Il contratto di lavoro a progetto
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1 Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama Il contratto di lavoro a progetto 14 Giugno 2013 Roberto Garritano, Antonella Perfetti Il lavoro a progetto è un contratto di lavoro atipico di collaborazione coordinata e continuativa a carattere personale e senza vincolo di subordinazione. La materia è disciplinata dal D.lgs 2003 n. 276 e da ultimo dalla legge n. 92/2012 che, mediante la sostituzione dei contratti co.co.co., hanno mirato a contrastare l uso distorto di tale tipologia contrattuale da parte dei datori di lavoro al fine precipuo di eludere la normativa afferente il lavoro subordinato. Il suddetto decreto non ha dato luogo ad una nuova fattispecie di lavoro autonomo, ma semmai ha dettato una disciplina riguardante i rapporti di lavoro autonomo caratterizzati dalla collaborazione coordinata e continuativa con il committente. Tale tipologia contrattuale, pertanto, si affianca alle figure di lavoro dipendente e di lavoro autonomo. In tale ambito è intervenuta la richiamata legge n. 92 del 2012 (Riforma del Mercato del Lavoro) che ha modificato alcuni aspetti fondamentali del contratto in questione, intervenendo sul requisito del: 1) progetto; 2) corrispettivo dovuto al collaboratore; 3) diritto di recesso; 4) e sugli aspetti sanzionatori. Nell originaria formulazione, l art. 61 del D.lgs n. 276 statuiva che: fermo restando la disciplina per gli agenti e i rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all art. 409, n.3, c.p.c. devono essere riconducibili ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per la esecuzione della attività lavorativa. Con l entrata in vigore della legge n. 92 del 2012 che ha novellato l art.61 su menzionato, la nuova disposizione stabilisce che tutti i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa devono essere riconducibili ad uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Si che, la mancanza di tale elemento comporta la costituzione di un rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo indeterminato. Viene, dunque, soppressa la possibilità di un riferimento ad un programma di lavoro o ad una fase di esso, per cui il progetto rimane l unico elemento di riferimento di tutti i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sottoscritti successivamente al 18 luglio 2012, data di entrata in vigore della su menzionata legge. Gli elementi caratterizzanti il contratto di lavoro a progetto sono: 1) IL PROGETTO:
2 Il progetto si sostanzia in una attività ben determinata e deve essere collegato ad un risultato finale; non può sostanziarsi in una elencazione di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, né, tantomeno, in una riproposizione dell oggetto sociale, ma può riguardare una attività del ciclo riproduttivo. Pertanto il progetto deve essere specifico, dettagliato e identificabile attraverso un risultato finale che deve essere raggiunto in un determinato arco temporale. Il progetto è elemento fondamentale la cui mancanza assume un valore presuntivo di falsità della collaborazione. Ed invero, la mancanza dell indicazione del progetto fa si che il rapporto di lavoro a progetto si trasformi in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato: in tale ipotesi il datore di lavoro non può fornire prova contraria (c.d. presunzione assoluta); Nel caso in cui dovesse ricorrere l ipotesi di un simulato lavoro a progetto, il rapporto di lavoro si trasforma in rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale realizzatasi tra le parti. In tale caso opera una presunzione relativa di subordinazione. Ed ancora, laddove dovesse essere accertato che il collaboratore ha svolto attività analoga a quella dei dipendenti dell impresa committente, il rapporto di lavoro a progetto viene considerato come rapporto di lavoro subordinato fin dalla data della sua costituzione. Le novità per i lavoratori a progetto si applicano ai contratti di collaborazione stipulati dopo il 18/7/2012, data di entrata in vigore della legge n. 92/2012 e di conseguenza, alle collaborazioni a progetto in corso a tale data si continuano ad applicare le norme vigenti fino al termine finale previstonelcontratto. 2) AUTONOMIA DEL COLLABORATORE: Il collaboratore gestisce il progetto autonomamente senza vincoli di subordinazione e di tempo. 3) COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA: L attività lavorativa deve essere svolta in modo coordinato con l organizzazione del committente. Tutte le volte in cui non si rinviene il progetto, ovvero vengano a mancare al suo interno i requisiti dell autonomia gestionale, del collegamento al risultato finale, dell autonomia rispetto all oggetto sociale, si avrà il disconoscimento del rapporto di collaborazione ed ad una riqualificazione del rapporto come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (Circolare n.29 del 2012). FORMA Il contratto di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa a progetto deve essere stipulato in forma scritta. La forma scritta è richiesta ad probationem e non ad substantiam, per cui la sua inosservanza non determina la nullità del contratto rispetto al quale è ammessa la prova per testi nei limiti di cui all art.2725 c.c.