Campania. L.R. 25 agosto 1987, n. 38

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1 Campania L.R. 25 agosto 1987, n. 38 Delega alle Province di funzioni amministrative regionali - Istituzione della Consulta regionale per il turismo ed organizzazione delle funzioni regionali di promozione turistica. Pubblicata nel B.U. 8 settembre 1987, n. 48. Art. 1 Finalità della legge 2 Art. 2 Delega alle province 2 Art. 3 Disciplina della delega 3 Art. 4 Consulta regionale per il turismo 3 Art. 5 Funzioni della Consulta regionale 3 Art. 6 Composizione della Consulta regionale 3 Art. 7 Costituzione e funzionamento della Consulta regionale 5 Art. 8 Agenzia regionale di promozione turistica 5 Art. 9 Funzioni dell'agenzia regionale 5 Art. 10 Osservatorio turistico regionale 6 Art. 11 Programmi promozionali 6 Art. 12 Organi dell'agenzia regionale 6 Art. 13 Il Presidente ed il Vice Presidente dell'agenzia regionale 7 Art. 14 Consiglio di amministrazione 7 Art. 15 Attribuzioni del Consiglio di amministrazione 8 Art. 16 Convocazione e funzionamento del Consiglio di amministrazione 8 Art. 17 Collegio dei revisori dell'agenzia regionale 8 Art. 18 Controlli 9 Art. 19 Entrate dell'agenzia regionale 9 Art. 20 Norme di amministrazione e contabilità 10 Art. 21 Personale dell'agenzia regionale 10 Art. 22 Disposizioni finanziarie 11 1

2 Art. 1 Finalità della legge Con la presente legge la Regione Campania provvede alla rideterminazione della delega alle Province delle funzioni amministrative regionali in materia di turismo ed industria alberghiera, alla istituzione della Consulta regionale per il turismo ed alla organizzazione delle funzioni regionali in materia di promozione turistica, mediante la istituzione dell'agenzia regionale. Art. 2 Delega alle province Alle Province è delegato l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di turismo e industria alberghiera, esercitate sia direttamente dalla Regione sia dagli Enti provinciali per il turismo, relative a: a) regime autorizzativo e di vigilanza sulle agenzie di viaggio e turismo; b) approvazione degli elenchi di classificazione di alberghi, pensioni, locande, campeggi e villaggi turistici; c) decisione, con provvedimento definitivo, dei ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti di classifica, del mutamento di classifica e della ingiunzione dei lavori per il mantenimento della classifica di cui al punto b); d) ricevimento delle denunce e istruttoria in materia di tariffe di tutte le strutture ricettive, a termini degli articoli 6 e 7 della legge quadro 17 maggio 1983, n. 217; e) vigilanza e controllo sugli atti degli Enti provinciali per il turismo e delle Aziende di soggiorno, cura e turismo; f) vigilanza e controllo sull'applicazione e sulla riscossione dell'imposta di soggiorno; g) approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi delle Aziende di promozione turistica; h) controllo sugli atti delle Aziende di promozione turistica; i) concessione, liquidazione ed erogazione di contributi sia in conto interessi che in conto capitale in materia di incentivazione dell'offerta turistica, sulla base dei criteri direttivi e dei programmi regionali, nonché imposizione e controllo del relativo vincolo di destinazione derivante dalla concessione di contributi di incentivazione; l) formulazione di pareri, proposte ed altri adempimenti amministrativi attribuiti alla competenza degli Enti Provinciali per il turismo, non ricompresi nelle materie di cui ai punti precedenti e che non sono attribuiti alle competenze delle Aziende di promozione turistica. 2

3 Per l'esercizio delle funzioni delegate di cui al punto a) le Province richiederanno, di volta in volta, il parere delle competenti Associazioni di categoria. Art. 3 Disciplina della delega Per l'esercizio delle funzioni delegate di cui al precedente articolo, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla L.R. 29 maggio 1980, n. 54, alla L.R. 1 settembre 1981, n. 65 e alla L.R. 3 agosto 1982, n. 47. È abrogata ogni altra disposizione attributiva alle Province di deleghe di funzioni diverse da quelle contemplate dalla presente legge. Le funzioni di cui alle lettere a) ed l) del precedente articolo sono esercitate dall'ente delegato, a decorrere dalla data di soppressione degli Enti provinciali per il turismo. In materia di esercizio della delega e del conseguente potere sostitutivo della Giunta regionale in caso di inattività dell'ente delegato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 29 maggio 1980, n. 54, sono perentori i termini espressamente indicati dalla normativa in atto, nonché quelli per i quali la natura perentoria del termine dell'adempimento risulti dalla natura stessa degli interventi. Art. 4 Consulta regionale per il turismo È istituita la Consulta regionale per il turismo, organo tecnico consultivo della Giunta regionale per il settore turistico. Art. 5 Funzioni della Consulta regionale La Consulta formula proposte ed esprime pareri sui problemi di indirizzo generale in materia di turismo e sugli atti di indirizzo per le Aziende di promozione turistica e per l'agenzia regionale di promozione turistica. Art. 6 Composizione della Consulta regionale La "Consulta regionale per il turismo" è composta da: 1) l'assessore regionale per il turismo, con funzioni di Presidente; 3

