fine inviare questa stessa lettera, debitamente compilata e sottoscritta in calce. Alleghiamo l estratto conto della Vostra partita con noi al 31/12/20XX107 con il saldo netto Vostro debito (credito) di Euro La presente è una conferma delle nostre risultanze contabili: per questo motivo Vi preghiamo di voler rispondere in ogni caso, anche se sono intervenuti pagamenti dopo la data suesposta. Per facilitare la risposta, alleghiamo una busta affrancata ed indirizzata al nostro revisore. Vi informiamo che i dati comunicati saranno utilizzati esclusivamente ai fini della revisione contabile del nostro bilancio e saranno trattati e conservati in archivi cartacei ed elettronici secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno Si rinvia all'art. 7 del citato decreto per i diritti spettanti all'interessato a propria tutela.

125 ISA 330 LE RISPOSTE DEL REVISORE AI RISCHI IDENTIFICATI E VALUTATI CIRCOLARIZZAZIONE BANCHE Da redigere su carta intestata della società soggetta a revisione legale Luogo, data Spett.le p.c.c. Nome e Indirizzo del Revisore 125 In relazione allo svolgimento della revisione del bilancio della nostra società per l esercizio chiuso al 31/12/20XX, Vi preghiamo di fornire per iscritto le seguenti informazioni, al nostro revisore

126 ISA 330 LE RISPOSTE DEL REVISORE AI RISCHI IDENTIFICATI E VALUTATI 126 CIRCOLARIZZAZIONE BANCHE - Operazioni che avevamo in corso alle ore 24 del giorno 31 dicembre 20XX con Voi. Vi autorizziamo, anche in deroga alle norme ed alla prassi relativa al segreto delle operazioni bancarie od a qualsiasi eventuale intesa scritta o verbale esistente, a fornire al predetto revisore contabile tutte le informazioni previste dal modulo normalizzato in uso presso le Aziende di credito (modulo ABI-Rev) ed a tale riguardo Vi precisiamo che: - il limite di importo da indicare al punto 11.1 è Euro (ad esempio) 500,00105; - le date da indicare al punto 11.3 sono le seguenti: tra il 1 gennaio 20XX e il 31 dicembre 20XX106. Vogliate anche confermare sul modulo ABI le operazioni fuori bilancio (così come definite al punto 5.10 del capitolo 1 del provvedimento Banca d Italia 15/7/92) in corso con Voi alla data del 31 dicembre 20XX, precisando, secondo i casi, capitali di riferimento, titolo sottostante, margini in essere, premi incassati e/o pagati, modalità di determinazione e scadenza dei flussi futuri, scadenza del contratto. Vogliate considerare questa nostra richiesta alla stregua di istruzioni irrevocabili da noi impartite.

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