-. In mancanza di tale prova, su istanza del lavoratore, può essere dichiarata, al ricorrere dei presupposti, l esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Oltre al progetto il contratto deve indicare: - la durata, che deve essere determinata o determinabile; - l attività che il collaboratore è chiamato a realizzare che deve essere identificabile e collegabile ad un determinato risultato finale; - le forme di coordinamento del collaboratore con il committente; - il corrispettivo, i criteri per la sua determinazione, i tempi, le modalità di pagamento. Le parti devono stabilire un compenso proporzionato alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato. Il compenso del collaboratore, in base al novellato art. 63 comma I del D.lgs 2003 n.276, non può essere inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attività.in ogni caso sulla base dei minimi salariali applicati nel settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte
3 dai lavoratori subordinati, dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a livello interconfederale o di categoria ovvero, su loro delega, ai livelli decentrata. In mancanza della contrattazione collettiva specifica, il compenso non deve essere inferiore alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali con competenza ed esperienza analoghe a quelle del collaboratore a progetto. Il Ministero ha precisato che per retribuzioni minime devono intendersi i minimi tabellari determinati dai contratti collettivi di categoria e non tutto il complesso delle voci retributive eventualmente previste da tali contratti. In mancanza di contrattazione collettiva disciplinante tale aspetto, in base a quanto statuito dal Ministero, il personale ispettivo dovrà astenersi dall adottare eventuali provvedimenti di diffida accertativa. - Le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore. OBBLIGHI DEL COLLABORATORE Il collaboratore può svolgere attività a favore a favore di più committenti, salvo diverso accordo tra le parti e fermo restando il divieto di svolgere attività in concorrenza con i committenti. I CO.CO.PRO. NELLE ONLUS I contratti CO.CO.PRO. Possono essere applicati anche con riferimento al lavoro svolto all interno delle organizzazioni non governative (ONG), all interno delle ONLUS, e delle organizzazioni aventi finalità socio assistenziali e sanitarie. L attività del collaboratore deve essere : 1) specifica; 2) dettagliatamente individuata nel progetto; 3) finalizzata al raggiungimento di un autonomo risultato, conseguito attraverso un attività che presenti margini di autodeterminazione del prestatore. L oggetto dell attività del collaboratore deve essere ben descritto; L arco temporale per l espletamento dell attività progettuale in funzione dello specifico risultato finale deve essere esattamente individuato. Devono sussistere margini di autonomia in capo al collaboratore e la prestazione non può sostanziarsi in compiti meramente esecutivi. Ed, infine, devono sussistere concrete possibilità di verifica circa l effettivo raggiungimento dei risultati attesi. CO.CO.PRO. NELLE ATTIVITA PROMOZIONALI DI PRODOTTI COMMERCIALI E DI BENI CULTURALI L attività di promoter si sostanzia nell organizzazione di eventi o sponsorizzazione di prodotti realizzata mediante consegna di materiale promozionale o pubblicizzazione di offerte. Si tratta di attività di carattere operativo sottoposte alle indicazioni organizzative e logistiche dell azienda in cui non è dato rinvenire margini di autonomia del lavoratore. Assimilabili alle attività di commessi o addetti alle vendite, tali figure professionali difficilmente possono inquadrarsi nell ambito del rapporto a progetto, ma potrà ad esse applicarsi la disciplina di altre categorie contrattuali come quelle previste dalla legge n.173 del 2005 afferente la vendita a domicilio e che richiedono come requisiti: l obbligo del tesserino di riconoscimento; una prestazione di carattere occasionale;
4 ed un corrispettivo non superiore a annui. Quanto non è possibile applicare i contratti autonomi della legge 173/2005, saranno gli ispettori a valutare caso per caso. CONTRIBUTI INPS Il contratto a progetto prevede il versamento dei contributi Inps come per i lavoratori dipendenti: per 2/3 a carico dall'azienda, per 1/3 a carico del lavoratore. La riforma prevede un progressivo aumento dell'aliquota che passeranno: dal 27,72% (18% per i pensionati e per gli iscritti ad altre casse previdenziali) nel 2012, al 28% (19% per gli altri) nel 2013, fino al 33% (24% per gli altri) nel OBBLIGHI ASSICURATIVI INAIL l premio assicurativo non subisce variazioni: un terzo a carico del lavoratore e due terzi a carico del committente, calcolato in base al tasso applicabile all attività svolta, sull ammontare delle somme effettivamente erogate al collaboratore. CAUSE DI SOSPENSIONE DEL RAPPORTO La malattia comporta la sospensione senza compenso del contratto ma non la sua risoluzione, a meno che la sospensione si protragga per più di 1/6 della durata stabilita (o per un periodo superiore a 30 giorni se la durata non è predefinita). Salvo diverso