4 2) i Presidenti delle Province, di cui uno designato dal Presidente con funzioni di Vice Presidente; 3) i Presidenti delle Comunità montane o loro delegati; 4) i Presidenti delle Aziende di promozione turistica; 5) cinque rappresentanti degli operatori turistici designati dalle Associazioni di categoria più rappresentative a livello regionale; 6) quattro rappresentanti dei lavoratori del settore turistico designati, uno per ciascuna, dalle Confederazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale; 7) tre rappresentanti designati dalle Associazioni e Organizzazioni del tempo libero più rappresentative a livello regionale; 8) un rappresentante degli agenti di viaggio designato dall'associazione più rappresentativa a livello regionale; 9) un rappresentante dell'automobil Club d'italia, designato dalla sede regionale; 10) un rappresentante del Touring Club Italiano, designato dalla sede regionale; 11) un rappresentante dei gestori di campeggi, designato dall'associazione più rappresentativa a livello regionale; 12) un rappresentante delle Pro-loco designato dalla delegazione regionale della Unione nazionale delle Pro-loco italiane; 13) un rappresentante designato dall'unione regionale delle Camere di Commercio, Industria, artigianato ed agricoltura; 14) un rappresentante designato dalla Federterme regionale; 15) un rappresentante designato dall'ente Fiera Mostra d'oltremare di Napoli; 16) un rappresentante del Comitato olimpico nazionale italiano designato dal Comitato regionale; 17) un rappresentante designato dalla Federcampeggi; 18) un rappresentante designato dall'assessore per i beni culturali della Regione Campania; 19) quattro rappresentanti delle Associazioni ambientaliste regionali riconosciute dal Ministro dell'ecologia; 20) un rappresentante della nautica da diporto designato dalla Federazione regionale industriali della Campania; 21) un rappresentante dell'unione regionale della Campania degli esercenti la balneazione; 22) un rappresentante dell'anci; 23) un rappresentante dell'ancim; 4

5 24) un rappresentante dell'uncem; 25) un rappresentante della Lega delle autonomie; 26) tre rappresentanti delle Associazioni agrituristiche più rappresentative a livello regionale; 27) un rappresentante dell'unione regionale dell'associazione degli albergatori della Campania; 28) il responsabile del Servizio regionale competente in materia di turismo. Art. 7 Costituzione e funzionamento della Consulta regionale La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme proposta dell'assessore al turismo, dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati. Le funzioni di Segretario sono svolte da un funzionario regionale nominato dal Presidente della Consulta. La Consulta si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del suo Presidente o su richiesta di un terzo dei propri componenti e le riunioni sono valide con la presenza della metà dei componenti. Ai componenti della Consulta è attribuito un gettone di presenza nella misura di lire da corrispondersi per non più di una seduta giornaliera. L'onere relativo graverà a partire dal 1987 sul Cap. 66 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1987 e sui corrispondenti capitoli degli anni successivi. Art. 8 Agenzia regionale di promozione turistica È istituita l'agenzia regionale di promozione turistica, con personalità giuridica di diritto pubblico, che assume la denominazione di PROMOTUR-CAMPANIA. L'Agenzia è organismo tecnico operativo regionale per la promozione turistica, munito di autonomia amministrativa e di gestione. Art. 9 Funzioni dell'agenzia regionale L'Agenzia regionale ha il compito di definire e promuovere in Italia ed all'estero l'immagine unitaria dell'offerta turistica della Regione Campania, nel suo complesso 5