accordo contrattuale, la sospensione non proroga la scadenza del contratto. La sospensione per maternità invece proroga il contratto per 180 giorni, ma le parti possono prevedere un periodo maggiore. CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO L' articolo 67 del D.Lgs. n 276 del 2003 stabilisce che le parti possono risolvere il contratto a progetto, prima della scadenza del termine, per giusta causa ovvero secondo le diverse causali o modalità, incluso il preavviso, stabilite dalle parti nel contratto di lavoro a progetto. La giusta causa di cessazione del rappordo di lavoro a progetto, si configura qualora vi sia da parte del collaboratore un grave inadempimento contrattuale. In nessun caso, pertanto, si dovrà fare riferimento alla nozione elaborata dalla giurisprudenza per la legittima risoluzione del rapporto di lavoro subordinato. La Riforma Fornero (Legge n. 92 del 2012) ha sostituito il comma 2 dell'articolo 67 con il seguente: prima della scadenza del termine, le parti possono recedere per giusta causa prima della scadenza del termine, il committente può recedere, qualora siano emersi profili di inidoneità professionale del collaboratore, tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto prima della scadenza del termine, il collaboratore può recedere, dandone preavviso, se tale facoltà è prevista nel contratto individuale di lavoro Nel caso in cui il contratto a progetto venga interrotto da una delle parti prima della scadenza, senza giusta causa ed al di fuori delle ipotesi previste nel contratto individuale, la parte che ha subito il recesso avrà diritto ad un risarcimento del danno da quantificarsi o nella misura del preavviso o, in mancanza di questo, in un importo pari al residuo del compenso globale pattuito. Il lavoro a progetto è un contratto di lavoro atipico di collaborazione coordinata e continuativa a carattere personale e senza vincolo di subordinazione. La materia è disciplinata dal D.lgs 2003 n. 276 e da ultimo dalla legge n. 92/2012 che, mediante la sostituzione dei contratti co.co.co., hanno mirato a contrastare l uso distorto di tale tipologia contrattuale da
5 parte dei datori di lavoro al fine precipuo di eludere la normativa afferente il lavoro subordinato. Il suddetto decreto non ha dato luogo ad una nuova fattispecie di lavoro autonomo, ma semmai ha dettato una disciplina riguardante i rapporti di lavoro autonomo caratterizzati dalla collaborazione coordinata e continuativa con il committente. Tale tipologia contrattuale, pertanto, si affianca alle figure di lavoro dipendente e di lavoro autonomo. In tale ambito è intervenuta la richiamata legge n. 92 del 2012 (Riforma del Mercato del Lavoro) che ha modificato alcuni aspetti fondamentali del contratto in questione, intervenendo sul requisito del: 1) progetto; 2) corrispettivo dovuto al collaboratore; 3) diritto di recesso; 4) e sugli aspetti sanzionatori. Nell originaria formulazione, l art. 61 del D.lgs n. 276 statuiva che: fermo restando la disciplina per gli agenti e i rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all art. 409, n.3, c.p.c. devono essere riconducibili ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per la esecuzione della attività lavorativa. Con l entrata in vigore della legge n. 92 del 2012 che ha novellato l art.61 su menzionato, la nuova disposizione stabilisce che tutti i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa devono essere riconducibili ad uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Si che, la mancanza di tale elemento comporta la costituzione di un rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo indeterminato. Viene, dunque, soppressa la possibilità di un riferimento ad un programma di lavoro o ad una fase di esso, per cui il progetto rimane l unico elemento di riferimento di tutti i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sottoscritti successivamente al 18 luglio 2012, data di entrata in vigore della su menzionata legge. Gli elementi caratterizzanti il contratto di lavoro a progetto sono: 1) IL PROGETTO: Il progetto si sostanzia in una attività ben determinata e deve essere collegato ad un risultato finale; non può sostanziarsi in una elencazione di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, né, tantomeno, in una riproposizione dell oggetto sociale, ma può riguardare una attività del ciclo riproduttivo. Pertanto il progetto deve essere specifico, dettagliato e identificabile attraverso un risultato finale che deve essere raggiunto in un determinato arco temporale. Il progetto è elemento fondamentale la cui mancanza assume un valore presuntivo di falsità della collaborazione. Ed invero, la mancanza dell indicazione del progetto fa si che il rapporto di lavoro a progetto si trasformi in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato: in tale ipotesi il datore di lavoro non può fornire prova contraria (c.d. presunzione assoluta); Nel caso in cui dovesse ricorrere l ipotesi di un simulato lavoro a progetto, il rapporto di lavoro si trasforma in rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale realizzatasi tra le parti. In tale caso opera una presunzione relativa di subordinazione.
6 Ed ancora, laddove dovesse essere accertato che il collaboratore ha svolto attività analoga a quella dei dipendenti dell impresa committente, il rapporto di lavoro a progetto viene considerato come rapporto di lavoro subordinato fin dalla data della sua costituzione. Le novità per i lavoratori a progetto si applicano ai contratti di collaborazione stipulati dopo il 18/7/2012, data di entrata in vigore della legge n. 92/2012 e di conseguenza, alle collaborazioni a progetto in corso a tale data si continuano ad applicare le norme vigenti fino al termine finale previstonelcontratto. 2) AUTONOMIA DEL COLLABORATORE: Il collaboratore gestisce il progetto autonomamente senza vincoli di subordinazione e di tempo. 3) COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA: L attività lavorativa deve essere svolta in modo coordinato con l organizzazione del committente. Tutte le volte in cui non si rinviene il progetto, ovvero vengano a mancare al suo interno i requisiti dell autonomia gestionale, del collegamento al risultato finale, dell autonomia rispetto all oggetto sociale, si avrà il disconoscimento del rapporto di collaborazione ed ad una riqualificazione del rapporto come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (Circolare n.29 del 2012). FORMA Il contratto di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa a progetto deve essere stipulato in forma scritta. La forma scritta è richiesta ad probationem e non ad substantiam, per cui la sua inosservanza non determina la nullità del contratto rispetto al quale è ammessa la prova per testi nei limiti di cui all art.2725 c.c.-. In mancanza di tale prova, su istanza del lavoratore, può essere dichiarata, al ricorrere dei presupposti, l esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Oltre al progetto il contratto deve indicare: - la durata, che deve essere determinata o determinabile; - l attività che il collaboratore è chiamato a realizzare che deve essere identificabile e collegabile ad un determinato risultato finale; - le forme di coordinamento del collaboratore con il committente; - il corrispettivo, i criteri per la sua determinazione, i tempi, le modalità di pagamento. Le parti devono stabilire un compenso proporzionato alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato. Il compenso del collaboratore, in base al novellato art. 63 comma I del D.lgs 2003 n.276, non può essere inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attività.in ogni caso sulla base dei minimi salariali applicati nel settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a livello interconfederale o di categoria ovvero, su loro delega, ai livelli decentrata. In mancanza della contrattazione collettiva specifica, il compenso non deve essere inferiore alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali con competenza ed esperienza analoghe a quelle del collaboratore a progetto. Il Ministero ha precisato che per retribuzioni minime devono intendersi i minimi tabellari determinati dai contratti collettivi di categoria e non tutto il complesso delle voci retributive eventualmente previste da tali contratti. In mancanza di contrattazione collettiva disciplinante tale aspetto, in base a quanto statuito dal Ministero, il personale ispettivo dovrà astenersi dall adottare eventuali provvedimenti di diffida accertativa.