6 e per tipologia di settore, anche evidenziando gli elementi di richiamo delle singole località. Essa è l'organismo tecnico-operativo di supporto all'attività promozionale della Giunta regionale e delle Aziende di promozione turistica. L'Agenzia realizza le proprie iniziative sia direttamente sia attraverso singole Aziende di promozione turistica e può avvalersi della collaborazione di operatori turistici, singoli o associati. Art. 10 Osservatorio turistico regionale L'Agenzia regionale attiva al suo interno un Osservatorio turistico con il compito di tenere aggiornati gli Enti pubblici operanti nel settore e gli operatori turistici sull' andamento dei mercati turistici e, in particolare, della domanda riguardante la regione. Art. 11 Programmi promozionali I programmi promozionali sono predisposti dall'agenzia regionale sulla base delle proposte della Giunta regionale e delle singole Aziende di promozione turistica. Entro il 30 aprile di ogni anno l'agenzia regionale trasmette alla Giunta regionale i programmi delle iniziative promozionali da attuarsi in Italia ed all'estero nell'anno successivo. Entro il 30 maggio i programmi medesimi sono approvati dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore al turismo, sentita la competente Commissione consiliare. Per l'attuazione delle iniziative all'estero, che devono essere comunicate all'enit ai sensi del 4 comma dell'art. 3 della L. 14 novembre 1981, n. 648, l'agenzia deve conformarsi alle disposizioni di cui al 2 comma dell'art. 4 del D.P.R. 24 luglio 1977, n Art. 12 Organi dell'agenzia regionale Sono Organi dell'agenzia regionale di promozione turistica: a) il Presidente; b) il Vice Presidente; c) il Consiglio di amministrazione; 6

7 d) il Collegio dei revisori. Art. 13 Il Presidente ed il Vice Presidente dell'agenzia regionale Il Presidente ed il Vice Presidente dell'agenzia sono nominati dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore al turismo, e durano in carica cinque anni. Essi sono scelti fra persone in possesso di particolari requisiti professionali, desumibili dai rispettivi curriculum. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'agenzia; convoca e presiede il Consiglio di amministrazione; emana gli atti necessari per il regolare funzionamento dell'agenzia e dei suoi uffici; vigila sull'esatta e complessiva esecuzione dei deliberati del Consiglio di amministrazione; adotta, nei casi di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, da sottoporre alla ratifica dello stesso, pena la decadenza, nella seduta immediatamente successiva e comunque non oltre 60 giorni dalla data di adozione degli stessi. Il Vice Presidente sostituisce in tutte le sue attribuzioni il Presidente in caso di sua assenza o di impedimento. Art. 14 Consiglio di amministrazione Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore al turismo, e dura in carica cinque anni. Esso è composto, oltre che dal Presidente e dal Vice Presidente, dai seguenti membri: a) un rappresentante delle Aziende di promozione turistica di ciascuna Provincia designato dalle Giunte provinciali tra gli Esperti componenti dei Consigli di amministrazione delle Aziende medesime ai sensi della lettera e), art. 16 della legge, regionale sulla riorganizzazione delle strutture turistiche pubbliche in Campania - Istituzione delle Aziende di promozione turistica (L.R. 25 agosto 1987, n. 37); b) tre esperti in materia di turismo, designati dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore al turismo, da scegliere, ciascuno, nell'ambito di terne di nominativi rispettivamente indicate dai Consorzi regionali o dalle Associazioni delle categorie degli operatori turistici maggiormente rappresentative Al Presidente del Consiglio di amministrazione è attribuita un'indennità di funzione pari al 60% di quella prevista per il Consigliere regionale. Al Vice Presidente ed ai componenti del Consiglio di amministrazione è attribuita un'indennità di funzione nella misura, rispettivamente, del 75% e del 65% di quella fissata per il Presidente. 7

8 Art. 15 Attribuzioni del Consiglio di amministrazione Il Consiglio di amministrazione adotta lo statuto dell'agenzia regionale, che diventa esecutivo a seguito della approvazione del Consiglio regionale. Il Consiglio di amministrazione delibera inoltre in ordine a: a) il bilancio preventivo, il programma di attività ed il conto consuntivo; b) la nomina del Direttore e la gestione del personale; c) l'acquisto e la alienazione dei beni immobili e mobili; d) le liti attive e passive e le relative transazioni; e) ogni altro provvedimento demandatogli dallo Statuto. Art. 16 Convocazione e funzionamento del Consiglio di amministrazione Il Consiglio di amministrazione è convocato su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Le deliberazioni sono validamente adottate con la presenza in prima convocazione della maggioranza assoluta dei membri in carica ed in seconda convocazione di un terzo dei componenti stessi. Art. 17 Collegio dei revisori dell'agenzia regionale Il Collegio dei revisori dei Conti ha funzioni di vigilanza amministrativa e contabile sull'attività dell'agenzia ai sensi dell'articolo 2403 e seguenti codice civile; esso è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da: a) due esperti in materia di amministrazione e contabilità pubblica iscritti agli Albi dei dottori commercialisti o negli elenchi dei ragionieri, di cui uno Revisore ufficiale dei conti, designati dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore al turismo; b) un esperto in materia giuridico-amministrativa e finanziaria, designato dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore al turismo. Svolge le funzioni di Presidente il componente designato dalla Giunta regionale. Ai componenti del Collegio dei revisori spetta una indennità di carica, al Presidente pari al 50% ed ai componenti pari al 40% di quella prevista per il Presidente del Consiglio di amministrazione, e si applica la stessa disciplina relativa ai rimborsi spese ed alle indennità di missione. 8