7 - Le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore. OBBLIGHI DEL COLLABORATORE Il collaboratore può svolgere attività a favore a favore di più committenti, salvo diverso accordo tra le parti e fermo restando il divieto di svolgere attività in concorrenza con i committenti. I CO.CO.PRO. NELLE ONLUS I contratti CO.CO.PRO. Possono essere applicati anche con riferimento al lavoro svolto all interno delle organizzazioni non governative (ONG), all interno delle ONLUS, e delle organizzazioni aventi finalità socio assistenziali e sanitarie. L attività del collaboratore deve essere : 1) specifica; 2) dettagliatamente individuata nel progetto; 3) finalizzata al raggiungimento di un autonomo risultato, conseguito attraverso un attività che presenti margini di autodeterminazione del prestatore. L oggetto dell attività del collaboratore deve essere ben descritto; L arco temporale per l espletamento dell attività progettuale in funzione dello specifico risultato finale deve essere esattamente individuato. Devono sussistere margini di autonomia in capo al collaboratore e la prestazione non può sostanziarsi in compiti meramente esecutivi. Ed, infine, devono sussistere concrete possibilità di verifica circa l effettivo raggiungimento dei risultati attesi. CO.CO.PRO. NELLE ATTIVITA PROMOZIONALI DI PRODOTTI COMMERCIALI E DI BENI CULTURALI L attività di promoter si sostanzia nell organizzazione di eventi o sponsorizzazione di prodotti realizzata mediante consegna di materiale promozionale o pubblicizzazione di offerte. Si tratta di attività di carattere operativo sottoposte alle indicazioni organizzative e logistiche dell azienda in cui non è dato rinvenire margini di autonomia del lavoratore. Assimilabili alle attività di commessi o addetti alle vendite, tali figure professionali difficilmente possono inquadrarsi nell ambito del rapporto a progetto, ma potrà ad esse applicarsi la disciplina di altre categorie contrattuali come quelle previste dalla legge n.173 del 2005 afferente la vendita a domicilio e che richiedono come requisiti: l obbligo del tesserino di riconoscimento; una prestazione di carattere occasionale; ed un corrispettivo non superiore a annui. Quanto non è possibile applicare i contratti autonomi della legge 173/2005, saranno gli ispettori a valutare caso per caso. CONTRIBUTI INPS Il contratto a progetto prevede il versamento dei contributi Inps come per i lavoratori dipendenti: per 2/3 a carico dall'azienda, per 1/3 a carico del lavoratore. La riforma prevede un progressivo aumento dell'aliquota che passeranno: dal 27,72% (18% per i pensionati e per gli iscritti ad altre casse previdenziali) nel 2012, al 28% (19% per gli altri) nel 2013, fino al 33% (24% per gli altri) nel 2018.
8 OBBLIGHI ASSICURATIVI INAIL l premio assicurativo non subisce variazioni: un terzo a carico del lavoratore e due terzi a carico del committente, calcolato in base al tasso applicabile all attività svolta, sull ammontare delle somme effettivamente erogate al collaboratore. CAUSE DI SOSPENSIONE DEL RAPPORTO La malattia comporta la sospensione senza compenso del contratto ma non la sua risoluzione, a meno che la sospensione si protragga per più di 1/6 della durata stabilita (o per un periodo superiore a 30 giorni se la durata non è predefinita). Salvo diverso accordo contrattuale, la sospensione non proroga la scadenza del contratto. La sospensione per maternità invece proroga il contratto per 180 giorni, ma le parti possono prevedere un periodo maggiore. CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO L' articolo 67 del D.Lgs. n 276 del 2003 stabilisce che le parti possono risolvere il contratto a progetto, prima della scadenza del termine, per giusta causa ovvero secondo le diverse causali o modalità, incluso il preavviso, stabilite dalle parti nel contratto di lavoro a progetto. La giusta causa di cessazione del rappordo di lavoro a progetto, si configura qualora vi sia da parte del collaboratore un grave inadempimento contrattuale. In nessun caso, pertanto, si dovrà fare riferimento alla nozione elaborata dalla giurisprudenza per la legittima risoluzione del rapporto di lavoro subordinato. La Riforma Fornero (Legge n. 92 del 2012) ha sostituito il comma 2 dell'articolo 67 con il seguente: prima della scadenza del termine, le parti possono recedere per giusta causa prima della scadenza del termine, il committente può recedere, qualora siano emersi profili di inidoneità professionale del collaboratore, tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto prima della scadenza del termine, il collaboratore può recedere, dandone preavviso, se tale facoltà è prevista nel contratto individuale di lavoro Nel caso in cui il contratto a progetto venga interrotto da una delle parti prima della scadenza, senza giusta causa ed al di fuori delle ipotesi previste nel contratto individuale, la parte che ha subito il recesso avrà diritto ad un risarcimento del danno da quantificarsi o nella misura del preavviso o, in mancanza di questo, in un importo pari al residuo del compenso globale pattuito. TAG: cessazione rapporto di lavoro, Lavoro autonomo, Lavoro subordinato, Rapporto di lavoro, Riforma Fornero, articoli privati, articoli professionisti, diritto dei contratti e delle obbligazioni, Diritto del lavoro e della sicurezza Avvertenza La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171- ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità
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