9 Art. 18 Controlli Sono sottoposti al controllo della Giunta regionale gli atti dell'agenzia concernenti: a) i programmi di attività pluriennali ed annuali; b) il bilancio preventivo e le relative variazioni; c) i conti consuntivi; d) il regolamento organico del personale; e) gli acquisti e le alienazioni di beni immobili; f) le liti attive e passive. Gli atti dell'agenzia diventano esecutivi se la Giunta, nel termine di trenta giorni dal ricevimento dei processi verbali, non adotta provvedimenti di controllo. Le deliberazioni concernenti i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi debbono essere trasmesse alla Giunta regionale - Servizio turismo - rispettivamente entro il trenta settembre di ogni anno ed entro il 31 maggio dell'anno successivo all'esercizio finanziario cui si riferisce il rendiconto stesso. In caso di gravi disfunzioni o deficienze amministrative, per gravi violazioni di legge e di regolamenti e per altre gravi irregolarità che compromettano il normale funzionamento dell'agenzia stessa, la Giunta regionale può disporre, con provvedimento motivato, su proposta dell'assessore al turismo, lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e la contestuale nomina di un Commissario per la provvisoria gestione dell'agenzia. Il Consiglio di amministrazione deve essere ricostituito entro tre mesi. Art. 19 Entrate dell'agenzia regionale Le entrate dell'agenzia regionale sono costituite: a) dal contributo ordinario della Regione; b) da contributi straordinari della Regione per iniziative finalizzate; c) da eventuali sovvenzioni o contributi di Enti, Associazioni e privati; d) da qualunque altra entrata. 9

10 Art. 20 Norme di amministrazione e contabilità Fino a quando non sarà adottata apposita disciplina per la gestione finanziaria e la contabilità dell'agenzia regionale, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla L.R. 27 luglio 1978, n. 20. L'Agenzia ha un proprio servizio di tesoreria affidato all'istituto di Credito titolare del relativo servizio a favore della Regione o ad altro Istituto di Credito che assicuri condizioni più favorevoli. Il bilancio di previsione, per quanto concerne le spese inerenti alle attività istituzionali, è distinto per progetti. Per ogni progetto viene allegato un piano finanziario nel quale risultino evidenziati gli oneri per il personale e le spese generali derivanti dalla specifica gestione del progetto stesso. Il pagamento delle spese attraverso aperture di credito a favore di funzionari delegati, ai sensi dell'art. 66 della L.R. 27 luglio 1978, n. 20, è ammesso: a) per spese per le quali debba provvedersi al pagamento immediato; b) per spese relative a manifestazioni o iniziative da realizzarsi fuori del territorio regionale. Art. 21 Personale dell'agenzia regionale Al personale dell'agenzia è attribuito lo stato giuridico ed il trattamento economico che compete al personale regionale. La dotazione organica dell'agenzia è stabilita con legge regionale. Per consentire l'avvio dell'attività dell'agenzia, con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell'assessore al turismo, sentite le Organizzazioni sindacali, è definita una dotazione organica provvisoria mediante l'utilizzazione del personale della Regione che ne fa domanda. L'Agenzia può far ricorso, quando si renda necessario, a competenze professionali altamente qualificate o ad incarichi di consulenza e di attività di collaborazione autonoma, nei limiti di cui all'art. 152 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n L'incarico di Direttore dell'agenzia può essere conferito dal Consiglio di amministrazione anche a persone non appartenenti al ruolo organico dell'agenzia, secondo quanto previsto dal precedente comma. 10

11 Art. 22 Disposizioni finanziarie Per le finalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 della presente legge, la Regione è autorizzata a concedere un contributo annuale da determinarsi con la legge di approvazione del bilancio regionale, tenuto conto delle disponibilità finanziarie e delle necessità della Agenzia. Per l'anno 1987 a detto onere si farà fronte con apposito capitolo, che sarà istituito nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1987, denominato "Contributo ordinario della Regione all'agenzia regionale di promozione turistica" con lo stanziamento che sarà determinato con la legge di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della L. 16 maggio 1970, n

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